
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Agg. G.U. 12/06/2003
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955,
n. 158. Emanato in virtù della L. 12 febbraio 1955, n. 51, riportata al n.
A/I, sostituisce il R.D. 18 giugno 1899, n. 230, che conteneva norme sulla
prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, e che è stato
espressamente abrogato dall'art. 406 del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996,
n. 60;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n.
50/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 30 luglio 1998, n. 103/98;
- Ministero dell'interno: Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 2000, n. 1;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 28 luglio 1997, n. 392.
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
1. Attività soggette.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi
dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di
istruzione e di beneficenza.
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2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è
regolata o sarà regolata da opposti provvedimenti (1/a):
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere (2);
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
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(1/a) Vedi, anche, l'art. 46, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata alla
voce Comunità europee.
(2) Vedi il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, riportato al n. E/II.
3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che
fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei
quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in
genere.
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Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
(giurisprudenza)
4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante
affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o,
nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
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5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere
edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente
di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi
dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è
incaricato di prestare.
Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o
attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente
comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di
sicurezza previsti dal presente decreto.
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6. Doveri dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal
datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di
protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza
e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano
di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di
altre persone.
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Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti
(giurisprudenza)
7. Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno.
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine,
di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in
genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti,
che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente
ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o
concessione in uso (2/a).
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi
forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del
successivo articolo 390 (2/a).
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(2/a) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 2 maggio 1983, n. 178 (Gazz.
Uff. 14 maggio 1983, n. 131).
(2/a) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 2 maggio 1983, n. 178 (Gazz.
Uff. 14 maggio 1983, n. 131).
TITOLO II
Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Capo I - Disposizioni di carattere generale
8. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe
di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i
veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente
alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di
queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo
di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una
distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e
scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per
garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della
natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di
cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali
che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono
un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati (2/b).
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(2/b) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
9. Solai.
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto
ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso
in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
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10. Aperture nel suolo e nelle pareti.
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli
ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono
essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad
impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le
aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che
presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono
essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90
quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano
condizioni di pericolo.
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11. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi
contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività
lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate
altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti
all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei
veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico
(2/c).
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui
all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai
luoghi di lavoro esterni (2/c).
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati
con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono
essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la
caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,
quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo
o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere (2/d).
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(2/c) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(2/c) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(2/d) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
12. Schermi paraschegge.
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere
nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar
luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie
proiettate abbiano a recare danno alle persone.
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13. Vie e uscite di emergenza.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro
dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;
c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di
passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se
incernierata (larghezza utile di passaggio) (2/e).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro,
alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in
essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere
presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle
porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta
quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre
cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio (2/f).
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave,
se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato
adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo,
le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le
porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo
da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in
luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono
essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,
che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di
incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere
almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto
prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la
impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso
sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già
concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento
dell'organo di vigilanza (2/g).
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si
applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere
un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza (3).
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(2/e) Lettera aggiunta dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(2/f) Periodo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(2/g) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(3) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
14. Porte e portoni.
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività
che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta
ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere
larghezza minima di m 1,20 (3/a).
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste
al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,80 (3/b);
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima
di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo (3/b);
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano
in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c)
il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso
dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte
per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una
tolleranza in meno del 2% (due per cento) (3/a).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art.
13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse
le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del
locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei
pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere
segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o
essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non
sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i
lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un
sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza
rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro
apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in
ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono
essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione,
consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere
adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10.
Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994
non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la
larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di
detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità (2/g).
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(3/a) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(3/b) Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(3/b) Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(3/a) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(2/g) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
15. Spazio destinato al lavoratore.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da
consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da
compiere.
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Capo II - Scale fisse
(giurisprudenza)
16. Scale fisse a gradini.
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di
lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai
carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
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(giurisprudenza)
17. Scale fisse a pioli.
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o
aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona
verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da
questi più di cm 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare
la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
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Capo III - Scale e ponti sospesi (4)
(giurisprudenza)
18. Scale semplici portatili.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente
resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due
montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di
trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
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(4) Per le scale e i ponti sospesi, vedi, anche, gli artt. 16-54, D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, riportato al n. B/V.
19. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
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20. Scala ad elementi innestati.
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati
(tipo all'italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a)
dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo
particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo
spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra
una continua vigilanza della scala.
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21. Scale doppie.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere
provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che
impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.
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22. Scale aeree e ponti mobili sviluppabili.
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque
azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a
livello del carro e per la elevazione massima e minima della volata,
nonché di calzatoie o di altri dispositivi per assicurare in ogni caso la
stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del
costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.
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23. Ponti e sedie sospesi.
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche
costruttive che per le modalità di montaggio e di uso, presentare
sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale
deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa
autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al
piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia
assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di
trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
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(giurisprudenza)
24. Utensili a mano.
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel
tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
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(giurisprudenza)
25. Verifiche.
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e
i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a
verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla
sicurezza (5).
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(5) Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre
1959, riportato al n. A/VII.
Capo IV - Parapetti
(giurisprudenza)
26. Parapetto normale.
Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che
soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di
conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a
circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in
ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto
conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto
definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul
piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti,
qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili,
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti,
non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
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(giurisprudenza)
27. Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani.
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi
ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti,
su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di
difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di
caricamento di altezza inferiore a m 1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a
quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali
verso l'esterno.
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Capo V - Illuminazione
28. Illuminazione generale.
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con
luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità.
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29. Illuminazione particolare.
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i
campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di
controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che
presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una
speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi
particolari.
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30. Deroghe per esigenze tecniche.
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o
procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i
luoghi ed i posti indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare
adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o
dalla insufficienza della illuminazione.
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31. Illuminazione sussidiaria.
Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di
illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in
costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità
del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in
condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono
imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando
si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la
illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti
ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire
una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e
distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di
illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in
modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi
stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve,
qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima
dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
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32. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza
della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere
fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro
in condizioni di sufficiente visibilità.
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Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche
(giurisprudenza)
33. Difesa contro gli incendi.
In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la
incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
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(giurisprudenza)
34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori.
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di
incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli
apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono
essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei
mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido
allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
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35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le
materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da
aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o
nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le
altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale
mediante avvisi.
------------------------
(giurisprudenza)
36. Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco.
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di
incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette,
ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del
Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è
fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e
commercio e per l'interno (6).
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(6) Vedi il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, riportato al n. A/VI.
(giurisprudenza)
37. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente
articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la
visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio
delle lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei
vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei
mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
------------------------
38. Scariche atmosferiche.
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni,
di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza,
possano costituire pericolo.
------------------------
39. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i
recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati
all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti
appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire
la dispersione delle scariche atmosferiche.
------------------------
(giurisprudenza)
40. [Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno
una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza (7)] (7/a).
------------------------
(7) Tale controllo è stato affidato all'Ispettorato del lavoro dal D.M. 12
settembre 1959, riportato al n. A/VII.
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 22 ottobre 2001, n.
462. I riferimenti al presente articolo, contenuti in altri testi
normativi, si intendono riferiti alle disposizioni del regolamento emanato
con il citato D.P.R. n. 462 del 2001, ai sensi del comma 2 del suddetto
articolo 9.
TITOLO III
Norme generali di protezione delle macchine (8)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(giurisprudenza)
41. Protezione e sicurezza delle macchine.
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono
essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
------------------------
(8) Per i collaudi di macchine e impianti pericolosi vedi, anche, gli
artt. 39-50, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III.
(giurisprudenza)
42. Parti salienti degli organi delle macchine.
Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti,
bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi,
sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine
non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli
elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a
dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure
coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
------------------------
43. Manovellismi.
Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o
viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e
simili devono essere adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e
simili e (9) salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo,
quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la
forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia
superiore ai 60 giri al minuto primo.
------------------------
(9) Lettera aggiunta in seguito all'avviso di rettifica pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142.
44. Tratti terminali sporgenti degli alberi.
I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di
un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite
oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.
------------------------
(giurisprudenza)
45. Protezione in caso di rottura di macchine.
Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura
dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle
particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura,
con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in
lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi
atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali
proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di
sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non
sono ammessi.
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46. Scuotimenti e vibrazioni delle macchine.
Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da
evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro
stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica
funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure
o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici
od arrechi danno alle persone.
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47. Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono
essere rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente
adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo
possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve
avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la
loro temporanea rimozione.
------------------------
(giurisprudenza)
48. Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in
moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari
esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad
evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
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49. Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in
moto.
È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono
adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
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Capo II - Motori
50. Segregazione dei motori.
Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce
un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito
locale o recintato o comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i
relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili
devono essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del
presente Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro
che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante
apposito avviso.
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51. Regolatore automatico di velocità.
I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un
pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità,
tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
------------------------
52. Messa in moto e arresto dei motori.
Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono
essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e
disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi
dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul
volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in
maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il
contraccolpo.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura
di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve
essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza (9/a).
------------------------
(9/a) Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII e successivamente così modificato dall'art. 17,
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
53. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni
o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono
essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per
poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi
ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di
segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia
elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione
devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza
possibilità di errore (9/a).
------------------------
(9/a) Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII e successivamente così modificato dall'art. 17,
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
54. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei
luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se
necessario, ad un segnale ottico.
Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente
articolo e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di
comando della messa in moto del motore.
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Capo III - Trasmissioni e ingranaggi
(giurisprudenza)
55. Organi ed elementi per la trasmissione del moto.
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i
cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o
elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono
costituire un pericolo.
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(giurisprudenza)
56. Alberi, cinghie e funi di trasmissione.
Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le
relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad
altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di
lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere
protetti sin a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da
una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m 0,50 dalle parti più sporgenti
degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m 0,30 se gli
organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali
manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed
elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore
a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una
velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della
protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni
di impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in
relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi
ogni pericolo.
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57. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti
di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a
trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della
cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia
minore di 80.
------------------------
(giurisprudenza)
58. Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli dimensioni
o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o
passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere
costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o
della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi
forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
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59. Ingranaggi.
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere
racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di
ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature
sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di
imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina
o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o
la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano
sufficiente garanzia di sicurezza.
In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi,
lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità
periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento
fra il riparo e la corona dentata.
------------------------
(giurisprudenza)
60. Coni e cilindri di frizione.
Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non
superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro
devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in
posizione inaccessibile.
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61. Catene di trasmissione.
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non
si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia
completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata
alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di
avvolgimento, fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena
scoperta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi
delle cinghie e delle funi di trasmissione.
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62. Montaggio e smontaggio delle cinghie.
Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie
devono essere affidate a personale esperto.
È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo
quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi
montacinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il
prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità
in metri al secondo sia non minore di 80.
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63. Ganci portacinghie.
Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio
per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli
alberi di trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi in moto, ma
devono essere appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle
pulegge.
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64. Giunzione delle cinghie.
Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da
non presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano
raccordati alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la
cinghia non sia completamente protetta.
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65. Coppie di pulegge fissa e folle.
Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in
modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra
causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto
l'albero su cui è montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e
viceversa sia eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico,
munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto
del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo
deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la
macchina comandata sono ferme.
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66. Disinnesti di sezionamento delle trasmissioni estese.
Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero
esteso a più ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi
corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di
facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo di fermo, per impedire
l'accidentale trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli
alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti
di entità tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
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67. Preavviso di avviamento di trasmissioni.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza
arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto.
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Capo IV - Macchine operatrici e varie
(giurisprudenza)
68. Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle
macchine.
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione,
quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto
possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di
sicurezza.
------------------------
(giurisprudenza)
69. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia
possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi
lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono
adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei
attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto
della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo
simultaneo.
------------------------
(giurisprudenza)
70. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di
operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di
zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo
indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per
ridurre al minimo il pericolo.
------------------------
(giurisprudenza)
71. Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori
non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o
schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto
della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata
delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere
anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più
breve tempo possibile.
------------------------
(giurisprudenza)
72. Blocco degli apparecchi di protezione.
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone
di operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia
tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e
specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato
con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in
moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o
dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella
posizione di chiusura.
------------------------
(giurisprudenza)
73. Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine.
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere
provviste di idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze
tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture atti per forma,
dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre persone
possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi
lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando
la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico
automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.
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74. Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate.
Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati
agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con
dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e,
in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoruscita.
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(giurisprudenza)
75. Protezione contro le proiezioni di materiali.
Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di
materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto
possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di
intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.
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(giurisprudenza)
76. Organi di comando per la messa in moto delle macchine.
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e
l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa
in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da
altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti
alla macchina possano essere lesi in seguito ad un tempestivo movimento di
questa.
------------------------
(giurisprudenza)
77. I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in
modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di
dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
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78. Comando a pedale delle macchine.
I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli
di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una
custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo
una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del
pedale.
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79. Innesto e disinnesto delle macchine comandate da trasmissione.
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni
principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di
innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare
la macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da
questa azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma
precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché
l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di
ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un
punto situato in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere
distintamente tutte le macchine.
------------------------
(giurisprudenza)
80. Preavviso di avviamento di macchine complesse.
Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più
lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da
colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere
preceduto da un segnale acustico convenuto.
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81. Comando con dispositivo di blocco multiplo.
Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate
nell'articolo precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i
lavoratori introducano le mani o altre parti del corpo fra organi che con
l'avviamento della macchina entrano in movimento, le macchine stesse
devono essere provviste di un sistema di comando con dispositivo di blocco
multiplo, che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun
lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo
di blocco particolare.
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(giurisprudenza)
82. Blocco della posizione di fermo della macchina.
Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di
pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore
si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che
possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che
assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei
suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni. Devono altresì
adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina o le sue
parti non siano messe in moto da altri.
------------------------
83. Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento
alternativo.
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a
movimento alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremità
di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della
eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o
altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm 50 nel senso del
movimento alternativo.
Qualora sia minore di cm 50, esso deve essere reso inaccessibile mediante
chiusura.
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TITOLO I
Norme particolari di protezione per determinate macchine
Capo I - Mole abrasive (10)
84. (11).
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(10) Per le mole abrasive, vedi anche gli artt. 51 e 52 D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, riportato al n. A/III di questa voce.
(11) Articolo abrogato dall'art. 58, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302,
riportato al n. A/III di questa voce.
85. [Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità
superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di
cui all'articolo precedente (12).
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia
possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per minuto
secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m 20 se ad impasto magnesiaco o silicato,
m 25 se ad impasto ceramico, m 30 se ad impasto con resine sintetiche o
con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere: m 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto
magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche]
(12/a).
------------------------
(12) Vedi ora art. 52, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III
di questa voce.
(12/a) Abrogato dall'art. 8, L. 5 novembre 1990, n. 320, riportata al n.
A/XXIX.
86. Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve
essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante
il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo
di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
------------------------
87. Molatrici a più velocità.
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un
dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità
superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola
montata.
------------------------
88. Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole.
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di
flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra
loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto
dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire
secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante
interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio,
cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in
genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri
idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro
i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.
------------------------
(giurisprudenza)
89. Cuffie di protezione.
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie
metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola,
lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed
i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da
resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto a secondo comma dell'art. 45, le cuffie di
protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non
superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro
superiore a 25 metri al secondo, e purché lo spessore della cuffia stessa
non sia inferiore a 12 millimetri.
------------------------
90. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta
nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze di carattere
tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa,
a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa
non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al
diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50
centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.
Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti"
della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma
precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro
i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
------------------------
91. Poggiapezzi.
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo
deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al
genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato
interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la
natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la
particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una
maggiore distanza.
------------------------
92. Protezione contro le schegge.
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più
lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno
schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che
tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di
protezione in dotazione personale.
------------------------
93. Mole naturali.
Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange
di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola
fino ad un massimo di m 1, e non devono funzionare ad una velocità
periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di
quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al
minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola
in caso di rottura.
------------------------
94. Pulitrici e levigatrici.
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco,
operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte
abrasiva non utilizzata nella operazione, protetta contro il contatto
accidentale.
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Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
95. Bottali e macchine simili.
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra
forma che, in relazione alla esistenza di elementi sporgenti delle parti
in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori,
devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte
ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.
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96. I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare
accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere
provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
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97. Impastatrici, gramolatrici e simili.
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o
parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni
e i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre
idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
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98. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a
meno che questo non sia preceduto da dispositivo volta pasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della
vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente
all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è
inferiore a 6 centimetri.
------------------------
Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
99. Blocco della testa portastampo.
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e
simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad
assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il
cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
------------------------
100. Schermi di difesa.
Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le
macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno
posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche
sul davanti ed ai lati.
possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
------------------------
Capo IV - macchine utensili per metalli
101. Torni.
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare
incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino,
onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la
rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da
lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di
questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
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102. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole,
sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento
della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto
della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla
piattaforma.
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103. Piallatrici.
I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici
debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti
del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della
piattaforma scorrevole portapezzi.
------------------------
104. Trapani.
I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione
dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od
altri mezzi appropriati.
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105. Seghe per metalli.
Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a
quanto disposto nell'art. 108.
------------------------
106. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di
protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare
le proiezioni di parti incandescenti.
------------------------
Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini
107. Seghe alternative.
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una
solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di
rottura, nonché di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla
parte opposta, il telaio sfuggente.
Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un
dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di
avanzamento nella sua posizione più alta.
------------------------
108. Seghe a nastro.
Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente
protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in
modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il
suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo
comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
------------------------
(giurisprudenza)
109. Seghe circolari.
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non
più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo
di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di
dimensioni appropriate.
------------------------
110. Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere
provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante orazione
rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di
un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire
fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo
tirante.
------------------------
111. Pialle a filo.
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto
di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per la
eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile
a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o
almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione
alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.
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112. Pialle a spessore.
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad
impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
------------------------
113. Fresatrici da legno.
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti
ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in
contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole
lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza
guida.
------------------------
(giurisprudenza)
114. Lavorazioni di piccoli pezzi.
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno,
ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve
essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi,
spingitoi e simili.
------------------------
Capo VI - Presse e cesoie
(giurisprudenza)
115. Dispositivi per le presse in genere.
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari
o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei
lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle
esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di
lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non
consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di
chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili
della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o
altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo
le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla
macchina sia addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando
la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi-automatici di
alimentazione.
------------------------
116. Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo
precedente o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente
possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro dei
pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi
di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
------------------------
(giurisprudenza)
117. L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità a
quanto stabilisce l'articolo 115, può essere omessa per le presse o
macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento diretto o indiretto di motori nonché per le presse comunque
azionate a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo
siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.
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(giurisprudenza)
118. Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di
dispositivo antiripetitore del colpo.
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119. Presse a bilanciere azionate a mano.
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento
rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti
protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con
le masse stesse.
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(giurisprudenza)
120. Cesoie a ghigliottina.
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di
dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei
lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che
non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda
l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.
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121. Grandi cesoie a ghigliottina.
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o
più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che
impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa
della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di
sicurezza.
------------------------
(giurisprudenza)
122. Cesoie a coltelli circolari.
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e
pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri
mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il
banco di lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla
superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli
sottostanti il banco debbono essere protette.
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123. Cesoie a tamburo portacoltelli e simili.
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di
mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le
mani i coltelli in moto.
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Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
124. Protezione degli organi lavoratori.
Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori
e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi
nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo,
debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere
costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza
dagli organi da proteggere.
------------------------
125. Molini a palle e macchine simili.
I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante
barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro
elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione a meno di
metri due di altezza dal pavimento.
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126. Frantoi, disintegratori e macchine simili.
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi,
dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste
di protezioni fisse complete in conformità a quanto stabilito nell'art.
73, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali
debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena
sia cessata la esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere
sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di
alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
------------------------
127. Molazze.
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo
atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in
modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con
gli organi mobili della macchina.
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128. Berte a caduta libera.
Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami
metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da
robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di
materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere
allo stesso scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del
recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
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Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili
129. Limiti di velocità e di carico.
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti
di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono
risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e
debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso
presso la macchina.
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130. Coperchio e freno.
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i
separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio
dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto
ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia
tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro
esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a
quello del paniere.
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131. Verifiche periodiche.
Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica
almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di
funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 5
centimetri (13).
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(13) Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre
1959, riportato al n. A/VII di questa voce.
Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
(giurisprudenza)
132. Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere.
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e
sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile,
quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici,
macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non
sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua
estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani
o di altre parti del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la
zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante
agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati
attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le
mani alla zona pericolosa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui, in
relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle
dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal
primo comma.
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(giurisprudenza)
133. Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi.
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza,
velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente
gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie
di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per
l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e
disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante
semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore
nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve
comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei
cilindri prima del loro arresto definitivo.
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134. Laminatoi siderurgici e simili.
Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale
in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere
predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto
non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno
essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
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Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine
simili
(giurisprudenza)
135. Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale.
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate
per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene
a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie
di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e
disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e
delle altre del parti del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno
fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nell'articolo
seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
------------------------
136. Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate
all'articolo precedente e le loro parti, che, durante il lavoro,
richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di
lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
------------------------
137. Aperture di carico e scarico.
Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma
dell'art. 135 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i
lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le
mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento
interni della macchina.
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138. Zona di imbocco dei cilindri alimentatori.
La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al
primo comma dell'art. 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere
resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente,
estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o
protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di
altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo
di sicurezza.
Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
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Capo XI - Macchine per filare e simili
139. Ingranaggi delle macchine per filare in genere.
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri
organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei
filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili
simili, nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi
eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina, devono
essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72, qualora
debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi
possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
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140. Imbocco dei tamburi di comando dei fusi.
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei
filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana, deve
essere protetto, alle due estremità, mediante schermo, e,
longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un
riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con
altro mezzo idoneo.
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141. Montaggio delle funicelle sui tamburi di comando dei fusi.
Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente
delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione
che all'operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi
attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
------------------------
142. Filatoi automatici intermittenti.
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri
dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la
ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad
evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone
di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del
banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino
facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non
risultino già inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di
avvolgimento delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo
di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero
della controbacchetta.
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143. Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio
automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina deve
assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco
fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il
banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del
filatoio. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina
ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo
responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo
all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di
introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note
al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
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Capo XII - Telai meccanici di tessitura
144. Difesa contro il salto della navetta.
I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio
guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita
della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l'applicazione del quidanavetta può riuscire dannosa per il
prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con
l'ordito molto debole, o quanto la velocità della navetta è molto
limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti
intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in
caso di fuoruscita.
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145. Apparecchi guidanavetta.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente
deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al
minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m 1,60, anche se usati
per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei
telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i
quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi
luce-pettine maggiore di m 2, anche se adibiti alla fabbricazione di
tessuti di altre fibre o misti.
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146. L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo 144,
deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione
attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più
di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una
costante ed accurata manutenzione.
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147. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza
superiore a 75 centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni
devono essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.
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148. Reti paranavetta.
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144, devono avere
le seguenti dimensioni minime:
a) cm 50 x 50 per telai fino a m 120 di luce-pettine;
b) cm 40 x 60 per telai con luce-pettine da m 1,21, a m 1,60;
c) cm 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m 1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate
del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine
e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicenti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.
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149. Trattenuta dei pesi del subbio.
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno
del subbio dell'ordito devono essere assicurati con mezzi idonei ad
evitarne la caduta.
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150. Montaggio e smontaggio dei subbi.
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che
permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del
subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
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151. Telai per tele e tessuti metallici o di materie diverse.
Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici
per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie.
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Capo XIII - Macchine diverse
152. Ammorbidatrici e distenditrici.
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco
dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m
1,30 da terra, estesi fino a cm 70 dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso
atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore
possano essere prese dai cilindri.
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153. Macchine per la rottura delle mannelle di canapa e juta.
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta,
alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione
quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte
di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di
facile azionamento.
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154. Macchine cordatrici.
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di
fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio
o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano
muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la
protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza,
forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le
parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
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155. Macchine per cucire con filo.
Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una
protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
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156. Macchine per cucire con graffe.
Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad
alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che
impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
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157. Macchine per trafilare fili metallici.
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere
provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che
consenta l'arresto immediato della macchina in caso di necessità.
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158. Macchine con cilindro a lame elicoidali.
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le
depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di
cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale lasci
scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di
blocco previsto nell'art. 72.
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159. Trebbiatrici.
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il
vano d'imbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi
alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella
parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza
necessaria per la normale introduzione del covone.
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160. Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende
posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la
traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi
fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
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161. Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito
ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di
ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m 0,80 oltre
il piano stesso.
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162. Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti
e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il lavoro.
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163. Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio
imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale
addetto alla trebbiatrice.
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164. Macchine per imbottigliare liquidi sotto pressione.
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione
devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro
in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura
delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di
scoppio.
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(giurisprudenza)
165. Macchine tipografiche a platina e macchine simili.
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano
munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un
dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina per
semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in
posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono
essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta
efficacia.
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166. Fustelle.
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle
fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando
l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata a
piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
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167. Compressori.
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata
per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti
automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della
pressione massima d'esercizio.
