
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. Agg. G.U. 12/06/2003
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1996, n. 209, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 febbraio 1997, n.
13/97; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n.
50/98; Circ. 30 settembre 1999, n. 1067; Circ. 20 dicembre 2000, n. 2182;
Circ. 12 gennaio 2001, n. 9/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 17 aprile 2002, n.
21/2002;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 14
aprile 1997, n. 157296; Circ. 29 maggio 1997, n. 157404; Circ. 25 giugno
1997, n. 162054; Circ. 3 marzo 1998, n. 761430;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 12 dicembre 2001, n.
4790/MOT2/C;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 19 dicembre 1996, n.
162.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli
allegati C e D;
Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989,
91/368/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del
14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 -
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 giugno 1995;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 21 marzo 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
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1. Campo di applicazione e definizioni.
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai
componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come
definiti al comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati
tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o
altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione
ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo
spostamento o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un
risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una
macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una
serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei
limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il
costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul
mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la
sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina
o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si
considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di
sicurezza messi a disposizione dopo aver subìto modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul
territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti
sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati
assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste
direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla
forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il
sollevamento di carichi ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che,
se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di
benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze
pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua
destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al
trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del
trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad
essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico
o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art.
1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva
86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di
mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di
edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide
la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può
penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati
al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a
cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e
materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (2), con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
adottate le modifiche del presente regolamento concernenti modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico.
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(2) Riportata alla voce Comunità europee.
2. Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i
componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente
regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché,
debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati
conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la
salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il
costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve
attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE
di cui all'art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato II, punto C.
3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le
macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme
armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano.
4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo
mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere
incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina
ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive
della marcatura di conformità CE, purché corredate della dichiarazione del
fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse
possano funzionare in modo indipendente.
5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine
elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui
alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (3), di attuazione della direttiva
73/23/CEE, ed alle successive modifiche.
6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve
procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della
stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.
7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o
assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro
componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il
comma 2, lettera b).
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(3) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.
3. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente.
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le
disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione
europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima
approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della stessa e trasposte in una norma nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (3/a).
3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme
nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317
(2), adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la
partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in
materia di macchine.
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(3/a) Un elenco di norme armonizzate, emanato ai sensi del presente comma,
è stato approvato con D.M. 30 maggio 1997, riportato al n. A/L e con D.M.
12 marzo 1998, riportato al n. A/LIV.
(2) Riportata alla voce Comunità europee.
4. Procedura di certificazione.
1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente
nell'Unione europea, deve:
a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV,
costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli
adempimenti previsti dallo stesso allegato;
b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è
fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme
di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello
della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure
previste dall'allegato VI;
c) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è
fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il
costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve
effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:
1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e
trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva
agli atti e ne rilascia ricevuta;
2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di
certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state
correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare
un attestato di adeguatezza del fascicolo;
3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE
previsto dall'allegato VI.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresì
le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo, e di cui al numero 7
dell'allegato VI.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì
le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2),
la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità
ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
5. Nei casi previsti dal comma I, lettera b) e lettera c) punto 3), la
dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare
cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.
6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente
nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle
procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora
si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di
certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di
sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore.
7. Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente
nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il
componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di
macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva
immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di
sicurezza per uso proprio.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su
una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione
che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la
macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata della
dichiarazione CE di conformità.
9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli
organismi che li hanno rilasciati devono essere motivate e comunicate
immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite
del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la
Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse.
10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le
indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è
possibile ricorrere.
11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme;
tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme
applicate dal fabbricante, in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono
riportati i riferimenti normativi applicativi.
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5. Marcatura "CE".
1. La marcature CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è
costituito dalla sigla "CE".
2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere
leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa,
conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.
3. Fino alla data del 1 gennaio 1997 è consentita la commercializzazione
di macchine che riportano di seguito alla sigla "CE" le ultime due cifre
dell'anno di apposizione della marcatura di cui al presente articolo.
4. È vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in
errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE;
possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e
la leggibilità della marcatura CE.
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6. Rappresentanza nel Comitato permanente.
1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto
dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 89/392/CEE, è composta da un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
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7. Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia.
1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato
muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in
coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni dei
controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità
alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico,
dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e
degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la
sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente
di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I,
ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza,
pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati
conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la
sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei
beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento
motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa
la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4,
precisando se il provvedimento è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I;
b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3,
comma 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea in senso al Comitato permanente di cui
all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere
definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.
8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di
componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del
presente regolamento, purché un apposito cartello indichi chiaramente la
non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la
impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante
o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento
delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate
per assicurare la protezione delle persone.
9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del
costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea.
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8. Organismi di certificazione.
1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o
componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da
organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi
di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto
ministeriale 22 marzo 1993 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (5). La domanda di autorizzazione deve
essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo
1993 (4), all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al
comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNIEN 45011; trascorsi
novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del
costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese
relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano
gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività
di certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e
hanno facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali
e periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei
requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla
Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli
organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura
periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al
presente articolo.
7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c),
punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta
valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.
8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e
lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della
corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di
componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di
cui all'allegato I.
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(4) Riportato al n. A/XXXVI.
(5) Riportato al n. A/XXXV.
(4) Riportato al n. A/XXXVI.
9. Conferma degli organismi di certificazione.
1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
25 febbraio 1993, n. 159258, possono richiedere all'ispettorato tecnico
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa
riconferma, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di
riconferma le autorizzazioni si intendono decadute.
2. L'istanza di cui al comma 1, in regola con il bollo, deve indicare le
eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la
documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le
prescrizioni del presente regolamento.
3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa
verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata
con le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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10. Norma di rinvio.
1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità
delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle finalizzate alla
autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli
organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(6).
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(6) Riportata alla voce Comunità Europee.
11. Norme finali e transitorie.
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive,
chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria
macchine o componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi
di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli
stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi
in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1993 e la
data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata
all'ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono
legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se:
a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;
b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo
tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che
procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica
della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o di
componenti indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all'allegato I o della relativa certificazione
rilasciata da uno degli organismi di cui all'art. 9. La trasmissione
all'ISPESL della documentazione produce gli effetti di cui al comma 3.
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al
decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia
al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL
dell'avvenuta installazione della macchina.
4. La macchina di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti
di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi
sul mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.1
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Allegato I
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione
e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza
Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la
"macchina", quale definita all'articolo 1, comma 2, lettera a), sia il
"componente di sicurezza", quale definito allo stesso comma 2, lettera b).
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute
si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la
macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste
dal fabbricante. In ogni caso i requisiti 1.1.2., 1.7.3. e 1.7.4. si
applicano all'insieme delle macchine oggetto del presente allegato.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel presente
allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della
tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In
questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere
progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati
in funzione dei rischi che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in
vari capitoli del presente allegato.
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per
cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre
progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.
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1. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute
1.1. Considerazioni generali
1.1.1. Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1. "Zone pericolose", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una
macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio
per la sicurezza e la salute di detta persona.
2. "Persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in
parte in una zona pericolosa.
3. "Operatore", la o le persone incaricate di installare, di far
funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di
riparare e di trasportare una macchina.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere
regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se
effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi
le persone.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di
infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi
di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di
una situazione anormale prevedibile.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve
applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione
della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che
non possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta
efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una
formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un
dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché
all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve
considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso
della macchina ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata
anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le
istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore
sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base
all'esperienza, presentarsi.
d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo
possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress)
dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.
e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve
tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o
prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio:
calzature, guanti, ecc.).
f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli
accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la
manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti
impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare
rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere
progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi
dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle
operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore
normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.
Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti
fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione
fornita dal fabbricante.
Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono
essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi
per le zone di regolazione e di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere trasportata in modo sicuro
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e
senza deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti
speciali, ecc.).
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari
elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno
dei suoi vari elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di
sollevamento;
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad
esempio: fori filettati),
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi
facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano,
essa deve essere:
- facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne
consentano il trasporto in tutta sicurezza.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di
parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma,
materia, ecc.).
1.2. Comandi
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da
essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione
pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in
modo:
- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti
esterni,
- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica
nelle manovre.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da
una marcatura adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia
coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di
taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento
per i robot,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un
rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare
attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono
essere soggetti a grossi sforzi.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie
azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio:
utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente
indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo
richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto
dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso
necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad
esempio: calzature, guanti, ecc.).
La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti,
segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un
funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedere
l'indicazione dei suddetti dispositivi.
Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di
assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio.
Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e
costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di
avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i
mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della macchina.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione
volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente
dall'origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.),
salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di
funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.
La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento
risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda
questo requisito essenziale.
Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e
se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in
pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere
questo rischio (ad esempio: dispositivi di convalida o selettori che
consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per
volta).
La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo
un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono
soddisfatte le condizioni di sicurezza.
1.2.4. Dispositivo di arresto
Arresto normale
Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta
l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che
consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli
elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la
macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della
macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve
interrompere l'alimentazione degli azionatori.
Arresto di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di
emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di
prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Sono escluse da
quest'obbligo: - le macchine per le quali il dispositivo di arresto di
emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per
ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le
misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben
visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve
possibile, senza creare rischi supplementari,
- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di
salvaguardia.
Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un
ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del
dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere
possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi
un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile
soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma
soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
Impianti complessi
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare
assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in
modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza,
possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a
valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un
pericolo.
1.2.5. Selettore modale di funzionamento
Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri
sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il
funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di
sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione,
l'ispezione, ecc.), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale
che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A
ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o
di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che
consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina
ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune
funzioni di comandi numerici, ecc.).
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i
dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve
simultaneamente:
- escludere il comando automatico,
- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che
necessitano un'azione continuata,
- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto
in condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta,
sforzo ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i
rischi derivanti dalle sequenze collegate;
- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se
volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della
macchina.
Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del
funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione,
indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della macchina
non deve creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un
pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di
qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.
1.2.7. Avaria del circuito di comando
Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un
deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni
pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un
pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di
qualsiasi tipo,
- l'inefficacia dei dispositivi di protezione.
1.2.8. Software
Il "software" di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo
di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.
1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici
1.3.1. Stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e
costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste
(eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua
stabilità sia tale da consentirne l'utilizzazione senza rischio di
rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono
sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni
per l'uso appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono
resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione
prevista dal fabbricante.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza
sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal
fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di
invecchiamento, di corrosione e di abrasione.
Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze
delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli
indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di
sostituzione.
Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole),
sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili in
questione devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali
frammenti vengano trattenuti.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta
pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne
previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di
danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in
caso di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad
alta pressione, ecc.).
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso
l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare
rischi per le persone esposte (ad esempio: rottura dell'utensile):
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto
le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o
accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile
debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di
oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che
possono presentare un rischio.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i
limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi,
nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di
operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina
combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun
elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri
elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona
esposta.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi
in moto o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli
utensili
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di
impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e di alimentazione),
deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione
di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e
disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti
di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire
qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un
blocaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui,
malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di
protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed,
eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere
forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza
rischi
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi
mobili
Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti
agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio
effettivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni:
A. Elementi mobili di trasmissione
Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi
dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie,
ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:
- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.1.;
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.2.A.
Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima
soluzione.
B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le
persone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono
al lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle
presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere:
- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1. e
1.4.2.1.;
- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.2.B o
dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio: relé
immateriali, commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che
mantengono l'operatore a distanza (ad esempio: comandi a due mani), i
dispositivi di protezione destinati a impedire automaticamente l'accesso
di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa,
conformemente ai requisiti 1.4.1. e 1.4.3.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non
possono essere resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro
funzionamento a causa delle operazioni che richiedono l'intervento
dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente
possibile, devono essere muniti:
- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.1. che
impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la
lavorazione,
- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.3. che
limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla
lavorazione.
1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di
protezione
1.4.1. Requisiti generali
Le protezioni e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o
la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione,
limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato
il lavoro e se possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di
protezione.
1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni
1.4.2.1. Protezioni fisse
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.
Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di
utensili per la loro apertura.
Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in
mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Protezioni mobili
A. Le protezioni mobili del tipo A devono:
- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;
- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento
degli elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti
elementi e inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione
di chiusura.
B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite
nel sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che
l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso
di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi
impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili,
- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di
rischio di proiezione.
1.4.2.3. Protezioni regolabili che limitano l'accesso
Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi
mobili indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di
lavorazione da eseguire;
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;
- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.
1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel
sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché
l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso
di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi
impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.
1.5. Misure di protezione contro altri rischi
1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere
progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire
di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.
La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato
all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata
alle macchine che vi sono soggette.
1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da
ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve
essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad
esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere
progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi
che possono derivare da questi tipi di energia.
1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che
potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili
dalla progettazione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui
pezzi e/o sui carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi
mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere il senso del moto per
evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente
figurare nelle istruzioni per l'uso.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la
progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle
morsetterie devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi,
compresi quelli dei conduttori elettrici.
1.5.5. Rischi dovuti a temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo
di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a
temperatura elevata o molto bassa.
Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto
freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure
necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli
meno pericolosi.
1.5.6. Rischi d'incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare
qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla
macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze,
prodotti o utilizzati dalla macchina.
1.5.7. Rischi di esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare
qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas,
liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze prodotti o utilizzati dalla
macchina.
A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per
- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia
effetti pericolosi sull'ambiente circostante.
Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera
esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni.
Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i
rischi di esplosione, alle vigenti direttive specifiche.
1.5.8. Rischi dovuti al rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi
dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo,
tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di
mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.
1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi
dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi
emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto
necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte
siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose.
1.5.11. Rischi dovuti alle radiazioni esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo
funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti
disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e
costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo
tale che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da riflessione
o da diffusione e la radiazione secondaria possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi
laser montati su macchine devono essere tali che i raggi laser non creino
alcun rischio per la salute.
1.5.13. Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc.
La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo
tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri
residui prodotti.
Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da
poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti.
Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i
dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente
devono essere situati il più vicino possibile al luogo di emissione.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina.
Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che
consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o,
in caso di impossibilità, di chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di caduta.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo
stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo
da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori
di esse.
1.6. Manutenzione
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere
situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di
manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter
essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti
condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi
(vedi in particolare il punto 1.2.5.).
Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il
fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che
consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti
frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della
fabbricazione o quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a
deterioramento in seguito ad un incidente, devono essere facilmente
smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi
elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici
necessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il metodo
operativo definito dal costruttore.
1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.)
che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui
devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di
manutenzione.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo
stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo
da evitare cadute.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla
da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi
dispositivi debbono essere chiaramente individuati e potersi bloccare
qualora il collegamento rischi di presentare un pericolo per le persone
esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia elettrica mediante una
spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina.
Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore
non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni
che deve occupare.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della
macchina deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone
esposte.
In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non essere
separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il
supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti
interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari
per garantire la sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo
tale da limitare le cause d'intervento degli operatori.
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato,
dovrà poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura
delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o
preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti
interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo che deve
poter essere fatto dall'esterno. Se è assolutamente impossibile evitare di
penetrarvi, il fabbricante deve prendere all'atto della costruzione misure
atte a consentire di effettuare la pulitura con il minimo rischio
possibile.
1.7. Segnalazioni
1.7.0. Dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare
e facilmente comprensibili.
Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente
dell'operatore.
Quando la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe
in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona
senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere
un segnale sonoro o luminoso adeguato
1.7.1. Dispositivi di allarme
Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di
segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e
facilmente percepiti.
Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di
verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme.
Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche
concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni
adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad
esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito
idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.), il fabbricante deve
prevedere delle avvertenze.
Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli
comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di
utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli
operatori.
1.7.3. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le
seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- la marcatura CE (Cfr. allegato III);
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.
Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in
atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione.
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte
le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio:
frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli
utensili che possono essere montati, massa, ecc.).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante
l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere
indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
Le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 1, paragrafo 2, terzo
comma devono recare le stesse indicazioni.
1.7.4. Istruzioni per l'uso
a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che
fornisca almeno le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero
di serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni
atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore,
dei riparatori, ecc.),
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c),
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione,
- l'utilizzazione,
- il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi
allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente,
- l'installazione,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la regolazione,
- la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni per l'addestramento,
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono
essere montati sulla macchina.
Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata
l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie
dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto
della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una
traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di
utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi
introduce la macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a
quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere
applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal
suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una
sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina
necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il
controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della
macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di
sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere
elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso
per quanto concerne gli aspetti della sicurezza.
La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le
informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera
f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni
concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.
e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le
prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni
prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del
basamento, ecc .).
f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul
rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in
base alla misurazione eseguita su una macchina identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei
posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a
70 dB (A), deve essere indicato;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei
posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);
- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di
pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro
supera 85 dB (A).
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione
del livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli
di pressione acustica continui equivalenti in appositi punti intorno alla
macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono
essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato
adeguato alla macchina.
Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina
durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la
misurazione del livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m
dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla
piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore
della pressione acustica massima.
g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera
esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni
necessarie.
h) In caso di macchine che possono anche essere destinate
all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione
e la presentazione delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre
esigenze essenziali di cui sopra, devono tener conto del livello di
formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente
aspettare da questi utilizzatori.
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2. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di
macchine
2.1. Macchine agroalimentari
Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti
alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura,
lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto,
distribuzione) deve essere progettata e costruita in modo da evitare
rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le
seguenti norme di igiene:
a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti
alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina
deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali
possano essere puliti prima di ogni utilizzazione.
b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci,
senza rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche.
c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da
ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati
preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua.
d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter
essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le
parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati
con raggi tali da consentire una pulizia completa.
e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia,
di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno
della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione
"pulizia").
f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare
ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o
penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili
da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle,
installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo
zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).
g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti
ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto
con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere
progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il
rispetto di questo requisito.
Istruzioni per l'uso
Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso devono
menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di
risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente
accessibili ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto
per le parti il cui accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le
tubazioni).
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai
seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute:
- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio
sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di
mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da garantire la
stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste dal
fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un
comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in
tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di organi di comando di
avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba
abbandonare i mezzi di presa per azionarli;
- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i
rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in
funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo
requisito non è tecnicamente realizzabile occorre prendere disposizioni
compensative ;
- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita
in modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della
penetrazione dell'utensile nel materiale lavorato.
Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa
alle vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente:
- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione
cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s², definito
secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera
2,5 m/s² , occorre segnalarlo.
In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare
i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state
eseguite dette misure.
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate
Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano
materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle
del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie
plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti
requisiti essenziali per la sicurezza e la salute:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che
il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di
sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro,
quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la
lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un
rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata,
costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in
modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone
esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti
l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto
con l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente
automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da
eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio
utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di
passata, ecc.
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3. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per ovviare
ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine
Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchine devono
essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che
seguono.
