GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 302 DEL 27/12/1999





L. 23 dicembre 1999, n. 488. Agg. G.U. 03/05/2007
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 5 ottobre 
2001, n. AIPA/CR/33;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 18 febbraio 2000, n. 11; Circ. 3 maggio 2000, n. 23; Nota 2 
maggio 2001, n. 1524; Informativa 25 ottobre 2001, n. 11;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 gennaio 2000, n. 
12; Circ. 24 gennaio 2000, n. 13; Circ. 31 gennaio 2000, n. 18; Circ. 31 gennaio 
2000, n. 19; Msg. 10 febbraio 2000, n. 45; Circ. 15 febbraio 2000, n. 34; Circ. 
18 febbraio 2000, n. 40; Circ. 21 febbraio 2000, n. 43; Circ. 23 febbraio 2000, 
n. 47; Circ. 7 marzo 2000, n. 60; Circ. 24 marzo 2000, n. 66; Circ. 28 marzo 
2000, n. 71; Circ. 4 aprile 2000, n. 60bis; Circ. 8 giugno 2000, n. 111; Circ. 
20 luglio 2000, n. 137; Circ. 1 agosto 2000, n. 140; Circ. 24 agosto 2000, n. 
149; Msg. 18 gennaio 2001, n. 18; Nota 20 novembre 2001, n. 12; Circ. 5 marzo 
2002, n. 48; Circ. 22 maggio 2002, n. 95; Circ. 26 luglio 2002, n. 137; Circ. 16 
aprile 2004, n. 67; Circ. 6 agosto 2004, n. 124; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676; 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 
ottobre 2004;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 gennaio 2000, n. 
6/4PS/30234; Circ. 20 aprile 2000, n. 81; Circ. 2 maggio 2000, n. 81bis; Circ. 
11 maggio 2000, n. 91; Circ. 11 gennaio 2001, n. 6; Circ. 31 gennaio 2001, n. 
22; Circ. 6 febbraio 2001, n. 29; Circ. 23 luglio 2001, n. 147; Circ. 10 agosto 
2001, n. 160; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 4 
febbraio 2000, n. 4; Circ. 25 febbraio 2000, n. 8; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; 
Circ. 7 aprile 2000, n. 18; Circ. 23 giugno 2000, n. 1; Circ. 27 marzo 2001, n. 
18; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 27 febbraio 2002, n. 21/E; Ris. 
30 maggio 2002, n. 161/E; 
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 5 giugno 
2000, n. 416; Circ. 27 febbraio 2001, n. 3510/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 11 gennaio 2000, n. S.A.F.1/2000; Circ. 22 marzo 
2000, n. S.A.F.6/2000; Circ. 14 aprile 2000, n. 333-G/2.1.05/06/07-06/00;
- Ministero della giustizia: Nota 14 gennaio 2004; 
- Ministero delle attività produttive: Circ. 24 luglio 2001, n. 3520/C; Circ. 28 
dicembre 2001, n. 3539/C; Circ. 20 novembre 2002, n. 3552/C; 
- Ministero delle finanze: Circ. 29 dicembre 1999, n. 245/D; Circ. 29 dicembre 
1999, n. 247/E; Circ. 19 gennaio 2000, n. 13/E; Circ. 11 febbraio 2000, n. 23/E; 
Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E; Circ. 28 febbraio 2000, n. 32/E; Circ. 30 marzo 
2000, n. 62/E; Circ. 6 marzo 2000, n. 33/T; Circ. 7 aprile 2000, n. 71/E; Circ. 
16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 1 giugno 2000, n. 115/E; Circ. 20 giugno 2000, n. 
125/D; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/T; Circ. 17 novembre 2000, n. 210/E; Circ. 
22 dicembre 2000, n. 238/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 15 febbraio 
2001, n. 12/D; 
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 21 marzo 2000, n. 5/2000.
 





TITOLO I 
Disposizioni di carattere finanziario 
1.  Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta 
determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 
33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di 
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di 
cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato 
dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, 
ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore 
a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di 
previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 
miliardi per l'anno finanziario 2000. 
2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del 
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della 
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in 
lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 
3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo 
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi 
ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 
2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, 
rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il 
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 
379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi. 
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto 
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o 
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle 
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi 
sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza 
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 
2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori 
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della 
legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione 
della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di 
particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di 
emergenza economico-finanziaria. 



 





TITOLO II 
Disposizioni in materia di entrata 
Capo I - Disposizioni in materia di vendite di immobili 
2.  Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali.
1. ... (3). 
2. ... (4). 
3. [I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata 
ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento 
dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui 
all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base 
degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi 
contributivi di riferimento] (5). 
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono 
essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per 
l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto 
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 
1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 
7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore è tenuto a dare 
priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai 
sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 
104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta 
propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In 
tale caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con 
precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste. 
5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e 
in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini"; 
b) alla lettera c), dopo le parole: "di cui alla lettera b)" sono inserite le 
seguenti: ", nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui 
alla lettera d)". 
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle 
Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le 
operazioni immobiliari di cui al presente articolo (6). 



(3)  Aggiunge i commi da 2-ter a 2-nonies, all'art. 7, D.L. 28 marzo 1997, n. 
79. 
(4)  Aggiunge la lettera f-bis) all'art. 3, comma 109, L. 23 dicembre 1996, n. 
662. 
(5)  Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(6)  Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





3.  Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari.
1. ... (7). 



(7)  Sostituisce il comma 14 dell'art. 14-bis, L. 25 gennaio 1994, n. 86. 
 





4.  Patrimonio immobiliare dello Stato.
1. ... (8). 
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. 

3. ... (9). 
4. ... (10). 
5. ... (11). 
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: 
"approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati". 
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono 
abrogati. 
8. [All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: 
"di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli 
Enti Parco nazionali,"] (12). 
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla 
piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
10. ... (13). 
11. ... (14). 
12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate 
ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto 
spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di 
dismissione e valorizzazione. 
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002. 
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti 
parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa 
sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi 
dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, 
entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio 
immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 
della legge n. 662 del 1996. 
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente 
articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli 
enti medesimi. 
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte 
le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 e 15 del presente articolo. 



(8)  Il presente comma sopprime le parole: "aventi valore significativo" al 
comma 86 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622, ed aggiunge un periodo allo 
stesso comma 86. 
(9)  Sostituisce il comma 99 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622. 
(10)  Aggiunge il comma 99-bis all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622. 
(11)  Sostituisce il comma 100 all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 622. 
(12)  Comma abrogato dall'art. 29, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. 
(13)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(14)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





5.  Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa.
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della 
Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, 
all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
a) al comma 2, le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di 
legge," sono soppresse; 
b) ... (15); 
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a: 
"nonché". 
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le 
seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono 
essere venduti nella loro globalità"; 
b) al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: 
"ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono 
essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione 
della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia 
residenziale pubblica"; 
c) ... (16). 



(15)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(16)  Inserisce le parole: "a parità di prezzo" dopo le parole "Hanno titolo di 
priorità" nel comma 9 dell'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560, ed aggiunge un 
periodo, dopo l'ultimo, al medesimo comma 9. 
 





