GAZZETTA UFFICIALE N. 246 SERIE GENERALE DEL 19/10/1999
GAZZETTA UFFICIALE N. 246 SERIE GENERALE DEL 19/10/1999
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359.
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per
l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III
che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre
1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' durante l'uso
delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui
ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"cbis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"cbis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi
fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,
qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona
esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a
combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato
che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche' tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di piu'
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per
consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora
esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento
siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i
carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine di
tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico
da sollevare simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e
applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento
degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano
prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo
cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione
per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano
sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa
fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento
attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura e' stata costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, le parole "puo' stabilire" sono sostituite dalla parola
"stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel
predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di
direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis
non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative
che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le
condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore,
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento
di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e
accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che siano state prese adeguate misure in materia di
sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che
prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la
registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a
bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,
il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori
sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il
posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per
assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,
comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,
comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine,
i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a
verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere450
cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei
piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle
attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature
in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle
stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro
mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo
tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i
rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in
caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura
di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione
del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu'
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne
i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente
tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano
di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in
caso di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro
circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e'
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate
di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino
gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui
esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in
modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note al titolo:
- La direttiva 95/63/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
335 del 30 dicembre 1995.
- La direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
393 del 30 dicembre 1989.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Per le direttive 95/63/CEE e 89/655/CEE vedi
nelle note al titolo.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- L'art. 51 della citata legge n. 128/1998 recita:
"Art. 51 (Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il
lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per
il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di
delega). - 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE,
93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi
direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, e successive modificazioni.
2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il
numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel
senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di
informazione, consulenza ed assistenza in materia
antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni
ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a
carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro
sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si
provvede con le ordinarie risorse di bilancio
dell'amministrazione interessata".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle premesse.
- Il titolo III del citato decreto legislativo n.
626/1994 reca: "Uso delle attrezzature di lavoro".
- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro"; l'art. 184,
nella sua formulazione originaria, cosi' recita:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone). - I
mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a
disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche
saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di
manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone,
devono essere provvisti di efficaci dispositivi di
sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono
essere usati previa adozione di idonee misure
precauzionali".
- Per quanto riguarda la direttiva 95/63/CE vedi nelle
note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre il datore
di lavoro prende le misure necessarie affinche'
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano
rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri
anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle
sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche' le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformita' alle istruzioni del
fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i
rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile
tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche'
nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi
o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in
una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a
evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di
attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e comunque
misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale
fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di
motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita'
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche'
nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonche' tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di piu'
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati
in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i
loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e
gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che,
quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un
carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano
correttamente progettate nonche' adeguatamente controllate
ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneanente da due o piu' attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati, sia
stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire
il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso
alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano
ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di
funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di
protezione per i lavoratori e, in particolare, misure
che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della
normativa vigente, provvede affinche' le attrezzature di
cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di
prima installazione o di successiva installazione e a
verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al
comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorita' di
vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori
esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un
documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica
deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste
sono utilizzate".
5. Qualora le attrezzature richiedano per il
loro impiego conoscenze o responsabilita' particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si
assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e' riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, il lavoratore interessato e' qualificato
in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro). 1. Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi
ad esse applicabili.
2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello
in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', sentita la
commissione consultiva permanente stabilisce modalita' e
procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se cio' e' appropriato e funzionale rispetto ai
pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la
funzione di allarme essi devono essere ben visibili
ovvero comprensibili senza possibilita' di errore.".
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 e'
fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere
l'aggiornamento di questo libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da
cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di
dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali
pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli
dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad
emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati
dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla
fonte corrispondente a tali pericoli.".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura
di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro
adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8- bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di
sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste
dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo
periodo, del predetto decreto.".
Nota all'art. 4:
- Per quanto riguarda il D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, v. nelle note all'art. 1.
Note all'art. 5:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
1994 vedi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 37. - 1. Il datore di lavoro provvede affinche'
per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a
informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Note all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
1994, vedi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 89, comma 2, lettera a), del
citato decreto legislativo, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n)
e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
36, comma 8-ter; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d)
e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3
e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1;
66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5,
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;".
- Il testo dell'art. 90, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, 41; 43,
commi, 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;".
Nota all'art. 7:
- Per quanto riguarda il titolo del decreto legislativo
n. 626 del 1994, si veda nelle note alle premesse.
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