GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 195 DEL 22/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di logopedista, di cui al
decreto del Ministro della sanita', 14 settembre 1994, n. 742, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
Tabella 1
=====================================================================
Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti
=====================================================================
Logopedista - decreto del Ministro|
della sanità 14 settembre 1994, n.|
742 |Logopedista
---------------------------------------------------------------------
|Logoterapista
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di logopedia
---------------------------------------------------------------------
|Terapista della riabilitazione -
|logopedista - corsi regionali di
|abilitazione istituiti in
|strutture del servizio sanitario
|nazionale, purchè siano iniziati
|in data antecedente a quella del
|decreto del Ministro della sanità
|del 30 gennaio 1982
---------------------------------------------------------------------
|Logopedista - corsi regionali di
|abilitazione istituiti in
|strutture del servizio sanitario
|nazionale ex decreto del Ministro
|della sanità del 30 gennaio 1982,
|art. 81 - decreto del Presidente
|della Repubblica n. 162, del 10
|marzo 1982 - Legge 11 novembre
|1990, n. 341
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di foniatria - decreto del
|Presidente della Repubblica n. 162
|del 10 marzo 1982
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di logopedia e foniatria -
|decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162 del 10 marzo
|1982
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di logopedia - tecnico di
|foniatria (logopedista)
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di foniatria - tecnico di
|foniatria (logopedista)
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di ortofonia - corsi
|universitari svolti presso scuole
|dirette a fini speciali istituiti
|con specifici decreti del
|Presidente della Repubblica
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento, indicato
nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una
delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma
universitario di logopedista, indicato nella sezione A della stessa
tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma
corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che
tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in
regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni
nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve
essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata,
unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di
residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale
l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia
conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' -
Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione
con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario
per il quale e' stata esercitata l'opzione.
Tabella 2
=====================================================================
Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti
=====================================================================
|Terapista della riabilitazione -
|legge 30 marzo 1971, n. 118 -
Logopedista - decreto del Ministro|decreto del Ministro della sanità
della sanità 14 settembre 1994, n.|10 febbraio 1974 e normative
742 |regionali
---------------------------------------------------------------------
|Terapista della riabilitazione -
|decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162 del 10 marzo
|1982 - legge 11 novembre 1990, n.
|341
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di audiometria e ortofonia
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico audiometrista e
|fonologopedista
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di audiometria e
|fonologopedia - corsi universitari
|svolti presso scuole dirette a
|fini speciali istituiti con
|specifici decreti del Presidente
|della Repubblica
Art. 3.
L'equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B delle tabelle
sopra riportate, al diploma universitario di logopedista indicato
nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore
del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di
lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni