GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 158 DEL 12/7/1955




       
      D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.     Agg. G.U. 12/06/2003 
      Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
       
      Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955, 
      n. 158. Emanato in virtù della L. 12 febbraio 1955, n. 51, riportata al n. 
      A/I, sostituisce il R.D. 18 giugno 1899, n. 230, che conteneva norme sulla 
      prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, e che è stato 
      espressamente abrogato dall'art. 406 del presente decreto. 
      (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, 
      n. 60; 
      - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
      50/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 30 luglio 1998, n. 103/98; 
      - Ministero dell'interno: Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; 
      - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 2000, n. 1; 

      - Ufficio italiano Cambi: Circ. 28 luglio 1997, n. 392. 

       
      TITOLO I 
      Disposizioni generali 
      Capo I - Campo di applicazione 
       
      1. Attività soggette. 
      Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali 
      siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi 
      dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle 
      Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di 
      istruzione e di beneficenza. 
      ------------------------ 

       
      2. Attività escluse. 
      Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è 
      regolata o sarà regolata da opposti provvedimenti (1/a): 
      a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere (2); 
      b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; 
      c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle 
      telecomunicazioni; 
      d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; 
      e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna. 
      ------------------------ 
      (1/a) Vedi, anche, l'art. 46, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata alla 
      voce Comunità europee. 
      (2) Vedi il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, riportato al n. E/II. 

       
       
      3. Definizione di lavoratore subordinato. 
      Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che 
      fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e 
      sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo 
      di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. 
      Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati: 

      a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che 
      prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; 
      b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei 
      quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in 
      genere. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori 
      (giurisprudenza) 
      4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 
      I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o 
      sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito 
      delle rispettive attribuzioni e competenze: 
      a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; 
      b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e 
      portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante 
      affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, 
      nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; 
      c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di 
      sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 
      ------------------------ 

       
       
      5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere 
      edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente 
      di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. 
      L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi 
      dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è 
      incaricato di prestare. 
      Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o 
      attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente 
      comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di 
      sicurezza previsti dal presente decreto. 
      ------------------------ 

       
       
      6. Doveri dei lavoratori. 
      I lavoratori devono: 
      a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal 
      datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; 
      b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di 
      protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; 
      c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai 
      preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di 
      protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui 
      venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 
      nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre 
      dette deficienze o pericoli; 
      d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza 
      e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; 
      e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano 
      di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di 
      altre persone. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti 
      (giurisprudenza) 
      7. Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno. 
      Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la 
      costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, 
      di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in 
      genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, 
      che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. 
      Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente 
      ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o 
      concessione in uso (2/a). 
      Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi 
      forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano 
      accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti 
      richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del 
      successivo articolo 390 (2/a). 
      ------------------------ 
      (2/a) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 2 maggio 1983, n. 178 (Gazz. 
      Uff. 14 maggio 1983, n. 131). 
      (2/a) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 2 maggio 1983, n. 178 (Gazz. 
      Uff. 14 maggio 1983, n. 131). 

       
      TITOLO II 
      Ambienti, posti di lavoro e di passaggio 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      8. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi. 
      1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe 
      di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i 
      veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente 
      alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di 
      queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. 
      2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone 
      ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo 
      di impresa. 
      3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, 
      dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 
      4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una 
      distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e 
      scale. 
      5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per 
      garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di 
      circolazione deve essere evidenziato. 
      6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della 
      natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di 
      cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per 
      impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. 
      7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori 
      autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 
      8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente 
      visibile. 
      9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al 
      passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
      essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito 
      delle persone e dei mezzi di trasporto. 
      10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali 
      che ostacolano la normale circolazione. 
      11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente 
      eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono 
      un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, 
      gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati (2/b). 
      ------------------------ 
      (2/b) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      9. Solai. 
      I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto 
      ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso 
      in chilogrammi per metro quadrato di superficie. 
      I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti 
      razionalmente ai fini della stabilità del solaio. 
      ------------------------ 

       
       
      10. Aperture nel suolo e nelle pareti. 
      Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli 
      ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono 
      essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad 
      impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le 
      aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. 
      Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che 
      presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono 
      essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale. 
      Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 
      quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano 
      condizioni di pericolo. 
      ------------------------ 

       
       
      11. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni. 
      1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi 
      contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività 
      lavorativa. 
      2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate 
      altre misure o cautele adeguate. 
      3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti 
      all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività 
      devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei 
      veicoli può avvenire in modo sicuro. 
      4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono 
      altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno 
      dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro 
      fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e 
      sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico 
      (2/c). 
      5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui 
      all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai 
      luoghi di lavoro esterni (2/c). 
      6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati 
      con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. 
      7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono 
      essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i 
      lavoratori: 
      a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la 
      caduta di oggetti; 
      b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, 
      quali gas, vapori, polveri; 
      c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo 
      o possono essere soccorsi rapidamente; 
      d) non possono scivolare o cadere (2/d). 
      ------------------------ 
      (2/c) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (2/c) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (2/d) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII. 

       
       
      12. Schermi paraschegge. 
      Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere 
      nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar 
      luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
      predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie 
      proiettate abbiano a recare danno alle persone. 
      ------------------------ 

       
      13. Vie e uscite di emergenza. 
      1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
      a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle 
      persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo 
      sicuro; 
      b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 
      c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro 
      dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza; 
      c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di 
      passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima 
      apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se 
      incernierata (larghezza utile di passaggio) (2/e). 
      2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di 
      raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 
      3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere 
      evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 
      4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di 
      emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, 
      alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in 
      essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere 
      presenti in detti luoghi. 
      5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e 
      larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 
      6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono 
      essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter 
      essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona 
      che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle 
      porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta 
      quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre 
      cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati 
      specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco 
      competente per territorio (2/f). 
      7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, 
      se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. 
      8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato 
      adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, 
      le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 
      9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le 
      porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo 
      da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 
      10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita 
      segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in 
      luoghi appropriati. 
      11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono 
      essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, 
      che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 
      12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le 
      lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di 
      incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere 
      almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto 
      prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già 
      costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la 
      impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso 
      sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già 
      concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento 
      dell'organo di vigilanza (2/g). 
      13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si 
      applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere 
      un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza (3). 
      ------------------------ 
      (2/e) Lettera aggiunta dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (2/f) Periodo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (2/g) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (3) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      14. Porte e portoni. 
      1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, 
      posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita 
      delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il 
      lavoro. 
      2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli 
      di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività 
      che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta 
      ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere 
      larghezza minima di m 1,20 (3/a). 
      3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste 
      al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente: 
      a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano 
      fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza 
      minima di m 0,80 (3/b); 
      b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano 
      in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta 
      avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; 
      c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano 
      in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta 
      avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima 
      di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo (3/b); 
      d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano 
      in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) 
      il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso 
      dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori 
      normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati 
      limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 
      4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere 
      minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 
      5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è 
      applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte 
      per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una 
      tolleranza in meno del 2% (due per cento) (3/a). 
      6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 
      13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le 
      disposizioni di cui all'art. 13, comma 5. 
      7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse 
      le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse 
      centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del 
      locale. 
      8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla 
      circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei 
      pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere 
      segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 
      9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o 
      essere muniti di pannelli trasparenti. 
      10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo 
      all'altezza degli occhi. 
      11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non 
      sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i 
      lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, 
      queste devono essere protette contro lo sfondamento. 
      12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che 
      impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 
      13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un 
      sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 
      14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza 
      rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di 
      dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed 
      accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro 
      apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia 
      elettrica. 
      15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere 
      contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole 
      conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in 
      ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 
      16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere 
      aperte. 
      17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono 
      essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, 
      consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili 
      dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere 
      adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. 
      Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 
      non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la 
      larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di 
      detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla 
      concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità (2/g). 
      ------------------------ 
      (3/a) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (3/b) Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (3/b) Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (3/a) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (2/g) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 

       
      15. Spazio destinato al lavoratore. 
      Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da 
      consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da 
      compiere. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Scale fisse 
      (giurisprudenza) 
      16. Scale fisse a gradini. 
      Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di 
      lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai 
      carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I 
      gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e 
      larghezza adeguata alle esigenze del transito. 
      Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati 
      aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe 
      delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      17. Scale fisse a pioli. 
      Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o 
      incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, 
      devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai 
      ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o 
      aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona 
      verso l'esterno. 
      La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da 
      questi più di cm 60. 
      I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono 
      applicati o alla quale la scala è fissata. 
      Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio 
      all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere 
      adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare 
      la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Scale e ponti sospesi (4) 
      (giurisprudenza) 
      18. Scale semplici portatili. 
      Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale 
      adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente 
      resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni 
      appropriate al loro uso. 
      Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti 
      mediante incastro. 
      Esse devono inoltre essere provviste di: 
      a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due 
      montanti; 
      b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
      superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 
      Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di 
      trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di 
      sicurezza indicate nelle lettere a) e b). 
      ------------------------ 
      (4) Per le scale e i ponti sospesi, vedi, anche, gli artt. 16-54, D.P.R. 7 
      gennaio 1956, n. 164, riportato al n. B/V. 

       
      19. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, 
      comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente 
      assicurate o trattenute al piede da altra persona. 
      ------------------------ 

       
      20. Scala ad elementi innestati. 
      Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati 
      (tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) 
      dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni: 
      a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo 
      particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti 
      devono essere assicurate a parti fisse; 
      b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di 
      rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; 
      c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo 
      spostamento laterale; 
      d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra 
      una continua vigilanza della scala. 
      ------------------------ 

       
      21. Scale doppie. 
      Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere 
      provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che 
      impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di 
      sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      22. Scale aeree e ponti mobili sviluppabili. 
      Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque 
      azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a 
      livello del carro e per la elevazione massima e minima della volata, 
      nonché di calzatoie o di altri dispositivi per assicurare in ogni caso la 
      stabilità del carro. 
      Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del 
      costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima. 
      ------------------------ 

       
      23. Ponti e sedie sospesi. 
      I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche 
      costruttive che per le modalità di montaggio e di uso, presentare 
      sufficienti garanzie di resistenza. 
      Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale 
      deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa 
      autofrenante. 
      I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al 
      piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia 
      assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di 
      trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      24. Utensili a mano. 
      Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel 
      tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite 
      guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      25. Verifiche. 
      Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e 
      i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a 
      verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla 
      sicurezza (5). 
      ------------------------ 
      (5) Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre 
      1959, riportato al n. A/VII. 

       
      Capo IV - Parapetti 
      (giurisprudenza) 
      26. Parapetto normale. 
      Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che 
      soddisfi alle seguenti condizioni: 
      a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di 
      conservazione; 
      b) abbia un'altezza utile di almeno un metro; 
      c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a 
      circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; 
      d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in 
      ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto 
      conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 
      È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto 
      definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul 
      piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. 
      È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, 
      qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, 
      realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, 
      non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      27. Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani. 
      Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi 
      ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, 
      su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di 
      difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di 
      caricamento di altezza inferiore a m 1,50. 
      Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente 
      decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a 
      quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali 
      verso l'esterno. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Illuminazione 
      28. Illuminazione generale. 
      Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con 
      luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente 
      visibilità. 
      ------------------------ 

       
      29. Illuminazione particolare. 
      Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i 
      campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di 
      controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che 
      presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una 
      speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi 
      particolari. 
      ------------------------ 

       
      30. Deroghe per esigenze tecniche. 
      Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o 
      procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i 
      luoghi ed i posti indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare 
      adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o 
      dalla insufficienza della illuminazione. 
      ------------------------ 

       
      31. Illuminazione sussidiaria. 
      Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di 
      illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 
      Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in 
      costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità 
      del loro impiego. 
      Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in 
      condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono 
      imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi 
      sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando 
      si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la 
      illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti 
      ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire 
      una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e 
      distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di 
      illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in 
      modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione 
      devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi 
      stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. 

      L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, 
      qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima 
      dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. 
      ------------------------ 

       
      32. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza 
      della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere 
      fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro 
      in condizioni di sufficiente visibilità. 
      ------------------------ 

       
      Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche 
      (giurisprudenza) 
      33. Difesa contro gli incendi. 
      In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono 
      essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la 
      incolumità dei lavoratori in caso di incendio. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori. 
      Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di 
      incendio: 
      a) è vietato fumare; 
      b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali 
      incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; 
      c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle 
      particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli 
      apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono 
      essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei 
      mesi da personale esperto; 
      d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido 
      allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi. 
      ------------------------ 

       
      35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le 
      materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da 
      aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o 
      nocivi. 
      Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le 
      altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di 
      conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 
      I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale 
      mediante avvisi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      36. Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco. 
      Le aziende e le lavorazioni: 
      a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono 
      prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; 
      b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di 
      incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, 
      ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del 
      Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. 
      La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è 
      fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e 
      la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e 
      commercio e per l'interno (6). 
      ------------------------ 
      (6) Vedi il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, riportato al n. A/VI. 

       
      (giurisprudenza) 
      37. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente 
      articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore 
      del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del 
      Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la 
      visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio 
      delle lavorazioni. 
      Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei 
      vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei 
      mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma 
      dell'articolo precedente. 
      ------------------------ 

       
      38. Scariche atmosferiche. 
      Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei: 
      a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, 
      di cui all'art. 36; 
      b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, 
      possano costituire pericolo. 
      ------------------------ 

       
      39. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i 
      recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati 
      all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti 
      appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire 
      la dispersione delle scariche atmosferiche. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      40. [Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche 
      atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno 
      una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza (7)] (7/a). 

      ------------------------ 
      (7) Tale controllo è stato affidato all'Ispettorato del lavoro dal D.M. 12 
      settembre 1959, riportato al n. A/VII. 
      (7/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 
      462. I riferimenti al presente articolo, contenuti in altri testi 
      normativi, si intendono riferiti alle disposizioni del regolamento emanato 
      con il citato D.P.R. n. 462 del 2001, ai sensi del comma 2 del suddetto 
      articolo 9. 

       
      TITOLO III 
      Norme generali di protezione delle macchine (8) 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      (giurisprudenza) 
      41. Protezione e sicurezza delle macchine. 
      Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono 
      essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 
      ------------------------ 
      (8) Per i collaudi di macchine e impianti pericolosi vedi, anche, gli 
      artt. 39-50, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III. 

       
      (giurisprudenza) 
      42. Parti salienti degli organi delle macchine. 
      Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, 
      bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, 
      sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine 
      non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli 
      elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a 
      dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure 
      coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce. 
      ------------------------ 

       
      43. Manovellismi. 
      Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o 
      viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e 
      simili devono essere adeguatamente protetti. 
      La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e 
      simili e (9) salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo, 
      quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la 
      forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia 
      superiore ai 60 giri al minuto primo. 
      ------------------------ 
      (9) Lettera aggiunta in seguito all'avviso di rettifica pubblicato nella 
      Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142. 

       
      44. Tratti terminali sporgenti degli alberi. 
      I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di 
      un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite 
      oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      45. Protezione in caso di rottura di macchine. 
      Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura 
      dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle 
      particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, 
      con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in 
      lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi 
      atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali 
      proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di 
      sicurezza. 
      Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non 
      sono ammessi. 
      ------------------------ 

       
      46. Scuotimenti e vibrazioni delle macchine. 
      Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da 
      evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro 
      stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici. 
      Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica 
      funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure 
      o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici 
      od arrechi danno alle persone. 
      ------------------------ 

       
      47. Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza. 
      Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono 
      essere rimossi se non per necessità di lavoro. 
      Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente 
      adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo 
      possibile il pericolo che ne deriva. 
      La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve 
      avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la 
      loro temporanea rimozione. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      48. Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto. 
      È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in 
      moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari 
      esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad 
      evitare ogni pericolo. 
      Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i 
      lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. 
      ------------------------ 

       
      49. Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in 
      moto. 
      È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o 
      registrazione. 
      Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono 
      adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. 
      Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i 
      lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Motori 
      50. Segregazione dei motori. 
      Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce 
      un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito 
      locale o recintato o comunque protetto. 
      Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i 
      relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili 
      devono essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del 
      presente Titolo. 
      L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro 
      che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante 
      apposito avviso. 
      ------------------------ 

       
      51. Regolatore automatico di velocità. 
      I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un 
      pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, 
      tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. 
      Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il 
      mancato funzionamento. 
      ------------------------ 

       
      52. Messa in moto e arresto dei motori. 
      Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono 
      essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e 
      disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente. 
      Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi 
      dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul 
      volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in 
      maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il 
      contraccolpo. 
      Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura 
      di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve 
      essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza (9/a). 
      ------------------------ 
      (9/a) Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII e successivamente così modificato dall'art. 17, 
      D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL. 

       
      53. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni 
      o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono 
      essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per 
      poterne conseguire l'arresto. 
      Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi 
      ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di 
      segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia 
      elettrica. 
      In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione 
      devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori. 
      Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di 
      allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza 
      possibilità di errore (9/a). 
      ------------------------ 
      (9/a) Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII e successivamente così modificato dall'art. 17, 
      D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL. 

       
      54. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere 
      preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei 
      luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se 
      necessario, ad un segnale ottico. 
      Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente 
      articolo e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di 
      comando della messa in moto del motore. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Trasmissioni e ingranaggi 
      (giurisprudenza) 
      55. Organi ed elementi per la trasmissione del moto. 
      Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i 
      cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o 
      elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono 
      costituire un pericolo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      56. Alberi, cinghie e funi di trasmissione. 
      Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le 
      relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad 
      altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di 
      lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere 
      protetti sin a tale altezza. 
      La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da 
      una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché: 
      a) disti, in senso orizzontale, almeno m 0,50 dalle parti più sporgenti 
      degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m 0,30 se gli 
      organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera; 
      b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali 
      manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed 
      elementi in moto. 
      Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore 
      a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una 
      velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della 
      protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni 
      di impianto e di uso, può costituire pericolo. 
      Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in 
      relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi 
      ogni pericolo. 
      ------------------------ 

       
      57. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti 
      di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a 
      trattenerle in caso di rottura. 
      Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della 
      cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia 
      minore di 80. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      58. Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli dimensioni 
      o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o 
      passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere 
      costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o 
      della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi 
      forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo. 
      ------------------------ 

       
      59. Ingranaggi. 
      Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere 
      racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di 
      ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature 
      sino alla loro base. 
      Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di 
      imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina 
      o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o 
      la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano 
      sufficiente garanzia di sicurezza. 
      In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, 
      lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità 
      periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento 
      fra il riparo e la corona dentata. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      60. Coni e cilindri di frizione. 
      Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non 
      superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro 
      devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in 
      posizione inaccessibile. 
      ------------------------ 

       
      61. Catene di trasmissione. 
      Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non 
      si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia 
      completa. 
      Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata 
      alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di 
      avvolgimento, fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena 
      scoperta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi 
      delle cinghie e delle funi di trasmissione. 
      ------------------------ 

       
      62. Montaggio e smontaggio delle cinghie. 
      Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie 
      devono essere affidate a personale esperto. 
      È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo 
      quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi 
      montacinghie. 
      L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il 
      prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità 
      in metri al secondo sia non minore di 80. 
      ------------------------ 

       
      63. Ganci portacinghie. 
      Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio 
      per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli 
      alberi di trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi in moto, ma 
      devono essere appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle 
      pulegge. 
      ------------------------ 

       
      64. Giunzione delle cinghie. 
      Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da 
      non presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano 
      raccordati alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la 
      cinghia non sia completamente protetta. 
      ------------------------ 

       
      65. Coppie di pulegge fissa e folle. 
      Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in 
      modo che: 
      a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra 
      causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto 
      l'albero su cui è montata; 
      b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e 
      viceversa sia eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico, 
      munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto 
      del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo 
      deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la 
      macchina comandata sono ferme. 
      ------------------------ 

       
      66. Disinnesti di sezionamento delle trasmissioni estese. 
      Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero 
      esteso a più ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi 
      corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di 
      facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo di fermo, per impedire 
      l'accidentale trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco. 
      Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli 
      alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti 
      di entità tale da rendere difficile il loro rapido arresto. 
      ------------------------ 

       
      67. Preavviso di avviamento di trasmissioni. 
      Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza 
      arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere 
      preceduti da un segnale acustico convenuto. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Macchine operatrici e varie 
      (giurisprudenza) 
      68. Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle 
      macchine. 
      Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, 
      quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto 
      possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di 
      sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      69. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia 
      possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi 
      lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono 
      adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei 
      attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto 
      della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo 
      simultaneo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      70. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile 
      proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di 
      operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di 
      zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo 
      indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per 
      ridurre al minimo il pericolo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      71. Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori 
      non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o 
      schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto 
      della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata 
      delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere 
      anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più 
      breve tempo possibile. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      72. Blocco degli apparecchi di protezione. 
      Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone 
      di operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia 
      tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e 
      specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato 
      con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che: 
      a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in 
      moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o 
      dell'apertura del riparo; 
      b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella 
      posizione di chiusura. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      73. Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine. 
      Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere 
      provviste di idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze 
      tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture atti per forma, 
      dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre persone 
      possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi 
      lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi. 
      La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando 
      la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico 
      automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o 
      scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro. 

      ------------------------ 

       
      74. Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate. 
      Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati 
      agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con 
      dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e, 
      in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoruscita. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      75. Protezione contro le proiezioni di materiali. 
      Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di 
      materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto 
      possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di 
      intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      76. Organi di comando per la messa in moto delle macchine. 
      Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e 
      l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore. 
      Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa 
      in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da 
      altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti 
      alla macchina possano essere lesi in seguito ad un tempestivo movimento di 
      questa. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      77. I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in 
      modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di 
      dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo. 
      ------------------------ 

       
      78. Comando a pedale delle macchine. 
      I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli 
      di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una 
      custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo 
      una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del 
      pedale. 
      ------------------------ 

       
      79. Innesto e disinnesto delle macchine comandate da trasmissione. 
      Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni 
      principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di 
      innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare 
      la macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da 
      questa azionate. 
      Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma 
      precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché 
      l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di 
      ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un 
      punto situato in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere 
      distintamente tutte le macchine. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      80. Preavviso di avviamento di macchine complesse. 
      Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più 
      lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da 
      colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere 
      preceduto da un segnale acustico convenuto. 
      ------------------------ 

       
      81. Comando con dispositivo di blocco multiplo. 
      Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate 
      nell'articolo precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i 
      lavoratori introducano le mani o altre parti del corpo fra organi che con 
      l'avviamento della macchina entrano in movimento, le macchine stesse 
      devono essere provviste di un sistema di comando con dispositivo di blocco 
      multiplo, che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun 
      lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo 
      di blocco particolare. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      82. Blocco della posizione di fermo della macchina. 
      Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di 
      pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore 
      si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che 
      possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che 
      assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei 
      suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni. Devono altresì 
      adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina o le sue 
      parti non siano messe in moto da altri. 
      ------------------------ 

       
      83. Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento 
      alternativo. 
      Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a 
      movimento alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremità 
      di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della 
      eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o 
      altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm 50 nel senso del 
      movimento alternativo. 
      Qualora sia minore di cm 50, esso deve essere reso inaccessibile mediante 
      chiusura. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO I 
      Norme particolari di protezione per determinate macchine 
      Capo I - Mole abrasive (10) 
      84. (11). 
      ------------------------ 
      (10) Per le mole abrasive, vedi anche gli artt. 51 e 52 D.P.R. 19 marzo 
      1956, n. 302, riportato al n. A/III di questa voce. 
      (11) Articolo abrogato dall'art. 58, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, 
      riportato al n. A/III di questa voce. 

       
      85. [Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità 
      superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di 
      cui all'articolo precedente (12). 
      Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia 
      possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto 
      secondo non deve superare: 
      a) per le mole a disco normale: m 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, 
      m 25 se ad impasto ceramico, m 30 se ad impasto con resine sintetiche o 
      con gomma vulcanizzata o con gommalacca; 
      b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome 
      speciali in genere: m 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto 
      magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche] 
      (12/a). 
      ------------------------ 
      (12) Vedi ora art. 52, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III 
      di questa voce. 
      (12/a) Abrogato dall'art. 8, L. 5 novembre 1990, n. 320, riportata al n. 
      A/XXIX. 

       
      86. Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve 
      essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante 
      il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo 
      di impasto ed al numero dei giri del relativo albero. 
      ------------------------ 

       
      87. Molatrici a più velocità. 
      Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un 
      dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità 
      superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola 
      montata. 
      ------------------------ 

       
      88. Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole. 
      Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di 
      flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra 
      loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto 
      dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire 
      secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante 
      interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, 
      cartone, feltro. 
      Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in 
      genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri 
      idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro 
      i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      89. Cuffie di protezione. 
      Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie 
      metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, 
      lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la 
      lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali 
      della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa. 
      Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed 
      i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da 
      resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura. 
      In deroga a quanto disposto a secondo comma dell'art. 45, le cuffie di 
      protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non 
      superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro 
      superiore a 25 metri al secondo, e purché lo spessore della cuffia stessa 
      non sia inferiore a 12 millimetri. 
      ------------------------ 

       
      90. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta 
      nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere 
      tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, 
      a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa 
      non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al 
      diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 
      centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore. 
      Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" 
      della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma 
      precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro 
      i pericoli derivanti dalla rottura della mola. 
      ------------------------ 

       
      91. Poggiapezzi. 
      Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo 
      deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al 
      genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato 
      interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la 
      natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la 
      particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una 
      maggiore distanza. 
      ------------------------ 

       
      92. Protezione contro le schegge. 
      Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più 
      lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno 
      schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che 
      tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di 
      protezione in dotazione personale. 
      ------------------------ 

       
      93. Mole naturali. 
      Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange 
      di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola 
      fino ad un massimo di m 1, e non devono funzionare ad una velocità 
      periferica superiore a 13 metri al minuto secondo. 
      Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di 
      quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al 
      minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni 
      metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola 
      in caso di rottura. 
      ------------------------ 

       
      94. Pulitrici e levigatrici. 
      Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco, 
      operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte 
      abrasiva non utilizzata nella operazione, protetta contro il contatto 
      accidentale. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili 
      95. Bottali e macchine simili. 
      Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra 
      forma che, in relazione alla esistenza di elementi sporgenti delle parti 
      in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, 
      devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte 
      ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento. 
      ------------------------ 

       
      96. I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare 
      accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere 
      provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo. 
      ------------------------ 

       
      97. Impastatrici, gramolatrici e simili. 
      Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o 
      parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in 
      contatto con gli organi lavoratori in moto. 
      Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del 
      dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. 
      Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni 
      e i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre 
      idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo. 
      ------------------------ 

       
      98. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti: 
      a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca 
      girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a 
      meno che questo non sia preceduto da dispositivo volta pasta; 
      b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della 
      vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani; 
      c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente 
      all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è 
      inferiore a 6 centimetri. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto 
      99. Blocco della testa portastampo. 
      Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e 
      simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad 
      assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il 
      cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi. 
      ------------------------ 

       
      100. Schermi di difesa. 
      Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le 
      macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno 
      posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche 
      sul davanti ed ai lati. 
      possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - macchine utensili per metalli 
      101. Torni. 
      Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare 
      incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, 
      onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la 
      rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da 
      lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli. 
      Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di 
      questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare. 
      ------------------------ 

       
      102. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, 
      sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento 
      della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto 
      della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla 
      piattaforma. 
      ------------------------ 

       
      103. Piallatrici. 
      I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici 
      debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti 
      del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della 
      piattaforma scorrevole portapezzi. 
      ------------------------ 

       
      104. Trapani. 
      I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione 
      dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od 
      altri mezzi appropriati. 
      ------------------------ 

       
      105. Seghe per metalli. 
      Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a 
      quanto disposto nell'art. 108. 
      ------------------------ 

       
      106. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di 
      protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare 
      le proiezioni di parti incandescenti. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini 
      107. Seghe alternative. 
      Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una 
      solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di 
      rottura, nonché di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla 
      parte opposta, il telaio sfuggente. 
      Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un 
      dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di 
      avanzamento nella sua posizione più alta. 
      ------------------------ 

       
      108. Seghe a nastro. 
      Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente 
      protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in 
      modo da trattenere il nastro in caso di rottura. 
      Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il 
      suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo 
      comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione. 

      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      109. Seghe circolari. 
      Le seghe circolari fisse devono essere provviste: 
      a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto 
      accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge; 
      b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare 
      tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non 
      più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio; 
      c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la 
      tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto. 
      Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo 
      di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di 
      dimensioni appropriate. 
      ------------------------ 

       
      110. Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere 
      provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante orazione 
      rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. 
      Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di 
      un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire 
      fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo 
      tirante. 
      ------------------------ 

       
      111. Pialle a filo. 
      Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto 
      di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per la 
      eliminazione dei trucioli. 
      La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo 
      tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile 
      rispetto alle esigenze della lavorazione. 
      Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile 
      a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o 
      almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione 
      alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare. 
      ------------------------ 

       
      112. Pialle a spessore. 
      Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad 
      impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione. 
      ------------------------ 

       
      113. Fresatrici da legno. 
      Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti 
      ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in 
      contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole 
      lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza 
      guida. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      114. Lavorazioni di piccoli pezzi. 
      La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, 
      ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve 
      essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, 
      spingitoi e simili. 
      ------------------------ 

       
      Capo VI - Presse e cesoie 
      (giurisprudenza) 
      115. Dispositivi per le presse in genere. 
      Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari 
      o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei 
      lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori. 
      Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle 
      esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da: 
      a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di 
      lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore; 
      b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non 
      consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di 
      chiusura; 
      c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili 
      della macchina; 
      d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o 
      altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo. 
      I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della 
      macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo 
      le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla 
      macchina sia addetto un solo lavoratore. 
      I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando 
      la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi-automatici di 
      alimentazione. 
      ------------------------ 

       
      116. Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, 
      qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo 
      precedente o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente 
      possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro dei 
      pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi 
      di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo. 

      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      117. L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità a 
      quanto stabilisce l'articolo 115, può essere omessa per le presse o 
      macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza 
      intervento diretto o indiretto di motori nonché per le presse comunque 
      azionate a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo 
      siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      118. Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di 
      dispositivo antiripetitore del colpo. 
      ------------------------ 

       
      119. Presse a bilanciere azionate a mano. 
      Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento 
      rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti 
      protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con 
      le masse stesse. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      120. Cesoie a ghigliottina. 
      Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di 
      dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei 
      lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che 
      non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda 
      l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo. 
      ------------------------ 

       
      121. Grandi cesoie a ghigliottina. 
      Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o 
      più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che 
      impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa 
      della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di 
      sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      122. Cesoie a coltelli circolari. 
      Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e 
      pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri 
      mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il 
      banco di lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla 
      superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli 
      sottostanti il banco debbono essere protette. 
      ------------------------ 

       
      123. Cesoie a tamburo portacoltelli e simili. 
      Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di 
      mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le 
      mani i coltelli in moto. 
      ------------------------ 

       
      Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori 
      124. Protezione degli organi lavoratori. 
      Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori 
      e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi 
      nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, 
      debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere 
      costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza 
      dagli organi da proteggere. 
      ------------------------ 

       
      125. Molini a palle e macchine simili. 
      I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante 
      barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro 
      elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione a meno di 
      metri due di altezza dal pavimento. 
      ------------------------ 

       
      126. Frantoi, disintegratori e macchine simili. 
      Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, 
      dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste 
      di protezioni fisse complete in conformità a quanto stabilito nell'art. 
      73, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali 
      debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena 
      sia cessata la esigenza che ne ha richiesto la rimozione. 
      In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere 
      sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di 
      alimentazione o offese da parte degli organi in moto. 
      ------------------------ 

       
      127. Molazze. 
      Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo 
      atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto. 
      Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in 
      modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con 
      gli organi mobili della macchina. 
      ------------------------ 

       
      128. Berte a caduta libera. 
      Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami 
      metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da 
      robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di 
      materiale. 
      Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere 
      allo stesso scopo. 
      La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del 
      recinto o comunque da posto idoneamente protetto. 
      ------------------------ 

       
      Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili 
      129. Limiti di velocità e di carico. 
      Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti 
      di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono 
      risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e 
      debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso 
      presso la macchina. 
      ------------------------ 

       
      130. Coperchio e freno. 
      Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i 
      separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio 
      dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto 
      ed efficace. 
      Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia 
      tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro 
      esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a 
      quello del paniere. 
      ------------------------ 

       
      131. Verifiche periodiche. 
      Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica 
      almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di 
      funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 5 
      centimetri (13). 
      ------------------------ 
      (13) Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre 
      1959, riportato al n. A/VII di questa voce. 

       
      Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri 
      (giurisprudenza) 
      132. Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere. 
      Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e 
      sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, 
      quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, 
      macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non 
      sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua 
      estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani 
      o di altre parti del corpo del lavoratore. 
      Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la 
      zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere 
      provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante 
      agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri. 
      Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente 
      possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati 
      attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le 
      mani alla zona pericolosa. 
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui, in 
      relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle 
      dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal 
      primo comma. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      133. Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi. 
      I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, 
      velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente 
      gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie 
      di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per 
      l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e 
      disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante 
      semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore 
      nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto. 
      Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve 
      comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei 
      cilindri prima del loro arresto definitivo. 
      ------------------------ 

       
      134. Laminatoi siderurgici e simili. 
      Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale 
      in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere 
      predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori. 
      Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto 
      non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno 
      essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro. 
      ------------------------ 

       
      Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine 
      simili 
      (giurisprudenza) 
      135. Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale. 
      Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle 
      sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate 
      per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene 
      a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie 
      di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e 
      disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e 
      delle altre del parti del corpo dei lavoratori. 
      Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno 
      fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nell'articolo 
      seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo. 
      ------------------------ 

       
      136. Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate 
      all'articolo precedente e le loro parti, che, durante il lavoro, 
      richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del 
      dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. 
      Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle 
      aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di 
      lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere 
      inavvertitamente raggiunti dai lavoratori. 
      ------------------------ 

       
      137. Aperture di carico e scarico. 
      Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma 
      dell'art. 135 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i 
      lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le 
      mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento 
      interni della macchina. 
      ------------------------ 

       
      138. Zona di imbocco dei cilindri alimentatori. 
      La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al 
      primo comma dell'art. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere 
      resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, 
      estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o 
      protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di 
      altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo 
      di sicurezza. 
      Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del 
      dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. 
      ------------------------ 

       
      Capo XI - Macchine per filare e simili 
      139. Ingranaggi delle macchine per filare in genere. 
      Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri 
      organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei 
      filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili 
      simili, nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi 
      eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina, devono 
      essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72, qualora 
      debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi 
      possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore. 
      ------------------------ 

       
      140. Imbocco dei tamburi di comando dei fusi. 
      L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei 
      filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana, deve 
      essere protetto, alle due estremità, mediante schermo, e, 
      longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un 
      riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con 
      altro mezzo idoneo. 
      ------------------------ 

       
      141. Montaggio delle funicelle sui tamburi di comando dei fusi. 
      Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente 
      delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. 
      È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando 
      l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione 
      che all'operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi 
      attrezzi, quali anello o asticciola con gancio. 
      ------------------------ 

       
      142. Filatoi automatici intermittenti. 
      I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di: 
      a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri 
      dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la 
      ruota e la rotaia; 
      b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad 
      evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone 
      di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del 
      banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino 
      facilmente accessibili; 
      c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non 
      risultino già inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di 
      avvolgimento delle funi; 
      d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo 
      di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero 
      della controbacchetta. 
      ------------------------ 

       
      143. Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio 
      automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina deve 
      assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco 
      fisso dei cilindri alimentatori. 
      È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il 
      banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del 
      filatoio. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina 
      ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo 
      responsabile. 
      Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo 
      all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di 
      introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note 
      al personale mediante avviso esposto presso la macchina. 
      ------------------------ 

       
      Capo XII - Telai meccanici di tessitura 
      144. Difesa contro il salto della navetta. 
      I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio 
      guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita 
      della navetta dalla sua sede di corsa. 
      Quando l'applicazione del quidanavetta può riuscire dannosa per il 
      prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con 
      l'ordito molto debole, o quanto la velocità della navetta è molto 
      limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti 
      intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in 
      caso di fuoruscita. 
      ------------------------ 

       
      145. Apparecchi guidanavetta. 
      L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente 
      deve essere applicato: 
      a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al 
      minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m 1,60, anche se usati 
      per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei 
      telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i 
      quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa; 
      b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi 
      luce-pettine maggiore di m 2, anche se adibiti alla fabbricazione di 
      tessuti di altre fibre o misti. 
      ------------------------ 

       
      146. L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo 144, 
      deve essere tale che: 
      a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione 
      attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto; 
      b) le due estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più 
      di mezza lunghezza di navetta. 
      L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una 
      costante ed accurata manutenzione. 
      ------------------------ 

       
      147. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica 
      barra avente un diametro inferiore a: 
      a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza 
      superiore a 75 centimetri; 
      b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza 
      compresa tra i 75 centimetri e un metro; 
      c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza 
      superiore a un metro. 
      Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni 
      devono essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti. 
      ------------------------ 

       
      148. Reti paranavetta. 
      Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144, devono avere 
      le seguenti dimensioni minime: 
      a) cm 50 x 50 per telai fino a m 120 di luce-pettine; 
      b) cm 40 x 60 per telai con luce-pettine da m 1,21, a m 1,60; 
      c) cm 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m 1,60. 
      Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate 
      del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine 
      e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore. 

      Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai 
      prospicenti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio. 
      ------------------------ 

       
      149. Trattenuta dei pesi del subbio. 
      I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno 
      del subbio dell'ordito devono essere assicurati con mezzi idonei ad 
      evitarne la caduta. 
      ------------------------ 

       
      150. Montaggio e smontaggio dei subbi. 
      Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che 
      permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del 
      subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito. 
      ------------------------ 

       
      151. Telai per tele e tessuti metallici o di materie diverse. 
      Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici 
      per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie. 
      ------------------------ 

       
      Capo XIII - Macchine diverse 
      152. Ammorbidatrici e distenditrici. 
      Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco 
      dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m 
      1,30 da terra, estesi fino a cm 70 dall'imbocco stesso. 
      Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso 
      atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore 
      possano essere prese dai cilindri. 
      ------------------------ 

       
      153. Macchine per la rottura delle mannelle di canapa e juta. 
      Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, 
      alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione 
      quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte 
      di lavoro. 
      Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di 
      facile azionamento. 
      ------------------------ 

       
      154. Macchine cordatrici. 
      Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di 
      fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio 
      o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano 
      muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. 
      Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la 
      protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, 
      forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le 
      parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita. 
      ------------------------ 

       
      155. Macchine per cucire con filo. 
      Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, 
      compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una 
      protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore. 
      ------------------------ 

       
      156. Macchine per cucire con graffe. 
      Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad 
      alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che 
      impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa. 
      ------------------------ 

       
      157. Macchine per trafilare fili metallici. 
      Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere 
      provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che 
      consenta l'arresto immediato della macchina in caso di necessità. 
      ------------------------ 

       
      158. Macchine con cilindro a lame elicoidali. 
      Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le 
      depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di 
      cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale lasci 
      scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione. 
      Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di 
      blocco previsto nell'art. 72. 
      ------------------------ 

       
      159. Trebbiatrici. 
      Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il 
      vano d'imbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi 
      alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella 
      parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza 
      necessaria per la normale introduzione del covone. 
      ------------------------ 

       
      160. Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende 
      posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto 
      provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la 
      traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi 
      fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri. 
      ------------------------ 

       
      161. Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito 
      ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri. 
      L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di 
      ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m 0,80 oltre 
      il piano stesso. 
      ------------------------ 

       
      162. Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti 
      e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il lavoro. 
      ------------------------ 

       
      163. Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio 
      imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale 
      addetto alla trebbiatrice. 
      ------------------------ 

       
      164. Macchine per imbottigliare liquidi sotto pressione. 
      Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione 
      devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro 
      in caso di scoppio della bottiglia. 
      Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura 
      delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di 
      scoppio. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      165. Macchine tipografiche a platina e macchine simili. 
      Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano 
      munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un 
      dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina per 
      semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in 
      posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono 
      essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta 
      efficacia. 
      ------------------------ 

       
      166. Fustelle. 
      Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle 
      fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di 
      altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo 
      scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani. 
      La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando 
      l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata a 
      piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose. 
      ------------------------ 

       
      167. Compressori. 
      I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata 
      per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti 
      automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della 
      pressione massima d'esercizio. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO V 
      Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      (giurisprudenza) 
      168. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto. 
      I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per 
      quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei 
      carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle 
      condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di 
      arresto. 
      Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro 
      caratteristiche. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      169. Stabilità del mezzo e del carico. 
      Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare 
      le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo 
      carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle 
      accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche 
      del percorso. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      170. Operazioni di carico e scarico. 
      Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di 
      trasporto quando non possono essere eseguite a braccia o a mano devono 
      essere effettuate con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei. 
      ------------------------ 

       
      171. Indicazione della portata. 
      Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la 
      portata massima ammissibile. 
      Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, 
      quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo 
      spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione 
      della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con 
      esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante 
      apposita targa. 
      I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare 
      in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima 
      ammissibile. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      172. Ganci. 
      I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di 
      dispositivi, di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare 
      profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, 
      in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri 
      organi di presa. 
      ------------------------ 

       
      173. Freno. 
      I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di 
      dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la 
      posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini 
      della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. 
      Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, 
      in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di 
      uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo. 
      ------------------------ 

       
      174. Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza 
      motrice. 
      Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare 
      pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti 
      di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del 
      carico. 
      In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive 
      sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la 
      stabilità del carico. 
      ------------------------ 

       
      175. Dispositivi di segnalazione. 
      I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche 
      condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi 
      acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di 
      illuminazione del campo di manovra. 
      ------------------------ 

       
      176. Organo di avvolgimento delle funi o catene. 
      Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, 
      provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure 
      di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi 
      che impediscano: 
      a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione 
      della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fine della sicurezza 
      in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo 
      di arresto automatico corsa); 
      b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sede dei tamburi e delle 
      pulegge durante il normale funzionamento. 
      Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) 
      i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, 
      potenza velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di 
      arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo (14). 
      ------------------------ 
      (14) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/VIII. 

       
      177. Sedi di avvolgimento delle funi o catene. 
      I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo 
      176 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e 
      profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o 
      catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. 
      Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in 
      condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente devono essere 
      impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla 
      maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte. 
      ------------------------ 

       
      178. Rapporto tra i diametri delle funi e quelle dei tamburi e delle 
      pulegge di avvolgimento. 
      I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati 
      nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto 
      previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore 
      a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili 
      elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere 
      inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (14). 
      ------------------------ 
      (14) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/VIII. 

       
      (giurisprudenza) 
      179. Coefficienti di sicurezza per funi e catene. 
      Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di 
      trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, 
      devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, 
      un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le 
      funi composte di fibre e 5 per le catene. 
      Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali 
      (15). 
      ------------------------ 
      (15) Tali verifiche sono state affidate a personale specializzato con D.M. 
      12 settembre 1959, riportato al n. A/VII. 

       
      180. Attacchi ed estremità libere delle funi. 
      Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da 
      evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti. 
      Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, 
      devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo 
      scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      181. Imbracatura dei carichi. 
      L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per 
      evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva 
      posizione di ammaraggio. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      182. Posti di manovra. 
      I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto 
      devono: 
      a) potersi raggiungere senza pericolo; 
      b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle 
      manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; 
      c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. 

      Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia 
      possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del 
      mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con 
      lavoratori incaricati. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      183. Organi di comando. 
      Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono 
      essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole 
      e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. 
      Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire 
      la messa in moto accidentale. 
      ------------------------ 

       
      184. Sollevamento e trasporto persone. 
      1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di 
      lavoro e accessori previsti a tal fine. 
      2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di 
      persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state 
      prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a 
      disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei 
      mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano 
      presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al 
      sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in 
      permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di 
      comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le 
      opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo 
      (16). 
      ------------------------ 
      (16) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 
      (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la 
      sua pubblicazione. 

       
      185. Avvisi per le modalità delle manovre. 
      Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed 
      i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere 
      richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Gru, argani, paranchi e simili 
      (giurisprudenza) 
      186. Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi. 
      Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi 
      devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi 
      sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del 
      carico può costituire pericolo. 
      Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il 
      sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere 
      tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da 
      consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone 
      che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico. 
      ------------------------ 

       
      187. Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di 
      sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del 
      carico, deve essere delimitato con barrire e ove ciò, per ragioni di 
      spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui al 
      secondo comma dell'articolo precedente. 
      ------------------------ 

       
      188. Piani di scorrimento delle gru a ponte. 
      I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili 
      per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere 
      straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere 
      agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza 
      di circa un metro dagli stessi piani, e ad una distanza orizzontale non 
      minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte. 
      Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la 
      sagoma di ingombro della gru (17). 
      ------------------------ 
      (17) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/IX di 
      questa voce. 

       
      189. Stabilità e ancoraggio delle gru. 
      La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate 
      all'aperto devono essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia 
      delle sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle 
      derivanti dalla massima presumibile azione del vento. 
      ------------------------ 

       
      190. Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale. 
      Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di 
      sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle 
      estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di 
      arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla 
      velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 
      6/10 del diametro delle ruote. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      191. Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre 
      ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di 
      dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro 
      alle estremità della sua corsa. 
      ------------------------ 

       
      192. Divieto della discesa libera dei carichi. 
      Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da 
      funzionare a motore innestato anche nella discesa (17). 
      ------------------------ 
      (17) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/IX di 
      questa voce. 

       
      193. Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi. 
      Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento 
      o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso 
      aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico 
      ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento 
      del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante 
      parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di 
      arresto al piede. 
      I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche 
      contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di 
      manovra. 
      Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture 
      dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche 
      dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in 
      luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera 
      mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante 
      chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa 
      quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano 
      corrispondente. 
      ------------------------ 

       
      194. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 
      200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a 
      speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una 
      volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di 
      conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori (18). 
      ------------------------ 
      (18) Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre 
      1959, riportato al n. A/VII di questa voce. 

       
      Capo III - Ascensori e montacarichi 
      195. Campo di applicazione. 
      Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e 
      montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali. 
      ------------------------ 

       
      196. Difesa del vano. 
      Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli 
      ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide 
      difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 
      centimetri. 
      Dette difese devono avere un'altezza minima di m 1,70 a partire dal piano 
      di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed 
      essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie 
      non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili 
      distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le 
      parti mobili distino 4 o più centimetri. 
      Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la 
      cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in 
      conformità alle disposizioni dei commi precedenti. 
      ------------------------ 

       
      197. Accessi al vano. 
      Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere 
      provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le 
      pareti, di altezza minima di m 1,80 quando la cabina è accessibile alle 
      persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando 
      questa è inferiore a m 1,80. 
      Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o 
      traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro 
      se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la 
      cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della 
      cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri. 
      Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le 
      porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri. 
      ------------------------ 

       
      198. Porte di accesso al vano. 
      Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere 
      munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non 
      si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della 
      cabina se tutte le porte non sono chiuse. 
      Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i 
      montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee 
      misure di sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      199. Installazioni particolari. 
      Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono 
      richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m 
      2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di 
      cesoiamento o di caduta nel vano. 
      ------------------------ 

       
      200. Pareti e porte della cabina. 
      Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose 
      accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m 
      1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di 
      altezza non minore a m 1,80. 
      Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di 
      larghezza non superiore a 10 millimetri. 
      Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono 
      presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza 
      superiore a 12 millimetri. 
      Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse 
      quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è 
      limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti 
      cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una 
      apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino 
      sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia 
      della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la 
      stabilità del carico. 
      Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le 
      cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la 
      fuoriuscita o la sporgenza del carico. 
      ------------------------ 

       
      201. Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano. 
      Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m2 0,25 
      di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di 
      altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante 
      alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire 
      che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite. 
      Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm 50, deve essere 
      garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo 
      più alto livello di corsa. 
      ------------------------ 

       
      202. Posizione dei comandi. 
      I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di 
      manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non 
      poter essere azionati da persona che si trovi in cabina. 
      ------------------------ 

       
      203. Apparecchi paracadute. 
      Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone 
      ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le 
      operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non 
      accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non 
      inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a 
      catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m 4, devono essere 
      provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della 
      cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione. 
      Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è 
      richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale 
      caduta della cabina non presenta pericoli per le persone. 
      ------------------------ 

       
      204. Arresti automatici di fine corsa. 
      Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a 
      mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico 
      dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore 
      della corsa. 
      ------------------------ 

       
      205. Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore. 
      Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di 
      discesa deve avvenire a motore inserito. 
      ------------------------ 

       
      206. Carico e scarico dei montacarichi a gravità. 
      Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani 
      devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio 
      durante le operazioni di carico. 
      ------------------------ 

       
      207. Regolazione della velocità dei montacarichi. 
      I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti 
      di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la 
      cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili a tazze, a coclea, a 
      nastro e simili 
      208. Vani di corsa. 
      I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono 
      essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture 
      necessarie per il carico e lo scarico. 
      ------------------------ 

       
      209. Dispositivi di arresto. 
      Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani 
      mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto 
      dell'apparecchio. 
      ------------------------ 

       
      210. Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice. 
      I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i 
      trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, 
      devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto 
      dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice 
      si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento. 
      ------------------------ 

       
      211. Condotti dei trasportatori a coclea. 
      I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura 
      e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente 
      protette. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      212. Aperture di carico e scarico dei trasportatori. 
      Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono 
      essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con 
      organi pericolosi in moto. 
      ------------------------ 

       
      213. Apertura di carico e percorso dei piani inclinati (sciolti). 
      Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere 
      circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto 
      strettamente necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio 
      superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno 
      cm 50 dal piano del pavimento. 
      Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la 
      fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per 
      evitare la caduta del carico. 
      ------------------------ 

       
      214. Spazio sottostante ai trasportatori. 
      Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere 
      reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo 
      del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o 
      per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate 
      altre misure contro detti pericoli. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici 
      (giurisprudenza) 
      215. Velocità e percorso. 
      La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo 
      le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di 
      arresto del mezzo. 
      Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine di 
      ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei veicoli, 
      allo spazio disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transito e 
      loro attraversamenti. 
      Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco. 
      ------------------------ 

       
      216. Difese terminali dei binari. 
      Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che 
      orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare 
      danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli. 
      ------------------------ 

       
      217. Attacco e distacco dei mezzi di trasporto. 
      I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere 
      costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le 
      manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del 
      collegamento. 
      È vietato procedere durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi 
      di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che 
      rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto. 
      ------------------------ 

       
      218. Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti i mezzi 
      di trasporto. 
      I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia 
      dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati 
      di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave. 
      I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono 
      asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la 
      cabina. 
      ------------------------ 

       
      219. Difese nei piani inclinati. 
      I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del 
      percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di 
      sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi. 
      Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano 
      inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere 
      predisposte nicchie di rifugio per il personale. 
      Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante 
      il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei 
      binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il 
      transito pedonale senza pericolo. 
      ------------------------ 

       
      220. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza 
      atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di 
      rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia 
      necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla 
      velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e 
      comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle 
      persone (19). 
      Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o 
      del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al 
      primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono 
      presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso 
      è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone. 
      In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi 
      di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile (20). 
      ------------------------ 
      (19) Per le deroghe, vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/IX di 
      questa voce. 
      (20) Tale verifica è stata affidata a personale specializzato con D.M. 12 
      settembre 1959, riportato al n. A/VII di questa voce. 

       
      221. Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di trasporto. 
      I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati 
      all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro o 
      protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti. 
      ------------------------ 

       
      222. Maniglie per mezzi di trasporto meccanici. 
      I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono 
      mossi direttamente dai lavoratori devono essere provvisti di adatti 
      elementi di presa che rendano la manovra sicura. 
      ------------------------ 

       
      223. Scarico mediante ribaltamento dei veicoli. 
      I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono 
      essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento 
      accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro. 
      ------------------------ 

       
      224. Barriere e segnalazioni nelle vie di transito. 
      Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed 
      immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere 
      disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia 
      possibile, adeguate segnalazioni. 
      ------------------------ 

       
      225. Illuminazione dei segnali. 
      I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli 
      regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono 
      essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno. 
      ------------------------ 

       
      226. Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito. 
      Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso 
      o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono 
      essere sbarrate. 
      Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. 
      ------------------------ 

       
      227. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee 
      di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non 
      è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere 
      esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei 
      convogli ai posti di lavoro. 
      ------------------------ 

       
      228. Cautele per spostamenti non controllabili. 
      Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui 
      conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su 
      uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o 
      affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per 
      assicurare l'incolumità delle persone. 
      ------------------------ 

       
      229. Teleferiche. 
      È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri 
      sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo 
      che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre 
      che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di 
      sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune 
      traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione. 
      ------------------------ 

       
      230. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle 
      stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a 
      grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali 
      ripari devono essere disposti a non oltre m 0,50 sotto il margine del 
      piano di manovra e sporgere da questo per almeno m 2. 
      ------------------------ 

       
      231. Impianti funicolari a lungo percorso. 
      Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare 
      tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e 
      scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le 
      manovre dalla stazione principale. 
      ------------------------ 

       
      232. L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti 
      simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio 
      applicato ad apposito carrello. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO VI 
      Impianti ed apparecchi vari (21) 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      (giurisprudenza) 
      233. Organi di comando e di manovra. 
      Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed 
      apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi accessori, devono 
      essere disposti in modo che: 
      a) riesca sicuro il loro azionamento; 
      b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà; 
      c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il 
      funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato, a meno che 
      ciò non sia possibile in relazione alle particolari condizioni 
      dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi altre misure di 
      sicurezza. 
      Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare 
      l'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura, 
      direzione della manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni. 
      ------------------------ 
      (21) Per i collaudi di macchine ed impianti pericolosi vedi anche artt. 
      39-50, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III di questa voce. 


       
      234. Strumenti indicatori. 
      Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, 
      indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le 
      loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto 
      all'impianto o all'apparecchio. 
      ------------------------ 

       
      235. Aperture di entrata nei recipienti. 
      Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e 
      simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, 
      riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio 
      dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di 
      accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non 
      inferiore a cm 40. 
      ------------------------ 

       
      236. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali 
      possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti. 
      Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, 
      chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano 
      gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia 
      pericolo, disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee. 
      Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare 
      le valvole e gli altri dispositivi dei condotti di comunicazione col 
      recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange 
      cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi 
      di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di 
      manovrarli. 
      I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti 
      devono essere assistiti da altro lavoratore, situato nell'esterno presso 
      l'apertura di accesso. 
      Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo 
      assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i 
      lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con 
      corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a 
      consentire la normale respirazione. 
      ------------------------ 

       
      237. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono 
      esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi. 
      Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza 
      anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle 
      misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte 
      ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di 
      fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e 
      di calzature con chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono 
      essere di sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      238. Accensione dei focolari e dei forni. 
      Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di 
      combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas 
      combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla 
      operazione deve: 
      a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della camera di 
      combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi 
      e nelle loro immediate vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci 
      di provocare esplosioni; 
      b) accertare che il registro del fumo sia aperto; 
      c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio nel 
      focolare o nella camera di combustione attorno ai bruciatori o sul 
      pavimento antistante; 
      d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura 
      sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, 
      salvo il caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo di 
      accensione. 
      Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da altre 
      istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate 
      mediante avviso collocato in prossimità dei posti di accensione. 
      ------------------------ 

       
      239. Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili. 
      Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere 
      disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli 
      e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della 
      posizione di apertura. 
      ------------------------ 

       
      240. Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata. 
      Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, 
      forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del 
      calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono 
      essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o 
      protette contro il contatto accidentale. 
      I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono essere 
      provvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione 
      (giurisprudenza) 
      241. Requisiti di resistenza e di idoneità. 
      Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le 
      tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano 
      comunque esclusi o esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza 
      previste dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti 
      ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari 
      requisiti di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos 
      242. Disposizioni comuni. 
      Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a li vello o ad 
      altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro 
      devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su 
      tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete 
      piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui 
      bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento. 
      Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia 
      possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, le aperture 
      superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di 
      altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di 
      essi. 
      Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per 
      quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro 
      non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al primo 
      comma deve avere altezza non minore di un metro. 
      Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i 
      serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e 
      non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre 
      cautele. 
      ------------------------ 

       
      243. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di 
      oltre 2 metri e che non siano provvisti di apertura di accesso al fondo, 
      qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al 
      fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, 
      purché provviste di ganoi di trattenuta. 
      ------------------------ 

       
      244. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni. 
      Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie 
      ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che: 
      a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi 
      dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; 
      b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento 
      delle loro parti. 
      Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas 
      nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature 
      devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta 
      di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere 
      reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. 
      ------------------------ 

       
      245. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una 
      rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere 
      provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e 
      paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di 
      necessità. 
      ------------------------ 

       
      246. Disposizioni speciali per serbatoi tipo silos contenenti materie 
      capaci di sviluppare gas o vapori infiammabili o nocivi. 
      I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, 
      esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, 
      essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali 
      chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione. 
      ------------------------ 

       
      247. Recipienti, serbatoi, vasche e canalizzazioni per liquidi e materie 
      tossiche, corrosive o comunque dannose. 
      I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o 
      altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono 
      essere provvisti: 
      a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta 
      ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire 
      che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto; 
      b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o 
      traboccamento. 
      Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla lettera a) non 
      siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      248. Recipienti per il trasporto di liquidi o materie infiammabili, 
      corrosive, tossiche e comunque dannose. 
      I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, 
      corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti: 
      a) di idonee chiusure per impedire la fuoruscita del contenuto; 
      b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le 
      operazioni di riempimento e svuotamento; 
      c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a 
      rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso 
      particolare; 
      d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      249. I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già usati, 
      devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione 
      di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti. 
      Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie 
      già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante 
      appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie 
      cautele. 
      In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi 
      infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o 
      materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza 
      che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro 
      interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei 
      suoi residui o prodotti secondari di trasformazione. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, 
      ossidrica, elettrica e simili 
      (giurisprudenza) 
      250. Lavori di saldatura in condizioni di pericolo. 
      È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od 
      elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
      a) su recipienti o tubi chiusi; 
      b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 
      l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni 
      pericolose; 
      c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che 
      evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a 
      esplosioni o altre reazioni pericolose. 
      È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei 
      locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. 
      Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente 
      articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con 
      l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di 
      gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio 
      possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo 
      stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un 
      esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. 
      ------------------------ 

       
      251. Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili. 
      Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri 
      di acetilene o costruire depositi di recipienti contenenti gas 
      combustibili. 
      ------------------------ 

       
      252. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i 
      generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di 
      almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o 
      gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore o 
      usati per lavori all'esterno. 
      Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con 
      corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o 
      gasometri di acetilene. 
      ------------------------ 

       
      253. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di 
      alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola 
      idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti 
      requisiti: 
      a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria 
      nelle tubazioni del gas combustibile; 
      b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di 
      efficienza; 
      c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale 
      scoppio per ritorno di fiamma. 
      ------------------------ 

       
      254. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli 
      apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante 
      mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gassogeni e dei recipienti dei 
      gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi. 
      I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di 
      saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la 
      caduta accidentale. 
      ------------------------ 

       
      255. Saldatura elettrica ed operazioni simili. 
      Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono 
      essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di 
      derivazione della corrente elettrica. 
      ------------------------ 

       
      256. Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con 
      saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato 
      effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della 
      corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un 
      trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario. 
      ------------------------ 

       
      257. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di 
      recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di 
      cui all'art. 250, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze 
      porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia 
      difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in 
      tensione. 
      Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la 
      sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno 
      del recipiente. 
      ------------------------ 

       
      258. Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metalli 
      devono essere osservate, per ciò che non è contemplato specificatamente 
      nel presente Capo, le disposizioni del Titolo VII. 
      ------------------------ 

       
      259. Mezzi di protezione individuali e collettivi. 
      I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili 
      devono essere forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il 
      viso e, quando sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o 
      calzature isolanti. 
      La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta 
      con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando 
      queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione 
      260. Pavimenti, piattaforme, passerelle e scale dei forni. 
      Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono 
      essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi 
      pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al 
      tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo. 
      Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, 
      nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite 
      con materiali incombustibili. 
      ------------------------ 

       
      261. Eccesso di temperatura dei posti di lavoro e di manovra dei forni. 
      I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la 
      temperatura può raggiungere limiti tali da costituire un pericolo, devono 
      essere protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di calore. Ove il 
      processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti 
      di mezzi di protezione individuale. 
      ------------------------ 

       
      262. Bocche e aperture dei forni. 
      Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, 
      quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo 
      nell'interno, devono essere provviste di solide difese. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      263. Spruzzi ed investimenti di materiali incandescenti. 
      I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere 
      investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono 
      essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi. 
      ------------------------ 

       
      264. Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o 
      spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee 
      difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con 
      il materiale fuso nonché per permettere il loro rapido allontanamento 
      dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul 
      pavimento. 
      ------------------------ 

       
      265. Stufe di essiccamento o di maturazione. 
      Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni 
      connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili 
      anche dall'interno. 
      ------------------------ 

       
      266. Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, in relazione 
      al procedimento adottato o alla natura dei materiali o prodotti in 
      lavorazione, possono svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi o nocivi, 
      devono essere provviste di un efficace impianto o di mezzi per la 
      aspirazione di tali gas, vapori o polveri e per il loro convogliamento in 
      un luogo in cui non possono costituire danno. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO VII 
      Impianti macchine ed apparecchi vari 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      (giurisprudenza) 
      267. Requisiti generali degli impianti elettrici. 
      Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere 
      costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli 
      derivanti da contatti accidentali con gli elementi o tensione ed i rischi 
      di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si 
      verifichino nel loro esercizio. 
      ------------------------ 

       
      268. Definizione di "alta" e "bassa" tensione. 
      Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a 
      bassa tensione quando la tensione, del sistema è uguale o minore a 400 
      Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua. 

      Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta 
      tensione (21/a). 
      ------------------------ 
      (21/a) Vedi anche, L. 19 giugno 1955, n. 518, recante norme in materia di 
      determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti 
      elettrici. 

       
      269. Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi 
      elettrici. 
      Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della 
      tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali 
      caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      270. Isolamento elettrico. 
      In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di 
      loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione 
      dell'impianto. 
      ------------------------ 

       
      271. Collegamenti elettrici a terra (22). 
      Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto 
      delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero 
      trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. 
      Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa 
      tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in 
      immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera 
      i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per 
      corrente continua. 
      Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari 
      posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con 
      conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei 
      casi previsti nel precedente comma. 
      ------------------------ 
      (22) Il D.M. 17 marzo 1980 (Gazz. Uff. 10 aprile 1980, n. 99) ha così 
      disposto: "Articolo unico. È riconosciuta l'efficacia del sistema di 
      sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose alimentate in bassa 
      tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volta verso terra - 
      comprese quelle situate nell'ambito aziendale - rispondente alle 
      prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, in luogo di quanto previsto 
      dall'art. 271 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547". (Si omette l'allegato). 

       
      272. Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non 
      offra, in relazione a particolari condizioni ambientali, le necessarie 
      garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile in relazione 
      alla particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi 
      di protezione di sicura efficacia. 
      ------------------------ 

       
      273. Tappeti e pedane isolanti. 
      Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei 
      conduttori contro il contatto accidentale, all'isolamento dei conduttori e 
      ai collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della 
      sicurezza del personale, in relazione a particolari caratteristiche 
      dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra e le 
      apparecchiature e le macchine elettriche accessibili devono essere 
      provvisti di tappeti o pedane che abbiano un isolamento adeguato. 
      I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire 
      la sicura esecuzione delle manovre e da evitare i ribaltamenti. 
      ------------------------ 

       
      274. Linee elettriche aeree esterne. 
      Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione 
      delle linee elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese 
      agli impianti posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente 
      decreto. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed 
      elementi in tensione 
      275. Impiego dei conduttori nudi ad "alta" tensione. 
      I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto 
      nelle officine e cabine elettriche, nelle sale di prova e per le linee 
      esterne. 
      I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in 
      ogni altro locale, purché siano completamente racchiusi, singolarmente od 
      assieme alle relative apparecchiature in cuniculi in armatura, in armadi o 
      custodie metalliche collegate a terra. 
      Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 
      1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di 
      contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi 
      ferroviari, purché siano adottate adeguate ed efficaci misure di 
      sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche 
      superiori. 
      ------------------------ 

       
      276. Difese. 
      I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono 
      essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari 
      rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a 
      terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili. 
      Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai coriduttori in 
      tensione di almeno cm 7 più cm 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un 
      minimo, in ogni caso, di cm 15. 
      ------------------------ 

       
      277. Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo 
      precedente devono essere estesi, verso l'alto, sino ad almeno m 2 dal 
      pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino ad una distanza da 
      questo per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni 
      dell'impianto, il contatto accidentale con i conduttori o con gli elementi 
      in tensione. 
      Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le 
      maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il 
      passaggio della mano. 
      Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei 
      conduttori può anche essere costituita da un parapetto di altezza non 
      inferiore a m 1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e 
      solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso 
      orizzontale dai conduttori non inferiore a m 0,60 più cm 1 ogni migliaia 
      di Volta con un minimo, in ogni caso, di m 1. 
      Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un 
      avviso indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il 
      parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la tensione. 
      ------------------------ 

       
      278. Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione 
      corrono al di sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o di 
      passaggio ad una altezza inferiore a m 3 più un centimetro ogni migliaia 
      di Volta di tensione, si devono applicare al di sotto di essi i ripari di 
      cui all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di 
      piccola dimensione. 
      ------------------------ 

       
      279. Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione 
      dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono 
      essere osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti 
      con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura 
      metallica continua collegata a terra. 
      ------------------------ 

       
      280. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo 
      art. 340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al 
      servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile 
      adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze 
      ivi indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreché la difesa del 
      personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli 
      elementi in tensione sia comunque assicurata. 
      ------------------------ 

       
      281. Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa 
      tensione. 
      In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e 
      gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a 
      corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua, 
      devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla 
      tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, 
      alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure 
      essere protetti contro il contatto delle persone ancorché siano fuori 
      della portata di mano, ma in posizione accessibile. 
      Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente 
      continua di cui al primo comma è elevato a 70 Volta, purché siano adottate 
      idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per 
      esigenze di lavorazione, le persone devono essere convenientemente 
      isolate. 
      ------------------------ 

       
      282. I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in 
      genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, 
      siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere 
      protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. 
      ------------------------ 

       
      283. Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili. 
      I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o 
      per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono 
      avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla 
      usura meccanica. 
      Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non 
      intralcino i passaggi. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente 
      e le scariche atmosferiche 
      284. Protezione contro le sovratensioni. 
      Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione 
      subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto 
      di conduttori, trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono 
      essere adottate idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro, 
      l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi equivalenti. 
      Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti 
      fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni. 
      ------------------------ 

       
      285. Protezione contro i sovraccarichi. 
      I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, 
      interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e 
      negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di intensità 
      tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive. 
      Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto, 
      l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di 
      pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di 
      corrente mediante altri idonei dispositivi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      286. Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della 
      sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei 
      dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative 
      (giurisprudenza) 
      287. Quadri di distribuzione e di manovra. 
      Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si 
      applicano anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri di 
      distribuzione e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte 
      posteriore dei quadri stessi. 
      Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a 
      bassa tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in 
      cui essa sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di 
      impianto e sempreché siano adottate altre idonee misure e cautele. 
      Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri 
      devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si 
      riferiscono. 
      ------------------------ 

       
      288. Interruttore generale. 
      Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, 
      all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore 
      onnipolare. 
      ------------------------ 

       
      289. Sezionamento delle parti degli impianti elettrici. 
      Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna 
      delle relative derivazioni deve essere inserito un separatore. 
      ------------------------ 

       
      290. Interruttore elettrici e simili. 
      Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti 
      condizioni: 
      a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di 
      posizione intermedia; 
      b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar 
      luogo ad arco permanente, né a corto circuito o messa a terra 
      dell'impianto; 
      c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito 
      controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed 
      eventualmente il neutro. È fatta eccezione per gli interruttori ad 
      apertura cosiddetta "fase per fase" al servizio degli impianti di 
      trasmissione e di distribuzione di energia elettrica; 
      d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o 
      cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo 
      comma dell'art. 287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali 
      con le parti in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta verso terra 
      se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua; 
      e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della 
      posizione di apertura e chiusura; 
      f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di 
      inserimento. È fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 
      6 Ampère. 
      ------------------------ 

       
      291. Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente alternata, sono 
      ammessi solo su circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di 
      illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non superiori a 
      1000 Watt. 
      ------------------------ 

       
      292. Pulsanti. 
      I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono 
      essere costruiti ed installati in modo che non sia possibile l'accidentale 
      azionamento degli stessi. 
      Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di 
      distacco. 
      Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di 
      pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione del distacco e 
      dell'inserimento. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      293. Separatori per alta tensione. 
      Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la 
      continuità metallica di tutti i conduttori che fanno capo alla officina o 
      cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta in 
      modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori 
      stessi mediante l'uso di separatori. 
      I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa 
      fuori circuito di macchinario ed apparecchiature. 
      In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante 
      separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da 
      un luogo di facile accesso. 
      Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel 
      circuito, azionabili ad interruttore disinserito tali dispositivi tengono 
      luogo del separatore, purché ne sia palese l'avvenuta manovra. 
      ------------------------ 

       
      294. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi 
      manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o 
      comando meccanico. 
      I separatori devono essere: 
      a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli 
      non siano in tensione a separatore aperto; 
      b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi 
      casualmente da loro stessi. 
      Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto 
      necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per 
      tutte le fasi del circuito. 
      ------------------------ 

       
      295. Valvole fusibili. 
      Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da 
      soddisfare oltre che ai requisiti indicati nell'art. 285, anche alle 
      seguenti condizioni: 
      a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili 
      sotto tensione senza pericolo per i lavoratori; 
      b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli 
      interruttori; 
      c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad 
      eccezione del conduttore neutro. 
      ------------------------ 

       
      296. Interruttori automatici. 
      Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono 
      soddisfare alle condizioni stabilite dagli artt. 290 e 291. 
      In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art. 290, gli 
      interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati 
      a singoli conduttori. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici 
      297. Copertura delle parti nude in tensione. 
      Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a 
      tensione superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 
      Volta verso terra se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude in 
      tensione in posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli 
      articoli 276 e 281 devono avere le stesse parti nude, chiuse 
      nell'involucro esterno o protette mediante copertura o ripari solidamente 
      fissati. 
      Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad 
      enelli e le relative spazzole delle macchine elettriche. 
      ------------------------ 

       
      298. Segregazione delle macchine, dei trasformatori e delle 
      apparecchiature elettriche a tensione elevata. 
      Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le 
      apparecchiature elettriche in genere funzionanti a tensione superiore a 
      1000 Volta, devono essere installati in locali appositi od in recinti che 
      possono essere anche a ciclo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili 
      a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine 
      operatrici. 
      Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o 
      possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine 
      ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave. 
      Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati 
      nel presente articolo devono essere costruite con materiale 
      incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine elettriche 
      provvisorie non annesse ad altri edifici. 
      ------------------------ 

       
      299. La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i 
      trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore a 
      15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi 
      speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purché 
      collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o 
      protetti in conformità delle disposizioni del presente Titolo. 
      ------------------------ 

       
      300. Pozzetto per raccolta olio dei trasformatori. 
      I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio 
      superiore ai 500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine 
      isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere 
      atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno delle cabine 
      o dei recinti. 
      ------------------------ 

       
      301. Protezione dei condensatori. 
      I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti di 
      dispositivi atti ad eliminare la carica residua, quando il condensatore è 
      disinserito; tali dispositivi non sono richiesti quando il condensatore 
      rimane stabilmente collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche 
      dopo che il complesso è disinserito dalla rete. 
      ------------------------ 

       
      302. Accumulatori elettrici. 
      Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 
      220 Volta devono essere: 
      a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un 
      contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale 
      superiore a tale limite; 
      b) contornate da una pedana isolante, se fisse. 
      ------------------------ 

       
      303. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro 
      cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono 
      presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono: 
      a) essere ben ventilati; 
      b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o 
      termici; 
      c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332; 
      d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il 
      divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma 
      libera. 
      ------------------------ 

       
      Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica 
      304. Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione 
      elettrica. 
      È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di 
      illuminazione a incandescenza. 
      È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per 
      l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche. 
      Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse 
      tensioni sino a 6000 Volta. 
      Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno 
      purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e 
      protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato 
      a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da 
      terra. 
      ------------------------ 

       
      305. Lampade e portalampade elettrici. 
      Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono 
      essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade 
      possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, 
      non vi sia possibilità di contatto con le dette parti. 
      ------------------------ 

       
      306. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere 
      collocate: 
      a) in locali bagnati o molto umidi; 
      b) presso tubazioni o grandi masse metalliche; 
      c) a facile portata di mano presso macchina e posti di lavoro in genere 
      devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere 
      il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non 
      igroscopico. 
      ------------------------ 

       
      307. Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti. 
      Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i 
      conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono 
      essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del 
      circuito o collocati fuori della portata di mano. 
      I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in 
      tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di 
      materiale isolante. 
      ------------------------ 

       
      308. Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a 
      catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla 
      linea primaria di alimentazione del trasformatore. 
      ------------------------ 

       
      Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili 
      309. Derivazione a spina. 
      Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, 
      devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, 
      una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) 
      possa risultare sotto tensione. 
      ------------------------ 

       
      310. Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni: 
      a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto 
      con le parti in tensione della sede (femmina) della presa; 
      b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della 
      spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione. 
      ------------------------ 

       
      311. Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di 
      apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a 
      monte della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari, escluso 
      il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a 
      circuito aperto. 
      ------------------------ 

       
      312. Esclusione della corrente ad alta tensione. 
      Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere 
      alimentati solo da circuiti a bassa tensione. 
      Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, 
      per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi 
      che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente 
      essere alimentati ad alta tensione. 
      ------------------------ 

       
      313. Limitazione della tensione per l'alimentazione. 
      Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre 
      disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici 
      portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta 
      verso terra. 
      Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od 
      entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici 
      portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra. 
      Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente 
      articolo e fornita da una rete a bassa tensione attraverso un 
      trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, 
      separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano 
      dell'avvolgimento secondario collegato a terra. 
      ------------------------ 

       
      314. Collegamento elettrico a terra. 
      Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con 
      motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta 
      verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono 
      avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di 
      terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti 
      parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento 
      (22/a). 
      ------------------------ 
      (22/a) Vedi il D.M. 20 novembre 1968, riportato al n. A/XI. 

       
      315. Isolamento degli utensili. 
      Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono 
      avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in 
      tensione e l'involucro metallico esterno. 
      ------------------------ 

       
      316. Interruttori di comando incorporato. 
      Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore 
      incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e 
      sicurezza la messa in moto e l'arresto. 
      ------------------------ 

       
      317. Lampade elettriche portatili. 
      Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti: 
      a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico; 
      b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in 
      seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni 
      possibilità di contatto accidentale; 
      c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante 
      collare esterno alla impugnatura isolante; 
      d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti 
      metalliche eventualmente fissate all'impugnatura. 
      ------------------------ 

       
      318. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi 
      ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre o soddisfare alle 
      condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione 
      non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro 
      di vetro. 
      Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un 
      trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, 
      separati ed isolati tra di loro. 
      ------------------------ 

       
      Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica 
      319. Divieto dei sistemi di trazione con terza rotaia. 
      Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto 
      sono vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia. 
      ------------------------ 

       
      320. Altezza minima delle linee elettriche. 
      Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e 
      delle attività soggette al presente decreto, salvo disposizioni più 
      restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste 
      ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti 
      limiti: 
      a) m 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di 
      edifici, salvo quanto è disposto dalla successiva lettera b); 
      b) m 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano 
      efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a 
      canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici 
      collegati a terra; 
      c) m 2,50 o m 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a 
      seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale 
      in conformità a quanto è stabilito dalla precedente lettera b). 
      ------------------------ 

       
      321. Sostegni di sospensione dei conduttori. 
      I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per 
      trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra 
      di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di 
      una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione 
      non possano abbassarsi a meno di m 3 dal pavimento o dal piano del ferro 
      nelle condizioni di impianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 
      precedente, ed a meno di m 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla 
      lettera c) dello stesso articolo. 
      ------------------------ 

       
      322. Cautele contro il contatto delle linee aeree con mezzi di trasporto 
      ordinari. 
      Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei 
      loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere 
      adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali l'applicazione di 
      barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di 
      transito per i mezzi ordinari. 
      ------------------------ 

       
      323. Interruzione del circuito di alimentazione. 
      I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per 
      trazione elettrica devono essere provvisti di interruttori automatici per 
      massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora 
      si stabilisca una intensità di corrente pericolosa. 
      ------------------------ 

       
      Capo IX - Collegamenti elettrici, a terra 
      324. Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra. 
      Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti 
      nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere 
      usati conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente verso 
      terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 
      50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato. 
      Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in 
      rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purché non inferiori alla 
      sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni 
      caso di 5 millimetri quadrati. 
      ------------------------ 

       
      325. I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento 
      e il deterioramento. 
      Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al 
      dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con 
      bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti. 
      ------------------------ 

       
      326. Dispersore per la presa di terra. 
      Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di 
      costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed 
      alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle 
      derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti 
      utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le 
      cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor 
      resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità 
      degli impianti. 
      Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di 
      gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a 
      tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purché 
      facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia 
      riportato o monte delle eventuali derivazioni. 
      Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad 
      accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      327. Prese di terra degli scaricatori. 
      Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli 
      artt. 324 a 326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche. 

      Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor 
      lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti 
      contro il contatto accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore 
      a 25 millimetri quadrati. 
      Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, 
      particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e 
      di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della 
      corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      328. Verifiche periodiche. 
      [Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa 
      in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo 
      scopo di accertarne la stato di efficienza. 
      Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al 
      primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei 
      casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo 
      l'intervallo di due anni (23)] (23/a). 
      ------------------------ 
      (23) Tali verifiche sono state affidate a personale specializzato con D.M. 
      12 settembre 1959, riportato al n. A/VII. 
      (23/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 
      462. I riferimenti al presente articolo, contenuti in altri testi 
      normativi, si intendono riferiti alle disposizioni del regolamento emanato 
      con il citato D.P.R. n. 462 del 2001, ai sensi del comma 2 del suddetto 
      articolo 9. 

       
      Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di 
      esplosione o di incendio 
      329. Divieto di installazioni elettriche. 
      Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli 
      artt. 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di 
      incendio in dipendenza: 
      a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili; 
      b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive. 
      Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni 
      elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici 
      di produzione sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza 
      (24) (24/a). 
      ------------------------ 
      (24) Per i luoghi di cui all'articolo vedi D.M. 22 dicembre 1958, 
      riportato al n. A/V. 
      (24/a) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 1979, riportato al n. B/XVI. 

       
      330. Installazioni elettriche "antideflagranti" e di tipo stagno. 
      Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia 
      necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o 
      dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono 
      essere installati motori elettrici, purché questi, le relative 
      apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, 
      singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo 
      "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore (24/a). 
      ------------------------ 
      (24/a) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 1979, riportato al n. B/XVI. 

       
      331. Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri 
      comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto 
      installazioni elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di 
      tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli 
      esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle 
      prescrizioni dell'articolo seguente (24). 
      ------------------------ 
      (24) Per i luoghi di cui all'articolo vedi D.M. 22 dicembre 1958, 
      riportato al n. A/V. 

       
      332. Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi. 
      Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può 
      essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in 
      nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre 
      di vetro a chiusura ermetica. 
      Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente 
      illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei 
      luoghi indicati nell'art. 331 è ammesso l'impiego di lampade protette da 
      un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il 
      portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. 
      In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente 
      isolati e protetti con guaine resistenti. 
      Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole 
      fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal 
      primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi 
      indicati nell'art. 331. 
      ------------------------ 

       
      333. Interruttore generale. 
      Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi 
      contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste all'esterno 
      dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di 
      interruttori onnipolari. 
      ------------------------ 

       
      334. Lavori sulle installazioni elettriche dei luoghi pericolosi. 
      È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle 
      installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere 
      aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito 
      ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei. 
      ------------------------ 

       
      335. Scariche elettrostatiche. 
      Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la 
      possibilità di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti 
      misure di sicurezza: 
      a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei 
      tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni: 
      b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le 
      cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio 
      delle trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare luogo alla 
      produzione di scintille; 
      c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per 
      tutta l'estensione della rete degli elementi delle tubazioni metalliche 
      per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e 
      collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni; 
      d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di 
      liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto 
      degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e 
      collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia 
      provvisto di pneumatici. 
      ------------------------ 

       
      336. Verifiche. 
      Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 devono 
      essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni (25). 
      ------------------------ 
      (25) Tali verifiche sono state affidate all'Ispettorato del lavoro con 
      D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII. 

       
      Capo XI - Schemi dell'impianto 
      337. Esposizione schema dell'impianto. 
      Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno 
      schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed 
      alle apparecchiature essenziali. 
      ------------------------ 

       
      338. Colorazione dei conduttori e indicazione delle loro tensioni. 
      Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori 
      diversi o conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere 
      contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore 
      della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella. 
      Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in 
      prossimità dei conduttori. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      339. Divieto di ingresso e avviso di pericolo. 
      Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con 
      apposita targa la esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del 
      teschio. 
      Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere 
      esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non 
      autorizzate. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      340. Chiusura delle officine e delle cabine non presidiate. 
      Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, 
      oltre ad avere le indicazioni di cui all'articolo precedente, devono 
      essere tenute chiuse a chiave. 
      ------------------------ 

       
      341. Illuminazione sussidiaria. 
      Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un 
      mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. 
      Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in 
      luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale. 
      ------------------------ 

       
      342. Deposito di materiali nei locali destinati alle macchine ed 
      apparecchiature elettriche. 
      È vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove 
      esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non 
      siano attinenti all'esercizio dell'impianto stesso. 
      ------------------------ 

       
      343. Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da corrente elettrica. 
      Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in 
      modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai 
      colpiti da corrente elettrica. 
      Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di 
      lavoro in genere dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove la 
      corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può 
      costituire pericolo. 
      ------------------------ 

       
      344. Lavori su parti in tensione. 
      È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate 
      vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se 
      alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua. 
      Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 
      Volta, purché: 
      a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo 
      responsabile; 
      b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei 
      lavoratori (25/a). 
      ------------------------ 
      (25/a) Con D.M. 9 giugno 1980 (Gazz. Uff. 7 luglio 1980, n. 184) è stata 
      riconosciuta l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici 
      effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. Con 
      D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24) è stato 
      approvato il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema 
      di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici 
      alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio 
      compresa tra 1.000 e 30.000 Volts. 

       
      (giurisprudenza) 
      345. Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta 
      tensione. 
      È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad 
      alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel 
      secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima: 
      a) tolta la tensione; 
      b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile 
      alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori; 
      c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con 
      l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre"; 
      d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla 
      quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori (25/a). 
      ------------------------ 
      (25/a) Con D.M. 9 giugno 1980 (Gazz. Uff. 7 luglio 1980, n. 184) è stata 
      riconosciuta l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici 
      effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. Con 
      D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24) è stato 
      approvato il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema 
      di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici 
      alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio 
      compresa tra 1.000 e 30.000 Volts. 

       
      346. Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad 
      alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza 
      previste nei comma b) e c) dell'articolo precedente, non sono direttamente 
      controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i 
      lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione 
      delle misure di sicurezza sopra indicate. 
      In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi 
      non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso 
      articolo. 
      La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la 
      esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le 
      relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha 
      eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati 
      ultimati e che la tensione può essere applicata. 
      ------------------------ 

       
      347. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, 
      apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un 
      solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona. 
      ------------------------ 

       
      348. Esecuzione delle manovre o particolari operazioni. 
      I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che 
      comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, 
      macchine o apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere 
      individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o 
      tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature 
      isolanti, scale, cinture e ramponi. 
      ------------------------ 

       
      349. I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante 
      devono essere muniti di un isolatore intermedio, collocato in posizione 
      tale che il lavoratore possa eseguire le manovre senza dover afferrare il 
      fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore 
      opposto alla impugnatura. 
      I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma 
      appesi ad appositi ganci. 
      ------------------------ 

       
      350. Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono 
      essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno 
      solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in 
      relazione alla ubicazione speciali condizioni delle installazioni o alla 
      particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO VIII 
      Materie e prodotti pericolosi o nocivi 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      (giurisprudenza) 
      351. Campo di applicazione. 
      Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si 
      intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, 
      esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, 
      tossici o infettanti, taglienti o pungenti. 
      ------------------------ 

       
      352. Affissioni di norme di sicurezza. 
      Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla 
      fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o 
      prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici pericoli, 
      deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel 
      presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle 
      lavorazioni che sono eseguite. 
      Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate 
      operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le 
      disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche 
      lavorazioni. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      353. Isolamento delle operazioni. 
      Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di 
      sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono 
      effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la 
      propagazione dell'elemento nocivo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      354. Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici. 
      Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per quanto 
      tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di 
      concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplodenti, 
      infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere 
      provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette 
      concentrazioni. 
      Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che 
      possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati 
      apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il 
      raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò 
      non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o 
      misurazioni (25/b). 
      ------------------------ 
      (25/b) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 1979, riportato al n. B/XVI. 

       
      355. Indicazioni per i recipienti. 
      I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o 
      nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del 
      loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per 
      ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina (25/c). 
      ------------------------ 
      (25/c) Così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, 
      riportato al n. A/XLIII. 

       
      356. Scarti e rifiuti. 
      Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, 
      corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti 
      durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, 
      collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo. 
      ------------------------ 

       
      357. Pavimenti e pareti. 
      I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla 
      manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie 
      infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in 
      condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle 
      materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti (26) 
      (giurisprudenza) 
      358. Riscaldamenti pericolosi e scintille. 
      Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie 
      infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione 
      o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o 
      infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i 
      meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti 
      pericolosi o a produzione di scintille. 
      Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di 
      scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei 
      posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle 
      sorgenti di calore. 
      Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori. 
      ------------------------ 
      (26) Vedi, anche, il R.D.L. 23 dicembre 1920, n. 1881, riportato al n. 
      D/II; il Titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III; 
      l'art. 30, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, riportato al n. B/VII; il Capo 
      VII, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, riportato al n. B/VI; gli artt. 81-83 e 
      l'All. B, Capo V, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del 
      regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi 
      di pubblica sicurezza. 

       
      359. Lubrificazione. 
      Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in 
      contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati 
      lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in 
      rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse. 
      ------------------------ 

       
      360. Riscaldamento dei locali e difesa contro i raggi solari. 
      Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono 
      i rischi indicati nell'art. 358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi 
      tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore 
      possano raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose 
      ivi esistenti. 
      Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture esistenti 
      negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei 
      raggi solari. 
      ------------------------ 

       
      361. Valvole di esplosione nei locali pericolosi. 
      Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle 
      pareti o nei solai adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli 
      effetti esplosivi. 
      Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o da 
      intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno 
      sotto l'azione di una limitata pressione. 
      In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte in modo che 
      il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone. 
      ------------------------ 

       
      362. Produzione di diverse qualità di gas pericolosi. 
      Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non 
      esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar 
      luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla 
      preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali 
      isolati, sufficientemente distanziati fra loro. 
      La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando i diversi 
      gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché 
      siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele 
      pericolose. 
      ------------------------ 

       
      363. Depositi di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi. 
      Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo 
      alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere 
      immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati 
      ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri. 
      ------------------------ 

       
      364. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o 
      infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto 
      se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, 
      devono rispondere ai seguenti requisiti: 
      a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei 
      locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di 
      funzionamento; 
      b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo 
      complesso collegato elettricamente a terra; 
      c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e 
      la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili; 
      d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono 
      essere causa di pericolo. 
      ------------------------ 

       
      365. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri 
      suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati 
      impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o 
      polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di 
      esplosione. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose 
      (giurisprudenza) 
      366. Trasporto ed impiego. 
      Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi 
      temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da 
      impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto. 
      Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la attuazione 
      della norma di cui al comma precedente, devono essere messi a disposizione 
      dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è 
      stabilito nel Titolo X. 
      ------------------------ 

       
      367. Investimenti da liquidi corrosivi. 
      Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi 
      corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, 
      adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni 
      neutralizzanti. 
      Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, 
      devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate 
      vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata. 
      ------------------------ 

       
      368. Spandimenti di liquidi corrosivi. 
      In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere 
      assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma 
      eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti 
      (giurisprudenza) 
      369. Maschere ed apparecchi respiratori. 
      Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, 
      manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, 
      irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono 
      svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od 
      asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un 
      numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori 
      da usarsi in caso di emergenza. 
      ------------------------ 

       
      370. Isolamento locali. 
      I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate 
      nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati 
      dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio. 
      ------------------------ 

       
      371. Pulizia locali ed attrezzature. 
      I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano 
      le materie o i prodotti indicati nell'art. 269, nonché, i tavoli di 
      lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette 
      operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti. 
      ------------------------ 

       
      372. Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti o 
      tossici. 
      Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono 
      essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o 
      luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei 
      quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o 
      asfissianti. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti 
      373. Fabbricazione, manipolazione o impiego. 
      Nella fabbricazione manipolazione o impiego di materie o prodotti 
      taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, 
      aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti 
      ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani 
      od altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la 
      pericolosità della manipolazione. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO IX 
      Manutenzione e riparazione 
      Capo unico 
      (giurisprudenza) 
      374. Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature 
      Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i 
      servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di 
      stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni 
      di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro. 
      Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, 
      gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in 
      relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti 
      di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di 
      conservazione e di efficienza. 
      Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di 
      manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto (26/a). 
      ------------------------ 
      (26/a) Comma aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      (giurisprudenza) 
      375. Lavori di riparazione e manutenzione. 
      Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere 
      adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali 
      da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di 
      sicurezza. 
      I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e 
      ad impianti fermi. 
      Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti 
      fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano 
      necessità di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono 
      essere adottate misure e cautele supplementari atte a garantire la 
      incolumità sia dei lavoratori addettivi che delle altre persone. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      376. Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a punti 
      pericolosi. 
      L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti 
      elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili 
      deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati 
      quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri 
      idonei dispositivi. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO X 
      Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza 
      Capo I - Disposizioni di carattere generale 
      (giurisprudenza) 
      377. Mezzi personali di protezione. 
      Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in 
      altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei 
      lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti 
      alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano 
      insufficienti i mezzi tecnici di protezione. 
      I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari 
      requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono 
      stato di conservazione. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione 
      (giurisprudenza) 
      378. Abbigliamento. 
      I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o 
      abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle 
      caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità 
      personale. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      379. Indumenti di protezione. 
      Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di 
      operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari 
      non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere 
      a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Protezioni particolari 
      380. Protezione dei capelli. 
      Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione 
      presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o 
      materiali incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia di 
      protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo 
      completo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      381. Protezione del capo. 
      I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di 
      materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono 
      essere provvisti di copricapo appropriato. 
      Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che 
      devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei 
      raggi del sole. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      382. Protezione degli occhi. 
      I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di 
      schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, 
      devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      383. Protezione delle mani. 
      Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, 
      abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere 
      forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      384. Protezione dei piedi. 
      Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici 
      pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i 
      lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla 
      particolare natura del rischio. 
      Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. 
      ------------------------ 

       
      385. Protezione delle altre parti del corpo. 
      Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi 
      particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di 
      difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose. 
      ------------------------ 

       
      386. Cinture di sicurezza. 
      I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani 
      o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in 
      condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di 
      sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      387. Maschere respiratorie. 
      I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, 
      polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o 
      altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente 
      accessibile e noto al personale. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Soccorsi d'urgenza 
      388. Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza. 
      I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a 
      segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli 
      infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in 
      occasione di lavoro. 
      Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le 
      lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i 
      soccorsi d'urgenza. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO XI 
      Norme penali 
      Capo unico 
      (giurisprudenza) 
      389. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. 
      I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 
      a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a 
      lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 
      73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319 
      (26/b); 
      b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione 
      a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 
      11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 
      184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 
      262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 
      346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387 (26/b); 
      c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a 
      lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme (26/b). 
      ------------------------ 
      (26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 
      (26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 
      (26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      390. Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti. 
      I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di 
      macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché 
      gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui 
      all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con 
      l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (26/b). 
      ------------------------ 
      (26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      391. Contravvenzioni commesse dai preposti. 
      I preposti sono puniti: 
      a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a 
      lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 
      secondo e terzo comma, 345, 346, ultimo comma, nonché per non avere 
      esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la 
      osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) 
      dell'articolo seguente (26/b); 
      b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a 
      lire un milione (26/c) per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, 
      primo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la 
      dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle 
      norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente. 
      ------------------------ 
      (26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 
      (26/c) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      392. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. 
      I lavoratori sono puniti: 
      a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a 
      lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli 
      articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47, primo comma, 218, 
      secondo comma, 238, 334 e 346, primo e secondo comma (26/c); 
      b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 
      duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui 
      agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47, 
      ultimo comma, 217, ultimo comma e 388 primo comma (26/c). 
      ------------------------ 
      (26/c) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 
      (26/c) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, 
      n. 758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      TITOLO XII 
      Disposizioni transitorie e finali 
      Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli 
      infortuni e per l'igiene del lavoro 
      393. Costituzione della commissione. 
      1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita 
      una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e 
      per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della 
      previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei 
      rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da: 
      a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della 
      previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in 
      ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; 
      b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la 
      prevenzione e sicurezza del lavoro; 
      c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità; 
      d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un 
      funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed 
      artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e 
      forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
      Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali (26/d); 
      e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla 
      Conferenza Stato-regioni; 
      f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale 
      assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del 
      fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale 
      protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale (26/e); 
      g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza 
      sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
      maggiormente rappresentative a livello nazionale (26/e); 
      h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza 
      sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di 
      lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, 
      maggiormente rappresentative a livello nazionale (26/d); 
      i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
      su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda 
      maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti, 
      per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di 
      cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e 
      successive modificazioni (26/f). 
      2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. 
      3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati 
      speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione. 
      4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 
      persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni 
      professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle 
      materie trattate. 
      5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono 
      disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza 
      sociale. 
      6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari 
      sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
      sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre 
      anni (27). 
      ------------------------ 
      (26/d) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (26/e) Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (26/e) Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (26/d) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (26/f) Periodo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (27) Così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII. Per l'integrazione della composizione della 
      Commissione, vedi l'art. 16, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, riportato al 
      n. A/XLV. 

       
      394. Compiti della commissione. 
      1. La commissione consultiva permanente ha il compito di: 
      a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di 
      sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale 
      al riguardo; 
      b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della 
      legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni 
      concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, 
      nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza; 
      c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle 
      misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; 

      d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; 
      e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica 
      relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale; 
      f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del 
      decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
      g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del 
      decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; 
      h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme 
      per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e 
      sistemi di sicurezza (26/d); 
      i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli 
      ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività 
      comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 
      43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, 
      secondo le modalità di cui all'art. 402; 
      l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della 
      previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su 
      qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione 
      della salute dei lavoratori. 
      2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed 
      è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti 
      delle regioni. 
      3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati 
      o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del 
      lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi (27/a). 
      ------------------------ 
      (26/d) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, 
      riportato al n. A/XL. 
      (27/a) Così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
      riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      Capo II - Deroghe 
      (giurisprudenza) 
      395. Deroghe di carattere generale. 
      [Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di 
      tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza 
      sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, 
      per gli edifici locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in 
      corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo 
      relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i 
      quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi 
      eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di 
      sicurezza. 
      Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della 
      suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali 
      per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle 
      misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione. 
      Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le 
      macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in 
      vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o 
      sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli 
      prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi 
      mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la 
      previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui 
      all'art. 393.] (28) (28/a) 
      ------------------------ 
      (28) Abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al 
      n. A/XXXVIII. 
      (28/a) Vedi il D.M. 20 novembre 1968, riportato al n. A/XI. Con D.M. 10 
      giugno 1980 (Gazz. Uff. 7 luglio 1980, n. 184) è stata riconosciuta 
      l'efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi 
      industriali ad ammoniaca. Con D.M. 2 aprile 1981 (Gazz. Uff. 16 aprile 
      1981, n. 106) è stata riconosciuta l'efficacia di sistemi di sicurezza 
      relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi 
      di lavoro. Con altro D.M. 10 maggio 1988, n. 347 (Gazz. Uff. 13 agosto 
      1988, n. 190), modificato dal D.M. 23 aprile 1992, n. 354 (Gazz. Uff. 3 
      agosto 1992, n. 181), è stata riconosciuta l'efficacia dei mezzi e sistemi 
      di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per 
      l'azionamento di gru, argani e paranchi. 

       
      396. Deroghe particolari. 
      Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di 
      concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe 
      temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, 
      quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data 
      di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme 
      stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri 
      motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di 
      prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      397. Tolleranze. 
      Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti già 
      installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
      consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o 
      massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari 
      circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Verifiche e controlli 
      (giurisprudenza) 
      398. Attribuzione dei compiti. 
      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà, con proprio 
      decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, 
      di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello 
      stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature 
      e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 
      336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale 
      per la prevenzione degli infortuni, in relazione, alla natura particolare 
      delle verifiche e dei controlli stessi. 
      Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il 
      Ministro ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra 
      indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche 
      siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli 
      stessi datori di lavoro. 
      I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per 
      l'esercizio delle verifiche e dei controlli (29). 
      ------------------------ 
      (29) Vedi il D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII. 

       
      (giurisprudenza) 
      399. Documentazione delle verifiche e dei controlli. 
      Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del 
      precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti 
      conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza 
      sociale. 
      I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o 
      i controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni 
      richiesta degli ispettori del lavoro. 
      ------------------------ 

       
      400. Determinazione dei luoghi di lavoro. 
      I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui 
      agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con 
      decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la 
      Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 (30). 
      ------------------------ 
      (30) Vedi il D.M. 22 dicembre 1958, riportato al n. A/V. 

       
      Capo IV - Applicazione delle norme 
      (giurisprudenza) 
      401. Vigilanza. 
      La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al 
      Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo 
      dell'Ispettorato del lavoro. 
      I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti 
      sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di 
      ispezione. 
      ------------------------ 

       
      402. Ricorsi. 
      Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di 
      prevenzione infortuni sono esecutive. 
      Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al 
      Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 
      30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso 
      deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del 
      lavoro competente per territorio. 
      Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione 
      sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma 
      precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
      È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza 
      sociale entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma avverso 
      le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di 
      deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      403. Registro infortuni. 
      Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel 
      quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai 
      lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai 
      tre giorni compreso quello dell'evento. 
      Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con 
      decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la 
      Commissione di cui all'art. 393, devono essere indicati, oltre al nome, 
      cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le 
      circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del 
      lavoro. 
      Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori 
      del lavoro sul luogo di lavoro (31). 
      ------------------------ 
      (31) Vedi il D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII. 

       
      404. Statistica degli infortuni. 
      L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e 
      pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie 
      professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del 
      lavoro e della previdenza sociale. 
      I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, 
      nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della 
      previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali 
      verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui 
      salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del 
      fenomeno infortunistico. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Disposizioni finali 
      405. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia. 
      Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle 
      vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non 
      incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o 
      materie da questo non espressamente disciplinati. 
      ------------------------ 

       
      406. Decorrenza. 
      Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1956. 
      A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n. 230, è abrogato. 
      ------------------------ 

       
      Tabella A (32) 
      Contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall'Ufficio 
      internazionale del lavoro 
      ------------------------ 
      (32) Tabella soppressa dall'art. 7, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, 
      riportato al n. A/XLIII. 



     Agg. G.U. 12/06/2003 

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