Capo II - Altre disposizioni in materia di entrate 
6.  Disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) ... (17); 
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al 
secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "25,5 per cento"; 
c) all'articolo 12: 
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le 
parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 
2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 
2002"; 
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il 
suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore 
a tre anni"; 
d) all'articolo 13: 
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le 
parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", 
"lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), 
b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 
1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 
1.300.000" e "lire 1.200.000"; 
2) ... (18); 
3) ... (19); 
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di 
impresa minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire 
400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), 
d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000", 
"lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000"; 
e) ... (20); 
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese 
funebri, le parole: "1 milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 
milioni di lire"; 
g) ... (21); 
h) ... (22); 
i) ... (23). 
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, le parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle seguenti: 
"lire 500.000". 
3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le 
risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti 
dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali, per i 
quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate 
dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a 
decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le 
disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per 
la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli 
enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (24). 
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano 
a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano 
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le 
restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta 2000. 
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 
133. 
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto 
ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute 
per il periodo di imposta 1999. 
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui 
all'articolo 34, comma 4-quater" sono sostituite dalle seguenti: "di cui 
all'articolo 10, comma 3-bis". 
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento (25). 
9. [È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in 
natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società 
e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in 
essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 
31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente: 
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei 
requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; 
b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223; 

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche 
disposizioni normative; 
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro 
residenza anagrafica; 
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104] (26). 
10. [L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere 
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che 
intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto] (27). 

11. [Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del 
reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto 
di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile 
nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241] (28). 
12. ... (29). 
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate 
a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, 
nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla 
decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 
1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che 
l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000. 
14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 
miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 
dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite 
dalle seguenti: "una quota"; 
b) ... (30); 
c) al comma 3, le parole: "e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "e di cui 
risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere 
dal 1997"; 
d) ... (31). 
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae 
dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 
19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli 
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di 
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, 
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non 
residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare 
interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a 
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di 
contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica 
quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite 
le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al 
presente comma. 
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 
1998" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi 
d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è 
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta 
successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 
2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento"; 
b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 
1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi 
d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 
l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi 
d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 
5 e del 4,75 per cento". 
18. La disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione 
dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 
31 dicembre 1999. 
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è 
ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 
18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, 
rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito 
risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono 
rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti. 
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, 
di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in 
medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 
miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
21. ... (32). 
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al 
trasporto di cose"; 
b) ... (33). 
22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile 
degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e 
le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge (34). 
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle 
caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti 
dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, 
entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse (35). 
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse 
automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge (36). 



(17)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(18)  Sostituisce con i commi 2 e 2-bis, l'originario comma 2 dell'art. 13, 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(19)  Aggiunge il comma 2-ter all'art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(20)  Aggiunge due periodi dopo il quinto all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(21)  Aggiunge il comma 1-quater all'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. 
(22)  Aggiunge l'art. 13-ter al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(23)  Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 48-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. 
(24)  Comma così modificato dal comma 711 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con D.P.R. 8 
gennaio 2001, n. 33. Vedi, anche, l'art. 3, comma 25, L. 24 dicembre 2003, n. 
350. 
(25)  Per l'ulteriore riduzione della misura dell'acconto all'87 per cento, vedi 
il comma 4 dell'art. 1, D.L. 30 settembre 2000, n. 268. 
(26)  Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, 
anche, il comma 9 dello stesso articolo. 
(27)  Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, 
anche, il comma 9 dello stesso articolo. 
(28)  Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, 
anche, il comma 9 dello stesso articolo. 
(29)  Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 
(30)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(31)  Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(32)  Aggiunge un periodo al comma 10-bis dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
(33)  Aggiunge la lettera d-ter) all'art. 2, D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. 
(34)  Comma aggiunto dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche 
quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 61. 
(35)  Comma aggiunto dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche 
quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 61. 
(36)  Comma aggiunto dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche 
quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 61. 
 





7.  Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte 
indirette e per l'emersione di base imponibile.
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle 
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta 
sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento (37): 
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili 
adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e 
di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in 
situazioni di disadattamento e di devianza; 
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio 
edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione 
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i 
beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture 
effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali 
l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della 
prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei 
predetti beni (38). 
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere 
dal 1° gennaio 2000. 
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta 
sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, 
autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già 
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli 
immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è 
ridotta di un quarto. 
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo 
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle 
iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 
1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è 
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 (39). 
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della 
Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento. 
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i 
trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i 
trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per 
cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento". 
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, 
agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate 
ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione 
gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il 
mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e 
successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta 
in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni 
di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante 
l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli 
effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza 
omesse. 
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: 
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media 
riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore 
eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse 
attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli 
studi di settore e dei parametri (40). L'aliquota media, tenendo conto della 
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi 
speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle 
operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e 
il volume di affari dichiarato; 
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle 
attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza 
tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore 
eliminato. 
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una 
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto. 
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le 
modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla 
dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 
1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non 
superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate 
la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme 
complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è 
possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e 
versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo 
non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi 
delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo 
giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al 
mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo 
delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, 
nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. 
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun 
genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono 
riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 
indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono 
essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta 
precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui 
processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino 
alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è 
indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le 
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
15. ... (41). 
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 
1999. 
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono 
inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio 
operanti in base a concessione amministrativa"; 
b) ... (42). 
c) ... (43). 
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo 
di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle 
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi 
indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e 
nei tre successivi. 



(37)  Alinea così modificato dall'art. 30, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, 
dal comma 3 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 2, comma 6, L. 
27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga della riduzione dell'aliquota IVA vedi 
l'art. 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(38)  Per la proroga delle agevolazioni tributarie relative alle prestazioni di 
cui alla presente lettera vedi l'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 35-ter dell'art. 
35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione, e i commi 387 e 388 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In 
attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 29 dicembre 
1999. 
(39)  Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 5-bis, 
D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione e l'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(40)  Con D.Dirig. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 80) sono stati 
approvati i coefficienti di maggiorazione di cui alla presente lettera. 
(41)  Sostituisce la lettera e) del comma 10 dell'art. 8, L. 23 dicembre 1998, 
n. 448. 
(42)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(43)  Sostituisce il comma 9 dell'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





8.  Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e 
donazioni.
1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta 
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 
1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente 
legge. 
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, 
concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale 
sull'incremento di valore degli immobili, le parole: "se detto valore supera 250 
milioni di lire" sono sostituite dalla seguenti: "se detto valore supera 350 
milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e 
fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni 
aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001". 



 





9.  Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
1. [A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed 
amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di 
volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o 
funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a 
ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa 
dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, 
degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti 
del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si 
applicano ai procedimenti non giurisdizionali (44)] (45). 
2. [Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le 
procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per 
ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a 
ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla 
presente legge (46)] (47). 
3. [La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso 
introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per 
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del 
pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o 
proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento 
autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne 
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo 
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge 
(48)] (49). 
4. [L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al 
pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la 
pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte 
civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne 
chieda la condanna al pagamento, anche in via provvisionale, di una somma a 
titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in 
caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato 
nella sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della 
parte obbligata al risarcimento del danno (50)] (51). 
5. [Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e 
seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita 
dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. La 
dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a 
debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella 
dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del 
procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera 
g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge (52)] (53). 
5-bis. [Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del 
pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il 
funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente 
pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo 
dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il 
corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso 
di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione 
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. L'invito può 
essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione 
di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio 
giudiziario (54)] (55). 
6. [Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono 
apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e 
degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, 
tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del 
valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il 
predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del 
contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici 
alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di 
giustizia (56)] (57). 
7. [I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio 
dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente 
articolo] (58). 
8. [Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti 
già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da 
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti 
di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i 
procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi 
mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di 
competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di 
cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e 
cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli 
comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, 
III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile (59)] (60). 
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di 
valore non superiore a lire 100 milioni. 
10. [Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro 
delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le 
amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al 
comma 2 e per la relativa regolazione contabile] (61). 
11. [Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai 
procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a 
decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i 
quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti 
può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del 
contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 
per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita 
dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla 
ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di 
iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e 
di tassa fissa (62)] (63). 
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali 
marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto 
dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie (64). 



(44)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(45)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 18 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. 
(46)  Comma così modificato dall'art. 56, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(47)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 9 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. 
(48)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(49)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 14 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. 
(50)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(51)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 11 e 12 del citato D.P.R. n. 115 del 
2002. 
(52)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(53)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 10, 13, 14, 15 e 248 del citato 
D.P.R. n. 115 del 2002. 
(54)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. 

(55)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 15, 16 e 248 del citato D.P.R. n. 115 
del 2002. 
(56)  Comma così modificato dall'art. 56, L. 21 novembre 2000, n. 342. Le 
modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti 
giudiziari sono state stabilite con D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126. 
(57)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 17, 191 e 196 del citato D.P.R. n. 
115 del 2002. 
(58)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 11 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. 
(59)  Comma prima modificato dall'art. 33, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 del citato D.L. n. 28 
del 2002. 
(60)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 10 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. 
(61)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
L'abrogazione è stata confermata dall'art. 298, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e 
dall'art. 298, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
(62)  Comma prima modificato dal D.P.C.M. 30 giugno 2000 (Gazz. Uff. 1° luglio 
2000, n. 152), dall'art. 33, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 1, 
D.P.C.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2001, n. 1), poi sostituito 
dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, L. 4 agosto 2001, n. 330 (Gazz. Uff. 18 agosto 2001, n. 191), 
nuovamente modificato dal comma 22 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ed 
infine così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 del citato 
D.L. n. 28 del 2002. 
(63)  Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 265 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. 
(64)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto 
e l'art. 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
 





10.  Imposta di registro sui conferimenti in società.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) ... (65); 
b) ... (66); 
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa: 
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle 
aliquote, le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "lire 
250.000"; 
2) ... (67). 
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la 
lettera g) del comma 1 dell'articolo 43. 
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si 
applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 
dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data. 
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e 
l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 1999 
dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente 
prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa 
per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo 
accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio 
dello Stato. 



(65)  Sostituisce l'art. 50, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
(66)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
(67)  Sostituisce, con le attuali note da I a V, le originarie note da I a VII 
all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
 





11.  Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria 
armatoriale.
1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per 
la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da 
diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 
della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con 
decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. 
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di 
stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) ... (68); 
b) ... (69); 
c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati. 
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 
2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 
2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità 
turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. 
4. ... (70). 



(68)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51. 
(69)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51. 
(70)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 28, L. 28 gennaio 1994, n. 84. 
 





12.  Oli emulsionati.
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla 
data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 
1998, n. 448, è inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", 
la seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio 
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per 
cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; 

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 
704.704 per mille litri; 
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per 
riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con 
olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi; 
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio 
combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ 
lire 43.212 per mille chilogrammi" (71). 
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il 
nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di 
accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate 
nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per 
l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999. 
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche 
tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella 
carburazione e nella combustione (72). 
4. ... (73). 
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono 
soppresse; 
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero," sono inserite 
le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti 
esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,"; 
c) ... (74). 



(71)  Per la rideterminazione delle aliquote di accisa degli oli emulsionati 
previsti dal presente comma, vedi l'art. 3, D.L. 30 settembre 2000, n. 268. 
(72)  Con D.M. 20 marzo 2000 sono state determinate le caratteristiche tecniche 
delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate 
alla trazione ed alla combustione. 
(73)  Sostituisce la lettera c) del comma 10 dell'art. 8, L. 23 dicembre 1998, 
n. 448, con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
(74)  Aggiunge un periodo, dopo il secondo, alla nota 1) dell'art. 26, D.Lgs. 26 
ottobre 1995, n. 504. 
 





13.  Disposizioni in materia di attività marittime.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: 
"sulle retribuzioni corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "sui redditi di 
lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti". 
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato 
decreto-legge n. 457 del 1997 è attribuito anche ai soggetti che in base a 
rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera 
attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla 
prestazione principale. 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 
457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di 
navi da crociera delle attività indicate al comma 2 del presente articolo, anche 
se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i 
redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette 
disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore. 
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 
856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ogni altra attività commerciale 
complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica". 
5. ... (75). 



(75)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 17, L. 5 dicembre 1986, n. 856. 
 





14.  Esecuzione di rimborsi di modesta entità.
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte 
sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio 
sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, 
provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari 
secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure 
automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, 
mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per 
tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al 
Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
comparto dei Ministeri. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al 
netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 
dicembre 1993. 
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di 
attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti 
all'emanazione dei provvedimenti di rimborso (76). 



(76)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 
febbraio 2000. 
 





15.  Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della 
legge n. 133 del 1999.
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento 
alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono 
assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 
2000. 



 





16.  Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico 
radiotelevisivo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei 
canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli 
importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure: 
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o 
superiore a cento: lire 10.000.000; 
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a 
cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; 
villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di 
lusso: lire 3.000.000; 
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o 
inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con 
un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 
stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e 
seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000; 
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori 
pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 
1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre 
navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 
lire 600.000; 
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma 
con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di 
partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed 
assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione 
o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense 
aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della 
legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 
421: lire 300.000 (77). 
2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi 
radiofonici. 
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla 
annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - 
Radiotelevisione italiana Spa. 



(77)  Lettera così modificata dal comma 14 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. 
 





17.  Disposizioni concernenti le camere di commercio.
1. ... (78). 
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per 
la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 
30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 
2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli 
appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1. 
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono 
essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a 
pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le 
annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere 
presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001. 
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di 
investimenti comunitarie e nazionali. 



(78)  Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580. 
 





18.  Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. ... (79). 
2. ... (80). 



(79)  Sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. 
(80)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
 





TITOLO III 
Disposizioni in materia di spesa 
Capo I - Spese delle amministrazioni centrali 
19.  Rinnovi contrattuali.
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 
2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei 
comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 
miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le 
somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le 
iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei 
passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati 
esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso 
con quelle destinate alla contrattazione integrativa. 
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale 
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 
miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui 
all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 
100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei 
procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia 
e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente 
delle Forze armate e delle Forze di polizia. 
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di 
cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni. 
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non 
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario 
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle 
università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici 
e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di 
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza 
nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. 
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi 
per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (81). 



(81)  Sui rinnovi contrattuali vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
 





20.  Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 
dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) ... (82); 
b) ... (83); 
c) ... (84); 
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del 
periodo; 
e) ... (85); 
f) ... (86); 
g) ... (87). 
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo 
comparto". Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato. 
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni 
di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del 
personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 
31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le 
graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (88). 



(82)  Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 

(83)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(84)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(85)  Aggiunge il comma 3-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(86)  Sostituisce, con i commi 18 e 18-bis, il comma 18 dell'art. 39, L. 27 
dicembre 1997, n. 449. 
(87)  Aggiunge i commi 20-bis e 20-ter all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 

(88)  Vedi, anche, l'art. 51, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





21.  Riduzione di personale del comparto della scuola.
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 
dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a 
quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli 
obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della 
medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera 
b), della presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 
della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da evitare 
la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o 
comunque in aree a bassa densità demografica. 
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 
miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, 
nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura 
del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione 
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano 
la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle 
norme di attuazione. 



 





22.  Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi 
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita.
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 
438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le 
gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in 
relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche 
nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, 
indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche 
anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio 
di specifiche funzioni. 



 





23.  Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca.
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 
gennaio 1999, n. 4, le parole da: "nonché, a domanda" fino alla fine del comma 
sono sostituite dalle seguenti: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente 
alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente". 



 





24.  Affitti e fitti figurativi.
[1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con 
il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può 
avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le 
modalità di cui all'articolo 26 della presente legge adotta con proprio decreto, 
anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi 
dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure 
finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 
2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare 
dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato (89). 
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al 
comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui 
al medesimo comma 1. 
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di 
razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani 
di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di 
concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo 
comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo 
scopo di contenerne la relativa spesa (90). 
4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il 
Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non 
regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso 
determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni 
medesimi (91). 
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 
verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le 
poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4. 
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente 
determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di 
funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo 
corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, su proposta del Ministro competente] (92). 



