GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 33 DEL 10/2/1999

 



Circ. 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84.    Agg. G.U. 03/06/2004

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 
Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 
127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275. 
 
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n 33. 
 



       Al Consiglio di Stato - Segretariato generale 
       Alla Corte dei conti - Segretariato generale 
       All'Avvocatura generale dello Stato -Segretariato 
       generale 
       A tutti i Ministeri: 
       Gabinetto - Direzione generale AA. GG. e 
       personale 
       Alle aziende ed amministrazioni autonome 
       dello Stato 
       A tutti gli enti pubblici non economici 
       All'ISTAT- Direzione generale 
       Al CNEL - Segretariato generale 
       All'Istituto superiore della sanità - Servizi 
       amministrativi del personale 
       A tutte le camere di commercio, industria, artigianato  
       e agricoltura 
       A tutte le province 
       A tutti i comuni 
       A tutte le Comunità montane 
       Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione 
       All'ARAN 
       e, per conoscenza, 
       Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato  
       generale 
       Alle regioni a statuto speciale 
       Alle regioni a statuto ordinario 
       Alle province autonome di Trento e Bolzano 
       Ai commissari di Governo presso le regioni e 
       province autonome 
       All'ANCI 
       All'UPI 
       All'U.N.C.E.M. 
       All'UNIONCAMERE 

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Il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, 
entrerà in vigore il 23 febbraio 1999. Tale regolamento innova in modo organico 
la materia della documentazione amministrativa con la finalità di ridurre gli 
adempimenti per i cittadini e le imprese, di estendere i casi in cui si può 
ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, quanto meno, ridurre 
al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice 
l'acquisizione d'ufficio, peraltro già prevista dall'art. 18 della legge n. 
241/1990, di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche 
amministrazione. 
Le disposizioni contenute nel regolamento oltre ad introdurre semplificazioni 
per i cittadini, produrranno un alleggerimento del lavoro dei servizi anagrafici 
dei comuni, una riduzione del numero delle autentiche e necessariamente un 
adeguamento di strutture e mezzi alle nuove modalità di trasmissione di dati e 
documenti. 
Considerata l'importanza che il Governo attribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di semplificazione e le attese dell'opinione pubblica in relazione 
all'attuazione del nuovo regolamento, sentito anche l'osservatorio permanente 
sull'applicazione della legge n. 127/1997, istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con la presenza di rappresentanti del Dipartimento della 
funzione pubblica e del Ministero dell'interno, si rappresenta la necessità che 
le amministrazioni predispongano, prima dell'entrata in vigore del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutte le misure necessarie per la 
tempestiva ed efficace attuazione delle nuove disposizioni. 
In particolare le singole amministrazioni sono tenute a: 
a) procedere rapidamente alla valutazione dell'impatto del nuovo regolamento sui 
procedimenti e sull'organizzazione degli uffici al fine di predisporre le 
eventuali modifiche organizzative laddove si rendessero necessarie; 
b) procedere, entro il 22 febbraio p.v., alla revisione della modulistica per 
l'autocertificazione e per le istanze che, ove necessario devono contenere le 
formule delle dichiarazioni sostitutive. In tali moduli dovrà inoltre essere 
inserita la formula dell'ammonimento relativo alle sanzioni penali di cui 
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni; 
c) procedere all'individuazione dei criteri per la verifica sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive attraverso controlli a campione e nei casi in 
cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni; 
d) procedere all'individuazione degli strumenti e delle modalità per la 
trasmissione e l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti. Si ricorda che il 
nuovo regolamento consente, oltre all'uso del fax, la trasmissione attraverso 
altri mezzi telematici e informatici idonei a garantire la certezza della 
provenienza come la posta elettronica ed altri collegamenti telematici. A tal 
fine sono auspicabili intese tra le amministrazioni per lo scambio di dati e di 
documenti anche in via telematica; 
e) impartire disposizioni chiare agli uffici e al personale per dare piena 
attuazione alle nuove disposizioni, assicurando l'aggiornamento e la formazione 
del personale coinvolto e richiamando l'attenzione sulle previsioni del 
regolamento relative alla violazione dei doveri d'ufficio in caso di mancata 
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla 
responsabilità del dichiarante in caso di dichiarazioni false; 
f) adottare iniziative tese a promuovere l'informazione degli utenti sulle 
novità del regolamento indicando gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni 
più dettagliate ed eventualmente per segnalare la non corretta applicazione 
delle disposizioni in materia di autocertificazione; 
g) svolgere un monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale 
attuazione delle disposizioni del regolamento in esame e della legge 15 maggio 
1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191. Nel caso in cui risultassero 
significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere 
avviati, secondo le modalità e i termini fissati dalle fonti normative e dai 
C.C.N.L. nei confronti dei dipendenti inadempienti i relativi procedimenti 
disciplinari. Si richiama l'attenzione dei dirigenti sulla responsabilità per il 
mancato avvio dei procedimenti disciplinari. 
Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni accerteranno ai fini della 
valutazione dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 20 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta 
applicazione delle norme sull'autocertificazione. 
Le prefetture svolgeranno un ruolo di sensibilizzazione e promozione 
dell'applicazione del regolamento, avvalendosi dei comitati provinciali della 
pubblica amministrazione. 
Si richiama inoltre l'attenzione sulle novità introdotte dall'art. 1 del 
regolamento in esame che impone l'obbligo per l'iscrizione alle scuole di ogni 
ordine e grado e alle università e per i procedimenti di competenza della 
motorizzazione civile e dei comuni di richiedere ai cittadini esclusivamente 
l'autocertificazione. 
L'osservatorio permanente sull'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
è a disposizione per la segnalazione di quesiti e problematiche interpretative. 
p. Il Presidente: Bassanini 
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Agg. G.U. 03/06/2004
 


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