GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 56 DEL 9/3/1999



L. 8 marzo 1999, n. 50. Agg. G.U. 12/06/2004
Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - 
Legge di semplificazione 1998. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1999, n. 56. 
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente 
circolare: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 gennaio 2001, n. 1. 
 



1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione. 
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 
(2), sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (3), per la delegificazione e la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I 
regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure 
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), e successive 
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme 
stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, 
comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e 
per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e 
semplificazione. 
------------------------ 
(2) Riportata al n. LXXXVII. 
(3) Riportata al n. XXX. 
(2) Riportata al n. LXXXVII. 
 



2. Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale. 
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) (4); 
b) (5); 
c) (6); 
d) (7). 
2. (8). 
------------------------ 
(2) Riportata al n. LXXXVII. 
(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al 
n. LXXXVII. 
(5) Modifica il comma 4 dell'art. 20, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. 
LXXXVII. 
(6) Aggiunge la lett. g-sexies) e g-septies) al comma 5 dell'art. 20, L. 15 
marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. 
(7) Aggiunge il comma 5-bis dell'art. 20, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al 
n. LXXXVII. 
(8) Aggiunge l'art. 20-bis alla L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. 
LXXXVII. 
 



3. Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. 
[1. Nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il 
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito 
denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui 
all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), per un periodo non 
superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche 
estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori 
della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di 
impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del 
diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche 
dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche 
pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti 
sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche 
in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi 
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi 
costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni 
caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 
unità (8/a). 
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione 
direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato 
dal Ministro competente. 
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente 
a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino 
(8/b). 
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 
32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3). 
5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente 
di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la 
consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 
400 (3). Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con 
le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (9). Le 
restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte 
le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o 
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o 
fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo 
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non 
superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127 (10)] (11). 
------------------------ 
(3) Riportata al n. XXX. 
(8/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(8/b) Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(3) Riportata al n. XXX. 
(3) Riportata al n. XXX. 
(9) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(10) Per l'organizzazione della Segreteria tecnica prevista dal presente comma 
vedi il D.M. 8 gennaio 2001. 
(11) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 6 luglio 2002, n. 137 con la decorrenza 
ivi indicata. Lo stesso articolo 11 ha soppresso il Nucleo per la 
semplificazione delle norme e delle procedure e ha disposto l'istituzione di un 
Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle 
norme e delle procedure presso il Dipartimento della funzione pubblica. 
 



4. Relazione annuale di semplificazione. 
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), il Presidente del Consiglio dei 
ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea 
altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta 
l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, 
eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, 
e la loro sostituzione con strumenti alternativi. 
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e 
quella comunitaria. 
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(2) Riportata al n. LXXXVII. 
 



5. Analisi dell'impatto della regolamentazione. 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo 
sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della 
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti 
normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali 
(11/a). 
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione 
contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, 
ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa. 
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(11/a) Per l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della 
regolamentazione vedi la Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 e la Dir.P.C.M. 21 settembre 
2001. 
 



6. Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa. 
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza 
delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti 
organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini 
sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul 
coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti 
delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze 
della Corte costituzionale. 
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7. Testi unici. 
[1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 
1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il 
programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano 
le fattispecie previste e le materie elencate: 
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 
59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione 
della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400 (11/b); 
b) nelle leggi annuali di semplificazione; 
c) nell'allegato 3 della presente legge; 
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento 
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (12); 
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del 
medesimo codice; 
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale 
delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale 
delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, 
n. 266 (13); 
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici 
(13/a). 
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 
2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori 
omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, 
le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, 
aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, 
comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un 
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e 
princìpi direttivi (13/b): 
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e 
procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, e successive modificazioni; 
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; 
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da 
successive disposizioni; 
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei 
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza 
logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il 
linguaggio normativo; 
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che 
restano comunque in vigore; 
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che 
regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle 
stesse in apposito allegato al testo unico; 
g) [aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in 
vigore di ciascun testo unico] (13/c); 
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia 
universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo 
diversa disposizione statutaria o regolamentare. 
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate 
le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai 
sensi della lettera e) del comma 2. 
4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, 
valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni 
dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il 
parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che 
esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo 
unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle 
Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. 
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi 
dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (14), al Consiglio di Stato, 
che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in 
numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 
dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di 
Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, 
primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 
1924 (14), dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del 
comma 4 del presente articolo. 
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, 
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante 
l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o 
modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti 
di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi 
normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati 
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni 
contenute nei testi unici. 
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si 
procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme 
dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4 (15)] (15/a). 
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(11/b) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(12) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
(13) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(13/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(13/b) Alinea così sostituito dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(13/c) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(14) Riportato alla voce Consiglio di Stato. 
(14) Riportato alla voce Consiglio di Stato. 
(15) Sui termini per l'emanazione e sull'entrata in vigore dei testi unici in 
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui al presente articolo 
vedi l'art. 8, L. 5 marzo 2001, n. 57. 
(15/a) Articolo abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, 
le altre disposizioni dello stesso articolo 23. 
 