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TITOLO V
Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(giurisprudenza)
168. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto.
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per
quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei
carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle
condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di
arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro
caratteristiche.
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(giurisprudenza)
169. Stabilità del mezzo e del carico.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare
le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo
carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle
accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche
del percorso.
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(giurisprudenza)
170. Operazioni di carico e scarico.
Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di
trasporto quando non possono essere eseguite a braccia o a mano devono
essere effettuate con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.
------------------------
171. Indicazione della portata.
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la
portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo,
quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo
spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione
della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con
esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante
apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare
in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima
ammissibile.
------------------------
(giurisprudenza)
172. Ganci.
I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi, di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare
profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco,
in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri
organi di presa.
------------------------
173. Freno.
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di
dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini
della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali,
in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di
uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
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174. Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza
motrice.
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare
pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti
di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del
carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilità del carico.
------------------------
175. Dispositivi di segnalazione.
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche
condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi
acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di
illuminazione del campo di manovra.
------------------------
176. Organo di avvolgimento delle funi o catene.
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione,
provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure
di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi
che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione
della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fine della sicurezza
in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo
di arresto automatico corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sede dei tamburi e delle
pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a)
i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni,
potenza velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di
arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo (14).
------------------------
(14) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/VIII.
177. Sedi di avvolgimento delle funi o catene.
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo
176 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e
profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o
catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in
condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente devono essere
impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla
maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
------------------------
178. Rapporto tra i diametri delle funi e quelle dei tamburi e delle
pulegge di avvolgimento.
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati
nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto
previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore
a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili
elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere
inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (14).
------------------------
(14) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/VIII.
(giurisprudenza)
179. Coefficienti di sicurezza per funi e catene.
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali,
devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le
funi composte di fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali
(15).
------------------------
(15) Tali verifiche sono state affidate a personale specializzato con D.M.
12 settembre 1959, riportato al n. A/VII.
180. Attacchi ed estremità libere delle funi.
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da
evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre,
devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo
scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
------------------------
(giurisprudenza)
181. Imbracatura dei carichi.
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva
posizione di ammaraggio.
------------------------
(giurisprudenza)
182. Posti di manovra.
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia
possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del
mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con
lavoratori incaricati.
------------------------
(giurisprudenza)
183. Organi di comando.
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole
e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire
la messa in moto accidentale.
------------------------
184. Sollevamento e trasporto persone.
1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di
lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di
persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state
prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei
mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano
presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in
permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le
opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo
(16).
------------------------
(16) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
(Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione.
185. Avvisi per le modalità delle manovre.
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed
i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere
richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
------------------------
Capo II - Gru, argani, paranchi e simili
(giurisprudenza)
186. Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi.
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi
devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi
sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del
carico può costituire pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il
sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da
consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone
che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.
------------------------
187. Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di
sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del
carico, deve essere delimitato con barrire e ove ciò, per ragioni di
spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui al
secondo comma dell'articolo precedente.
------------------------
188. Piani di scorrimento delle gru a ponte.
I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili
per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere
straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere
agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza
di circa un metro dagli stessi piani, e ad una distanza orizzontale non
minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la
sagoma di ingombro della gru (17).
------------------------
(17) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/IX di
questa voce.
189. Stabilità e ancoraggio delle gru.
La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate
all'aperto devono essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia
delle sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle
derivanti dalla massima presumibile azione del vento.
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190. Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale.
Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di
sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle
estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di
arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla
velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai
6/10 del diametro delle ruote.
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(giurisprudenza)
191. Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre
ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di
dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro
alle estremità della sua corsa.
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192. Divieto della discesa libera dei carichi.
Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da
funzionare a motore innestato anche nella discesa (17).
------------------------
(17) Per le deroghe vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/IX di
questa voce.
193. Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi.
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento
o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso
aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico
ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento
del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante
parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche
contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di
manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture
dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche
dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in
luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera
mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano
corrispondente.
------------------------
194. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a
speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una
volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di
conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori (18).
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(18) Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre
1959, riportato al n. A/VII di questa voce.
Capo III - Ascensori e montacarichi
195. Campo di applicazione.
Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e
montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.
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196. Difesa del vano.
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli
ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide
difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70
centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m 1,70 a partire dal piano
di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed
essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie
non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili
distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le
parti mobili distino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la
cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in
conformità alle disposizioni dei commi precedenti.
------------------------
197. Accessi al vano.
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere
provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le
pareti, di altezza minima di m 1,80 quando la cabina è accessibile alle
persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando
questa è inferiore a m 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro
se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la
cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della
cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le
porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
------------------------
198. Porte di accesso al vano.
Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere
munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non
si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della
cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i
montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee
misure di sicurezza.
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199. Installazioni particolari.
Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono
richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m
2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di
cesoiamento o di caduta nel vano.
------------------------
200. Pareti e porte della cabina.
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m
1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di
altezza non minore a m 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di
larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse
quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è
limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti
cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una
apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino
sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia
della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la
stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le
cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la
fuoriuscita o la sporgenza del carico.
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201. Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m2 0,25
di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di
altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante
alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire
che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm 50, deve essere
garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo
più alto livello di corsa.
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202. Posizione dei comandi.
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di
manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non
poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
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203. Apparecchi paracadute.
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone
ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le
operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non
accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non
inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a
catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m 4, devono essere
provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della
cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è
richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale
caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
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204. Arresti automatici di fine corsa.
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a
mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico
dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore
della corsa.
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205. Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di
discesa deve avvenire a motore inserito.
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206. Carico e scarico dei montacarichi a gravità.
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani
devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio
durante le operazioni di carico.
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207. Regolazione della velocità dei montacarichi.
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti
di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la
cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
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Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili a tazze, a coclea, a
nastro e simili
208. Vani di corsa.
I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono
essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture
necessarie per il carico e lo scarico.
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209. Dispositivi di arresto.
Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani
mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto
dell'apparecchio.
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210. Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice.
I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i
trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza,
devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto
dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice
si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.
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211. Condotti dei trasportatori a coclea.
I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura
e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente
protette.
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(giurisprudenza)
212. Aperture di carico e scarico dei trasportatori.
Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono
essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con
organi pericolosi in moto.
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213. Apertura di carico e percorso dei piani inclinati (sciolti).
Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere
circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto
strettamente necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio
superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno
cm 50 dal piano del pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la
fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per
evitare la caduta del carico.
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214. Spazio sottostante ai trasportatori.
Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere
reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo
del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o
per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate
altre misure contro detti pericoli.
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Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici
(giurisprudenza)
215. Velocità e percorso.
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo
le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di
arresto del mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine di
ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei veicoli,
allo spazio disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di transito e
loro attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.
------------------------
216. Difese terminali dei binari.
Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che
orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare
danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.
------------------------
217. Attacco e distacco dei mezzi di trasporto.
I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere
costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le
manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del
collegamento.
È vietato procedere durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi
di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che
rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.
------------------------
218. Blocco degli organi di comando dei motori elettrici azionanti i mezzi
di trasporto.
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia
dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati
di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la
cabina.
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219. Difese nei piani inclinati.
I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del
percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di
sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano
inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere
predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante
il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei
binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il
transito pedonale senza pericolo.
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220. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza
atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di
rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia
necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla
velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e
comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle
persone (19).
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o
del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al
primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono
presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso
è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi
di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile (20).
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(19) Per le deroghe, vedi D.M. 28 dicembre 1962, riportato al n. A/IX di
questa voce.
(20) Tale verifica è stata affidata a personale specializzato con D.M. 12
settembre 1959, riportato al n. A/VII di questa voce.
221. Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di trasporto.
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati
all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro o
protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
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222. Maniglie per mezzi di trasporto meccanici.
I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono
mossi direttamente dai lavoratori devono essere provvisti di adatti
elementi di presa che rendano la manovra sicura.
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223. Scarico mediante ribaltamento dei veicoli.
I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono
essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento
accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.
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224. Barriere e segnalazioni nelle vie di transito.
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed
immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere
disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia
possibile, adeguate segnalazioni.
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225. Illuminazione dei segnali.
I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli
regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono
essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
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226. Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito.
Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso
o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono
essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.
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227. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee
di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non
è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere
esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei
convogli ai posti di lavoro.
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228. Cautele per spostamenti non controllabili.
Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui
conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su
uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o
affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per
assicurare l'incolumità delle persone.
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229. Teleferiche.
È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri
sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo
che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre
che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di
sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune
traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
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230. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle
stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a
grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali
ripari devono essere disposti a non oltre m 0,50 sotto il margine del
piano di manovra e sporgere da questo per almeno m 2.
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231. Impianti funicolari a lungo percorso.
Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare
tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e
scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le
manovre dalla stazione principale.
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232. L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti
simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio
applicato ad apposito carrello.
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TITOLO VI
Impianti ed apparecchi vari (21)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(giurisprudenza)
233. Organi di comando e di manovra.
Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed
apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi accessori, devono
essere disposti in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il
funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato, a meno che
ciò non sia possibile in relazione alle particolari condizioni
dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi altre misure di
sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare
l'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura,
direzione della manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni.
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(21) Per i collaudi di macchine ed impianti pericolosi vedi anche artt.
39-50, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III di questa voce.
234. Strumenti indicatori.
Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri,
indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le
loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto
all'impianto o all'apparecchio.
------------------------
235. Aperture di entrata nei recipienti.
Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e
simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo,
riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio
dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di
accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non
inferiore a cm 40.
------------------------
236. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali
possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti.
Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235,
chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano
gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia
pericolo, disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare
le valvole e gli altri dispositivi dei condotti di comunicazione col
recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange
cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi
di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di
manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti
devono essere assistiti da altro lavoratore, situato nell'esterno presso
l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo
assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i
lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con
corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a
consentire la normale respirazione.
------------------------
237. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono
esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi.
Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza
anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle
misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte
ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e
di calzature con chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
------------------------
238. Accensione dei focolari e dei forni.
Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di
combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas
combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla
operazione deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della camera di
combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi
e nelle loro immediate vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci
di provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio nel
focolare o nella camera di combustione attorno ai bruciatori o sul
pavimento antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura
sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma,
salvo il caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo di
accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da altre
istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate
mediante avviso collocato in prossimità dei posti di accensione.
------------------------
239. Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili.
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere
disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli
e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della
posizione di apertura.
------------------------
240. Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata.
Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni,
forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del
calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono
essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o
protette contro il contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono essere
provvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
------------------------
Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione
(giurisprudenza)
241. Requisiti di resistenza e di idoneità.
Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le
tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano
comunque esclusi o esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza
previste dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti
ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati.
------------------------
Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
242. Disposizioni comuni.
Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a li vello o ad
altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro
devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su
tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete
piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui
bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia
possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, le aperture
superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di
altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di
essi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per
quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro
non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al primo
comma deve avere altezza non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i
serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e
non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre
cautele.
------------------------
243. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di
oltre 2 metri e che non siano provvisti di apertura di accesso al fondo,
qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al
fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili,
purché provviste di ganoi di trattenuta.
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244. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni.
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie
ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi
dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento
delle loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas
nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature
devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta
di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere
reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
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245. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una
rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessità.
------------------------
246. Disposizioni speciali per serbatoi tipo silos contenenti materie
capaci di sviluppare gas o vapori infiammabili o nocivi.
I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori,
esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori,
essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali
chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
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247. Recipienti, serbatoi, vasche e canalizzazioni per liquidi e materie
tossiche, corrosive o comunque dannose.
I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o
altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono
essere provvisti:
a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta
ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire
che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o
traboccamento.
Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla lettera a) non
siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.
------------------------
248. Recipienti per il trasporto di liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche e comunque dannose.
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
a) di idonee chiusure per impedire la fuoruscita del contenuto;
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le
operazioni di riempimento e svuotamento;
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a
rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso
particolare;
d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
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(giurisprudenza)
249. I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già usati,
devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione
di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie
già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante
appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie
cautele.
In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi
infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o
materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza
che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro
interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei
suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.
------------------------
Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica,
ossidrica, elettrica e simili
(giurisprudenza)
250. Lavori di saldatura in condizioni di pericolo.
È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od
elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto
l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose.
È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei
locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente
articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di
gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo
stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un
esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
------------------------
251. Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili.
Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri
di acetilene o costruire depositi di recipienti contenenti gas
combustibili.
------------------------
252. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i
generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore o
usati per lavori all'esterno.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con
corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o
gasometri di acetilene.
------------------------
253. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di
alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola
idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti
requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria
nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di
efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale
scoppio per ritorno di fiamma.
------------------------
254. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli
apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante
mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gassogeni e dei recipienti dei
gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di
saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale.
------------------------
255. Saldatura elettrica ed operazioni simili.
Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono
essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di
derivazione della corrente elettrica.
------------------------
256. Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con
saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato
effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della
corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un
trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario.
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257. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di
recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 250, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze
porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia
difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in
tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la
sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno
del recipiente.
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258. Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metalli
devono essere osservate, per ciò che non è contemplato specificatamente
nel presente Capo, le disposizioni del Titolo VII.
------------------------
259. Mezzi di protezione individuali e collettivi.
I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili
devono essere forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il
viso e, quando sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o
calzature isolanti.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta
con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando
queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
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Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
260. Pavimenti, piattaforme, passerelle e scale dei forni.
Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono
essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi
pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al
tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni,
nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite
con materiali incombustibili.
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261. Eccesso di temperatura dei posti di lavoro e di manovra dei forni.
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la
temperatura può raggiungere limiti tali da costituire un pericolo, devono
essere protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di calore. Ove il
processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti
di mezzi di protezione individuale.
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262. Bocche e aperture dei forni.
Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni,
quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo
nell'interno, devono essere provviste di solide difese.
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(giurisprudenza)
263. Spruzzi ed investimenti di materiali incandescenti.
I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere
investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono
essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
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264. Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o
spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee
difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con
il materiale fuso nonché per permettere il loro rapido allontanamento
dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul
pavimento.
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265. Stufe di essiccamento o di maturazione.
Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni
connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili
anche dall'interno.
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266. Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, in relazione
al procedimento adottato o alla natura dei materiali o prodotti in
lavorazione, possono svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi o nocivi,
devono essere provviste di un efficace impianto o di mezzi per la
aspirazione di tali gas, vapori o polveri e per il loro convogliamento in
un luogo in cui non possono costituire danno.
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TITOLO VII
Impianti macchine ed apparecchi vari
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(giurisprudenza)
267. Requisiti generali degli impianti elettrici.
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere
costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi o tensione ed i rischi
di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si
verifichino nel loro esercizio.
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268. Definizione di "alta" e "bassa" tensione.
Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a
bassa tensione quando la tensione, del sistema è uguale o minore a 400
Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta
tensione (21/a).
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(21/a) Vedi anche, L. 19 giugno 1955, n. 518, recante norme in materia di
determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti
elettrici.
269. Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi
elettrici.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali
caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
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(giurisprudenza)
270. Isolamento elettrico.
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di
loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione
dell'impianto.
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271. Collegamenti elettrici a terra (22).
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto
delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero
trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa
tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in
immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera
i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per
corrente continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari
posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con
conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei
casi previsti nel precedente comma.
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(22) Il D.M. 17 marzo 1980 (Gazz. Uff. 10 aprile 1980, n. 99) ha così
disposto: "Articolo unico. È riconosciuta l'efficacia del sistema di
sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose alimentate in bassa
tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volta verso terra -
comprese quelle situate nell'ambito aziendale - rispondente alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, in luogo di quanto previsto
dall'art. 271 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547". (Si omette l'allegato).
272. Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non
offra, in relazione a particolari condizioni ambientali, le necessarie
garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile in relazione
alla particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi
di protezione di sicura efficacia.
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273. Tappeti e pedane isolanti.
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei
conduttori contro il contatto accidentale, all'isolamento dei conduttori e
ai collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della
sicurezza del personale, in relazione a particolari caratteristiche
dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra e le
apparecchiature e le macchine elettriche accessibili devono essere
provvisti di tappeti o pedane che abbiano un isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire
la sicura esecuzione delle manovre e da evitare i ribaltamenti.
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274. Linee elettriche aeree esterne.
Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione
delle linee elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese
agli impianti posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente
decreto.
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Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed
elementi in tensione
275. Impiego dei conduttori nudi ad "alta" tensione.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto
nelle officine e cabine elettriche, nelle sale di prova e per le linee
esterne.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in
ogni altro locale, purché siano completamente racchiusi, singolarmente od
assieme alle relative apparecchiature in cuniculi in armatura, in armadi o
custodie metalliche collegate a terra.
Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a
1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di
contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi
ferroviari, purché siano adottate adeguate ed efficaci misure di
sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche
superiori.
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276. Difese.
I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono
essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari
rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a
terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.
Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai coriduttori in
tensione di almeno cm 7 più cm 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un
minimo, in ogni caso, di cm 15.
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277. Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo
precedente devono essere estesi, verso l'alto, sino ad almeno m 2 dal
pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino ad una distanza da
questo per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni
dell'impianto, il contatto accidentale con i conduttori o con gli elementi
in tensione.
Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le
maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il
passaggio della mano.
Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei
conduttori può anche essere costituita da un parapetto di altezza non
inferiore a m 1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e
solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso
orizzontale dai conduttori non inferiore a m 0,60 più cm 1 ogni migliaia
di Volta con un minimo, in ogni caso, di m 1.
Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un
avviso indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il
parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la tensione.
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278. Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione
corrono al di sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o di
passaggio ad una altezza inferiore a m 3 più un centimetro ogni migliaia
di Volta di tensione, si devono applicare al di sotto di essi i ripari di
cui all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di
piccola dimensione.
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279. Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione
dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono
essere osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti
con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura
metallica continua collegata a terra.
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280. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo
art. 340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al
servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile
adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze
ivi indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreché la difesa del
personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli
elementi in tensione sia comunque assicurata.
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281. Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa
tensione.
In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e
gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a
corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua,
devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla
tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia,
alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure
essere protetti contro il contatto delle persone ancorché siano fuori
della portata di mano, ma in posizione accessibile.
Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente
continua di cui al primo comma è elevato a 70 Volta, purché siano adottate
idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per
esigenze di lavorazione, le persone devono essere convenientemente
isolate.
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282. I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in
genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego,
siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere
protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.
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283. Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili.
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o
per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono
avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla
usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non
intralcino i passaggi.
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Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente
e le scariche atmosferiche
284. Protezione contro le sovratensioni.
Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione
subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto
di conduttori, trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono
essere adottate idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro,
l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi equivalenti.
Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti
fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni.
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285. Protezione contro i sovraccarichi.
I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili,
interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e
negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di intensità
tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto,
l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di
pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di
corrente mediante altri idonei dispositivi.
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(giurisprudenza)
286. Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della
sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.
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Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative
(giurisprudenza)
287. Quadri di distribuzione e di manovra.
Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si
applicano anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri di
distribuzione e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte
posteriore dei quadri stessi.
Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a
bassa tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in
cui essa sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di
impianto e sempreché siano adottate altre idonee misure e cautele.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri
devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si
riferiscono.
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288. Interruttore generale.
Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti,
all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore
onnipolare.
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289. Sezionamento delle parti degli impianti elettrici.
Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna
delle relative derivazioni deve essere inserito un separatore.
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290. Interruttore elettrici e simili.
Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di
posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar
luogo ad arco permanente, né a corto circuito o messa a terra
dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito
controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed
eventualmente il neutro. È fatta eccezione per gli interruttori ad
apertura cosiddetta "fase per fase" al servizio degli impianti di
trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o
cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo
comma dell'art. 287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali
con le parti in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta verso terra
se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della
posizione di apertura e chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di
inserimento. È fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a
6 Ampère.
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291. Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente alternata, sono
ammessi solo su circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di
illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non superiori a
1000 Watt.
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292. Pulsanti.
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono
essere costruiti ed installati in modo che non sia possibile l'accidentale
azionamento degli stessi.
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di
distacco.
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di
pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione del distacco e
dell'inserimento.
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(giurisprudenza)
293. Separatori per alta tensione.
Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la
continuità metallica di tutti i conduttori che fanno capo alla officina o
cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta in
modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori
stessi mediante l'uso di separatori.
I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa
fuori circuito di macchinario ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante
separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da
un luogo di facile accesso.
Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel
circuito, azionabili ad interruttore disinserito tali dispositivi tengono
luogo del separatore, purché ne sia palese l'avvenuta manovra.
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294. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi
manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o
comando meccanico.
I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli
non siano in tensione a separatore aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi
casualmente da loro stessi.
Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto
necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per
tutte le fasi del circuito.
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295. Valvole fusibili.
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da
soddisfare oltre che ai requisiti indicati nell'art. 285, anche alle
seguenti condizioni:
a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili
sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli
interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad
eccezione del conduttore neutro.
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296. Interruttori automatici.
Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono
soddisfare alle condizioni stabilite dagli artt. 290 e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art. 290, gli
interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati
a singoli conduttori.
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Capo V - Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici
297. Copertura delle parti nude in tensione.
Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a
tensione superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50
Volta verso terra se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude in
tensione in posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli
articoli 276 e 281 devono avere le stesse parti nude, chiuse
nell'involucro esterno o protette mediante copertura o ripari solidamente
fissati.
Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad
enelli e le relative spazzole delle macchine elettriche.
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298. Segregazione delle macchine, dei trasformatori e delle
apparecchiature elettriche a tensione elevata.
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le
apparecchiature elettriche in genere funzionanti a tensione superiore a
1000 Volta, devono essere installati in locali appositi od in recinti che
possono essere anche a ciclo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili
a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine
operatrici.
Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o
possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine
ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati
nel presente articolo devono essere costruite con materiale
incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine elettriche
provvisorie non annesse ad altri edifici.
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299. La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i
trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore a
15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi
speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purché
collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o
protetti in conformità delle disposizioni del presente Titolo.
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300. Pozzetto per raccolta olio dei trasformatori.
I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio
superiore ai 500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine
isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere
atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno delle cabine
o dei recinti.
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301. Protezione dei condensatori.
I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti di
dispositivi atti ad eliminare la carica residua, quando il condensatore è
disinserito; tali dispositivi non sono richiesti quando il condensatore
rimane stabilmente collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche
dopo che il complesso è disinserito dalla rete.
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302. Accumulatori elettrici.
Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai
220 Volta devono essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un
contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale
superiore a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
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303. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro
cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono
presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o
termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il
divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma
libera.
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Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica
304. Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione
elettrica.
È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di
illuminazione a incandescenza.
È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per
l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse
tensioni sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno
purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e
protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato
a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da
terra.
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305. Lampade e portalampade elettrici.
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono
essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade
possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate,
non vi sia possibilità di contatto con le dette parti.
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306. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere
collocate:
a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchina e posti di lavoro in genere
devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere
il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non
igroscopico.
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307. Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti.
Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i
conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono
essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del
circuito o collocati fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in
tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di
materiale isolante.
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308. Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a
catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla
linea primaria di alimentazione del trasformatore.
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Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili
309. Derivazione a spina.
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi,
devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione,
una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina)
possa risultare sotto tensione.
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310. Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto
con le parti in tensione della sede (femmina) della presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della
spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
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311. Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di
apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a
monte della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari, escluso
il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a
circuito aperto.
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312. Esclusione della corrente ad alta tensione.
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere
alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione,
per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi
che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente
essere alimentati ad alta tensione.
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313. Limitazione della tensione per l'alimentazione.
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre
disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta
verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od
entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente
articolo e fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
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314. Collegamento elettrico a terra.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con
motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta
verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono
avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di
terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti
parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento
(22/a).
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(22/a) Vedi il D.M. 20 novembre 1968, riportato al n. A/XI.
315. Isolamento degli utensili.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono
avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in
tensione e l'involucro metallico esterno.
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316. Interruttori di comando incorporato.
Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore
incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e
sicurezza la messa in moto e l'arresto.
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317. Lampade elettriche portatili.
Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in
seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni
possibilità di contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante
collare esterno alla impugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti
metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.
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318. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi
ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre o soddisfare alle
condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione
non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro
di vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra di loro.
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Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica
319. Divieto dei sistemi di trazione con terza rotaia.
Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto
sono vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.
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320. Altezza minima delle linee elettriche.
Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e
delle attività soggette al presente decreto, salvo disposizioni più
restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste
ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti
limiti:
a) m 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di
edifici, salvo quanto è disposto dalla successiva lettera b);
b) m 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano
efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a
canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici
collegati a terra;
c) m 2,50 o m 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a
seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale
in conformità a quanto è stabilito dalla precedente lettera b).
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321. Sostegni di sospensione dei conduttori.
I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per
trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra
di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di
una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione
non possano abbassarsi a meno di m 3 dal pavimento o dal piano del ferro
nelle condizioni di impianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo
precedente, ed a meno di m 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla
lettera c) dello stesso articolo.
------------------------
322. Cautele contro il contatto delle linee aeree con mezzi di trasporto
ordinari.
Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei
loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere
adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali l'applicazione di
barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di
transito per i mezzi ordinari.
------------------------
323. Interruzione del circuito di alimentazione.
I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per
trazione elettrica devono essere provvisti di interruttori automatici per
massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora
si stabilisca una intensità di corrente pericolosa.
------------------------
Capo IX - Collegamenti elettrici, a terra
324. Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra.
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti
nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere
usati conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente verso
terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a
50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in
rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purché non inferiori alla
sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni
caso di 5 millimetri quadrati.
------------------------
325. I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento
e il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al
dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con
bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
------------------------
326. Dispersore per la presa di terra.
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di
costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed
alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle
derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti
utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le
cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor
resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità
degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di
gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a
tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purché
facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia
riportato o monte delle eventuali derivazioni.
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad
accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
------------------------
327. Prese di terra degli scaricatori.
Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli
artt. 324 a 326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor
lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti
contro il contatto accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore
a 25 millimetri quadrati.
Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori,
particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e
di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della
corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
------------------------
(giurisprudenza)
328. Verifiche periodiche.
[Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa
in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo
scopo di accertarne la stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al
primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei
casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo
l'intervallo di due anni (23)] (23/a).
------------------------
(23) Tali verifiche sono state affidate a personale specializzato con D.M.
12 settembre 1959, riportato al n. A/VII.
(23/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 22 ottobre 2001, n.
462. I riferimenti al presente articolo, contenuti in altri testi
normativi, si intendono riferiti alle disposizioni del regolamento emanato
con il citato D.P.R. n. 462 del 2001, ai sensi del comma 2 del suddetto
articolo 9.
Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di
esplosione o di incendio
329. Divieto di installazioni elettriche.
Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli
artt. 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di
incendio in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni
elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici
di produzione sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza
(24) (24/a).
------------------------
(24) Per i luoghi di cui all'articolo vedi D.M. 22 dicembre 1958,
riportato al n. A/V.
(24/a) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 1979, riportato al n. B/XVI.
330. Installazioni elettriche "antideflagranti" e di tipo stagno.
Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia
necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o
dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono
essere installati motori elettrici, purché questi, le relative
apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano,
singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo
"antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore (24/a).
------------------------
(24/a) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 1979, riportato al n. B/XVI.
331. Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri
comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto
installazioni elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di
tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli
esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle
prescrizioni dell'articolo seguente (24).
------------------------
(24) Per i luoghi di cui all'articolo vedi D.M. 22 dicembre 1958,
riportato al n. A/V.
332. Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi.
Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può
essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in
nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre
di vetro a chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente
illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei
luoghi indicati nell'art. 331 è ammesso l'impiego di lampade protette da
un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il
portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione.
In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente
isolati e protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole
fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal
primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi
indicati nell'art. 331.
------------------------
333. Interruttore generale.
Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi
contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste all'esterno
dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di
interruttori onnipolari.
------------------------
334. Lavori sulle installazioni elettriche dei luoghi pericolosi.
È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle
installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere
aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito
ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.
------------------------
335. Scariche elettrostatiche.
Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la
possibilità di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti
misure di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei
tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni:
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le
cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio
delle trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare luogo alla
produzione di scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per
tutta l'estensione della rete degli elementi delle tubazioni metalliche
per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e
collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di
liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto
degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e
collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia
provvisto di pneumatici.
------------------------
336. Verifiche.
Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 devono
essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni (25).
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(25) Tali verifiche sono state affidate all'Ispettorato del lavoro con
D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII.
Capo XI - Schemi dell'impianto
337. Esposizione schema dell'impianto.
Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno
schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed
alle apparecchiature essenziali.
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338. Colorazione dei conduttori e indicazione delle loro tensioni.
Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori
diversi o conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere
contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore
della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in
prossimità dei conduttori.
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(giurisprudenza)
339. Divieto di ingresso e avviso di pericolo.
Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con
apposita targa la esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del
teschio.
Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere
esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non
autorizzate.
------------------------
(giurisprudenza)
340. Chiusura delle officine e delle cabine non presidiate.
Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate,
oltre ad avere le indicazioni di cui all'articolo precedente, devono
essere tenute chiuse a chiave.
------------------------
341. Illuminazione sussidiaria.
Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un
mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in
luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.
------------------------
342. Deposito di materiali nei locali destinati alle macchine ed
apparecchiature elettriche.
È vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove
esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non
siano attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.
------------------------
343. Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da corrente elettrica.
Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in
modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai
colpiti da corrente elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di
lavoro in genere dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove la
corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può
costituire pericolo.
------------------------
344. Lavori su parti in tensione.
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate
vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se
alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000
Volta, purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo
responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei
lavoratori (25/a).
------------------------
(25/a) Con D.M. 9 giugno 1980 (Gazz. Uff. 7 luglio 1980, n. 184) è stata
riconosciuta l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici
effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. Con
D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24) è stato
approvato il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema
di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici
alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio
compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.
(giurisprudenza)
345. Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta
tensione.
È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad
alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel
secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile
alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con
l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla
quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori (25/a).
------------------------
(25/a) Con D.M. 9 giugno 1980 (Gazz. Uff. 7 luglio 1980, n. 184) è stata
riconosciuta l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici
effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. Con
D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24) è stato
approvato il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema
di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici
alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio
compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.
346. Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad
alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza
previste nei comma b) e c) dell'articolo precedente, non sono direttamente
controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i
lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione
delle misure di sicurezza sopra indicate.
In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi
non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso
articolo.
La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la
esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le
relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha
eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati
ultimati e che la tensione può essere applicata.
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347. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine,
apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un
solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.
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348. Esecuzione delle manovre o particolari operazioni.
I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che
comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti,
macchine o apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere
individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o
tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature
isolanti, scale, cinture e ramponi.
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349. I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante
devono essere muniti di un isolatore intermedio, collocato in posizione
tale che il lavoratore possa eseguire le manovre senza dover afferrare il
fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore
opposto alla impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma
appesi ad appositi ganci.
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350. Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono
essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno
solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in
relazione alla ubicazione speciali condizioni delle installazioni o alla
particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.
------------------------
TITOLO VIII
Materie e prodotti pericolosi o nocivi
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(giurisprudenza)
351. Campo di applicazione.
Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si
intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili,
esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti,
tossici o infettanti, taglienti o pungenti.
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352. Affissioni di norme di sicurezza.
Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla
fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o
prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici pericoli,
deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel
presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle
lavorazioni che sono eseguite.
Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le
disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche
lavorazioni.
------------------------
(giurisprudenza)
353. Isolamento delle operazioni.
Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di
sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono
effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la
propagazione dell'elemento nocivo.
------------------------
(giurisprudenza)
354. Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici.
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per quanto
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di
concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplodenti,
infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere
provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette
concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che
possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati
apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il
raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò
non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o
misurazioni (25/b).
------------------------
(25/b) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 1979, riportato al n. B/XVI.
355. Indicazioni per i recipienti.
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o
nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del
loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per
ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina (25/c).
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(25/c) Così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493,
riportato al n. A/XLIII.
356. Scarti e rifiuti.
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti
durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
------------------------
357. Pavimenti e pareti.
I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla
manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie
infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in
condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle
materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.
------------------------
Capo II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti (26)
(giurisprudenza)
358. Riscaldamenti pericolosi e scintille.
Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie
infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione
o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o
infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i
meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti
pericolosi o a produzione di scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di
scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei
posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle
sorgenti di calore.
Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.
------------------------
(26) Vedi, anche, il R.D.L. 23 dicembre 1920, n. 1881, riportato al n.
D/II; il Titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, riportato al n. A/III;
l'art. 30, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, riportato al n. B/VII; il Capo
VII, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, riportato al n. B/VI; gli artt. 81-83 e
l'All. B, Capo V, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del
regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza.
359. Lubrificazione.
Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in
contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati
lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in
rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
------------------------
360. Riscaldamento dei locali e difesa contro i raggi solari.
Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono
i rischi indicati nell'art. 358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi
tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore
possano raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose
ivi esistenti.
Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture esistenti
negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei
raggi solari.
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361. Valvole di esplosione nei locali pericolosi.
Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle
pareti o nei solai adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli
effetti esplosivi.
Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o da
intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno
sotto l'azione di una limitata pressione.
In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte in modo che
il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.
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362. Produzione di diverse qualità di gas pericolosi.
Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non
esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar
luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla
preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali
isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando i diversi
gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché
siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele
pericolose.
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363. Depositi di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo
alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere
immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati
ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
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364. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o
infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto
se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione,
devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei
locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di
funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo
complesso collegato elettricamente a terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e
la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono
essere causa di pericolo.
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365. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri
suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati
impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o
polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di
esplosione.
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Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose
(giurisprudenza)
366. Trasporto ed impiego.
Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi
temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da
impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la attuazione
della norma di cui al comma precedente, devono essere messi a disposizione
dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è
stabilito nel Titolo X.
------------------------
367. Investimenti da liquidi corrosivi.
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi
corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori,
adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni
neutralizzanti.
Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi,
devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate
vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
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368. Spandimenti di liquidi corrosivi.
In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere
assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma
eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.
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Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti
(giurisprudenza)
369. Maschere ed apparecchi respiratori.
Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego,
manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono
svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od
asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un
numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori
da usarsi in caso di emergenza.
------------------------
370. Isolamento locali.
I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate
nell'articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati
dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio.
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371. Pulizia locali ed attrezzature.
I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano
le materie o i prodotti indicati nell'art. 269, nonché, i tavoli di
lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette
operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
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372. Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti o
tossici.
Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono
essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o
luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei
quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o
asfissianti.
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Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti
373. Fabbricazione, manipolazione o impiego.
Nella fabbricazione manipolazione o impiego di materie o prodotti
taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri,
aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti
ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani
od altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la
pericolosità della manipolazione.
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TITOLO IX
Manutenzione e riparazione
Capo unico
(giurisprudenza)
374. Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature
Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i
servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di
stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni
di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili,
gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in
relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti
di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di
conservazione e di efficienza.
Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto (26/a).
------------------------
(26/a) Comma aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
(giurisprudenza)
375. Lavori di riparazione e manutenzione.
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere
adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali
da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di
sicurezza.
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e
ad impianti fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti
fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano
necessità di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono
essere adottate misure e cautele supplementari atte a garantire la
incolumità sia dei lavoratori addettivi che delle altre persone.
------------------------
(giurisprudenza)
376. Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a punti
pericolosi.
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti
elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili
deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati
quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri
idonei dispositivi.
------------------------
TITOLO X
Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(giurisprudenza)
377. Mezzi personali di protezione.
Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in
altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei
lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti
alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano
insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono
stato di conservazione.
------------------------
Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione
(giurisprudenza)
378. Abbigliamento.
I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle
caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità
personale.
------------------------
(giurisprudenza)
379. Indumenti di protezione.
Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di
operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari
non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere
a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione.
------------------------
Capo III - Protezioni particolari
380. Protezione dei capelli.
Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione
presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o
materiali incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia di
protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo
completo.
------------------------
(giurisprudenza)
381. Protezione del capo.
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di
materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono
essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che
devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei
raggi del sole.
------------------------
(giurisprudenza)
382. Protezione degli occhi.
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di
schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi,
devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
------------------------
(giurisprudenza)
383. Protezione delle mani.
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli,
abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere
forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
------------------------
(giurisprudenza)
384. Protezione dei piedi.
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici
pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i
lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla
particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
------------------------
385. Protezione delle altre parti del corpo.
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi
particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di
difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
------------------------
386. Cinture di sicurezza.
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani
o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in
condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di
sicurezza.
------------------------
387. Maschere respiratorie.
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas,
polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o
altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente
accessibile e noto al personale.
------------------------
Capo IV - Soccorsi d'urgenza
388. Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza.
I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a
segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli
infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in
occasione di lavoro.
Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le
lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i
soccorsi d'urgenza.
------------------------
TITOLO XI
Norme penali
Capo unico
(giurisprudenza)
389. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27,
73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319
(26/b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli
11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179,
184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257,
262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345,
346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387 (26/b);
c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme (26/b).
------------------------
(26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(giurisprudenza)
390. Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti.
I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di
macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché
gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui
all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (26/b).
------------------------
(26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(giurisprudenza)
391. Contravvenzioni commesse dai preposti.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47
secondo e terzo comma, 345, 346, ultimo comma, nonché per non avere
esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la
osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a)
dell'articolo seguente (26/b);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione (26/c) per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5,
primo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la
dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle
norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
------------------------
(26/b) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(26/c) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
392. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47, primo comma, 218,
secondo comma, 238, 334 e 346, primo e secondo comma (26/c);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47,
ultimo comma, 217, ultimo comma e 388 primo comma (26/c).
------------------------
(26/c) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(26/c) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
TITOLO XII
Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro
393. Costituzione della commissione.
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita
una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in
ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un
funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e
forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali (26/d);
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale
protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale (26/e);
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale (26/e);
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale (26/d);
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti,
per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni (26/f).
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3
persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre
anni (27).
------------------------
(26/d) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(26/e) Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(26/e) Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(26/d) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(26/f) Periodo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(27) Così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII. Per l'integrazione della composizione della
Commissione, vedi l'art. 16, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, riportato al
n. A/XLV.
394. Compiti della commissione.
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale
al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle
misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica
relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza (26/d);
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art.
43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
secondo le modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su
qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione
della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed
è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti
delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati
o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi (27/a).
------------------------
(26/d) Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(27/a) Così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
Capo II - Deroghe
(giurisprudenza)
395. Deroghe di carattere generale.
[Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di
tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393,
per gli edifici locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in
corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo
relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i
quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di
sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della
suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali
per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle
misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le
macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o
sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli
prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi
mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 393.] (28) (28/a)
------------------------
(28) Abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al
n. A/XXXVIII.
(28/a) Vedi il D.M. 20 novembre 1968, riportato al n. A/XI. Con D.M. 10
giugno 1980 (Gazz. Uff. 7 luglio 1980, n. 184) è stata riconosciuta
l'efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi
industriali ad ammoniaca. Con D.M. 2 aprile 1981 (Gazz. Uff. 16 aprile
1981, n. 106) è stata riconosciuta l'efficacia di sistemi di sicurezza
relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi
di lavoro. Con altro D.M. 10 maggio 1988, n. 347 (Gazz. Uff. 13 agosto
1988, n. 190), modificato dal D.M. 23 aprile 1992, n. 354 (Gazz. Uff. 3
agosto 1992, n. 181), è stata riconosciuta l'efficacia dei mezzi e sistemi
di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per
l'azionamento di gru, argani e paranchi.
396. Deroghe particolari.
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di
concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe
temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto,
quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme
stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri
motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di
prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.
------------------------
397. Tolleranze.
Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti già
installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o
massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari
circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.
------------------------
Capo III - Verifiche e controlli
(giurisprudenza)
398. Attribuzione dei compiti.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà, con proprio
decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393,
di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello
stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature
e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e
336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni, in relazione, alla natura particolare
delle verifiche e dei controlli stessi.
Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il
Ministro ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra
indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche
siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli
stessi datori di lavoro.
I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per
l'esercizio delle verifiche e dei controlli (29).
------------------------
(29) Vedi il D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII.
(giurisprudenza)
399. Documentazione delle verifiche e dei controlli.
Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del
precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti
conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o
i controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni
richiesta degli ispettori del lavoro.
------------------------
400. Determinazione dei luoghi di lavoro.
I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui
agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 (30).
------------------------
(30) Vedi il D.M. 22 dicembre 1958, riportato al n. A/V.
Capo IV - Applicazione delle norme
(giurisprudenza)
401. Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro.
I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti
sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di
ispezione.
------------------------
402. Ricorsi.
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di
prevenzione infortuni sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni
30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso
deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del
lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione
sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma avverso
le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di
deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.
------------------------
(giurisprudenza)
403. Registro infortuni.
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel
quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai
lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai
tre giorni compreso quello dell'evento.
Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione di cui all'art. 393, devono essere indicati, oltre al nome,
cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le
circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del
lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori
del lavoro sul luogo di lavoro (31).
------------------------
(31) Vedi il D.M. 12 settembre 1959, riportato al n. A/VII.
404. Statistica degli infortuni.
L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e
pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie
professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro,
nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali
verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui
salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del
fenomeno infortunistico.
------------------------
Capo V - Disposizioni finali
405. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia.
Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle
vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non
incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o
materie da questo non espressamente disciplinati.
------------------------
406. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1956.
A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n. 230, è abrogato.
------------------------
Tabella A (32)
Contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall'Ufficio
internazionale del lavoro
------------------------
(32) Tabella soppressa dall'art. 7, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493,
riportato al n. A/XLIII.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03