Circ. 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84. Agg. G.U. 03/06/2004
Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n 33.
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Il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
entrerà in vigore il 23 febbraio 1999. Tale regolamento innova in modo organico
la materia della documentazione amministrativa con la finalità di ridurre gli
adempimenti per i cittadini e le imprese, di estendere i casi in cui si può
ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, quanto meno, ridurre
al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice
l'acquisizione d'ufficio, peraltro già prevista dall'art. 18 della legge n.
241/1990, di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche
amministrazione.
Le disposizioni contenute nel regolamento oltre ad introdurre semplificazioni
per i cittadini, produrranno un alleggerimento del lavoro dei servizi anagrafici
dei comuni, una riduzione del numero delle autentiche e necessariamente un
adeguamento di strutture e mezzi alle nuove modalità di trasmissione di dati e
documenti.
Considerata l'importanza che il Governo attribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di semplificazione e le attese dell'opinione pubblica in relazione
all'attuazione del nuovo regolamento, sentito anche l'osservatorio permanente
sull'applicazione della legge n. 127/1997, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la presenza di rappresentanti del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell'interno, si rappresenta la necessità che
le amministrazioni predispongano, prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutte le misure necessarie per la
tempestiva ed efficace attuazione delle nuove disposizioni.
In particolare le singole amministrazioni sono tenute a:
a) procedere rapidamente alla valutazione dell'impatto del nuovo regolamento sui
procedimenti e sull'organizzazione degli uffici al fine di predisporre le
eventuali modifiche organizzative laddove si rendessero necessarie;
b) procedere, entro il 22 febbraio p.v., alla revisione della modulistica per
l'autocertificazione e per le istanze che, ove necessario devono contenere le
formule delle dichiarazioni sostitutive. In tali moduli dovrà inoltre essere
inserita la formula dell'ammonimento relativo alle sanzioni penali di cui
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni;
c) procedere all'individuazione dei criteri per la verifica sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive attraverso controlli a campione e nei casi in
cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni;
d) procedere all'individuazione degli strumenti e delle modalità per la
trasmissione e l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti. Si ricorda che il
nuovo regolamento consente, oltre all'uso del fax, la trasmissione attraverso
altri mezzi telematici e informatici idonei a garantire la certezza della
provenienza come la posta elettronica ed altri collegamenti telematici. A tal
fine sono auspicabili intese tra le amministrazioni per lo scambio di dati e di
documenti anche in via telematica;
e) impartire disposizioni chiare agli uffici e al personale per dare piena
attuazione alle nuove disposizioni, assicurando l'aggiornamento e la formazione
del personale coinvolto e richiamando l'attenzione sulle previsioni del
regolamento relative alla violazione dei doveri d'ufficio in caso di mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla
responsabilità del dichiarante in caso di dichiarazioni false;
f) adottare iniziative tese a promuovere l'informazione degli utenti sulle
novità del regolamento indicando gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni
più dettagliate ed eventualmente per segnalare la non corretta applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione;
g) svolgere un monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale
attuazione delle disposizioni del regolamento in esame e della legge 15 maggio
1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191. Nel caso in cui risultassero
significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere
avviati, secondo le modalità e i termini fissati dalle fonti normative e dai
C.C.N.L. nei confronti dei dipendenti inadempienti i relativi procedimenti
disciplinari. Si richiama l'attenzione dei dirigenti sulla responsabilità per il
mancato avvio dei procedimenti disciplinari.
Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni accerteranno ai fini della
valutazione dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta
applicazione delle norme sull'autocertificazione.
Le prefetture svolgeranno un ruolo di sensibilizzazione e promozione
dell'applicazione del regolamento, avvalendosi dei comitati provinciali della
pubblica amministrazione.
Si richiama inoltre l'attenzione sulle novità introdotte dall'art. 1 del
regolamento in esame che impone l'obbligo per l'iscrizione alle scuole di ogni
ordine e grado e alle università e per i procedimenti di competenza della
motorizzazione civile e dei comuni di richiedere ai cittadini esclusivamente
l'autocertificazione.
L'osservatorio permanente sull'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127,
è a disposizione per la segnalazione di quesiti e problematiche interpretative.
p. Il Presidente: Bassanini
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Agg. G.U. 03/06/2004