L. 23 dicembre 1996, n. 662 Agg. G. U. 03/05/2007
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8
maggio 1997, n. 50; Circ. 7 agosto 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1998, n. 14;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 19 febbraio 1999, n. 9; Circ. 15 marzo 1999, n. 15; Informativa
2 dicembre 1999, n. 24; Informativa 18 settembre 2001, n. 47; Informativa 22
gennaio 2002, n. 2; Informativa 15 dicembre 2003, n. 61;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 dicembre 1996, n.
162; Circ. 18 marzo 1997, n. 65; Circ. 13 marzo 1997, n. 59; Circ. 27 maggio
1997, n. 120; Circ. 23 ottobre 1997, n. 208; Circ. 27 novembre 1997, n. 240;
Msg. 23 giugno 1998, n. 24142; Msg. 30 giugno 1998, n. 24914; Circ. 15 febbraio
1999, n. 32; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Msg. 18 marzo 1999, n. 24111; Circ. 22
ottobre 1999, n. 190; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 16 febbraio 2000, n.
38; Circ. 24 febbraio 2000, n. 49; Circ. 16 marzo 2000, n. 62; Circ. 27 marzo
2000, n. 68; Circ. 28 giugno 2000, n. 124; Circ. 17 novembre 2000, n. 190; Circ.
14 giugno 2001, n. 124; Circ. 3 giugno 2003, n. 94; Circ. 6 novembre 2003, n.
171;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 7 giugno 1999, n. 9;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 27 luglio 1998, n. 1982;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n.
99/97; Circ. 10 dicembre 1997, n. 131/97;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 dicembre 1999, n.
84/99;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 dicembre 2001, n.
100/2001;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13
aprile 2000, n. 19;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 gennaio 1997, n. 737; Circ. 27 febbraio 1997,
n. 17; Circ. 17 marzo 1997, n. 21; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 gennaio 2002, n. 7/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 1 gennaio 1997, n. F.L.1/97; Circ. 3 gennaio
1997, n. F.L.2/97; Circ. 23 gennaio 1997, n. F.L.4/97; Circ. 7 febbraio 1997, n.
7/1997; Circ. 7 aprile 1997, n. 15/97; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL; Circ. 15
gennaio 1998, n. 1/1998; Circ. 11 ottobre 1999, n. 121; Circ. 9 giugno 2000, n.
333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000/16-00; Circ. 24 marzo 2000, n.
333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000;
- Ministero della giustizia: Circ. 27 novembre 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1997, n. 1255; Nota 17
settembre 1997, n. 19700/BL; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18; Circ. 28 febbraio
2000, n. 50;
- Ministero delle finanze: Nota 14 gennaio 1997, n. II/4-033; Circ. 17 gennaio
1997, n. 10/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E;
Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E; Circ. 8 luglio
1997, n. 196/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T;
Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E; Circ. 3 settembre
1998, n. 211/E; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E; Circ. 5 febbraio 1999, n.
28/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 27 aprile 1999, n. 94/T; Circ. 11
novembre 1999, n. 218/T; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 6 giugno 2000, n.
116/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 31 marzo 1999;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 aprile 1997, n. 99; Circ.
30 maggio 1997, n. 121; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 18 luglio 1997, n.
166; Nota 22 luglio 1998, n. 59/106/18851/98;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1997, n. 3/97; Circ. 15 marzo 1997, n.
4/97; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/97; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 10
febbraio 2000, n. DICA1459/II.4.13.1;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 29 gennaio 1997, n. 9; Circ. 26
febbraio 1997, n. 16; Circ. 28 marzo 1997, n. 26; Circ. 3 aprile 1997, n. 27;
Circ. 14 gennaio 1998, n. 3;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 maggio 1997, n. 374.
(giurisprudenza di legittimità)
1.-1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza
regionale e locale, previdenza e assistenza.
1. Nell'àmbito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo
2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come sostituito dall'articolo
1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle
aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non
oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole
unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato
un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la
terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di
trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale
da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della
loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a
quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle
assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per
mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 , per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità
sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia
inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità
operativa ospedaliera interessata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore
al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla
conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di
portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato
o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì
fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli
ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente
disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare
la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare
medicalmente assistita.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato
articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le regioni, entro il
30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di
assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1992 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre
1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei
posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente.
Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996 .
5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 , da riferire anche alle strutture sanitarie
private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 , l'opzione per l'esercizio della libera
professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è
incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività
libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera
professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture
sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture
sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle
incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al
direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale
interessata.
6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 , e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
7. [Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale
intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente]
(3).
(3) Comma abrogato dall'art. 72, comma 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, attivano ed
organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della
rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono
altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture
attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente
operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e
dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione
delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale
intramuraria.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni
possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 .
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture
nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e
attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, anche secondo le modalità
transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997,
l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o
extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di
tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture
nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata
e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a
rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della
comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si
applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione
costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti
direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del
ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento
della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che
optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed
i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, si tiene
conto dei princìpi stabiliti dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997
sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per
il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la
disciplina dei consulti e delle consulenze (4).
(4) Vedi, anche, il D.M. 28 febbraio 1997 e il D.M. 11 giugno 1997.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato
di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria
nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in
regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione
intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per
mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 . Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei
risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale
dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota
integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio
1995, n. 502 .
17. [Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito,
il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nonché di una quota pari al 10
per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante
l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa] (5).
(5) Comma abrogato dall'art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero
programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che
esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva
relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte
del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica
che costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire
l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità
previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale
del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di
situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei
rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata
insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la
revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.
20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 ,
ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo
3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le regioni provvedono, entro
il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti
locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione
riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale" 1994-1996, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994 (6).
(6) Vedi, anche, l'art. 32, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
21. ... (7).
(7) Sostituisce il secondo ed il terzo periodo del comma 5 dell'art. 3, L. 23
dicembre 1994, n. 724.
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica
dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 ,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della
corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi
direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 , tengono conto delle
iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della
programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici
e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale
1994-1996".
23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dal comma 20
del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 , e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari
allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura
pari al 2 per cento.
24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale
sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli
ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della
salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa
periodicità.
25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote
dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , i
dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la
realizzazione di centri diurni e di case alloggio.
26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano
sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali
tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento
delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni
attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali
e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla
base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle
richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile
della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente
commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per
l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i
corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.
28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e
garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni
prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di
spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di
cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si
discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi (8).
(8) Comma così modificato dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base
degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi
informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati
epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione,
controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo
ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei
dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze
informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme
campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti
dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di
orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze
in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la
omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , all'organizzazione e alla
gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio
centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli
osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con
banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni
e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei
diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili
su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della
sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni
gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo
dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (9).
(9) Vedi, anche, l'art. 32, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a)
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , devono
essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione
della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di
allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in
commercio a partire dal 1° gennaio 1998 (10).
(10) Con D.M. 24 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 10 novembre 1997, n. 262) sono state
dettate disposizioni per l'attuazione della previsione contenuta nel comma 31,
relativamente all'indicazione in carattere "Braille" del nome commerciale del
medicinale.
32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (11),
e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa
stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie
che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La
contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ed all'articolo 2, comma 8, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 , deve essere realizzata in conformità alle predette
indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.
(11) I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con
D.M. 25 febbraio 1997.
33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997
sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli
amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.
502 (12).
(12) I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con
D.M. 25 febbraio 1997.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione
del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (13), e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente,
frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della
popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti
utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo
sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per
quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie
quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di
tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul
territorio nazionale.
(13) I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con
D.M. 25 febbraio 1997.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano
specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità,
individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni (14).
(14) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli
enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via
prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti,
anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 , è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per
assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché
la copertura degli oneri di cui al comma 42.
37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a
lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 39.
38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per
cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento
delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono fissate
per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente
al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita
al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire
50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per
cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è
compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il
Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione
annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente
comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , e successive modificazioni,
con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Per le
farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al
netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento (15).
(15) Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 18 settembre 2001, n. 347,
come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 52, comma
6, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 85, comma 22, L. 23 dicembre
2000, n. 388. Il Ministero della Salute, con Comunicato 5 marzo 2003 (Gazz. Uff.
5 marzo 2003, n. 53), ha precisato che lo sconto dovuto dai farmacisti al
Servizio sanitario nazionale, in base a quanto disposto dal presente comma, deve
essere applicato a tutte le specialità medicinali comprese le copie nonché ai
medicinali generici. Successivamente, lo stesso Ministero, con Comunicato 10
aprile 2003 (Gazz. Uff. 10 aprile 2003, n. 84) ha reso noto che il suddetto
sconto si applica a tutte le specialità medicinali comprese le copie con
l'esclusione dei farmaci generici e di quei farmaci (specialità incluse) che
hanno prezzo corrispondente al rimborso di riferimento. Vedi, anche, il comma 32
dell'art. 48, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. l'art. 38, D.L. 30 dicembre 2005,
n. 273 e il comma 826 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal
titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della
sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri
stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. [Le quote di spettanza, per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al
pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono
stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque
finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo
finale] (16). In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe
c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (17).
(16) Periodo soppresso dall'art. 52, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(17) Vedi, anche, l'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 29, comma 9,
L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 19 dell'art. 85, L. 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 2, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, ha disposto che le
disposizioni sulla contrattazione dei prezzi di cui al presente comma si
applicano sino al 31 dicembre 2002 anche ai medicinali autorizzati in Italia
secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
42. [Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla
prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , i quali,
per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1° marzo 1997, sono
erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa
di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in
possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini
dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di
autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie
locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene
aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante
dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario
nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica]
(18).
(18) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124.
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare
all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi
strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.
44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni
disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette.
45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di
assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie
protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità,
secondo la normativa vigente.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del
Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana,
limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre
1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato,
ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi
professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni,
alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22,
comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , al personale della carriera
diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale
tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto
Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti
per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso
concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti
dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , limitatamente al personale
addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e
dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione
dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il
solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure
entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4,
secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 . Il divieto non
opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e
ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per
cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative
per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova
istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità
da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede
alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante
procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei
parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale
dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo
espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di
trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73
e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le
disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive
modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di
concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui
graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del
lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP,
limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture
periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da
adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli
enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge
possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di
personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante
organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995
(19).
(19) Vedi, anche, l'art. 32, comma 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art.
4-bis, D.L. 17 giugno 1999, n. 180, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per
il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 (20).
(20) Comma così sostituito dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al
medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie
protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle
disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45,
con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei
posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di
mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso
nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione
all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni
organiche di ciascun profilo professionale.
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni
dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei
limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di
lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della
giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze
esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare
sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del
personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità
di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda
la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può
assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno
in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del
servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al
Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di
personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , con le
esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono provvisoriamente rideterminate in misura
pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali, alla
stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati
pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52
costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e sono ridotte
in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili
nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale,
esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30
aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica
dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche
entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la
riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei
capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie (21).
(21) Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 , anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono
introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di
determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali
in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di
Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.
55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili
provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai
sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono
trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive
esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche
dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito
della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi
sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno (22) (23) (24).
(22) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione
agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25
novembre 2003, n. 339.
(23) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
(24) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e
104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11
giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della
Cost.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e
l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi
professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici
iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (25) (26).
(25) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.
(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e
104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11
giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della
Cost.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a
tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (27) (28) (29).
(27) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione
agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25
novembre 2003, n. 339.
(28) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
(29) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz.
Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora
l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello
Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di
lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi
sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro (30) (31) (32).
(30) Vedi, anche, l'art. 39, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35,
L. 8 maggio 1998, n. 146.
(31) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
(32) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz.
Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto
di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le
attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono
comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo
pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di
altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza
(33).
(33) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi, per i dipendenti del Ministero della difesa, il D.M. 3
novembre 2005.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista
dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , può essere
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità (34).
(34) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per
cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità
del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le
procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è
destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione
decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I
risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono
ulteriori economie di bilancio (35) (36).
(35) Vedi, anche, l'art. 39, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35,
L. 8 maggio 1998, n. 146.
(36) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La
richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove
entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato
provvedimento di diniego (37).
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di
cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito
di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di
recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante
personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o
autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contraddittorio fra le parti (38).
(38) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi
servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica
che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti
servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai
fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza
(39) (40).
(39) Vedi, anche, l'art. 39, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(40) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997.
Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto
di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque
denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione (41).
(41) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari
che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli
minori in relazione al loro numero (42).
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non
versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica
preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità (43).
(43) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 , continuano ad applicarsi anche nel triennio
1997-1999.
67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure
dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive
dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono
suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso
programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in
base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità
continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.
68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , stipulano alle condizioni più favorevoli,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni
con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le
cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che
non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha
diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o
dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel
limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella
località di missione.
69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso
quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , iscritti agli
appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato,
sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa
nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi
all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per
l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri
generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto
dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle
zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché
alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche
esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli
alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di
apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il
territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola
elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale
della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello
Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole
annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della
particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i
provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli
scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere
definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e
corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i
conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie
artistiche.
71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno
scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati
con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di
riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite
dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di
ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche
provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo
sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e
recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e
valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria
superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al
comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in
relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno
necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla
distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni
socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua
straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza.
È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le
modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli
organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ,
deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le
esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario,
la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni
nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo
131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
73. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ridefiniti i
criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo
indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti
nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal
comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. [Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini
entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le
dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono abrogati] (44).
(44) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione
professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , saranno istituiti anche corsi intensivi di
durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di
specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno,
altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale.
Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi
competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle
esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione
fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili.
È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri
riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché
dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei
finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione
ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno
definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le
scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi,
per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno
accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per
riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in
relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse
istituzioni interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e
saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio
scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del
personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione
scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in
materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e
per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie (45).
(45) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff.
27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, sollevata in
riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , è abrogato, e per le spese relative agli
accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento
di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro
richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori
di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai
gestori di scuole straniere in Italia.
80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , va
interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116
miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi
agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi
economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.
82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi
per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle
previste dal richiamato comma 69.
83. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , alla Tabella A, parte III, al numero 1),
è soppressa la parola: "cavalli".
84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro
delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto,
l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'art.
28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29
ottobre 1993, n. 427.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano
la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione (46).
(46) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 111(Gazz.
Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154,
3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello
statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, sollevata in
riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello statuto speciale
e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, dalla
regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento all'art. 36
dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074.
86. Al comma 30 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , è soppresso
l'ultimo periodo.
87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari
destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono
iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per
il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla base
dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni,
indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano,
inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 , nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può
nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità
professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso
dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un
miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di
lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore,
istituito dal comma 4 dell'art. 16 della L. 2 dicembre 1991, n. 390 , è ridotto
dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di
studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.
