
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Agg. G.U. 12/06/2003
Norme generali per l'igiene del lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, S.O. Il presente
decreto è stato emanato in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 51,
riportata al n. A/I.
(2) Il testo del provvedimento è stato emendato secondo le rettifiche
contenute nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996,
n. 60; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
(giurisprudenza)
1. Attività soggette.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali
sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del
successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di
istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati
in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno
applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio
ferroviario.
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2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle
navi mercantili (3) e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle
miniere, delle cave e delle torbiere (3/a).
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con
lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art.
49.
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(3) Vedi la L. 16 giugno 1939, n. 1045, riportata al n. D/III ed il D.P.R.
8 novembre 1991, n. 435, riportato alla voce Navigazione marittima.
(3/a) Vedi il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, riportato al n. E/II.
(giurisprudenza)
3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che
fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati
i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.
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Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori
(giurisprudenza)
4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi
predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (3/b).
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(3/b) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
(giurisprudenza)
5. Obblighi dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal
datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze
dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione,
senza averne ottenuta l'autorizzazione (4).
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(4) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n. C/III.
TITOLO II
Disposizioni particolari (4/a)
Capo I - Ambienti di lavoro
(giurisprudenza)
6. Altezza, cubatura e superficie.
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi
destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano
più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni
indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi
cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media
della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di
vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal
tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (4/b).
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(4/a) Intestazione così sostituita dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.
(4/b) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL. L'art. 8, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, riportato
alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore, ha stabilito che le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle università
per gli impianti già realizzati.
7. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico.
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non
rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e
dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da
poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene
(4/c).
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita
ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal
pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di
circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare
in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in
frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è
necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti
qualora esse vadano in frantumi (4/d).
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta
sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i
lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature
che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza,
devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono
possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di
lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i
lavoratori possono cadere (4/e).
13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli
impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico (4/f).
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(4/c) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(4/d) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(4/e) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
(4/f) Comma aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato
al n. A/XL.
(giurisprudenza)
8. Locali sotterranei.
È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati
al lavoro locali sotterranei o semi-sotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi
idonei alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro
l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può
consentire l'uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i
lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre
norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla
aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
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9. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei
metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i
lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche
ottenuta con impianti di areazione (4/g).
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un
sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute
dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori
non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente (4/e) (4/cost).
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(4/g) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(4/e) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 14 così
come modificati dall'art. 33, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di
lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i
predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la
sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (4/h).
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti
a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre
di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza (4/e) (4/i).
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(4/h) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(4/e) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
(4/i) Vedi, anche, l'art. 38, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, riportato
al n. A/XLV.
(giurisprudenza)
11. Temperatura dei locali.
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di
umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del
tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente,
si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo
alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali
di protezione (4/e).
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(4/e) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
12. Apparecchi di riscaldamento.
Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente
nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere
muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio
sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della
combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale
impianto non sia necessario.
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13. Umidità.
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è
soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve
evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la
temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze
tecniche.
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(giurisprudenza)
14. Locali di riposo.
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa
del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di
un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati
di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e
non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate
per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate (4/l)
(4/cost).
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(4/l) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 14 così
come modificati dall'art. 33, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
15. Pulizia dei locali.
Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo
eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e
in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente,
oppure mediante aspiratori.
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16. Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro.
I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono
essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di
quelle di altra provenienza.
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17. Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.
Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di
lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri
materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno
che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni
che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti
sanitari.
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Capo II - Difesa dagli agenti nocivi
18. Difesa dalle sostanze nocive.
Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157 (5), e
successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i
prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche,
specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o
volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona
chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed
avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547 (6).
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano
essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono
essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella
strettamente necessaria per la lavorazione (6/a).
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al
trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni
sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra,
disinfettati.
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(5) Recante il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici e
riportato alla voce Gas tossici.
(6) Riportato al n. A/II.
(6/a) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
19. Separazione dei lavori nocivi.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in
luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non
esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (6/a).
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(6/a) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
(giurisprudenza)
20. Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.
Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od
infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o
fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti
atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono (6/a).
[Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione
di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli] (6/b).
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla
fonte corrispondente a tali pericoli (6/b).
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(6/a) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
(6/b) Comma aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII. Successivamente il terzo comma dello stesso
articolo è stato soppresso dall'art. 17, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(6/b) Comma aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII. Successivamente il terzo comma dello stesso
articolo è stato soppresso dall'art. 17, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(giurisprudenza)
21. Difesa contro le polveri.
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di
qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti
atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle
polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si
devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti
di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne
la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel
comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle
polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano
rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la
concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti
tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno
o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il
datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti,
prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di
protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del
lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto
del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari
difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a
garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri
(6/c).
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(6/c) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
22. Difesa dalle radiazioni nocive.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo
continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione
di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare
sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi
indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente
gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni
ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
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23. Difesa contro le radiazioni ionizzanti.
Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di
sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto
ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei
lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità
d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti,
le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto
conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonché
della entità e della durata della esposizione e della estensione della
superficie corporea esposta (7).
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui e i
rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano
convenientemente eliminati o resi innocui.
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(7) Vedi il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, riportato alla voce Energia
nucleare.
(giurisprudenza)
24. Rumori e scuotimenti.
Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi
ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica
per diminuirne l'intensità (6/c).
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(6/c) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
25. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
È vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei
camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in
recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas
deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle
condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata
sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
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26. Mezzi personali di protezione.
I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano
diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati
col nome dell'assegnatario o con un numero.
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Capo III - Servizi sanitari
(giurisprudenza)
27. Pronto soccorso.
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25
dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in
una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate la quantità e
la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici (8).
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(8) Vedi il D.M. 28 luglio 1958, riportato al n. C/II.
28. Pacchetto di medicazione.
Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali
che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30,
nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
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29. Cassetta di pronto soccorso.
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano
ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente
di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi
di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano
ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici
permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non
presentino i rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano
ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di
scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque
ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
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(giurisprudenza)
30. Camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali
che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari
condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente
art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad
allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende
industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del
presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti
dall'art. 27, deve essere convenientemente aereata ed illuminata,
riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due
coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
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31. Decentramento del pronto soccorso.
Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal
posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la
necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può
prescrivere che l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto
soccorso, provveda ad istituire altri localizzati nei reparti più lontani
o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari
rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato
del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed
alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere
che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del
pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi
specifici, l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi siano
sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti
necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
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32. Personale sanitario.
Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33
deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome,
il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere
ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso
pubblico più vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una
persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di
curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali
destinati al pronto soccorso.
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(giurisprudenza)
33. Visite mediche.
Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella
tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati
da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i
requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il
loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto sono
indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base
per le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari
esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili
per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.
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(giurisprudenza)
34. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso
ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a
rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche
previste dall'articolo precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in
lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a
rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi
della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si
svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono
addetti.
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35. Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro
a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di
quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del
periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano tali
da diminuire notevolmente i periodi igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro
dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del materiale
o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive
adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa
fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei
lavoratori.
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Capo IV - Servizi igienico-assistenziali
36. Acqua.
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a
disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso
potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono
osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.
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(giurisprudenza)
37. Docce.
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere
a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi (8/a).
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(8/a) Così sostituito prima dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, riportato al n. A/XXXVIII e poi dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242, riportato al n. A/XL.
(giurisprudenza)
38. Docce.
[Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai quando questi siano
esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti
molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in
quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od
infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro
può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei
lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e
fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno,
tenuto conto dell'importanza e della natura dell'azienda.
Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità
sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le
docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi.
I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi
e modalità di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza della azienda e
della natura dei rischi igienici presenti.
I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro
salute in relazione ai rischi cui sono esposti] (8/b).
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(8/b) Abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n.
A/XL.
(giurisprudenza)
39. Gabinetti e lavabi.
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro,
dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di
lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando
ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e
nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi (8/a).
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(8/a) Così sostituito prima dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, riportato al n. A/XXXVIII e poi dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242, riportato al n. A/XL.
(giurisprudenza)
40. Spogliatoi e armadi per il vestiario.
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di
lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può
loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal
caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi,
secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario
di lavoro (8/c).
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente,
essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben
difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il
tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive
od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da
lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri
indumenti (8/d).
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(8/c) Periodo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
(8/d) Così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
riportato al n. A/XXXVIII.
41. Refettorio.
Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende
nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli
intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle
condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati
ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella
stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono
essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di
lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia
necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei
casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione
alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i
pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo
destinato alla refezione.
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(giurisprudenza)
42. Conservazione vivande e somministrazione bevande.
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti
fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande
alcooliche nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di
birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
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(giurisprudenza)
43. Locali di ricovero e di riposo.
Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a
disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante
le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere
fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la
stagione fredda.
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44. Dormitori stabili.
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio
stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case
di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente
alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione
fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di
latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti
alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti
analoghi annessi ai locali di lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con
l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del
lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e
i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da
quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato
l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere un
ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due
letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i
dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.
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45. Dormitori di fortuna.
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i
lavoratori debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro
fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni
nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere
destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o
in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione
che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
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46. Dormitori temporanei.
Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il
datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei,
quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli
e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai
membri di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto
e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle
costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10
metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene
l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate
durante la stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione
dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le
aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati
per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una
cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e
coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una
mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista
dal quarto comma dell'art. 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono
essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine adatte
e mezzi per la pulizia personale.
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47. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali.
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai
bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni
e gli arredi indicati al comma precedente.
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Capo V - Nuovi impianti
(giurisprudenza)
48. Notifiche all'Ispettorato del lavoro.
Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per
adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere
addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del
lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni,
delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali
e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle
lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme
contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle
cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato prendendo
all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale
sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di
rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni
dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando
però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
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TITOLO III
Disposizioni relative alle aziende agricole (9)
Capo unico
49. Aziende e lavori soggetti al presente titolo.
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in
cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio
dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli
di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la
preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando
siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli
addetti alla custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal
proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo
con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per
brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
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(9) Vedi, anche, artt. 213, 214, 218, 219, 223, 224, 233 e segg., 388,
Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, riportato alla voce Sanità pubblica.
50. Abitazioni e dormitori.
Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità
delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (10), è vietato di adibire ad
abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per
lavori stagionali di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui
pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche
o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non
continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più
di cinque chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano le
disposizioni dell'art. 45.
È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati
ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col
mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
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(10) Riportato alla voce Sanità pubblica.
51. Dormitori temporanei.
Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori
assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere
alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del
presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei
servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando
li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori,
nonché alle condizioni locali.
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52. Acqua.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile
ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
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53. Acquai e latrine.
Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di
lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere
costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non
inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili
e muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di
abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
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54. Stalle e concimaie.
Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o
con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio
costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti
di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini
collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate
dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella
stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori
a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25
metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile
mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire
che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
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55. Locali sotterranei.
È vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di
carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive
manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate
opportune misure per il ricambio dell'aria.
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56. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi.
Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il
pacchetto di medicazione di cui all'art. 27 (11); quando il numero dei
lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di
pronto soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti
alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare
il contagio delle malattie infettive.
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(11) Vedi il D.M. 28 luglio 1958, riportato al n. C/II.
57. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione dei
parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi
o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e
la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da
eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in
cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti
o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le
disposizioni contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare
uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le
disposizioni di cui all'art. 26.
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TITOLO IV
Norme penali
Capo unico
(giurisprudenza)
58. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13;
18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli
6, comma 4; 21, sesto e settimo comma (12);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39;
40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo
e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo
comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai
sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51,
secondo comma (12);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32;
42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i
dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo
comma (12);
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e
34 (12/a).
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(12) Lettere a), b) e c) sono state così sostituite, da ultimo, dall'art.
16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(12) Lettere a), b) e c) sono state così sostituite, da ultimo, dall'art.
16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(12) Lettere a), b) e c) sono state così sostituite, da ultimo, dall'art.
16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(12/a) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
59. Contravvenzioni commesse dai preposti.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli
4 lettera b), 9 commi 1, 2 e 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20
secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25 (13);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni
per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 comma
3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma
(13).
------------------------
(13) Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(13) Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
60. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma
(12/a);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5 lettera a), b) e c), 41 quarto comma (14).
------------------------
(12/a) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758, riportato alla voce Lavoro.
(14) Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riportato al n. A/XL.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Deroghe
61. Deroghe di carattere generale.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro
parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, relativamente alle attività industriali,
commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di
esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano
adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei
lavoratori.
------------------------
62. Deroghe particolari.
Gli Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di
concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta,
deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di
dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri
motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure
igienico-sanitarie.
------------------------
Capo II - Applicazione delle norme
63. Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire
che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali,
sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del
Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le
Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle
ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la
vigilanza per l'applicazione del presente decreto.
