GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 70 DEL 25/3/1999


D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70. Agg. G.U. 12/06/2004
Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni,
a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70. 
Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale 
prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 191 del 
1998, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 
del medesimo articolo 4, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento 
della prestazione lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, con il quale 
sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere 
normativo, inerenti all'attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, della L. 15 
maggio 1997, n. 127, e della L. 16 giugno 1998, n. 191; 
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
25 febbraio 1999; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale; 
Emana il seguente regolamento: 
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1. Finalità. 
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare 
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), possono avvalersi di forme di lavoro a 
distanza, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 
1998, n. 191 (2), secondo le modalità organizzative disciplinate nel presente 
decreto. 
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le 
misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto. 
3. Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 
n. 191 del 1998 (2). 
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(3) Riportato al n. A/LXV. 
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



2. Definizioni. 
1. Ai fini del presente decreto s'intende: 
a) per "lavoro a distanza" l'attività di telelavoro svolta in conformità alle 
disposizioni del presente decreto; 
b) per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, 
collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente 
possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la 
prestazione stessa inerisce; 
c) per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 
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(3) Riportato al n. A/LXV. 
 



3. Progetti di telelavoro. 
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di 
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli 
uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili 
mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il 
suo svolgimento. 
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale 
in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie 
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo 
princìpi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei 
dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di 
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni 
organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefìci, diretti e indiretti. 
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le 
modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi 
e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del 
lavoro, l'economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente 
norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le 
risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al 
fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di 
adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. 
5. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o 
servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con 
il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate 
più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell'ufficio 
dirigenziale generale od equiparato. 
6. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo 
parte della propria attività in telelavoro. 
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, 
concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, 
infrastrutture e risorse. 
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, 
organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali 
di uniformità, garanzia e trasparenza. 
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (4), e 
successive modificazioni. 
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(4) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



4. Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria. 
1. L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri 
previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di 
valorizzare i benefìci sociali e personali del telelavoro. 
2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a 
condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui 
l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme 
generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. 
3. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto 
all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro 
originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal 
progetto di cui all'articolo 3. 
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5. Postazione di telelavoro. 
1. La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme 
di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di 
attività di telelavoro. 
2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e 
collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale 
gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il 
dipendente ed i relativi costi. 
3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di 
telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione 
interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di 
manutenzione. 
4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce 
adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di 
telelavoro ed il proprio sistema informativo. 
5. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le 
attività inerenti al rapporto di lavoro. 
6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3, le amministrazioni 
definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto 
organizzativo nel quale il dipendente opera. 
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6. Regole tecniche. 
1. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (4/a) fissa le 
eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete 
unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, 
alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla 
tutela della sicurezza dei dati (5). 
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(4/a) La denominazione "Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione" è da intendersi sostituita da quella di "Centro nazionale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione" ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
(5) Le regole tecniche per il telelavoro sono state emanate con Delib. 31 maggio 
2001, n. 16/2001 (Gazz. Uff. 2 luglio 2001, n. 151). 
 



7. Verifica dell'adempimento della prestazione. 
1. Il progetto di cui all'articolo 3 determina i criteri, orientati ai 
risultati, per l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle 
prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro. 
2. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, 
alla stregua dei predetti parametri. 
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8. Trattamento economico e normativo. 
1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, 
adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e 
normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento 
equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in 
particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio 
del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia 
di salute, sicurezza e manutenzione. 
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9. Norma finale. 
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (6), applicano le norme legislative, 
regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, 
l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come 
regolate dal presente decreto. 
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(6) Riportato al n. A/LXV. 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 

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