G.U.R.I N. 4 DEL 7/1/2000 Università di -Palermo- Modifica Statuto
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 4 del 7/1/2000
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1999
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni
ed integrazioni";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regiodecreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive
modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13: "Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di
facolta', seduta del 18 febbraio 1999, senato accademico seduta del 7
settembre 1999, consiglio di amministrazione, seduta del 29 settembre
1999);
Visto il parere del nucleo di valutazione interno dell'Universita'
di Palermo, seduta del 19 novembre 1999;
Visto il parere del comitato regionale di coordinamento, seduta del
3 dicembre 1999;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Articolo unico
Viene istituito il diploma universitario in operatore della
pubblica amministrazione, con sede ad Agrigento.
Diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione
Art. 1.
1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo
e' istituito il diploma universitario di operatore della pubblica
amministrazione.
2. Il corso di studi per consentire il diploma in operatore della
pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di
contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere
attivita' istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni
operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative,
organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.
3. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione
afferisce alla facolta' di giurisprudenza e ha durata biennale.
Art. 2.
1. Il corso di studi per conseguire il diploma di operatore della
pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualita' di
insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un
esame finale di diploma.
Per essere ammessi all'esame finale di diploma e' necessario aver
superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad
accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova
idoneativa di conoscenze informatiche di base, cosi' come le
eventuali attivita' di formazione pratica.
2. Il consiglio della struttura didattica individua gli
insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree
indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalita' delle
prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e
dell'eventuale formazione pratica.
3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del
corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore
della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine
del conseguimento del diploma di laurea in scienze
dell'amministrazione, ove istituito, a condizione che durata,
contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due
corsi di studi.
La struttura didattica indica criteri e parametri per il
riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.
Art. 3.
1. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualita', anche
divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno
una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate
dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge
n. 341/1990 indicati di seguito:
1) area del diritto privato (N01X, N03X);
2) area del diritto pubblico (N08X, N09X, N10X, N11X);
3) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
4) area del governo locale e dell'amministrazione comparata
(Q02X);
5) area della economia politica (P01A, P01H, P01I);
6) area del diritto comunitario e comparato (N11X, N14X, N03X,
N04X).
2. Sono obbligatorie quattro annualita' di insegnamento, anche
divisibili in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree
disciplinari:
1) area del diritto tributario e della contabilita' pubblica
(N13X, P02A, P01C);
2) area della statistica e dei metodi quantitativi per la
valutazione dell'attivita' della pubblica amministrazione (B01A,
P01E, S01A, S02X, S03B, B02B);
3) area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali
dell'aministrazione pubblica (P02D, P02B);
4) area del diritto penale (N17X)
5) area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni
pubbliche (N18X, N19X, Q01C);
6) area della sociologia dell'amministrazione e
dell'organizzazione (Q05E, Q05C);
7) area del diritto civile e commerciale (N01X, N04X);
8) area della politica economica e della finanza pubblica (P01B,
P01C, P01J).
3. Presso la facolta' di giurisprudenza, cui afferisce il corso di
diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione e'
obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese
e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la
pubblica amministrazione (N20X, K05A, K05B, S04A).
4. Da due a quattro annualita' di insegnamento anche divisibili in
moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei piani di
studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appatenenti alle
aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del "Regolamento in materia di
autonomia didattica", in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, l'Universita' adeguera' l'ordinamento didattico del
presente corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento,
ed a quelle del decreto ministeriale, che individuera' la classe
relativa al corso stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 13 dicembre 1999
Il rettore: Silvestri
gr2000