GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 195 DEL 22/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
ostetrica/o, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di ostetrica/o di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 740,
indicato nalla sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'acesso alla formazione post-base.
Tabella
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Sez. A - diploma universitario | Sez. B - titoli equipollenti
=====================================================================
|Ostetrica - legge 25 marzo 1937,
Ostetrica/o - decreto del Ministro|n. 921; legge 23 dicembre 1957, n.
della sanità 14 settembre 1994, n.|1252; legge 11 novembre 1990, n.
740 |341
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella
riportata nell'art. 1, al diploma universitario di ostetrica/o
indicato nella sezione A delle stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni