GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 195 DEL 22/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6 comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di podologo di cui al decreto
del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 666, indicato nalla
sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'acesso alla formazione post-base.
Tabella
.tec,c;
Sez. A Diploma universitario |Sez. B Titoli equipollenti
---------------------------------------------------------------------
|Podologo - corsi regionali
|triennali di formazione specifica,
|purché siano iniziati in data
|antecedente a quella di attuazione
|del decreto del Ministro della
Podologo - decreto del Ministro |sanità 26 gennaio 1988, n. 30, con
della sanità 14 settembre 1994, n.|esclusione dei corsi di
666 |riqualificazione
---------------------------------------------------------------------
|Corsi regionali triennali di
|formazione specifica, ex decreto
|del Ministro della sanità 26
|gennaio 1988, n. 30
---------------------------------------------------------------------
|Corsi regionali triennali di
|formazione specifica, ex legge
|regionale della regione Lazio del
|16 febbraio 1990, n. 10.
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella
riportata nell'art. 1, al diploma universitario di podologo indicato
nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore
del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di
lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni