GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 303 DEL 28/12/1996



L. 23 dicembre 1996, n. 662  Agg. G. U. 03/05/2007 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 
maggio 1997, n. 50; Circ. 7 agosto 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1998, n. 14; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 19 febbraio 1999, n. 9; Circ. 15 marzo 1999, n. 15; Informativa 
2 dicembre 1999, n. 24; Informativa 18 settembre 2001, n. 47; Informativa 22 
gennaio 2002, n. 2; Informativa 15 dicembre 2003, n. 61; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 dicembre 1996, n. 
162; Circ. 18 marzo 1997, n. 65; Circ. 13 marzo 1997, n. 59; Circ. 27 maggio 
1997, n. 120; Circ. 23 ottobre 1997, n. 208; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; 
Msg. 23 giugno 1998, n. 24142; Msg. 30 giugno 1998, n. 24914; Circ. 15 febbraio 
1999, n. 32; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Msg. 18 marzo 1999, n. 24111; Circ. 22 
ottobre 1999, n. 190; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 16 febbraio 2000, n. 
38; Circ. 24 febbraio 2000, n. 49; Circ. 16 marzo 2000, n. 62; Circ. 27 marzo 
2000, n. 68; Circ. 28 giugno 2000, n. 124; Circ. 17 novembre 2000, n. 190; Circ. 
14 giugno 2001, n. 124; Circ. 3 giugno 2003, n. 94; Circ. 6 novembre 2003, n. 
171;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 7 giugno 1999, n. 9;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 27 luglio 1998, n. 1982; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n. 
99/97; Circ. 10 dicembre 1997, n. 131/97;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 dicembre 1999, n. 
84/99; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 dicembre 2001, n. 
100/2001; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 
aprile 2000, n. 19; 
- Ministero del tesoro: Circ. 30 gennaio 1997, n. 737; Circ. 27 febbraio 1997, 
n. 17; Circ. 17 marzo 1997, n. 21; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 gennaio 2002, n. 7/E; 
- Ministero dell'interno: Circ. 1 gennaio 1997, n. F.L.1/97; Circ. 3 gennaio 
1997, n. F.L.2/97; Circ. 23 gennaio 1997, n. F.L.4/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 
7/1997; Circ. 7 aprile 1997, n. 15/97; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL; Circ. 15 
gennaio 1998, n. 1/1998; Circ. 11 ottobre 1999, n. 121; Circ. 9 giugno 2000, n. 
333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000/16-00; Circ. 24 marzo 2000, n. 
333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000;
- Ministero della giustizia: Circ. 27 novembre 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1997, n. 1255; Nota 17 
settembre 1997, n. 19700/BL; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18; Circ. 28 febbraio 
2000, n. 50; 
- Ministero delle finanze: Nota 14 gennaio 1997, n. II/4-033; Circ. 17 gennaio 
1997, n. 10/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E; 
Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E; Circ. 8 luglio 
1997, n. 196/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; 
Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E; Circ. 3 settembre 
1998, n. 211/E; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E; Circ. 5 febbraio 1999, n. 
28/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 27 aprile 1999, n. 94/T; Circ. 11 
novembre 1999, n. 218/T; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 6 giugno 2000, n. 
116/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 31 marzo 1999;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 aprile 1997, n. 99; Circ. 
30 maggio 1997, n. 121; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 18 luglio 1997, n. 
166; Nota 22 luglio 1998, n. 59/106/18851/98;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1997, n. 3/97; Circ. 15 marzo 1997, n. 
4/97; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/97; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 10 
febbraio 2000, n. DICA1459/II.4.13.1; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 29 gennaio 1997, n. 9; Circ. 26 
febbraio 1997, n. 16; Circ. 28 marzo 1997, n. 26; Circ. 3 aprile 1997, n. 27; 
Circ. 14 gennaio 1998, n. 3; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 maggio 1997, n. 374.
 





(giurisprudenza di legittimità)
1.-1.   Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza 
regionale e locale, previdenza e assistenza. 
1. Nell'àmbito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 
2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come sostituito dall'articolo 
1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle 
aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non 
oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole 
unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato 
un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la 
terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di 
trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale 
da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, 
conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della 
loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a 
quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle 
assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per 
mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 , per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità 
sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia 
inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità 
operativa ospedaliera interessata. 



 





2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore 
al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla 
conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di 
portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato 
o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì 
fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli 
ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente 
disagiate. 



 





3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di 
ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare 
la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare 
medicalmente assistita. 



 





4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato 
articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le regioni, entro il 
30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di 
assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 ottobre 1992 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 
1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei 
posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. 
Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, 
comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996 . 



 





5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della 
legge 30 dicembre 1991, n. 412 , da riferire anche alle strutture sanitarie 
private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724 , l'opzione per l'esercizio della libera 
professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio 
sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è 
incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività 
libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera 
professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture 
sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture 
sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle 
incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al 
direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale 
interessata. 



 





6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale 
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382 , e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. 



 





7. [Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale 
intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente] 
(3). 



(3)  Comma abrogato dall'art. 72, comma 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, attivano ed 
organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della 
rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono 
altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture 
attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente 
operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e 
dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione 
delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale 
intramuraria. 



 





9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni 
possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67 . 



 





10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture 
nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e 
attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, anche secondo le modalità 
transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, 
l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o 
extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia 
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore 
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di 
tre anni. 



 





11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture 
nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata 
e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a 
rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della 
comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si 
applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo. 




 





12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui 
all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e 
successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per 
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia 
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione 
costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti 
direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del 
ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento 
della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che 
optano per l'esercizio della libera professione extramuraria. 



 





13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed 
i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, si tiene 
conto dei princìpi stabiliti dal presente articolo. 



 





14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 
sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per 
il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la 
disciplina dei consulti e delle consulenze (4). 



(4)  Vedi, anche, il D.M. 28 febbraio 1997 e il D.M. 11 giugno 1997. 
 





15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato 
di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria 
nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in 
regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998. 



 





16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione 
intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e 
successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per 
mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 . Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione 
dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei 
risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale 
dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, 
comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 
ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota 
integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 
1, comma 5, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 
1995, n. 502 . 



 





17. [Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione 
intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, 
il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3, 
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nonché di una quota pari al 10 
per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante 
l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa] (5). 



(5)  Comma abrogato dall'art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero 
programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che 
esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva 
relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte 
del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica 
che costituisce il diario del ricovero. 



 





19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui 
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e 
successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire 
l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità 
previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale 
del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di 
situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei 
rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata 
insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la 
revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti. 



 





20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 , 
ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 
3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le regioni provvedono, entro 
il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti 
locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione 
riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal 
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale" 1994-1996, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 , pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994 (6). 



(6)  Vedi, anche, l'art. 32, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





21. ... (7). 



(7)  Sostituisce il secondo ed il terzo periodo del comma 5 dell'art. 3, L. 23 
dicembre 1994, n. 724. 
 





22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica 
dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai 
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , 
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della 
corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi 
direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 , tengono conto delle 
iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della 
programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici 
e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 
1994-1996". 



 





23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto 
dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dal comma 20 
del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario 
nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502 , e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari 
allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura 
pari al 2 per cento. 



 





24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale 
sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli 
ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della 
salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa 
periodicità. 



 





25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote 
dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , i 
dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la 
realizzazione di centri diurni e di case alloggio. 



 





26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano 
sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali 
tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento 
delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando 
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni. 



 





27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni 
attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e 
successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali 
e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla 
base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle 
richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile 
della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente 
commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per 
l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i 
corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento. 




 





28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e 
garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni 
prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi 
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di 
spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di 
cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del 
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su 
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al 
decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante 
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi 
stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei 
protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si 
discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi (8). 



(8) Comma così modificato dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
 





29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base 
degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi 
informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati 
epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, 
controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo 
ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei 
dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze 
informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme 
campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di 
cooperazione con aziende sanitarie e regioni. 



 





30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti 
dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di 
orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze 
in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la 
omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 
6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , all'organizzazione e alla 
gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio 
centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli 
osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con 
banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni 
e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei 
diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili 
su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della 
sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla 
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni 
gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo 
dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (9). 



(9)  Vedi, anche, l'art. 32, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) 
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , devono 
essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione 
della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di 
allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari 
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in 
commercio a partire dal 1° gennaio 1998 (10). 



(10)  Con D.M. 24 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 10 novembre 1997, n. 262) sono state 
dettate disposizioni per l'attuazione della previsione contenuta nel comma 31, 
relativamente all'indicazione in carattere "Braille" del nome commerciale del 
medicinale. 
 





32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste 
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (11), 
e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa 
stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie 
che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La 
contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, 
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ed all'articolo 2, comma 8, della legge 
28 dicembre 1995, n. 549 , deve essere realizzata in conformità alle predette 
indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile. 



(11)  I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con 
D.M. 25 febbraio 1997. 
 





33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 
sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli 
amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 
502 (12). 



(12)  I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con 
D.M. 25 febbraio 1997. 
 





34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione 
del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (13), e successive modificazioni, il 
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta 
del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, 
frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della 
popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti 
utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori 
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo 
sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano 
sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute 
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per 
quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle 
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive 
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, 
devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie 
quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e 
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di 
tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul 
territorio nazionale. 



(13)  I termini e le sanzioni di cui al presente comma sono stati fissati con 
D.M. 25 febbraio 1997. 
 





34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano 
specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. 
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, 
individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine 
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica 
l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni (14). 



(14)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli 
enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via 
prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, 
anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549 . 



 





36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza 
farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724 , è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per 
assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché 
la copertura degli oneri di cui al comma 42. 



 





37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a 
lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle 
disposizioni di cui al comma 39. 



 





38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per 
l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per 
cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento 
delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti 
complessivi previsti per il medesimo anno. 



 





39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di 
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'aliquota 
dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento. 



 





40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al 
pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui 
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono fissate 
per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente 
al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita 
al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio 
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto 
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket 
e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui 
prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le 
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 
50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo 
di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per 
cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è 
compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità 
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il 
Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione 
annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente 
comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , e successive modificazioni, 
con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto 
dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto 
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Per le 
farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al 
netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal 
presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento (15). 



(15)  Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 52, comma 
6, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 85, comma 22, L. 23 dicembre 
2000, n. 388. Il Ministero della Salute, con Comunicato 5 marzo 2003 (Gazz. Uff. 
5 marzo 2003, n. 53), ha precisato che lo sconto dovuto dai farmacisti al 
Servizio sanitario nazionale, in base a quanto disposto dal presente comma, deve 
essere applicato a tutte le specialità medicinali comprese le copie nonché ai 
medicinali generici. Successivamente, lo stesso Ministero, con Comunicato 10 
aprile 2003 (Gazz. Uff. 10 aprile 2003, n. 84) ha reso noto che il suddetto 
sconto si applica a tutte le specialità medicinali comprese le copie con 
l'esclusione dei farmaci generici e di quei farmaci (specialità incluse) che 
hanno prezzo corrispondente al rimborso di riferimento. Vedi, anche, il comma 32 
dell'art. 48, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. l'art. 38, D.L. 30 dicembre 2005, 
n. 273 e il comma 826 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
 





41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al 
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal 
titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della 
sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri 
stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. [Le quote di spettanza, per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al 
pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono 
stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque 
finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo 
finale] (16). In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe 
c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (17). 



(16)  Periodo soppresso dall'art. 52, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(17)  Vedi, anche, l'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 29, comma 9, 
L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 19 dell'art. 85, L. 23 dicembre 2000, n. 
388, come modificato dall'art. 2, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, ha disposto che le 
disposizioni sulla contrattazione dei prezzi di cui al presente comma si 
applicano sino al 31 dicembre 2002 anche ai medicinali autorizzati in Italia 
secondo la procedura del mutuo riconoscimento. 
 





42. [Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla 
prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di 
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , i quali, 
per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1° marzo 1997, sono 
erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa 
di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in 
possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini 
dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di 
autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie 
locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene 
aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante 
dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario 
nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica] 
(18). 



(18)  Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124. 
 





43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare 
all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive 
modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi 
strettamente necessari all'espletamento delle relative attività. 



 





44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni 
disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette. 




 





45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di 
assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie 
protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, 
secondo la normativa vigente. 



 





46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del 
Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, 
limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 
1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, 
ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi 
professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, 
alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a 
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia 
intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, 
agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, 
comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , al personale della carriera 
diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale 
tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto 
Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti 
per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni 
dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso 
concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti 
dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , limitatamente al personale 
addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e 
dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione 
dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 
solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure 
entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, 
secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 . Il divieto non 
opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per 
cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative 
per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova 
istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità 
da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede 
alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante 
procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei 
parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale 
dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo 
espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di 
trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 
e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le 
disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui 
all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive 
modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di 
concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui 
graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del 
lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, 
limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture 
periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da 
adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli 
enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge 
possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di 
personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante 
organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995 
(19). 



(19)  Vedi, anche, l'art. 32, comma 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 
4-bis, D.L. 17 giugno 1999, n. 180, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
 





47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per 
il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 (20). 



(20)  Comma così sostituito dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al 
medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie 
protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle 
disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio. 



 





49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, 
con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei 
posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di 
mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso 
nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione 
all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , possono essere 
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle 
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni 
organiche di ciascun profilo professionale. 



 





50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni 
dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e 
procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei 
limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di 
lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 , e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , 
alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della 
giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze 
esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare 
sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del 
personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura 
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità 
di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda 
la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza 
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 



 





51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può 
assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno 
in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del 
servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al 
Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di 
personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente. 



 





52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , con le 
esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione 
delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono provvisoriamente rideterminate in misura 
pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali, alla 
stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati 
pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . 



 





53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 
costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e sono ridotte 
in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili 
nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, 
esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 
aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica 
dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche 
entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la 
riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei 
capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie (21). 



(21)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
 





54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 , anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono 
introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di 
determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali 
in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di 
Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato. 



 





55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili 
provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai 
sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono 
trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive 
esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche 
dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito 
della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi 
sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 



 





56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi 
professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 
50 per cento di quella a tempo pieno (22) (23) (24). 



(22)  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione 
agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 
novembre 2003, n. 339. 
(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
(24)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 
104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 
giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha 
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della 
Cost. 
 





56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e 
l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano 
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi 
professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici 
iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non 
possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni 
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in 
controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (25) (26). 



(25)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente comma 
non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339. 
(26)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 
104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 
giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha 
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della 
Cost. 
 





57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a 
tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale 
militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (27) (28) (29). 



(27)  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione 
agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 
novembre 2003, n. 339. 
(28)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
(29)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz. 
Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost. 
 





58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è 
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente 
intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la 
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro 
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica 
attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la 
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione 
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità 
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non 
superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora 
l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con 
un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, 
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, 
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte 
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita 
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello 
Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di 
polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di 
lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi 
sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro 
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro (30) (31) (32). 



(30)  Vedi, anche, l'art. 39, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35, 
L. 8 maggio 1998, n. 146. 
(31)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
(32)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz. 
Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58 sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost. 
 





58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto 
di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro 
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le 
attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono 
comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale 
con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo 
pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di 
altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza 
(33). 



(33)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal 
presente comma vedi, per i dipendenti del Ministero della difesa, il D.M. 3 
novembre 2005. 
 





58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica 
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista 
dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , può essere 
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità (34). 



(34)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. 
 





59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale 
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per 
cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità 
del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le 
procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle 
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è 
destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione 
decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I 
risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono 
ulteriori economie di bilancio (35) (36). 



(35)  Vedi, anche, l'art. 39, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 35, 
L. 8 maggio 1998, n. 146. 
(36)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di 
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la 
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata 
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La 
richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove 
entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato 
provvedimento di diniego (37). 



(37)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di 
cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito 
di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di 
recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante 
personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o 
autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di 
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di 
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. 
Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono 
svolgersi in contraddittorio fra le parti (38). 



(38)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni 
di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi 
servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica 
che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti 
servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai 
fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza 
(39) (40). 



(39)  Vedi, anche, l'art. 39, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. 
Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto 
di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque 
denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione (41). 



(41)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari 
che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, 
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli 
minori in relazione al loro numero (42). 



(42)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non 
versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica 
preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità (43). 



(43)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 
1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 
438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537 , continuano ad applicarsi anche nel triennio 
1997-1999. 



 





67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure 
dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive 
dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono 
suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso 
programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in 
base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità 
continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996. 



 





68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , stipulano alle condizioni più favorevoli, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni 
con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le 
cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che 
non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha 
diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o 
dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel 
limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella 
località di missione. 



 





69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso 
quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di 
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , iscritti agli 
appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, 
sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa 
nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi 
all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 



 





70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per 
l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di 
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la 
Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri 
generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto 
dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle 
zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché 
alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche 
esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. 
Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli 
alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di 
apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il 
territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e 
secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola 
elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale 
della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello 
Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole 
annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della 
particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti 
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i 
provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli 
scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere 
definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e 
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e 
corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i 
conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie 
artistiche. 



 





71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno 
scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati 
con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di 
riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di 
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite 
dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto 
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di 
ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche 
provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo 
sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e 
recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e 
valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera 
nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria 
superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati 
gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . 



 





72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al 
comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in 
relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno 
necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla 
distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni 
socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua 
straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. 
È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le 
modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli 
organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del 
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , 
deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le 
esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi 
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, 
la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni 
nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 
131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . 



 





73. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico 
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ridefiniti i 
criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo 
indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti 
nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal 
comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare. 



 





74. [Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini 
entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le 
dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono abrogati] (44). 



(44)  Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351. 
 





75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione 
professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , saranno istituiti anche corsi intensivi di 
durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di 
specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione 
scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, 
altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. 
Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, 
n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. 



 





76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi 
competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle 
esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione 
fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. 
È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . 



 





77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri 
riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché 
dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei 
finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione 
ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno 
definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le 
scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, 
per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno 
accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per 
riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in 
relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse 
istituzioni interessate. 



 





78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e 
saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio 
scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di 
flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del 
personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione 
scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in 
materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo 
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e 
per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie (45). 



(45) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 
27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 78, sollevata in 
riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
 





79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , è abrogato, e per le spese relative agli 
accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento 
di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro 
richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto 
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori 
di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di 
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai 
gestori di scuole straniere in Italia. 



 





80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , va 
interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 
miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi 
agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, 
vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata. 



 





81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi 
economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, 
rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999. 



 





82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi 
per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle 
previste dal richiamato comma 69. 



 





83. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , alla Tabella A, parte III, al numero 1), 
è soppressa la parola: "cavalli". 



 





84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro 
delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, 
l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 
28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 
ottobre 1993, n. 427. 



 





85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione 
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano 
la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle 
relative norme di attuazione (46). 



(46)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 111(Gazz. 
Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 
3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello 
statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, sollevata in 
riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello statuto speciale 
e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, dalla 
regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento all'art. 36 
dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 
1965, n. 1074. 
 





86. Al comma 30 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , è soppresso 
l'ultimo periodo. 



 





87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari 
destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono 
iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per 
il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla base 
dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che 
provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, 
indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, 
inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 , nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . 



 





88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può 
nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità 
professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso 
dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di 
concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. 
Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un 
miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di 
previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di 
lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997. 



 





89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, 
istituito dal comma 4 dell'art. 16 della L. 2 dicembre 1991, n. 390 , è ridotto 
dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di 
studio di cui all'articolo 8 della medesima legge. 



 





90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è 
autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da 
adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , 
alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da 
suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con 
gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che 
verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo 
parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario (47). 



(47)  Vedi, anche, il D.M. 30 marzo 1998, n. 155. 
 





91. Il provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle 
specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente 
congestionate. 



 





92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure 
dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle 
risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle 
modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di 
programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per 
materia. 



 





93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente 
gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e 
gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a 
carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi (48). 



(48)  Comma così sostituito dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per 
l'estensione all'Istituto superiore di sanità della disciplina di cui al 
presente comma vedi l'art. 47, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





94. [Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , il decreto 
di cui al comma 93 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni 
culturali e ambientali] (49). 



(49)  Comma abrogato dall'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , 
le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e 
gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a 
loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti. 



 





96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale 
e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla 
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le dotazioni organiche e le consistenze 
effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, 
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento 
entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della 
alimentazione dei ruoli. 



 





97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad 
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato 
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno (50): 
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze 
ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in 
rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate 
dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli 
normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove 
occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi 
ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche; 
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di 
realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali 
limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a 
funzioni similari; 
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più 
elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni; 
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 
dicembre 1973, n. 804 , in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando 
le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, 
di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973 ; 
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto 
anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti 
legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di 
avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché 
disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in 
altre amministrazioni; 
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative 
alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei 
princìpi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e dalla legge 19 maggio 
1986, n. 224 , mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale 
sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la 
razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla 
valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle 
commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni; 
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone 
le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di 
età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del 
pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata 
e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare 
il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la 
durata della permanenza in tale posizione (51); 
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli 
ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio 
triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 
1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999. 



(50)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma, sullo stato 
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, vedi il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 
490. 
(51)  In attuazione della delega di cui alla lett. g) del comma 97 e del comma 
99, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 e 
il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505. 
 





98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento 
derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare 
a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in 
servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio 
consuntivo 1996. 



 





99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per 
apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di 
ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei 
carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel 
comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e 
le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del 
personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello 
previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo (52). 



(52)  In attuazione della delega di cui alla lett. g) del comma 97 e del comma 
99, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 e 
il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505. 
 





100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di 
cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle 
competenti Commissioni parlamentari permanenti. 



 





101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a 
titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al 
partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di protezione 
civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati 
obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà 
esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il 
parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari (53). 



(53)  Per l'interpretazione autentica del primo periodo del presente comma, vedi 
l'art. 45, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di 
sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad 
ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del 
tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso 
istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo 
in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il 
mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché 
le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e 
viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei 
corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei 
confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione 
europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle 
appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della 
convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non 
destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio 
militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il 
Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo 
studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze 
armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito 
(54). 



(54)  Periodo così modificato dall'art. 17, D.L. 17 gennaio 2006, n. 10. 
 





103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del 
Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute 
negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con 
regio decreto 17 marzo 1932, n. 365. 



 





104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina 
militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio 
civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva 
e del servizio civile è di 10 mesi (55). 



(55)  Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. 
 





105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio 
di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la 
durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi. 



 





106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle 
norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 
237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo 
demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva 
dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile 
nazionale (56). 



(56)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 30 
dicembre 1997, n. 504. 
 





107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione 
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro 
sessanta giorni dalla data di trasmissione. 



 





108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di 
riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile 
sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data 
stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il 
personale incorporato con il primo scaglione 1997 (57). Analoghe norme verranno 
emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina (58). 



(57)  Per la riduzione della durata della leva e del servizio civile 
sostitutivo, vedi il D.M. 16 gennaio 1997. 
(58)  Sulla riduzione della ferma di leva per gli ufficiali di complemento vedi 
il D.M. 28 marzo 1997. 
 





109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di 
formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi 
quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove 
prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i 
programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro 
competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti 
programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di 
rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il 
servizio civile. 



 





110. ... (59). 



(59)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L. 24 dicembre 1986, n. 958. 
 





111. [Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per 
ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 
del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva 
possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, 
previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale 
trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda, 
entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo 
superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma 
breve, ove previste] (60). 



(60)  Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le 
limitazioni ivi previste. 
 





112. [Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento 
economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve] 
(61). 



(61)  Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le 
limitazioni ivi previste. 
 





113. [In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa 
provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli 
stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in 
relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma 
breve (62)] (63). 



(62)  Vedi il D.M. 10 aprile 1997, il D.M. 13 gennaio 1998 e il D.M. 1° dicembre 
1998. 
(63)  Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le 
limitazioni ivi previste. 
 





114. [Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da 
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 
12 mesi (64)] (65). 



(64)  Le modalità di cui al presente comma, sono state stabilite con D.M. 28 
marzo 1997. 
(65)  Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, con le 
limitazioni ivi previste. 
 





115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui 
all'art. 37 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al 
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad 
ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare 
complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 
1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Il contingente degli ausiliari di 
leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 
unità all'anno, come previsto dall'art. 9, secondo comma, della L. 8 dicembre 
1970, n. 996 . Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri 
delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, è definita la ripartizione 
del contingente ausiliario di leva (66). 



(66)  In deroga al presente comma vedi l'art. 39, comma 24, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449. 
 





116. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio 
ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della L. 1° aprile 
1981, n. 121 , e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento 
economico previsto dal quadro IV, sezione C, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 
1079 , e successive modificazioni, e dalla L. 20 marzo 1984, n. 34 , e 
successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I 
annessa alla L. 5 agosto 1981, n. 440 , come modificata dalla L. 5 luglio 1986, 
n. 342 . 



 





117. Al personale di cui al comma 116 è corrisposta l'indennità aggiuntiva 
prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (67). 



(67)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il 
regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 
1998, n. 486. 
 





118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri 
dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e 
semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio 
all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, 
del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione 
civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze 
delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate 
in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione. 



 





119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata 
al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , è sostituita dalla tabella 1 allegata alla 
presente legge. È abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 
1994, n. 724 . Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni 
caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti 
aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità. 



 





120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in 
corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio 
di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano 
presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi 
dell'articolo 56 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , continuano a trovare 
applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni 
previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 



 





121. [Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , il comitato per le 
pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle 
infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del 
medesimo testo unico] (68). 



(68)  Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai 
procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 , si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici 
nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi 
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 . 




 





123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29 , per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di 
appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate 
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque 
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per 
cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto 
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 
Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto 
della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto 
superamento del limite sopra indicato. 



 





124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte 
dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta 
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di 
collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività 
di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività 
libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia 
previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale (69). 



(69)  Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145. 
 





125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del 
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro. 



 





126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , spettanti ai 
dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di 
revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura 
pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 
10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, 
al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi 
annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le 
modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per 
prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge (70). 



(70)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il 
regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 
1998, n. 486. 
 





127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o 
che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso 
pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione 
dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa 
semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica. 



 





128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal 
Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il 
Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle 
finanze e della Guardia di finanza. 



 





129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 



 





130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in 
aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, 
previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni 
lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si 
tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle 
quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della 
professionalità acquisita. 



 





131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non 
abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in 
materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi 
incarichi. 



 





132. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono 
abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'art. 162 del D.P.R. 5 gennaio 
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma 
dell'art. 162 del D.P.R. n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: "La 
retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal 
primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del 
personale a contratto, da assumere ai sensi degli artt. 157 e 162 del D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono 
subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio 
dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle 
normative locali (71). 



(71)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. 
 





133. [Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero 
del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità. 
Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di 
personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite 
massimo di ottanta unità] (72). 



(72)  Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. 
 





134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze 
diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono 
essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle 
dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della L. 23 
dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del 
triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in 
possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché 
abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le 
relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, 
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del 
tesoro (73). Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, 
quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione 
centrale per un periodo minimo di due anni (74). 



(73)  Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente comma sono 
state stabilite con D.M. 8 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252). 
(74)  Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 
42, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 5, L. 28 luglio 1999, n. 266 e l'art. 1, 
L. 21 dicembre 2001, n. 442. 
 





135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed 
VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 
22, comma 16, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (75), saranno coperti tramite 
concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari 
esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari 
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di 
almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi 
all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del 
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica e con il Ministro del tesoro (76). Il personale in servizio all'estero 
che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico 
relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero 
all'assegnazione presso altra sede all'estero. 



(75)  Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente comma sono 
state stabilite con D.M. 8 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252). 
(76)  Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente comma sono 
state stabilite con D.M. 3 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252). 
 





136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 
78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso 
organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate 
dall'articolo 58 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 . 



 





137. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a: 
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la 
gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri 
uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, della 
L. 6 febbraio 1985, n. 15 , e, per il trasferimento ad esercizi successivi di 
eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'art. 36 
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (77), ed agli artt. 60 e 61 del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 ; 
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici 
all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli 
istituti italiani di cultura dall'art. 7 della L. 22 dicembre 1990, n. 401 , 
ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 20 aprile 
1994, n. 367 ; 
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei 
rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 
del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , ispirandosi al principio del controllo 
successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della L. 14 gennaio 1994, n. 20 ; 
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da 
imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici 
all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della L. 22 dicembre 
1990, n. 401 , nonché l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di 
specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed 
organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità 
previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 . 



(77)  Il comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, ha abrogato tutte 
le disposizioni legislative che derogano all'art. 36, R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440. 
 





138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge (78), uno o più decreti legislativi diretti a 
riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre 
disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed 
integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, 
ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari 
esteri (79): 
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello 
Stato per il 1997; 
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita 
indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun 
posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento 
al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero 
dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni 
ambientali di eventuale rischio e disagio; 
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche 
un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente 
negli altri paesi dell'Unione europea; 
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la 
trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in 
altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire 
periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si 
terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità 
finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei 
paesi dell'Unione europea. 



(78)  Termine prorogato al 28 febbraio 1998, dall'art. 42, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449. 
(79)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 27 
febbraio 1998, n. 62. 
 





139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non 
inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 
miliardi per l'anno 1999. 



 





140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera 
residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle 
rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai 
seguenti princìpi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138: 
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, 
ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento 
delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da 
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei, 
prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati; 
b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di 
accreditamento; 
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni 
professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio. 



 





141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio 
all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai 
dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri 
direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli 
ordinamenti. 



 





142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta 
giorni. 



 





143. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della L. 28 
dicembre 1995, n. 549 , a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle 
regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
previste dall'art. 34, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , come 
modificate dall'art. 2, comma 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , sono 
elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e 
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, 
comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , senza alcun apporto a carico del 
bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si 
applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e 
Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'art. 1 (80). 



(80)  L'ultimo periodo del presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, 
D.L. 20 giugno 1997, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 febbraio 
2000, n. 63 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2 del suddetto D.L. n. 175 del 1997, e di 
conseguenza dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui rende 
applicabile alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'art. 1 comma 33 della 
presente legge. 
 





144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale 
a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia 
che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei 
contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli 
oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati 
dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende 
sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione 
medesima. 



 





145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di 
quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione 
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto 
speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e successive 
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con 
riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato 
articolo 49. 



 





146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto 
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 
31 gennaio 1963, n. 1 , e successive modificazioni, in relazione alle modifiche 
apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al 
primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), 
le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al 
numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro 
decimi e mezzo". 



 





147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal 
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle 
somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145. 



 





148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di 
settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o 
per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, 
possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui 
erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti 
relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza 
sanitaria. 



 





149. La regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli 
importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli 
introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 
1978, n. 569 , per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto 
è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato. 



 





150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è ridotto di un importo pari al 6 per cento 
dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella 
C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di 
fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità 
complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la 
quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di 
attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 




 





151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare 
presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 
dicembre 1995, n. 549 , al netto delle riduzioni di cui al comma 150. 



 





152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono ridotte, per le 
stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per 
le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 



 





153. La misura massima dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e 
dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e 
integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato (81). 



(81) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a 
decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello 
stesso decreto.
 





154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione 
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è 
elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per 
l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni 
a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto 
della citata imposta regionale, ove vigente (82) (83). 



(82)  Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente periodo 
vedi l'art. 1, comma 9, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16. 
(83)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





155. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A 
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni, e ad 
essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria 
unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a 
versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria 
provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei 
comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli 
enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette 
disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro 
specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un 
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i 
comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello 
indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , 
l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla 
prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento 
delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro 
trenta giorni dall'assunzione dell'incarico. 



 





156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a 
decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle 
disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di 
lire 180 miliardi. 



 





157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote 
massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, 
gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi 
finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata. 



 





158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono 
corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda 
entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno 
successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa 
autorizzazione del Ministero del tesoro. 



 





159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 , sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle 
addizionali suddette". 



 





160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 
febbraio 1995, n. 77 , come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, 
n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere 
iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una 
tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo 
degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati 
degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente 
riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare 
l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e 
fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale 
vendita di beni del patrimonio locale. 



 





161. ... (84). 



(84)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 117, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. 
 





162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed 
alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 , e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni 
e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali 
dissestati. 



 





163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con 
istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei 
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in 
gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997 e per il 
finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla 
partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto 
costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali 
rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le 
regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere 
dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, 
a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla 
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura 
dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a 
contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo 
aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la 
corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari 
almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche 
in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) 
n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento 
(CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (85). 



(85)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 194. 
 





164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della 
fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane 
sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le 
variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni: 
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 
milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi 
ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995; 
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 
milioni, spettante ai soli enti che hanno subìto la riduzione dei trasferimenti 
nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire 
in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale 
titolo; 
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da 
destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di 
Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 
milioni; 
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per 
l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire 
con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996; 
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 
un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli 
incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d) (86). 



(86)  Vedi, anche, l'art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 31, comma 1, 
L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire 
ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . 



 





166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori 
materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri 
della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti 
del fondo ordinario. 



 





167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello 
Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono 
ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la 
predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima. 



 





168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti 
locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 
il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali 
relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e 
dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale 
spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti 
secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello 
Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga 
a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e 
successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, 
sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i 
bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di 
contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996. 



 





169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 gennaio 
1996, n. 32, del D.L. 25 marzo 1996, n. 156, del D.L. 25 maggio 1996, n. 287, 
del D.L. 24 luglio 1996, n. 390 e del D.L. 20 settembre 1996, n. 492 (87). 



(87)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 26 gennaio 1996, n. 32, del D.L. 25 marzo 
1996, n. 156, del D.L. 25 maggio 1996, n. 287, del D.L. 24 luglio 1996, n. 390 e 
del D.L. 20 settembre 1996, n. 492, non convertiti in legge. 
 





170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i 
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti 
sulla base del D.L. 15 giugno 1994, n. 376, del D.L. 8 agosto 1994, n. 492, del 
D.L. 11 ottobre 1994, n. 574, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 676, del D.L. 8 
febbraio 1995, n. 33, del D.L. 7 aprile 1995, n. 106, del D.L. 10 giugno 1995, 
n. 224, del D.L. 3 agosto 1995, n. 323, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 414, del 
D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, del D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, del D.L. 4 aprile 
1996, n. 188, del D.L. 3 giugno 1996, n. 309, del D.L. 5 agosto 1996, n. 409 e 
del D.L. 4 ottobre 1996, n. 516 (88) (89). 



(88)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 15 giugno 1994, n. 376, del D.L. 8 agosto 
1994, n. 492, del D.L. 11 ottobre 1994, n. 574, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 
676, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 33, del D.L. 7 aprile 1995, n. 106, del D.L. 
10 giugno 1995, n. 224, del D.L. 3 agosto 1995, n. 323, del D.L. 2 ottobre 1995, 
n. 414, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 514, del D.L. 31 gennaio 1996, n. 38, del 
D.L. 4 aprile 1996, n. 188, del D.L. 3 giugno 1996, n. 309, del D.L. 5 agosto 
1996, n. 409 e del D.L. 4 ottobre 1996, n. 516, non ancora convertiti in legge. 
(89)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 113 
(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
170, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i 
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti 
sulla base del D.L. 30 agosto 1996, n. 452 e del D.L. 23 ottobre 1996, n. 550 
(90). 



(90)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 30 agosto 1996, n. 452 e del D.L. 23 
ottobre 1996, n. 550, non convertiti in legge. 
 





172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i 
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti 
sulla base del D.L. 3 maggio 1995, n. 155, del D.L. 30 giugno 1995, n. 267, del 
D.L. 1° settembre 1995, n. 367, del D.L. 30 ottobre 1995, n. 452, del D.L. 23 
dicembre 1995, n. 571, del D.L. 1° marzo 1996, n. 98, del D.L. 29 aprile 1996, 
n. 235, del D.L. 1° luglio 1996, n. 345, del D.L. 30 agosto 1996, n. 451, del 
D.L. 23 ottobre 1996, n. 549 (91). 



(91)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 3 maggio 1995, n. 155, del D.L. 30 giugno 
1995, n. 267, del D.L. 1° settembre 1995, n. 367, del D.L. 30 ottobre 1995, n. 
452, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 571, del D.L. 1° marzo 1996, n. 98, del D.L. 
29 aprile 1996, n. 235, del D.L. 1° luglio 1996, n. 345, del D.L. 30 agosto 
1996, n. 451, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 549, non convertiti in legge. 
 





173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento 
e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano 
capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la 
presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei 
membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso 
e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il 
numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, 
che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un 
quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità 
per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da 
raggiungere il numero pari (92). 



(92)  L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis, 
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10. 
 





173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente 
l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli 
provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e 
direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel 
termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei 
consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno 
gli argomenti che formano oggetto della richiesta (93). 



(93)  L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis, 
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10. 
 





173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi 
da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in 
applicazione della L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni (94). 




(94)  L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis, 
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10. 
 





173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si 
applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite 
dalla L. 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori 
di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con 
le disponibilità di bilancio (95). 



(95)  L'originario comma 173 è stato sostituito con i commi 173, 173-bis, 
173-ter e 173-quater dall'art. 10, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 
1997, per effetto di quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 10. 
 





174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino 
al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 
aprile 1956, n. 212 , possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione 
a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo 
indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali 
violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 . 



 





175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri 
dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la 
revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e 
comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , a 
modifica dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla 
base dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi (96): 
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente 
diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono 
sprovvisti; 
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado 
socio-economico degli enti; 
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari 
presenti nel territorio dell'ente; 
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della 
domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione 
demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di 
minore dimensione demografica; 
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali 
tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, 
incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti 
dall'applicazione di nuovi criteri; 
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi 
erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme 
impositive attribuite agli enti locali; 
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo 
tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti; 
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte 
dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 



(96)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 30 
giugno 1997, n. 244. 
 





176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla 
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni. 



 





177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più 
decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti 
di cui al comma 175, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi 
determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni 
parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate 
(97). 



(97)  Il termine di un anno è stato prorogato al 31 luglio 1999, dall'art. 49, 
L. 27 dicembre 1997, n. 449 e al 30 settembre 1999 dall'art. 31, comma 40, L. 23 
dicembre 1998, n. 448. 
 





178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il 
collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa 
l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene 
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per 
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. 



 





179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 
724 . 



 





180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i 
rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 e del 
D.L. 29 novembre 1996, n. 606 (98). 



(98)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 e del D.L. 29 
novembre 1996, n. 606, non convertiti in legge. 
 





181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui 
trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in 
conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 
del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, 
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della L. 30 marzo 
1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito 
pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001 (99); tali 
emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di 
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione 
del bilancio. Il ricavo netto delle 
suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà 
versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a 
soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme 
previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di 
ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto 
delle emissioni versato agli enti previdenziali (100) (101). 



(99)  Vedi il D.M. 27 marzo 1997. 
(100)  Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l'art. 36, 
L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(101)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione; 
dichiara inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità 
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, come modificato dall'art. 
36, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della 
Costituzione; b) l'art. 1, comma 181, come modificato dall'art. 3-bis del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, 
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; dichiara infine 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo 
comma, 24 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 ottobre-3 
novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis 
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. 
Con successiva ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre 
2000, n. 49, serie speciale) con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 52 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 
maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. 
 





182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto 
all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi 
riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni 
successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente 
una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni 
successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla 
base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno 
precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati 
sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento 
(102) (103). 



(102)  Comma prima modificato dall'art. 3-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito 
dall'art. 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(103)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione; 
dichiara inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità 
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, come modificato dall'art. 
36, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della 
Costituzione; b) l'art. 1, comma 181, come modificato dall'art. 3-bis del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, 
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; dichiara infine 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo 
comma, 24 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 ottobre-3 
novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis 
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. 
Con successiva ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre 
2000, n. 49, serie speciale) con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 52 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 
maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. 
 





183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge 
aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo 
sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I 
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di 
effetto (104). 



(104)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione; 
dichiara inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità 
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, come modificato dall'art. 
36, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della 
Costituzione; b) l'art. 1, comma 181, come modificato dall'art. 3-bis del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, 
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; dichiara infine 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo 
comma, 24 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 ottobre-3 
novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis 
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. 
Con successiva ordinanza 15-23 novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre 
2000, n. 49, serie speciale) con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 52 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 
maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. 
 





184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni 
di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 
novembre 1996, n. 608, di conversione del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 . 



 





185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare 
l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età 
e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla 
tabella B allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 , dipendenti da imprese, può 
essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al 
regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di 
lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà 
di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze 
dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di 
lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non 
inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta 
facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura 
inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, 
riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e 
della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione 
spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a 
tempo pieno. 



 





186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale 
di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali 
e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e 
della loro cessazione. 



 





187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la 
definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 
185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 . In ogni caso 
nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo 
di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185 (105). 



(105)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 
luglio 1997, n. 331. 
 





188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa 
in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di 
collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda 
era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato 
domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono 
revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero 
esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 
187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 




 





189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le 
pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti 
anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono 
cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con 
redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le 
disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503 . Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari 
di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o 
quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il 
regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si 
pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva 
massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di 
cui all'art. 10 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 18 aprile 1986, n. 120 (106). 



(106)  La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 416 
(Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, con effetto sui 
trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto 
alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei 
ratei della pensione di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità, 
maturati in detto periodo, con redditi da lavoro autonomo. Per l'interpretazione 
autentica del comma 189, vedi l'art. 1, comma 173-ter della presente legge. In 
deroga al presente comma vedi l'art. 1, D.M. 29 luglio 1997, n. 331. 
 





190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per 
cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. 
Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione 
ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello 
anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 
previgente normativa. 



 





191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad 
incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. 
L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni 
intervenute nell'anno precedente il pensionamento. 



 





192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di 
contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 
1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , spetta, ove rinuncino al 
pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 
anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di 
vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a 
condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 
186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario 
non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si 
avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° 
ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti 
di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività. 



 





193. ... (107) (108). 



(107)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 9-bis, D.L. 29 marzo 1991, n. 103. 
(108)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio-8 giugno 2000, n. 178 
(Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
194, sollevata dal pretore di Milano; 
Ha dichiarato, inoltre, l'inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 194, nella parte in cui deroga al regime 
ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, 
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre 
ordinanze, dal Pretore di Torino, dal pretore di Cuneo, dal pretore di Milano, 
dal pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno, dal giudice del Tribunale 
di Roma; 
Ha dichiarato, infine, non fondate le altre questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, sollevate dal pretore di Forlì, 
sezione distaccata di Cesena, dal pretore di Milano, dal pretore di Cuneo, dal 
pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno. 
 





194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 
1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. 8 
agosto 1995, n. 335 , i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano 
versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e 
somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito 
dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi 
previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da 
devolversi, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle 
gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il 
pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale 
importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello 
di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite 
dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la 
cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica 
soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato 
in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le 
rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente 
comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi 
integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi 
nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della L. 14 luglio 
1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli 
anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti 
variazioni di bilancio (109) (110). 



(109)  Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 17, D.L. 31 dicembre 
1996, n. 669. 
(110)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio-8 giugno 2000, n. 178 
(Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
194, sollevata dal pretore di Milano; 
Ha dichiarato, inoltre, l'inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 194, nella parte in cui deroga al regime 
ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, 
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre 
ordinanze, dal Pretore di Torino, dal pretore di Cuneo, dal pretore di Milano, 
dal pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno, dal giudice del Tribunale 
di Roma; 
Ha dichiarato, infine, non fondate le altre questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, sollevate dal pretore di Forlì, 
sezione distaccata di Cesena, dal pretore di Milano, dal pretore di Cuneo, dal 
pretore di Padova, dal pretore di Ascoli Piceno. La stessa Corte costituzionale, 
con successiva sentenza 10-16 aprile 2002, n. 121 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 
17, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 194, sollevata in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 464 (Gazz. Uff. 27 novembre 
2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non vengono aggiunti 
profili nuovi a diversi. 
 





195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel 
periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli 
impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui 
all'articolo 1, comma 4, del D.L. 1° marzo 1985, n. 44 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 aprile 1985, n. 155. 



 





196. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i 
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della L. 2 gennaio 1991, n. 1 , che 
operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti 
attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno 
alla gestione di cui all'art. 34 della L. 9 marzo 1989, n. 88 . 



 





197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che 
cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai 
sensi dell'articolo 230-bis del codice civile. 



 





198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori 
finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è 
consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli 
anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel 
rispetto del principio di corrispettività (111). 



(111)  Per le modalità di riscatto del praticantato di cui al presente comma, 
vedi il D.M. 22 ottobre 1997. 
 





199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive 
presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso 
fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per 
i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I 
predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il 
pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei 
rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora 
gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 



 





200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 
1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , 
vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196. 



 





201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della 
legge 9 marzo 1989, n. 88 , è integrata da un membro in rappresentanza dei 
soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria 
maggiormente rappresentativa. 



 





202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 
613 , e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che 
esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, 
comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei 
professionisti ed artisti (112). 



(112)  Vedi, anche, l'art. 44, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
 





203. ... (113). 



(113)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160. 
 





204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . 



 





205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i 
soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 
1983, n. 217 . 



 





206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 , è estesa ai parenti ed affini entro 
il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 
3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. 



 





207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto 
del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei 
limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso 
comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di 
competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui 
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . Sull'ammontare del debito 
contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli 
interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di 
riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui 
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . 



 





208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino 
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome 
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per 
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera 
professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente 
all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può 
proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio 
di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i 
comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche. 



 





209. È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, 
n. 335 . 



 





210. ... (114). 



(114)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. 
 





211. ... (115). 



(115)  Aggiunge il comma 8-bis all'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. 
 





212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 , i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui 
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e 
successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto 
dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per 
cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze: 
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella 
misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro 
autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 
precedente; 
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella 
misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro 
autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 
precedente; 
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente. 



 





213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, 
lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei 
redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli 
eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su 
richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione 
degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . 



 





214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati 
sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle 
seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata 
legge n. 335 del 1995 : 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e 
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1° aprile 1996 per coloro che 
risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la 
data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai 
compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la 
scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31 gennaio 
1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere 
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di 
decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi. 



 





215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del 
massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge 
n. 335 del 1995 . 



 





216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i 
rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 settembre 1996, n. 508 (116). 



(116)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 30 settembre 1996, n. 508, non convertito 
in legge. 
 





217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei 
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero 
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: 
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui 
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al 
pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso 
dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (117), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, 
maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per 
cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di 
legge; 
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o 
non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al 
pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento 
complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 
100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la 
denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di 
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei 
mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione 
di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi 
o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (118). 



(117)  Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(118)  Lettera così modificata dall'art. 59, comma 22, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. I criteri per l'applicazione della sanzione una tantum di cui al presente 
comma sono stati approvati con D.M. 23 dicembre 1996. 
 





218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti 
da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o 
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente 
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei 
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti 
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari 
al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del 
D.L. 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma 
aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi 
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 



 





219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti 
locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione 
di cui al comma 217 nonché degli interessi legali. 



 





220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei 
contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non 
inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti 
impositori. 



 





221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di 
enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro 
la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli 
interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il 
ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di 
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 



 





222. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a 
titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, 
sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 



 





223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a 
favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non 
sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni 
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . 



 





224. ... (119). 



(119)  Sopprime il comma 4 e sostituisce i commi da 1 a 3 all'art. 3, D.L. 29 
marzo 1991, n. 103. 
 





225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 
1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 
48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra 
disposizione di legge incompatibile con il presente articolo. 



 





226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed 
assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a 
periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono 
regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso 
gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412 , come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 
1993, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, 
mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di 
contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli 
interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per 
cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti (120). 



(120)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz. 
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, 
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della 
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del 
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti 
impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la 
prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate 
comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al 
debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla 
presente legge (121). 



(121)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz. 
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, 
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della 
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del 
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e 
della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 
3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 , alle scadenze, già previste dal 
citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 
1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, 
per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 
227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi 
dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, 
decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con 
il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi 
entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e 
fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale 
importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di 
importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il 
versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, 
entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, 
entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; 
per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle 
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 
novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 
maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 
novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998 (122) (123). 



(122)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 marzo 1997, n. 79. 
(123)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz. 
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, 
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della 
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del 
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso 
dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui 
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 , hanno facoltà di 
estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 227 
ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con 
la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per 
il periodo di differimento (124). 



(124)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz. 
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, 
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della 
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del 
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia 
di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni 
amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni 
delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei 
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del 
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124 . In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I 
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi 
per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale 
pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle 
scadenze dallo stesso previste (125) (126). 



(125)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 marzo 1997, n. 79. 
(126)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz. 
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, 
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della 
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale) e 
con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 143 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, 
comma 6, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione. 
 





231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 
18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , dell'articolo 14-bis 
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 
1995, n. 105 (127), dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, 
n. 232 (128), dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326 
(129), dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416 (130), 
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515 (131), 
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40 (132), 
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (133), i versamenti 
tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, 
ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti 
interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 
1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi 
nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle 
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse (134). 



(127)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(128)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(129)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(130)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(131)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(132)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(133)  Il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 4 
agosto 1995, n. 326, il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 dicembre 1995, n. 
515, il D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, non 
sono stati convertiti in legge. 
(134)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile 1999, n. 142 (Gazz. 
Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 
226 a 231, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, 
n. 538, non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 
231, della presente legge, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della 
Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 
11-23 giugno 1999, n. 268 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 230, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del 
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi 
dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti 
unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo 
alla loro riscossione (135). 



(135)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 marzo 1997, n. 79. 
 





233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i 
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 
(136). 



(136)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, non convertito in 
legge. 
 





234. [Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina 
prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, 
n. 88 . A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve 
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento 
stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti 
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai 
sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1955, n. 797 . Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla 
data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 , è fatta salva la 
possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, 
l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 
punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti 
alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989] (137). 



(137)  Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





235. ... (138). 



(138)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 29 gennaio 1994, n. 87. 
 





236. ... (139). 



(139)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 29 gennaio 1994, n. 87. 
 





237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che 
abbiano compiuto l'età di settantatré anni alle relative date di corresponsione 
indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , ovvero abbiano 
percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al 
doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di 
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di 
salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati 
alla riliquidazione. 



 





238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 il contributo 
a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, 
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate 
e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23,80 per cento 
della retribuzione imponibile. 



 





239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive 
dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo 
comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli 
incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 . 



 





240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il contributo 
a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli 
iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della 
retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori 
dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella 
misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui 
all'articolo 3, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335 . 



 





241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi 
il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 



 





242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, 
secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , è pari allo 0,35 per cento della 
retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, 
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . 



 





243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione 
generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per 
le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui 
all'articolo 32 del citato testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1032 , e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242 (140). 



(140) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 
della Costituzione.
 





244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal 
"Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 
1956, n. 1224 (141). 



(141) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 
della Costituzione.
 





245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le 
necessarie norme regolamentari (142) (143). 



(142)  Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 28 
luglio 1998, n. 463. 
(143) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 
della Costituzione.
 





246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste 
italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 
0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242. 




 





247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a 
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996. 



 





248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la 
tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla 
prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una 
dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , 
relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso 
affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 
febbraio 1980, n. 18 . 



 





249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari 
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , 
sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale 
competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza 
dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (144). 



(144)  Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 38, L. 23 
dicembre 1998, n. 448. 
 





250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito 
modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto (145). 



(145)  Con D.M. 22 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1997, n. 21) sono stati 
determinati i modelli di dichiarazione di responsabilità da effettuarsi da 
invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e da invalidi civili 
titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 
118. 
 





251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 
entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza 
delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249. 



 





252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio 
è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre 
agli interessi legali maturati sulle stesse. 



 





253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto 
all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa 
sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data 
in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248. 



 





254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 
marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità 
di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per 
tutta la durata in vita dei soggetti interessati. 



 





255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine 
per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla 
nascita. 



 





256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di 
autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione 
di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o 
rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di 
presentare un certificato medico. 



 





257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed 
i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 , 
direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite 
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a 
presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di 
responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla 
sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della 
suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei 
citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle 
pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza 
dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data 
di accertamento da parte della medesima Direzione. 



 





258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle 
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le 
materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi 
statuti e dalle relative norme di attuazione. 



 





259. ... (146). 



(146)  Aggiunge l'art. 9-bis alla L. 20 ottobre 1990, n. 302. 
 





260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni 
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia 
nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di 
previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa 
luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di 
un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o 
inferiore a lire 16 milioni (147) (148) (149) (150). 



(147)  Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 38, L. 23 
dicembre 1998, n. 448 e l'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 236. 
(148)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 ottobre 2000, n. 432 (Gazz. 
Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 e 261, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 18 
gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, sollevate in 
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
(149)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost. 
(150)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 264 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
260, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della 
Costituzione. 
 





261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui 
al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per 
l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero 
dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso (151) (152) (153). 



(151)  Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 38, L. 23 
dicembre 1998, n. 448. 
(152)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 ottobre 2000, n. 432 (Gazz. 
Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 e 261, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. La 
Corte costituzionale, con sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 18 
gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, sollevate in 
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
(153)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost. 
 





262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in 
misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente 
senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere 
superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia 
superiore al quinto della pensione (154). 



(154)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost. 
 





263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti 
il dolo del pensionato medesimo (155) (156) (157). 



(155)  Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 38, L. 23 
dicembre 1998, n. 448. 
(156)  Comma così sostituito dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(157)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost. 
 





264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei 
confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di 
pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per 
periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di 
revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base 
alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali 
casi, i benefìci economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati 
soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito 
riscosso dal pensionato. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni 
della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte 
dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 
3, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 , entro il periodo massimo 
di cinque anni (158) (159). 



(158)  Comma così modificato dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(159)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost. 
 





265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente 
percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di 
cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma (160). 



(160)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 448 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
260 - 265, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Cost. 
 





266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in 
natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, 
accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. 
Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro. 



 





267. ... (161). 



(161)  Aggiunge un comma all'art. 3, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
2.-1.  Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno 
dell'occupazione e dello sviluppo. 
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni 
governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle 
deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di 
interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione 
affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie 
dello Stato S.p.A. la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale 
governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di 
trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da 
quello della Ferrovie dello Stato S.p.A. 



 





2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione 
societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e 
attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche 
funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e 
sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e 
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 
Nella predisposizione del piano: 
a) la Ferrovie dello Stato S.p.A. si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 
4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come 
modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, 
nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 
0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi 
complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando 
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli 
autoferrotramvieri; 
b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi 
per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche 
deroghe ai regolamenti di esercizio; 
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole 
gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei 
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà 
le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla 
suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme 
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato S.p.A. Il controllo 
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei 
trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e 
dei trasporti in concessione. 



 





3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e 
della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato S.p.A. senza 
onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni 
seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con 
esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di 
trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato S.p.A. potrà dare attuazione alla 
procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 
1990, n. 385 , destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari 
ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate. 



 





4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di 
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della 
sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene 
assegnato alla Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'esercizio delle ferrovie 
attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite 
alla Ferrovie dello Stato S.p.A. le risorse destinate agli interventi di cui 
alla legge 8 giugno 1978, n. 297 , relativamente ai servizi attualmente 
esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno 
versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato 
S.p.A., che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia 
per singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento. 



 





5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa 
che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza 
anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, 
ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, 
fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello 
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non 
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 
501 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le 
aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo 
del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995 . Possono 
altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero 
strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 
12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 
1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e 
le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del 
personale in esubero verso aziende di trasporto regionale. 



 





6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di 
cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 753 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
esercitate dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. sotto la vigilanza e le direttive 
del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui 
all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso 
Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e 
procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 
1986, n. 910 , e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 . Cessano di 
applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 
della legge 18 luglio 1957, n. 614 . 



 





7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, 
regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai 
sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per 
la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente 
compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i 
loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.A. con le 
modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del 
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le 
procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente 
nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di 
programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni 
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il 
trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni 
commissariali governative a titolo gratuito alle regioni (162). 



(162)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194. 
 





8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al 
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione 
di cui al comma 1. 



 





9. Sono abrogate le norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 , nella L. 
28 settembre 1939, n. 1822 , e nel D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con 
la presente legge. 



 





10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del 
capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della 
navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni 
successivi. 



 





11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al contratto di servizio, 
per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli 
oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e 
funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle 
tratte a minor traffico. 



 





12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.A., in essere alla data 
della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da 
contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge 
che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da 
intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del 
tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per 
l'accensione dei mutui da contrarre (163). 



(163)  Vedi, ora, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il 
Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.A. 
dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 
miliardi di lire annue. 



 





14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, 
gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti dall'art. 6, 
comma 2, della L. 23 dicembre 1994, n. 725 , come modificati dal D.L. 23 
febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 
85, e dall'art. 4, comma 1, della L. 28 dicembre 1995, n. 550 , sono 
rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 
2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 
3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 
2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai 
commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata L. 28 dicembre 1995, n. 550 . 



 





15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce 
alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto 
di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti 
TAV S.p.A.-Ferrovie dello Stato S.p.A., sui piani finanziari della TAV S.p.A., 
sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le 
interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche 
tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione 
dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, 
con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta 
velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo 
della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei 
trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con 
l'Europa. 



 





16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. 
17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, 
n. 421, è estesa all'anno 1997. 



 





17. Con decorrenza dal 1° aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di 
corrispondenza e telegrafici di cui all'art. 1 del D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 
171 , sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo 
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico 
delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo 
valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro 
presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a 
quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere 
permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi. 




 





18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei 
pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 , l'accredito diretto su conti correnti o 
conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni 
di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e 
la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere 
estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti 
del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il tasso 
d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato 
dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per 
tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando 
l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di 
caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire 
commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1° febbraio 
1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti 
correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste 
italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media 
del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e 
l'acquisto di titoli di Stato. 



 





19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto 
dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente 
poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In 
relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° aprile 1997, ogni forma di 
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni 
forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del 
predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale 
dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo 
unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 . Sono abrogati i commi 26, 27 
e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 . È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, 
isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi 
erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in 
regime di libera concorrenza (164). 



(164)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
 





20. [Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 
sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo 
conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, 
nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di 
agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale 
di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi 
da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni 
informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza 
fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, 
le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un 
eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è 
istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 
per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le 
integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il 
funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere 
ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate 
giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, 
anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo 
redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento 
dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano 
inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla 
pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché 
quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le 
stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle 
organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate 
alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 
per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime 
organizzazioni (165)] (166). 



(165)  Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente 
comma e l'introduzione di un contributo per le spedizioni postali, vedi l'art. 
41, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Il regolamento del fondo previsto dal presente 
comma è stato approvato con D.P.C.M. 25 maggio 1998, n. 394. Per le tariffe 
relative alla spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di 
cui alla lettera b) del presente comma, vedi il D.M. 13 novembre 2002; per le 
tariffe relative alla spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte 
al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria "no 
profit",vedi il D.M. 13 novembre 2002. Vedi, anche, il D.P.C.M. 27 novembre 
2002, n. 294 e l'art. 1, D.M. 1° febbraio 2005. 
(166)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
 





21. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al 
Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono 
chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente 
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del 
tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce 
le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle 
pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi 
nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di 
programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa 
all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente 
poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 
miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è comunque 
ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per 
l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli 
importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria. 




 





22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in 
accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste 
italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 
1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova 
struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento 
delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti 
dei costi di produzione dei servizi postali. 



 





23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 
31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti 
necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. 
Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli 
standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei 
servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio 
economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato 
derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto 
dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi 
di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione (167). 




(167)  Vedi, anche, l'art. 53, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti 
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 
1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma 
e del piano di impresa di cui al comma 23. 



 





25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste 
italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero 
acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo. 



 





26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi 
da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo 
Stato partecipa direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche 
presso le agenzie postali. 



 





27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito 
al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del 
CIPE. 



 





28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed 
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in 
via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno 
del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione 
aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e 
privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e 
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. 
Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi (168): 
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi 
fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 
0,50 per cento; 
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e 
dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse 
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi 
figurativi; 
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non 
superiore al 25 per cento del contributo; 
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della 
contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre 
volte quella della contribuzione stessa; 
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti 
sociali; 
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive 
nette complessivamente pari a lire 150 miliardi (169). 



(168)  Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 27 novembre 1997, n. 477. 
(169)  Vedi, anche, l'art. 40, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone per 
l'effettiva attuazione delle previsioni di cui al presente comma. Vedi, inoltre, 
il comma 18 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243. 
 





29. Al comma 25 dell'articolo 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 
dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo 
le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le 
seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di 
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli 
assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda 
cessionaria e quella cedente,". Per le finalità di cui al presente comma, 
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, 
n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, è 
preordinata la somma di lire 10 miliardi. 



 





30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) 
e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 
1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in 
valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio 
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con 
l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a 
copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3, della L. 28 maggio 
1973, n. 295 . Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria 
intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa. 



 





31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro 
del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, 
propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a 
valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta 
da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli 
operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati 
in proporzione alla quota suddetta (170). 



(170)  Con D.M. 27 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258) è stato 
determinato il limite massimo delle transazioni o cessioni di credito per 
l'esercizio finanziario 1998. Per l'anno 1999 si è provveduto con D.M. 26 marzo 
1999 (Gazz. Uff. 12 aprile 1999, n. 84). 
 





32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante 
agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del 
bilancio dello Stato. 



 





33. ... (171). 



(171)  Aggiunge le lettere g-bis e g-ter all'art. 8, comma 2, L. 24 maggio 1977, 
n. 227. 
 





34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui 
al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito 
centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni. 



 





35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei 
crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397 , anche a valore inferiore 
rispetto a quello nominale. 



 





36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può 
altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di 
terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonché dei crediti 
concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 
febbraio 1987, n. 49 , operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i 
quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi 
creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche 
per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare 
iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. 
Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, 
cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione 
delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni 
di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono 
nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, 
rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e possono essere utilizzate per le 
finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla 
legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo 
rotativo (172) (173). 



(172)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(173)  Vedi, anche, il D.M. 5 febbraio 1998 e il D.M. 9 novembre 1999. 
 





37. ... (174). 



(174)  Reca modifiche ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18 dell'art. 
39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché, alle tabelle B e D allegate alla stessa 
legge. 
 





38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, 
della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , decorrono dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 
dell'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, 
introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla 
mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis 
dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 , introdotto dal comma 37, 
lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del 
provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente legge (175) (176). 



(175)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(176)  La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 174 (Gazz. 
Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
38, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
 





39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di 
oblazione ai sensi dell'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , come 
modificato dall'art. 14 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il 
sesto comma dell'art. 34 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive 
modificazioni. 



 





40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di 
concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, il mancato 
pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel 
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 , e 
successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini 
previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994 , e 
successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo 
sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di 
notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento (177). 



(177)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di 
cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno 
pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di 
pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi 
maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento 
della prima rata medesima (178). 



(178)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o 
dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento 
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 
1985, e successive modificazioni (179). 



(179)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





43. ... (180). 



(180)  Sostituisce il primo ed il secondo periodo del comma 1 dell'art. 32, L. 
28 febbraio 1985, n. 47. 
 





44. ... (181). 



(181)  Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n. 
47. 
 





45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria 
degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti del D.M. 31 agosto 1994 , del 
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 
settembre 1994, e del decreto del Ministro delle Finanze in data 13 ottobre 
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad 
esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante 
parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 
724 . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei 
lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità ed i termini 
per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da 
parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento 
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della 
restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 
210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di 
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del decreto. 



 





46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla L. 29 giugno 
1939, n. 1497 , e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non 
esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 
della citata legge n. 1497 del 1939 . Allo scopo di rendere celermente 
applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono 
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di 
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati 
parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista 
dall'articolo 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole 
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo (182). 



(182)  Periodo aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto 
dal presente comma, vedi il D.M. 26 settembre 1997. 
 





47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori 
pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non 
dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal D.M. 19 luglio 1995 , del 
Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996 
(183). I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro 
il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, 
ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 
724 del 1994 , e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono 
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di 
condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione 
relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. 
All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte 
del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, 
rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle 
oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . La 
quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, 
limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi 
previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito 
capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente. 




(183)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 7 marzo 
1997. 
 





48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a 
titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito 
capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un 
apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le 
relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di 
concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per 
interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 
28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, per le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere 
non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente 
legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree 
interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, 
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , hanno adottato provvedimenti per 
consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle 
aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la 
costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con 
l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di 
integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento 
comunale. 



 





49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in 
sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti 
finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito 
dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi 
professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere 
convenzioni con altri enti locali. 



 





50. [La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità 
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati 
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è 
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti 
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 
28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni] (184). 



(184)  Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 
51 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001. 
 





51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 
23 dicembre 1994, n. 724 , come integrato dal presente articolo, le costruzioni 
abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato 
per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi 
quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 , e successive 
modificazioni. 



 





52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del 
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori 
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48. 



 





53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 
28 febbraio 1985, n. 47 , deve intendersi applicabile anche agli abusi 
consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie. 



 





54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria 
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, che 
non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli 
strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno 
essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente 
adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati 
ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari 
provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47 . 



 





55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 
23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, su segnalazione del 
prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad 
acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 



 





56. [Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è 
possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, 
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di 
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed 
il Ministro della difesa] (185). 



(185)  Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nel comma 4 
dell'art. 41 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001. 
 





57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come integrato dai commi da 37 a 59, 
gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma 
dell'articolo 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, 
non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità 
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere 
richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo 
contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40, della L. 28 
febbraio 1985, n. 47 , sempreché non siano nel frattempo intervenute altre 
trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto 
volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo 
eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 



 





58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47 , aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti 
senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non 
risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, 
in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di 
contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui 
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , introdotto 
dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle 
autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. 
Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nei predetti atti devono essere indicati, a 
pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della 
domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione 
dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo 
precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere 
provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, 
della citata legge n. 724 del 1994 . Nei successivi atti negoziali è consentito 
fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati 
sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio 
non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 
giugno 1987. 



 





59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 
28 febbraio 1985, n. 47 , si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla 
legge 24 dicembre 1993, n. 560 , nonché ai trasferimenti di immobili di 
proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali 
(186). 



(186)  Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi 
il comma 19 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351. 
 





60. ... (187). 



(187)  Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, 
n. 669, sostituisce l'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398. 
 





61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 luglio 
1994, n. 468, del D.L. 27 settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 novembre 1994, n. 
649, del D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26 
maggio 1995, n. 193, del D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre 
1995, n. 400, del D.L. 25 novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 
30, del D.L. 25 marzo 1996, n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22 
luglio 1996, n. 388, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 495 (188). 



(188)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 26 luglio 1994, n. 468, del D.L. 27 
settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 novembre 1994, n. 649, del D.L. 26 gennaio 
1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26 maggio 1995, n. 193, del 
D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre 1995, n. 400, del D.L. 25 
novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 30, del D.L. 25 marzo 1996, 
n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22 luglio 1996, n. 388, e del 
D.L. 24 settembre 1996, n. 495, non convertiti in legge. Vedi, anche, l'art. 49, 
comma 18, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 
giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, 
relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, 
previo parere della commissione prevista a tale fine (189). 



(189)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
 





63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , 
per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 
miliardi, sono così utilizzate: 
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 
21 dicembre 1994 del Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, 
che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto 
del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; 
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera 
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con le modalità di cui al punto 4.3. 
della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 
del 13 marzo 1995 (190); 
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla 
soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di 
nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari 
soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in 
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; 
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 
16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da 
utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 
1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 
493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere 
in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori 
dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore 
al 25 per cento dei suddetti fondi; 
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79. 



(190)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 
agosto 1978, n. 457 , possono essere finanziati ulteriori interventi di 
riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente 
insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone 
omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 , 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 



 





65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i 
criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per 
l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli 
interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). 
I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti 
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, 
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 
1988, n. 67 , relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla 
data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della 
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 
1° aprile 1997. Nel caso di mancato (191) inizio dei lavori entro tale data, il 
segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta 
giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non 
è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta 
regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un 
commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al 
rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni 
successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato 
generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata 
rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il 
rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca 
dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale 
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori 
non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge 
devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1° aprile 1997. Nel 
caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori 
pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, 
procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della 
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma (192). 



(191)  La parola "mancato" è stata inserita dall'art. 10, comma 8-bis, D.L. 31 
dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 
a decorrere dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies 
dello stesso articolo 10. 
(192)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i 
lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, 
ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in 
deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra 
il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi 
suddetti, le disposizioni del D.M. 5 agosto 1994 , del Ministro dei lavori 
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la 
quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente 
legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti 
nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle 
disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi 
residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le 
minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia 
sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 
gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, 
n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, 
eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 
2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 . 



 





67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei 
programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 
7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , 
resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di 
rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione 
definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse 
leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui 
all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 . 
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al 
comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con 
deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 
agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 
dicembre 1974, n. 658 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 
1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito 
già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo 
delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle 
leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972. 



 





68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore 
dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali è stata data applicazione alle 
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, 
n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, 
sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati 
entro e non oltre il 1° aprile 1997 (193). 



(193)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato 
inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori 
pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali 
entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75 (194). 



(194)  Comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito 
dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
 





70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e 
successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della 
legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato. 



 





71. ... (195). 



(195)  Aggiunge tre periodi, dopo il terzo, al comma 2 dell'art. 2, L. 17 
febbraio 1992, n. 179. 
 





72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione 
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono 
direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 
1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non 
ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal 
finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza 
pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di 
cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla 
data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata 
una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo 
importo (196). 



(196)  Vedi, anche, in attuazione degli interventi di cui al presente comma, 
l'art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
 





73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto 
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato 
articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta". 



 





74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, 
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, 
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è 
sostituita dalla seguente: "centottanta". 



 





74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 
8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, 
anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura 
originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione 
degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento (197). 



(197)  Comma aggiunto dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
 





75. ... (198). 



(198)  Sostituisce il comma 8-bis all'art. 3, L. 17 febbraio 1992, n. 179. 
 





76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 
1992, n. 179 , come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, 
n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, 
sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), 
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . 



 





77. [Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche 
sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla 
presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, 
devono esprimere il proprio parere di competenza] (199). 



(199)  Comma abrogato dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
 





78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b), e c) e 
dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia 
residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli 
interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi 
storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi 
di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla 
tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, 
possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che 
si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune 
nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la 
quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi 
stessi. 



 





79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 
63, lettera e). 



 





80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i 
quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di 
risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 
dicembre dell'anno precedente. 



 





81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare: 
a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative 
agli ammortamenti; 
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne 
hanno determinato la formazione; 
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del 
comma 83; 
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione; 
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di 
ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote 
diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 
1993, n. 560 ; 
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non 
sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario. 



 





82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro 
il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di 
chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. 



 





83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo 
un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e 
interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 
risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici 
anni. 



 





84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa 
depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi 
da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere 
concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale dovrà 
essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere e 
comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice 
richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle 
ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente 
facoltativo (200). 



(200)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. 136. 
 





85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti 
in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto 
destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e 
competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in 
quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti 
dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. 
Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento 
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non 
determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono 
l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la 
disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi. 



 





86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento 
e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del 
codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un 
contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 19972016, per 
l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre. 



 





87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada 
Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.A. un 
contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento 
di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre. 



 





88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 maggio 
1995, n. 188, del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, del D.L. 20 settembre 1995, n. 
396, del D.L. 25 novembre 1995, n. 499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del 
D.L. 25 marzo 1996, n. 155, del D.L. 25 maggio 1996, n. 286, del D.L. 22 luglio 
1996, n. 389, del D.L. 20 settembre 1996, n. 491 (201). 



(201)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 23 maggio 1995, n. 188, del D.L. 24 luglio 
1995, n. 296, del D.L. 20 settembre 1995, n. 396, del D.L. 25 novembre 1995, n. 
499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del D.L. 25 marzo 1996, n. 155, del D.L. 
25 maggio 1996, n. 286, del D.L. 22 luglio 1996, n. 389 e del D.L. 20 settembre 
1996, n. 491, non convertiti in legge. 
 





89. [Al comma 2 dell'art. 8 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 
del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite 
dalle seguenti: "quattro esercizi"] (202). 



(202)  L'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha abrogato, con la decorrenza 
ivi indicata, i commi 89 e 90, nonché l'art. 8, del D.L. 1° ottobre 1982, n. 687 
e la L. 11 giugno 1971, n. 426. 
 





90. ... (203) (204). 



(203)  Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 24, L. 11 giugno 
1971, n. 426. 
(204)  L'art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha abrogato, con la decorrenza 
ivi indicata, i commi 89 e 90, nonché l'art. 8, del D.L. 1° ottobre 1982, n. 687 
e la L. 11 giugno 1971, n. 426. 
 





91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che 
consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, 
anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei 
lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura 
delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità 
stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440 , come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 
Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per 
cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 . 



 





92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già 
aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme 
le disposizioni dell'articolo 7 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 . 



 





93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita 
della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e 
forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla 
difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, 
possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le 
imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le 
seguenti procedure e condizioni: 
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in 
relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, 
a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del 
contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla 
stipulazione del contratto; 
b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei 
primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo 
in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve 
prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della 
manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante 
il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo 
dei materiali; 
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo 
previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello 
contrattuale. 



 





94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 
sono nulle. 



 





95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, 
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. 
I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in 
relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con 
decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle finanze. 



 





96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le 
amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi 
strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le 
quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno 
contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente 
ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini 
temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto 
dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. 



 





97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi 
approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno 
nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa 
dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del 
bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione 
la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla 
base dei criteri di cui al comma 96. 



 





98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai 
commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote 
di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte 
in sede comunitaria. 



 





99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici 
e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle 
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al 
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità 
diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le 
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del 
bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in 
questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati 
con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di 
nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle 
rispettive legislazioni. 



 





100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti 
dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può 
destinare: 
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di 
un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo 
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di 
credito a favore delle piccole e medie imprese (205); 
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del 
Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 
ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili 
per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il 
triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui 
all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi 
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (206). 



(205)  Vedi, anche, l'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266, l'art. 5, D.Lgs. 30 
aprile 1998, n. 173, l'art. 13, comma 61-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il D.M. 15 giugno 2004, 
il comma 209 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il D.M. 23 settembre 
2005. 
(206)  Vedi, anche, i commi da 25 a 28 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 
269. 
 





101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta 
legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere 
concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche 
e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul 
fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la 
non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di 
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono 
fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, 
compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche 
in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 
1964 ; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità 
separata (207). 



(207)  Comma così modificato dall'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266. Le modalità 
e le condizioni di cui al presente comma sono state approvate con D.M. 6 luglio 
1999, n. 335. 
 





102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui 
al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri 
bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97. 



 





103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad 
esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela 
dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria 
deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi. 



 





104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela 
dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano 
stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. 
della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro 
dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, 
previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione 
degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli 
individuati nel documento regionale di programma. [Decorso il termine di 60 
giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano 
formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonché 
gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse 
così recuperate] (208). Le risorse attribuite dal programma triennale alle 
regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia 
stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì 
revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi 
criteri di cui al presente comma (209). 



(208)  Periodo soppresso dall'art. 10, comma 8-quinquies, D.L. 31 dicembre 1996, 
n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 
1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies dello stesso 
articolo 10. 
(209)  Comma così modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, D.L. 31 dicembre 
1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a 
decorrere dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies dello 
stesso articolo 10. 
 





105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la 
copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento 
e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali 
previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in 
mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle 
revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a 
specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito 
dello stesso quadro comunitario di sostegno. 



 





106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle 
risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999 (210). 



(210)  Comma così modificato dall'art. 10, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 
1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a 
decorrere dal 1° gennaio 1997, secondo quanto disposto dal comma 8-septies dello 
stesso articolo 10. 
 





107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse 
di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del 
Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione così effettuata sono 
escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i 
quali sia iniziata l'attuazione. 



 





108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata 
in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, 
nonché agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge. 
Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative 
da stabilire con apposita deliberazione del CIPE (211). 



(211)  Periodo aggiunto dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano 
entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali 
comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o 
aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da 
assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni 
contabili con l'avvio dei lavori. 



 





110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni 
stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 



 





111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della L. 10 febbraio 1981, n. 22 , e 
l'art. 20 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, 
dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47. 



 





112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di 
prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino 
alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli 
condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le 
quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul 
mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione. 




 





113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati 
all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data 
del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente 
per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare 
i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato. 



 





114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui 
al comma 113. 



 





115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61 , come 
modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , le parole: "della 
scorta strategica di proprietà dello Stato," sono soppresse (212). 



(212)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, del 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con 
proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro 
dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi 
internazionali preposti o dal Governo. 



 





117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici 
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in 
dotazione (213). 



(213)  Per le modalità del censimento di cui al presente comma, vedi il D.M. 29 
gennaio 1997. 
 





118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono: 
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei 
ministri; 
b) Ministri; 
c) Sottosegretari di Stato. 



 





119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione 
diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non 
economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal 
Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a società private (214). 



(214)  Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi 
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133. 
 





120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le 
esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a società 
specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di 
persone e cose a società private (215). 



(215)  Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi 
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133. 
 





121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate 
particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è 
consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal 
comma 122 (216) (217). 



(216)  L'articolo unico, D.P.C.M. 2 gennaio 1997, ha disposto che, fino alla 
ricognizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle attuali modalità 
di utilizzo del parco autovetture e comunque non oltre due mesi decorrenti dalla 
sua pubblicazione, l'uso esclusivo delle autovetture in dotazione alle 
amministrazioni pubbliche sia provvisoriamente riconosciuto alle categorie di 
soggetti già titolari del medesimo. Vedi, anche, il D.P.C.M. 28 febbraio 1997, 
il D.P.C.M. 11 aprile 1997 e la Dir.P.C.M. 27 febbraio 1998. 
(217)  Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi 
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133. 
 





122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e 
che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di 
Stato. 



 





123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al 
parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione 
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa 
non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle 
amministrazioni medesime. 



 





124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni 
civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico 
allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture 
(218). 



(218)  Per l'interpretazione autentica dei commi 119, 120, 121 e 124, vedi 
l'art. 7, L. 4 maggio 1998, n. 133. 
 





125. All'art. 1, terzo comma, della L. 13 marzo 1980, n. 70 , dopo le parole: 
"alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di più 
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali 
di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni". 



 





126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della 
tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, 
anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei 
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari 
all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto 
nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto 
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione 
alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui 
al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari 
e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della 
tabella A allegata al citato testo unico approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995 
(219). 



(219)  Con D.M. 24 febbraio 2000 sono stati determinati i consumi medi dei 
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini 
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa. 
 





127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a 
colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento 
dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, 
effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei 
prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di 
gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento 
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta 
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, 
n. 504 (220). 



(220)  Con D.M. 24 febbraio 2000 sono stati determinati i consumi medi dei 
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini 
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa. Vedi, 
anche, il D.M. 11 dicembre 2000, n. 375. 
 





128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da 
dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori 
mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto 
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani 
annuali delle disponibilità di cui al comma 129. 



 





129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di 
carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli 
adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a 
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego 
annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi. 



 





130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'art. 2, comma 6, 
della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , per l'attuazione degli interventi da 
realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e 
d'intesa con questo. 



 





131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita 
al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade 
dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa. 



 





132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle 
operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di 
finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili 
con i princípi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, 
tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al 
valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di 
intervento, le azioni o le quote sociali acquisite (221). 



(221)  Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre 
2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
 





132-bis. ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad 
iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di 
predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei 
circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali (222). 



(222)  Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei 
propri fondi (223). 



(223)  Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così 
modificato dal comma 414 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e 
del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge 
finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra 
sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire 
per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, 
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I 
commi da 134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore, 
in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, 
a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998. 



 





134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 
1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con 
esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni 
relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a 
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a 
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi 
corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte 
le relative autorizzazioni di spesa: 
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di 
quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del 
Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di 
concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su 
determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero 
sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso 
della medesima amministrazione; 
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 
4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, 
delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei 
trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti 
previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), 
delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui 
all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 : 1,1 per cento; 
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche 
calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento. 



 





135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della 
presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di 
bilancio dell'esercizio successivo. 



 





136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 
27 dicembre 1983, n. 730 , come determinata dalla tabella C della legge 28 
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi 
per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi 
per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per 
l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato 
di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono 
complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i 
contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico 
del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di 
totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di 
tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti 
infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello 
Stato. 



 





137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi 
derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 
1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , o compensi 
derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire 
dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito 
derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui 
al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, 
desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, 
opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione 
si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore 
all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti 
positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da 
immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha 
effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato 
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . La 
definizione non è ammessa: 
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate 
nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. 



 





138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta 
all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996 (224), ovvero 
entro il 5 settembre 1996 (225) se i relativi dati sono registrati anche su 
supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli 
approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996 
(226). All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e 
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun 
socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche 
agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità 
dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata 
l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il 
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione 
secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 
2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni 
per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con D.P.R. 30 aprile 
1996, n. 316 . La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori 
somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il 
rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere 
l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla 
definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 
1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme 
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il 
competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle 
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità 
tecniche, la modulistica e i codici di versamento (227). Qualora l'importo 
dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci 
milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due 
rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla 
data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi 
legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del 
termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 
30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati 
a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina 
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si 
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per 
cento delle somme non versate e gli interessi legali. 



(224)  I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, sono stati prorogati 
al 30 aprile 1997 dall'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il termine del 
30 aprile 1997 è stato prorogato al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, D.L. 28 
marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(225)  I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, sono stati prorogati 
al 30 aprile 1997 dall'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il termine del 
30 aprile 1997 è stato prorogato al 31 luglio 1997 dall'art. 9-bis, D.L. 28 
marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(226)  Con D.M. 16 maggio 1996 (Gazz. Uff. 20 maggio 1996, n. 116, S.O.) sono 
stati approvati i modelli per la presentazione delle istanze di definizione del 
reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa e dall'esercizio di arti 
e professioni per il periodo di imposta 1994 di cui all'art. 3, D.L. 29 aprile 
1996, n. 230, non convertito in legge. 
(227)  Per le modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 13 
novembre 1996. 
 





139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o 
modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela 
dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate 
al comma 137, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si 
riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso 
il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta 
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori 
imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono 
ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al 
periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra 
sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni 
sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita 
ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del D.L. 30 settembre 
1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, 
e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione 
dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le disposizioni 
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994 . Il maggiore 
imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le 
disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme 
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del 
procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo 
comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni, 12 del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del D.L. 
30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce 
la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, 
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive 
modificazioni. 



 





140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non 
inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 
137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 
139. 



 





141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che 
per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di 
cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 , di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore 
a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 
gennaio 1996 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai 
commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla 
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio 
successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere 
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996 
(228), da presentare entro il 20 dicembre 1996 (229) ai centri di servizio, ove 
istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio 
fiscale posseduto alla predetta ultima data. 



(228)  Con D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 28 giugno 1996, n. 150) è stato 
approvato il modello per l'indicazione degli elementi posti a base della 
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale o delle scritture 
contabili, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, D.L. 29 aprile 1996, n. 230, non 
convertito in legge. 
(229)  Per la proroga dei termini, vedi l'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 
669. 
 





142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle 
passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori 
a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, 
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i 
maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche 
e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore 
valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto 
dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata 
con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito 
nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci 
o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le 
predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad 
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o 
dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il 
reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati 
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , l'ammontare su cui va 
calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo 
dell'imposta sostitutiva. 



 





143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , 
possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli 
articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili 
previste dall'art. 18, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Si applica 
l'ultimo periodo del comma 141. 



 





144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta 
sostitutiva entro il 15 dicembre 1996 (230); i soggetti con periodo d'imposta 
non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la 
predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 
1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone 
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti 
possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 
31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997 (231); per i soggetti con periodo d'imposta 
non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette 
date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti 
vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno 
successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta 
sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei 
termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione 
e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni 
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602 , e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 
40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali. 



(230)  Per la proroga dei termini, vedi l'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 
669. 
(231)  Per la proroga dei termini, vedi l'art. 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 
669. 
 





145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori 
risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai 
fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non 
possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è 
indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso 
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 



 





146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 
133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 
e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , relative al periodo di 
imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 , richiamato nel comma 
141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze 
iniziali del medesimo periodo di imposta. 



 





147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri 
menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 
188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , può essere operato mediante 
l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, 
effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 
per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene 
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto 
termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o 
dall'articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 . 



 





148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 , 
richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le 
quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al 
numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle 
caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si 
applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. 



 





149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di 
accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai 
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per 
il triennio 1996-1998. 



 





150. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi 
modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come 
sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, 
e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata 
tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che 
l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di 
pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 
per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è 
elevata a lire 2.500. 



 





151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 
dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a 
lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti 
alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. 
L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 
2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per 
mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 1996. 



 





152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 
febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, 
dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del 
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427. 



 





153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le 
variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a 
monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 , 
e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del 
Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare 
maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a 
lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 



 





154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono 
riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del 
debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e 
finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in 
sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il 
Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di 
attuazione di quanto previsto dal presente comma (232) (233) (234). 



(232)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 
111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 
85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21, 
terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, 
sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello 
statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 
246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento 
all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 
26 luglio 1965, n. 1074. 
(233)  La corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 
19 aprile 2000, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le 
modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non 
prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento. 
(234)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 
19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, 
sollevate in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione 
Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui 
all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana. 
 





155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del 
presente articolo. 



 





156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , recante 
disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i 
contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), 
della legge 12 marzo 1968, n. 410 , e successive modificazioni, dovuti fino al 
31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai 
soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello 
stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli 
atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al 
deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle 
imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione 
a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei 
diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli 
enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle 
disposizioni vigenti. 



 





157. ... (235). 



(235)  Aggiunge un periodo al comma 30 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 

 





158. ... (236). 



(236)  Sostituisce l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. 
 





159. ... (237). 



(237)  Modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 41, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
 





160. ... (238). 



(238)  Modifica i commi 1 e 3 dell'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 





161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante 
disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: 
"emesse dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli similari". 



 





162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano 
agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli 
similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 



 





163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione 
della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, 
dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è 
soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , 
relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni 
delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già 
corrisposte. 



 





164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 30 dicembre 
1995, n. 565, del D.L. 28 febbraio 1996, n. 93, del D.L. 29 aprile 1996, n. 230, 
del D.L. 29 giugno 1996, n. 342, del D.L. 30 agosto 1996, n. 449, e del D.L. 23 
ottobre 1996, n. 547 (239). 



(239)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 30 dicembre 1995, n. 565, del D.L. 28 
febbraio 1996, n. 93, del D.L. 29 aprile 1996, n. 230, del D.L. 29 giugno 1996, 
n. 342, del D.L. 30 agosto 1996, n. 449 e del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547, non 
convertiti in legge. 
 





165. ... (240). 



(240)  Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 8, L. 22 dicembre 1984, n. 887. 
 





166. [Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione 
lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista 
dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e 
gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno 
effetto (241)] (242). 



(241)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(242)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





167. [I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a 
titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, 
e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle 
procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue 
spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale 
(243)] (244). 



(243)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(244)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





168. [La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine: 
a) in favore dei produttori delle zone di montagna; 
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei 
quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo 
ridotto; 
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla 
direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui 
all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93; 
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno 
superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima; 
e) in favore di tutti gli altri produttori (245) (246)] (247). 



(245)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, nella parte in cui 
stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione 
nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e 
delle Province autonome; l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173, 
nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della L. 26 novembre 
1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i 
termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e 
delle Province autonome. 
(246)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(247)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





169. [Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai 
produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, 
procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari 
all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992 
(248)] (249). 



(248)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(249)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





170. [Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo 
supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti 
dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle 
regioni e alle province autonome (250)] (251). 



(250)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(251)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





171. [L'articolo 2-bis del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal 
periodo 1995-1996 (252)] (253). 



(252)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(253)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





172. [Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla 
base dell'articolo 11 del D.L. 8 agosto 1996, n. 440 (254) e del D.L. 23 ottobre 
1996, n. 542 , e degli articoli 2 e 3 del D.L. 6 settembre 1996, n. 463 (255) e 
del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552] (256) (257). 



(254)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 8 agosto 1996, n. 440, non convertito in 
legge. 
(255)  Il presente comma ha disposto la sanatoria degli atti adottati e degli 
effetti prodotti sulla base del D.L. 6 settembre 1996, n. 463, non convertito in 
legge. 
(256)  Comma soppresso dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, e nuovamente abrogato dal comma 
47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge 
di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 
(257)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
 





173. [... (258) (259)] (260). 



(258)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, nella parte in cui 
stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione 
nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e 
delle Province autonome; l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173, 
nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della L. 26 novembre 
1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i 
termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e 
delle Province autonome. 
(259)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(260)  Il presente comma, abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 
2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la 
decorrenza ivi indicata, sostituiva il comma 6 dell'art. 10, L. 26 novembre 
1992, n. 468. 
 





174. [A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte 
di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente 
spettanti al produttore medesimo (261)] (262). 



(261)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, sollevata in 
riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 
e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto. Ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 
dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto 
stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto 
comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione 
agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del 
D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento 
e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere 
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
171, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 
118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello 
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 172, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e 
agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha 
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, nonché dei commi 166 e 
167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, 
e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 
16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
166 e 167 dell'art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione 
della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle 
Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 
della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale 
collaborazione. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 174, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 
118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
(262)  Comma abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata. 

 





175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti 
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, 
dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 
13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , le disposizioni di cui 
al comma 14 del predetto articolo 8. 



 





176. A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti 
titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al 
regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e 
successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto 
dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 
827 , il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale 
sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il 
prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli 
provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice 
opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non 
danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente 
comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse 
alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione 
civile. 



 





177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività 
agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi 
previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica 
dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese, 
ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente, previsto 
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (263). Entro il 31 luglio 
1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni 
procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, 
anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui 
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 
581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al 
registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al 
primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (264). 



(263)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(264)  Periodo aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 , fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si 
applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della 
Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio 
internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro 
internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del 
Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito 
delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi 
agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, 
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, 
nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse 
di studio connesse ad accordi internazionali. 



 





179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 
dicembre 1995, n. 549 , non si applicano ai contributi dello Stato in favore del 
Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalla legge 23 settembre 1993, n. 
379 , dalla L. 20 gennaio 1994, n. 52 , e dalla L. 5 giugno 1995, n. 221 . 



 





180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le 
parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi". 



 





181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 
432 , è sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita 
di partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono 
escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 
dell'articolo 3 (265). 



(265)  Vedi, ora, l'art. 45 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
 





182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , dopo le 
parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di 
partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico 
azionista, ai fini della loro dismissione" (266). 



(266)  Vedi, ora, l'art. 46 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
 





183. ... (267). 



(267)  Sostituisce gli artt. 179 e 182, D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076. 
 





184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la 
procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 



 





185. ... (268). 



(268)  Sostituisce il primo comma dell'art. 1284 del codice civile. 
 





186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte 
della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato 
dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è 
ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota 
del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto 
a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla 
Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato 
decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla 
norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato 
articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo (269). 



(269)  Per l'aumento, da 450 a 600 unità, del numero complessivo di posti della 
pianta organica di cui al presente comma, vedi il comma 8 dell'art. 9, L. 18 
aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. 
 





187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto 
piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 
febbraio 1982, n. 41 , può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i 
vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite 
dall'articolo 2 della medesima legge. 



 





188. ... (270). 



(270)  Sostituisce il comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251. 
 





189. ... (271). 



(271)  Sostituisce il comma 10 dell'art. 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
 





190. [Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui 
alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni, 
rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del 
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del 
decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come 
determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 251 del 1995 , 
sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato 
dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria] (272). 



(272)  Comma abrogato dall'art 11-nonies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata 
dall'art. 11-sexiesdecies dello stesso decreto. 
 





191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del D.L. 
28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, 
n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. 




 





192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto 
per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o 
indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di 
trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima 
(FINMARE S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di 
maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e 
relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una 
quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale 
sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano 
industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti 
pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il 
divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474. 



 





193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti 
dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e 
l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione 
delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione 
dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa 
definirà. 



 





194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 
ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una 
quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui 
all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . 



 





195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 
dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , già prorogato con la legge 
22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. 



 





196. ... (273). 



(273)  Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, 
n. 669, modifica l'art. 6, comma 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. 
 





197. ... (274). 



(274)  Aggiunge la lettera h-bis) all'art. 5, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 
56. 
 





198. ... (275). 



(275)  Modifica l'art. 4, comma 21, terzo periodo, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. 

 





199.[ ... (276). 



(276)  Il presente comma, abrogato dall'art. 28, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, 
modifica il comma 1, aggiunge il comma 1-bis e modifica il comma 6-bis all'art. 
17, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. 
 





200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della L. 4 novembre 1965, n. 1213 
, introdotto dall'articolo 7 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1° marzo 1994, n. 153, le parole "tre anni" e 
"triennio", contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono 
sostituite dalle parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". 



 





201. All'articolo 1, comma 2, del D.L. 2 agosto 1996, n. 408 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono 
inserite le seguenti parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, 
quelli per il completamento della ricostruzione del teatro La Fenice". 



 





202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, 
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono 
riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 
15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, 
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i 
benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 



 





203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e 
privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico 
delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli 
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: 
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione 
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la 
parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, 
riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione 
complessiva delle attività di competenza; 
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra 
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali 
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica 
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle 
procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano 
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La 
gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di 
più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti 
ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi 
secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (277); 
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti 
locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla 
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la 
definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 
1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità 
di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i 
soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) 
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 
giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni 
necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, 
nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi 
o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti 
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti 
per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o 
anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti 
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di 
programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I 
controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo 
di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui 
alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono 
derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando 
le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto 
ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), 
determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati 
territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono 
comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti 
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti 
locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di 
cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi 
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; 
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra 
l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e 
piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione 
di interventi oggetto di programmazione negoziata (278); 
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, 
concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la 
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione 
di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di 
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici 
giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di 
industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento 
CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 
32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida 
attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse 
private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti 
d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi 
previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (279). 



(277)  Periodo aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6. 
(278)  Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 giugno 1997, n. 196. 
(279)  Vedi, anche, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 1, D.L. 12 
luglio 2004, n. 168 e l'art. 8, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 
 





204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 
203. 



 





205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del 
Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese 
istituzionali di programma (280). 



(280)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni 
parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla 
richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei 
patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti 
limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori 
tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di 
proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo (281). 



(281)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle 
aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e 
per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 
214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da 
iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate 
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con 
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla 
base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal 
patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto 
responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in 
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la 
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle 
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile 
unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per 
lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma (282). 



(282)  Il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati così 
sostituiti dall'art. 43, L. 17 maggio 1999, n, 144. Per l'erogazione delle 
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali vedi il D.M. 
31 luglio 2000, n. 320. 
 





208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con 
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della 
proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del 
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da 
contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni 
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo 
sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo 
tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui 
all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione 
infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale 
anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri 
interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni 
nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura 
decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento 
delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni 
anche parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le 
modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in 
particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo 
la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche 
degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a 
svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di 
investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e 
dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, 
anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse. 



 





209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, 
n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono 
abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della 
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con 
le modalità del comma 207. 



 





210. [Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, 
nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 
febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, 
n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, 
un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al 
reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno 
cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non 
può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse 
iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per 
cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può 
essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le 
iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 
del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno 
di inizio di attività e per i cinque successivi] (283). 



(283)  Comma prima sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 
comma 210 poi modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 
11 maggio 1998, n. 107) ed infine abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 
448. 
 





211. [Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) 
avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di 
inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di 
trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la 
pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 
25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; d) sono 
portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 ; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della 
promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 
gennaio 1991, n. 9 , nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio 
dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, 
per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di 
interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri 
storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità 
ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992] 
(284). 



(284)  Comma abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





212. [Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative 
produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e alle aziende coniugali non gestite in 
forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse 
abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al 
comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di 
cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, 
ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; 
per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è 
attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi] (285). 



(285)  Comma abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





213. [Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui 
all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori 
esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 
68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefìci 
accordati ai sensi della predetta Comunicazione] (286). 



(286)  Comma abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono 
attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree 
depresse. 



 





215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina 
prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, 
n. 88 . A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve 
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento 
stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti 
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai 
sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1955, n. 797 . Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla 
data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la 
possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, 
l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 
punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti 
alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989 (287) (288). 



(287)  Vedi, anche, l'art. 78, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(288)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 252 
(Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 
215, sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli articoli 1, 3 e 41 
della Costituzione. 
 





216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 
, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" 
sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società 
cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro". 



 





217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti 
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49 
, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista 
dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49 , sarà commisurata, 
nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci 
lavoratori. 



 





218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 
febbraio 1985, n. 49 , per svolgere attività di promozione delle finalità della 
legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione 
attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi 
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , sono autorizzate a 
stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette 
convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli 
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi 
per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 



 





219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 
49 , le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono 
soppresse. 



 





220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , dopo la 
parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste 
dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ". 



 





221. ... (289). 



(289)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 18, L. 27 febbraio 1985, n. 49. 
 





222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , 
sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 



 





223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 
febbraio 1985, n. 49 , sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto 
pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende 
affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, 
nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della 
normativa vigente. 



 





224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e 
dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (290), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 
60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 
miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 
1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui 
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , e successive 
modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; 
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti 
sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 
1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. 



(290)  Riportato alla voce Lavoro. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
3.-1.  Disposizioni in materia di entrata. (291)
1. L'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , è abrogato a far data dal 1° 
gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si 
applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare. 



(291)  Vedi, anche, l'art. 44 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398.
 





2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) ... (292); 
b) ... (293); 
c) ... (294); 
d) ... (295). 



(292)  Modifica l'art. 10, comma 1 lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(293)  Modifica l'art. 13-bis, comma 1 lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. 
(294)  Modifica l'art. 16, comma 1 lett. n-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. 
(295)  Modifica l'art. 48, comma 2 lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 





3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 
in corso alla data del 31 dicembre 1996. 



 





4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di 
reddito agrario: 
1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono 
sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 
2) ... (296); 
b) ... (297). 



(296)  Sostituisce la lett. b) dell'art. 29, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
(297)  Modifica l'art. 51, comma 2 lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 





5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. 



 





6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) ... (298); 
b) ... (299). 



(298)  Modifica la lett. d) del comma 2 dell'art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
(299)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 





7. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni 
pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 e, 
comunque, non oltre il 31 marzo 1997 (300), al personale indicato nel comma 
stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato 
dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 
15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste 
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai 
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo 
di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla 
durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni 
entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di 
previsione per la concessione dei buoni pasto (301). 



(300)  Il termine del 31 marzo 1997, è stato prorogato al 30 giugno 1997, 
dall'art. 3, L. 2 ottobre 1997, n. 334. 
(301)  Le disposizioni di cui al presente comma erano contenute anche nel D.L. 
18 novembre 1996, n. 584 (Gazz. Uff. 19 novembre 1999, n. 271), non convertito 
in legge, il quale però non prevedeva che la ritenuta del 20 per cento fosse 
applicata a titolo di imposta. 
 





8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di 
imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. 



 





9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 
dicembre 1995, n. 549 , si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi 
spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle 
somme dovute è fissato al 31 maggio 1997. 



 





10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'art. 3 della citata legge n. 
549 del 1995 , per i soggetti di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600 , le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per 
esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in 
precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il 
tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative. 



 





11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , si 
intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli 
organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 
3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995 . Per tali enti la disposizione 
di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta 
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli 
adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla 
stessa. 



 





12. ... (302). 



(302)  Aggiunge un periodo dopo il primo all'art. 14, comma 18, L. 24 dicembre 
1993, n. 537. 
 





13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione 
composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal 
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei 
deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, 
sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. 



 





14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 
138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al 
comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti. 



 





15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una 
proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda 
necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi 
nello stesso periodo all'esame della commissione. 



 





16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del 
parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per 
l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di 
cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si 
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 
15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva 
dei lavori parlamentari (303). 



(303)  Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 259. Lo stesso art. 3 
ha, inoltre disposto che i termini per l'esercizio delle deleghe legislative 
stabilite dal presente articolo, sono fissati al 30 novembre 1997, fermo 
restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3. In attuazione 
della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 
314. 
 





17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel 
rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della 
commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti 
legislativi, disposizioni integrative o correttive (304). 



(304)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.Lgs. 19 
luglio 2000, n. 221. 
 





18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la 
commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di 
singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto 
legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria. 



 





19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, 
razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali 
concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei 
datori di lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi (305): 
a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e 
previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile; 
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e 
previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente; 
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro 
dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro 
valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale 
effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva; 
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli 
adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro; 
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori. 



(305)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
 





20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di 
oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 
1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli 
anni 1998 e 1999. 



 





21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) ... (306); 
b) ... (307); 
c) ... (308). 



(306)  Modifica il comma 4, primo periodo dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
(307)  Modifica il comma 6, primo periodo dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
(308)  Aggiunge il comma 6-bis, all'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 





22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui 
al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero 
dai soci o associati. 



 





23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 
in corso alla data del 31 dicembre 1996. 



 





24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, 
lettere a), e b-bis) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 
1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo 
dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità 
fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione 
che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli 
obblighi per la contabilità ordinaria. 



 





25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) ... (309); 
b) ... (310); 
c) ... (311). 



(309)  Aggiunge due periodi al comma 5 dell'art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. 
(310)  Aggiunge la lett. h-bis) all'art. 81, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917. 
(311)  Modifica il comma 2, secondo periodo, dell'art. 85, D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917. 
 





26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come 
sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , 
riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i 
vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se 
realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le 
seguenti: "cessione di azienda,". 



 





27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere 
successivamente al 30 settembre 1996. 



 





28. ... (312). 



(312)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. 
 





29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le 
riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2. 



 





30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le 
competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la 
cessione incentivata di impresa. 



 





31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo 
all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che 
l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 
sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari; 

b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed 
attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, 
previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento 
e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore; 
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui. 



 





32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte 
con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1. 



 





33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) ... (313); 
b) ... (314). 



(313)  Modifica il comma 8-bis dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(314)  Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 10 dell'art. 67, D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917. 
 





34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 
in corso alla data del 31 dicembre 1996. 



 





35. Al comma 1 dell'art. 9, L. 29 ottobre 1961, n. 1216 , come modificato 
dall'art. 11, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni dalla 
L. 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte 
le seguenti: ", nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed 
accessori incassati nel secondo mese precedente". 



 





36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, 
n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve 
intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come 
definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . 



 





37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, 
nell'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , concernente le società di 
comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27, D.L. 23 
febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
... (315). 



(315)  Si tratta di quattro commi, che sostituiscono i commi da 1 a 7, dell'art. 
30, L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
 





38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla 
data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo 
periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e 
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 
2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono 
assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che 
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, 
ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di 
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996. 



 





39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della 
liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , si applica 
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; 
le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i 
fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di 
rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e della 
L. 30 dicembre 1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie per la 
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la 
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta 
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito 
di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 
dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 ; le riserve e i fondi 
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo 
unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio 
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 



 





40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , riguardante 
la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di 
recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il 
valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi 
assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, 
al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono 
redditi per i soci. 



 





41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti 
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, 
posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera 
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore 
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del 
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è 
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole 
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per 
l'attribuzione della rendita catastale. 



 





42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere 
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di 
imposta anteriore allo scioglimento. 



 





43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura 
dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni 
immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per 
ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è 
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere 
inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti 
dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita 
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del 
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di 
beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri 
nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , riguardanti la 
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, 
enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le 
imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni 
di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo 
unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal 
medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , istitutiva 
dell'imposta erariale di trascrizione, e dal D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 , 
istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato 
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che ha sostituito la predetta addizionale 
regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso 
l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro 
automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena 
di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci. 



 





44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano 
le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 , concernente la presentazione della dichiarazione dei 
redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , relativo ai termini per il versamento 
diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le 
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte 
sui redditi. 



 





45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al 
rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la 
maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi 
previste. 



 





46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 
1996, è soppressa l'agevolazione tributaria prevista dal terzo comma 
dell'articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , per il dividendo 
attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito 
centrale Spa. 



 





47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 
1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo 
comma dell'art. 12, riguardante talune società cooperative, del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 601 . Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: ", 
ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono soppresse. 



 





47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di 
diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice 
civile, come integrato dall'art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle 
sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le 
omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o 
di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000 (316). 



(316)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti 
rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini 
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta. 



 





49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nell'articolo 34, comma 
4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: 
"unmilionecentomila lire". 



 





50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli 
fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, 
rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica 
sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, 
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (317). 



(317)  Vedi, anche, l'art. 14, L. 15 dicembre 1998, n. 441. 
 





51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei 
tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono 
rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base 
della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724 . 



 





52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: 
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli 
immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla 
data del 31 dicembre 1996; 
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti 
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle 
non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e 
alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997. 



 





53. ... (318). 



(318)  Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, 
n. 669 sostituisce l'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
 





54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 , come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro 
il 15 aprile 1997. 



 





55. ... (319). 



(319)  Sostituisce l'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
 





56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 



 





57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere 
destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a 
disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli 
incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria. 



 





58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di 
accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione 
finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da 
operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la 
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero 
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime 
caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle 
operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune. 



 





59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 , per la notifica degli avvisi di liquidazione e di 
accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta 
per l'anno 1994, sono prorogati di un anno. 



 





60. All'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549 , sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) ... (320); 
b) ... (321); 
c) ... (322); 
d) ... (323); 
e) ... (324). 



(320)  Sostituisce il comma 76 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(321)  Aggiunge il comma 78-bis all'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(322)  Modifica il comma 79 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(323)  Abroga il comma 80 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(324)  Sostituisce il comma 81 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
 





61. [Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , deve 
interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato 
dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 11 
luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 
359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma] 
(325). 



(325)  Comma abrogato dall'art. 31, comma 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





62. [L'articolo 3, commi da 75 a 81, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , come 
modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di 
superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti 
produttivi di cui all'articolo 27, L. 22 ottobre 1971, n. 865 ] (326). 



(326)  Comma abrogato dall'art. 31, comma 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





63. All'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 , sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) ... (327); 
b) ... (328); 
c) ... (329); 
d) ... (330) 
e) ... (331). 



(327)  Sostituisce la lett. a), del comma 8 dell'art. 35, della L. 22 ottobre 
1971, n. 865. 
(328)  Sostituisce il comma 10 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865. 
(329)  Sostituisce il comma 11 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865. 
(330)  Sostituisce il comma 12 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865. 
(331)  Sostituisce l'alinea del comma 13 dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 
865. 
 





64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di 
superficie nell'àmbito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi 
di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo 
delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio 
comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da 
cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in 
diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al 
presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi 
nei cinque anni successivi all'acquisto (332). 



(332)  Comma così sostituito dall'art. 11, L. 12 dicembre 2002, n. 273. 
 





65. ... (333). 



(333)  Aggiunge il comma 7-bis all'art. 5-bis, D.L. 11 luglio 1992, n. 333. 
Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e 
dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 
59 dello stesso decreto. 
 





66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta 
sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi (334): 
a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in 
funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette 
alla produzione ed allo scambio di beni o servizi; 
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative 
rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e 
servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa 
o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette 
all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il 
diritto alla detrazione; 
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli 
ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se 
riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante 
dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote 
o detrazioni forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni 
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina 
ordinaria; 
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente 
nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del 
rimborso; 
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati 
alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di 
volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di 
cui all'articolo 1, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 266 . 



(334)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma, 
vedi il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
 





67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di 
oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 
1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a 
lire 600 miliardi per l'anno 1999. 



 





68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 
possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme 
previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile 
secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74 (335). 



(335)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
 





69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con 
sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del 
codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle 
società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove 
ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella 
misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di 
atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di 
cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta 
giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì 
che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a 
riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla 
tesoreria comunale. 



 





70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono 
assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora 
il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure: 
a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle 
società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già 
assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e 
per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici 
registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di 
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto 
della società; 
b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione 
figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che 
vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 
1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei 
pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni 
immobili strumentali. 



 





71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli 
amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese. 




 





72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, 
a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della 
pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla 
società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 



 





73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti 
disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , effettuati dai soci per l'attività 
esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano 
effettuati dalla società regolarizzata. 



 





74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e 
soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente 
legge. 



 





75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei 
commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che 
svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996 (336). Per 
dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000. 



(336)  Per il differimento del termine vedi l'art. 1-bis, D.L. 27 giugno 1997, 
n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Un ulteriore 
differimento del termine al 1° dicembre 1998 è stato disposto dall'art. 56, L. 
27 dicembre 1997, n. 449. 
 





75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 
del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, 
ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, 
possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole 
individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della 
modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono 
assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta 
sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza 
ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa 
individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione 
intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione 
al registro delle imprese (337). 



(337)  Comma aggiunto dall'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga del termine al 1° 
dicembre 1998, vedi l'art. 56, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 
1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, 
non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della 
dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa 
abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini 
dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili 
all'attività sociale. 



 





77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle 
corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 , e dal 
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono 
riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e 
forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti 
pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto 
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 (338). 



(338)  Vedi, anche, l'art. 22, commi da 8 a 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si 
provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle 
corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, 
fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi (339). Il 
regolamento è ispirato ai seguenti princìpi (340): 
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei 
giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente 
l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi; 
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in 
conformità alle disposizioni, anche comunitarie; 
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, 
alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle 
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera 
a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni; 
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire 
l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze 
equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle 
provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione 
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; 
d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla 
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione 
della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei 
criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di 
sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità 
delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonché di termini di 
prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del 
diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate (341) (342); 
d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del 
benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping (343); 
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione 
della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che 
regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione 
dei cavalli (344); 
d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, 
nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle 
corse dei cavalli (345); 
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in 
relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse 
relativi alle corse dei cavalli (346); 
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi 
e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari (347) 
(348). 



(339)  Periodo così modificato dall'art. 24, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(340)  Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 8 
aprile 1998, n. 169. 
(341)  Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(342)  Vedi, anche, l'art. 22, commi da 8 a 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(343)  Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza le lettere d-ter), 
d-quater) e d-quinquies) erano state aggiunte dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003, 
n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti 
salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del 
suddetto D.L. n. 147 del 2003. 
(344)  Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza le lettere d-ter), 
d-quater) e d-quinquies) erano state aggiunte dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003, 
n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti 
salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del 
suddetto D.L. n. 147 del 2003. 
(345)  Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza le lettere d-ter), 
d-quater) e d-quinquies) erano state aggiunte dall'art. 1, D.L. 21 marzo 2003, 
n. 45, decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti 
salvi dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200 di conversione in legge del 
suddetto D.L. n. 147 del 2003. 
(346)  Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(347)  Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(348) La Corte costituzionale, con ordinanza 28-30 settembre 2005, n. 359 (Gazz. 
Uff. 5 ottobre 2005, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 
78, sollevate in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
 





79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono 
applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto 
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni. 



 





80. ... (349). 



(349)  Sostituisce il n. 6 del comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633. 
 





81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o 
di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo 
dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , si 
applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e 
successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale 
aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la 
scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario 
nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e 
nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS 
è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 
1999. 



 





82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità 
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento 
alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica (350). 



(350)  Per l'attuazione delle norme di cui ai commi 81 e 82, vedi il D.M. 16 
maggio 1997, n. 150. 
 





83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed 
estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e 
ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili 
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio 
immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni 
culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione 
del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la 
conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici 
e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività 
culturali (351). 



(351)  Comma così modificato prima dall'art. 5, comma 9, L. 23 febbraio 2001, n. 
29 e poi dall'art. 3, L. 11 novembre 2003, n. 310. Vedi, anche, il comma 2 
dell'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72. 
 





84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma 
dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699 , e successive modificazioni, 
ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 



 





85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio 
dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi 
per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per 
l'anno 1999. 



 





86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del 
patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi 
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, 
n. 86 , come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di 
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato nonché mediante 
apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a 
tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche 
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di 
Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere (352). 




(352)  Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi, 
anche, il comma 9 dello stesso art. 4. 
 





87. [Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su 
immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale 
complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di 
valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio 
dell'amministrazione finanziaria] (353). 



(353)  Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni 
immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, 
suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un 
elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, 
trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (354). 



(354)  Termine differito al 30 giugno 1998 dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. Successivamente, il termine è stato soppresso dall'art. 19, L. 23 dicembre 
1998, n. 448. 
 





89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni 
e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e 
classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione 
urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale 
ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto 
rilevante. 



 





90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi 
governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti 
immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 
89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso 
la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse 
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a 
sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni 
necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 
nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base 
alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in 
rapporto alle relative potenzialità (355). 



(355)  Comma così modificato dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





91. Entro sei mesi (356) dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di 
gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 
e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel 
relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere 
dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di 
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in 
natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere 
sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese 
assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai 
predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa. 



(356)  Termine soppresso dall'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta 
giorni, il Ministero del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei 
commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per procedere 
all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della 
legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dal comma 111 del presente 
articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a 
partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre all'approvazione di 
quest'ultima. 



 





93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione 
delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le 
condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dal 
comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle 
quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla 
base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato 
articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento. 



 





94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli 
speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla 
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali 
dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore 
al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese 
creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme 
eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta 
sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito 
pubblico. 



 





95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari 
di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 
99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, 
con decreto del Ministro del tesoro: 
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era 
titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per 
cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, 
stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, 
n. 86 , come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività 
istituzionale; 
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui 
territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non 
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto 
al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento 
degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 
(357). 



(357)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 13, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che 
illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 
95. 



 





97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 , 
convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 



 





98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 



 





99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello 
Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle 
finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, 
di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo 
il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non 
destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché 
in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel 
godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i 
crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove 
iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno 
la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità 
di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti 
attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi 
criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti 
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in 
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra 
primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non 
possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di 
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti 
immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in 
deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla 
consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla 
regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di 
titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari 
notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi 
nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con 
procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari 
acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli 
immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di 
rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale 
progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non 
proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso 
corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal 
consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della 
commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale 
differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario 
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi 
inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta 
dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione 
degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. 
All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei 
programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle 
finanze (358). 



(358)  Comma così sostituito prima dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, 
poi dall'art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato 
dall'art. 43, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili 
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 
86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è 
definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati 
per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi 
quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende 
demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle 
città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. Ai conduttori 
degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, 
le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali 
presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni 
del presente comma (359). 



(359)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi 
così modificato dall'art. 43, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla 
proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella 
fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di 
regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per 
cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono 
effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato 
ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui 
all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato 
emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni 
e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla 
ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse 
storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a 
tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta 
legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione 
della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata 
effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei 
ministri (360). 



(360)  Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi, 
anche, il comma 9 dello stesso art. 4. 
 





101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del 
Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al 
comma 99. 



 





102. I contratti sono stipulati rispettivamente, dal direttore generale del 
dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 
2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite 
compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni 
compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire 
(361). 



(361)  Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi, 
anche, il comma 9 dello stesso art. 4. 
 





103. [Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o 
dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta 
giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di 
mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, 
all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito 
presso il dipartimento del territorio] (362). 



(362)  Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





104. [Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere 
accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un 
massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula 
del contratto] (363). 



(363)  Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono 
quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi 
compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento 
della relativa imposta da parte del soggetto contraente. 



 





106. È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 
, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione 
dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, 
non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si 
applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio 
immobiliare dello Stato. 



 





107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come 
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le 
parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali 
edili". 



 





108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di 
San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione 
dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti 
floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e 
copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 
9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è subordinata al 
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle 
relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia 
procederà d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione 
delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà 
essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato 
dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa 
occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del 
canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune 
commercio. 



 





109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 
1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le 
società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o 
indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento 
del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro 
patrimonio immobiliare con le seguenti modalità (364): 
a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative 
di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai 
titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non 
ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro 
familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento 
della presentazione della domanda di acquisto (365); 
b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, 
agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di 
decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per 
famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti 
portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento; 
c) [il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo 
del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di 
determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano anche 
nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società 
privatizzate o di società da queste controllate] (366); 
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a 
riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per 
cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere 
ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale; 
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di 
presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di 
accesso ad eventuali mutui agevolati; 
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti 
alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di 
previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (367); 
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli 
immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato 
degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio 
rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita 
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non 
ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro 
familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione 
della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato 
degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera 
raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di 
vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla 
lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera 
raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. 
Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta 
pubblica al migliore offerente (368) (369). 



(364)  Alinea così modificato dall'art. 43, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(365)  Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 
488. 
(366)  Lettera prima modificata dall'art. 2, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 
488 e poi abrogata dall'art. 43, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(367)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(368)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(369) Per l'integrazione autentica del presente comma vedi il comma 217 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero 
del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di 
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le 
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del 
rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese 
di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale 
incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi 
espressamente abrogata (370). 



(370)  Il D.M. 2 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1998, n. 235) ha così 
disposto: "I tassi annui di rendimento che la Concessionaria servizi 
assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a 
fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai 
sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono così 
determinati: 
anno 1994: 7,00% (sette per cento); 
anno 1995: 7,00% (sette per cento); 
anno 1996: 6,00% (sei per cento)". 
Per l'anno 1997 il tasso annuo di rendimento è stato determinato nella misura 
del 6% dal D.M. 4 giugno 1999 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) e dal D.M. 3 
ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244). 
Per l'anno 1998 il tasso annuo di rendimento è stato determinato nella misura 
del 5,50% dal D.M. 21 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305) e dal 
D.M. 3 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244), il cui art. 1 ha, 
peraltro, revocato il suddetto D.M. 21 dicembre 1999. 
Per l'anno 1999 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle 
cessioni legali è stato determinato nella misura del 4% dal D.M. 7 marzo 2001 
(Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69). 
Per l'anno 2000 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle 
cessioni legali è stato determinato nella misura del 3,75% dal D.M. 18 aprile 
2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105). 
Per l'anno 2001 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle 
cessioni legali è stato determinato nella misura del 2,85% dal D.M. 15 aprile 
2003 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94). 
Per l'anno 2002 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle 
cessioni legali è stato determinato nella misura del 2,5% dal D.M. 20 febbraio 
2004 (Gazz. Uff. 1° marzo 2004, n. 50). 
Per l'anno 2003 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle 
cessioni legali è stato determinato nella misura del 2,6% dal D.M. 9 gennaio 
2006 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2006, n. 11). 
 





111. ... (371). 



(371)  Sostituisce l'art. 14-bis, L. 25 gennaio 1994, n. 86. 
 





112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione 
delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle 
finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di 
dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: 
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere 
effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive 
modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 
454 , nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i 
princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di 
apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare 
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; 
b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta 
dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed 
attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di 
programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in 
permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle 
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti 
urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è 
approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una 
commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, 
composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei 
lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel 
settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato 
amministrativo o da un avvocato dello Stato (372); 
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro 
della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto 
convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento 
del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze 
della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; 
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, 
secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali 
immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro 
e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla 
eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso 
positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni 
riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . Le approvazioni e le 
autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il 
termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta; 
f) [le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono 
versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della 
difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il 
conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di 
strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata 
la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento 
delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle 
esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di 
riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria (373)] 
(374). 



(372)  Lettera così modificata dall'art. 43, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. In deroga alla presente lettera vedi l'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 
448, integrato dall'art. 43 della suddetta L. n. 388/2000. 
(373)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 112, vedi l'art. 17, 
comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con D.P.C.M. 11 agosto 1997 (Gazz. Uff. 7 
ottobre 1997, n. 234), modificato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 2 
aprile 2002, n. 77), dal D.P.C.M. 20 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 28 novembre 2003, 
n. 277) e dal D.P.C.M. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 luglio 2004, n. 173), 
sono stati individuati i beni immobili, nella disponibilità del Ministero della 
difesa, da inserire nel programma di dismissioni previsto dal presente comma. 
(374)  Lettera abrogata dall'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Vedi, anche, 
le altre disposizioni dello stesso art. 44. 
 





113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi 
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, 
n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei 
diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi 
fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli 
individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il 
diritto di prelazione (375). 



(375)  Vedi, anche, il comma 437 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 





114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, 
situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti 
territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti 
beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o 
permutati (376). 



(376)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n, 669. Per 
effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del citato art. 6, le disposizioni 
del presente comma 114 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997. Vedi, 
anche, l'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, 
strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in 
proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti 
dell'articolo 2657 del codice civile: 
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente; 
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri 
di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei 
compartimenti competenti per territorio; 
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e 
conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116 (377). 



(377)  In deroga a quanto disposto dal presente comma e dai commi seguenti vedi 
l'art. 8, D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111. 
 





116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, 
nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto 
Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in 
ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate 
e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, 
con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione 
riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve 
le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della 
presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile 
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili. 



 





117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da 
parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che 
alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade. 



 





118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale 
copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero 
delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del 
Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore 
dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , dispone con proprio decreto il 
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la 
voltura. 



 





119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente 
nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse. 



 





120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 
per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento 
dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui 
agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché 
della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 , secondo il criterio indicato alla lettera i), con 
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (378): 
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i 
contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai 
periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 
dell'articolo 2 della presente legge; 
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella 
della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di 
definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di 
impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, 
tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio; 
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie 
rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle 
dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata 
sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa 
imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della 
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi 
speciali; 
d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla 
determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili 
senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, 
ispezioni e verifiche; 
e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati 
accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle 
dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione; 
f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle 
rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso 
dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta 
copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro 
utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini 
extra-tributari; 
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o 
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , 
del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o 
associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente 
all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare 
dell'azienda coniugale; 
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che 
gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui 
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è 
esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 
429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne 
quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che 
la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice 
entro i termini di legge qualora: 
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio 
dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il 
coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g); 
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni 
ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di 
cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per 
cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di 
lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate 
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o delle aziende 
coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente 
interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla 
relativa quota di reddito; 
i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla 
definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia. 



(378)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il 
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 
 





121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi 
derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 
1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 , o compensi derivanti dall'esercizio di arti e 
professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a 
fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili 
necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di 
tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale 
del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe 
tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle 
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve 
ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. 
All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 
1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che 
nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività 
e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di 
mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario 
relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono 
provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione 
finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente 
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un 
codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione 
finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della 
dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e non si applicano, per il periodo di 
imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla 
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo 
questionario. 



 





122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; 
in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire 
diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e 
dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata 
successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito di 
imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né è considerato ai 
fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917 . 



 





123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di 
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122 (379). 



(379)  Per le modalità di compilazione e di invio all'Amministrazione 
finanziaria dei questionari per gli studi di settore vedi il D.M. 22 marzo 1997. 

 





124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, 
previsto dall'articolo 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 
e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo 
di imposta 1998. 



 





125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549 , riguardanti gli accertamenti effettuati in base a 
parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 
e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con 
l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di 
imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. 
Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 , pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno 
apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", 
alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" e 
al fattore di adeguamento. 



 





126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei 
confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o 
compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei 
parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri 
che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel 
comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ma non è dovuto il versamento della somma 
pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari 
risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può 
essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il 
versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, 
entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto 
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633 . 



 





127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità 
operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al 
controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o 
compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei 
parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei 
parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in 
presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica 
lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la 
congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti 
dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli 
caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto 
dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività. 



 





128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite 
le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai 
concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già 
autorizzati alla data del 30 settembre 1996. 



 





129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi 
altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle 
finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere 
affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto 
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . 



 





130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal 
comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146 
, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del 
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 novembre 1982, n. 873. 



 





131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze 
in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , 
sono destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 
1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 
656; b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; c) le 
somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi 
del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 
n. 564 del 1994 . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, 
della citata legge n. 549 del 1995 . 



 





132. ... (380). 



(380)  Sostituisce il comma 194 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
 





133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti 
disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle 
sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi (381): 
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, 
assoggettata ai princìpi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata 
in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura 
proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione; 
b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della 
violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 
24 novembre 1981, n. 689 , e previsione della intrasmissibilità 
dell'obbligazione per causa di morte; 
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o 
ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si 
riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi 
di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; 
possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte 
dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della 
sanzione; 
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei 
princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di 
errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei 
modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso 
fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione 
amministrativa; 
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione 
alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o 
attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali 
dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di 
violazioni di natura fiscale; 
g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia 
avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche 
transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o 
abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri; 
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla 
base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale; 
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono 
sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per 
l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul 
conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, 
abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse 
derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie 
secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; 
previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il 
soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa 
pecuniaria; 
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in 
modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle 
ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo 
all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più 
gravemente le ipotesi di recidiva; 
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione 
delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da 
assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della 
riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di 
primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio 
e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; 
n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del 
provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; 
revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di 
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; 
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di 
adozione delle misure cautelari; 
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di 
riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile 
rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi 
dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti 
di questa; 
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle 
singole leggi di imposta ai princìpi e criteri direttivi dettati con il presente 
comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro 
migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle 
violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni 
identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle 
previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri 
dell'Unione europea; 
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei 
decreti legislativi da emanare. 



(381)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi 
il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e il 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. 
 





134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti 
disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a 
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il 
lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la 
gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi (382): 
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte 
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche 
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di: 
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, 
razionalizzandone il contenuto; 
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di 
dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei 
redditi; 
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le 
modalità di liquidazione, riscossione e accertamento; 
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di 
queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, 
riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, 
anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle 
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle 
partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura 
dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro 
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della 
previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero 
delle finanze, e composta da otto membri, di cui sei rappresentanti dei 
Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia 
previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, 
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera; 
c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della 
riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato 
versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il 
versamento di ritenute fiscali; 
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi 
allegati a mezzo di modalità che consentano: 
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel 
termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa; 
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al 
contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti 
formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e 
per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi; 
3) [l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, 
dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di 
imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti] (383); 
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione 
finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri 
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria 
per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; 
l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai 
predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di 
sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della 
sottoscrizione stessa; 
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle 
procedure sopra indicate; 
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone 
l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le 
imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le 
associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle 
dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle 
proprie dichiarazioni; 
e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso 
l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di 
credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con 
l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte 
del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso 
procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico 
delle dichiarazioni; 
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi 
determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un 
avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale 
sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per 
l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito 
tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno 
dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto 
membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante 
delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno 
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di 
diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del 
compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del 
sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere 
progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; 
individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei 
soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di 
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio; 
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici 
finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di 
un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia 
immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione 
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri 
tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su 
base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni 
per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e 
dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti 
tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore 
coordinamento con le innovazioni introdotte (384); 
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti 
di cui alle precedenti lettere; 
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure 
automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, 
all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli 
affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al 
termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie 
in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del 
contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali 
l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di 
imposta eseguiti con procedure automatizzate; 
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui 
all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , al fine di garantire 
un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati 
di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un 
analogo organismo con compiti consultivi e propositivi (385); 
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con 
dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato 
singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la 
separazione legale o il divorzio. 



(382)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati 
emanati il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e 
il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463. 
(383)  Numero abrogato dall'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(384)  Lettera così sostituita dall'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(385)  In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 
235 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172), che ha apportato modifiche e 
integrazioni alla L. 29 ottobre 1991, n. 358. 
 





135. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui 
alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge (386). I decreti 
legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), 
c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge (387). La commissione di cui alla 
lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per 
trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), 
nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con 
riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale 
dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica 
sede. 



(386)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
(387)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
 





136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle 
procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e 
formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi 
dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto 
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle 
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore (388). 



(388)  Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato: con D.P.R. 23 
marzo 1998, n. 100, relativamente alla semplificazione e alla razionalizzazione 
di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; con 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alla disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze 
alimentari o con sostanze d'uso personale; con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10, 
relativamente alla semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di 
informazioni statistiche; con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, relativamente 
alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta 
sugli intrattenimenti; con D.P.R. 17 novembre 2000, n. 387, relativamente alla 
diversificazione dei sistemi di riscossione dell'abbonamento alle 
radioaudizioni; con D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, relativamente all'utilizzo 
del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la 
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che 
disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri 
servizi connessi ad adempimenti fiscali.. Vedi, anche, gli artt. 2 e 7, D.Lgs. 
23 marzo 1998, n. 56, e l'art. 101, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
 





137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 
agosto 1988, n. 400 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, si provvede (389): 
a) alla revisione delle presunzioni di cui all'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 , secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie 
categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, 
nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto 
dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma 
senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati; 
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e 
semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle 
stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla 
eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità 
di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente 
comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti; 
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso 
dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, 
della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione 
periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione 
annuale; 
d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione 
relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 2 della 
L. 21 febbraio 1977, n. 31 ; 
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in 
eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei 
versamenti successivi; 
f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che 
effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non 
significativo. 



(389)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.P.R. 
10 novembre 1997, n. 441, quanto alla lett. a); il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 
442, quanto alla lett. b); il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, quanto alla lett. 
c); il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, quanto alla lett. d); il D.P.R. 10 
novembre 1997, n. 445. 
 





138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge (390), uno o più decreti legislativi finalizzati a 
modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici 
finanziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi (391): 
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle 
altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di 
credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi 
di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla 
procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con 
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 ; 
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste 
italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa. 



(390)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
(391)  In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 
237. 
 





139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze 
e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro 
delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con 
decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 
del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'art. 3, comma 157, 
della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 
1997 (392). 



(392)  La convenzione è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1998 
dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il 
bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 
1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 
1999. 



 





141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti 
dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 
successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento 
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle 
misure del 5 e del 2,5 per cento (393). Gli interessi previsti dalla L. 26 
gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 
per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per 
cento (394). Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul 
valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 
5 per cento (395) (396). 



(393)  Per la rideterminazione della misura degli interessi vedi il D.M. 27 
giugno 2003. 
(394)  Per la rideterminazione della misura degli interessi vedi il D.M. 27 
giugno 2003. 
(395)  Per la rideterminazione della misura degli interessi vedi il D.M. 27 
giugno 2003. 
(396)  Vedi, anche, l'art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146 
 





142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133 (397). 



(397)  Vedi, anche, l'art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146. 
 





143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e 
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro 
e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa 
minore, nel rispetto dei princìpi costituzionali del concorso alle spese 
pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e 
finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti 
disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di 
contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria 
dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, 
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario (398): 
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una 
addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una 
aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione: 
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, del contributo 
dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 
1961, n. 1443 , e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 
1338 , e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la 
tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni 
economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della L. 9 marzo 
1989, n. 88 ; 
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ; 
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di 
cui al titolo I del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; 
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di 
partita IVA, di cui all'art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 641 ; 
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 
30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
novembre 1992, n. 461; 
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche; 
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale 
sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi 
perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari 
derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera 
a); 
d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle 
concessioni regionali; 
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea 
abolizione: 
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del 
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
2) [delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II 
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e all'articolo 5 della legge 
16 maggio 1970, n. 281 ] (399); 
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, 
di cui all'art. 24, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131; 
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli 
al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 
; 
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui 
all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ; 
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di 
natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da 
sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico 
registro automobilistico (400); 
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di 
cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione 
di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite. 



(398)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
(399)  Numero abrogato dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(400)  Lettera così modificata dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
 





144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera 
a), sono informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) previsione del carattere reale dell'imposta; 
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività 
organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli 
imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non 
commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre 
amministrazioni pubbliche; 
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel 
territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni 
previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate 
alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare 
determinazione della base imponibile: 
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, 
sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma 
dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del 
conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi 
della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), 
lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi 
erogati per collaborazioni coordinate e continuative; 
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo 
dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di 
servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'ammontare dei costi per materie 
prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei 
compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze 
iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui 
redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e 
le quote di ammortamento; 
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 
del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare 
dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla 
produzione; 
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 
51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica 
l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi 
l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi 
quelli per il personale e per accantonamenti; 
5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli 
interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli 
interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti 
risultanti dal bilancio; 
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi 
incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e 
degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie; 
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni 
pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo 
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per 
collaborazioni coordinate e continuative; 
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi 
ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il 
personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per 
collaborazioni coordinate e continuative; 
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso 
stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della 
base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale 
dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di 
correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento 
al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in 
particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione 
all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di 
assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le 
imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni; 
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il 
gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei 
contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro 
autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 
per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino 
a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni 
pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito 
derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale (401); 
f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica 
economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei 
contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui 
alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di 
attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in 
relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui 
redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse; 
g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove 
attività produttive; 
h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche; 
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le 
procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una 
dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata; 
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione 
della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti princìpi: 
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con 
l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e 
di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta; 
2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da 
parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite 
apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, 
segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle 
proposte di accertamento ad essi comunicate; 
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni 
secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali; 
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie; 

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle 
previste per le imposte erariali sui redditi; 
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta 
da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi 
di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto 
delle imprese; 
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di 
compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a 
favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle 
regioni agli enti locali medesimi (402); 
q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito 
dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun 
comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta 
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle 
concessioni comunali (403); 
r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura 
dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in 
funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare l'aliquota di 
cui alla lettera e) (404); 
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie 
imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi 
erariali aboliti. 



(401)  Lettera così modificata dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(402)  Lettera così modificata dall'art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(403)  Lettera così sostituita dall'art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(404)  Lettera così modificata dall'art. 48, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli 
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a 
controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla 
soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione 
dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti princìpi e 
criteri direttivi: 
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di 
reddito; 
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro 
dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e 
di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del 
prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più 
bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 
milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima 
non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere 
maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di 
lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in 
funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della 
pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere 
sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie 
di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di 
lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le 
diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti; 
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, 
finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri 
di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune 
categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle 
componenti la famiglia che producono reddito. 



 





146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in 
funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale; 
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per 
cento ed un massimo dell'1 per cento; 
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla 
residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in 
mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta; 
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul 
reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale 
alla regione; 
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine 
all'accertamento con la collaborazione della regione. 



 





147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, 
al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, 
delle regioni e degli altri enti locali; 
b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di variare 
l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo 
Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo 
per i primi due periodi di imposta (405); 
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di 
fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui 
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive 
modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 
1997; 
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della 
sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto 
riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito 
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale 
compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle 
attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla 
lettera o) del comma 144; 
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli 
stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle 
attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla 
lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia 
superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato 
dell'eccedenza; 
e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della 
determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di 
cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al 
comma 144, lettera e) (406). 



(405)  Lettera così modificata dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(406)  Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, 
lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli 
effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo 
modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della 
capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo 
fiscale. 



 





149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, 
lettera e), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con 
regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di 
accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, 
per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e 
all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli 
organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui 
alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso 
Ministero; 
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle 
tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di 
previsione; 
d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale 
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro 
automobilistico secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli 
in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di 
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro 
automobilistico e della relativa addizionale provinciale; 
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa 
base fino a un massimo del 20 per cento; 
3) [attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse 
automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e 
contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di 
ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, 
le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione] 
(407); 
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per 
la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province 
medesime; 
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale 
sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 : 
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 
504 del 1992 , che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di 
diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei 
rapporti di locazione finanziaria; 
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992 , i soggetti passivi ivi contemplati; 
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi 
della lettera a); 
4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, 
prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per 
le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la 
detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita; 
g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere 
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative 
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le 
stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; 
possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed 
agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di 
gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei 
flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle 
diverse zone del territorio comunale; 
h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per 
l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei 
predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione 
secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del 
valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività 
per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla 
collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e 
dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del 
suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, 
al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le 
occupazioni abusive; 
i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di 
autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni 
recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
gennaio 1988, n. 43 , riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle 
imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate; 
l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una 
addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata 
per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla 
legge statale. 



(407)  Numero abrogato dall'art. 10, comma 14, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
 





150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati 
sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 




 





151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di 
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure 
compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti 
erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione 
di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti 
finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali. 



 





152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, 
tenuto conto di quanto stabilito al comma 150 (408). 



(408)  Vedi, anche, gli artt. 6 e 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle 
informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia 
tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni 
centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti princìpi: 
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni 
contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati; 
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), 
delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del 
sistema. 



 





154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine dell'aggiornamento del catasto e 
della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il 
recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, 
delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del 
classamento delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonché 
delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi (409): 
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del 
territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. 
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 
31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata; 
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine 
di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità 
immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con 
esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni; 
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe 
d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione 
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Nel caso di dissenso, la 
determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d); 
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La 
composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono 
ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle 
regioni, delle province e dei comuni; 
e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie 
categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici 
dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita 
(410); 
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e 
della qualificazione dei terreni (411); 
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle 
rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità 
produttiva dei suoli (412). 



(409)  Alinea così modificato dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(410)  Vedi il regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 
(411)  Lettera aggiunta dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(412)  Lettera aggiunta dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
 





155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza 
dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni 
caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei 
regolamenti medesimi (413). 



(413)  Vedi il regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 
 





156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disposta la revisione dei criteri di 
accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere 
applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai 
fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una 
categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati 
strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, 
considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e 
l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse 
dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività 
economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto 
dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 
(414) (415). 



(414)  Termine prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449, al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448 al 31 
dicembre 2000 dall'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 
2001 dall'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(415)  In attuazione del presente comma vedi il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139. 
 





157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia 
Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 
della legge 8 agosto 1977, n. 546 , come sostituito dall'articolo 15 della legge 
11 novembre 1982, n. 828 , ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 
15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 , e prorogato dall'articolo 1 della 
legge 23 gennaio 1992, n. 34 , sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. 
I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 
dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure 
previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate 
disposizioni. 



 





158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti 
di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale 
autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e 
dalle relative norme di attuazione (416). 



(416)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 
111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 
85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21, 
terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, 
sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello 
statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 
246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento 
all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 
26 luglio 1965, n. 1074. 
 





159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia 
speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti. 



 





160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il 
riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi 
diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di 
investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla 
fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi 
redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (417): 
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale 
definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura 
volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale; 
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di 
partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e 
metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i 
proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività 
sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere 
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie; 
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra 
fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di 
risultati economici equivalenti; 
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, 
eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea 
ordinaria; 
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle 
plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli 
altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare 
distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di 
riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo; 
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) 
derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di 
modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari 
autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui 
alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni 
qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti 
con i predetti intermediari; 
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel 
periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da 
cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione 
individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta 
sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti 
alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del 
contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione 
specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del 
soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati 
negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi; 
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la 
tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi 
di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo; 
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e 
finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli 
ivi previsti; 
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle 
misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di 
un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 
per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni 
caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; 
differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e 
tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione 
della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei 
mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma 
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive 
sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui 
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed enti di cui 
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti 
attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi 
di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel 
territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 
, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 ; 
m) nel rispetto dei princìpi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di 
prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti 
dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera 
e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello 
minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi 
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da 
partecipazioni qualificate; 
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i 
medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il 
livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni 
di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle 
gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in 
materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive 
afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i); 
o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi 
di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di 
rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli 
intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni 
stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio 
delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta 
nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie 
al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera; 

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 
28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 
1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introducendo nel citato testo unico tutte 
le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare 
riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato; 
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , e con le disposizioni contenute nel decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introducendo tutte 
le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento; 
r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di 
attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione. 



(417)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. In attuazione della delega vedi il D.Lgs. 21 novembre 1997, 
n. 461. 
 





161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la 
modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi 
applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con 
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (418): 
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi 
aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché 
possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale 
di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non 
superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui 
al comma 160, lettera e); 
b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di 
aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il 
regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 , per le 
operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e 
soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea; 
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni 
indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di 
fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte 
sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime 
indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera 
a); 
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione 
sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura 
elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili 
effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di 
cui alle precedenti lettere; 
e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte 
sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre 
criteri di dilazione, eventualmente differenziati; 
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta 
anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i princìpi 
contabili in materia di conti annuali; 
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva 
indicate nell'articolo 10 della L. 29 dicembre 1990, n. 408 , anche in funzione 
di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere 
e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 544 . 



(418)  Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma, 
vedi il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. 
 





162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il 
riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la 
capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, 
rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi (419): 
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del 
capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la 
remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al 
rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli 
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani; 

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento 
dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale 
sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , 
sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto 
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta 
in corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina può essere 
applicata anche con riferimento ad un moltiplicatore di tale incremento; 
possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli 
incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento 
o razionalizzazione dell'apparato produttivo (420); 
b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero 
patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime 
di contabilità ordinaria (421); 
c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 
settembre 1996; 
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura 
compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160; 

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento 
obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , 
con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; 
l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito 
imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa 
riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non 
superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza; 
f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i 
cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati 
regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi 
della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla 
lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i 
primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione; 
g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la 
tecnologia avanzata; 
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori 
mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati 
medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre 
disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e con il D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 , anche al fine di evitare disparità di trattamento; 
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari 
con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 
160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al 
dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non 
potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società 
alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito; 
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle 
di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 , e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , procedendo anche 
alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata 
la distribuzione. 



(419)  Per la scadenza dei termini previsti dal presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. Per l'attuazione della delega contenuta nel presente comma 
vedi: 
- quanto alle lett. 
a), b), c), d) ed f), il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466; 
- quanto alle lett. e) ed i), il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467; 
- quanto alla lett. h), il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435. 
(420)  Lettera così modificata dall'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(421)  Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
 





163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare 
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato 
per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per 
ciascuno degli anni 1998 e 1999. 



 





164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni, 
la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei 
coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 , e successive modificazioni, è 
sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La 
disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari 
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non 
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a 
decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile 
relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo 
dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di 
cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo 
dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 
1986 , e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato 
a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del 
saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di 
concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non 
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni 
di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione 
della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le 
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione (422). 



(422)  Vedi, anche, il D.M. 24 dicembre 2001. 
 





165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono 
adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di 
lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno 
solare precedente: 
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per 
le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli 
altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi 
delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore 
aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel periodo di imposta e, per i 
contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di 
prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente 
esercitata; 
b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul 
valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la 
rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi; 
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli 
ammortamenti superiore a 50 milioni di lire; 
d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi 
complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, 
superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a). 



 





166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di 
certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le persone fisiche 
esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono: 
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni 
fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con 
riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri 
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, 
che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del 
Ministro delle finanze (423), tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 . Entro la stessa 
data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i 
corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei 
redditi, il valore delle eventuali rimanenze; 
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali 
dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o 
trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, 
nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la 
documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o 
professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 
22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ; 
c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , la documentazione degli altri costi di 
cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. 



(423)  Il modello del prospetto per i contribuenti che adottano modalità di 
annotazioni semplificate, di cui al presente comma, è stato approvato con D.M. 
11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37). 
 





167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche 
dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui 
indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore 
aggiunto (424). 



(424)  Il modello del prospetto per i contribuenti che adottano modalità di 
annotazioni semplificate, di cui al presente comma, è stato approvato con D.M. 
11 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37). 
 





168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni 
possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, 
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non 
superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165. 



 





169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura 
non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in 
luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600 (425), e al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la 
sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza. 



(425)  Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
 





170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (426), 
le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o 
integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di 
specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle 
imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva 
applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 
30 agosto 1993, n. 331 (427), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 



(426)  Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(427)  Riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





171. [Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano 
l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni 
dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente: 
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal 
fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai 
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti 
nell'esercizio; 
b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli 
ammortamenti superiore a lire 20 milioni; 
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi 
complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, 
superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a)] (428). 



(428)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





172. [Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono 
nell'obbligo: 
a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, 
solo su richiesta del cliente; 
b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli 
stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 
(429), tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per 
aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e 
secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri 
compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto; 
d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli 
acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione; 
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro 
delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le 
ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle 
caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli 
studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (430); 
f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi] (431). 



(429)  Il modello del prospetto per i contribuenti che determinano 
forfettariamente l'IVA e le imposte sui redditi, di cui al presente comma, è 
stato approvato con D.M. 12 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37). 
(430)  Lettera abrogata con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9, D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322. 
(431)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





173. [Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore 
aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o rientranti in 
altri regimi speciali per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è 
determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente 
esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta 
corrispondente alle operazioni imponibili (432): 
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento; 
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento; 
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento] (433). 



(432)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(433)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





174. [Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione 
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al 
comma 171] (434). 



(434)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





175. [I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione 
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro 
il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come 
opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha 
effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio (435)] 
(436). 



(435)  Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(436)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





176. [I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni 
possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, 
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza 
nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171] (437). 



(437)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





177. [Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente 
e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle 
percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei 
corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, 
nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi 
di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio: 
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento; 
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento; 
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento] (438). 



(438)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





178. [I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul 
reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, 
redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del 
comma 172; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del 
contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai 
contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e 
l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di 
cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto 
delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite] (439). 



(439)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322 e dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
 





179. [Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i 
termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle 
liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del 
contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei 
dati e dei versamenti] (440). 



(440)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322 e dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
 





180. [Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura 
non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo 
delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si 
applica se le difformità risultano prive di rilevanza] (441). 



(441)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





181. [Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di 
imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a 
quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle 
regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito 
imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile 
dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli 
che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, 
non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono 
rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti 
previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per 
l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello 
forfettario di cui ai commi da 171 a 173] (442). 



(442)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





182. [Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime 
forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime 
ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori 
documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di 
ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di 
acquisto più recenti] (443). 



(443)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





183. [In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di 
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta 
afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di 
imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione 
che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a 
regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da 
fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in 
detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di 
periodi soggetti a regime forfettario] (444). 



(444)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





184. [Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno 
essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per 
tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore 
aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla 
progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del 
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni] (445). 



(445)  Comma abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dal comma 2 dell'art. 5, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 1997. 



 





186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di 
riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina 
tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, 
erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali 
(446). 



(446)  Per la scadenza dei termini previsti dal presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
 





187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è 
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad 
elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata; 
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni 
pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento 
convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali; 

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da 
individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi 
all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari 
diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e 
prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie 
della vita associativa; 
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate 
occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza 
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle 
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti 
non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro 
limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte 
sostitutive; 
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi 
contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate 
dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, 
anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di 
bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora 
le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di 
imposte sui redditi; 
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di 
beni patrimoniali; 
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento 
ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o 
radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli spettacoli. 



 





188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di 
disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le 
normative speciali esistenti (447). Sono fatte salve le previsioni di maggior 
favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 
1991, n. 266 , alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381 , e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, 
n. 49 . 



(447)  Per la scadenza dei termini previsti dal presente comma, vedi il comma 16 
e la nota in calce. 
 





189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli 
enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le 
fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le 
associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le 
attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di 
esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, 
giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire 
anche in modo indiretto utili; 
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri 
istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non 
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e 
delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina 
semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata 
in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli 
stessi; 
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni 
statutarie dirette a garantire l'osservanza di princìpi di trasparenza e di 
democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in 
relazione alla particolare natura di taluni enti; 
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di 
specifiche sanzioni tributarie; 
e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali 
effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato; 
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i 
proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, 
anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi; 
g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla 
lettera f). 



 





190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei 
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la 
solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un 
organismo di controllo. 



 





191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con 
emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della 
normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per 
gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a 
presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi 
poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della 
disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre 
formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti 
di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 
460 (448). 



(448)  Comma così sostituito dall'art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
 





192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da 
abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di 
sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di 
comunicazione. 



 





192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei 
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la 
solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 440, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il 
funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le 
modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 (449). 




(449)  Comma aggiunto dall'art. 14, L. 13 maggio 1999, n. 133. In attuazione di 
quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329. 
 





193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai 
commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e 
lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte 
dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192 (450). 



(450)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





194. È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, 
finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal 
Trattato di Maastricht (451). Per, le definizioni, gli istituti e quanto non 
espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo 
unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(452). 



(451)  Per la restituzione parziale del contributo di cui al presente comma, 
vedi l'art. 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(452)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di 
cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 
Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 
1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento; 
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento; 
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento; 
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento; 
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento (453). 



(453)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi: 
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per 
ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 
del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei 
figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso 
articolo 12; 
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo 
d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la 
maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno (454). 



(454)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della 
determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, 
trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo 
del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in 
diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente (455). 



(455)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi 
del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del 
Ministro delle finanze (456), in due rate di uguale importo, nei termini 
previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di 
acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La 
liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo 
straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai 
soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste 
dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Si applicano, inoltre, 
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera 
a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , come sostituito dal D.L. 5 marzo 
1986, n. 57 , convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si 
prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000 
(457). 



(456)  Vedi, per le modalità di versamento, il D.M. 7 febbraio 1997. 
(457)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di 
cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle 
imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai 
soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , 
sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra 
marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella 
retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle 
retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. 
L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per 
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che 
provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997 (458). 



(458)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui 
compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli 
che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 
dell'articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal D.L. 
31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 
1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. È fatta salva la 
facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 
l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese 
di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia (459). 



(459)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 , introdotto dal citato D.L. n. 330 del 1994 convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono 
indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, 
quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti 
(460). 



(460)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro 
devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 
previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600 , i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità 
stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del 
citato D.P.R. n. 600 del 1973 , che approva i rispettivi modelli di 
dichiarazione (461). 



(461)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i 
rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste 
per le imposte sui redditi delle persone fisiche (462). 



(462)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 341 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 
193 a 203, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. 
 





204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 , riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle 
commissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di 
interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti 
dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a 
versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (463), l'imposta 
stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per 
cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, 
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti 
periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale 
senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le 
soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle 
disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento 
della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972 
(464). 



(463)  Per la proroga del termine, vedi l'art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(464)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, 
l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere 
versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
della relativa dichiarazione. 



 





206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a 
notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro 
il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma 
sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , introdotto dall'articolo 10, comma 
2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni 
del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento 
previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli 
avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della 
presente legge, il termine per il versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se 
la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le 
verifiche di cui all'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , la 
soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al 
trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti 
per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. 



 





207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 
206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Ai 
fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve 
trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal 
pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia 
dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere 
effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta. 



 





208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 28 febbraio 1998 (465), 
anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a 
condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa 
rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il 
versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il 
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA 
competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta (466). 



(465)  Per la proroga del termine, vedi l'art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(466)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , riguardanti i ritardati 
o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i 
contribuenti e i sostituti di imposta possono regolarizzare, senza applicazione 
di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, 
delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni 
annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, 
provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, 
entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 (467), gli ammontari dovuti, 
maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per 
cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al 
quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in 
relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o 
all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e 
precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo 
assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti 
relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il 
contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione 
annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della 
soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con decreto del 
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite 
le modalità del versamento (468). 



(467)  Per la proroga del termine, vedi l'art. 12, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(468)  Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con D.M. 
5 febbraio 1997, sono state stabilite le modalità per la regolarizzazione degli 
omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei 
contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali. 
 





210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per 
i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa 
rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per 
i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 
30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che 
il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla 
scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare 
ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui 
al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui 
all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
gennaio 1988, n. 43 , per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle 
comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi 
iscritti a ruolo per la differenza. 



 





211. I soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , 
riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono 
tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento 
dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 
2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 
e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai 
dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è 
al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre 
di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non 
sono tenuti i soggetti indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , 
nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti: 

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli 
importi maturati al 31 dicembre 1996; 
b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento 
degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera 
percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997; 
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per 
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di 
più recente assunzione (469) (470) (471). 



(469)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 23 
aprile 1998, n. 134. 
(470)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-16 aprile 2002, n. 125 (Gazz. 
Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 
211, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 
convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con 
successiva ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 166 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, come sostituito dall'art. 2, 
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, 
in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 
della Costituzione. 
(471)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28 
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione. 
 





211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i 
dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento 
del numero degli addetti delle singole aziende (472) (473). 



(472)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(473)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28 
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione. 
 





211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento 
annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme 
pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e 
successive modificazioni e integrazioni (474) (475). 



(474)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 23 
aprile 1998, n. 134. 
(475)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28 
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione. 
 





212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione 
prevista nell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , relativa, 
rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 
luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il 
versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (476) (477). 



(476)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(477)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28 
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione. 
 





213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 
dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma 
dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da 
utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine 
rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 
9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale 
corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i 
trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 
1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei 
trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute 
applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza (478) 
(479). 



(478)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(479)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 gennaio 2004, n. 41 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 
211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 come sostituito dall'art. 2, comma 1, del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 28 
maggio 1997, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione. 
 





214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle 
contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i 
pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la 
tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui 
conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle 
disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di 
pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del 
predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro 
dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e 
termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle 
comunità montane (480) (481). 



(480)  Per l'attuazione delle norme di cui al presente comma, vedi il D.M. 16 
gennaio 1997 e il D.M. 3 giugno 1997. 
(481)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. 
Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 
39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello 
statuto regionale, nonché, dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 
58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e 
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in 
riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, 
nonché, dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in 
riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della 
Costituzione. 
 





215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono apportate le seguenti modifiche: 
a) ... (482); 
b) ... (483); 
c) ... (484). 



(482)  Modifica i commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335. 
(483)  Aggiunge un comma all'art. 2, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. 
(484)  Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, 
n. 669, aggiunge la lettera b-bis) all'art. 2, comma 4, L. 8 agosto 1995, n. 
335. 
 





216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e 
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, 
nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in 
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. 
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, 
le modalità per l'attuazione del presente comma (485) (486) (487). 



(485)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 
111(Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 
85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, sollevate in riferimento all'art. 21, 
terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana; ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, 
sollevata in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello 
statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 14 maggio 1985, n. 
246, dalla regione siciliana; ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, sollevata in riferimento 
all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 
26 luglio 1965, n. 1074. 
(486)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 
19 aprile 2000, n. 17 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le 
modalità della sua attuazione siano definite con decreto ministeriale, non 
prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento. 
(487)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n. 98 (Gazz. Uff. 
19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni 
di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, 
sollevate in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione 
Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui 
all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana. 
 





217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1997, 
salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza. 



 





Tabella 1 (488) 
(articolo 1, comma 119) 
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DIPENDENTI 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.Lgs. 3 
FEBBRAIO 1993, N. 29 



(488)  Sostituisce la tab. 1 allegata al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. 
 





Tabella 2 
(articolo 1, comma 227) 
      PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE
      AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 8 PER CENTO RELATIVO
      AD UN CAPITALE UNITARIO.
      N. rateQuota capitaleQuota interesseRataDebito
      ColonnaColonna 2Colonna 3anticipataresiduo
      1  Colonna 4Colonna 5
      1 0,040127-0,0401270,959873
      2 0,0273290,0127980,0401270,932544
      3 0,0276930,0124340,0401270,904851
      4 0,0280620,0120650,0401270,876789
      5 0,0284360,0116910,0401270,848353
      6 0,0288160,0113110,0401270,819537
      7 0,0292000,0109270,0401270,790337
      8 0,0295890,0105380,0401270,760748
      9 0,0299840,0101430,0401270,730764
      10 0,0303830,0097440,0401270,700381
      11 0,0307890,0093380,0401270,669592
      12 0,0311990,0089280,0401270,638393
      13 0,0316150,0085120,0401270,606778
      14 0,0320370,0080900,0401270,574741
      15 0,0324640,0076630,0401270,542277
      16 0,0328970,0072300,0401270,509380
      17 0,0333350,0067920,0401270,476045
      18 0,0337800,0063470,0401270,442265
      19 0,0342300,0058970,0401270,408035
      20 0,0346870,0054400,0401270,373348
      21 0,0351490,0049780,0401270,338199
      22 0,0356180,0045090,0401270,302581
      23 0,0360930,0040340,0401270,266488
      24 0,0365740,0035530,0401270,229914
      25 0,0370610,0030660,0401270,192853
      26 0,0375560,0025710,0401270,155297
      27 0,0380560,0020710,0401270,117241
      28 0,0385640,0015630,0401270,078677
      29 0,0390780,0010490,0401270,039599
      30 0,0395990,0005280,0401270,000000
       1,0000000,2038101,203810 





 





Tabella 3 (489) 
(articolo 3, comma 164) 
PROSPETTO DEI COEFFICIENTI
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle 
rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per 
cento. 



(489)  Sostituisce il prospetto allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
 




fp07-gr07