(89)  Comma così modificato dall'art. 62, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 7 novembre 
2000 e il D.M. 14 marzo 2001. 
(90)  Comma così modificato dall'art. 62, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(91)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(92) Articolo abrogato dal comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, 
con la decorrenza ivi indicata.
 





25.  Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia 
di clienti idonei del mercato elettrico.
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la 
partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai 
consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, 
previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette 
amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni 
stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo 
n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni (93). 



(93)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la Dir.P.C.M. 
18 settembre 2000. 
 





26.  Acquisto di beni e servizi (94).
[1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, 
anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in 
deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra 
primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa 
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima 
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, 
ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello 
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con 
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità 
economica (95). 
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, 
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le 
convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e 
ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo 
dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si 
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge. 
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai 
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come 
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e 
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 
101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di 
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale 
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e 
quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si 
applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani 
con popolazione fino a 5.000 abitanti (96). 
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di 
procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi 
alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il 
dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita 
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 
(97). 
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al 
controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, 
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche 
tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i 
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica 
una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, 
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. 
Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna 
amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al 
controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono 
svolti dai servizi di controllo interno. 
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di 
attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti (98)] (99). 



(94)  Rubrica così modificata prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, 
n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(95)  Comma così modificato prima dall'art. 58, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi 
dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ed infine dall'art. 1, D.L. 
12 luglio 2004, n. 168. Con D.M. 24 febbraio 2000 è stato conferito alla CONSIP 
S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di 
beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato. 
(96)  Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, 
n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla 
relativa legge di conversione. 
(97)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168. 
(98)  Per l'attribuzione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del 
personale e dei servizi dei compiti spettanti al Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica ai sensi del presente articolo, vedi 
l'art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, nel testo integrato dall'art. 4, D.P.R. 
22 marzo 2001, n. 147. 
(99) Articolo abrogato dal comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, 
con la decorrenza ivi indicata.
 





27.  Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile.
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello 
Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono 
rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni 
internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei 
cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere 
umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai 
contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni. 
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da 
amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi 
dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base 
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle 
pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate. 
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le 
variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 
per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1. 
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per 
gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono 
ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad 
accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni 
contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura 
obbligatoria. 
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non 
impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio 
per l'esercizio finanziario 2001. 
6. [I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni 
statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 
2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non 
superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del 
corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto 
del contratto] (100). 
7. [Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 
2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° 
ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa 
di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono 
rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi 
per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 
e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 
1; per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono 
fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) 
e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c). Fermo 
restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 
del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione 
delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai 
contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle 
categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 
(101)] (102). 
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è 
attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, 
ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il 
secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, è soppresso. 
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti 
al pagamento: 
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente 
televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale; 
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 
lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un 
massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un 
massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale (103). 
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno 
sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile 
all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi 
derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti 
dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente 
l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito 
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base 
del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono 
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con 
il Ministro delle finanze (104). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli 
strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 
luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla 
rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), 
numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue 
a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste 
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono 
soppresse (105). 
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità 
giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate 
dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, 
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è 
rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, 
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari 
prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei 
monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in 
considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività 
culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base 
triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché 
le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti 
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di 
contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di 
incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A 
decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è 
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette 
finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 
marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine 
dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata 
autorizzazione di spesa. 
13. [All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 
dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 
settembre 2000"; 
b) ... (106)] (107). 
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti 
nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione 
delle Comunità europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende 
riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi 
alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla 
predetta autorizzazione. 
15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze 
civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi 
nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei 
casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla 
riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, 
imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito 
dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori 
contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel 
settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di 
misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, 
entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, 
stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da 
assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è 
autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 
destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro. 
16. ... (108). 
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le 
parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le 
parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore". 
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, 
già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 
luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere 
prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività 
culturali. 
19. ... (109). 



(100)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(101)  Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi il D.L. 27 
settembre 2000, n. 266 e l'art. 4, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 come modificato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 13-quinquies, D.L. 25 
ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(102)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
(103)  Per l'aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui al 
presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 21 maggio 2003, n. 170/03/CONS e la 
Del.Aut.gar.com. 26 ottobre 2006, n. 613/06/CONS. 
(104)  Le modalità attuative del presente comma sono state stabilite con D.M. 23 
ottobre 2000. 
(105)  Comma così modificato dall'art. 145, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. Vedi, anche il comma 19 dello stesso articolo e il comma 18 dell'art. 52, 
L. 28 dicembre 2001, n. 448. Per la rideterminazione dei canoni di concessione 
radiotelevisivi vedi la Del.Aut.gar.com. 21 maggio 2003, n. 170/03/CONS e la 
Del.Aut.gar.com. 26 ottobre 2006, n. 613/06/CONS.
(106)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(107)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni 
private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza 
indicati nel comma 4 dello stesso articolo. 
(108)  Aggiunge la lettera a-bis) all'art. 1, comma 1, D.L. 8 febbraio 1995, n. 
32. 
(109)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146. 
 





28.  Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale.
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di 
day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la 
regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 
per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del 
Servizio sanitario nazionale. 
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di 
day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte 
in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione 
partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della 
tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio 
sanitario nazionale. 
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di 
day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte 
in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda 
d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei 
richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita 
dai contratti collettivi nazionali. 
4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla 
lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime 
libero-professionale, è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto 
concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la 
partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata 
dall'azienda. 
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di 
diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono 
determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni 
e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei 
richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei 
costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura 
stabilita dai contratti collettivi nazionali. 
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la 
determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione 
alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente 
articolo. 
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo 
periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono 
abrogati. 
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 
a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per 
l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 
72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo è integrato 
a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le 
disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, 
comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, 
sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue. 
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione 
dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La 
relazione è trasmessa al Parlamento. 
10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 
miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per 
l'anno 2001. 
11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 
1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 
modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 
2001. 
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito 
dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 
1988, n. 67, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno 
degli anni 2000, 2001 e 2002 (110). 
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera 
c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di 
intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani 
e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti 
disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive 
modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che: 
a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo 
di lucro; 
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi 
dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione 
d'uso; 
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non 
autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi 
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni. 
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento. 
15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui 
al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal 
comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono 
integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni. 
16. ... (111). 
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di 
cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di 
Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia. 



(110)  Vedi, anche, l'art. 96, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(111)  Aggiunge un periodo al comma 15 dell'art. 72, L. 23 dicembre 1998, n. 
448. 
 





29.  Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica.
1. [Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie 
provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che tengano conto di 
princìpi di equità distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della 
sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a 
versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro 
spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 
dicembre 1997, n 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, 
i grossisti sono tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite 
effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del 
limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza 
della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale] 
(112). 
2. [L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo all'ammontare totale del 
contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per 
cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30] (113). 
[Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, entro il 31 ottobre 2000, è stabilito il termine per il versamento 
del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre 2000] (114). [Per i 
grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni 
caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di 
cui al comma 1] (115). Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanità 
riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle 
vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui 
prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio 
sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali 
margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli 
stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa 
farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. 
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per 
l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto 
può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il 
mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli 
stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno. 
4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di princìpi attivi per i 
quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 
36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il 
prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale 
è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a 
decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispetto al prezzo 
calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Dalla riduzione di prezzo 
decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non 
superiore a lire 10.000 (116). 
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4: 
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo; 
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di 
modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del 
brevetto europeo; 
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione 
terapeutica purché giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante 
sotto il profilo terapeutico; 
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi 
biotecnologici. 
6. Restano comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, 
comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 
1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni 
di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito 
della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo 
riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la 
procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449. 
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione 
"medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente 
ammessi per la prima volta alla rimborsabilità" deve intendersi riferita al 
regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537. 
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 
41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle 
specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo 
riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000. 
10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle 
competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della 
sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo 
riconoscimento, per il triennio 1998-2000. 
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione 
CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 
maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex fabrica, l'applicazione di 
sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate. 
12. ... (117). 
13. ... (118). 
14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che 
identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle 
singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa 
farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La 
relazione è trasmessa al Parlamento. 



(112)  Comma abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(113)  Periodo abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(114)  Periodo abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(115)  Periodo abrogato dall'art. 85, comma 31, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(116)  Comma così modificato dall'art. 85, comma 13, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(117)  Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 
178. 
(118)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 19, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178. 
 





Capo II - Spese delle amministrazioni locali e regionali 
30.  Patto di stabilità interno.
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza 
pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per 
l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti 
percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di 
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti. Gli enti che non 
hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono 
tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000 (119). 
2. ... (120). 
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione 
illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire 
l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle 
previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e 
dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in 
essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale 
al perseguimento dell'obiettivo. 
4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi 
consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove 
necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal 
comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di 
assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata 
al bilancio consuntivo. 
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni 
parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno. 
6. Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente 
raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il 
complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una 
riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui 
mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 
ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e 
degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di 
interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali 
a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione 
comunque non può eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il 
tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei 
contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al 
credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga 
complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che 
hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una 
riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, 
superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli 
stessi mutui è aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di computo del 
disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000 (121). 
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare 
apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e 
della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario 
dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per 
quanto di competenza, il Ministro dell'interno (122). 
8. ... (123). 
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono 
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in 
materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 
1° gennaio 2001, o del decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della 
delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La 
distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato 
per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, 
comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998. 
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, 
sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di 
liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in 
rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: 
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente 
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; 

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale 
sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; 
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; 
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare 
dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 
11. ... (124). 
12. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli 
immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, 
n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con 
esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 
del codice civile (125). 
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni 
che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota 
ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. 
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote 
d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito 
contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi 
i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 
termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 
1° gennaio 2000 (126). 
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi 
anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni 
pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003. 
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal 
presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si 
provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le 
parole: "20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998" sono aggiunte le 
seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 
per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si 
arrotondano al mezzo metro quadrato". 
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, 
per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 
31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non 
erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000 (127). 
20. È soppressa l'indennità di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i 
viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti 
dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 
dicembre 1973, n. 836. 



(119)  Comma così modificato dall'art. 53, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 

(120)  Sostituisce, con sei periodi, l'originario secondo periodo del comma 1 
dell'art. 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(121)  Comma così modificato dall'art. 53, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
Con D.M. 1° agosto 2000 (Gazz. Uff. 31 agosto 2000, n. 203) sono state definite 
le modalità tecniche di computo del disavanzo di cui al presente comma. 
(122)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 29 
gennaio 2001. 
(123)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(124)  Aggiunge quattro periodi al comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504. 
(125)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(126)  Vedi, anche, l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(127)  Comma così modificato dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
 





31.  Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti.
1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua 
modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in 
essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello 
Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue. 
2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero 
state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e 
prestiti alla data del 23 novembre 1999. 



 





32.  Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti 
locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, 
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle 
dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti 
locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti 
sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai 
sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante 
corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla 
competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 
Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può 
essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni 
di legge. 



 





33.  Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 
successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle 
seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal 
regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla 
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
attraverso la tariffa di cui al comma 2". 
2. ... (128). 
3. ... (129). 
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, è abrogato il comma 3. 
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: "a decorrere dall'esercizio 
finanziario 1999". 
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 
2, 3 e 4. 
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, è abrogato. 



(128)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 
(129)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 
 





34.  Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore 
sanitario.
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le 
necessarie intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere 
dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune 
avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e 
servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione 
di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni. 



 





Capo III - Interventi in materia previdenziale 
35.  Gestioni previdenziali.
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive 
modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei 
lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi 
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad 
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla 
gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 
miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente 
dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 
rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi 
complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il 
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, 
per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 
2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e 
coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere 
relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; 
delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, 
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto 
periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999,". 



 





36.  Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di 
concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, 
definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei 
crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro 
attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo 
dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in 
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra 
primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (130). 



(130)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 28 
marzo 2000, il D.M. 27 ottobre 2000 e il D.M. 15 novembre 2000. 
 





37.  Contributo su pensioni con importo elevato.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi 
dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza 
obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto 
dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla 
parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento 
secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge (131). 
2. [Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui 
all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità 
stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto 
previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, 
condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia 
di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti 
dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e 
successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, 
in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei 
lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni] (132) (133). 



(131)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 7 
agosto 2000. 
(132)  Comma abrogato dall'art. 69, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(133)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16 - 30 gennaio 2003, n. 22 (Gazz. 
Uff. 5 febbraio 2003, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
 





38.  Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche 
elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi.
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del 
Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero 
nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della 
nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione 
loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi 
pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a 
carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita 
loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. 
Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo 
risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla 
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della 
nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di 
appartenenza. 
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi 
ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000. 
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della 
facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano 
domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale 
ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende 
tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in 
senso contrario (134). 
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 
settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della 
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le 
modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, 
e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti 
dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e 
successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano 
nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente 
modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le 
attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori. 
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi 
antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono 
fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di 
sentenze passate in giudicato. 



(134)  Comma così sostituito dall'art. 15, L. 29 luglio 2003, n. 229. 
 





39.  Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti.
1. A decorrere dal 15 gennaio 2006 il trattamento economico comunque corrisposto 
sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti 
degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei 
componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad 
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva 
e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente 
in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità 
od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero 
spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile 
previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel 
limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che 
all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi 
contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto 
l'interessato (135). 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza 
sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000 (136), si provvede ad individuare le 
autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la 
loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 



(135)  Comma così modificato dal comma 151 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. 
(136)  Per il termine di emanazione del decreto vedi il comma 151 dell'art. 1, 
L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





40.  Norma di trasparenza.
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri 
dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, 
nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di 
fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale 
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 
1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, 
con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali. 



 





41.  Fondi speciali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti 
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche 
private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di 
telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti 
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i 
titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti 
soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile 
separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad 
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. 
Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime 
generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti 
percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 
punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove 
dovuto. 
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già 
previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle 
dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1: 
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e 
delle aziende elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a 
carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare 
in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il 
minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle 
riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in 
bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote 
costanti negli esercizi dal 2000 al 2019 (137); 
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai 
pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un 
contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue (138). 
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei 
versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi 
all'INPS (139). 



(137)  L'art. 24, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, ha disposto che il pagamento 
della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere a) e b) del 
presente comma può essere anticipato al 30 novembre 2001. 
(138)  L'art. 24, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, ha disposto che il pagamento 
della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere a) e b), del 
presente comma può essere anticipato al 30 novembre 2001. 
(139)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 6 luglio 
2000 e il D.M. 23 ottobre 2001. Per l'interpretazione autentica del presente 
comma vedi l'art. 68, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





42.  Fondo di previdenza per il clero.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, 
primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al 
Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle 
confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 
annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui 
all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973. 
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 
anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di 
un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto 
dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita 
l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi 
annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione 
di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti 
al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per 
il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che 
possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni. 
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di 
contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti 
che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla 
prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 
e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato 
una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi 
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il 
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito 
minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la 
somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 
si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal 
comma 2 del presente articolo. 
4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema 
tecnico-finanziario a ripartizione. 
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le 
parole: "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con 
un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello 
fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie". 
6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è 
estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e 
presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti 
acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi 
cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e 
delle Chiese o enti acattolici riconosciuti. 



 





43.  Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 
9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito 
presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, 
con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie 
dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto 
determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme 
all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il 
soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di 
facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi. 
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono: 
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e 
dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso 
Fondo; 
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli 
oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse 
all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi 
assicurativi; 
c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del 
soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999. 
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti 
pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori 
iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il 
soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al 
comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, 
ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, 
la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica (140). 
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui 
al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito 
all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o 
prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità 
entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, 
valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso 
corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a 
titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero 
dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione 
pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto 
personale nei ruoli dell'INPS. 
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, 
l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite 
convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni. 
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o 
più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (141). 



(140)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 
novembre 2000, n. 407. 
(141)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 15 
giugno 2000. 
 





44.  Disposizioni in materia di obblighi contributivi.
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi 
contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal 
contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del 
minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore 
agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di 
riallineamento retributivo. 



 





45.  Disposizioni in materia di autotrasporto.
1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire: 
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; 
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998; 
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998 (142). 



(142)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
 





Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico 
46.  Mutui con oneri a carico dello Stato.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 
31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui 
condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per 
operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono 
essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di 
cui al comma 1. 
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al 
Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo. 



 





47.  Rimborso dei buoni postali.
1. ... (143). 
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, 
disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, 
n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui 
all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 



(143)  Aggiunge l'art. 178-bis al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. 
 





48.  Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della 
liquidità.
1. ... (144). 
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può 
autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della 
pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il 
coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di 
compatibilità finanziaria. 
3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche 
normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1º gennaio 2000, su tutte le 
somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o 
depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere 
corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla 
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, 
n. 213 (145). 



(144)  Aggiunge un comma all'art. 8, L. 22 dicembre 1984, n. 887. Vedi, ora, 
l'art. 3 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(145)  Comma così sostituito dall'art. 102, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





TITOLO IV 
Interventi per lo sviluppo 
Capo I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione 

49.  Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità.
1. [Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti 
successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente 
ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della 
prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 
milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale 
valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto 
agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui 
al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei 
datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti 
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani 
ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui 
all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 
14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che 
erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi 
dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un 
procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra 
contributi versati e prestazioni assicurate] (146) (147). 
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a 
lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte 
delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la 
copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 
2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è 
autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi. 
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli 
oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), 
nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 
144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per 
ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 
1.900 miliardi. 
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote 
contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici 
servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così 
modificate: 
a) per i datori di lavoro: 
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale 
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 
1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento; 
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 
1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, 
n. 414, è soppresso; 
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 
2,48 per cento; 
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 
per cento; 
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento; 
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 
a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura 
dell'8,89 per cento (148). 
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 
sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui al comma 7, lettera b). 
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è 
abrogato. 
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato 
complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi 
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede: 
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; 
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti 
dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
8. [Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di 
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la 
tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni 
figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla 
stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 
milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per 
la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota 
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa 
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi: 
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di 
tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di 
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla 
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare; 
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a 
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per 
almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di 
cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore 
nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali 
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è 
altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa 
non risulti esattamente individuabile; 
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il 
periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di 
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla 
nascita (149)] (150) (151). 
9. [L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed 
erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice 
nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del 
minore nel nucleo familiare] (152) (153). 
10. [Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 
1971, n. 1204] (154). 
11. [L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 
sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione 
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
calcolato dall'ISTAT] (155) (156). 
12. [A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o 
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela 
economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo 
articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 
2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. 
All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al 
comma 11] (157) (158). 
13. [Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli 
assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti 
congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore] (159) (160). 
14. [Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto 
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari 
necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in 
vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le 
disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente (161)] (162) (163). 
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di 
quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, 
in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere 
dall'anno 2002. 
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di 
strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione 
agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai 
processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La 
ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri (164). 



(146)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(147)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli 
articoli 78, 82 e 83 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

(148)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
78 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Vedi, anche, la 
lettera b) del comma 1 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(149)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente 
comma vedi l'art. 80, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(150)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(151)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
75 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(152)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(153)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli 
articoli 75 e 81 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(154)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(155)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(156)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli 
articoli 75 e 78 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(157)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(158)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli 
articoli 74 e 75 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(159)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(160)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
75 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(161)  Vedi, anche, il regolamento emanato con D.M. 21 dicembre 2000, n. 452. 
(162)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(163)  Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
75 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(164)  Con D.M. 28 giugno 2000 sono stati approvati i criteri per la 
ripartizione del fondo di cui al presente comma. 
 





50.  Misure per l'occupazione.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: 
"a decorrere dal periodo di imposta" fino a: "un milione di lire annue" sono 
sostituite dalle seguenti: "un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente 
pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° 
gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi". 



 





51.  Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro 
autonomo.
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al secondo periodo, le parole: "0,5 punti percentuali" sono sostituite dalle 
seguenti: "un punto percentuale"; 
b) al terzo periodo, le parole: "di un punto percentuale" sono sostituite dalle 
seguenti: "di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di 
computo di 20 punti percentuali"; 
c) al quarto periodo, le parole: "e agli assegni al nucleo familiare" sono 
sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia 
in caso di degenza ospedaliera"; 
d) ... (165). 
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità 
di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti 
alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di 
cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico 
dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque 
annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della 
facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 
16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le 
retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento 
l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda (166). 
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese;", sono 
inserite le seguenti: "la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione 
del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata 
e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il 
reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, 
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze;". 
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel 
medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: "al 6 per cento" 
sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento", a decorrere dal 1° gennaio 
2001. 



(165)  Aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(166)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 2 
ottobre 2001. 
 





52.  Incremento delle pensioni sociali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale 
di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno 
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono 
elevati di lire 18.000 mensili. 
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 
gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di 
raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno 
sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri 
economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione 
sociale o dell'assegno sociale. 



 





53.  Libri di testo.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è 
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000. 



 





54.  Ulteriori finanziamenti.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono 
autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, 
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 
2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo 
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 
3. ... (167). 
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 
22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 
maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di 
ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 
5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
1997. 
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 
febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la 
tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la 
concessione e l'erogazione dei benefìci, le modalità di rideterminazione dei 
tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in 
vigore della presente legge, qualora più elevati di quello determinato sulla 
base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto 
percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, 
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, 
n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 
attuativo del presente comma (168). 
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, 
e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 
in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni 
per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni 
del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla 
data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i 
relativi provvedimenti sanzionatori. 
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli 
interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso 
di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di 
contributo si riferiscono. 



(167)  Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 11, D.L. 29 agosto 1994, 
n. 516. 
(168)  Vedi, anche, il D.M. 13 luglio 2000. 
 





55.  Disposizioni per la Regione siciliana.
1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a 
titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della 
Regione siciliana è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali 
nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di 
lire a decorrere dal 2002. 



 





56.  Interventi in materia di sicurezza stradale.
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale 
individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 
17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente 
legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la 
realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo 
criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica. 



 





57.  Disposizioni per il territorio del Sulcis.
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 
marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie 
previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 
15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 
3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da 
erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 
27 dicembre 1997, n. 449. 



 





58.  Tutela dell'ecosistema marino.
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal 
Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema 
marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è 
autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000. 
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela 
dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare 
Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la 
spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000. 



 





59.  Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed 
ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi 
per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1º 
gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella 
misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita 
di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da 
individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di 
cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, 
R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri 
della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 
dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di 
cui al presente comma (169). 
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari 
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo 
comma 1, in base al relativo fatturato di vendita (170). 
1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi 
contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con 
l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti 
ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. 
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni 
per l'attuazione del presente comma (171). 
2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e 
di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. 
Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e 
regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di 
sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 
28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee n. C 28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e 
forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e 
la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili 
(172); 
2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di 
qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per 
ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato: 
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante 
incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del 
metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e 
codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e 
dei fertilizzanti; 
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di 
produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a 
denominazione di origine protetta (173); 
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 
dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano nell'àmbito di un'apposita conferenza di 
servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, sulla base: 
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero 
delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno; 
b) delle priorità stabilite al comma 2-bis (174). 
3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza 
il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del 
Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (175). 
3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei 
prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e 
didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti 
agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge 
alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, 
n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate 
dalle regioni o dalle province autonome (176). 
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di 
prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica 
protette (IGP) e con attenzione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 
2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti 
ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, 
anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle 
province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 
526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per 
via telematica" (177). 
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, 
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere 
prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici 
e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle 
linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della 
nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle 
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive 
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità 
dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonché le 
organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì 
acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso 
prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con 
le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni 
suddette (178). 
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un 
comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, 
con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di 
tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del 
comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie 
produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del 
Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative 
alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni 
e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso (179). 
5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e 
forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una 
relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, 
con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo 
di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente 
articolo (180). 



(169)  Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 
1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo. Con D.M. 3 gennaio 2002 
(Gazz. Uff. 18 marzo 2002, n. 65) è stato approvato l'elenco dei fertilizzanti 
soggetti al versamento del contributo di cui al presente comma. 
(170)  Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 
1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(171)  Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 
1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(172)  L'originario comma 2 è stato sostituito con i commi 2 e 2-bis dall'art. 
123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Successivamente, i commi 2 e 2-bis 
sono stati così sostituiti dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38. 
(173)  L'originario comma 2 è stato sostituito con i commi 2 e 2-bis dall'art. 
123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Successivamente, i commi 2 e 2-bis 
sono stati così sostituiti dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38. Vedi, anche, il 
comma 87 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(174)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38. 
(175)  Con D.M. 14 luglio 2000 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289) sono state 
stabilite le modalità per la corresponsione del contributo di cui al presente 
comma. 
(176)  Comma aggiunto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(177)  Comma aggiunto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(178)  Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 9 settembre 2005, n. 182. Vedi, 
anche, l'art. 10-ter, comma 6, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione ed il comma 5 dell'art. 14, D.Lgs. 27 maggio 
2005, n. 102. 
(179)  Comma aggiunto dall'art. 123, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con 
D.M. 28 marzo 2001 è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del 
patrimonio alimentare italiano. 
(180)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 marzo 2003, n. 38. 
 





60.  Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto.
[1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto 
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione 
dei contratti ad esecuzione continuata o differita] (181). 



(181)  Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, con la 
decorrenza ivi indicata. 
 





61.  Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997.
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 
59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 
30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000. 



 





62.  Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 
31 dicembre 2000 sono prorogati: 
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 
1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in 
favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi 
ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi 
e 700 milioni; 
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui 
all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° 
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 
2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni; 
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 
7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 
luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei 
beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società 
appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 
unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree 
territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del 
Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è 
valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni; 
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 
81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di 
lire 2 miliardi e 400 milioni; 
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 
81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 
miliardi; 
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per 
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del 
CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, 
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, 
in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più 
di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque 
limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai 
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi; 
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui 
all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di 
lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236 (182); 
h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della 
legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi; 
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della 
legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 
miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 
10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera 
c). 
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al 
trattamento di mobilità, e), f), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere 
complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla 
scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui 
all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai 
benefìci della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i 
lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della 
legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio 
continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti 
nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne 
fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di 
ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al 
trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel 
limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a 
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 

4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: "25 
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi"; 
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefìci sono concessi nel limite 
di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente 
articolo. 
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 
81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2000" e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: 
"per ciascuno degli anni 1999 e 2000"; 
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2000". 
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti 
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999 
(183). 



(182)  Per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni 
straordinaria e di mobilità di cui alla presente lettera, vedi l'art. 78, comma 
15, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(183)  Il D.L. 2 novembre 1999, n. 390, conteneva disposizioni per il 
finanziamento di lavori socialmente utili. 
 





63.  Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del 
lavoro irregolare.
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non 
costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), 
della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei 
giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono 
prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto 
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle 
attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite 
dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, 
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono 
sostituite dalle seguenti: "110 miliardi". 
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota 
fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del 
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli 
interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608. 
3. [Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali 
di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 
608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di 
promuovere il ricorso ai predetti accordi nonché di favorire la creazione delle 
condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche 
misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di 
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo 
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione 
degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della 
Commissione delle Comunità europee] (184). 
4. ... (185). 



(184)  Comma abrogato dall'art. 116, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(185)  Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 

 





64.  Disposizioni in materia di lavoro temporaneo.
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) ... (186); 
b) ... (187); 
c) ... (188); 
d) ... (189); 
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: "comma 2, lettera a)," sono 
inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3" e sono 
aggiunte, in fine, le parole: "e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 
1, comma 8". 
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 
1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme 
versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 
destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle 
esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni 
di lavoro temporaneo. 



(186)  Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 1, L. 24 giugno 1997, n. 196. 
(187)  Sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'art. 1, L. 24 giugno 1997, n. 
196. 
(188)  Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 2 dell'art. 4, L. 24 giugno 
1997, n. 196. 
(189)  Sostituisce l'art. 5, L. 24 giugno 1997, n. 196. 
 





Capo II - Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione 
65.  Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa.
1. ... (190). 
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come 
sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato. 



(190)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 26 novembre 1993, n. 489, al fine 
di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale S.p.a. le 
limitazioni operative previste dall'art. 2, comma 3, L. 26 novembre 1993, n. 
489. 
 





66.  Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le 
modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono 
individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute 
dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che 
con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 
332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione 
del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione 
della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni 
di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio 
netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di 
controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica 
economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono 
esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si 
applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994. 
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti 
dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto 
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al 
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474. 
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono 
essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di 
interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla 
sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee 
e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i 
limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei princìpi 
dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del 
principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di 
privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato. 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i 
criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di 
quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono 
fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici. 
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 
4 del presente articolo. 



 





67.  Disposizioni particolari in materia di investimenti.
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di 
cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 
luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la 
spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla 
legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente 
legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul 
bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto 
periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente 
comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che 
accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da 
realizzare. 



 





TITOLO V 
Norme finali 
(giurisprudenza di legittimità)
68.  Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del 
codice della strada.
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si 
interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e 
accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, 
lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di 
redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui 
agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. 
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento 
previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 
127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte 
solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento 
dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie 
indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 
del 1997. 
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche 
la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, 
rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 
dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del 
prefetto è fissato in centottanta giorni (191). 
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti 
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999 
(192) (193). 



(191)  Il termine è stato successivamente fissato in novanta giorni dal comma 3 
dell'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(192)  Il D.L. 2 novembre 1999, n. 391, conteneva disposizioni interpretative 
delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle 
violazioni al codice della strada. 
(193)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 43 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 
sollevata in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Cost. 
 





69.  Rimborso della tassa sulle concessioni governative.
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il 
prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative 
per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi. 
2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di 
previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi 
diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448. 



 





70.  Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede 
possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per 
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e 
B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato 
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto 
capitale. 
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e 
triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C 
allegata alla presente legge. 
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 
468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 
208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono 
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale 
restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure 
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi 
determinati nella medesima tabella. 
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata 
alla presente legge. 
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le 
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a 
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per 
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi 
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle 
autorizzazioni medesime. 
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le 
leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui 
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo 
pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima 
legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 
della presente legge. 



 





71.  Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per 
le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, 
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo 
il prospetto allegato. 
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto 
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le 
norme dei rispettivi statuti. 
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000. 



 





Allegati e tabelle 
Allegato A 
(Articolo 8, comma 1) 
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a 
decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000 (194).



(194)  Sostituisce la tariffa allegata al testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 
ottobre 1990, n. 346, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della presente legge.
 





Tabella 1 (195) 
(Articolo 9, comma 2) 
1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e 
amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio 
dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo 
è dovuto nei seguenti importi: 
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033; 
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 
5.165; 
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 
25.823; 
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 
51.646; 
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 
258.228; 
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 
516.457; 
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457 (196). 
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della 
domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del 
comma 1 della presente tabella. 
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello 
scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei 
procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di 
competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella 
misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della 
presente tabella. 
3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento 
alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1 (197). 
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, 
titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a 
decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di 
fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei 
procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni 
non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e 
quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare 
del canone per ogni anno (198). 
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti 
speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura 
civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della 
presente tabella (199). 
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il 
contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli 
altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato 
nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà. 
5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo 
dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti 
esecutivi per consegna e rilascio (200). 
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza 
titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a 
euro 103,30 (201). 
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali 
giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, 
anche se composto di più fogli o più pagine. 



(195)  Tabella abrogata dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 
dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 10 e 13 del citato D.P.R. n. 115 del 
2002. 
(196)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(197)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. 

(198)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(199)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. 

(200)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. 

(201)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto. 

 





Tabella 2 
(Articolo 12, comma 2) 
ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE 
DELLE EMULSIONI 
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua 
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego 
nella carburazione e nella combustione: 
         
      a)emulsione con oli da gas usata come carburanteLire 657.774 per mille 
      litri 
      b)emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento 
        Lire 657.774 per mille litri
      c)emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per 
      riscaldamento: 
       - con olio combustibile ATZLire 79.200 per mille chilogrammi
       - con olio combustibile BTZLire 39.600 per mille chilogrammi
      d)emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 
       - con olio combustibile ATZLire 79.200 per mille chilogrammi
       - con olio combustibile BTZLire 39.600 per mille chilogrammi
         





 





Tabella 2-bis 
(Art. 6, comma 22-bis) (202) 
           
      Tariffa 1Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 
      tonnellateL.50.000 
           
           
      Tariffa 2Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e 
      fino a 8 tonnellateL.150.000 
           
           
      Tariffa 3Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma 
      inferiore a 18 tonnellateL.500.000 
           
           
      Tariffa 4Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o 
      superioreL.1.100.000 
           
           
      Tariffa 5Per trattori stradali:   
        a) a 2 assiL.1.100.000 
        b) a 3 assiL.1.550.000 
           
       
       Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla 
      carta di circolazione, trainano esclusivamente 
      carrelli per il trasporto di carri ferroviari.
       I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto 
      il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno
      essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.
       





(202)  Tabella aggiunta dall'art. 61, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
 





Tabella 3 
(Articolo 54, comma 1) 
                
         
                
              Anno  
        2000 2001 2002 terminale 
                
                
           (milioni di lire)  
                
      1Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a);         
       decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni,         
       dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6: Settore         
       aeronautico (Industria, commercio e artigianato - 6.2.1.16 - - 45.000 - 
      2015 
       cap. 7802)    44.000 2016 
                
                
      2Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di         
       ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)         
       (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.7 - - 5.000 - 2015 
       cap. 8573)    5.000 2016 
                
                
      3Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni,         
       dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e         
       potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo         
       della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco 30.000 - 
      - 2008 
       (Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401)- 150.000 - 2009 
                
                
      4Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla         
       ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per         

       gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia         
       e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del         
       febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto         
       legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Tesoro, bilancio e         
       programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9336)- - 5.000 2016  
                
                
      5Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3,         
       primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2;         
       legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b):         
       Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia - 50.000 - 
      2015 
       (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156)- - 50.000 2016  
                
                
      6Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido di massa - 37.000 - 
      2015 
       (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068)- - 40.000 2016 
                
                
      7Legge n. 211 del 1992, articolo 10: Trasporto rapido di massa - 9.000 - 
      2015 
       (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7070)- - 10.000 2016 
                
                
      8Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni,         
       dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3:         
       Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in         
       concessione ed in gestione commissariale governativa - 35.500 - 2015 
       (Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033)- - 45.500 2016 
                
                
      9Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge         
       n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7,         
       comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei         
       (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7114)- 50.000 - 2015 
                
       (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7119)- 10.000 - 2015 
                
                
      10Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b):         
       Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto         
       legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di         
       viabilità della Valle d'Agri (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - cap. - 15.000 - 
      2015 
       8067)- - 15.000 2016 
                
                
      11Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b):         
       Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia;         
       decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978,         
       articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di         

       Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica -         
       3.2.1.17 - cap. 7281)- 30.000 - 2015 
                
                
      12Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,         
       dalla legge n. 61 del 1998: Interventi di ricostruzione nelle         
       zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) (Tesoro, - 9.000 - 2015 
       bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332)- - 10.000 
      2016 
                
                
      13Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5: Parco autobus - 67.000 - 
      2015 
       (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056)- - 62.000 2016 
                
                
      14Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia         
       scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica -         
       3.2.1.15 - cap. 7262)- 40.000 - 2015 
                
                
      15Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Opere infrastrutturali         
       relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del - 45.000 - 
      2015 
       mare (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265)- - 41.000 2016 
                
                
      16Legge n. 426 del 1998, articolo 4, comma 8: Piano di         
       risanamento ambientale dell'area portuale di Genova         
       (Ambiente - 1.2.1.4 - cap. 7081)- - 4.000 2012 
                
                
      17Legge n. 140 del 1999, articolo 8: Fondo per l'innovazione         
       degli impianti a fune (Industria, commercio e artigianato -         
       6.2.1.16 - cap. 7803)- 5.000 - 2015  
                
                
      18Legge n. 144 del 1999, articolo 32, comma 5: Interventi di - 25.000 - 
      2015 
       sicurezza stradale (Lavori pubblici - 2.2.1.3 - cap. 7125)- - 40.000 2016 

                
                
      19Legge n. 144 del 1999, articolo 43, comma 1: Opere         
       funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e         
       programmazione economica - 3.2.1.54 - cap. 7705)- 30.000 - 2015 
                
                
       TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI30.000 657.500 438.500 - 
                
                
       SPESA COMPLESSIVA ANNUA30.000 687.500 1.059.000 - 
                





 





Prospetto di copertura 
(Articolo 71, comma 1) 
(Omissis) 



 





Tabella A 
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
(Omissis) 



 





Tabella B 
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale 
(Omissis) 



 





Tabella C 
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui 
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(Omissis) 



 





Tabella D 
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia 
classificati tra le spese in conto capitale
(Omissis) 



 





Tabella E 
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della 
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte 
(Omissis) 



 





Tabella F 
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa 
recate da leggi pluriennali 
(Omissis) 



 





Allegato n. 1 
(Articolo 70, comma 7) 
Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni ed integrazioni (articolo 2, comma 18, della legge 25 
giugno 1999, n. 208).
(Omissis) 



 



fp07-gr07