I rischi dovuti alla mobilità esistono sempre per le macchine semoventi,
trainate, spinte o portate da un'altra macchina o da un trattore il cui
lavoro è effettuato in aree di lavoro e richiede la mobilità durante il
lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo una
successione di stazioni di lavoro fisse.
Inoltre, i rischi dovuti alla mobilità possono esistere nel caso di
macchine il cui lavoro si effettua senza spostamenti ma che possono essere
muniti di mezzi che consentano di spostarle più facilmente da un luogo
all'altro (macchine munite di ruote, rotelle, pattini, ecc., o collocate
su supporti, carrelli, ecc.).
Al fine di verificare che i motocoltivatori e le motozappatrici non
presentino rischi inaccettabili per le persone esposte, il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare oppure fare
effettuare le prove appropriate per ogni tipo di macchina.
3.1. Generalità
3.1.1. Definizione
Per "conducente" si intende un operatore competente incaricato dello
spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato dalla
macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando
(cavi, radio, ecc.).
3.1.2. Illuminazione
Se il fabbricante prevede che le macchine semoventi vengano impiegate in
luoghi bui, esse dovranno essere munite di un dispositivo di illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere, ferme restando le altre normative
eventualmente applicabili (codice stradale, codice di navigazione, ecc.).
3.1.3. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
Durante lo spostamento della macchina e/o dei suoi elementi, non devono
potersi verificare spostamenti intempestivi né rischi dovuti
all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a
movimentazione secondo le istruzioni del fabbricante.
3.2. Posto di lavoro
3.2.1. Posto di guida
Il posto di guida deve essere progettato tenendo conto dei principi
dell'ergonomia. Possono essere previsti più posti di manovra e, in questo
caso, ciascun posto deve disporre di tutti gli organi di comando
necessari.
Quando vi sono vari posti di manovra la macchina deve essere progettata in
modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad
eccezione degli arresti d'emergenza. La visibilità dal posto di guida deve
essere tale da consentire al conducente di fare muovere la macchina e i
suoi utensili nelle condizioni di impiego previste, in tutta sicurezza per
sé stesso e per le persone esposte. In caso di necessità, adeguati
dispositivi devono rimediare ai rischi dovuti alla deficienza di
visibilità diretta.
La macchina deve essere progettata e costruita affinché al posto di
manovra non possano presentarsi rischi dovuti al contatto improvviso con
le ruote o con i cingoli per il conducente e per gli operatori a bordo.
Il posto di manovra deve essere progettato e costruito in modo da evitare
rischi per la salute derivanti dai gas di scarico e/o dalla mancanza di
ossigeno.
Se le dimensioni lo consentono, il posto di manovra del conducente
trasportato deve essere progettato e costruito in modo da poter essere
dotato di cabina. In questo caso deve comportare un luogo destinato alla
sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente e/o agli operatori.
Il posto di manovra deve essere dotato di cabina adeguata in caso di
rischio dovuto ad ambiente pericoloso.
Se la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve essere progettata,
costruita e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducente lavori in
buone condizioni e sia protetto dagli eventuali rischi (ad esempio:
riscaldamento e aerazione inadeguati, visibilità insufficiente, eccesso di
rumore e vibrazioni, caduta di oggetti, penetrazione di oggetti,
ribaltamento, ecc.). L'uscita deve consentire un rapido abbandono della
macchina. Si deve inoltre prevedere un'uscita di sicurezza in una
direzione diversa dall'uscita normale.
I materiali impiegati per la cabina e la sua sistemazione interna devono
essere difficilmente infiammabili.
3.2.2. Sedili
Il sedile del conducente di qualsiasi macchina deve garantire la stabilità
del conducente ed essere progettato tenendo conto dei principi
dell'ergonomia.
Il sedile deve essere progettato in modo da ridurre al livello più basso
ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse al conducente. Il sedile
deve essere ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che
può subire, soprattutto in caso di ribaltamento. Se sotto i piedi del
conducente non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un
poggiapiedi antisdrucciolevole.
Qualora la macchina possa essere munita di una struttura di protezione in
caso di ribaltamento, il sedile deve portare una cintura di sicurezza o un
dispositivo equivalente che mantenga il conducente sul suo sedile senza
opporsi ai movimenti necessari alla guida ne agli eventuali movimenti
della sospensione.
3.2.3. Altri posti
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che oltre al conducente siano
saltuariamente o regolarmente trasportati sulla macchina o vi lavorino
altri operatori, devono essere previsti posti adeguati affinché il loro
trasporto o lavoro avvenga senza rischi, in particolare di caduta.
Se le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di lavoro devono
essere muniti di sedili.
Se il posto di manovra deve essere munito di cabina, anche gli altri posti
devono essere protetti contro i rischi che hanno giustificato la
protezione del posto di manovra.
3.3. Comandi
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di guida il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi
di comando necessari al funzionamento della macchina tranne per quanto
riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di
sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati al di fuori del
posto di guida. Si tratta in particolare di posti di lavoro diversi dal
posto di guida di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o
per i quali è necessario che il conducente lasci il posto di guida per
svolgere le manovre in condizioni di sicurezza.
I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo
che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo
rischio di confusione; devono avere una superficie antisdrucciolevole ed
essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento può comportare rischi, in particolare movimenti
pericolosi, i dispositivi di comando della macchina, ad esclusione di
quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra
non appena l'operatore li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere
progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi
del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote
sterzanti.
Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto
in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è
in movimento.
L'ultima frase del punto 1.2.2. non si applica alla funzione della
mobilità.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Le macchine semoventi con conducente trasportato devono essere dotate di
mezzi che scoraggino l'avviamento del motore da parte di persone non
autorizzate.
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente
trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al
posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una macchina deve essere attrezzata con
dispositivi che superano la sua sagoma normale (ad esempio,
stabilizzatori, freccia, ecc.) , è necessario che il conducente disponga
di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la
macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno
spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri
elementi che, per consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una
posizione definita, se necessario bloccata.
Quando ciò è tecnicamente ed economicamente realizzabile, lo spostamento
della macchina deve essere subordinato alla posizione sicura degli
elementi sopra indicati.
Uno spostamento della macchina non deve essere possibile all'atto
dell'avviamento del motore.
3.3.3. Arresto dello spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le
macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i requisiti in
materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione
che garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di
carico, di velocità, di caratteristiche del suolo e di pendenza previste
dal fabbricante e corrispondenti a situazioni normalmente incontrate.
Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter essere
ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo principale. Se la
sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in
mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo
d'emergenza con comandi interamente indipendenti e facilmente accessibili
deve consentire il rallentamento e l'arresto.
Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere
mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere
combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione
che sia ad azione puramente meccanica.
La macchina comandata a distanza deve essere progettata e costruita in
modo da fermarsi automaticamente se il conducente ne ha perduto il
controllo.
Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve
essere possibile solo se quest'ultimo esercita un'azione continua
sull'organo di comando corrispondente. In particolare, nessuno spostamento
deve essere possibile all'atto d'avviamento del motore.
Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere
progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo spostamento
inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rischi di:
a) schiacciamento,
b) lesioni provocate da utensili rotanti.
Inoltre, la velocità normale di spostamento della macchina deve essere
compatibile con l'andatura del conducente.
Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante,
quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di
retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti
dal movimento dell'utensile. In quest'ultimo caso basterà che la velocità
in retromarcia sia tale da non presentare rischi per il conducente.
3.3.5. Avaria del circuito di comando
In caso di avaria dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve
poter essere guidata per arrestarla.
3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici
3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati
Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla
posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento degli
organi di comando, deve essere tale da non creare rischi per le persone
esposte.
La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul
suo supporto mobile in modo che al momento dello spostamento le
oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la
stabilità né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nonostante
le precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o di disintegrazione,
devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti
vengano trattenuti o, quando ciò non è possibile, non possano essere
proiettati verso il posto di manovra e/o i posti di lavoro.
3.4.3. Rischi connessi con il ribaltamento
Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmente
operatori trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essere
progettata e munita di punti di ancoraggio che consentano di ricevere una
struttura di protezione contro tale rischio (ROPS).
Detta struttura deve essere tale che in caso di ribaltamento garantisca al
conducente trasportato, ed eventualmente agli operatori trasportati, un
adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al
secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate su ogni tipo di
struttura.
Inoltre, le seguenti macchine per movimento terra di potenza superiore a
15 kW devono essere munite di una struttura di protezione in caso di
ribaltamento:
- pale caricatrici su cingoli o su ruote,
- caricatrici meccaniche,
- trattori su cingoli o su ruote,
- ruspe autocaricanti o meno,
- livellatrici,
- cassoni ribaltabili con parte anteriore articolata.
3.4.4. Rischi connessi con la caduta di oggetti
Quando per una macchina con conducente e eventualmente con operatori
trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti e di materiali,
essa deve essere progettata e munita, se le sue dimensioni lo consentono,
di punti di ancoraggio atti a ricevere una struttura di protezione contro
tale rischio (FOPS).
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di
materiali garantisca agli operatori trasportati una adeguato volume limite
di deformazione (DLV).
Al fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al
secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di
struttura.
3.4.5. Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e
disposti in modo che gli operatori li utilizzino istintivamente e non
ricorrano a tal fine gli organi di comando.
3.4.6. Rischi connessi con i dispositivi di traino
Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve
essere munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati,
costruiti e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo
sganciamento possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da
impedire uno sganciamento accidentale durante l'utilizzazione.
Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere
munite di un supporto con una superficie d'appoggio adattata al carico e
al terreno.
3.4.7. Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la macchina
semovente (o il trattore) e la macchina azionata
Gli alberi di trasmissione cardanici che collegano una macchina semovente
(o un trattore) al primo supporto fisso di una macchina azionata devono
essere protetti sul lato della macchina semovente e sul lato della
macchina azionata per tutta la lunghezza dell'albero e dei giunti
cardanici.
Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla
quale è collegato l'albero di trasmissione deve essere protetta da uno
schermo fissato sulla macchina semovente (o sul trattore) oppure da
qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente.
Sul lato della macchina trainata, l'albero comandato deve essere chiuso in
un carter di protezione fissato sulla macchina.
La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata
per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il
collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare
sull'albero di trasmissione cardanico il senso del montaggio.
Ogni macchina trainata, il cui funzionamento implica la presenza di un
albero di trasmissione che la colleghi ad una macchina semovente o a un
trattore, deve possedere un sistema di aggancio dell'albero di
trasmissione tale che, quando la macchina è staccata, l'albero di
trasmissione e il suo dispositivo di protezione non vengano danneggiati
dal contatto con il suolo o con un elemento della macchina.
Gli elementi esterni del dispositivo di protezione devono essere
progettati, costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con l'albero
di trasmissione. Il dispositivo di protezione deve coprire l'albero di
trasmissione fino alle estremità delle ganasce interne nel caso di giunti
cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei giunti esterni
nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità dell'albero di
trasmissione a cardano, il costruttore deve evitare che i dispositivi di
protezione degli alberi di trasmissione descritti al sesto comma possano
servire da predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal
fine.
3.4.8. Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.A, nel caso dei motori a combustione interna, le
protezioni mobili che impediscono l'accesso alle parti mobili del
compartimento motore possono non essere provviste di dispositivi di blocco
a condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con l'impiego di
un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato
sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente
chiusa con una serratura bloccabile.
3.5. Misure di protezione contro altri rischi
3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori
L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e situato e la
batteria deve essere installata in modo da evitare al massimo la
possibilità di proiezione dell'elettrolita sull'operatore anche in caso di
ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti occupati
dagli operatori.
La macchina mobile deve essere progettata e costruita in modo che la
batteria possa essere disinserita con un dispositivo facilmente
accessibile previsto a tal fine.
3.5.2. Rischi di incendio
In funzione dei rischi previsti dal fabbricante durante l'uso, la macchina
deve, qualora le dimensioni lo consentano:
- permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
- essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della
macchina.
3.5.3. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
Quando esista tale rischio, la captazione di cui al punto 1.5.13. può
essere sostituita con altri mezzi, come ad esempio l'eliminazione con
getto d'acqua polverizzata. Il punto 1.5.13., secondo e terzo comma si
applica soltanto quando la funzione principale della macchina è la
polverizzazione di prodotti.
3.6. Indicazioni
3.6.1. Segnalazione-avvertimento
Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe
con le istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione
necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle
persone esposte. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati
in modo da essere chiaramente visibili e indelebili.
Ferme restando le condizioni da rispettare per la circolazione stradale,
le macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente
attrezzatura:
- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte;
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di
impiego previste quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di
retromarcia, i girofari. Quest'ultima condizione non si applica alle
macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di
alimentazione elettrica.
Le macchine telecomandate, le cui condizioni di impiego normali espongono
le persone a rischio di urto o di schiacciamento, devono essere munite di
mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi per proteggere
le persone esposte contro tali rischi. Lo stesso applicasi alle macchine
la cui utilizzazione implica la ripetizione sistemica di avanzamento e
arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità
posteriore diretta.
Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi di avvertimento e di
segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni
volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono
essere muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro
guasto deve essere reso apparente all'operatore.
Quando le macchine spostandosi o spostando i loro utensili possono creare
un rischio particolare, dovrà essere prevista un'iscrizione sulla macchina
stessa che vieti di avvicinarsi alla macchina durante il lavoro; tale
iscrizione deve essere leggibile a sufficiente distanza per garantire la
sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3. devono essere completare
come segue:
- la potenza nominale espressa in kW;
- la massa, in kg, nella configurazione più usuale ed eventualmente;
- lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di
traino in N;
- lo sforzo verticale massimo previsto dal fabbricante sul gancio di
traino in N.
3.6.3. Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni minime di
cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni:
a) per quanto riguarda le vibrazioni della macchina,
- il valore effettivo o un valore stabilito in fase a misurazioni
effettuate su una macchine identica:
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione
cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s²; se tale
livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo;
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione
cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s²; se
tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni
devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato
adeguato alla macchina.
Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina
durante la misurazione ed i metodi usati per le misurazioni;
b) nel caso di macchine che consentono vari usi a seconda
dell'attrezzatura impiegata, il fabbricante della macchina di base su cui
possono essere fissate attrezzature intercambiabili e il fabbricante di
queste ultime devono dare le informazioni necessarie per consentirne il
montaggio e l'uso in condizioni di sicurezza.
------------------------
4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per
prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento
Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sollevamento,
essenzialmente rischi di cadute del carico, di urti del carico o di
rovesciamento a causa della movimentazione del carico, devono essere
progettate e costruite in modo da conformarsi ai requisiti che seguono.
Detti rischi si presentano con le macchine la cui funzione consiste nello
spostare un carico unitario con cambiamento di livello durante lo
spostamento. Il carico può essere costituito da oggetti, da materiali o da
merci.
4.1. Considerazioni generali
4.1.1. Definizioni
a) "accessori di sollevamento":
componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la
macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa;
b) "accessori di imbracatura":
accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di
una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.;
c) "carico guidato":
carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide materializzate,
rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti
fissi;
d) "coefficiente di utilizzazione":
rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante, fino al quale
un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è in grado di trattenere
tale carico, ed il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura,
sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente;
e) "coefficiente di prova":
rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove
statiche o dinamiche di un'attrezzatura, un accessorio o una macchina, ed
il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio
o sulla macchina rispettivamente;
f) "prova statica":
verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'accessorio di
sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente
al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova
statica appropriato, quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire
di nuovo un'ispezione della macchina di sollevamento o dell'accessorio per
controllare che non si sia verificato alcun danno;
g) "prova dinamica":
prova che consiste nel far funzionare la macchina in tutte le possibili
configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del
comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon
funzionamento della macchina e degli elementi di sicurezza.
4.1.2. Misure di protezione contro i rischi meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo che la stabilità
prescritta al punto 1.3.1. sia garantita durante il funzionamento e in
posizione di arresto, durante tutte le fasi di trasporto, di montaggio e
di smontaggio, in occasione dei guasti prevedibili e anche nel corso delle
prove quando esse siano effettuate conformemente alle istruzioni per
l'uso.
A tal fine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
deve utilizzare i mezzi di verifica appropriati; in particolare, per i
carrelli di movimentazione automotori di levata superiore a 1,80 m il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare o
far effettuare, per ciascun tipo di carrello, una prova di stabilità su
piattaforma o prova analoga.
4.1.2.2. Guide e vie di scorrimento
Le macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono sulle guide o
vie di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti.
Tuttavia, in caso di deragliamento nonostante la presenza di simili
dispositivi, o in caso di avaria di un organo di guida o di scorrimento,
si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature,
di componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili,
devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il
funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle
condizioni di installazione e di esercizio previste dal fabbricante e in
tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli
effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone
anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e
costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura
tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti
di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto riguarda la
corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e
l'invecchiamento.
Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e
costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche
senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste. Il
calcolo deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che
è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in
generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:a) macchine mosse dalla
forza umana e accessori di solleva mento: 1,5;
b) altre macchine: 1,25.
Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare
perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di
utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale
coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un
adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1.
Le prove dinamiche devono essere effettuate sulla macchina pronta ad
essere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono
generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal fabbricante.
Qualora il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei (per
esempio, rotazione e spostamento del carico), le prove devono essere
effettuate nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando
i movimenti.
4.1.2.4. Pulegge, tamburi, catene e funi
I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere
compatibili con le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono
essere muniti.
I tamburi ed i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in
modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza
lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del
carico non devono comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro
estremità (le impiombature sono tollerate negli impianti destinati, sin
dalla loro progettazione, ad essere modificati regolarmente in funzione
delle esigenze di utilizzazione). Il coefficiente di utilizzazione
dell'insieme fune e terminale scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo
coefficiente è, in generale, pari a 4.
Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di
utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per
ciascun tipo di catena e di cavo utilizzato direttamente per il
sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di cavo.
4.1.2.5. Accessori di imbracatura
Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei
fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di
funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di
funzionamento specificate per l'applicazione prevista.
Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e
terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di
sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. I cavi non devono
comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, devono essere del
tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene, a
prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
c) il coefficiente utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili
dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e
dall'utilizzazione. Questo coefficiente è scelto in modo da garantire un
livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione
che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il
processo di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di utilizzazione
previste. In caso contrario, è in generale più elevato, per garantire un
livello di sicurezza equivalente.
Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo,
impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità
dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza estremità;
d) il coefficiente utilizzazione di tutti i componenti metallici di una
braca o utilizzati con una braca è scelto in modo da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
e) la portata massima di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilita
tenendo conto della portata massima di utilizzazione del trefolo più
debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal
tipo di imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di
utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per
ciascun tipo di componente di cui alle lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6. Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da
conservare in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) Le macchine devono essere progettate ed attrezzate con dispositivi che
mantengano l'ampiezza dei movimenti dei loro elementi entro i limiti
previsti. L'attività di questi dispositivi deve essere preceduta
eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni
simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e
costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di
evitare tali rischi.
c) I meccanismi delle macchine devono essere progettati e costruiti in
modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere
improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o
totale di energia oppure quando cessa l'azione dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richiede una siffatta
applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere
possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a
frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da
evitare la caduta improvvisa dei carichi.
4.1.2.7. Rischi dovuti ai carichi manipolati
La posizione del posto di guida delle macchine deve consentire di
sorvegliare perfettamente le traiettorie degli elementi in movimento per
evitare la possibilità di urtare persone o materiali o altre macchine che
possono funzionare simultaneamente e presentare quindi un pericolo.
Le macchine a carico guidato, installate fisse, devono essere progettate e
costruite in modo da impedire alle persone esposte di essere urtate dal
carico o dai contrappesi.
