GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 209 DEL 6/9/1996


      
      D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 
      93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni 
      degli Stati membri relative alle macchine. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1996, n. 209, S.O. 
      Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti istruzioni: 
      - Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 febbraio 1997, n. 
      13/97; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2; 
      - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
      50/98; Circ. 30 settembre 1999, n. 1067; Circ. 20 dicembre 2000, n. 2182; 
      Circ. 12 gennaio 2001, n. 9/2001; 
      - Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 17 aprile 2002, n. 
      21/2002; 
      - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 14 
      aprile 1997, n. 157296; Circ. 29 maggio 1997, n. 157404; Circ. 25 giugno 
      1997, n. 162054; Circ. 3 marzo 1998, n. 761430; 
      - Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 12 dicembre 2001, n. 
      4790/MOT2/C; 
      - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 19 dicembre 1996, n. 
      162. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visto l'art. 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli 
      allegati C e D; 
      Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 
      91/368/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del 
      14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 - 
      concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
      relative alle macchine; 
      Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
      nella riunione del 20 giugno 1995; 
      Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati 
      e del Senato della Repubblica; 
      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale 
      del 21 marzo 1996; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 12 luglio 1996; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
      Emana il seguente regolamento: 
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      1. Campo di applicazione e definizioni. 
      1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai 
      componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come 
      definiti al comma 2. 
      2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) macchina: 
      1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati 
      tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o 
      altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione 
      ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo 
      spostamento o il condizionamento di materiali; 
      2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un 
      risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un 
      funzionamento solidale; 
      3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una 
      macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una 
      serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei 
      limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un 
      utensile; 
      b) componente di sicurezza: 
      un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il 
      costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul 
      mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione 
      di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la 
      sicurezza o la salute delle persone esposte. 
      3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul 
      mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina 
      o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si 
      considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di 
      sicurezza messi a disposizione dopo aver subìto modifiche costruttive non 
      rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. 
      4. Si intende per messa in servizio: 
      a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul 
      territorio dell'Unione europea; 
      b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti 
      sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di 
      entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati 
      assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste 
      direttamente dal costruttore. 
      5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: 
      a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla 
      forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il 
      sollevamento di carichi ovvero di persone; 
      b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente; 
      c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; 
      d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; 
      e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, 
      se difettose, possono provocare emissioni di radioattività; 
      f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; 
      g) le armi da fuoco; 
      h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di 
      benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze 
      pericolose; 
      i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua 
      destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al 
      trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del 
      trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente 
      regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva; 
      l) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad 
      essere utilizzate a bordo di tali navi o unità; 
      m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico 
      o non pubblico di persone; 
      n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 
      1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle 
      legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori 
      agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 
      86/297/CEE; 
      o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di 
      mantenimento dell'ordine; 
      p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di 
      edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide 
      la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al 
      trasporto: 
      1) di persone; 
      2) di persone e cose; 
      3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può 
      penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati 
      al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno; 
      q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a 
      cremagliera; 
      r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
      s) gli elevatori di scenotecnica; 
      t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e 
      materiale. 
      6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (2), con 
      decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di 
      concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono 
      adottate le modifiche del presente regolamento concernenti modalità 
      esecutive e caratteristiche di ordine tecnico. 
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      (2) Riportata alla voce Comunità europee. 

       
      2. Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. 
      1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i 
      componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente 
      regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché, 
      debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati 
      conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la 
      salute. 
      2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il 
      costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve 
      attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1: 
      a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui 
      all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE 
      di cui all'art. 5; 
      b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di 
      conformità di cui all'allegato II, punto C. 
      3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le 
      macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme 
      armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano. 
      4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo 
      mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere 
      incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina 
      ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive 
      della marcatura di conformità CE, purché corredate della dichiarazione del 
      fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse 
      possano funzionare in modo indipendente. 
      5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine 
      elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui 
      alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (3), di attuazione della direttiva 
      73/23/CEE, ed alle successive modifiche. 
      6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve 
      procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della 
      stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione. 
      7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o 
      assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro 
      componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il 
      comma 2, lettera b). 
      ------------------------ 
      (3) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. 

       
      3. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente. 
      1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le 
      disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione 
      europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima 
      approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
      della stessa e trasposte in una norma nazionale. 
      2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme 
      armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
      italiana (3/a). 
      3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro 
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella 
      Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme 
      nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di 
      sicurezza di cui all'allegato I. 
      4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 
      (2), adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la 
      partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in 
      materia di macchine. 
      ------------------------ 
      (3/a) Un elenco di norme armonizzate, emanato ai sensi del presente comma, 
      è stato approvato con D.M. 30 maggio 1997, riportato al n. A/L e con D.M. 
      12 marzo 1998, riportato al n. A/LIV. 
      (2) Riportata alla voce Comunità europee. 

       
      4. Procedura di certificazione. 
      1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, 
      comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente 
      nell'Unione europea, deve: 
      a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, 
      costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli 
      adempimenti previsti dallo stesso allegato; 
      b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è 
      fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme 
      di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello 
      della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure 
      previste dall'allegato VI; 
      c) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è 
      fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il 
      costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve 
      effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti: 
      1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e 
      trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva 
      agli atti e ne rilascia ricevuta; 
      2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di 
      certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state 
      correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare 
      un attestato di adeguatezza del fascicolo; 
      3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE 
      previsto dall'allegato VI. 
      2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresì 
      le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo, e di cui al numero 7 
      dell'allegato VI. 
      3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì 
      le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI. 
      4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2), 
      la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità 
      ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. 
      5. Nei casi previsti dal comma I, lettera b) e lettera c) punto 3), la 
      dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare 
      cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE. 

      6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, 
      comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente 
      nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle 
      procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora 
      si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di 
      certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di 
      sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore. 
      7. Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente 
      nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 
      2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il 
      componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di 
      macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva 
      immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di 
      sicurezza per uso proprio. 
      8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su 
      una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione 
      che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la 
      macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata della 
      dichiarazione CE di conformità. 
      9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli 
      organismi che li hanno rilasciati devono essere motivate e comunicate 
      immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il 
      Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite 
      del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la 
      Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse. 
      10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le 
      indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è 
      possibile ricorrere. 
      11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad 
      aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, 
      quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme; 
      tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di 
      scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la 
      marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme 
      applicate dal fabbricante, in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze 
      o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono 
      riportati i riferimenti normativi applicativi. 
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      5. Marcatura "CE". 
      1. La marcature CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è 
      costituito dalla sigla "CE". 
      2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere 
      leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa, 
      conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I. 
      3. Fino alla data del 1 gennaio 1997 è consentita la commercializzazione 
      di macchine che riportano di seguito alla sigla "CE" le ultime due cifre 
      dell'anno di apposizione della marcatura di cui al presente articolo. 
      4. È vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in 
      errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE; 
      possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e 
      la leggibilità della marcatura CE. 
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      6. Rappresentanza nel Comitato permanente. 
      1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto 
      dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 89/392/CEE, è composta da un 
      rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della 
      previdenza sociale. 
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      7. Ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia. 
      1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato 
      muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti 
      essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero 
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del 
      lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in 
      coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni dei 
      controlli. 
      2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità 
      alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico, 
      dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e 
      degli altri uffici tecnici dello Stato. 
      3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la 
      sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente 
      di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, 
      ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza 
      sociale. 
      4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, 
      pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati 
      conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la 
      sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei 
      beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
      previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro 
      temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento 
      motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di 
      ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere. 
      5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa 
      la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, 
      precisando se il provvedimento è motivato da: 
      a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 
      I; 
      b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, 
      comma 2. 
      6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla 
      Commissione dell'Unione europea in senso al Comitato permanente di cui 
      all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere 
      definitivamente confermati, modificati o revocati. 
      7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica 
      i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della 
      previdenza sociale ed agli organi di vigilanza. 
      8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe 
      manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di 
      componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del 
      presente regolamento, purché un apposito cartello indichi chiaramente la 
      non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la 
      impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante 
      o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento 
      delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate 
      per assicurare la protezione delle persone. 
      9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei 
      componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del 
      costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea. 
      ------------------------ 

       
      8. Organismi di certificazione. 
      1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o 
      componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da 
      organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo. 
      2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi 
      di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto 
      ministeriale 22 marzo 1993 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
      Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto 
      legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (5). La domanda di autorizzazione deve 
      essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo 
      1993 (4), all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato. 
      3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del 
      Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto 
      con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella 
      Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al 
      comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNIEN 45011; trascorsi 
      novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata. 
      4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del 
      costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese 
      relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di 
      autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente. 
      5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano 
      gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività 
      di certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e 
      hanno facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali 
      e periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei 
      requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente 
      regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro. 
      6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite 
      il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla 
      Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli 
      organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine 
      della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il 
      Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura 
      periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
      italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al 
      presente articolo. 
      7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), 
      punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta 
      valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico. 
      8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e 
      lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della 
      corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di 
      componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di 
      cui all'allegato I. 
      ------------------------ 
      (4) Riportato al n. A/XXXVI. 
      (5) Riportato al n. A/XXXV. 
      (4) Riportato al n. A/XXXVI. 

       
      9. Conferma degli organismi di certificazione. 
      1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della 
      circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
      25 febbraio 1993, n. 159258, possono richiedere all'ispettorato tecnico 
      del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa 
      riconferma, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del 
      presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di 
      riconferma le autorizzazioni si intendono decadute. 
      2. L'istanza di cui al comma 1, in regola con il bollo, deve indicare le 
      eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la 
      documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le 
      prescrizioni del presente regolamento. 
      3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa 
      verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata 
      con le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni 
      dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      ------------------------ 

       
      10. Norma di rinvio. 
      1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità 
      delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle finalizzate alla 
      autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli 
      organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si 
      applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 
      (6). 
      ------------------------ 
      (6) Riportata alla voce Comunità Europee. 

       
      11. Norme finali e transitorie. 
      1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, 
      chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria 
      macchine o componenti di sicurezza già ammessi sul mercato o già in 
      servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi 
      di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli 
      stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in 
      uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla 
      data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi 
      in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1993 e la 
      data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata 
      all'ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono 
      legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se: 
      a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione; 
      b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo 
      tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta giorni 
      dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che 
      procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica 
      della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o di 
      componenti indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza 
      dei requisiti di cui all'allegato I o della relativa certificazione 
      rilasciata da uno degli organismi di cui all'art. 9. La trasmissione 
      all'ISPESL della documentazione produce gli effetti di cui al comma 3. 
      3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al 
      decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente 
      all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia 
      al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL 
      dell'avvenuta installazione della macchina. 
      4. La macchina di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti 
      di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla 
      data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi 
      sul mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.1 
      ------------------------ 

       
      Allegato I 
      (previsto dall'art. 2, comma 1) 
      Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione 
      e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza 
      Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la 
      "macchina", quale definita all'articolo 1, comma 2, lettera a), sia il 
      "componente di sicurezza", quale definito allo stesso comma 2, lettera b). 

      OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
      1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute 
      si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la 
      macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste 
      dal fabbricante. In ogni caso i requisiti 1.1.2., 1.7.3. e 1.7.4. si 
      applicano all'insieme delle macchine oggetto del presente allegato. 
      2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel presente 
      allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della 
      tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In 
      questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere 
      progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi. 
      3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati 
      in funzione dei rischi che coprono. 
      Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in 
      vari capitoli del presente allegato. 
      Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per 
      cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre 
      progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi. 
      ------------------------ 

       
      1. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute 
      1.1. Considerazioni generali 
      1.1.1. Definizioni 
      Ai sensi della presente direttiva, si intende per: 
      1. "Zone pericolose", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una 
      macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio 
      per la sicurezza e la salute di detta persona. 
      2. "Persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in 
      parte in una zona pericolosa. 
      3. "Operatore", la o le persone incaricate di installare, di far 
      funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di 
      riparare e di trasportare una macchina. 
      1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza 
      a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere 
      regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se 
      effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi 
      le persone. 
      Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di 
      infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi 
      di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di 
      una situazione anormale prevedibile. 
      b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve 
      applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: 
      - eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione 
      della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); 
      - adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che 
      non possono essere eliminati; 
      - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta 
      efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una 
      formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un 
      dispositivo di protezione individuale. 
      c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché 
      all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve 
      considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso 
      della macchina ragionevolmente prevedibile. 
      La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata 
      anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le 
      istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore 
      sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base 
      all'esperienza, presentarsi. 
      d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo 
      possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) 
      dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia. 
      e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve 
      tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o 
      prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio: 
      calzature, guanti, ecc.). 
      f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli 
      accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la 
      manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio. 
      1.1.3. Materiali e prodotti 
      I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti 
      impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare 
      rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte. 
      In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere 
      progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi 
      dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione. 
      1.1.4. Illuminazione 
      Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle 
      operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore 
      normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi. 
      Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti 
      fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione 
      fornita dal fabbricante. 
      Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono 
      essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi 
      per le zone di regolazione e di manutenzione. 
      1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto 
      La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve: 
      - poter essere trasportata in modo sicuro 
      - essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e 
      senza deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti 
      speciali, ecc.). 
      Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari 
      elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno 
      dei suoi vari elementi deve essere: 
      - munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di 
      sollevamento; 
      - progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad 
      esempio: fori filettati), 
      - di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi 
      facilmente. 
      Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano, 
      essa deve essere: 
      - facilmente spostabile, 
      - munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne 
      consentano il trasporto in tutta sicurezza. 
      Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di 
      parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, 
      materia, ecc.). 
      1.2. Comandi 
      1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando 
      I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da 
      essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione 
      pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in 
      modo: 
      - che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti 
      esterni, 
      - che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica 
      nelle manovre. 
      1.2.2. Dispositivi di comando 
      I dispositivi di comando devono essere: 
      - chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da 
      una marcatura adatta, 
      - disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida, 
      - progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia 
      coerente con l'azione del comando, 
      - situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di 
      taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento 
      per i robot, 
      - sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari, 
      - progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un 
      rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale, 
      - fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare 
      attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono 
      essere soggetti a grossi sforzi. 
      Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie 
      azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio: 
      utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente 
      indicata e, all'occorrenza, confermata. 
      La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo 
      richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto 
      dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso 
      necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad 
      esempio: calzature, guanti, ecc.). 
      La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti, 
      segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un 
      funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedere 
      l'indicazione dei suddetti dispositivi. 
      Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di 
      assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio. 
      Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e 
      costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di 
      avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i 
      mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della macchina. 
      1.2.3. Avviamento 
      L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione 
      volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine. 
      Lo stesso dicasi: 
      - per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente 
      dall'origine, 
      - per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di 
      funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.), 
      salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di 
      funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte. 
      La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento 
      risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda 
      questo requisito essenziale. 
      Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e 
      se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in 
      pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere 
      questo rischio (ad esempio: dispositivi di convalida o selettori che 
      consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per 
      volta). 
      La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo 
      un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono 
      soddisfatte le condizioni di sicurezza. 
      1.2.4. Dispositivo di arresto 
      Arresto normale 
      Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta 
      l'arresto generale in condizioni di sicurezza. 
      Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che 
      consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli 
      elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la 
      macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della 
      macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento. 
      Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve 
      interrompere l'alimentazione degli azionatori. 
      Arresto di emergenza 
      Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di 
      emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di 
      prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Sono escluse da 
      quest'obbligo: - le macchine per le quali il dispositivo di arresto di 
      emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per 
      ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le 
      misure specifiche che il rischio richiede, 
      - le macchine portatili e quelle a guida manuale. 
      Detto dispositivo deve: 
      - comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben 
      visibili e rapidamente accessibili, 
      - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve 
      possibile, senza creare rischi supplementari, 
      - eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di 
      salvaguardia. 
      Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un 
      ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del 
      dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere 
      possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi 
      un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile 
      soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma 
      soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. 
      Impianti complessi 
      Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare 
      assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in 
      modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza, 
      possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a 
      valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un 
      pericolo. 
      1.2.5. Selettore modale di funzionamento 
      Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri 
      sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza. 
      Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il 
      funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di 
      sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione, 
      l'ispezione, ecc.), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale 
      che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A 
      ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o 
      di funzionamento. 
      Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che 
      consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina 
      ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune 
      funzioni di comandi numerici, ecc.). 
      Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i 
      dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve 
      simultaneamente: 
      - escludere il comando automatico, 
      - autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che 
      necessitano un'azione continuata, 
      - autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto 
      in condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, 
      sforzo ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i 
      rischi derivanti dalle sequenze collegate; 
      - vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se 
      volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della 
      macchina. 
      Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del 
      funzionamento degli elementi sui quali agisce. 
      1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia 
      L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, 
      indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della macchina 
      non deve creare situazioni pericolose. 
      In particolare occorre evitare: 
      - l'avviamento intempestivo, 
      - l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato, 
      - la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un 
      pezzo della macchina, 
      - l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di 
      qualsiasi tipo, 
      - l'inefficienza dei dispositivi di protezione. 
      1.2.7. Avaria del circuito di comando 
      Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un 
      deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni 
      pericolose. 
      In particolare occorre evitare: 
      - l'avviamento intempestivo, 
      - l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato, 
      - la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un 
      pezzo della macchina, 
      - l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di 
      qualsiasi tipo, 
      - l'inefficacia dei dispositivi di protezione. 
      1.2.8. Software 
      Il "software" di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo 
      di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego. 
      1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici 
      1.3.1. Stabilità 
      La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e 
      costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste 
      (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua 
      stabilità sia tale da consentirne l'utilizzazione senza rischio di 
      rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. 
      Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono 
      sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni 
      per l'uso appositi mezzi di fissaggio. 
      1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento 
      Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono 
      resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione 
      prevista dal fabbricante. 
      I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza 
      sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal 
      fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di 
      invecchiamento, di corrosione e di abrasione. 
      Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze 
      delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli 
      indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di 
      sostituzione. 
      Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole), 
      sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili in 
      questione devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali 
      frammenti vengano trattenuti. 
      Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta 
      pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne 
      previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di 
      danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in 
      caso di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad 
      alta pressione, ecc.). 
      In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso 
      l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare 
      rischi per le persone esposte (ad esempio: rottura dell'utensile): 
      - al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto 
      le sue normali condizioni di lavoro, 
      - al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o 
      accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile 
      debbono essere coordinati. 
      1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti 
      Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di 
      oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che 
      possono presentare un rischio. 
      1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli 
      Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i 
      limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, 
      nonché di superfici rugose che possono causare lesioni. 
      1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate 
      Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di 
      operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina 
      combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun 
      elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri 
      elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona 
      esposta. 
      A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi 
      in moto o arrestati individualmente. 
      1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli 
      utensili 
      Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di 
      impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e di alimentazione), 
      deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione 
      di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile. 
      1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili 
      Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e 
      disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti 
      di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire 
      qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni. 
      Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un 
      blocaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, 
      malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di 
      protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, 
      eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere 
      forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza 
      rischi 
      1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi 
      mobili 
      Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti 
      agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio 
      effettivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni: 
      A. Elementi mobili di trasmissione 
      Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi 
      dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie, 
      ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere: 
      - sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.1.; 
      - sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.2.A. 
      Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima 
      soluzione. 
      B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione 
      Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le 
      persone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono 
      al lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle 
      presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere: 
      - possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1. e 
      1.4.2.1.; 
      - oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.2.B o 
      dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio: relé 
      immateriali, commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che 
      mantengono l'operatore a distanza (ad esempio: comandi a due mani), i 
      dispositivi di protezione destinati a impedire automaticamente l'accesso 
      di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa, 
      conformemente ai requisiti 1.4.1. e 1.4.3. 
      Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non 
      possono essere resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro 
      funzionamento a causa delle operazioni che richiedono l'intervento 
      dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente 
      possibile, devono essere muniti: 
      - di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.1. che 
      impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la 
      lavorazione, 
      - e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1. e 1.4.2.3. che 
      limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla 
      lavorazione. 
      1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di 
      protezione 
      1.4.1. Requisiti generali 
      Le protezioni e i dispositivi di protezione: 
      - devono essere di costruzione robusta, 
      - non devono provocare rischi supplementari, 
      - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, 
      - devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa, 

      - non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di 
      lavoro, 
      - devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o 
      la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, 
      limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato 
      il lavoro e se possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di 
      protezione. 
      1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni 
      1.4.2.1. Protezioni fisse 
      Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente. 
      Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di 
      utensili per la loro apertura. 
      Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in 
      mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 
      1.4.2.2. Protezioni mobili 
      A. Le protezioni mobili del tipo A devono: 
      - per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte; 
      - essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento 
      degli elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti 
      elementi e inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione 
      di chiusura. 
      B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite 
      nel sistema di comando in modo che: 
      - la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che 
      l'operatore può raggiungerli, 
      - la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento, 

      - la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso 
      di un attrezzo, di una chiave, ecc., 
      - la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi 
      impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili, 
      - un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di 
      rischio di proiezione. 
      1.4.2.3. Protezioni regolabili che limitano l'accesso 
      Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi 
      mobili indispensabili alla lavorazione devono: 
      - potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di 
      lavorazione da eseguire; 
      - potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo; 
      - ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione. 
      1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione 
      I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel 
      sistema di comando in modo che: 
      - la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché 
      l'operatore può raggiungerli, 
      - la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento, 

      - la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso 
      di un attrezzo, di una chiave, ecc., 
      - la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi 
      impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili. 
      1.5. Misure di protezione contro altri rischi 
      1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica 
      Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere 
      progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire 
      di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica. 
      La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato 
      all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata 
      alle macchine che vi sono soggette. 
      1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da 
      ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve 
      essere munita di mezzi che consentano di scaricarle. 
      1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica 
      Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad 
      esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere 
      progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi 
      che possono derivare da questi tipi di energia. 
      1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio 
      Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che 
      potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili 
      dalla progettazione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui 
      pezzi e/o sui carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi 
      mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere il senso del moto per 
      evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente 
      figurare nelle istruzioni per l'uso. 
      Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la 
      progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle 
      morsetterie devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi, 
      compresi quelli dei conduttori elettrici. 
      1.5.5. Rischi dovuti a temperature estreme 
      Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo 
      di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a 
      temperatura elevata o molto bassa. 
      Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto 
      freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure 
      necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli 
      meno pericolosi. 
      1.5.6. Rischi d'incendio 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare 
      qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla 
      macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, 
      prodotti o utilizzati dalla macchina. 
      1.5.7. Rischi di esplosione 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare 
      qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, 
      liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze prodotti o utilizzati dalla 
      macchina. 
      A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per 
      - evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti, 
      - impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva, 
      - ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia 
      effetti pericolosi sull'ambiente circostante. 
      Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera 
      esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni. 
      Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i 
      rischi di esplosione, alle vigenti direttive specifiche. 
      1.5.8. Rischi dovuti al rumore 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi 
      dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, 
      tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di 
      mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte. 
      1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi 
      dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello 
      minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi 
      atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. 
      1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi 
      emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto 
      necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte 
      siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose. 
      1.5.11. Rischi dovuti alle radiazioni esterne 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo 
      funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne. 
      1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser 
      In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti 
      disposizioni: 
      - i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e 
      costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria, 
      - i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo 
      tale che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da riflessione 
      o da diffusione e la radiazione secondaria possano nuocere alla salute, 
      - i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi 
      laser montati su macchine devono essere tali che i raggi laser non creino 
      alcun rischio per la salute. 
      1.5.13. Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc. 
      La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo 
      tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri 
      residui prodotti. 
      Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da 
      poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti. 
      Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i 
      dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente 
      devono essere situati il più vicino possibile al luogo di emissione. 
      1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina. 
      Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che 
      consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o, 
      in caso di impossibilità, di chiedere aiuto. 
      1.5.15. Rischio di caduta. 
      Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo 
      stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo 
      da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori 
      di esse. 
      1.6. Manutenzione 
      1.6.1. Manutenzione della macchina 
      I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere 
      situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di 
      manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter 
      essere eseguiti sulla macchina ferma. 
      Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti 
      condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi 
      (vedi in particolare il punto 1.2.5.). 
      Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il 
      fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che 
      consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. 
      Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti 
      frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della 
      fabbricazione o quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a 
      deterioramento in seguito ad un incidente, devono essere facilmente 
      smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi 
      elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici 
      necessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il metodo 
      operativo definito dal costruttore. 
      1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento 
      Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) 
      che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui 
      devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di 
      manutenzione. 
      Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo 
      stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo 
      da evitare cadute. 
      1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia 
      Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla 
      da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi 
      dispositivi debbono essere chiaramente individuati e potersi bloccare 
      qualora il collegamento rischi di presentare un pericolo per le persone 
      esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia elettrica mediante una 
      spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina. 
      Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore 
      non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni 
      che deve occupare. 
      L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della 
      macchina deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone 
      esposte. 
      In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non essere 
      separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il 
      supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti 
      interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari 
      per garantire la sicurezza degli operatori. 
      1.6.4. Intervento dell'operatore 
      Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo 
      tale da limitare le cause d'intervento degli operatori. 
      L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato, 
      dovrà poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza. 
      1.6.5. Pulitura delle parti interne 
      La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura 
      delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o 
      preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti 
      interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo che deve 
      poter essere fatto dall'esterno. Se è assolutamente impossibile evitare di 
      penetrarvi, il fabbricante deve prendere all'atto della costruzione misure 
      atte a consentire di effettuare la pulitura con il minimo rischio 
      possibile. 
      1.7. Segnalazioni 
      1.7.0. Dispositivi di informazione 
      Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare 
      e facilmente comprensibili. 
      Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente 
      dell'operatore. 
      Quando la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe 
      in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona 
      senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere 
      un segnale sonoro o luminoso adeguato 
      1.7.1. Dispositivi di allarme 
      Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di 
      segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e 
      facilmente percepiti. 
      Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di 
      verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme. 
      Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche 
      concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. 
      1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui 
      Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni 
      adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad 
      esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito 
      idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.), il fabbricante deve 
      prevedere delle avvertenze. 
      Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli 
      comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di 
      utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli 
      operatori. 
      1.7.3. Marcatura 
      Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le 
      seguenti indicazioni: 
      - nome del fabbricante e suo indirizzo; 
      - la marcatura CE (Cfr. allegato III); 
      - designazione della serie o del tipo; 
      - eventualmente, numero di serie; 
      - l'anno di costruzione. 
      Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in 
      atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione. 
      In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte 
      le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: 
      frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli 
      utensili che possono essere montati, massa, ecc.). 
      Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante 
      l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere 
      indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. 
      Le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 1, paragrafo 2, terzo 
      comma devono recare le stesse indicazioni. 
      1.7.4. Istruzioni per l'uso 
      a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che 
      fornisca almeno le seguenti informazioni: 
      - riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero 
      di serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni 
      atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, 
      dei riparatori, ecc.), 
      - le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c), 
      - il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori, 
      - le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: 
      - la messa in funzione, 
      - l'utilizzazione, 
      - il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi 
      allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente, 
      - l'installazione, 
      - il montaggio e lo smontaggio, 
      - la regolazione, 
      - la manutenzione e la riparazione, 
      - se necessario, istruzioni per l'addestramento, 
      - se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono 
      essere montati sulla macchina. 
      Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata 
      l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione. 
      b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie 
      dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto 
      della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una 
      traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di 
      utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal 
      fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi 
      introduce la macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a 
      quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere 
      applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal 
      suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una 
      sola lingua comunitaria compresa da detto personale. 
      c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina 
      necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il 
      controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della 
      macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di 
      sicurezza. 
      d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere 
      elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso 
      per quanto concerne gli aspetti della sicurezza. 
      La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le 
      informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera 
      f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni 
      concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2. 
      e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le 
      prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni 
      prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del 
      basamento, ecc .). 
      f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul 
      rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in 
      base alla misurazione eseguita su una macchina identica: 
      - il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei 
      posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 
      70 dB (A), deve essere indicato; 
      - il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei 
      posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa); 
      - il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di 
      pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro 
      supera 85 dB (A). 
      Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione 
      del livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli 
      di pressione acustica continui equivalenti in appositi punti intorno alla 
      macchina. 
      Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono 
      essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato 
      adeguato alla macchina. 
      Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina 
      durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti. 
      Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la 
      misurazione del livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m 
      dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla 
      piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore 
      della pressione acustica massima. 
      g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera 
      esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni 
      necessarie. 
      h) In caso di macchine che possono anche essere destinate 
      all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione 
      e la presentazione delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre 
      esigenze essenziali di cui sopra, devono tener conto del livello di 
      formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente 
      aspettare da questi utilizzatori. 
      ------------------------ 

       
      2. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di 
      macchine 
      2.1. Macchine agroalimentari 
      Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti 
      alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura, 
      lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, 
      distribuzione) deve essere progettata e costruita in modo da evitare 
      rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le 
      seguenti norme di igiene: 
      a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti 
      alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina 
      deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali 
      possano essere puliti prima di ogni utilizzazione. 
      b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, 
      senza rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche. 
      c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da 
      ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati 
      preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua. 
      d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter 
      essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le 
      parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati 
      con raggi tali da consentire una pulizia completa. 
      e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, 
      di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno 
      della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione 
      "pulizia"). 
      f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare 
      ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o 
      penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili 
      da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle, 
      installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo 
      zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.). 
      g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti 
      ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto 
      con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere 
      progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il 
      rispetto di questo requisito. 
      Istruzioni per l'uso 
      Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso devono 
      menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di 
      risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente 
      accessibili ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto 
      per le parti il cui accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le 
      tubazioni). 
      2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano 
      Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai 
      seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute: 
      - a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio 
      sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di 
      mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da garantire la 
      stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste dal 
      fabbricante; 
      - tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un 
      comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in 
      tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di organi di comando di 
      avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba 
      abbandonare i mezzi di presa per azionarli; 
      - essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i 
      rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in 
      funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo 
      requisito non è tecnicamente realizzabile occorre prendere disposizioni 
      compensative ; 
      - la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita 
      in modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della 
      penetrazione dell'utensile nel materiale lavorato. 
      Istruzioni per l'uso 
      Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa 
      alle vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente: 
      - il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione 
      cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s², definito 
      secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 
      2,5 m/s² , occorre segnalarlo. 
      In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare 
      i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state 
      eseguite dette misure. 
      2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate 
      Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano 
      materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle 
      del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie 
      plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti 
      requisiti essenziali per la sicurezza e la salute: 
      a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che 
      il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di 
      sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro, 
      quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la 
      lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo; 
      b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un 
      rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, 
      costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in 
      modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone 
      esposte; 
      c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti 
      l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto 
      con l'utensile in fase di rallentamento; 
      d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente 
      automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da 
      eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio 
      utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di 
      passata, ecc. 
      ------------------------ 

       
      3. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per ovviare 
      ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine 
      Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchine devono 
      essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che 
      seguono. 
      I rischi dovuti alla mobilità esistono sempre per le macchine semoventi, 
      trainate, spinte o portate da un'altra macchina o da un trattore il cui 
      lavoro è effettuato in aree di lavoro e richiede la mobilità durante il 
      lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo una 
      successione di stazioni di lavoro fisse. 
      Inoltre, i rischi dovuti alla mobilità possono esistere nel caso di 
      macchine il cui lavoro si effettua senza spostamenti ma che possono essere 
      muniti di mezzi che consentano di spostarle più facilmente da un luogo 
      all'altro (macchine munite di ruote, rotelle, pattini, ecc., o collocate 
      su supporti, carrelli, ecc.). 
      Al fine di verificare che i motocoltivatori e le motozappatrici non 
      presentino rischi inaccettabili per le persone esposte, il fabbricante o 
      il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare oppure fare 
      effettuare le prove appropriate per ogni tipo di macchina. 
      3.1. Generalità 
      3.1.1. Definizione 
      Per "conducente" si intende un operatore competente incaricato dello 
      spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato dalla 
      macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando 
      (cavi, radio, ecc.). 
      3.1.2. Illuminazione 
      Se il fabbricante prevede che le macchine semoventi vengano impiegate in 
      luoghi bui, esse dovranno essere munite di un dispositivo di illuminazione 
      adeguato al lavoro da svolgere, ferme restando le altre normative 
      eventualmente applicabili (codice stradale, codice di navigazione, ecc.). 
      3.1.3. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione 
      Durante lo spostamento della macchina e/o dei suoi elementi, non devono 
      potersi verificare spostamenti intempestivi né rischi dovuti 
      all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a 
      movimentazione secondo le istruzioni del fabbricante. 
      3.2. Posto di lavoro 
      3.2.1. Posto di guida 
      Il posto di guida deve essere progettato tenendo conto dei principi 
      dell'ergonomia. Possono essere previsti più posti di manovra e, in questo 
      caso, ciascun posto deve disporre di tutti gli organi di comando 
      necessari. 
      Quando vi sono vari posti di manovra la macchina deve essere progettata in 
      modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad 
      eccezione degli arresti d'emergenza. La visibilità dal posto di guida deve 
      essere tale da consentire al conducente di fare muovere la macchina e i 
      suoi utensili nelle condizioni di impiego previste, in tutta sicurezza per 
      sé stesso e per le persone esposte. In caso di necessità, adeguati 
      dispositivi devono rimediare ai rischi dovuti alla deficienza di 
      visibilità diretta. 
      La macchina deve essere progettata e costruita affinché al posto di 
      manovra non possano presentarsi rischi dovuti al contatto improvviso con 
      le ruote o con i cingoli per il conducente e per gli operatori a bordo. 
      Il posto di manovra deve essere progettato e costruito in modo da evitare 
      rischi per la salute derivanti dai gas di scarico e/o dalla mancanza di 
      ossigeno. 
      Se le dimensioni lo consentono, il posto di manovra del conducente 
      trasportato deve essere progettato e costruito in modo da poter essere 
      dotato di cabina. In questo caso deve comportare un luogo destinato alla 
      sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente e/o agli operatori. 
      Il posto di manovra deve essere dotato di cabina adeguata in caso di 
      rischio dovuto ad ambiente pericoloso. 
      Se la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve essere progettata, 
      costruita e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducente lavori in 
      buone condizioni e sia protetto dagli eventuali rischi (ad esempio: 
      riscaldamento e aerazione inadeguati, visibilità insufficiente, eccesso di 
      rumore e vibrazioni, caduta di oggetti, penetrazione di oggetti, 
      ribaltamento, ecc.). L'uscita deve consentire un rapido abbandono della 
      macchina. Si deve inoltre prevedere un'uscita di sicurezza in una 
      direzione diversa dall'uscita normale. 
      I materiali impiegati per la cabina e la sua sistemazione interna devono 
      essere difficilmente infiammabili. 
      3.2.2. Sedili 
      Il sedile del conducente di qualsiasi macchina deve garantire la stabilità 
      del conducente ed essere progettato tenendo conto dei principi 
      dell'ergonomia. 
      Il sedile deve essere progettato in modo da ridurre al livello più basso 
      ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse al conducente. Il sedile 
      deve essere ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che 
      può subire, soprattutto in caso di ribaltamento. Se sotto i piedi del 
      conducente non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un 
      poggiapiedi antisdrucciolevole. 
      Qualora la macchina possa essere munita di una struttura di protezione in 
      caso di ribaltamento, il sedile deve portare una cintura di sicurezza o un 
      dispositivo equivalente che mantenga il conducente sul suo sedile senza 
      opporsi ai movimenti necessari alla guida ne agli eventuali movimenti 
      della sospensione. 
      3.2.3. Altri posti 
      Se le condizioni di utilizzazione prevedono che oltre al conducente siano 
      saltuariamente o regolarmente trasportati sulla macchina o vi lavorino 
      altri operatori, devono essere previsti posti adeguati affinché il loro 
      trasporto o lavoro avvenga senza rischi, in particolare di caduta. 
      Se le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di lavoro devono 
      essere muniti di sedili. 
      Se il posto di manovra deve essere munito di cabina, anche gli altri posti 
      devono essere protetti contro i rischi che hanno giustificato la 
      protezione del posto di manovra. 
      3.3. Comandi 
      3.3.1. Dispositivi di comando 
      Dal posto di guida il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi 
      di comando necessari al funzionamento della macchina tranne per quanto 
      riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di 
      sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati al di fuori del 
      posto di guida. Si tratta in particolare di posti di lavoro diversi dal 
      posto di guida di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o 
      per i quali è necessario che il conducente lasci il posto di guida per 
      svolgere le manovre in condizioni di sicurezza. 
      I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo 
      che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo 
      rischio di confusione; devono avere una superficie antisdrucciolevole ed 
      essere facili da pulire. 
      Quando il loro azionamento può comportare rischi, in particolare movimenti 
      pericolosi, i dispositivi di comando della macchina, ad esclusione di 
      quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra 
      non appena l'operatore li lascia liberi. 
      Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere 
      progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi 
      del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote 
      sterzanti. 
      Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto 
      in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è 
      in movimento. 
      L'ultima frase del punto 1.2.2. non si applica alla funzione della 
      mobilità. 
      3.3.2. Avviamento/spostamento 
      Le macchine semoventi con conducente trasportato devono essere dotate di 
      mezzi che scoraggino l'avviamento del motore da parte di persone non 
      autorizzate. 
      Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente 
      trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al 
      posto di comando. 
      Quando, per il suo lavoro, una macchina deve essere attrezzata con 
      dispositivi che superano la sua sagoma normale (ad esempio, 
      stabilizzatori, freccia, ecc.) , è necessario che il conducente disponga 
      di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la 
      macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno 
      spostamento sicuro. 
      La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri 
      elementi che, per consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una 
      posizione definita, se necessario bloccata. 
      Quando ciò è tecnicamente ed economicamente realizzabile, lo spostamento 
      della macchina deve essere subordinato alla posizione sicura degli 
      elementi sopra indicati. 
      Uno spostamento della macchina non deve essere possibile all'atto 
      dell'avviamento del motore. 
      3.3.3. Arresto dello spostamento 
      Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le 
      macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i requisiti in 
      materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione 
      che garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di 
      carico, di velocità, di caratteristiche del suolo e di pendenza previste 
      dal fabbricante e corrispondenti a situazioni normalmente incontrate. 
      Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter essere 
      ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo principale. Se la 
      sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in 
      mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo 
      d'emergenza con comandi interamente indipendenti e facilmente accessibili 
      deve consentire il rallentamento e l'arresto. 
      Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere 
      mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere 
      combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione 
      che sia ad azione puramente meccanica. 
      La macchina comandata a distanza deve essere progettata e costruita in 
      modo da fermarsi automaticamente se il conducente ne ha perduto il 
      controllo. 
      Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento. 
      3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi 
      Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve 
      essere possibile solo se quest'ultimo esercita un'azione continua 
      sull'organo di comando corrispondente. In particolare, nessuno spostamento 
      deve essere possibile all'atto d'avviamento del motore. 
      Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere 
      progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo spostamento 
      inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rischi di: 
      a) schiacciamento, 
      b) lesioni provocate da utensili rotanti. 
      Inoltre, la velocità normale di spostamento della macchina deve essere 
      compatibile con l'andatura del conducente. 
      Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante, 
      quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di 
      retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti 
      dal movimento dell'utensile. In quest'ultimo caso basterà che la velocità 
      in retromarcia sia tale da non presentare rischi per il conducente. 
      3.3.5. Avaria del circuito di comando 
      In caso di avaria dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve 
      poter essere guidata per arrestarla. 
      3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici 
      3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati 
      Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla 
      posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento degli 
      organi di comando, deve essere tale da non creare rischi per le persone 
      esposte. 
      La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul 
      suo supporto mobile in modo che al momento dello spostamento le 
      oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la 
      stabilità né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura. 
      3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento 
      Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nonostante 
      le precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o di disintegrazione, 
      devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti 
      vengano trattenuti o, quando ciò non è possibile, non possano essere 
      proiettati verso il posto di manovra e/o i posti di lavoro. 
      3.4.3. Rischi connessi con il ribaltamento 
      Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmente 
      operatori trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essere 
      progettata e munita di punti di ancoraggio che consentano di ricevere una 
      struttura di protezione contro tale rischio (ROPS). 
      Detta struttura deve essere tale che in caso di ribaltamento garantisca al 
      conducente trasportato, ed eventualmente agli operatori trasportati, un 
      adeguato volume limite di deformazione (DLV). 
      Al fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al 
      secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità 
      deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate su ogni tipo di 
      struttura. 
      Inoltre, le seguenti macchine per movimento terra di potenza superiore a 
      15 kW devono essere munite di una struttura di protezione in caso di 
      ribaltamento: 
      - pale caricatrici su cingoli o su ruote, 
      - caricatrici meccaniche, 
      - trattori su cingoli o su ruote, 
      - ruspe autocaricanti o meno, 
      - livellatrici, 
      - cassoni ribaltabili con parte anteriore articolata. 
      3.4.4. Rischi connessi con la caduta di oggetti 
      Quando per una macchina con conducente e eventualmente con operatori 
      trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti e di materiali, 
      essa deve essere progettata e munita, se le sue dimensioni lo consentono, 
      di punti di ancoraggio atti a ricevere una struttura di protezione contro 
      tale rischio (FOPS). 
      Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di 
      materiali garantisca agli operatori trasportati una adeguato volume limite 
      di deformazione (DLV). 
      Al fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al 
      secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità 
      deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di 
      struttura. 
      3.4.5. Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso 
      Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e 
      disposti in modo che gli operatori li utilizzino istintivamente e non 
      ricorrano a tal fine gli organi di comando. 
      3.4.6. Rischi connessi con i dispositivi di traino 
      Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve 
      essere munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati, 
      costruiti e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo 
      sganciamento possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da 
      impedire uno sganciamento accidentale durante l'utilizzazione. 
      Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere 
      munite di un supporto con una superficie d'appoggio adattata al carico e 
      al terreno. 
      3.4.7. Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la macchina 
      semovente (o il trattore) e la macchina azionata 
      Gli alberi di trasmissione cardanici che collegano una macchina semovente 
      (o un trattore) al primo supporto fisso di una macchina azionata devono 
      essere protetti sul lato della macchina semovente e sul lato della 
      macchina azionata per tutta la lunghezza dell'albero e dei giunti 
      cardanici. 
      Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla 
      quale è collegato l'albero di trasmissione deve essere protetta da uno 
      schermo fissato sulla macchina semovente (o sul trattore) oppure da 
      qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente. 
      Sul lato della macchina trainata, l'albero comandato deve essere chiuso in 
      un carter di protezione fissato sulla macchina. 
      La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata 
      per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il 
      collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare 
      sull'albero di trasmissione cardanico il senso del montaggio. 
      Ogni macchina trainata, il cui funzionamento implica la presenza di un 
      albero di trasmissione che la colleghi ad una macchina semovente o a un 
      trattore, deve possedere un sistema di aggancio dell'albero di 
      trasmissione tale che, quando la macchina è staccata, l'albero di 
      trasmissione e il suo dispositivo di protezione non vengano danneggiati 
      dal contatto con il suolo o con un elemento della macchina. 
      Gli elementi esterni del dispositivo di protezione devono essere 
      progettati, costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con l'albero 
      di trasmissione. Il dispositivo di protezione deve coprire l'albero di 
      trasmissione fino alle estremità delle ganasce interne nel caso di giunti 
      cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei giunti esterni 
      nel caso di cardani detti a grandangolo. 
      Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità dell'albero di 
      trasmissione a cardano, il costruttore deve evitare che i dispositivi di 
      protezione degli alberi di trasmissione descritti al sesto comma possano 
      servire da predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal 
      fine. 
      3.4.8. Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione 
      In deroga al punto 1.3.8.A, nel caso dei motori a combustione interna, le 
      protezioni mobili che impediscono l'accesso alle parti mobili del 
      compartimento motore possono non essere provviste di dispositivi di blocco 
      a condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con l'impiego di 
      un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato 
      sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente 
      chiusa con una serratura bloccabile. 
      3.5. Misure di protezione contro altri rischi 
      3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori 
      L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e situato e la 
      batteria deve essere installata in modo da evitare al massimo la 
      possibilità di proiezione dell'elettrolita sull'operatore anche in caso di 
      ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti occupati 
      dagli operatori. 
      La macchina mobile deve essere progettata e costruita in modo che la 
      batteria possa essere disinserita con un dispositivo facilmente 
      accessibile previsto a tal fine. 
      3.5.2. Rischi di incendio 
      In funzione dei rischi previsti dal fabbricante durante l'uso, la macchina 
      deve, qualora le dimensioni lo consentano: 
      - permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure 
      - essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della 
      macchina. 
      3.5.3. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc. 
      Quando esista tale rischio, la captazione di cui al punto 1.5.13. può 
      essere sostituita con altri mezzi, come ad esempio l'eliminazione con 
      getto d'acqua polverizzata. Il punto 1.5.13., secondo e terzo comma si 
      applica soltanto quando la funzione principale della macchina è la 
      polverizzazione di prodotti. 
      3.6. Indicazioni 
      3.6.1. Segnalazione-avvertimento 
      Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe 
      con le istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione 
      necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle 
      persone esposte. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati 
      in modo da essere chiaramente visibili e indelebili. 
      Ferme restando le condizioni da rispettare per la circolazione stradale, 
      le macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente 
      attrezzatura: 
      - un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte; 
      - un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di 
      impiego previste quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di 
      retromarcia, i girofari. Quest'ultima condizione non si applica alle 
      macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di 
      alimentazione elettrica. 
      Le macchine telecomandate, le cui condizioni di impiego normali espongono 
      le persone a rischio di urto o di schiacciamento, devono essere munite di 
      mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi per proteggere 
      le persone esposte contro tali rischi. Lo stesso applicasi alle macchine 
      la cui utilizzazione implica la ripetizione sistemica di avanzamento e 
      arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità 
      posteriore diretta. 
      Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi di avvertimento e di 
      segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni 
      volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono 
      essere muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro 
      guasto deve essere reso apparente all'operatore. 
      Quando le macchine spostandosi o spostando i loro utensili possono creare 
      un rischio particolare, dovrà essere prevista un'iscrizione sulla macchina 
      stessa che vieti di avvicinarsi alla macchina durante il lavoro; tale 
      iscrizione deve essere leggibile a sufficiente distanza per garantire la 
      sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle macchine. 
      3.6.2. Marcatura 
      Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3. devono essere completare 
      come segue: 
      - la potenza nominale espressa in kW; 
      - la massa, in kg, nella configurazione più usuale ed eventualmente; 
      - lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di 
      traino in N; 
      - lo sforzo verticale massimo previsto dal fabbricante sul gancio di 
      traino in N. 
      3.6.3. Istruzioni per l'uso 
      Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni minime di 
      cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: 
      a) per quanto riguarda le vibrazioni della macchina, 
      - il valore effettivo o un valore stabilito in fase a misurazioni 
      effettuate su una macchine identica: 
      - il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione 
      cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s²; se tale 
      livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo; 
      - il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione 
      cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s²; se 
      tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo. 
      Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni 
      devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato 
      adeguato alla macchina. 
      Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina 
      durante la misurazione ed i metodi usati per le misurazioni; 
      b) nel caso di macchine che consentono vari usi a seconda 
      dell'attrezzatura impiegata, il fabbricante della macchina di base su cui 
      possono essere fissate attrezzature intercambiabili e il fabbricante di 
      queste ultime devono dare le informazioni necessarie per consentirne il 
      montaggio e l'uso in condizioni di sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per 
      prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento 
      Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sollevamento, 
      essenzialmente rischi di cadute del carico, di urti del carico o di 
      rovesciamento a causa della movimentazione del carico, devono essere 
      progettate e costruite in modo da conformarsi ai requisiti che seguono. 
      Detti rischi si presentano con le macchine la cui funzione consiste nello 
      spostare un carico unitario con cambiamento di livello durante lo 
      spostamento. Il carico può essere costituito da oggetti, da materiali o da 
      merci. 
      4.1. Considerazioni generali 
      4.1.1. Definizioni 
      a) "accessori di sollevamento": 
      componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la 
      macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa; 
      b) "accessori di imbracatura": 
      accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di 
      una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.; 
      c) "carico guidato": 
      carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide materializzate, 
      rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti 
      fissi; 
      d) "coefficiente di utilizzazione": 
      rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante, fino al quale 
      un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è in grado di trattenere 
      tale carico, ed il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, 
      sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente; 
      e) "coefficiente di prova": 
      rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove 
      statiche o dinamiche di un'attrezzatura, un accessorio o una macchina, ed 
      il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio 
      o sulla macchina rispettivamente; 
      f) "prova statica": 
      verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'accessorio di 
      sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente 
      al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova 
      statica appropriato, quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire 
      di nuovo un'ispezione della macchina di sollevamento o dell'accessorio per 
      controllare che non si sia verificato alcun danno; 
      g) "prova dinamica": 
      prova che consiste nel far funzionare la macchina in tutte le possibili 
      configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del 
      comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon 
      funzionamento della macchina e degli elementi di sicurezza. 
      4.1.2. Misure di protezione contro i rischi meccanici 
      4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 
      Le macchine devono essere progettate e costruite in modo che la stabilità 
      prescritta al punto 1.3.1. sia garantita durante il funzionamento e in 
      posizione di arresto, durante tutte le fasi di trasporto, di montaggio e 
      di smontaggio, in occasione dei guasti prevedibili e anche nel corso delle 
      prove quando esse siano effettuate conformemente alle istruzioni per 
      l'uso. 
      A tal fine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità 
      deve utilizzare i mezzi di verifica appropriati; in particolare, per i 
      carrelli di movimentazione automotori di levata superiore a 1,80 m il 
      fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare o 
      far effettuare, per ciascun tipo di carrello, una prova di stabilità su 
      piattaforma o prova analoga. 
      4.1.2.2. Guide e vie di scorrimento 
      Le macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono sulle guide o 
      vie di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti. 
      Tuttavia, in caso di deragliamento nonostante la presenza di simili 
      dispositivi, o in caso di avaria di un organo di guida o di scorrimento, 
      si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature, 
      di componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina. 
      4.1.2.3. Resistenza meccanica 
      Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, 
      devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il 
      funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle 
      condizioni di installazione e di esercizio previste dal fabbricante e in 
      tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli 
      effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone 
      anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. 
      Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e 
      costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura 
      tenuto conto dell'uso previsto. 
      I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti 
      di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto riguarda la 
      corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e 
      l'invecchiamento. 
      Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e 
      costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche 
      senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste. Il 
      calcolo deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che 
      è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in 
      generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:a) macchine mosse dalla 
      forza umana e accessori di solleva mento: 1,5; 
      b) altre macchine: 1,25. 
      Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare 
      perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di 
      utilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale 
      coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un 
      adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1. 
      Le prove dinamiche devono essere effettuate sulla macchina pronta ad 
      essere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono 
      generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal fabbricante. 
      Qualora il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei (per 
      esempio, rotazione e spostamento del carico), le prove devono essere 
      effettuate nelle condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando 
      i movimenti. 
      4.1.2.4. Pulegge, tamburi, catene e funi 
      I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere 
      compatibili con le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono 
      essere muniti. 
      I tamburi ed i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in 
      modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza 
      lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto. 
      Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del 
      carico non devono comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro 
      estremità (le impiombature sono tollerate negli impianti destinati, sin 
      dalla loro progettazione, ad essere modificati regolarmente in funzione 
      delle esigenze di utilizzazione). Il coefficiente di utilizzazione 
      dell'insieme fune e terminale scelto in modo tale da garantire un livello 
      adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. 
      Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale scelto in 
      modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo 
      coefficiente è, in generale, pari a 4. 
      Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di 
      utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella 
      Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per 
      ciascun tipo di catena e di cavo utilizzato direttamente per il 
      sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di cavo. 
      4.1.2.5. Accessori di imbracatura 
      Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei 
      fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di 
      funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di 
      funzionamento specificate per l'applicazione prevista. 
      Inoltre: 
      a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e 
      terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di 
      sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. I cavi non devono 
      comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità; 
      b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, devono essere del 
      tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene, a 
      prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da garantire un livello 
      adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4; 
      c) il coefficiente utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili 
      dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e 
      dall'utilizzazione. Questo coefficiente è scelto in modo da garantire un 
      livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione 
      che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il 
      processo di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di utilizzazione 
      previste. In caso contrario, è in generale più elevato, per garantire un 
      livello di sicurezza equivalente. 
      Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo, 
      impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità 
      dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza estremità; 
      d) il coefficiente utilizzazione di tutti i componenti metallici di una 
      braca o utilizzati con una braca è scelto in modo da garantire un livello 
      adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4; 
      e) la portata massima di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilita 
      tenendo conto della portata massima di utilizzazione del trefolo più 
      debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal 
      tipo di imbracatura; 
      f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di 
      utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella 
      Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per 
      ciascun tipo di componente di cui alle lettere a), b), c) e d). 
      4.1.2.6. Controllo dei movimenti 
      I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da 
      conservare in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati. 
      a) Le macchine devono essere progettate ed attrezzate con dispositivi che 
      mantengano l'ampiezza dei movimenti dei loro elementi entro i limiti 
      previsti. L'attività di questi dispositivi deve essere preceduta 
      eventualmente da un segnale. 
      b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni 
      simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e 
      costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di 
      evitare tali rischi. 
      c) I meccanismi delle macchine devono essere progettati e costruiti in 
      modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere 
      improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o 
      totale di energia oppure quando cessa l'azione dell'operatore. 
      d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richiede una siffatta 
      applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere 
      possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a 
      frizione. 
      e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da 
      evitare la caduta improvvisa dei carichi. 
      4.1.2.7. Rischi dovuti ai carichi manipolati 
      La posizione del posto di guida delle macchine deve consentire di 
      sorvegliare perfettamente le traiettorie degli elementi in movimento per 
      evitare la possibilità di urtare persone o materiali o altre macchine che 
      possono funzionare simultaneamente e presentare quindi un pericolo. 
      Le macchine a carico guidato, installate fisse, devono essere progettate e 
      costruite in modo da impedire alle persone esposte di essere urtate dal 
      carico o dai contrappesi. 
      4.1.2.8. Rischi dovuti al fulmine 
      Le macchine esposte al fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in 
      modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche. 
      4.2. Requisiti particolari per gli apparecchi mossi da energia diversa da 
      quella umana 
      4.2.1. Comandi 
      4.2.1.1. Posto di guida 
      I requisiti di cui al punto 3.2.1. si applicano anche alle macchine non 
      mobili. 
      4.2.1.2. Sedile 
      I requisiti di cui al punto 3.2.2., primo e secondo comma e al punto 
      3.2.3. si applicano anche alle macchine non mobili. 
      4.2.1.3. Organi di comando dei movimenti 
      Gli organi di comando dei movimenti della macchina o delle sue 
      attrezzature devono ritornare in posizione neutra non appena cessa 
      l'azionamento da parte dell'operatore. Per i movimenti, parziali o totali, 
      per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico o della 
      macchina, si possono sostituire detti organi con organi di comando che 
      consentono movimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza 
      dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore. 
      4.2.1.4. Controllo delle sollecitazioni 
      Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg 
      o l cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm, devono essere 
      dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i 
      movimenti pericolosi del carico in caso: 
      - di sovraccarico delle macchine: 
      - sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione; 
      - sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi; 
      - di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento dovuti in 
      particolare al carico sollevato. 
      4.2.2. Installazione guidata da funi 
      Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da 
      contrappesi o da un dispositivo che consente di con trollare in permanenza 
      la tensione. 
      4.2.3. Rischi dovuti alla caduta degli operatori. Mezzi di accesso al 
      posto di lavoro o ai punti di intervento. 
      Le macchine a carico guidato e le macchine per le quali i supporti del 
      carico seguono un determinato percorso devono essere dotate di dispositivi 
      che impediscano i rischi di caduta delle persone esposte. 
      Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli operatori possono 
      penetrare sul piano di carico per posare o stivare quest'ultimo devono 
      essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non 
      controllato del piano di carico, in particolare al momento del caricamento 
      o dello scaricamento. 
      4.2.4. Idoneità all'impiego 
      Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, 
      all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con 
      adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di 
      sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione 
      manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste 
      in tutta sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle 
      caratteristiche statiche e dinamiche delle macchine. 
      Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante 
      quanto sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono 
      essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo 
      dell'utilizzazione. 
      4.3. Marcatura 
      4.3.1. Catene e funi 
      Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia 
      parte di un insieme deve recare un marchio oppure, se la marcatura è 
      materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con in 
      riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità 
      e l'identificazione della relativa attestazione. 
      L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme 
      armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime: 

      - il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; 
      - l'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei 
      casi; 
      - una descrizione della catena o della fune comprendente: 
      - le sue dimensioni nominali, 
      - la sua costruzione, 
      - il materiale di fabbricazione, 
      - qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale; 
      - in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata; 
      - il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato 
      dalla catena o dalla fune. 
      Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni 
      previste. 
      4.3.2. Accessori di sollevamento 
      Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi: 
      - identificazione del fabbricante; 
      - identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando 
      questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale; 
      - l'identificazione del carico massimo di utilizzazione; 
      - marcatura CE. 
      Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e 
      cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni 
      di cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi 
      solidamente fissata all'accessorio. 
      Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da 
      non rischiare di scomparire in seguito alla lavorazione, all'usura, ecc., 
      e da non compromettere la resistenza dell'accessorio. 
      4.3.3. Macchine 
      Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre alle 
      indicazioni minime di cui al punto 1.7.3., le indicazioni concernenti il 
      carico nominale: 
      i) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso delle 
      macchine per le quali è previsto un unico valore; 
      ii) se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchina, 
      ogni posto di guida sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto 
      forma di tabelle o di diagrammi i carichi nominali per ogni singola 
      configurazione. 
      Le macchine munite di un piano di carico le cui dimensioni consentono 
      l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di caduta devono 
      recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di 
      persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun posto che 
      consente l'accesso. 
      4.4. Istruzioni per l'uso 
      4.4.1. Accessori di sollevamento 
      Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di 
      sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da 
      istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni: 
      - le condizioni normali di esercizio; 
      - le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione; 
      - i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che non 
      possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. e). 
      4.4.2. Macchine 
      In aggiunta al punto 1.7.4., le istruzioni per l'uso dovranno comprendere 
      informazioni relative: 
      a) alle caratteristiche tecniche, in particolare: 
      - eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 
      4.3.3. ii); 
      - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle 
      guide; 
      - eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre; 
      b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito 
      insieme a quest'ultima; 
      c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle 
      insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore; 
      d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima 
      messa in funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante, 
      nella loro configurazione di utilizzazione. 
      ------------------------ 

