GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 189 DEL 14/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di terapista occupazionale di
cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 136, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
Tabella 1
Sezione A - Diploma universitario |Sezione B - Titoli equipollenti
---------------------------------------------------------------------
Terapista occupazionale - Decreto |Terapista occupazionale - Decreto
del Ministro della sanità |del Presidente della Repubblica n.
17 gennaio 1997, n. 136 |162 del 10 marzo 1982
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato
nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una
delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma
universitario di terapista occupazionale indicato nella sezione A
della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del
predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente
esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata,
in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un
periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita'
esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1 e' presentata,
unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di
residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale
l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia
conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' -
Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione
con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario
per il quale e' stata esercitata l'opzione.
Tabella 2
Sezione A - Diploma universitario |Sezione B - Titoli equipollenti
---------------------------------------------------------------------
|Terapista della riabilitazione -
|Legge 30 marzo 1971, n. 118 -
Terapista occupazionale - Decreto |Decreto del Ministro della sanità
del Ministro della sanità |10 febbraio 1974 e normative
17 gennaio 1997, n. 136 |regionali
---------------------------------------------------------------------
|Terapista della riabilitazione -
|Decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162, del 10 marzo
|1982 - Legge 11 novembre 1990, n.
|341
Art. 3.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle
sopra riportate, al diploma universitario di terapista occupazionale
indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni