GAZZETTA UFFICIALE N. 249 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 24/10/1997 DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997. Istituzione della scuola di specializzazione in diritto europeo. IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera del consiglio della facolta' di giurisprudenza del 21 maggio 1997; Vista la delibera del senato accademico del 21 luglio 1997; Considerata l'urgenza di istituire la scuola di specializzazione in diritto europeo; Considerato che l'attivita' del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Universita', e' stata sospesa; Decreta: Viene istituita la scuola di specializzazione in diritto europeo. Scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica Art. 1. E' istituita, ai sensi dei decreto ministeriale 16 dicembre 1996, presso l'Universita' degli studi di Palermo, facolta' di giurisprudenza, la scuola di specializzazione in diritto europeo. Art. 2. La scuola ha il compito di formare figure professionali specialistiche idonee ad operare come funzionari di organizzazioni europee o di organismi pubblici ovvero come esperti dei problemi giuridicoeconomici connessi alle relazioni internazionali. Art. 3. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in giurisprudenza in economia ed in scienze politiche. Considerati la tipologia e gli scopi della scuola non e' requisito di ammissione il possesso di abilitazione professionale. Art. 4. Il corso ha la durata di due anni ed e' articolato in due indirizzi (privatistico e pubblicistico). La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse e' affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinita tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti. Ciascun anno di corso comprende almeno 300 ore di insegnamento. Art. 5. La scuola rilascia il titolo di specialista in diritto europeo. Il piano di studi e' articolato, per ciascun anno, sulla base della tavola didattica, in conformita' all'art. 22 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78, serie generale, parte seconda del 4 aprile 1997: Nell'arco dei due anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attivita' didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientificodisciplinari di fianco indicati: area del diritto privato e dell'organizzazione delle Comunita' europee N02X - 14X), con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 120; area del diritto agrario (N03X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area del diritto tributario comparato e comunitario N13X - P01C) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area del diritto processuale comunitario N14X - 15X) con un numero di ore di insegnamento dei due anni non inferiore a 30; area delle istituzioni e della politica comunitaria (P01BA) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30. Inoltre, il regolamento della scuola di cui al successivo art. 6 deve stabilire per ciascuno dei due indirizzi lo svolgimento di attivita' didattica ulteriore per il seguente minimo totale: a) indirizzo privatistico: area del diritto privato comparato europeo (N02X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90; area del diritto commerciale europeo e del mercato finanziario e delle assicurazioni (P04X - 05X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area del diritto della navigazione (N06X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area dell'economia dei settori produttivi europei (P01G - 011) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; b) indirizzo pubblicistico: area del diritto del lavoro e dello stabilimento (N07X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area del diritto regionale e degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area del diritto pubblico comparato europeo (N11X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area del diritto e della procedura penale comparati (N16X - 17X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60. Il consiglio della scuola potra' prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali potranno essere tratti anche da settori scientificodisciplinari diversi da quelli prima indicati. Art. 6. La scuola opera attraverso un consiglio di corso i cui compiti risultano dalle previsioni delle attuali norme di legge e dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Il numero dei rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola e' stabilito nella misura del 20% degli iscritti. Art. 7. Il diploma di specializzazione viene rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneita', nonche' l'esame finale. Art. 8. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal consiglio della scuola e non potra' in ogni caso superare le 25 unita'. Art. 9. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, le modalita' ed i criteri di ammissione alla scuola, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalita' degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto. Il consiglio determina pertanto all'interno dei settori scientifico - disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti, nonche' le modalita' delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste. Dell'indirizzo seguito si potra' fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione. Art. 10. In rapporto alla frequenza alle lezioni ed alle eventuali altre attivita' il consiglio della scuola potra' riconoscere, silla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero. Art. 11. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente. Art. 12. La scuola si avvale di personale non docente, di attrezzature e strutture dell'Universita' di Palermo, nonche' di attrezzature e strutture acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi. Art. 13. L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Palermo, 9 ottobre 1997 Il rettore: Gullotti
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