       
      5. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per le macchine destinate 
      ad essere utilizzate nei lavori sotterranei 
      Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono 
      essere progettate e costruite in modo da soddisfare i requisiti seguenti: 
      5.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 
      Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da 
      permettere un adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono 
      ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la 
      decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei 
      raccordi idraulici individuali. 
      5.2. Circolazione 
      Le armature semoventi devono permettere alle persone esposte di circolare 
      senza intralci. 
      5.3. Illuminazione 
      I requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1.4. non sono applicabili. 
      5.4. Dispositivi di comando 
      I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di 
      spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano. 
      Tuttavia il dispositivo di uomo-morto può essere a pedale. 
      I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati 
      e disposti in modo da permettere che, durante l'operazione di avanzamento, 
      gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. Gli organi di comando 
      devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario. 
      5.5. Arresto dello spostamento 
      Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterra nei devono 
      essere munite di n dispositivo "uomo-morto" che agisca sul circuito di 
      comando dello spostamento della macchina. 
      5.6. Rischi di incendio 
      Il secondo trattino del punto 3.5.2. è obbligatorio per le macchine 
      comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità 
      Il sistema di frenatura deve essere progettato e costruito in modo da non 
      produrre scintille o essere causa di incendio. 
      Le macchine a motore termico devono essere dotate esclusivamente di motore 
      a combustione interna che utilizzi un combustibile a bassa tensione di 
      vapore che escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica. 
      5.7. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc. 
      I gas di scarico di motori a combustione interna non devono essere 
      evacuati verso l'alto. 
      ------------------------ 

       
      6. Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare i rischi 
      particolari connessi al sollevamento o allo spostamento delle persone 
      Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o allo 
      spostamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da 
      rispondere ai requisiti che seguono. 
      6.1. Considerazioni generali 
      6.1.1. Definizione 
      Ai fini del presente capitolo, si intende per "abitacolo" l'area sulla 
      quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, abbassate o 
      spostate in virtù del suo movimento. 
      6.1.2. Resistenza meccanica 
      I coefficienti di utilizzazione definiti nel punto 4 non sono sufficienti 
      per le macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone 
      e devono, come regola generale, essere raddoppiati. 
      Il pavimento dell'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo da 
      offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di 
      persone e al carico massimo di esercizio stabiliti dal costruttore. 
      6.1.3. Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da 
      un'energia diversa dalla forza umana 
      I requisiti del punto 4.2.1.4. si applicano indipendentemente dal valore 
      del carico massimo di esercizio. Questo requisito non si applica alle 
      macchine per le quali il fabbricante può dimostrare che non esistono 
      rischi di sovraccarico e/o di capovolgimento. 
      6.2. Dispositivi di comando 
      Qualora i requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni: 
      6.2.1. L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e 
      costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di 
      dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e discesa e, se 
      del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina. 
      Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri 
      dispositivi di comando dello stesso movimento, salvo sui dispositivi di 
      arresto di emergenza. 
      I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo a 
      comando mantenuto, salvo per le macchine che collegano livelli definiti. 
      6.2.2. Se una macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone è 
      spostabile con l'abitacolo in posizione diversa da quella di riposo, la 
      macchina deve essere progettata e costruita in modo che la o le persone 
      situate nell'abitacolo dispongano di mezzi che consentano di evitare i 
      rischi eventualmente provocati dagli spostamenti della macchina. 
      6.2.3. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono 
      essere progettate, costruite o attrezzate in modo che una eccessiva 
      velocità del movimento dell'abitacolo non crei rischi. 
      6.3. Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo 
      6.3.1. Se le misure previste al punto 1.5.15. non sono sufficienti, gli 
      abitacoli devono essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato 
      al numero delle persone che possono trovarsi nell'abitacolo e 
      sufficientemente resistenti per appendervi le attrezzature per la 
      protezione individuale contro le cadute. 
      6.3.2. Se esiste una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello 
      laterale, l'apertura deve avvenire in senso contrario al rischio di caduta 
      in caso di apertura inopinata. 
      6.3.3. La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere progettata 
      e costruita in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini tanto 
      da comportare in rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i 
      movimenti. 
      Il pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo. 
      6.4. Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo 
      6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone deve 
      essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta o il 
      capovolgimento dell'abitacolo. 
      6.4.2. Le accelerazioni e le frenate dell'abitacolo o del veicolo 
      portante, azionate dagli operatori o da un dispositivo di sicurezza, nelle 
      condizioni di carico e di velocità massima previste dal fabbricante, non 
      devono causare rischi per le persone esposte. 
      6.5. Indicazioni 
      Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo 
      devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili. 
      ------------------------ 

       
      Allegato II 
      (previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) 
      Contenuto delle dichiarazioni CE di conformità 
      A. Contenuto della dichiarazione "CE" di conformità per le macchine 
      La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi: 
      - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella 
      Comunità, 
      - descrizione della macchina, 
      - tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme, 
      - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero 
      dell'attestato di certificazione CE, 
      - eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato 
      trasmesso il fascicolo, 
      - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha 
      effettuato la verifica, 
      - eventualmente il riferimento alle norme armonizzate, 
      - eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate, 
      - identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del 
      suo mandatario stabilito nella Comunità. 
      B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario 
      stabilito nella Comunità 
      La dichiarazione del fabbricante di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve 
      contenere i seguenti elementi: 
      - nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella 
      Comunità, 
      - descrizione della macchina o delle parti di macchine, 
      - all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero 
      dell'attestato di certificazione CE, 
      - all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al quale è 
      stato comunicato il fascicolo, 
      - all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha 
      proceduto alla verifica, 
      - all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate. 
      - menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui 
      sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della 
      direttiva, 
      - identificazione del firmatario. 
      C. Contenuto della dichiarazione "CE" di conformità per i componenti di 
      sicurezza immessi sul mercato separatamente 
      La dichiarazione "CE " di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 

      - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella 
      Comunità, 
      - descrizione del componente di sicurezza, 
      - funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è 
      desumibile in modo evidente dalla descrizione, 
      - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero 
      dell'attestato di certificazione "CE " del tipo, 
      - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato 
      trasmesso il fascicolo, 
      - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha 
      effettuato la verifica, 
      - eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate, 
      - eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche 
      nazionali applicate, 
      - identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante 
      o del suo mandatario stabilito nella Comunità. 
      ------------------------ 

       
      Allegato III 
      (previsto dall'art. 5, comma 1) 
      La marcatura "CE" di conformità 
      La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il 
      simbolo grafico che segue: 
       
      In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere 
      rispettate le proporzioni indicate per il simbolo di cui sopra. 
      I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la 
      stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Per le 
      macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. 
      ------------------------ 

       
      Allegato IV 
      (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) 
      Tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre 
      applicare la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) 
      A. MACCHINE 
      1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e 
      di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie 
      assimilate: 
      1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a 
      tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di 
      trascinamento amovibile. 
      1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a 
      tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale. 

      1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, 
      dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a 
      carico e/o scarico manuale. 
      1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento 
      meccanico, a carico e/o scarico manuale. 
      2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 
      3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la 
      lavorazione del legno. 
      4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello 
      mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di 
      materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie 
      assimilate. 
      5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per 
      la lavorazione del legno e di materie assimilate. 
      6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la 
      lavorazione del legno. 
      7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione 
      del legno e di materie assimilate. 
      8. Seghe a catena portatili da legno. 
      9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei 
      metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro 
      possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 
      mm/s. 
      10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione e compressione a 
      carico o scarico manuale. 
      11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico 
      manuale. 
      12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti i tipi: 
      - macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura, 
      - armatura semovente idraulica, 
      - con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per 
      lavori sotterranei. 
      13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un 
      meccanismo di compressione. 
      14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili 
      descritti al punto 3.4.7. 
      15. Ponti elevatori per veicoli. 
      16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta 
      verticale superiore a 3 metri. 
      17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. 
      B. COMPONENTI DI SICUREZZA: 
      1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle 
      persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori 
      elettromagnetici). 
      2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che 
      richiedono l'uso delle due mani. 
      3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al 
      punto A 9, 10 e 11. 
      4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 
      5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS). 
      ------------------------ 

       
      Allegato V 
      (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) 
      Dichiarazione di conformità 
      Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la 
      "macchina", sia il "componente di sicurezza", quali definiti all'articolo 
      1. 
      1. La dichiarazione CE di conformità è la procedura mediante la quale il 
      fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la 
      macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di 
      sicurezza e sanitari che la concernono. 
      2. La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante 
      o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la 
      marcatura CE. 
      3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il 
      fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi 
      accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e 
      resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo: 
      a) un fascicolo tecnico della costruzione composto: 
      - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di 
      comando; 
      - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note 
      di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della 
      conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; 

      - dall'elenco, dei requisiti essenziali del presente allegato, delle norme 
      e, delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della 
      macchina; 
      - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi 
      presentati dalla macchina; 
      - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un 
      organismo o un laboratorio (*) competente; 
      - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, 
      qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a 
      sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio (*) competente; 
      - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; 
      b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno 
      applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni 
      della direttiva. 
      Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui 
      componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, 
      in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata 
      e messa in servizio in condizioni di sicurezza. 
      La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda 
      debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un 
      motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle 
      disposizioni della direttiva. 
      4. 
      a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista 
      materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e 
      resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua 
      importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre 
      informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la 
      fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile 
      o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di 
      sicurezza; 
      b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a 
      disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a 
      decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo 
      esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie; 
      c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua 
      ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso 
      della macchina. 
      ------------------------ 

       
      Allegato VI 
      (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) 
      Esame per la certificazione CE 
      Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la 
      "macchina", sia il "componente di sicurezza", quali definiti all'articolo 
      1. 
      1. L'esame per la certificazione CE è la procedura mediante la quale un 
      organismo notificato stabilisce e certifica che il modello di una macchina 
      soddisfa ai requisiti della presente direttiva che la riguardano. 
      2. La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal 
      fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per un modello 
      di macchina, ad un solo organismo notificato. 
      La domanda contiene: 
      - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito 
      nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione delle macchine; 
      - un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno: 
      - un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di 
      comando; 
      - disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di 
      calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della 
      conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; 

      - la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi 
      presentati dalla macchina nonché l'elenco delle norme utilizzate; 
      - un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; 
      - nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno 
      applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni 
      della direttiva. 
      Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione 
      prevista oppure, eventualmente, dell'indicazione del luogo in cui la 
      macchina può essere esaminata. 
      Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre 
      informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la 
      fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile 
      o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di 
      sicurezza. 
      3. L'organismo notificato procede all'esame per la certificazione CE 
      secondo le seguenti modalità: 
      - effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per 
      verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o messa a 
      disposizione; 
      - nell'esame della macchina, l'organismo: 
      a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo 
      tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle 
      condizioni di servizio previste; 
      b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate 
      correttamente; 
      c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità 
      della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la 
      riguardano. 
      4. Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l'organismo 
      redige una certificazione CE che è notificata al richiedente. Questa 
      certificazione specifica i risultati dell'esame, indica le condizioni cui 
      essa eventualmente è subordinata e comprende le descrizioni e i disegni 
      necessari per identificare il modello approvato. 
      La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono 
      ottenere una copia della certificazione e, con richiesta motivata, una 
      copia del fascicolo tecnico e del verbale degli esami e delle prove 
      effettuate. 
      5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve 
      informare l'organismo notificato di tutte le modifiche, sia pure di scarse 
      importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che 
      forma oggetto del modello. L'organismo notificato esamina tali modifiche e 
      informa il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità se la 
      certificazione CE rimane valida. 
      6. L'organismo che rifiuta di rilasciare una certificazione CE ne informa 
      gli altri organismi notificati. L'organismo che revoca una certificazione 
      CE ne informa lo Stato membro che lo ha notificato. Quest'ultimo informa 
      gli altri Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale 
      decisione. 
      7. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di 
      certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro 
      in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da 
      quest'ultimo. 
      ------------------------ 

       
      Allegato VII 
      (previsto dall'art. 8, comma 2) 
      Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la 
      notifica degli organismi 
      1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato dello 
      svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il 
      progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle 
      macchine oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. 
      Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari 
      nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di 
      tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di 
      informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. 
      2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le 
      operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima 
      competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e 
      incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il 
      loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti 
      da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 
      3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari 
      per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse 
      all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del 
      materiale necessario per le verifiche eccezionali. 
      4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: 
      - una buona formazione tecnica e professionale; 
      - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli 
      che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli; 
      - le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le 
      relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati. 
      5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere 
      garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata 
      né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli. 
      6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile 
      salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in 
      base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati 
      direttamente dallo Stato membro. 
      7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in 
      ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue 
      funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti 
      dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente 
      direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno. 
       



      Agg. G.U. 12/06/2003 

fp03-gr03