90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è
autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da
adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 ,
alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da
suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con
gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo
parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario (47).
(47) Vedi, anche, il D.M. 30 marzo 1998, n. 155.
91. Il provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle
specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente
congestionate.
92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle
risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle
modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di
programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia.
93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente
gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e
gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a
carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi (48).
(48) Comma così sostituito dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per
l'estensione all'Istituto superiore di sanità della disciplina di cui al
presente comma vedi l'art. 47, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
94. [Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , il decreto
di cui al comma 93 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali] (49).
(49) Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e
gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a
loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale
e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le dotazioni organiche e le consistenze
effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento
entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della
alimentazione dei ruoli.
97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno (50):
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in
rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli
normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove
occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi
ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di
realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali
limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a
funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più
elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10
dicembre 1973, n. 804 , in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando
le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri,
di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973 ;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto
anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti
legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di
avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché
disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in
altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative
alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei
princìpi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e dalla legge 19 maggio
1986, n. 224 , mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale
sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la
razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla
valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle
commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone
le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di
età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del
pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata
e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare
il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la
durata della permanenza in tale posizione (51);
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli
ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel
1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.
(50) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, sullo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, vedi il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n.
490.
(51) In attuazione della delega di cui alla lett. g) del comma 97 e del comma
99, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 e
il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento
derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare
a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in
servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio
consuntivo 1996.
99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di
ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel
comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e
le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del
personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello
previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo (52).
(52) In attuazione della delega di cui alla lett. g) del comma 97 e del comma
99, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 e
il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di
cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti.
101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a
titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al
partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di protezione
civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati
obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà
esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il
parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari (53).
(53) Per l'interpretazione autentica del primo periodo del presente comma, vedi
l'art. 45, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di
sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad
ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso
istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo
in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il
mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché
le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei
corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei
confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione
europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle
appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della
convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non
destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio
militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il
Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo
studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze
armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito
(54).
(54) Periodo così modificato dall'art. 17, D.L. 17 gennaio 2006, n. 10.
103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del
Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute
negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con
regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina
militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio
civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva
e del servizio civile è di 10 mesi (55).
(55) Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio
di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la
durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.
106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle
norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del D.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo
demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva
dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile
nazionale (56).
(56) In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 30
dicembre 1997, n. 504.
107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.
108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di
riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile
sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data
stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il
personale incorporato con il primo scaglione 1997 (57). Analoghe norme verranno
emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina (58).
(57) Per la riduzione della durata della leva e del servizio civile
sostitutivo, vedi il D.M. 16 gennaio 1997.
(58) Sulla riduzione della ferma di leva per gli ufficiali di complemento vedi
il D.M. 28 marzo 1997.
109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo,
compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di
formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove
prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i
programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro
competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti
programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il
servizio civile.
110. ... (59).
(59) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L. 24 dicembre 1986, n. 958.
111. [Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per
ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7
del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva
possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi,
previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale
trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda,
entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo
superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma
breve, ove previste] (60).
(60) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le
limitazioni ivi previste.
112. [Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento
economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve]
(61).
(61) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le
limitazioni ivi previste.
113. [In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa
provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in
relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma
breve (62)] (63).
(62) Vedi il D.M. 10 aprile 1997, il D.M. 13 gennaio 1998 e il D.M. 1° dicembre
1998.
(63) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le
limitazioni ivi previste.
114. [Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per
12 mesi (64)] (65).
(64) Le modalità di cui al presente comma, sono state stabilite con D.M. 28
marzo 1997.
(65) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le
limitazioni ivi previste.
115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui
all'art. 37 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare
complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel
1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Il contingente degli ausiliari di
leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000
unità all'anno, come previsto dall'art. 9, secondo comma, della L. 8 dicembre
1970, n. 996 . Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, è definita la ripartizione
del contingente ausiliario di leva (66).
(66) In deroga al presente comma vedi l'art. 39, comma 24, L. 27 dicembre 1997,
n. 449.
116. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio
ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della L. 1° aprile
1981, n. 121 , e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento
economico previsto dal quadro IV, sezione C, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1079 , e successive modificazioni, e dalla L. 20 marzo 1984, n. 34 , e
successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I
annessa alla L. 5 agosto 1981, n. 440 , come modificata dalla L. 5 luglio 1986,
n. 342 .
117. Al personale di cui al comma 116 è corrisposta l'indennità aggiuntiva
prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (67).
(67) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il
regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre
1998, n. 486.
118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri
dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e
semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio
all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva,
del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione
civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze
delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate
in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata
al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , è sostituita dalla tabella 1 allegata alla
presente legge. È abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 . Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni
caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti
aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in
corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio
di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano
presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi
dell'articolo 56 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , continuano a trovare
applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni
previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
121. [Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle
infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del
medesimo testo unico] (68).
(68) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai
procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici
nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 .
123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 , per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di
appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per
cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.
Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto
della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto
superamento del limite sopra indicato.
124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte
dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di
collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività
di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività
libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia
previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale (69).
(69) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , spettanti ai
dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di
revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura
pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al
10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui,
al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi
annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le
modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per
prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge (70).
(70) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il
regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre
1998, n. 486.
127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o
che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso
pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione
dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa
semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal
Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il
Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle
finanze e della Guardia di finanza.
129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in
aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi,
previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni
lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si
tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle
quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della
professionalità acquisita.
131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non
abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in
materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi
incarichi.
132. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'art. 162 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma
dell'art. 162 del D.P.R. n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: "La
retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal
primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del
personale a contratto, da assumere ai sensi degli artt. 157 e 162 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono
subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio
dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle
normative locali (71).
(71) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.
133. [Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero
del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità.
Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di
personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite
massimo di ottanta unità] (72).
(72) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.
134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono
essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle
dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della L. 23
dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del
triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in
possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché
abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le
relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro (73). Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati,
quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni (74).
(73) Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente comma sono
state stabilite con D.M. 8 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252).
(74) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi, anche, l'art.
42, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 5, L. 28 luglio 1999, n. 266 e l'art. 1,
L. 21 dicembre 2001, n. 442.
135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed
VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo
22, comma 16, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (75), saranno coperti tramite
concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari
esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di
almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi
all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro (76). Il personale in servizio all'estero
che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico
relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero
all'assegnazione presso altra sede all'estero.
(75) Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente comma sono
state stabilite con D.M. 8 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252).
(76) Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente comma sono
state stabilite con D.M. 3 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252).
136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a
78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso
organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate
dall'articolo 58 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 .
137. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la
gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri
uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della
L. 6 febbraio 1985, n. 15 , e, per il trasferimento ad esercizi successivi di
eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'art. 36
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (77), ed agli artt. 60 e 61 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827 ;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici
all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli
istituti italiani di cultura dall'art. 7 della L. 22 dicembre 1990, n. 401 ,
ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 20 aprile
1994, n. 367 ;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei
rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86
del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , ispirandosi al principio del controllo
successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della L. 14 gennaio 1994, n. 20 ;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da
imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici
all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della L. 22 dicembre
1990, n. 401 , nonché l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di
specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed
organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità
previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 .
(77) Il comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, ha abrogato tutte
le disposizioni legislative che derogano all'art. 36, R.D. 18 novembre 1923, n.
2440.
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge (78), uno o più decreti legislativi diretti a
riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre
disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed
integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico,
ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari
esteri (79):
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita
indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun
posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento
al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero
dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni
ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche
un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente
negli altri paesi dell'Unione europea;
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la
trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in
altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire
periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si
terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità
finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei
paesi dell'Unione europea.
(78) Termine prorogato al 28 febbraio 1998, dall'art. 42, L. 27 dicembre 1997,
n. 449.
(79) In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 27
febbraio 1998, n. 62.
139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non
inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6
miliardi per l'anno 1999.
140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera
residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale,
ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento
delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei,
prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di
accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni
professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.
141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio
all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri
direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli
ordinamenti.
142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta
giorni.
143. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della L. 28
dicembre 1995, n. 549 , a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle
regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
previste dall'art. 34, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , come
modificate dall'art. 2, comma 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , sono
elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34,
comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si
applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e
Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'art. 1 (80).
(80) L'ultimo periodo del presente comma è stato così sostituito dall'art. 2,
D.L. 20 giugno 1997, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 febbraio
2000, n. 63 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2 del suddetto D.L. n. 175 del 1997, e di
conseguenza dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui rende
applicabile alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'art. 1 comma 33 della
presente legge.
144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale
a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia
che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei
contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli
oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati
dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende
sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione
medesima.
145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di
quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto
speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con
riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato
articolo 49.
146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 , e successive modificazioni, in relazione alle modifiche
apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al
primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4),
le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al
numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
decimi e mezzo".
147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle
somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.
148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di
settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o
per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,
possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui
erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti
relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza
sanitaria.
149. La regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli
importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli
introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978, n. 569 , per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto
è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.
150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è ridotto di un importo pari al 6 per cento
dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella
C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di
fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità
complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la
quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di
attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare
presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28
dicembre 1995, n. 549 , al netto delle riduzioni di cui al comma 150.
152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono ridotte, per le
stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per
le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153. La misura massima dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e
dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e
integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato (81).
(81) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a
decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello
stesso decreto.
154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è
elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per
l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni
a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente (82) (83).
(82) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente periodo
vedi l'art. 1, comma 9, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16.
(83) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
155. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni, e ad
essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria
unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a
versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei
comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli
enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette
disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro
specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i
comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello
indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ,
l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla
prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento
delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro
trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a
decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle
disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di
lire 180 miliardi.
157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote
massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge,
gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi
finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.
158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono
corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda
entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno
successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa
autorizzazione del Ministero del tesoro.
159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 , sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle
addizionali suddette".
160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 , come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996,
n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere
iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una
tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente
riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare
l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e
fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale
vendita di beni del patrimonio locale.
161. ... (84).
(84) Sostituisce il comma 1 dell'art. 117, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed
alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 , e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni
e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali
dissestati.
163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con
istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in
gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997 e per il
finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla
partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto
costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali
rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le
regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere
dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura
dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a
contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo
aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la
corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari
almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche
in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE)
n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento
(CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (85).
(85) Comma così modificato dall'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 194.
164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della
fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane
sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le
variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100
milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi
ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000
milioni, spettante ai soli enti che hanno subìto la riduzione dei trasferimenti
nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire
in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale
titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da
destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di
Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000
milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per
l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire
con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di
un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli
incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d) (86).
(86) Vedi, anche, l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 31, comma 1,
L. 27 dicembre 2002, n. 289.
165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire
ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori
materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri
della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti
del fondo ordinario.
167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello
Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono
ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la
predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.
168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti
locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997
il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali
relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e
dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale
spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti
secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello
Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga
a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e
successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i
bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di
contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.
169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 gennaio
1996, n. 32, del D.L. 25 marzo 1996, n. 156, del D.L. 25 maggio 1996, n. 287,
del D.L. 24 luglio 1996, n. 390 e del D.L. 20 settembre 1996, n. 492 (87).
(87) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 26 gennaio 1996, n. 32, del D.L. 25 marzo
1996, n. 156, del D.L. 25 maggio 1996, n. 287, del D.L. 24 luglio 1996, n. 390 e
del D.L. 20 settembre 1996, n. 492, non convertiti in legge.
170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del D.L. 15 giugno 1994, n. 376, del D.L. 8 agosto 1994, n. 492, del
D.L. 11 ottobre 1994, n. 574, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 676, del D.L. 8
febbraio 1995, n. 33, del D.L. 7 aprile 1995, n. 106, del D.L. 10 giugno 1995,
n. 224, del D.L. 3 agosto 1995, n. 323, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 414, del
D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, del D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, del D.L. 4 aprile
1996, n. 188, del D.L. 3 giugno 1996, n. 309, del D.L. 5 agosto 1996, n. 409 e
del D.L. 4 ottobre 1996, n. 516 (88) (89).
(88) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 15 giugno 1994, n. 376, del D.L. 8 agosto
1994, n. 492, del D.L. 11 ottobre 1994, n. 574, del D.L. 9 dicembre 1994, n.
676, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 33, del D.L. 7 aprile 1995, n. 106, del D.L.
10 giugno 1995, n. 224, del D.L. 3 agosto 1995, n. 323, del D.L. 2 ottobre 1995,
n. 414, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, del D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, del
D.L. 4 aprile 1996, n. 188, del D.L. 3 giugno 1996, n. 309, del D.L. 5 agosto
1996, n. 409 e del D.L. 4 ottobre 1996, n. 516, non ancora convertiti in legge.
(89) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 113
(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
170, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del D.L. 30 agosto 1996, n. 452 e del D.L. 23 ottobre 1996, n. 550
(90).
(90) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 30 agosto 1996, n. 452 e del D.L. 23
ottobre 1996, n. 550, non convertiti in legge.
172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del D.L. 3 maggio 1995, n. 155, del D.L. 30 giugno 1995, n. 267, del
D.L. 1° settembre 1995, n. 367, del D.L. 30 ottobre 1995, n. 452, del D.L. 23
dicembre 1995, n. 571, del D.L. 1° marzo 1996, n. 98, del D.L. 29 aprile 1996,
n. 235, del D.L. 1° luglio 1996, n. 345, del D.L. 30 agosto 1996, n. 451, del
D.L. 23 ottobre 1996, n. 549 (91).
(91) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 3 maggio 1995, n. 155, del D.L. 30 giugno
1995, n. 267, del D.L. 1° settembre 1995, n. 367, del D.L. 30 ottobre 1995, n.
452, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 571, del D.L. 1° marzo 1996, n. 98, del D.L.
29 aprile 1996, n. 235, del D.L. 1° luglio 1996, n. 345, del D.L. 30 agosto
1996, n. 451, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 549, non convertiti in legge.
173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento
e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la
presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei
membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso
e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il
numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia,
che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un
quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità
per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da
raggiungere il numero pari (92).
(92) L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis,
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente
l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli
provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e
direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel
termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei
consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno
gli argomenti che formano oggetto della richiesta (93).
(93) L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis,
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi
da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in
applicazione della L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni (94).
(94) L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis,
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si
applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite
dalla L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori
di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con
le disponibilità di bilancio (95).
(95) L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis,
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10.
174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino
al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4
aprile 1956, n. 212 , possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione
a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo
indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali
violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 .
175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la
revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e
comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , a
modifica dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla
base dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi (96):
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente
diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono
sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado
socio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari
presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della
domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione
demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di
minore dimensione demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali
tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato,
incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti
dall'applicazione di nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi
erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme
impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo
tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte
dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
(96) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 30
giugno 1997, n. 244.
