GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 191 DEL 17/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di
infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto
del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella
sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione post-base.
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Sez. A - diploma universitario | Sez. B - titoli equipollenti
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Infermiere - Decreto del Ministro |
della sanità 14 settembre 1994, |Infermiere professionale - Regio
n. 739 |decreto 21 novembre 1929, n. 2330
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|Infermiere professionale - Decreto
|del Presidente della Repubblica n.
|162, del 10 marzo 1982
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|D.U. scienze infermieristiche -
|Legge 11 novembre 1990, n. 341
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella
riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere
indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni