GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 94 DEL 21/4/2000



Acc. 23 marzo 2000. Agg. G.U. 12/06/2004

Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni,
in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della
L. 16 giugno 1998, n. 191. 
 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2000, n. 94. 
Vedi, anche, l'Acc. 18 ottobre 2001, per il personale amministrativo del 
comparto scuola. 
 



L'AGENZIA 
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di accordo quadro sul 
telelavoro dal coordinamento dei comitati di settore in data 22 settembre 1999, 
vista la certificazione negativa dei costi espressa dalla Corte dei conti in 
data 15 ottobre 1999, visto il parere favorevole espresso in data 9 dicembre 
1999 dal coordinamento dei comitati di settore sull'adeguamento delle 
quantificazioni dei costi contrattuali alle osservazioni della Corte dei conti, 
visto il referto della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite in data 
19 gennaio 2000, visto l'invito formulato all'ARAN nella seduta del 25 febbraio 
2000 dal coordinamento dei comitati di settore perché si proceda ad una rapida 
definizione dell'accordo collettivo sul telelavoro, il giorno 23 marzo 2000 alle 
ore 16 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sul telelavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
Per l'ARAN: il Presidente; 
I rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, 
CONFSAL, CISAL, COSMED, CIDA. 
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1. Àmbito di applicazione e durata. 
1. Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29. 
Considerato il carattere sperimentale dell'istituto, all'inizio del secondo 
biennio di applicazione le parti valuteranno l'opportunità di procedere ad 
eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni 
dell'osservatorio di cui all'art. 7. 
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2. Finalità e obiettivi del telelavoro. 
1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive 
del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate 
regole e strumenti idonei ad assicurare: 
a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi 
funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa; 
b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, 
che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e 
collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e 
crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e 
partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori. 
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3. Relazioni sindacali. 
1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità, 
correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione 
sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui 
rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti. 
2. Le amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei 
progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 70. 
3. A livello di amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di 
realizzazione dei progetti e l'àmbito delle professionalità impiegate mediante 
il telelavoro. 
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto 
ore dalla data di ricezione della richiesta. 
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un 
confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti 
giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale 
dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. 

4. A livello di amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli 
eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari 
dalle particolari condizioni della prestazione. 
Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto 
l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa. 
5. Nell'àmbito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli 
aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare: 
a) criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre 
forme di delocalizzazione; 
b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la 
determinazione delle fasce di reperibilità telematica; 
c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro 
uso; 
d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto. 
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4. Assegnazione ai progetti di telelavoro. 
1. Nell'àmbito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, l'amministrazione procederà con 
le modalità previste dall'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della 
Repubblica n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che 
si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni 
previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative 
mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle 
richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di 
competenza. 
2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'amministrazione 
utilizzerà i seguenti criteri di scelta: 
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il 
raggiungimento del luogo di lavoro; 
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di 
familiari o conviventi, debitamente certificate; 
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede. 
3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari 
opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative 
formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede. 
4. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di 
lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, 
quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di 
ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che 
vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo 
caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con 
modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 
dieci giorni dalla richiesta, elevati a venti giorni nel caso di cui al comma 2, 
lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto. 
5. In conformità all'art. 3, comma 6, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può 
esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro. 

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5. Postazione di lavoro e adempimenti dell'amministrazione. 
1. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali 
lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri - satellite, servizi in 
rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, 
comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a 
distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 
2. Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di 
telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti 
al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a 
carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di 
sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie 
per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al 
lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà 
forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso. 
3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato 
all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il 
lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del 
lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del 
lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini 
dell'esercizio dei poteri datoriali. 
4. Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza 
media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri 
periodici del lavoratore presso la sede di lavoro. 
5. L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga 
in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e 
salute dei lavoratori. L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la 
formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in 
condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli 
ambienti prossimi al suo spazio lavorativo. 
6. Le amministrazioni, nell'àmbito delle attività formative dedicate ai 
lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e 
specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e 
socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative 
saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui àmbito 
si svolgano attività di telelavoro. 
7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso 
l'utilizzo dell'e-mail - per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni 
di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime 
aspettative, come indicato nell'art. 2, lettera b). 
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6. Diritti ed obblighi del lavoratore. 
1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo 
scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività 
lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di 
distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria 
globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e 
secondo i criteri generali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b). 
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina 
dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini 
del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause 
strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il 
temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro (3). 
2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua 
abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle 
attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché 
del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla 
sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia 
di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature 
tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme 
di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite. 
3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua 
abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese 
essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi 
energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse 
all'effettuazione della prestazione. 
L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con 
cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste 
dall'art. 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei 
prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del 
telelavoro. 
4. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla 
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica 
ai lavoratori del comparto. 
Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e 
permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale 
prevista per la generalità dei lavoratori del comparto. 
5. È garantito l'esercizio dei diritti sindacali. 
Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività 
sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle 
amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale 
elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali 
sul luogo di lavoro. 
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(3) Vedi l'art. 24 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 16 maggio 2001. 
 



7. Osservatorio sul telelavoro. 
1. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso 
l'ARAN, per il primo biennio di attuazione, un osservatorio formato da un 
componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente 
accordo e da tre componenti nominati dall'ARAN. Tale osservatorio, avvalendosi 
eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei comitati pari opportunità, ove 
costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa 
l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento 
dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine 
del biennio l'osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed 
orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella 
contrattazione collettiva. 
2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì, osservatori di comparto, 
anche quali sensori settoriali dell'osservatorio intercompartimentale. 
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Agg. G.U. 12/06/2004
 


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