4.1.2.8. Rischi dovuti al fulmine
Le macchine esposte al fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in
modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.
4.2. Requisiti particolari per gli apparecchi mossi da energia diversa da
quella umana
4.2.1. Comandi
4.2.1.1. Posto di guida
I requisiti di cui al punto 3.2.1. si applicano anche alle macchine non
mobili.
4.2.1.2. Sedile
I requisiti di cui al punto 3.2.2., primo e secondo comma e al punto
3.2.3. si applicano anche alle macchine non mobili.
4.2.1.3. Organi di comando dei movimenti
Gli organi di comando dei movimenti della macchina o delle sue
attrezzature devono ritornare in posizione neutra non appena cessa
l'azionamento da parte dell'operatore. Per i movimenti, parziali o totali,
per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico o della
macchina, si possono sostituire detti organi con organi di comando che
consentono movimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza
dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.
4.2.1.4. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg
o l cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm, devono essere
dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i
movimenti pericolosi del carico in caso:
- di sovraccarico delle macchine:
- sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione;
- sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi;
- di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento dovuti in
particolare al carico sollevato.
4.2.2. Installazione guidata da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da
contrappesi o da un dispositivo che consente di con trollare in permanenza
la tensione.
4.2.3. Rischi dovuti alla caduta degli operatori. Mezzi di accesso al
posto di lavoro o ai punti di intervento.
Le macchine a carico guidato e le macchine per le quali i supporti del
carico seguono un determinato percorso devono essere dotate di dispositivi
che impediscano i rischi di caduta delle persone esposte.
Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli operatori possono
penetrare sul piano di carico per posare o stivare quest'ultimo devono
essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non
controllato del piano di carico, in particolare al momento del caricamento
o dello scaricamento.
4.2.4. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta,
all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con
adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di
sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione
manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste
in tutta sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle
caratteristiche statiche e dinamiche delle macchine.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante
quanto sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono
essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo
dell'utilizzazione.
4.3. Marcatura
4.3.1. Catene e funi
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia
parte di un insieme deve recare un marchio oppure, se la marcatura è
materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con in
riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità
e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme
armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime:
- il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- l'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei
casi;
- una descrizione della catena o della fune comprendente:
- le sue dimensioni nominali,
- la sua costruzione,
- il materiale di fabbricazione,
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
- in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata;
- il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato
dalla catena o dalla fune.
Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni
previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:
- identificazione del fabbricante;
- identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando
questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale;
- l'identificazione del carico massimo di utilizzazione;
- marcatura CE.
Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e
cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni
di cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi
solidamente fissata all'accessorio.
Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da
non rischiare di scomparire in seguito alla lavorazione, all'usura, ecc.,
e da non compromettere la resistenza dell'accessorio.
4.3.3. Macchine
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre alle
indicazioni minime di cui al punto 1.7.3., le indicazioni concernenti il
carico nominale:
i) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso delle
macchine per le quali è previsto un unico valore;
ii) se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchina,
ogni posto di guida sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto
forma di tabelle o di diagrammi i carichi nominali per ogni singola
configurazione.
Le macchine munite di un piano di carico le cui dimensioni consentono
l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di caduta devono
recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di
persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun posto che
consente l'accesso.
4.4. Istruzioni per l'uso
4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di
sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da
istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
- le condizioni normali di esercizio;
- le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione;
- i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che non
possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. e).
4.4.2. Macchine
In aggiunta al punto 1.7.4., le istruzioni per l'uso dovranno comprendere
informazioni relative:
a) alle caratteristiche tecniche, in particolare:
- eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto
4.3.3. ii);
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle
guide;
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito
insieme a quest'ultima;
c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle
insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima
messa in funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante,
nella loro configurazione di utilizzazione.
------------------------
5. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per le macchine destinate
ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono
essere progettate e costruite in modo da soddisfare i requisiti seguenti:
5.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da
permettere un adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono
ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la
decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei
raccordi idraulici individuali.
5.2. Circolazione
Le armature semoventi devono permettere alle persone esposte di circolare
senza intralci.
5.3. Illuminazione
I requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1.4. non sono applicabili.
5.4. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di
spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano.
Tuttavia il dispositivo di uomo-morto può essere a pedale.
I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati
e disposti in modo da permettere che, durante l'operazione di avanzamento,
gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. Gli organi di comando
devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
5.5. Arresto dello spostamento
Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterra nei devono
essere munite di n dispositivo "uomo-morto" che agisca sul circuito di
comando dello spostamento della macchina.
5.6. Rischi di incendio
Il secondo trattino del punto 3.5.2. è obbligatorio per le macchine
comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità
Il sistema di frenatura deve essere progettato e costruito in modo da non
produrre scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore termico devono essere dotate esclusivamente di motore
a combustione interna che utilizzi un combustibile a bassa tensione di
vapore che escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica.
5.7. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
I gas di scarico di motori a combustione interna non devono essere
evacuati verso l'alto.
------------------------
6. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare i rischi
particolari connessi al sollevamento o allo spostamento delle persone
Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o allo
spostamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da
rispondere ai requisiti che seguono.
6.1. Considerazioni generali
6.1.1. Definizione
Ai fini del presente capitolo, si intende per "abitacolo" l'area sulla
quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, abbassate o
spostate in virtù del suo movimento.
6.1.2. Resistenza meccanica
I coefficienti di utilizzazione definiti nel punto 4 non sono sufficienti
per le macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone
e devono, come regola generale, essere raddoppiati.
Il pavimento dell'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo da
offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di
persone e al carico massimo di esercizio stabiliti dal costruttore.
6.1.3. Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da
un'energia diversa dalla forza umana
I requisiti del punto 4.2.1.4. si applicano indipendentemente dal valore
del carico massimo di esercizio. Questo requisito non si applica alle
macchine per le quali il fabbricante può dimostrare che non esistono
rischi di sovraccarico e/o di capovolgimento.
6.2. Dispositivi di comando
Qualora i requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni:
6.2.1. L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e
costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di
dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e discesa e, se
del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina.
Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri
dispositivi di comando dello stesso movimento, salvo sui dispositivi di
arresto di emergenza.
I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo a
comando mantenuto, salvo per le macchine che collegano livelli definiti.
6.2.2. Se una macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone è
spostabile con l'abitacolo in posizione diversa da quella di riposo, la
macchina deve essere progettata e costruita in modo che la o le persone
situate nell'abitacolo dispongano di mezzi che consentano di evitare i
rischi eventualmente provocati dagli spostamenti della macchina.
6.2.3. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere progettate, costruite o attrezzate in modo che una eccessiva
velocità del movimento dell'abitacolo non crei rischi.
6.3. Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo
6.3.1. Se le misure previste al punto 1.5.15. non sono sufficienti, gli
abitacoli devono essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato
al numero delle persone che possono trovarsi nell'abitacolo e
sufficientemente resistenti per appendervi le attrezzature per la
protezione individuale contro le cadute.
6.3.2. Se esiste una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello
laterale, l'apertura deve avvenire in senso contrario al rischio di caduta
in caso di apertura inopinata.
6.3.3. La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere progettata
e costruita in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini tanto
da comportare in rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i
movimenti.
Il pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo.
6.4. Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo
6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone deve
essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta o il
capovolgimento dell'abitacolo.
6.4.2. Le accelerazioni e le frenate dell'abitacolo o del veicolo
portante, azionate dagli operatori o da un dispositivo di sicurezza, nelle
condizioni di carico e di velocità massima previste dal fabbricante, non
devono causare rischi per le persone esposte.
6.5. Indicazioni
Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo
devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili.
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Allegato II
(previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a)
Contenuto delle dichiarazioni CE di conformità
A. Contenuto della dichiarazione "CE" di conformità per le macchine
La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità,
- descrizione della macchina,
- tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero
dell'attestato di certificazione CE,
- eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato
trasmesso il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha
effettuato la verifica,
- eventualmente il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate,
- identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità
La dichiarazione del fabbricante di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve
contenere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella
Comunità,
- descrizione della macchina o delle parti di macchine,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero
dell'attestato di certificazione CE,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al quale è
stato comunicato il fascicolo,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha
proceduto alla verifica,
- all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate.
- menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui
sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della
direttiva,
- identificazione del firmatario.
C. Contenuto della dichiarazione "CE" di conformità per i componenti di
sicurezza immessi sul mercato separatamente
La dichiarazione "CE " di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità,
- descrizione del componente di sicurezza,
- funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è
desumibile in modo evidente dalla descrizione,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero
dell'attestato di certificazione "CE " del tipo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato
trasmesso il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha
effettuato la verifica,
- eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche
nazionali applicate,
- identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
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Allegato III
(previsto dall'art. 5, comma 1)
La marcatura "CE" di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il
simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la
stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Per le
macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
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Allegato IV
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a)
Tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre
applicare la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)
A. MACCHINE
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e
di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie
assimilate:
1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a
tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di
trascinamento amovibile.
1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a
tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.
1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione,
dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a
carico e/o scarico manuale.
1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento
meccanico, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la
lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello
mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di
materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie
assimilate.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per
la lavorazione del legno e di materie assimilate.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione
del legno e di materie assimilate.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei
metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro
possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30
mm/s.
10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione e compressione a
carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico
manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti i tipi:
- macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura,
- armatura semovente idraulica,
- con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per
lavori sotterranei.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un
meccanismo di compressione.
14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili
descritti al punto 3.4.7.
15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta
verticale superiore a 3 metri.
17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
B. COMPONENTI DI SICUREZZA:
1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle
persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori
elettromagnetici).
2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che
richiedono l'uso delle due mani.
3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al
punto A 9, 10 e 11.
4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).
5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
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Allegato V
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a)
Dichiarazione di conformità
Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la
"macchina", sia il "componente di sicurezza", quali definiti all'articolo
1.
1. La dichiarazione CE di conformità è la procedura mediante la quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la
macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e sanitari che la concernono.
2. La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la
marcatura CE.
3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi
accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e
resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo:
a) un fascicolo tecnico della costruzione composto:
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di
comando;
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note
di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della
conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- dall'elenco, dei requisiti essenziali del presente allegato, delle norme
e, delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della
macchina;
- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi
presentati dalla macchina;
- se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un
organismo o un laboratorio (*) competente;
- se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede,
qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a
sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio (*) competente;
- da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno
applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni
della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui
componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa,
in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata
e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda
debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un
motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle
disposizioni della direttiva.
4.
a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista
materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e
resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua
importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre
informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la
fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile
o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza;
b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a
disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a
decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo
esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie;
c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua
ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso
della macchina.
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Allegato VI
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b)
Esame per la certificazione CE
Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la
"macchina", sia il "componente di sicurezza", quali definiti all'articolo
1.
1. L'esame per la certificazione CE è la procedura mediante la quale un
organismo notificato stabilisce e certifica che il modello di una macchina
soddisfa ai requisiti della presente direttiva che la riguardano.
2. La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal
fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per un modello
di macchina, ad un solo organismo notificato.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione delle macchine;
- un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno:
- un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di
comando;
- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di
calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della
conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi
presentati dalla macchina nonché l'elenco delle norme utilizzate;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno
applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni
della direttiva.
Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione
prevista oppure, eventualmente, dell'indicazione del luogo in cui la
macchina può essere esaminata.
Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre
informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la
fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile
o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza.
3. L'organismo notificato procede all'esame per la certificazione CE
secondo le seguenti modalità:
- effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per
verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o messa a
disposizione;
- nell'esame della macchina, l'organismo:
a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo
tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle
condizioni di servizio previste;
b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate
correttamente;
c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità
della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la
riguardano.
4. Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l'organismo
redige una certificazione CE che è notificata al richiedente. Questa
certificazione specifica i risultati dell'esame, indica le condizioni cui
essa eventualmente è subordinata e comprende le descrizioni e i disegni
necessari per identificare il modello approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono
ottenere una copia della certificazione e, con richiesta motivata, una
copia del fascicolo tecnico e del verbale degli esami e delle prove
effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve
informare l'organismo notificato di tutte le modifiche, sia pure di scarse
importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che
forma oggetto del modello. L'organismo notificato esamina tali modifiche e
informa il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità se la
certificazione CE rimane valida.
6. L'organismo che rifiuta di rilasciare una certificazione CE ne informa
gli altri organismi notificati. L'organismo che revoca una certificazione
CE ne informa lo Stato membro che lo ha notificato. Quest'ultimo informa
gli altri Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale
decisione.
7. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di
certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro
in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da
quest'ultimo.
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Allegato VII
(previsto dall'art. 8, comma 2)
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la
notifica degli organismi
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato dello
svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il
progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle
macchine oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari
nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di
tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di
informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le
operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima
competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e
incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il
loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti
da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari
per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse
all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del
materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli
che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le
relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere
garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata
né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile
salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in
base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati
direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in
ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti
dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente
direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03