GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 195 DEL 22/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di educatore professionale, di
cui al decreto del Ministro della sanita', 8 ottobre 1998, n. 520,
indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella
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Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti
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|Educatore professionale - corsi
|regionali triennali di formazione
|specifica, purché siano iniziati
|in data antecedente a quella di
|attuazione del decreto del
|Ministro della sanità del 10
|febbraio 1984 - corsi regionali
|triennali di formazione specifica
|ex decreto del Ministro della
|sanità 10 febbraio 1984 - corsi
|triennali di formazione specifica,
Educatore professionale - decreto |legge n. 845/1978 - corsi di
del Ministro della sanità |formazione specifica, legge 30
8 ottobre 1998, n. 520. |marzo 1971, n. 118
---------------------------------------------------------------------
|Educatore di comunità - decreto
|del Ministro della sanità
|30 novembre 1990, n. 444
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|Educatore professionale - decreto
|del Presidente della Repubblica,
|n. 162 del 10 marzo 1982 - legge
|11 novembre 1990, n. 341
---------------------------------------------------------------------
|Educatore di comunità - decreto
|del Presidente della Repubblica,
|n. 162 del 10 marzo 1982 - legge
|11 novembre 1990, n. 341
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella
riportata nell'art. 1, al diploma universitario di educatore
professionale indicato nella sezione A della stessa tabella, non
produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni