GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 132 DEL 9/6/1997
D.P.C.M. 30 aprile 1997. Agg. G.U. 12/04/2003
Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132, S.O.
(2) Riportata al n. D/XVII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Circ. 21 aprile 1999, n. 3139; Circ. 24 marzo 2000, n. 1331/00.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'articolo 4 che
demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri
per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli
studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi
non destinati alla generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i
relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta
realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la
graduale riqualificazione della spesa;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, che introduce una
nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e demanda al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla legge 2
dicembre 1991, n. 390, articolo 4, l'individuazione dei criteri di
indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle
condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle
tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri
totali e parziali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che consente
l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista
dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 6;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 21 marzo 1997;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 17 aprile
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Decreta:
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1. Servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti.
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti,
cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le
borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi, i contributi per
la partecipazione degli studenti universitari italiani a programmi di
studio che prevedano mobilità internazionale concessi dalle regioni agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché le borse di studio
erogate ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, concesse dalle
università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Le regioni e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi
non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di
cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di
ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i
criteri per la definizione delle graduatorie. Per la valutazione della
condizione economica del nucleo familiare convenzionale, ove richiesta, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei limiti
massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8.
3. Le università determinano ai sensi del comma 2 i requisiti relativi al
merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al
concorso per le attività a tempo parziale, tenendo conto delle indicazioni
di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (2), articolo 13. Tra gli
studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefìci
in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti
idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni.
4. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e
alla razionalizzazione della frequenza universitaria è disciplinata ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17 (2).
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(2) Riportata al n. D/XVII.
(2) Riportata al n. D/XVII.
2. Le procedure di selezione dei beneficiari.
1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono
attribuiti per concorso agli studenti, iscritti alle scuole dirette a fini
speciali, ai corsi di diploma e di laurea delle università e degli
istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti superiori di grado
universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito
denominate università, che risultino idonei al loro conseguimento in
relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed
al merito definiti agli articoli 3 e 4.
2. Tali benefìci sono concessi per un numero di anni pari alla durata
legale dei corsi di studio più uno a partire dall'anno di prima
immatricolazione. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma
universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare
degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata
legale del corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già effettuati
per il conseguimento del diploma. Le regioni possono estendere i benefìci,
limitatamente ai servizi abitativi e ai contributi per la partecipazione
degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità
internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli
studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, il novanta per cento delle annualità previste
dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma,
arrotondato per difetto. Le regioni possono altresì concedere i benefìci
anche agli studenti iscritti alle Accademie delle belle arti, definendo
specifici criteri di merito.
3. Per gli immatricolati per la prima volta all'università i benefìci sono
attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna
differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente
sulla base dell'Indicatore della condizione economica di cui all'articolo
3. I benefìci sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il
30 novembre successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito
previsti per il secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e
l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti equivalenti alla
borsa in denaro, secondo la modalità previste dall'articolo 7, comma 4,
dovranno essere restituiti. A tale scopo le regioni e le università
stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.
4. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie
degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto
del numero di annualità superate e delle votazioni conseguite. A parità di
merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle
condizioni economiche. Le regioni e le università concedono i benefici,
per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di graduatorie
generali, attraverso l'adozione di metodologie che permettano di
normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito individuale
degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, le regioni e
le università individuano, per gli interventi di rispettiva competenza, il
numero minimo previsto per ciascuna facoltà o corso di studio e per
ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione
dei benefici.
5. Le regioni e le università, per gli interventi di rispettiva
competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro
provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di
trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:
a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede
del corso di studio frequentato;
b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento
quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni e le
università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono
considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha
sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del
corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio nei pressi di tale
sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di
privati o enti.
6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato Ministero, le regioni e le università curano una
ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli
studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle
notizie. I bandi per l'attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 1
devono essere pubblicati un mese prima della rispettiva scadenza.
7. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché
all'alloggio di cui al comma 5, lettera c), sono presentate dagli studenti
avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15 (3), articolo 4, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le università e gli organismi regionali di gestione, per gli
interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie anche con controlli a campione, che interessano annualmente
almeno il cinque per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi
non destinati alla generalità degli studenti.
8. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono
essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative
siano completate almeno entro l'inizio dei corsi e comunque non oltre il
31 ottobre, con la pubblicazione di graduatorie provvisorie redatte sulla
base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Entro due mesi dalla
pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari delle borse di
studio e dei prestiti d'onore una quota non inferiore alla metà
dell'ammontare totale. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie
deve essere garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti
beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini i controlli
e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti
possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei
benefici.
9. A partire dall'anno accademico 1998/99, e comunque congiuntamente
all'entrata in vigore della nuova normativa sulle preiscrizioni ai corsi
di grado universitario, le regioni definiscono i termini per la richiesta
delle borse di studio da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno
delle scuole superiori non oltre la data di scadenza delle preiscrizioni
all'università. Entro il 31 maggio sono pubblicate le graduatorie
provvisorie degli idonei al conseguimento della borsa di studio, secondo
le modalità stabilite al comma 3. La borsa è concessa, sulla base di
graduatorie definitive, agli studenti che entro il 15 settembre risultino
regolarmente iscritti all'università ed in possesso dei requisiti relativi
alla condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4.
10. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri
fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività
connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle
università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390 (4), articolo 13. Qualora tale graduatoria
sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle
graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi
abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
11. Il Ministero, le università e le regioni concordano le modalità per la
reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli
adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di
procedure comuni per la concessione dei benefìci di cui al presente
decreto. In particolare le università sono tenute a comunicare
tempestivamente all'Ufficio studenti del Ministero ed alle regioni i dati
necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1.
12. Ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei
soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione
finanziaria, le regioni e le università procedono allo scambio delle
informazioni in loro possesso. Ai sensi del decreto legge 29 marzo 1991,
n. 103 (5), articolo 2, comma 12, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e il Ministero delle finanze definiscono, con una specifica
convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con
sistemi automatizzati tra gli enti interessati. Tale convenzione è
finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso delle
università e delle regioni alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.
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(3) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
(4) Riportata al n. D/XVII.
(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.
3. Criteri per la determinazione delle condizioni economiche.
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base
della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e
dell'ampiezza del nucleo familiare.
2. Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilità di
accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefìci di cui
all'articolo 1 si procede alla definizione di un nucleo familiare
convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e
dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.
3. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal
richiedente i benefìci e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo
di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di
presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4.
4. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente
si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore
che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono
considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora
non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di
separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data
di presentazione della domanda.
5. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è
definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da
almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da
redditi da lavoro, non inferiore ai 24 milioni con riferimento ad un
nucleo familiare convenzionale di tre persone.
6. L'Indicatore della condizione economica del nucleo familiare
convenzionale è definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al
netto dell'Irpef, incrementato del venti per cento del valore
dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della
determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri
del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro
natura. Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali,
integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione
ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono
destinate, secondo le modalità stabilite dalla tabella n. 1.
7. Per l'accesso ai benefìci di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore
della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà
superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli
interventi di rispettiva competenza, tra i 100 ed i 130 milioni, con
riferimento ad un nucleo di tre persone. Qualora il nucleo familiare
convenzionale non disponga di una casa di proprietà, il limite precedente
è applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del
calcolo dell'Indicatore della condizione economica di cui al comma 6, si
prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia.
Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di
cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del
nucleo familiare convenzionale risultino soci.
8. Per l'accesso ai benefìci di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore
della condizione economica non potrà superare il limite, stabilito dalle
regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza,
tra i 43 e i 50 milioni con riferimento ad un nucleo di tre persone.
9. I limiti stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di
tre persone sono parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa
composizione sulla base della seguente scala di equivalenza:
1 componente 0,45
2 componenti 0,75
3 componenti 1,00
4 componenti 1,22
5 componenti 1,43
6 componenti 1,62
7 componenti 1,80
ogni componente in più +0,15
10. Le regioni e le università prevedono un innalzamento di tali limiti,
nel caso della presenza nel nucleo familiare convenzionale di persone non
autosufficienti, di più studenti universitari, di un solo genitore. Nel
caso degli studenti portatori di handicap le regioni e le università
provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle
condizioni economiche, intesi a favorire l'accesso dei predetti studenti
ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
11. A partire dall'anno accademico 1998/99, i limiti massimi
dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della
condizione patrimoniale, nonché le definizioni di cui alla tabella n. 1,
sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, emanato entro il 28
febbraio.
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4. Criteri per la determinazione del merito.
1. Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie lo
studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60;
b) iscritti agli anni successivi al primo: avere superato ad una
determinata data il numero medio di annualità conseguito dagli studenti
immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi,
o degli studenti immatricolati delle corti immediatamente precedenti, con
esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno
rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso.
Qualora il numero medio di annualità in un corso di studi calcolato nel
modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con
i criteri di cui al comma 2, si applicherà come limite quello indicato da
quest'ultimo.
2. In casi eccezionali, nell'impossibilità di adottare il metodo di cui al
comma 1, lettera b), per l'assenza delle relative informazioni, le regioni
e le università possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di
rispettiva competenza, i seguenti requisiti:
a) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo
periodo didattico: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno una annualità fra quelle previste dal
piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno
due annualità negli altri casi;
b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi
didattici ognuno dei quali si conclude con una prova di esame: aver
superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda,
almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi
che prevedevano sino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri
casi;
c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia
l'ultimo: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione
della domanda, almeno la metà più uno del numero complessivo delle
annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano
di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per
difetto;
d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessanta per cento del
numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di
iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di
diploma, arrotondato per difetto;
e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessantasei per cento
del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del
rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto.
3. Al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i
requisiti di merito stabiliti dal presente articolo, ad eccezione di
quelli relativi agli immatricolati più favorevoli rispetto ai precedenti,
trovano applicazione a partire dall'anno accademico 1998/99. Per l'anno
accademico 1997/98 si applicano i requisiti di merito in vigore in quello
precedente.
4. Ai soli fini del mantenimento del permesso di soggiorno per gli
studenti stranieri, il limite minimo di merito è stabilito in due
annualità per ciascun anno accademico.
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5. I criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei
contributi.
1. Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6), articolo 5, commi 14 e 15,
le Università statali valutano la condizione economica del nucleo
familiare convenzionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, ad
eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8, e
determinano autonomamente le condizioni di merito.
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(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
6. Criteri per l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione e dai
contributi.
1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e
dei prestiti d'onore, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6),
articolo 5, comma 20.
2. Le università statali stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e
meritevoli o privi di mezzi criteri per l'esonero totale o parziale dalle
tasse e dai contributi universitari sulla base dei princìpi di cui ai
commi successivi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6),
articolo 5, comma 20.
3. Le università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento
delle borse di studio concesse dalle regioni e che per scarsità di risorse
non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti
portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al
sessantasei per cento.
4. Qualora il numero degli esonerati totali dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari per effetto dei commi 1 e 3 del presente
articolo superi nell'anno accademico 1997/98 l'otto per cento degli
iscritti totali al 31 dicembre, le università statali possono determinare
per gli studenti idonei eccedenti tale quota modalità di esonero parziale,
tenendo conto dell'ordine delle graduatorie. Tale limite è elevato al nove
per cento nell'anno accademico 1998/99 e al dieci per cento nel 1999/2000.
5. Le università statali possono esonerare totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi gli studenti fuori corso che svolgano una
documentata attività lavorativa continuativa che si iscrivono ai corsi di
laurea e di diploma dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli
anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tali anni essi
sono tenuti al pagamento di un diritto fisso stabilito dalle stesse
università.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli studenti per
l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile,
per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli
studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di
infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
7. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6
non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi
alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile
nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in
considerazione ai fini della valutazione del merito.
8. Le università statali possono determinare altresì ulteriori forme di
esonero in particolare per:
a) gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al
sessantasei per cento;
b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea che concludano gli studi entro
i termini legali senza iscrizioni fuori corso o ripetenze;
c) gli studenti che abbiano superato tutte le annualità previste dal piano
di studi;
d) gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività
lavorativa dipendente o autonoma.
9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota
del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.
243 (7), agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la
concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi
studenteschi di cui al comma 1 e di ulteriori esoneri stabiliti dalle
stesse università, tenendo conto degli indirizzi di cui al presente
articolo.
10. Le università comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero,
entro il 31 maggio, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie,
nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e
dei contributi.
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(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(7) Riportata al n. A/CXXV.
7. Tipologie minime e livelli degli interventi regionali.
1. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo
della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle
diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione
delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle
diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge
2 dicembre 1991, n. 390 (8), articolo 8, è stabilito nel modo seguente:
a) studenti fuori sede: lire 6.500.000;
b) studenti pendolari: lire 3.600.000;
c) studenti in sede: lire 2.700.000 + un pasto giornaliero gratuito.
2. L'importo della borsa di studio può essere incrementato nel caso di
studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di
protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la
fruizione dell'attività didattica e lo studio. Le borse di studio possono
essere integrate al fine di agevolare la partecipazione di borsisti a
programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo
modalità stabilite dalle regioni.
3. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei
costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di
studenti nelle diverse città, che saranno comunicati alla Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti
del Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti
inferiore al livello minimo dell'importo della borsa precedentemente
indicato, le regioni sono autorizzate a ridurre corrispondentemente
l'importo di cui al comma 1.
4. Qualora le regioni siano in grado di assicurare i servizi di vitto ed
alloggio gratuitamente e ad una distanza adeguata rispetto alla sede del
corso di studi, l'importo minimo delle borse è così determinato:
studenti fuori sede: alloggio o vitto (2 pasti giornalieri)
+ lire 4.300.000
alloggio e vitto (2 pasti giornalieri)
+ lire 2.100.000
studenti pendolari: vitto (1 pasto giornaliero)
+ lire 2.800.000
5. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale
sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento
previsto dall'articolo 3, comma 8. Per valori superiori, sino al
raggiungimento del predetto limite, la borsa viene proporzionalmente
ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Per gli studenti fuori sede
cui siano concessi gratuitamente i servizi di vitto ed alloggio, la
riduzione può essere determinata sino ad un massimo di lire 2.100.000.
6. A partire dall'anno accademico 1998/99 gli importi precedentemente
indicati sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28
febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno
precedente a quello in cui il decreto è emanato.
7. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare
la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante
rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio,
la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione
assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio
un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati in
collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della
proprietà.
8. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione
del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda.
L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei
punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad
una riduzione dei tempi medi di attesa.
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(8) Riportata al n. D/XVII.
8. Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa.
1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione
delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di
mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicheranno alla
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e all'ufficio
studenti del Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per
i servizi non destinati alla generalità degli studenti.
2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi
per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse
impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella
indiretta, secondo gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n.
390 (9), articolo 25, comma 2.
3. Le regioni curano l'adozione da parte degli organismi regionali di
sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi
per ciascun centro di spesa. Le regioni sono tenute annualmente a
comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la
relativa pubblicizzazione.
4. Il servizio di ristorazione, nelle sue diverse modalità di erogazione,
deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale
di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle regioni, che
tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei
beni di investimento.
5. Le regioni possono determinare altresì tariffe differenziate per gli
studenti, per ciascuna tipologia del servizio, sulla base di criteri di
merito e delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima
definita sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti
prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali. Nel
periodo di vigenza del presente decreto, ai fini del calcolo della tariffa
minima per un pasto completo per gli studenti universitari, si assume
convenzionalmente un costo medio di riferimento pari a lire 8.500. A
partire dall'anno accademico 1998/99 tale importo è aggiornato annualmente
sulla base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo, come
stabilito all'articolo 7, comma 6.
6. Qualora le tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organismi
regionali di gestione per l'anno accademico 1996/97 siano superiori
all'importo minimo determinato ai sensi del comma 5, le stesse si
intendono confermate. Gli eventuali aumenti delle tariffe minime,
derivanti dall'applicazione del comma precedente, entrano in vigore
nell'anno accademico 1997/98 secondo tempi e modalità definiti dalle
regioni.
7. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei
prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle
condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per
l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire
gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli
immatricolati cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate
dalle regioni.
8. Gli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di
specializzazione attivati presso le università, i borsisti delle
università e degli enti pubblici di ricerca, i frequentanti il dottorato
di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse
condizioni degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.
9. Le regioni possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione anche
altri utenti. In tal caso la tariffa minima deve essere pari al costo
medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.
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(9) Riportata al n. D/XVII.
9. Contributi per la mobilità internazionale degli studenti.
1. Le università possono concedere contributi per la partecipazione degli
studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità
internazionale, ad integrazione delle borse ottenute, con particolare
attenzione per gli studenti risultati idonei per la concessione di borse
di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (9), articolo 8. Le
università e le regioni possono offrire supporto organizzativo e logistico
agli studenti italiani che si recano all'estero ed agli studenti stranieri
in Italia. Le università e le regioni concordano le modalità per la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
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(9) Riportata al n. D/XVII.
10. Borse di studio concesse dalle università.
1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio
bilancio, ai sensi della L. 2 dicembre 1991, n. 390 (9), articolo 15,
borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi
degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via
prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di
studio concesse dalle regioni ai sensi della L. 2 dicembre 1991, n. 390
(10), articolo 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme
vigenti per quelle concesse dalle regioni.
3. Le università possono concedere, con oneri a carico del proprio
bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto
a quelle indicate al comma 1, nonché borse di studio istituite e promosse
da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
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(9) Riportata al n. D/XVII.
(10) Riportata al n. D/XVII.
Tabella n. 1 (11)
LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI
DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE
1. L'indicatore della condizione economica è definito con modalità
specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile
ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in
mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
dagli enti eroganti.
b) redditi da lavoro autonomo:
b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il
corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero,
se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181-189, così come definiti
dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno
di riferimento;
b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro
autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei
redditi.
c) redditi da partecipazione in società di capitale:
c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni
singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare
convenzionale, sono valutate sulla base degli utili e dividendi
distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;
c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni
singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare
convenzionale, sono valutate nel modo seguente:
S.p.a. o S.a.p.a.: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che
risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la
quota di azioni possedute sul capitale sociale;
S.r.l.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello
definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata legge n.
549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale
sociale;
d) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in
associazioni tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior
valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dalla impresa familiare
e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata
legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli
utili;
e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: il
reddito è determinato in base alla redditività per ettaro e per capo di
allevamento, riferita alla regione in cui l'attività è collocata, indicata
nella tabella n. 2. Da tali importi sono dedotti i costi relativi al
personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale dei
sostituti di imposta dell'impresa agricola e/o di allevamento, e dei
canoni di affitto dei terreni agricoli e forestali. Non sono presi in
considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati nonché dei
terreni destinati a colture foraggere e di cereali reimpiegati
nell'alimentazione del bestiame dell'impresa di allevamento.
Per i redditi relativi alle superfici forestali e dei terreni aziendali
investiti a boschi si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF;
f) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente che risulta dalla
dichiarazione dei redditi;
g) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta
dalla dichiarazione dei redditi;
h) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.
2. Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica non si
tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
3. Alla somma dei valori di cui al comma 1 si sottrae il valore totale
dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo
familiare convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o,
in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
dagli enti eroganti.
4. Per la valutazione della condizione economica ai fini della
determinazione delle tasse e dei contributi, le università possono
utilizzare per i redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di
allevamento, in alternativa alle modalità indicate al precedente punto e),
la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi
relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione
annuale dei sostituti di imposta della impresa agricola e/o allevamento.
Per il 1997 si fa riferimento alla base imponibile figurativa dell'IRAP
calcolata al fine del versamento dell'acconto di imposta dell'anno 1998,
come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
5. Per la valutazione della condizione economica ai fini della
determinazione delle tasse e dei contributi, le università possono
utilizzare per i redditi di impresa individuale, esercizio di arti o
professioni, per i redditi da partecipazioni in S.r.l., per i redditi
derivanti da società di persone, di associazione tra persone e assimilate,
da impresa familiare, in alternativa alle modalità indicate ai precedenti
punti b1), c2) e d), il corrispondente importo che risulta dalla
dichiarazione dei redditi.
6. Per i redditi di cui al comma 1, si fa riferimento a quelli percepiti
nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. Per
l'IRPEF, di cui al comma 3, si fa riferimento a quella netta dovuta nel
corrispondente periodo di imposta.
7. L'indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità
specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con
esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente
nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o
professioni:
a) patrimonio immobiliare:
a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito
ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione
della domanda. È esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a
condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare
convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle
categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50%
del valore dell'imponibile definito ai fini ICI. Le regioni e le
università stabiliscono, per gli interventi di rispettiva competenza, i
criteri per la valutazione degli immobili di cui i componenti del nucleo
familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà;
a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non
direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a
titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
b) patrimonio mobiliare:
b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati
di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle
consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della
domanda;
b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote
possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della
domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della borsa valori di Milano
dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa
la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni
possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della
domanda secondo l'ultima quotazione della borsa valori di Milano di tale
anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il
valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato
alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;
b4) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e
assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla
formazione dell'indicatore della condizione patrimoniale solo se la
società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione
del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione
avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta
dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda,
per la quota di partecipazione.
8. I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo
familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla
presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad
uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di
1 milione a metro quadro.
9. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o
del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo
dell'indicatore della condizione economica e/o dell'indicatore della
condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari
a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.
10. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello
studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono
alla formazione degli indicatori della condizione economica e della
condizione patrimoniale nella misura del 50%.
11. I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti
all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed
i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno
precedente alla presentazione della domanda sono valutati secondo le
stesse modalità di cui agli articoli 1 e 2, nonché all'art. 3, commi 1 e
2, ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso
anno, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del D.L.
28 giugno 1990, n. 167 (12), art. 4, comma 6, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto, per Paesi diversi da quelli
membri dell'Unione europea, in relazione al valore del reddito medio
nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di
correzione sono indicati nella tabella n. 3 e sono aggiornati annualmente
entro il 28 febbraio con decreto del Ministro.
12. Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella
dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e
mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà
di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.
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(11) Tabella così sostituita dall'art. 1, D.M. 26 maggio 1998 (Gazz. Uff.
21 luglio 1998, n. 168). L'art. 2 del citato decreto ha, inoltre, così
disposto: "Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate
a partire dall'anno accademico 1998/99.
2. I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto,
restano in vigore per l'anno accademico 1998/99". Il D.M. 23 aprile 1999
(Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131) ha provveduto all'aggiornamento dei
coefficienti tabellari di rivalutazione reddituali per l'uniformità di
trattamento in materia di contributi universitari e ha confermato per
l'anno accademico 1999/2000 le disposizioni di cui alla tab. 1 allegata al
D.M. 26 maggio 1998. Successivamente, il D.M. 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12
dicembre 2000, n. 289), che trova applicazione a partire dall'anno
accademico 2000/2001, ha confermato le disposizioni di cui alla tab. 1
suddetta anche per l'anno accademico 2000/2001 ed ha stabilito che i
redditi relativi agli studenti stranieri sono calcolati, secondo le stesse
modalità di cui alla citata tabella n. 1, sulla base del tasso di cambio
medio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per la
concessione della borsa di studio, determinato con decreto del Ministro
delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4,
comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
(12) Riportato alla voce Cambi e valute estere.
Tabella n. 2 (13)
REDDITI AGRICOLI E DI ALLEVAMENTO PER REGIONE E TIPOLOGIA PRODUTTIVA -
1996
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(13) Le tab. 2 e 3 sono state sostituite dall'art. 1, D.M. 26 maggio 1998
(Gazz. Uff. 21 luglio 1998, n. 168). L'art. 2 del citato decreto ha,
inoltre, così disposto: "Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto
sono applicate a partire dall'anno accademico 1998/99.
2. I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto,
restano in vigore per l'anno accademico 1998/99". L'art. 1, D.M. 23 aprile
1999 (Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131) ha annullato la tab. 2 e
sostituito la tab. 3. L'art. 2 del citato decreto ha, inoltre, così
disposto: "Art. 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicate a
partire dall'anno accademico 1999/2000. I bandi già approvati alla data di
emanazione del presente decreto, restano in vigore per l'anno accademico
1999/2000". Successivamente l'art. 1, D.M. 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12
dicembre 2000, n. 289) ha annullato la tabella 3.
Tabella n. 3 (14)
COEFFICIENTI DI CORREZIONE IN RELAZIONE AL VALORE DEL REDDITO MEDIO
NAZIONALE A PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO
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(14) Le tab. 2 e 3 sono state sostituite dall'art. 1, D.M. 26 maggio 1998
(Gazz. Uff. 21 luglio 1998, n. 168). L'art. 2 del citato decreto ha,
inoltre, così disposto: "Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto
sono applicate a partire dall'anno accademico 1998/99.
2. I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto,
restano in vigore per l'anno accademico 1998/99". L'art. 1, D.M. 23 aprile
1999 (Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131) ha annullato la tab. 2 e
sostituito la tab. 3. L'art. 2 del citato decreto ha, inoltre, così
disposto: "Art. 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicate a
partire dall'anno accademico 1999/2000. I bandi già approvati alla data di
emanazione del presente decreto, restano in vigore per l'anno accademico
1999/2000". Successivamente l'art. 1, D.M. 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12
dicembre 2000, n. 289) ha annullato la tabella 3.
Agg. G.U. 12/04/2003