8. Testo unico in materia di pubblico impiego. 
[1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (16), ad emanare 
un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile 
e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i 
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (17), 
apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse 
disposizioni e indicando, in particolare: 
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti 
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato 
decreto legislativo n. 29 del 1993 (17); 
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di 
produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 
del 1993 (17), dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di 
riferimento, del secondo contratto collettivo. 
2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le 
disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili] (17/a). 
------------------------ 
(16) Riportato alla voce Regioni. 
(17) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(17) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(17) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(17/a) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
 



9. Norme finali. 
1. Le attività di semplificazione previste dalla presente legge, dall'articolo 
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (18), e successive modificazioni, e 
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie 
ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla 
data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro 
un anno dalla stessa data (18/a). 
2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (19). 
3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, 
n. 352 (20). 
4. (21). 
5. [Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui 
all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 
dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 (22), possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori 
ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il 
trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento 
economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a 
carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali 
fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; 
successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto 
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, 
per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi 
dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 
dicembre 1997, n. 465] (23). 
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (18), e successive 
modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (16), sono abrogati. All'articolo 
16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (18), le parole: "ai capitoli 
2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo". 
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (18), 
come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 
(19), le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 (18), le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle 
seguenti: "entro il 31 marzo 1999". 
------------------------ 
(18) Riportata al n. LXXXVII. 
(18/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(19) Riportata al n. CI. 
(20) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(21) Modifica il comma 22 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(23) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 
dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, 
regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si 
intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. 

(18) Riportata al n. LXXXVII. 
(16) Riportato alla voce Regioni. 
(18) Riportata al n. LXXXVII. 
(18) Riportata al n. LXXXVII. 
(19) Riportata al n. CI. 
(18) Riportata al n. LXXXVII. 
 



10. Copertura finanziaria. 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 
4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 
milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 
1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica. 
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
------------------------ 
 



11. Applicazione di disposizioni. 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 1999. 
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Allegato 1 
(articolo 1, comma 1) 
Procedimenti da semplificare 
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e 
patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti 
pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e 
degli enti ecclesiastici 
legge 11 luglio 1986, n. 390 (23/a). 
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul 
lavoro e di malattie professionali 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, articoli 53 e 54. 
3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri 
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994. 
4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto 
legge 11 febbraio 1971, n. 50. 
5) [Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario 
generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992 

legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5] (23/b). 
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario 
codice civile, articolo 2545; D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (24). 
7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni 
ordinarie nei confronti delle società cooperative 
D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; 
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973; 
legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale 
(24/a) 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; 
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24; 
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 
1936, n. 1059; 
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; 
legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9; 
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81; 
legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera 
b), e articolo 14; 
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689; 
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 
194, 195, 196, 197 e 237; 
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988, n. 448, articoli 14 e 15; 
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 
19; 
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10; 
legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b). 
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati 
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia; 
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 (24/b). 
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia 
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; 
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (24/c). 
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in 
materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera 
di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e 
immobiliari 
legge 8 agosto 1895, n. 556; 
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; 
legge 21 febbraio 1989, n. 99; 
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; 
legge 3 aprile 1979, n. 103; 
legge 11 maggio 1971, n. 390; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 
legge 25 aprile 1957, n. 283; 
legge 29 dicembre 1990, n. 405; 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 febbraio 1985, n. 17; 
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 luglio 1988, n. 291 (24/d). 
12) [Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti 
ad ausiliari del giudice 
legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11] (25). 
13) [Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato 
funzionamento degli uffici giudiziari decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437] 
(26). 
14) [Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di 
assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi 
legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto] (27). 
15) [Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle 
notifiche 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, articoli 52 e 55; 
testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 
49] (27/a). 
16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai 
servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato 
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339. 
17) [Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione 
del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, articolo 53; 
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 
67] (28). 
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre 
amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia 
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43; 
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81 (28/a). 
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo 
e delle armi artistiche, rare e antiche 
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 
32; 
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto; 
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47 
(28/b). 
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale 
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998 (28/c). 
21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità 
locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da 
cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili 
entro tre giorni 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, articoli 53 e 54. 
22) [Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di 
immobili da destinare ad uffici pubblici 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; 
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4; 
legge 16 settembre 1960, n. 1014; 
legge 27 luglio 1978, n. 392; 
legge 15 dicembre 1990, n. 396] (28/d). 
23) [Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con 
abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del 
Governo 
legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 
15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203] (29). 
24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di 
smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127 (30). 
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso 
di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5 (31). 
26) [Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex 
concessionarie di ferrovie 
testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447] (31/a). 
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti 
codice della navigazione, articolo 73; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92. 
28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato 
alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti 
della commissione locale 
legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14 (32). 
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la 
reimmatricolazione 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III; 
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 
1928, n. 510; 
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; 
legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
legge 9 luglio 1990, n. 187; 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (32/a). 
30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei 
revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della 
giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di 
controllo dei conti:decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
legge 13 maggio 1997, n. 132; 
legge 8 luglio 1998, n. 222 (32/b). 
31) [Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo 
legge 30 aprile 1985, n. 163; 
D.P.C.M. 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 
ottobre 1996] (33). 
32) [Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative 
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15] (33/a). 
33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale 
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5. 
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35; 
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, 
n. 1076, articoli da 361 a 388 (33/b). 
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza 
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 
128 (33/c). 
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36 (33/d). 
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati 
dello Stato 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, articolo 11 (33/e). 
38) [Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, 
architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3] (33/f). 
39) [Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per 
il rilascio delle relative autorizzazioni 
legge 29 giugno 1939, n. 1497; 
legge 8 agosto 1985, n. 431] (34). 
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di 
alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati 
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917; 
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell'interno (34/a). 
41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in 
materia di servizi telefonici 
legge 5 agosto 1981, n. 416. 
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato 
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 
e 27; 
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344 (34/b). 
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle 
amministrazioni dello Stato 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
legge 3 marzo 1951, n. 193; 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (34/c). 
44) [Procedimento per: 
- il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli 
accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio 
sanitario nazionale; 
- l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni 
sindacali ai fini della contrattazione; 
- verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale 
sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il 
necessario indirizzo e coordinamento 
legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9; 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9] (34/d). 
45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di 
immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca 
codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264; 
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 
e 86; 
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, articoli 
10, 11, 12 e 13; 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis; 
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4; 
legge 13 luglio 1965, n. 836; 
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 
17; 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213; 
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19; 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, articoli 100 e 101; 
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3; 
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-bis; 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies; 
legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10. 
46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli 
Stati membri dell'Unione europea 
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (34/e). 
47) [Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli 
aeroporti minori 
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504] (35). 
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili 
dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria 
codice della navigazione, articoli 753 e 775. 
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili 
codice della navigazione, articoli da 861 a 873. 
50) [Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici 
codice della navigazione, articoli 799 e 804; 
legge 2 aprile 1968, n. 518; 
decreto 27 dicembre 1971 del Ministro dei trasporti e della aviazione civile, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972; 
decreto 10 marzo 1988 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1988] (36). 
51) [Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori 
e sua trasformazione in senso facoltativo 
legge 11 gennaio 1979, n. 14] (37). 
52) [Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di 
licenze e brevetti aeronautici 
codice della navigazione, articolo 731; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1952, n. 328; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566] (38). 
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto 
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3 (38/a). 
54) [Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative 
rettifiche 
legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3] (38/b). 
55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico 
tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici) 
(39) 
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690; 
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194. 
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura 
legge 7 marzo 1996, n. 108; 
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996; 
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51; 
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315. 
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket 
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; 
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 
------------------------ 
(23/a) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41. 
(23/b) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(24) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 19 dicembre 2000, n. 449. 
(24/a) Vedi, ora, il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, testo unico in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti. 
(24/b) Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
(24/c) Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
(24/d) Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
(25) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(26) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(27) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(27/a) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(28) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(28/a) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. 
(28/b) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. 
(28/c) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. 
(28/d) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 
23, L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(29) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(30) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. 
(31) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. 
(31/a) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(32) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483. 
(32/a) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. 
(32/b) Numero così sostituito dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(33) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(33/a) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(33/b) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. 
(33/c) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. 
(33/d) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270. 
(33/e) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253. 
(33/f) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 
23, L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(34) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, 
L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(34/a) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235. 
(34/b) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37. 
(34/c) Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Per la 
semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi il D.P.R. 15 
dicembre 2001, n. 482. 
(34/d) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 
23, L. 29 luglio 2003, n. 229. 
(34/e) Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. 
(35) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(36) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(37) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(38) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(38/a) Per la semplificazione del procedimento previsto dal presente numero vedi 
il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476. 
(38/b) Le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 1, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
(39) Vedi, ora, il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, testo unico in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti. 
 



Allegato 2 
(articolo 1, comma 1) 
PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 
20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 
1) Procedimento di liquidazione della pensione 
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538; 
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter; 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092, articoli da 204 a 208; 
legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3; 
legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26. 
2) Procedimento di liquidazione una tantum 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092; 
legge 2 aprile 1958, n. 322. 
3) Procedimento per il riscatto 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092, articolo 13; 
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 novembre 1982, n. 881. 
4) Procedimento di spese in economia (39/a) 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
legge 5 agosto 1978, n. 468; 
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15; 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10; 
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600; 
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153; 
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; 
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 
1985, n. 91; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 
1988, n. 71; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 
1987, n. 433; 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139; 
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555; 
regio decreto 1° marzo 1925, n. 394; 
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 
1978, n. 509; 
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 
1981, n. 758; 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471; 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 
1985, n. 90; 
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166; 
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686; 
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36. 
5) [Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi 
notarili per le attività svolte 
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9; 
legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14; 
legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44] (40). 
------------------------ 
(39/a) Per la semplificazione dei procedimenti di spese in economia vedi il 
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. 
(40) Numero soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
 



Allegato 3 
(articolo 7, comma 1) 
MATERIE OGGETTO DI RIORDINO 
1) Ambiente e tutela del territorio 
2) Urbanistica ed espropriazione (40/a) 
3) Finanze e tributi 
4) Documentazione amministrativa e anagrafica (40/b) 
5) Agricoltura 
6) Pesca e acquacoltura 
7) Università e ricerca 
7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, 
l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi 
formativi (41) 
7-ter) Debito pubblico (42) 
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture (43) 
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44) 
9) Formazione e istruzione professionale (45) 
9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai 
contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (46). 
------------------------ 
(40/a) Vedi, ora, il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
379 e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. 
(40/b) Vedi, ora, il D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443, il D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 444 e il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico in materia di 
documentazione amministrativa. 
(41) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(42) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, ora, il 
testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(43) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(44) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
(45) Numero aggiunto dall'art. 88, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 
(46) Numero aggiunto dall'art. 7, L. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, anche, il 
comma 2 dello stesso art. 7. 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 


fp04-gr04