176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
di cui al comma 175, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni
parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate
(97).
(97) Il termine di un anno è stato prorogato al 31 luglio 1999, dall'art. 49,
L. 27 dicembre 1997, n. 449 e al 30 settembre 1999 dall'art. 31, comma 40, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il
collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 .
180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 e del
D.L. 29 novembre 1996, n. 606 (98).
(98) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 e del D.L. 29
novembre 1996, n. 606, non convertiti in legge.
181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui
trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in
conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495
del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della L. 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito
pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001 (99); tali
emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio. Il ricavo netto delle
suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà
versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a
soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme
previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di
ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto
delle emissioni versato agli enti previdenziali (100) (101).
(99) Vedi il D.M. 27 marzo 1997.
(100) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l'art. 36,
L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(101) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione;
dichiara inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, come modificato dall'art.
36, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della
Costituzione; b) l'art. 1, comma 181, come modificato dall'art. 3-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; dichiara infine
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 ottobre-3
novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.
Con successiva ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre
2000, n. 49, serie speciale) con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 52
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28
maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.
182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi
riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni
successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente
una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni
successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla
base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno
precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati
sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento
(102) (103).
(102) Comma prima modificato dall'art. 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito
dall'art. 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(103) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione;
dichiara inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, come modificato dall'art.
36, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della
Costituzione; b) l'art. 1, comma 181, come modificato dall'art. 3-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; dichiara infine
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 ottobre-3
novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.
Con successiva ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre
2000, n. 49, serie speciale) con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 52
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28
maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.
183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo
sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di
effetto (104).
(104) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione;
dichiara inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, come modificato dall'art.
36, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della
Costituzione; b) l'art. 1, comma 181, come modificato dall'art. 3-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; dichiara infine
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 ottobre-3
novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.
Con successiva ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre
2000, n. 49, serie speciale) con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 52
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28
maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost.
184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28
novembre 1996, n. 608, di conversione del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 .
185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare
l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età
e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla
tabella B allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 , dipendenti da imprese, può
essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al
regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di
lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà
di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze
dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di
lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta
facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura
inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro,
riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e
della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione
spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a
tempo pieno.
186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale
di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali
e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e
della loro cessazione.
187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la
definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma
185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 . In ogni caso
nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo
di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185 (105).
(105) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29
luglio 1997, n. 331.
188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa
in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di
collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda
era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato
domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono
revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero
esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a
187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le
pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti
anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono
cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con
redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503 . Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari
di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o
quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il
regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si
pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva
massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di
cui all'art. 10 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 aprile 1986, n. 120 (106).
(106) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 416
(Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, con effetto sui
trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto
alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei
ratei della pensione di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità,
maturati in detto periodo, con redditi da lavoro autonomo. Per l'interpretazione
autentica del comma 189, vedi l'art. 1, comma 173-ter della presente legge. In
deroga al presente comma vedi l'art. 1, D.M. 29 luglio 1997, n. 331.
190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per
cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso.
Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione
ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello
anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa.
191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad
incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento.
L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni
intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di
contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo
1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , spetta, ove rinuncino al
pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40
anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di
vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a
condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma
186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario
non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si
avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti
di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività.
193. ... (107) (108).
(107) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9-bis, D.L. 29 marzo 1991, n. 103.
(108) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio-8 giugno 2000, n. 178
(Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
194, sollevata dal pretore di Milano;
Ha dichiarato, inoltre, l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 194, nella parte in cui deroga al regime
ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre
ordinanze, dal Pretore di Torino, dal pretore di Cuneo, dal pretore di Milano,
dal pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno, dal giudice del Tribunale
di Roma;
Ha dichiarato, infine, non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, sollevate dal pretore di Forlì,
sezione distaccata di Cesena, dal pretore di Milano, dal pretore di Cuneo, dal
pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno.
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno
1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. 8
agosto 1995, n. 335 , i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano
versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e
somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito
dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi
previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da
devolversi, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle
gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il
pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale
importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite
dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la
cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica
soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato
in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le
rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente
comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi
integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi
nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della L. 14 luglio
1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio (109) (110).
(109) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 17, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669.
(110) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio-8 giugno 2000, n. 178
(Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
194, sollevata dal pretore di Milano;
Ha dichiarato, inoltre, l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 194, nella parte in cui deroga al regime
ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre
ordinanze, dal Pretore di Torino, dal pretore di Cuneo, dal pretore di Milano,
dal pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno, dal giudice del Tribunale
di Roma;
Ha dichiarato, infine, non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, sollevate dal pretore di Forlì,
sezione distaccata di Cesena, dal pretore di Milano, dal pretore di Cuneo, dal
pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno. La stessa Corte costituzionale,
con successiva sentenza 10-16 aprile 2002, n. 121 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n.
17, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 194, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 464 (Gazz. Uff. 27 novembre
2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non vengono aggiunti
profili nuovi a diversi.
195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel
periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli
impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui
all'articolo 1, comma 4, del D.L. 1° marzo 1985, n. 44 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 1985, n. 155.
196. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della L. 2 gennaio 1991, n. 1 , che
operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti
attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno
alla gestione di cui all'art. 34 della L. 9 marzo 1989, n. 88 .
197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che
cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai
sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.
198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori
finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è
consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli
anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel
rispetto del principio di corrispettività (111).
(111) Per le modalità di riscatto del praticantato di cui al presente comma,
vedi il D.M. 22 ottobre 1997.
199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive
presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso
fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per
i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I
predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il
pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei
rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora
gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre
1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ,
vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.
201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 , è integrata da un membro in rappresentanza dei
soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria
maggiormente rappresentativa.
202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613 , e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che
esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49,
comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei
professionisti ed artisti (112).
(112) Vedi, anche, l'art. 44, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
203. ... (113).
(113) Sostituisce il comma 1 dell'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160.
204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i
soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio
1983, n. 217 .
206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 , è estesa ai parenti ed affini entro
il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo
3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto
del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei
limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso
comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di
competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . Sull'ammontare del debito
contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli
interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di
riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della
previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può
proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio
di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i
comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
209. È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995,
n. 335 .
210. ... (114).
(114) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
211. ... (115).
(115) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 , i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto
dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per
cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella
misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella
misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il
periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212,
lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei
redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli
eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su
richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione
degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati
sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle
seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995 : 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1° aprile 1996 per coloro che
risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la
data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai
compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la
scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31 gennaio
1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di
decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.
215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del
massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge
n. 335 del 1995 .
216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 settembre 1996, n. 508 (116).
(116) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 30 settembre 1996, n. 508, non convertito
in legge.
217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al
pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso
dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (117), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni,
maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per
cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al
pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento
complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del
100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la
denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei
mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione
di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (118).
(117) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(118) Lettera così modificata dall'art. 59, comma 22, L. 27 dicembre 1997, n.
449. I criteri per l'applicazione della sanzione una tantum di cui al presente
comma sono stati approvati con D.M. 23 dicembre 1996.
218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti
da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari
al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
D.L. 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma
aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti
locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione
di cui al comma 217 nonché degli interessi legali.
220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei
contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non
inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti
impositori.
221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di
enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro
la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli
interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il
ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
222. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a
titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti,
sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a
favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non
sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
224. ... (119).
(119) Sopprime il comma 4 e sostituisce i commi da 1 a 3 all'art. 3, D.L. 29
marzo 1991, n. 103.
225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra
disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.
226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a
periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono
regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso
gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 , come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,
mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di
contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli
interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per
cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti (120).
(120) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz.
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la
prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate
comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al
debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla
presente legge (121).
(121) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz.
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e
della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo
3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 , alle scadenze, già previste dal
citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio
1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione,
per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e
227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi
dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento,
decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con
il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi
entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e
fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale
importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di
importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il
versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente,
entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997,
entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997;
per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30
novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31
maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30
novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998 (122) (123).
(122) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(123) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz.
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso
dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 , hanno facoltà di
estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 227
ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con
la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per
il periodo di differimento (124).
(124) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz.
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia
di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 . In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi
per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale
pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle
scadenze dallo stesso previste (125) (126).
(125) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(126) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz.
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale) e
con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 143 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4,
comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo
18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , dell'articolo 14-bis
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile
1995, n. 105 (127), dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995,
n. 232 (128), dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326
(129), dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416 (130),
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515 (131),
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40 (132),
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (133), i versamenti
tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi,
ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti
interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre
1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi
nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse (134).
(127) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(128) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(129) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(130) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(131) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(132) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(133) Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n.
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non
sono stati convertiti in legge.
(134) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz.
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi
dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti
unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo
alla loro riscossione (135).
(135) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538
(136).
(136) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, non convertito in
legge.
234. [Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina
prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989,
n. 88 . A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento
stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai
sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 . Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 , è fatta salva la
possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI,
l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3
punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti
alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989] (137).
(137) Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
235. ... (138).
(138) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 29 gennaio 1994, n. 87.
236. ... (139).
(139) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 29 gennaio 1994, n. 87.
237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che
abbiano compiuto l'età di settantatré anni alle relative date di corresponsione
indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ovvero abbiano
percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al
doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di
salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati
alla riliquidazione.
238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 il contributo
a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23,80 per cento
della retribuzione imponibile.
239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive
dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo
comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli
incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto
1995, n. 335 .
240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il contributo
a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli
iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della
retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori
dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella
misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335 .
241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi
il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37,
secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , è pari allo 0,35 per cento della
retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per
le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui
all'articolo 32 del citato testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 , e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242 (140).
(140) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione.
244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal
"Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre
1956, n. 1224 (141).
(141) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione.
245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
necessarie norme regolamentari (142) (143).
(142) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 28
luglio 1998, n. 463.
(143) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione.
246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste
italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello
0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.
247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996.
248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la
tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla
prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una
dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ,
relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso
affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18 .
249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ,
sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale
competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza
dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (144).
(144) Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 38, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito
modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto (145).
(145) Con D.M. 22 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1997, n. 21) sono stati
determinati i modelli di dichiarazione di responsabilità da effettuarsi da
invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e da invalidi civili
titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118.
251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249
entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza
delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.
252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio
è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre
agli interessi legali maturati sulle stesse.
253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto
all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa
sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data
in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31
marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità
di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per
tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine
per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla
nascita.
256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di
autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione
di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o
rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di
presentare un certificato medico.
257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed
i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 ,
direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a
presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di
responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla
sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della
suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei
citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle
pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza
dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data
di accertamento da parte della medesima Direzione.
258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le
materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
259. ... (146).
(146) Aggiunge l'art. 9-bis alla L. 20 ottobre 1990, n. 302.
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia
nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di
previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa
luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di
un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o
inferiore a lire 16 milioni (147) (148) (149) (150).
(147) Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 38, L. 23
dicembre 1998, n. 448 e l'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 236.
(148) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 ottobre 2000, n. 432 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 e 261, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 18
gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, sollevate in
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
(149) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost.
(150) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 264 (Gazz.
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
260, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della
Costituzione.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui
al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per
l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero
dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso (151) (152) (153).
(151) Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 38, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
(152) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 ottobre 2000, n. 432 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 e 261, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 18
gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, sollevate in
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
(153) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost.
262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in
misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente
senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere
superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia
superiore al quinto della pensione (154).
(154) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti
il dolo del pensionato medesimo (155) (156) (157).
(155) Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 38, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
(156) Comma così sostituito dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(157) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di
pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per
periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di
revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base
alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali
casi, i benefìci economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati
soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito
riscosso dal pensionato. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni
della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte
dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo
3, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 , entro il periodo massimo
di cinque anni (158) (159).
(158) Comma così modificato dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(159) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di
cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma (160).
(160) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in
natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997,
accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.
Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267. ... (161).
(161) Aggiunge un comma all'art. 3, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
(giurisprudenza di legittimità)
2.-1. Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo.
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni
governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle
deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di
interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione
affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie
dello Stato S.p.A. la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale
governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di
trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da
quello della Ferrovie dello Stato S.p.A.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione
societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e
attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche
funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e
sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato S.p.A. si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3,
4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come
modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991,
nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno
0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi
complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli
autoferrotramvieri;
b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi
per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche
deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole
gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà
le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla
suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato S.p.A. Il controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e
della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato S.p.A. senza
onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni
seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con
esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di
trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato S.p.A. potrà dare attuazione alla
procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre
1990, n. 385 , destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari
ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della
sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene
assegnato alla Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'esercizio delle ferrovie
attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite
alla Ferrovie dello Stato S.p.A. le risorse destinate agli interventi di cui
alla legge 8 giugno 1978, n. 297 , relativamente ai servizi attualmente
esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno
versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato
S.p.A., che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia
per singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa
che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza
anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi,
ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro,
fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n.
501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le
aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo
del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995 . Possono
altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero
strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e
le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del
personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di
cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esercitate dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. sotto la vigilanza e le direttive
del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui
all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso
Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e
procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre
1986, n. 910 , e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 . Cessano di
applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6
della legge 18 luglio 1957, n. 614 .
7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione,
regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai
sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per
la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente
compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i
loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.A. con le
modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le
procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente
nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di
programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il
trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni
commissariali governative a titolo gratuito alle regioni (162).
(162) Vedi, anche, l'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione
di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 , nella L.
28 settembre 1939, n. 1822 , e nel D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con
la presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del
capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni
successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al contratto di servizio,
per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli
oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e
funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle
tratte a minor traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.A., in essere alla data
della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da
contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge
che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da
intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per
l'accensione dei mutui da contrarre (163).
(163) Vedi, ora, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.A.
dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810
miliardi di lire annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso,
gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti dall'art. 6,
comma 2, della L. 23 dicembre 1994, n. 725 , come modificati dal D.L. 23
febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n.
85, e dall'art. 4, comma 1, della L. 28 dicembre 1995, n. 550 , sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire
2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire
3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo
2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai
commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata L. 28 dicembre 1995, n. 550 .
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto
di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti
TAV S.p.A.-Ferrovie dello Stato S.p.A., sui piani finanziari della TAV S.p.A.,
sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le
interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche
tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione
dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione,
con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta
velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo
della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei
trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con
l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L.
17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996,
n. 421, è estesa all'anno 1997.
17. Con decorrenza dal 1° aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di
corrispondenza e telegrafici di cui all'art. 1 del D.P.R. 9 febbraio 1972, n.
171 , sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico
delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo
valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro
presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a
quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere
permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei
pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 , l'accredito diretto su conti correnti o
conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni
di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e
la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere
estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti
del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il tasso
d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato
dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per
tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando
l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di
caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire
commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1° febbraio
1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti
correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste
italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media
del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e
l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto
dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente
poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In
relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° aprile 1997, ogni forma di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni
forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del
predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale
dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo
unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 . Sono abrogati i commi 26, 27
e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 . È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate,
isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi
erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in
regime di libera concorrenza (164).
(164) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
20. [Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19
sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo
conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda,
nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di
agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale
di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi
da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni
informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza
fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi,
le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un
eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è
istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le
integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il
funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere
ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate
giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie,
anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo
redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento
dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano
inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla
pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché
quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le
stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle
organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate
alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80
per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime
organizzazioni (165)] (166).
(165) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente
comma e l'introduzione di un contributo per le spedizioni postali, vedi l'art.
41, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Il regolamento del fondo previsto dal presente
comma è stato approvato con D.P.C.M. 25 maggio 1998, n. 394. Per le tariffe
relative alla spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di
cui alla lettera b) del presente comma, vedi il D.M. 13 novembre 2002; per le
tariffe relative alla spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte
al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria "no
profit",vedi il D.M. 13 novembre 2002. Vedi, anche, il D.P.C.M. 27 novembre
2002, n. 294 e l'art. 1, D.M. 1° febbraio 2005.
(166) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353.
21. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al
Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono
chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del
tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce
le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle
pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi
nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di
programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa
all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente
poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210
miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è comunque
ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per
l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli
importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in
accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste
italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile
1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova
struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento
delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti
dei costi di produzione dei servizi postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il
31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti
necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione.
Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli
standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei
servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio
economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato
derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto
dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi
di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione (167).
(167) Vedi, anche, l'art. 53, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal
1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma
e del piano di impresa di cui al comma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste
italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero
acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi
da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo
Stato partecipa direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche
presso le agenzie postali.
27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487
, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito
al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del
CIPE.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in
via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno
del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e
privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi (168):
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi
fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo
0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e
dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi
figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non
superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della
contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre
volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti
sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive
nette complessivamente pari a lire 150 miliardi (169).
(168) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 27 novembre 1997, n. 477.
(169) Vedi, anche, l'art. 40, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone per
l'effettiva attuazione delle previsioni di cui al presente comma. Vedi, inoltre,
il comma 18 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31
dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo
le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le
seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli
assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda
cessionaria e quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993,
n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, è
preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE)
e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario
1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in
valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a
copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3, della L. 28 maggio
1973, n. 295 . Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria
intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro
del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti,
propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a
valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta
da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli
operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati
in proporzione alla quota suddetta (170).
(170) Con D.M. 27 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258) è stato
determinato il limite massimo delle transazioni o cessioni di credito per
l'esercizio finanziario 1998. Per l'anno 1999 si è provveduto con D.M. 26 marzo
1999 (Gazz. Uff. 12 aprile 1999, n. 84).
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante
agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
33. ... (171).
(171) Aggiunge le lettere g-bis e g-ter all'art. 8, comma 2, L. 24 maggio 1977,
n. 227.
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui
al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito
centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei
crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397 , anche a valore inferiore
rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può
altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di
terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti
concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i
quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi
creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche
per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare
iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali.
Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti,
cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione
delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni
di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono
nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati,
rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e possono essere utilizzate per le
finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla
legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo
rotativo (172) (173).
(172) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(173) Vedi, anche, il D.M. 5 febbraio 1998 e il D.M. 9 novembre 1999.
37. ... (174).
(174) Reca modifiche ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18 dell'art.
39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché, alle tabelle B e D allegate alla stessa
legge.
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo,
della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4
dell'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni,
introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla
mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis
dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 , introdotto dal comma 37,
lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del
provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge (175) (176).
(175) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(176) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 174 (Gazz.
Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
38, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di
oblazione ai sensi dell'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , come
modificato dall'art. 14 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il
sesto comma dell'art. 34 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
modificazioni.
40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di
concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, il mancato
pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 , e
successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini
previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994 , e
successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo
sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di
notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento (177).
(177) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di
cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno
pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di
pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi
maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento
della prima rata medesima (178).
(178) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del
1985, e successive modificazioni (179).
(179) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
43. ... (180).
(180) Sostituisce il primo ed il secondo periodo del comma 1 dell'art. 32, L.
28 febbraio 1985, n. 47.
44. ... (181).
(181) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n.
47.
45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria
degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti del D.M. 31 agosto 1994 , del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 1994, e del decreto del Ministro delle Finanze in data 13 ottobre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad
esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante
parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità ed i termini
per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da
parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della
restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e
210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla L. 29 giugno
1939, n. 1497 , e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non
esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15
della citata legge n. 1497 del 1939 . Allo scopo di rendere celermente
applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati
parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista
dall'articolo 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo (182).
(182) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto
dal presente comma, vedi il D.M. 26 settembre 1997.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non
dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal D.M. 19 luglio 1995 , del
Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996
(183). I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro
il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego,
ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n.
724 del 1994 , e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di
condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione
relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39.
All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte
del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle
oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . La
quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata,
limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi
previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito
capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 7 marzo
1997.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a
titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito
capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un
apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le
relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di
concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per
interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere
non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente
legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree
interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , hanno adottato provvedimenti per
consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle
aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la
costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con
l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di
integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento
comunale.
49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti
finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito
dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere
convenzioni con altri enti locali.
50. [La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge
28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni] (184).
(184) Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art.
51 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 , come integrato dal presente articolo, le costruzioni
abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato
per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi
quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 , e successive
modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge
28 febbraio 1985, n. 47 , deve intendersi applicabile anche agli abusi
consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, che
non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli
strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno
essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente
adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati
ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari
provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 .
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, su segnalazione del
prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad
acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. [Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è
possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed
il Ministro della difesa] (185).
(185) Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nel comma 4
dell'art. 41 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come integrato dai commi da 37 a 59,
gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma
dell'articolo 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni,
non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere
richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo
contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40, della L. 28
febbraio 1985, n. 47 , sempreché non siano nel frattempo intervenute altre
trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto
volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo
eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 , aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti
senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non
risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento,
in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di
contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , introdotto
dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle
autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione.
Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nei predetti atti devono essere indicati, a
pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della
domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione
dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo
precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994 . Nei successivi atti negoziali è consentito
fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati
sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio
non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 , si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 560 , nonché ai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali
(186).
(186) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi
il comma 19 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
60. ... (187).
(187) Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669, sostituisce l'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 luglio
1994, n. 468, del D.L. 27 settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 novembre 1994, n.
649, del D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26
maggio 1995, n. 193, del D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre
1995, n. 400, del D.L. 25 novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n.
30, del D.L. 25 marzo 1996, n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22
luglio 1996, n. 388, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 495 (188).
(188) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 26 luglio 1994, n. 468, del D.L. 27
settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 novembre 1994, n. 649, del D.L. 26 gennaio
1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26 maggio 1995, n. 193, del
D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre 1995, n. 400, del D.L. 25
novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 30, del D.L. 25 marzo 1996,
n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22 luglio 1996, n. 388, e del
D.L. 24 settembre 1996, n. 495, non convertiti in legge. Vedi, anche, l'art. 49,
comma 18, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30
giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche,
relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996,
previo parere della commissione prevista a tale fine (189).
(189) Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 ,
per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417
miliardi, sono così utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M.
21 dicembre 1994 del Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995,
che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto
del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con le modalità di cui al punto 4.3.
della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 13 marzo 1995 (190);
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla
soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di
nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari
soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE
16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da
utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere
in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori
dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore
al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.
(190) Vedi, anche, l'art. 1, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 457 , possono essere finanziati ulteriori interventi di
riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente
insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone
omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i
criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per
l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli
interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c).
I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis,
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo
1988, n. 67 , relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla
data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il
1° aprile 1997. Nel caso di mancato (191) inizio dei lavori entro tale data, il
segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta
giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non
è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta
regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un
commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al
rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni
successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato
generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata
rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il
rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca
dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori
non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge
devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1° aprile 1997. Nel
caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori
pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma,
procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma (192).
(191) La parola "mancato" è stata inserita dall'art. 10, comma 8-bis, D.L. 31
dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione,
a decorrere dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies
dello stesso articolo 10.
(192) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i
lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in
deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra
il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi
suddetti, le disposizioni del D.M. 5 agosto 1994 , del Ministro dei lavori
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la
quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti
nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle
disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi
residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le
minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA,
eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo
2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei
programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ,
resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di
rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione
definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse
leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al
comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con
deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 658 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito
già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo
delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle
leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali è stata data applicazione alle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 1° aprile 1997 (193).
(193) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato
inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori
pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali
entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75 (194).
(194) Comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito
dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e
successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.
71. ... (195).
(195) Aggiunge tre periodi, dopo il terzo, al comma 2 dell'art. 2, L. 17
febbraio 1992, n. 179.
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono
direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma
1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non
ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal
finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza
pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata
una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo
importo (196).
(196) Vedi, anche, in attuazione degli interventi di cui al presente comma,
l'art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 136.
73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato
articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione,
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito,
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è
sostituita dalla seguente: "centottanta".
74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni,
anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura
originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione
degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento (197).
(197) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
75. ... (198).
(198) Sostituisce il comma 8-bis all'art. 3, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
1992, n. 179 , come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6),
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
77. [Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche
sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla
presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge,
devono esprimere il proprio parere di competenza] (199).
(199) Comma abrogato dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b), e c) e
dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia
residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli
interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi
di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla
tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa,
possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che
si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune
nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la
quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi
stessi.
79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma
63, lettera e).
80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i
quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di
risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31
dicembre dell'anno precedente.
81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:
a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative
agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne
hanno determinato la formazione;
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del
comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di
ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote
diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre
1993, n. 560 ;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non
sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.
82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro
il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di
chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo
un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e
interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81
risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici
anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi
da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere
concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale dovrà
essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere e
comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice
richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle
ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente
facoltativo (200).
(200) Comma così modificato dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136.
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti
in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto
destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e
competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in
quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti
dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile.
Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non
determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la
disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento
e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del
codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un
contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 19972016, per
l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.
87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada
Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.A. un
contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento
di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.
88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 maggio
1995, n. 188, del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, del D.L. 20 settembre 1995, n.
396, del D.L. 25 novembre 1995, n. 499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del
D.L. 25 marzo 1996, n. 155, del D.L. 25 maggio 1996, n. 286, del D.L. 22 luglio
1996, n. 389, del D.L. 20 settembre 1996, n. 491 (201).
(201) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 23 maggio 1995, n. 188, del D.L. 24 luglio
1995, n. 296, del D.L. 20 settembre 1995, n. 396, del D.L. 25 novembre 1995, n.
499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del D.L. 25 marzo 1996, n. 155, del D.L.
25 maggio 1996, n. 286, del D.L. 22 luglio 1996, n. 389 e del D.L. 20 settembre
1996, n. 491, non convertiti in legge.
89. [Al comma 2 dell'art. 8 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1
del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro esercizi"] (202).
(202) L'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha abrogato, con la decorrenza
ivi indicata, i commi 89 e 90, nonché l'art. 8, del D.L. 1° ottobre 1982, n. 687
e la L. 11 giugno 1971, n. 426.
90. ... (203) (204).
(203) Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 24, L. 11 giugno
1971, n. 426.
(204) L'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha abrogato, con la decorrenza
ivi indicata, i commi 89 e 90, nonché l'art. 8, del D.L. 1° ottobre 1982, n. 687
e la L. 11 giugno 1971, n. 426.
91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che
consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche,
anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei
lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura
delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità
stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 , come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per
cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .
92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già
aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme
le disposizioni dell'articolo 7 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 .
93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita
della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e
forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla
difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali,
possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le
imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le
seguenti procedure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in
relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno,
a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del
contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla
stipulazione del contratto;
b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei
primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo
in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve
prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della
manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante
il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo
dei materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo
previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello
contrattuale.
94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93
sono nulle.
95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni.
I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in
relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con
decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le
amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi
strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le
quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno
contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente
ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini
temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto
dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi
approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno
nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa
dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del
bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione
la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla
base dei criteri di cui al comma 96.
98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai
commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote
di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte
in sede comunitaria.
99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici
e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità
diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del
bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in
questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati
con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di
nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle
rispettive legislazioni.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti
dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può
destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di
un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
credito a favore delle piccole e medie imprese (205);
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del
Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14
ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili
per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il
triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (206).
(205) Vedi, anche, l'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266, l'art. 5, D.Lgs. 30
aprile 1998, n. 173, l'art. 13, comma 61-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il D.M. 15 giugno 2004,
il comma 209 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il D.M. 23 settembre
2005.
(206) Vedi, anche, i commi da 25 a 28 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta
legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere
concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche
e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul
fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la
non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi,
compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche
in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del
1964 ; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità
separata (207).
(207) Comma così modificato dall'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266. Le modalità
e le condizioni di cui al presente comma sono state approvate con D.M. 6 luglio
1999, n. 335.
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui
al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri
bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad
esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela
dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria
deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela
dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano
stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4.
della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate,
previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione
degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli
individuati nel documento regionale di programma. [Decorso il termine di 60
giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano
formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonché
gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse
così recuperate] (208). Le risorse attribuite dal programma triennale alle
regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia
stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì
revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi
criteri di cui al presente comma (209).
(208) Periodo soppresso dall'art. 10, comma 8-quinquies, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal
1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies dello stesso
articolo 10.
(209) Comma così modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a
decorrere dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies dello
stesso articolo 10.
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la
copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento
e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali
previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in
mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle
revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a
specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito
dello stesso quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle
risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999 (210).
(210) Comma così modificato dall'art. 10, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a
decorrere dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies dello
stesso articolo 10.
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse
di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata sono
escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i
quali sia iniziata l'attuazione.
108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata
in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali,
nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.
Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative
da stabilire con apposita deliberazione del CIPE (211).
(211) Periodo aggiunto dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano
entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali
comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o
aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da
assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni
contabili con l'avvio dei lavori.
110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni
stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della L. 10 febbraio 1981, n. 22 , e
l'art. 20 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47.
112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di
prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino
alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli
condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le
quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul
mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data
del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente
per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare
i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui
al comma 113.
115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61 , come
modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , le parole: "della
scorta strategica di proprietà dello Stato," sono soppresse (212).
(212) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, del
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con
proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro
dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi
internazionali preposti o dal Governo.
117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in
dotazione (213).
(213) Per le modalità del censimento di cui al presente comma, vedi il D.M. 29
gennaio 1997.
118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei
ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione
diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non
economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal
Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a società private (214).
(214) Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133.
120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le
esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a società
specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di
persone e cose a società private (215).
(215) Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133.
121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è
consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal
comma 122 (216) (217).
(216) L'articolo unico, D.P.C.M. 2 gennaio 1997, ha disposto che, fino alla
ricognizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle attuali modalità
di utilizzo del parco autovetture e comunque non oltre due mesi decorrenti dalla
sua pubblicazione, l'uso esclusivo delle autovetture in dotazione alle
amministrazioni pubbliche sia provvisoriamente riconosciuto alle categorie di
soggetti già titolari del medesimo. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 febbraio 1997,
il D.P.C.M. 11 aprile 1997 e la Dir.P.C.M. 27 febbraio 1998.
(217) Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133.
122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e
che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di
Stato.
123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al
parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa
non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle
amministrazioni medesime.
124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni
civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico
allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture
(218).
(218) Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133.
125. All'art. 1, terzo comma, della L. 13 marzo 1980, n. 70 , dopo le parole:
"alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di più
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali
di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della
tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,
anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari
all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto
nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione
alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui
al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della
tabella A allegata al citato testo unico approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995
(219).
(219) Con D.M. 24 febbraio 2000 sono stati determinati i consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a
colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento
dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa,
effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di
gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995,
n. 504 (220).
(220) Con D.M. 24 febbraio 2000 sono stati determinati i consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa. Vedi,
anche, il D.M. 11 dicembre 2000, n. 375.
128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da
dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori
mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani
annuali delle disponibilità di cui al comma 129.
129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di
carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli
adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego
annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'art. 2, comma 6,
della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , per l'attuazione degli interventi da
realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e
d'intesa con questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita
al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade
dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa.
132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle
operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di
finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili
con i princípi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali,
tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al
valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di
intervento, le azioni o le quote sociali acquisite (221).
(221) Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre
2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
132-bis. ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad
iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di
predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei
circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali (222).
(222) Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei
propri fondi (223).
(223) Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così
modificato dal comma 414 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge
finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra
sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire
per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I
commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore,
in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996,
a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni
1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con
esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni
relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi
corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte
le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di
quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del
Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di
concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su
determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero
sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso
della medesima amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630,
4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei
trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti
previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.),
delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui
all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 : 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche
calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di
obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della
presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di
bilancio dell'esercizio successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge
27 dicembre 1983, n. 730 , come determinata dalla tabella C della legge 28
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi
per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi
per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per
l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono
complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i
contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico
del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di
totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di
tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive
modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti
infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello
Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi
derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma
1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , o compensi
derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire
dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito
derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui
al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi,
desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione
si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore
all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti
positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da
immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha
effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . La
definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate
nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta
all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996 (224), ovvero
entro il 5 settembre 1996 (225) se i relativi dati sono registrati anche su
supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996
(226). All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun
socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche
agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità
dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata
l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione
secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni
per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con D.P.R. 30 aprile
1996, n. 316 . La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori
somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il
rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere
l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla
definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre
1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il
competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità
tecniche, la modulistica e i codici di versamento (227). Qualora l'importo
dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci
milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due
rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla
data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi
legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il
30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati
a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per
cento delle somme non versate e gli interessi legali.
(224) I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, sono stati prorogati
al 30 aprile 1997 dall'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il termine del
30 aprile 1997 è stato prorogato al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, D.L. 28
marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(225) I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, sono stati prorogati
al 30 aprile 1997 dall'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il termine del
30 aprile 1997 è stato prorogato al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, D.L. 28
marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(226) Con D.M. 16 maggio 1996 (Gazz. Uff. 20 maggio 1996, n. 116, S.O.) sono
stati approvati i modelli per la presentazione delle istanze di definizione del
reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa e dall'esercizio di arti
e professioni per il periodo di imposta 1994 di cui all'art. 3, D.L. 29 aprile
1996, n. 230, non convertito in legge.
(227) Per le modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 13
novembre 1996.
139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela
dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate
al comma 137, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si
riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso
il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori
imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono
ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al
periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra
sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni
sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita
ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del D.L. 30 settembre
1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1994, n. 656,
e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le disposizioni
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994 . Il maggiore
imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le
disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del D.L. 9 agosto 1995, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del
procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo
comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni, 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del D.L.
30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce
la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non
inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma
137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma
139.
141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che
per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 , di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore
a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29
gennaio 1996 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai
commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio
successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996
(228), da presentare entro il 20 dicembre 1996 (229) ai centri di servizio, ove
istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio
fiscale posseduto alla predetta ultima data.
(228) Con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 28 giugno 1996, n. 150) è stato
approvato il modello per l'indicazione degli elementi posti a base della
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale o delle scritture
contabili, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, D.L. 29 aprile 1996, n. 230, non
convertito in legge.
(229) Per la proroga dei termini, vedi l'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n.
669.
142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle
passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori
a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività,
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i
maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore
valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto
dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata
con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito
nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci
o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le
predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o
dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il
reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , l'ammontare su cui va
calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo
dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ,
possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli
articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili
previste dall'art. 18, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Si applica
l'ultimo periodo del comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta
sostitutiva entro il 15 dicembre 1996 (230); i soggetti con periodo d'imposta
non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la
predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti
possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il
31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997 (231); per i soggetti con periodo d'imposta
non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette
date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti
vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta
sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei
termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione
e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 , e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al
40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
(230) Per la proroga dei termini, vedi l'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n.
669.
(231) Per la proroga dei termini, vedi l'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n.
669.
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori
risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai
fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non
possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è
indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da
133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59
e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , relative al periodo di
imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 , richiamato nel comma
141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze
iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri
menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma
188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , può essere operato mediante
l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3
per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o
dall'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 ,
richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le
quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al
numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle
caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si
applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di
accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per
il triennio 1996-1998.
150. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi
modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come
sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata
tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che
l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di
pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000
per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è
elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000
dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a
lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti
alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro.
L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e
2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28
febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento,
dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le
variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a
monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 ,
e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a
lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono
riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del
debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e
finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in
sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di
attuazione di quanto previsto dal presente comma (232) (233) (234).
(232) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n.
111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21,
terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85,
sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello
statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n.
246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento
all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074.
(233) La corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff.
19 aprile 2000, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le
modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non
prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento.
(234) La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff.
19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216,
sollevate in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione
Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui
all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana.
155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del
presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , recante
disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i
contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a),
della legge 12 marzo 1968, n. 410 , e successive modificazioni, dovuti fino al
31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai
soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello
stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli
atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al
deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle
imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione
a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei
diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli
enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle
disposizioni vigenti.
157. ... (235).
(235) Aggiunge un periodo al comma 30 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
158. ... (236).
(236) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
159. ... (237).
(237) Modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 41, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
160. ... (238).
(238) Modifica i commi 1 e 3 dell'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante
disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole:
"emesse dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli similari".
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano
agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli
similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione
della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni,
dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è
soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ,
relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni
delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già
corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre
1995, n. 565, del D.L. 28 febbraio 1996, n. 93, del D.L. 29 aprile 1996, n. 230,
del D.L. 29 giugno 1996, n. 342, del D.L. 30 agosto 1996, n. 449, e del D.L. 23
ottobre 1996, n. 547 (239).
(239) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 30 dicembre 1995, n. 565, del D.L. 28
febbraio 1996, n. 93, del D.L. 29 aprile 1996, n. 230, del D.L. 29 giugno 1996,
n. 342, del D.L. 30 agosto 1996, n. 449 e del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547, non
convertiti in legge.
165. ... (240).
(240) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 8, L. 22 dicembre 1984, n. 887.
166. [Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione
lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista
dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e
gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno
effetto (241)] (242).
(241) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(242) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
167. [I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a
titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468,
e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle
procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue
spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale
(243)] (244).
(243) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(244) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
168. [La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei
quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla
direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui
all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno
superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori (245) (246)] (247).
(245) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, nella parte in cui
stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione
nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e
delle Province autonome; l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173,
nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della L. 26 novembre
1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i
termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e
delle Province autonome.
(246) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(247) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
169. [Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai
produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992,
procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari
all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992
(248)] (249).
(248) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(249) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
170. [Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo
supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti
dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle
regioni e alle province autonome (250)] (251).
(250) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(251) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
171. [L'articolo 2-bis del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal
periodo 1995-1996 (252)] (253).
(252) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(253) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
172. [Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dell'articolo 11 del D.L. 8 agosto 1996, n. 440 (254) e del D.L. 23 ottobre
1996, n. 542 , e degli articoli 2 e 3 del D.L. 6 settembre 1996, n. 463 (255) e
del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552] (256) (257).
(254) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 8 agosto 1996, n. 440, non convertito in
legge.
(255) Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli
effetti prodotti sulla base del D.L. 6 settembre 1996, n. 463, non convertito in
legge.
(256) Comma soppresso dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, e nuovamente abrogato dal comma
47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge
di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
(257) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
173. [... (258) (259)] (260).
(258) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, nella parte in cui
stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione
nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e
delle Province autonome; l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173,
nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della L. 26 novembre
1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i
termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e
delle Province autonome.
(259) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(260) Il presente comma, abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo
2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la
decorrenza ivi indicata, sostituiva il comma 6 dell'art. 10, L. 26 novembre
1992, n. 468.
174. [A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte
di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente
spettanti al produttore medesimo (261)] (262).
(261) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz.
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2,
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(262) Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni,
dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma
13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , le disposizioni di cui
al comma 14 del predetto articolo 8.
176. A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti
titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al
regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e
successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto
dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 , il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale
sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il
prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli
provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice
opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non
danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse
alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione
civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività
agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi
previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica
dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese,
ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (263). Entro il 31 luglio
1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni
procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,
anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al
registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al
primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (264).
(263) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(264) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 , fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si
applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della
Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio
internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro
internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del
Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito
delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi
agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo
industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica,
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino,
nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse
di studio connesse ad accordi internazionali.
179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , non si applicano ai contributi dello Stato in favore del
Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalla legge 23 settembre 1993, n.
379 , dalla L. 20 gennaio 1994, n. 52 , e dalla L. 5 giugno 1995, n. 221 .
180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le
parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi".
181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.
432 , è sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita
di partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono
escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119
dell'articolo 3 (265).
(265) Vedi, ora, l'art. 45 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003,
n. 398.
182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , dopo le
parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di
partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico
azionista, ai fini della loro dismissione" (266).
(266) Vedi, ora, l'art. 46 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003,
n. 398.
183. ... (267).
(267) Sostituisce gli artt. 179 e 182, D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076.
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la
procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
185. ... (268).
(268) Sostituisce il primo comma dell'art. 1284 del codice civile.
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte
della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato
dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è
ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota
del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto
a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla
Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla
norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato
articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo (269).
(269) Per l'aumento, da 450 a 600 unità, del numero complessivo di posti della
pianta organica di cui al presente comma, vedi il comma 8 dell'art. 9, L. 18
aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.
187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto
piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41 , può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i
vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite
dall'articolo 2 della medesima legge.
188. ... (270).
(270) Sostituisce il comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251.
189. ... (271).
(271) Sostituisce il comma 10 dell'art. 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
190. [Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni,
rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del
decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come
determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 251 del 1995 ,
sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato
dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria] (272).
(272) Comma abrogato dall'art 11-nonies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
aggiunto dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata
dall'art. 11-sexiesdecies dello stesso decreto.
191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.L.
28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995,
n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto
per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o
indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di
trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima
(FINMARE S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di
maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una
quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale
sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano
industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti
pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il
divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti
dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e
l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione
delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione
dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa
definirà.
194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una
quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1
dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , già prorogato con la legge
22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
196. ... (273).
(273) Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669, modifica l'art. 6, comma 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.
197. ... (274).
(274) Aggiunge la lettera h-bis) all'art. 5, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n.
56.
198. ... (275).
(275) Modifica l'art. 4, comma 21, terzo periodo, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
199.[ ... (276).
(276) Il presente comma, abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28,
modifica il comma 1, aggiunge il comma 1-bis e modifica il comma 6-bis all'art.
17, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.
200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della L. 4 novembre 1965, n. 1213
, introdotto dall'articolo 7 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 1° marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e
"triennio", contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono
sostituite dalle parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
201. All'articolo 1, comma 2, del D.L. 2 agosto 1996, n. 408 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono
inserite le seguenti parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi,
quelli per il completamento della ricostruzione del teatro La Fenice".
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono
riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo
15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i
benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla
data di entrata in vigore della presente legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e
privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la
parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione
complessiva delle attività di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle
procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La
gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di
più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti
ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi
secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (277);
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti
locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la
definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o
funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:
1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità
di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i
soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni
necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto,
nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi
o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti
per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o
anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di
programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I
controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo
di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui
alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono
derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando
le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto
ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f),
determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti
locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di
cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra
l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e
piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione
di interventi oggetto di programmazione negoziata (278);
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo,
concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e
dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione
di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di
industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento
CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art.
32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida
attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse
private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti
d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi
previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (279).
(277) Periodo aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
(278) Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 giugno 1997, n. 196.
(279) Vedi, anche, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 1, D.L. 12
luglio 2004, n. 168 e l'art. 8, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma
203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese
istituzionali di programma (280).
(280) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei
patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti
limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori
tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di
proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo (281).
(281) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle
aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e
per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a
214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da
iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla
base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal
patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto
responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile
unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma (282).
(282) Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati così
sostituiti dall'art. 43, L. 17 maggio 1999, n, 144. Per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali vedi il D.M.
31 luglio 2000, n. 320.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della
proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da
contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo
sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo
tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui
all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione
infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale
anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni
nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura
decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento
delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni
anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in
particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo
la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche
degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a
svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di
investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni,
anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono
abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con
le modalità del comma 207.
210. [Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997,
nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi,
un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al
reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno
cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non
può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse
iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per
cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può
essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le
iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1
del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno
di inizio di attività e per i cinque successivi] (283).
(283) Comma prima sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il
comma 210 poi modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff.
11 maggio 1998, n. 107) ed infine abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n.
448.
211. [Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a)
avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di
inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di
trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo
25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; d) sono
portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 ; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della
promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9
gennaio 1991, n. 9 , nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio
dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque,
per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di
interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri
storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità
ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992]
(284).
(284) Comma abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
212. [Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative
produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e alle aziende coniugali non gestite in
forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse
abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al
comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di
cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni,
ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili;
per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è
attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi] (285).
(285) Comma abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
213. [Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori
esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C
68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefìci
accordati ai sensi della predetta Comunicazione] (286).
(286) Comma abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono
attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse.
215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina
prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989,
n. 88 . A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento
stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai
sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 . Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la
possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI,
l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3
punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti
alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989 (287) (288).
(287) Vedi, anche, l'art. 78, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(288) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 252
(Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
215, sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli articoli 1, 3 e 41
della Costituzione.
216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49
, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro"
sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società
cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49
, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista
dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49 , sarà commisurata,
nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci
lavoratori.
218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 , per svolgere attività di promozione delle finalità della
legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione
attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , sono autorizzate a
stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette
convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n.
49 , le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono
soppresse.
220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , dopo la
parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste
dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ".
221. ... (289).
(289) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 18, L. 27 febbraio 1985, n. 49.
222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ,
sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27
febbraio 1985, n. 49 , sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto
pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende
affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali,
nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e
dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (290),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire
60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50
miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno
1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , e successive
modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate;
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno
1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
(290) Riportato alla voce Lavoro.
(giurisprudenza di legittimità)
3.-1. Disposizioni in materia di entrata. (291)
1. L'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , è abrogato a far data dal 1°
gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si
applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare.
(291) Vedi, anche, l'art. 44 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003,
n. 398.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ... (292);
b) ... (293);
c) ... (294);
d) ... (295).
(292) Modifica l'art. 10, comma 1 lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(293) Modifica l'art. 13-bis, comma 1 lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
(294) Modifica l'art. 16, comma 1 lett. n-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
(295) Modifica l'art. 48, comma 2 lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di
reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono
sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";
2) ... (296);
b) ... (297).
(296) Sostituisce la lett. b) dell'art. 29, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(297) Modifica l'art. 51, comma 2 lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (298);
b) ... (299).
(298) Modifica la lett. d) del comma 2 dell'art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(299) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
7. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni
pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 e,
comunque, non oltre il 31 marzo 1997 (300), al personale indicato nel comma
stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato
dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo
di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla
durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni
entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di
previsione per la concessione dei buoni pasto (301).
(300) Il termine del 31 marzo 1997, è stato prorogato al 30 giugno 1997,
dall'art. 3, L. 2 ottobre 1997, n. 334.
(301) Le disposizioni di cui al presente comma erano contenute anche nel D.L.
18 novembre 1996, n. 584 (Gazz. Uff. 19 novembre 1999, n. 271), non convertito
in legge, il quale però non prevedeva che la ritenuta del 20 per cento fosse
applicata a titolo di imposta.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi
spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle
somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'art. 3 della citata legge n.
549 del 1995 , per i soggetti di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 , le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per
esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in
precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il
tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.
11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , si
intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo
3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995 . Per tali enti la disposizione
di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli
adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla
stessa.
12. ... (302).
(302) Aggiunge un periodo dopo il primo all'art. 14, comma 18, L. 24 dicembre
1993, n. 537.
13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione
composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari,
sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134,
138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al
comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda
necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi
nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del
parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di
cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e
15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva
dei lavori parlamentari (303).
(303) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 259. Lo stesso art. 3
ha, inoltre disposto che i termini per l'esercizio delle deleghe legislative
stabilite dal presente articolo, sono fissati al 30 novembre 1997, fermo
restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3. In attuazione
della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 2 settembre 1997, n.
314.
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel
rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della
commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive (304).
(304) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.Lgs. 19
luglio 2000, n. 221.
18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la
commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di
singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto
legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria.
19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi (305):
a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e
previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e
previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro
dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro
valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale
effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli
adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
(305) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di
oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno
1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999.
21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (306);
b) ... (307);
c) ... (308).
(306) Modifica il comma 4, primo periodo dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(307) Modifica il comma 6, primo periodo dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(308) Aggiunge il comma 6-bis, all'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui
al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero
dai soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 1996.
24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1,
lettere a), e b-bis) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio
1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo
dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità
fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione
che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli
obblighi per la contabilità ordinaria.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ... (309);
b) ... (310);
c) ... (311).
(309) Aggiunge due periodi al comma 5 dell'art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
(310) Aggiunge la lett. h-bis) all'art. 81, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(311) Modifica il comma 2, secondo periodo, dell'art. 85, D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come
sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ,
riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i
vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se
realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le
seguenti: "cessione di azienda,".
27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere
successivamente al 30 settembre 1996.
28. ... (312).
(312) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le
riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la
cessione incentivata di impresa.
31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo
all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che
l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25
sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;
b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed
attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua,
previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento
e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.
32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte
con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.
33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (313);
b) ... (314).
(313) Modifica il comma 8-bis dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(314) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 10 dell'art. 67, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917.
34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 1996.
35. Al comma 1 dell'art. 9, L. 29 ottobre 1961, n. 1216 , come modificato
dall'art. 11, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni dalla
L. 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte
le seguenti: ", nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel secondo mese precedente".
36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve
intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come
definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996,
nell'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , concernente le società di
comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27, D.L. 23
febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
... (315).
(315) Si tratta di quattro commi, che sostituiscono i commi da 1 a 7, dell'art.
30, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla
data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo
periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo
2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono
assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci,
ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.
39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , si applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento;
le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i
fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di
rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e della
L. 30 dicembre 1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie per la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito
di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e
dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 ; le riserve e i fondi
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo
unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , riguardante
la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di
recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il
valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi
assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società,
al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono
redditi per i soci.
41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura,
posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale.
42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento.
43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura
dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni
immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per
ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere
inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti
dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di
beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri
nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società,
enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le
imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni
di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo
unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal
medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , istitutiva
dell'imposta erariale di trascrizione, e dal D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 ,
istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che ha sostituito la predetta addizionale
regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso
l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena
di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano
le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 , concernente la presentazione della dichiarazione dei
redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , relativo ai termini per il versamento
diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al
rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la
maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi
previste.
46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
1996, è soppressa l'agevolazione tributaria prevista dal terzo comma
dell'articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , per il dividendo
attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito
centrale Spa.
47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo
comma dell'art. 12, riguardante talune società cooperative, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 . Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: ",
ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono soppresse.
47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di
diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice
civile, come integrato dall'art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle
sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le
omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o
di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000 (316).
(316) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti
rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nell'articolo 34, comma
4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"unmilionecentomila lire".
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli
fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati,
rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica
sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (317).
(317) Vedi, anche, l'art. 14, L. 15 dicembre 1998, n. 441.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei
tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono
rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base
della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 .
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli
immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle
non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e
alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.
53. ... (318).
(318) Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669 sostituisce l'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 , come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro
il 15 aprile 1997.
55. ... (319).
(319) Sostituisce l'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere
destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a
disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli
incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di
accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da
operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle
operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 , per la notifica degli avvisi di liquidazione e di
accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
60. All'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549 , sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ... (320);
b) ... (321);
c) ... (322);
d) ... (323);
e) ... (324).
(320) Sostituisce il comma 76 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(321) Aggiunge il comma 78-bis all'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(322) Modifica il comma 79 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(323) Abroga il comma 80 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(324) Sostituisce il comma 81 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
61. [Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , deve
interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato
dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 11
luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n.
359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma]
(325).
(325) Comma abrogato dall'art. 31, comma 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
62. [L'articolo 3, commi da 75 a 81, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , come
modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di
superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti
produttivi di cui all'articolo 27, L. 22 ottobre 1971, n. 865 ] (326).
(326) Comma abrogato dall'art. 31, comma 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
63. All'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 , sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ... (327);
b) ... (328);
c) ... (329);
d) ... (330)
e) ... (331).
(327) Sostituisce la lett. a), del comma 8 dell'art. 35, della L. 22 ottobre
1971, n. 865.
(328) Sostituisce il comma 10 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(329) Sostituisce il comma 11 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(330) Sostituisce il comma 12 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(331) Sostituisce l'alinea del comma 13 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n.
865.
64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di
superficie nell'àmbito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi
di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo
delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio
comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da
cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in
diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al
presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi
nei cinque anni successivi all'acquisto (332).
(332) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
65. ... (333).
(333) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 5-bis, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.
Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e
dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art.
59 dello stesso decreto.
66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta
sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi (334):
a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in
funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette
alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative
rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e
servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette
all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il
diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli
ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se
riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante
dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote
o detrazioni forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina
ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente
nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del
rimborso;
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati
alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di
cui all'articolo 1, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 266 .
(334) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma,
vedi il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di
oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno
1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a
lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000
possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme
previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74 (335).
(335) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 21 novembre 2000, n. 342.
69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con
sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle
società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove
ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella
misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di
atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di
cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta
giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì
che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a
riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla
tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora
il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle
società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già
assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e
per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici
registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto
della società;
b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione
figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che
vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire
1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei
pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli
amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione,
a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della
pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla
società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti
disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , effettuati dai soci per l'attività
esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano
effettuati dalla società regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e
soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei
commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che
svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996 (336). Per
dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.
(336) Per il differimento del termine vedi l'art. 1-bis, D.L. 27 giugno 1997,
n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Un ulteriore
differimento del termine al 1° dicembre 1998 è stato disposto dall'art. 56, L.
27 dicembre 1997, n. 449.
75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135
del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis,
ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997,
possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole
individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della
modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta
sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza
ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa
individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione
intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione
al registro delle imprese (337).
(337) Comma aggiunto dall'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga del termine al 1°
dicembre 1998, vedi l'art. 56, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa
abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini
dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili
all'attività sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 , e dal
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono
riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 (338).
(338) Vedi, anche, l'art. 22, commi da 8 a 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,
fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi (339). Il
regolamento è ispirato ai seguenti princìpi (340):
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei
giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente
l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in
conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole,
alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera
a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire
l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze
equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle
provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione
della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei
criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di
sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità
delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di
prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del
diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate (341) (342);
d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del
benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping (343);
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che
regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione
dei cavalli (344);
d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati,
nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle
corse dei cavalli (345);
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in
relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli (346);
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi
e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari (347)
(348).
(339) Periodo così modificato dall'art. 24, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n.
449.
(340) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 8
aprile 1998, n. 169.
(341) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(342) Vedi, anche, l'art. 22, commi da 8 a 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(343) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza le lettere d-ter),
d-quater) e d-quinquies) erano state aggiunte dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003,
n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti
salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del
suddetto D.L. n. 147 del 2003.
(344) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza le lettere d-ter),
d-quater) e d-quinquies) erano state aggiunte dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003,
n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti
salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del
suddetto D.L. n. 147 del 2003.
(345) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza le lettere d-ter),
d-quater) e d-quinquies) erano state aggiunte dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003,
n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti
salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del
suddetto D.L. n. 147 del 2003.
(346) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(347) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(348) La Corte costituzionale, con ordinanza 28-30 settembre 2005, n. 359 (Gazz.
Uff. 5 ottobre 2005, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
78, sollevate in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono
applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.
80. ... (349).
(349) Sostituisce il n. 6 del comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o
di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo
dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , si
applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e
successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale
aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la
scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario
nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e
nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS
è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento
alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica (350).
(350) Per l'attuazione delle norme di cui ai commi 81 e 82, vedi il D.M. 16
maggio 1997, n. 150.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed
estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e
ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni
culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione
del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la
conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici
e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività
culturali (351).
(351) Comma così modificato prima dall'art. 5, comma 9, L. 23 febbraio 2001, n.
29 e poi dall'art. 3, L. 11 novembre 2003, n. 310. Vedi, anche, il comma 2
dell'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma
dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e successive modificazioni,
ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio
dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi
per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per
l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del
patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 , come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato nonché mediante
apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di
Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere (352).
(352) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi,
anche, il comma 9 dello stesso art. 4.
87. [Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su
immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale
complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di
valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria] (353).
(353) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni
immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato,
suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un
elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997,
trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (354).
(354) Termine differito al 30 giugno 1998 dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n.
449. Successivamente, il termine è stato soppresso dall'art. 19, L. 23 dicembre
1998, n. 448.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni
e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e
classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione
urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale
ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto
rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi
governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti
immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma
89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso
la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a
sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni
necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95
nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base
alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in
rapporto alle relative potenzialità (355).
(355) Comma così modificato dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
91. Entro sei mesi (356) dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di
gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86
e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel
relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere
dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in
natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere
sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese
assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai
predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.
(356) Termine soppresso dall'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta
giorni, il Ministero del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per procedere
all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dal comma 111 del presente
articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a
partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre all'approvazione di
quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione
delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le
condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dal
comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla
base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato
articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli
speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore
al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese
creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme
eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta
sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito
pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari
di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma
99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era
titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo,
stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 , come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui
territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto
al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento
degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
(357).
(357) Vedi, anche, l'art. 4, comma 13, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che
illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a
95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 ,
convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello
Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle
finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti,
di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo
il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non
destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché
in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel
godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i
crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove
iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno
la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità
di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti
attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi
criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra
primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non
possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti
immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in
deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla
regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di
titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi
nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con
procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari
acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli
immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di
rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non
proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso
corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal
consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della
commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale
differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi
inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta
dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione
degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei
programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle
finanze (358).
(358) Comma così sostituito prima dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
poi dall'art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato
dall'art. 43, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma
86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è
definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati
per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi
quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle
città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. Ai conduttori
degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione,
le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni
del presente comma (359).
(359) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi
così modificato dall'art. 43, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella
fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di
regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per
cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono
effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui
all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato
emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni
e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse
storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a
tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1°
giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta
legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione
della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata
effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei
ministri (360).
(360) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi,
anche, il comma 9 dello stesso art. 4.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del
Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al
comma 99.
102. I contratti sono stipulati rispettivamente, dal direttore generale del
dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a
2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite
compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire
(361).
(361) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi,
anche, il comma 9 dello stesso art. 4.
103. [Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o
dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta
giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di
mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati,
all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito
presso il dipartimento del territorio] (362).
(362) Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
104. [Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere
accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un
massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula
del contratto] (363).
(363) Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono
quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi
compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento
della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106. È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione
dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione,
non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si
applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio
immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le
parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali
edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di
San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione
dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti
floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e
copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione
9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è subordinata al
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle
relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia
procederà d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione
delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà
essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato
dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa
occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del
canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune
commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre
1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le
società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento
del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare con le seguenti modalità (364):
a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative
di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai
titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non
ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro
familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento
della presentazione della domanda di acquisto (365);
b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti,
agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di
decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per
famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;
c) [il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo
del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di
determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano anche
nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società
privatizzate o di società da queste controllate] (366);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a
riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per
cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere
ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di
presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti
alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (367);
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli
immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato
degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio
rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non
ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro
familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione
della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato
degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di
vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla
lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti.
Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente (368) (369).
(364) Alinea così modificato dall'art. 43, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n.
388.
(365) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n.
488.
(366) Lettera prima modificata dall'art. 2, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n.
488 e poi abrogata dall'art. 43, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(367) Vedi, anche, l'art. 4, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(368) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(369) Per l'integrazione autentica del presente comma vedi il comma 217
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del
rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese
di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale
incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi
espressamente abrogata (370).
(370) Il D.M. 2 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1998, n. 235) ha così
disposto: "I tassi annui di rendimento che la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a
fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai
sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono così
determinati:
anno 1994: 7,00% (sette per cento);
anno 1995: 7,00% (sette per cento);
anno 1996: 6,00% (sei per cento)".
Per l'anno 1997 il tasso annuo di rendimento è stato determinato nella misura
del 6% dal D.M. 4 giugno 1999 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) e dal D.M. 3
ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244).
Per l'anno 1998 il tasso annuo di rendimento è stato determinato nella misura
del 5,50% dal D.M. 21 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305) e dal
D.M. 3 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244), il cui art. 1 ha,
peraltro, revocato il suddetto D.M. 21 dicembre 1999.
Per l'anno 1999 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle
cessioni legali è stato determinato nella misura del 4% dal D.M. 7 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69).
Per l'anno 2000 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle
cessioni legali è stato determinato nella misura del 3,75% dal D.M. 18 aprile
2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105).
Per l'anno 2001 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle
cessioni legali è stato determinato nella misura del 2,85% dal D.M. 15 aprile
2003 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94).
Per l'anno 2002 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle
cessioni legali è stato determinato nella misura del 2,5% dal D.M. 20 febbraio
2004 (Gazz. Uff. 1° marzo 2004, n. 50).
Per l'anno 2003 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle
cessioni legali è stato determinato nella misura del 2,6% dal D.M. 9 gennaio
2006 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2006, n. 11).
111. ... (371).
(371) Sostituisce l'art. 14-bis, L. 25 gennaio 1994, n. 86.
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione
delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle
finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di
dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere
effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive
modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454 , nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di
apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta
dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di
programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in
permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti
urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è
approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa,
composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei
lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato
amministrativo o da un avvocato dello Stato (372);
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro
della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto
convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento
del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze
della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere,
secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali
immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro
e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla
eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso
positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni
riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli
24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . Le approvazioni e le
autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il
termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;
f) [le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono
versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di
strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata
la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento
delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle
esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di
riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria (373)]
(374).
(372) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n.
388. In deroga alla presente lettera vedi l'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n.
448, integrato dall'art. 43 della suddetta L. n. 388/2000.
(373) Per l'interpretazione autentica del presente comma 112, vedi l'art. 17,
comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con D.P.C.M. 11 agosto 1997 (Gazz. Uff. 7
ottobre 1997, n. 234), modificato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 2
aprile 2002, n. 77), dal D.P.C.M. 20 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 28 novembre 2003,
n. 277) e dal D.P.C.M. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 luglio 2004, n. 173),
sono stati individuati i beni immobili, nella disponibilità del Ministero della
difesa, da inserire nel programma di dismissioni previsto dal presente comma.
(374) Lettera abrogata dall'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Vedi, anche,
le altre disposizioni dello stesso art. 44.
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei
diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi
fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli
individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il
diritto di prelazione (375).
(375) Vedi, anche, il comma 437 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato,
situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti
territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti
beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o
permutati (376).
(376) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n, 669. Per
effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del citato art. 6, le disposizioni
del presente comma 114 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997. Vedi,
anche, l'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade,
strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in
proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti
dell'articolo 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri
di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei
compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e
conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116 (377).
(377) In deroga a quanto disposto dal presente comma e dai commi seguenti vedi
l'art. 8, D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari,
nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in
ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate
e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene,
con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione
riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve
le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da
parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che
alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale
copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero
delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore
dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , dispone con proprio decreto il
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la
voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente
nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento
dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui
agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché
della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 , secondo il criterio indicato alla lettera i), con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (378):
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i
contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai
periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140
dell'articolo 2 della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella
della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di
definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di
impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione,
tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie
rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle
dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata
sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa
imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali;
d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla
determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili
senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi,
ispezioni e verifiche;
e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati
accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle
dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle
rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso
dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta
copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro
utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini
extra-tributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o
associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente
all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare
dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che
gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è
esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne
quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che
la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice
entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il
coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni
ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di
cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per
cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di
lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o delle aziende
coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente
interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla
relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla
definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.
(378) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi
derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma
1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , o compensi derivanti dall'esercizio di arti e
professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a
fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di
tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale
del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe
tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve
ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione.
All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel
1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che
nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività
e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di
mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario
relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono
provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione
finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un
codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione
finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della
dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e non si applicano, per il periodo di
imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo
questionario.
122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico;
in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire
diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata
successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito di
imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né è considerato ai
fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 .
123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122 (379).
(379) Per le modalità di compilazione e di invio all'Amministrazione
finanziaria dei questionari per gli studi di settore vedi il D.M. 22 marzo 1997.
124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore,
previsto dall'articolo 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998
e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1998.
125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , riguardanti gli accertamenti effettuati in base a
parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996
e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di
imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995.
Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno
apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali",
alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" e
al fattore di adeguamento.
126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei
confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o
compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei
parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri
che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel
comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ma non è dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari
risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può
essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il
versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati,
entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 .
127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità
operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al
controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o
compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei
parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei
parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in
presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica
lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la
congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti
dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli
caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto
dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.
128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite
le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai
concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già
autorizzati alla data del 30 settembre 1996.
129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi
altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle
finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere
affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal
comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146
, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 1982, n. 873.
131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze
in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ,
sono destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656; b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; c) le
somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi
del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge
n. 564 del 1994 . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195,
della citata legge n. 549 del 1995 .
132. ... (380).
(380) Sostituisce il comma 194 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle
sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi (381):
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa,
assoggettata ai princìpi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata
in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura
proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della
violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge
24 novembre 1981, n. 689 , e previsione della intrasmissibilità
dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o
ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si
riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi
di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti;
possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte
dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della
sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei
princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di
errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei
modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso
fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione
amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione
alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali
dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di
violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia
avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche
transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla
base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono
sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per
l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul
conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative,
abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse
derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie
secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale;
previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il
soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa
pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in
modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle
ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo
all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più
gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da
assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della
riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di
primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio
e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del
provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione;
revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di
adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di
riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile
rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi
dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti
di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle
singole leggi di imposta ai princìpi e criteri direttivi dettati con il presente
comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro
migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle
violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni
identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle
previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri
dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei
decreti legislativi da emanare.
(381) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi
il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e il
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti
disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il
lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la
gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi (382):
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di
dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei
redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le
modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di
queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione,
riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari,
anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle
partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura
dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero
delle finanze, e composta da otto membri, di cui sei rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia
previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della
riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato
versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il
versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi
allegati a mezzo di modalità che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel
termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al
contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti
formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e
per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) [l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti,
dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di
imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti] (383);
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione
finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria
per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti;
l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai
predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di
sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della
sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle
procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone
l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le
imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le
associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle
dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle
proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso
l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di
credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con
l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte
del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso
procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico
delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi
determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un
avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale
sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per
l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito
tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno
dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto
membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante
delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di
diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del
compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del
sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere
progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi;
individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei
soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici
finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di
un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia
immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su
base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni
per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e
dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti
tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore
coordinamento con le innovazioni introdotte (384);
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti
di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure
automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi,
all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli
affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al
termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie
in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del
contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali
l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di
imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui
all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , al fine di garantire
un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati
di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un
analogo organismo con compiti consultivi e propositivi (385);
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con
dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato
singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la
separazione legale o il divorzio.
(382) In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati
emanati il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e
il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
(383) Numero abrogato dall'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(384) Lettera così sostituita dall'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(385) In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
235 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172), che ha apportato modifiche e
integrazioni alla L. 29 ottobre 1991, n. 358.
135. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui
alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge (386). I decreti
legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere b),
c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge (387). La commissione di cui alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per
trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b),
nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con
riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale
dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica
sede.
(386) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
(387) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle
procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore (388).
(388) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato: con D.P.R. 23
marzo 1998, n. 100, relativamente alla semplificazione e alla razionalizzazione
di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; con
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alla disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale; con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10,
relativamente alla semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di
informazioni statistiche; con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, relativamente
alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta
sugli intrattenimenti; con D.P.R. 17 novembre 2000, n. 387, relativamente alla
diversificazione dei sistemi di riscossione dell'abbonamento alle
radioaudizioni; con D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, relativamente all'utilizzo
del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che
disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri
servizi connessi ad adempimenti fiscali.. Vedi, anche, gli artt. 2 e 7, D.Lgs.
23 marzo 1998, n. 56, e l'art. 101, L. 21 novembre 2000, n. 342.
137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23
agosto 1988, n. 400 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede (389):
a) alla revisione delle presunzioni di cui all'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 , secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie
categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza,
nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto
dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma
senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e
semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle
stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla
eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità
di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente
comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito,
della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione
periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione
annuale;
d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione
relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 2 della
L. 21 febbraio 1977, n. 31 ;
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in
eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei
versamenti successivi;
f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che
effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non
significativo.
(389) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.P.R.
10 novembre 1997, n. 441, quanto alla lett. a); il D.P.R. 10 novembre 1997, n.
442, quanto alla lett. b); il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, quanto alla lett.
c); il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, quanto alla lett. d); il D.P.R. 10
novembre 1997, n. 445.
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge (390), uno o più decreti legislativi finalizzati a
modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi (391):
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle
altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di
credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi
di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla
procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 ;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei
contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste
italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
(390) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
(391) In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
237.
139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze
e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro
delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con
decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296
del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'art. 3, comma 157,
della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , è ulteriormente prorogata al 31 dicembre
1997 (392).
(392) La convenzione è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1998
dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il
bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno
1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno
1999.
141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti
dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle
misure del 5 e del 2,5 per cento (393). Gli interessi previsti dalla L. 26
gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3
per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per
cento (394). Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul
valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del
5 per cento (395) (396).
(393) Per la rideterminazione della misura degli interessi vedi il D.M. 27
giugno 2003.
(394) Per la rideterminazione della misura degli interessi vedi il D.M. 27
giugno 2003.
(395) Per la rideterminazione della misura degli interessi vedi il D.M. 27
giugno 2003.
(396) Vedi, anche, l'art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146
142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133 (397).
(397) Vedi, anche, l'art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146.
143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro
e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa
minore, nel rispetto dei princìpi costituzionali del concorso alle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e
finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti
disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di
contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario (398):
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una
addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una
aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, del contributo
dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre
1961, n. 1443 , e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.
1338 , e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni
economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della L. 9 marzo
1989, n. 88 ;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di
cui al titolo I del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di
partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641 ;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale
sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi
perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari
derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera
a);
d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle
concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea
abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) [delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e all'articolo 5 della legge
16 maggio 1970, n. 281 ] (399);
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica,
di cui all'art. 24, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli
al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui
all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di
natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da
sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico
registro automobilistico (400);
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di
cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione
di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.
(398) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
(399) Numero abrogato dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(400) Lettera così modificata dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera
a), sono informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività
organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli
imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non
commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel
territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni
previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate
alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare
determinazione della base imponibile:
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative,
sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma
dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del
conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi
della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10),
lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi
erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo
dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di
servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'ammontare dei costi per materie
prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei
compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze
iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e
le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29
del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare
dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo
51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica
l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi
l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi
quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli
interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli
interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti
risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi
incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e
degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni
pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per
collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi
ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il
personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per
collaborazioni coordinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso
stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della
base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale
dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di
correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento
al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in
particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione
all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di
assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le
imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il
gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei
contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro
autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5
per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino
a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni
pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito
derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale (401);
f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica
economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei
contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui
alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di
attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in
relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui
redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;
g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove
attività produttive;
h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le
procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una
dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione
della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti princìpi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con
l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e
di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da
parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite
apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento,
segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle
proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni
secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle
previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta
da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi
di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a
favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle
regioni agli enti locali medesimi (402);
q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun
comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle
concessioni comunali (403);
r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura
dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in
funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare l'aliquota di
cui alla lettera e) (404);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie
imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi
erariali aboliti.
(401) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(402) Lettera così modificata dall'art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(403) Lettera così sostituita dall'art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(404) Lettera così modificata dall'art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a
controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla
soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione
dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di
reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro
dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e
di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del
prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più
bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15
milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima
non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere
maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di
lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in
funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della
pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere
sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie
di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di
lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le
diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari,
finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri
di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune
categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle
componenti la famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in
funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per
cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla
residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in
mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul
reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale
alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine
all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere,
al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato,
delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di variare
l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo
Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo
per i primi due periodi di imposta (405);
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di
fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio
1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della
sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto
riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale
compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla
lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli
stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla
lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia
superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato
dell'eccedenza;
e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della
determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di
cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al
comma 144, lettera e) (406).
(405) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(406) Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143,
lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli
effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo
modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della
capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo
fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143,
lettera e), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con
regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di
accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione,
per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e
all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli
organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui
alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso
Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle
tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di
previsione;
d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli
in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa
base fino a un massimo del 20 per cento;
3) [attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse
automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e
contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di
ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità,
le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione]
(407);
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per
la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province
medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale
sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 :
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n.
504 del 1992 , che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di
diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei
rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504
del 1992 , i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi
della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa,
prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per
le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la
detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le
stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa;
possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed
agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di
gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei
flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle
diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per
l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei
predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione
secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del
valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività
per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla
collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e
dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del
suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni,
al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le
occupazioni abusive;
i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di
autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni
recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43 , riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle
imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una
addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata
per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla
legge statale.
(407) Numero abrogato dall'art. 10, comma 14, L. 13 maggio 1999, n. 133.
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati
sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure
compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti
erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione
di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti
finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo,
tenuto conto di quanto stabilito al comma 150 (408).
(408) Vedi, anche, gli artt. 6 e 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle
informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia
tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni
centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti princìpi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni
contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a),
delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del
sistema.
154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine dell'aggiornamento del catasto e
della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il
recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del
classamento delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonché
delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi (409):
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del
territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi.
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il
31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine
di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità
immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con
esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe
d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Nel caso di dissenso, la
determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La
composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono
ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle
regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie
categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici
dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita
(410);
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e
della qualificazione dei terreni (411);
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle
rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità
produttiva dei suoli (412).
(409) Alinea così modificato dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(410) Vedi il regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
(411) Lettera aggiunta dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(412) Lettera aggiunta dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza
dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni
caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei
regolamenti medesimi (413).
(413) Vedi il regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disposta la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere
applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai
fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una
categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati
strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica,
considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e
l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse
dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività
economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto
dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997
(414) (415).
(414) Termine prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997,
n. 449, al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448 al 31
dicembre 2000 dall'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre
2001 dall'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(415) In attuazione del presente comma vedi il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.
157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge 8 agosto 1977, n. 546 , come sostituito dall'articolo 15 della legge
11 novembre 1982, n. 828 , ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli
15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 , e prorogato dall'articolo 1 della
legge 23 gennaio 1992, n. 34 , sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999.
I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31
dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure
previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate
disposizioni.
158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti
di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale
autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e
dalle relative norme di attuazione (416).
(416) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n.
111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21,
terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85,
sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello
statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n.
246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento
all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074.
159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia
speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il
riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi
diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di
investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla
fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (417):
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale
definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura
volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di
partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e
metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i
proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività
sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra
fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di
risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate,
eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle
plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli
altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare
distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di
riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b)
derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di
modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari
autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui
alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni
qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti
con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel
periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da
cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione
individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta
sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti
alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del
contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione
specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del
soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati
negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la
tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi
di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e
finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli
ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle
misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di
un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5
per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni
caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento;
differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e
tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione
della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei
mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive
sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed enti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti
attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi
di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 ;
m) nel rispetto dei princìpi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di
prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti
dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello
minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da
partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i
medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il
livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni
di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle
gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in
materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi
di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di
rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli
intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni
stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio
delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta
nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie
al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge
28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introducendo nel citato testo unico tutte
le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare
riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , e con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introducendo tutte
le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
(417) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce. In attuazione della delega vedi il D.Lgs. 21 novembre 1997,
n. 461.
161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la
modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi
applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (418):
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi
aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché
possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale
di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non
superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui
al comma 160, lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di
aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il
regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 , per le
operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e
soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni
indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di
fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime
indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera
a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione
sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura
elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili
effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di
cui alle precedenti lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte
sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre
criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta
anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i princìpi
contabili in materia di conti annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva
indicate nell'articolo 10 della L. 29 dicembre 1990, n. 408 , anche in funzione
di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere
e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e nel D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 544 .
(418) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma,
vedi il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il
riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza,
rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi (419):
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del
capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la
remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al
rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento
dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale
sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ,
sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta
in corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina può essere
applicata anche con riferimento ad un moltiplicatore di tale incremento;
possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli
incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento
o razionalizzazione dell'apparato produttivo (420);
b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero
patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime
di contabilità ordinaria (421);
c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30
settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura
compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento
obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ,
con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento;
l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito
imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa
riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non
superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i
cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati
regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi
della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla
lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i
primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la
tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori
mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati
medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre
disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e con il D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 , anche al fine di evitare disparità di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari
con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma
160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al
dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non
potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società
alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle
di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 , e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , procedendo anche
alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata
la distribuzione.
(419) Per la scadenza dei termini previsti dal presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce. Per l'attuazione della delega contenuta nel presente comma
vedi:
- quanto alle lett.
a), b), c), d) ed f), il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;
- quanto alle lett. e) ed i), il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467;
- quanto alla lett. h), il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.
(420) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(421) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133.
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato
per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni,
la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei
coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 , e successive modificazioni, è
sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La
disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a
decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile
relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo
dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di
cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo
dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986 , e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato
a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni
di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione
della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione (422).
(422) Vedi, anche, il D.M. 24 dicembre 2001.
165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono
adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di
lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno
solare precedente:
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per
le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli
altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi
delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel periodo di imposta e, per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di
prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente
esercitata;
b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la
rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli
ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;
d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi
complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali,
superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).
166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le persone fisiche
esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni
fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con
riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto,
che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze (423), tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 . Entro la stessa
data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i
corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali
dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o
trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta,
nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la
documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o
professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ;
c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , la documentazione degli altri costi di
cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
(423) Il modello del prospetto per i contribuenti che adottano modalità di
annotazioni semplificate, di cui al presente comma, è stato approvato con D.M.
11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37).
167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche
dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui
indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore
aggiunto (424).
(424) Il modello del prospetto per i contribuenti che adottano modalità di
annotazioni semplificate, di cui al presente comma, è stato approvato con D.M.
11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37).
168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni
possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino,
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non
superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.
169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura
non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in
luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (425), e al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la
sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.
(425) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (426),
le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o
integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di
specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva
applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331 (427), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
(426) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(427) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
171. [Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano
l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni
dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal
fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti
nell'esercizio;
b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli
ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi
complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali,
superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a)] (428).
(428) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
172. [Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono
nell'obbligo:
a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa,
solo su richiesta del cliente;
b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli
stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
(429), tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per
aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e
secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri
compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli
acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro
delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le
ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle
caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli
studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (430);
f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi] (431).
(429) Il modello del prospetto per i contribuenti che determinano
forfettariamente l'IVA e le imposte sui redditi, di cui al presente comma, è
stato approvato con D.M. 12 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37).
(430) Lettera abrogata con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9, D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322.
(431) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
173. [Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore
aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o rientranti in
altri regimi speciali per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è
determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente
esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta
corrispondente alle operazioni imponibili (432):
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento] (433).
(432) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(433) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
174. [Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al
comma 171] (434).
(434) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
175. [I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come
opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha
effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio (435)]
(436).
(435) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(436) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
176. [I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni
possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino,
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza
nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171] (437).
(437) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
177. [Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente
e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle
percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei
corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA,
nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi
di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento] (438).
(438) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
178. [I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul
reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento,
redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del
comma 172; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del
contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai
contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito
delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e
l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di
cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto
delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite] (439).
(439) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322 e dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
179. [Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i
termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle
liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del
contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei
dati e dei versamenti] (440).
(440) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322 e dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
180. [Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura
non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo
delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si
applica se le difformità risultano prive di rilevanza] (441).
(441) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
181. [Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di
imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a
quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle
regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito
imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile
dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli
che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria,
non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono
rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti
previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per
l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
forfettario di cui ai commi da 171 a 173] (442).
(442) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
182. [Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime
ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori
documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di
ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di
acquisto più recenti] (443).
(443) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
183. [In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta
afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di
imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione
che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a
regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da
fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in
detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di
periodi soggetti a regime forfettario] (444).
(444) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
184. [Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno
essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per
tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla
progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni] (445).
(445) Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1997.
186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina
tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette,
erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali
(446).
(446) Per la scadenza dei termini previsti dal presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad
elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento
convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da
individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi
all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari
diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e
prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie
della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti
non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro
limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte
sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi
contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate
dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive,
anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di
bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora
le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di
imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di
beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento
ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o
radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli spettacoli.
188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di
disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le
normative speciali esistenti (447). Sono fatte salve le previsioni di maggior
favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 , alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381 , e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49 .
(447) Per la scadenza dei termini previsti dal presente comma, vedi il comma 16
e la nota in calce.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli
enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le
fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le
attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci,
giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire
anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative
di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e
delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina
semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata
in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli
stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni
statutarie dirette a garantire l'osservanza di princìpi di trasparenza e di
democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in
relazione alla particolare natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di
specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali
effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i
proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi,
anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla
lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un
organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con
emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della
normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per
gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a
presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi
poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre
formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti
di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460 (448).
(448) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133.
192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da
abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di
sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di
comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 440, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il
funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le
modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 (449).
(449) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai
commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte
dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192 (450).
(450) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
194. È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa,
finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal
Trattato di Maastricht (451). Per, le definizioni, gli istituti e quanto non
espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(452).
(451) Per la restituzione parziale del contributo di cui al presente comma,
vedi l'art. 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(452) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di
cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento (453).
(453) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per
ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12
del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei
figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso
articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo
d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la
maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno (454).
(454) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della
determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza,
trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo
del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in
diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente (455).
(455) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi
del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze (456), in due rate di uguale importo, nei termini
previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di
acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La
liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo
straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai
soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste
dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Si applicano, inoltre,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera
a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , come sostituito dal D.L. 5 marzo
1986, n. 57 , convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si
prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000
(457).
(456) Vedi, per le modalità di versamento, il D.M. 7 febbraio 1997.
(457) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di
cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai
soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ,
sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra
marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui
redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella
retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle
retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo.
L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che
provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997 (458).
(458) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui
compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli
che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3
dell'articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal D.L.
31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. È fatta salva la
facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese
di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia (459).
(459) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dal citato D.L. n. 330 del 1994 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono
indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo,
quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti
(460).
(460) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro
devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996
previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 , i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità
stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del
citato D.P.R. n. 600 del 1973 , che approva i rispettivi modelli di
dichiarazione (461).
(461) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi delle persone fisiche (462).
(462) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 , riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle
commissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di
interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti
dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a
versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (463), l'imposta
stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per
cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti
periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale
senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le
soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle
disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento
della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972
(464).
(463) Per la proroga del termine, vedi l'art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(464) Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996,
l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere
versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
della relativa dichiarazione.
206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a
notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro
il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma
sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , introdotto dall'articolo 10, comma
2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni
del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento
previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli
avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, il termine per il versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se
la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le
verifiche di cui all'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , la
soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al
trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti
per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e
206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Ai
fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve
trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal
pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia
dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere
effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.
208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998 (465),
anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a
condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa
rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge.
In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il
versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA
competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta (466).
(465) Per la proroga del termine, vedi l'art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(466) Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , riguardanti i ritardati
o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i
contribuenti e i sostituti di imposta possono regolarizzare, senza applicazione
di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi,
delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni
annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995,
provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento,
entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (467), gli ammontari dovuti,
maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per
cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al
quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in
relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o
all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e
precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo
assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti
relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il
contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione
annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della
soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite
le modalità del versamento (468).
(467) Per la proroga del termine, vedi l'art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(468) Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con D.M.
5 febbraio 1997, sono state stabilite le modalità per la regolarizzazione degli
omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei
contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali.
210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per
i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa
rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per
i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al
30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che
il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla
scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare
ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui
al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui
all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43 , per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle
comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi
iscritti a ruolo per la differenza.
211. I soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ,
riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono
tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento
dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996
e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai
dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è
al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre
di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non
sono tenuti i soggetti indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ,
nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli
importi maturati al 31 dicembre 1996;
b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento
degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera
percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di
più recente assunzione (469) (470) (471).
(469) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 23
aprile 1998, n. 134.
(470) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-16 aprile 2002, n. 125 (Gazz.
Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
211, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79
convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 166 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, come sostituito dall'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni,
in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione.
(471) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i
dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento
del numero degli addetti delle singole aziende (472) (473).
(472) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(473) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento
annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme
pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e
successive modificazioni e integrazioni (474) (475).
(474) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 23
aprile 1998, n. 134.
(475) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione
prevista nell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , relativa,
rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31
luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il
versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (476) (477).
(476) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(477) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31
dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma
dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da
utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine
rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del
9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale
corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i
trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al
1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei
trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute
applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza (478)
(479).
(478) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(479) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle
contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i
pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la
tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui
conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle
disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di
pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del
predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e
termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle
comunità montane (480) (481).
(480) Per l'attuazione delle norme di cui al presente comma, vedi il D.M. 16
gennaio 1997 e il D.M. 3 giugno 1997.
(481) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt.
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57,
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206,
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della
Costituzione.
215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) ... (482);
b) ... (483);
c) ... (484).
(482) Modifica i commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(483) Aggiunge un comma all'art. 2, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(484) Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669, aggiunge la lettera b-bis) all'art. 2, comma 4, L. 8 agosto 1995, n.
335.
216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico,
nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie,
le modalità per l'attuazione del presente comma (485) (486) (487).
(485) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n.
111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21,
terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85,
sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello
statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n.
246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento
all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074.
(486) La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff.
19 aprile 2000, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le
modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non
prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento.
(487) La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff.
19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216,
sollevate in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione
Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui
all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana.
217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1997,
salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
Tabella 1 (488)
(articolo 1, comma 119)
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DIPENDENTI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.Lgs. 3
FEBBRAIO 1993, N. 29
(488) Sostituisce la tab. 1 allegata al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
Tabella 2
(articolo 1, comma 227)
PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE
AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 8 PER CENTO RELATIVO
AD UN CAPITALE UNITARIO.
N. rateQuota capitaleQuota interesseRataDebito
ColonnaColonna 2Colonna 3anticipataresiduo
1 Colonna 4Colonna 5
1 0,040127-0,0401270,959873
2 0,0273290,0127980,0401270,932544
3 0,0276930,0124340,0401270,904851
4 0,0280620,0120650,0401270,876789
5 0,0284360,0116910,0401270,848353
6 0,0288160,0113110,0401270,819537
7 0,0292000,0109270,0401270,790337
8 0,0295890,0105380,0401270,760748
9 0,0299840,0101430,0401270,730764
10 0,0303830,0097440,0401270,700381
11 0,0307890,0093380,0401270,669592
12 0,0311990,0089280,0401270,638393
13 0,0316150,0085120,0401270,606778
14 0,0320370,0080900,0401270,574741
15 0,0324640,0076630,0401270,542277
16 0,0328970,0072300,0401270,509380
17 0,0333350,0067920,0401270,476045
18 0,0337800,0063470,0401270,442265
19 0,0342300,0058970,0401270,408035
20 0,0346870,0054400,0401270,373348
21 0,0351490,0049780,0401270,338199
22 0,0356180,0045090,0401270,302581
23 0,0360930,0040340,0401270,266488
24 0,0365740,0035530,0401270,229914
25 0,0370610,0030660,0401270,192853
26 0,0375560,0025710,0401270,155297
27 0,0380560,0020710,0401270,117241
28 0,0385640,0015630,0401270,078677
29 0,0390780,0010490,0401270,039599
30 0,0395990,0005280,0401270,000000
1,0000000,2038101,203810
Tabella 3 (489)
(articolo 3, comma 164)
PROSPETTO DEI COEFFICIENTI
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle
rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per
cento.
(489) Sostituisce il prospetto allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.