------------------------
64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento
ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di
sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di
materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di
lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che
ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese
quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli
ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica
dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di
lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per
ragioni di ufficio.
------------------------
65. Prescrizioni.
Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione
del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su
apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro,
o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene
consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e
a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti,
o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione,
quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
------------------------
(giurisprudenza)
66. Ricorsi.
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene
del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni
30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso
deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del
lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione
sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma,
avverso le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in materia
di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.
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(giurisprudenza)
67. Contravvenzioni.
I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione
i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni
necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e
firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel
momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare
inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel
proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale,
l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
------------------------
68. Coordinamento della vigilanza.
Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità
sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela
dell'igiene e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del
commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le
norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire
che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di
diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al
vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del
lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il
prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di
sanità.
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Capo III - Disposizioni finali
69. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia.
Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti
leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con
le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo
non espressamente disciplinati.
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70. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro,
approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.
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Allegato (15)
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche - (art. 33 del Decreo)
CAUSA DEL RISCHIO LAVORAZIONI O CATEGORIE DI LAVORATORI PERIODO
VISITE
1.[Antimonio, leghe e composti] (16). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'antimonio; Semestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla produzione di colori, vernici e mastici; Id.
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri; Id.
e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale
di essi; Id.
f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria
chimico-farmaceutica; Id.
g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma; Id.
h) alla tintura e stampaggio dei tessuti] (16). Id.
2. [Arsenico, leghe e composti] (17). Trimestr.
[Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'arsenico; Id.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) ai lavori di pittura, verniciatura e smaltatura; Id.
d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro; Id.
e) alla tintura dei filati e dei tessuti; Id.
f) alla concia delle pelli] (17). Id.
3. [Bario e composti] (18). [Lavoratori addetti: Annuale
a) alla produzione del bario; Id.
b) alla produzione degli ossidi e dei sali] (18). Id.
4. [Berillio, leghe e composti] (19). [Lavoratori addetti: Semestr.
a) alla produzione del berillio; Trimestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali
fluorescenti; Id.
d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari]
(19). Semestr.
5. [Cadmio, leghe e composti] (20). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cadmio;. Semestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla cadmiatura; Id.
d) alla fabbricazione degli accumulatori] (20). Id.
6. [Cromo, leghe e composti] (21). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cromo; Trimestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla cromatura; Id.
d) alla concia delle pelli] (21). Id.
7. [Fosforo e composti] (22). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del fosforo; Trimestr.
b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici
industriali; Id.
c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici al fosforo] (22). Id.
8. [Manganese, leghe e composti] (23). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del manganese; Semestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione di pile a secco; Id.
d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e
degli smalti; Id.
e) alla produzione dei fiammiferi; Id.
f) alla saldatura con elettrodi al manganese] (23). Id.
9. [Mercurio, amalgame e composti] (24). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del mercurio; Trimestr.
b) alla preparazione delle amalgame e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e
strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono
alla azione del mercurio); Semestr.
d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari;
Trimestr.
e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto
mediante secretaggio con preparati mercuriali; Id.
f) alla lavorazione in nero del feltro secretato; Id.
g) alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio; Semestr.
h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
Trimestr.
i) alla fabbricazione di inneschi; Id.
l) al trattamento dei minerali auriferi e argentieri di recupero;
Id.
m) all'impiego di pompe a mercurio; Semestr.
n) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici di mercurio; Trimestr.
o) alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio o
composti] (24). Id.
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(15) Le voci da 1 a 44 e 47 del presente allegato sono state abrogate
dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(16) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(16) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(17) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(17) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(18) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(18) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(19) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(19) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(20) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(20) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(21) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(21) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(22) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(22) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(23) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(23) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(24) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(24) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche - (art. 33 del Decreo)
CAUSA DEL RISCHIO LAVORAZIONI O CATEGORIE DI LAVORATORI PERIODO
VISITE
10. [Nichel, leghe e composti] (25). [Lavoratori addetti:
a) alla raffinazione del nichel; Semestr.
b) alla produzione e all'impiego del nichel-carbonile] (25).
Mensile
11. [Piombo, leghe e composti (25/a)] (26). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del piombo; Trimestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di
mastici; Id.
d) alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti
di piombo o contenenti piombo; alla cernita e al ricupero dei
materiali piombiferi; Id.
e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di
piombo; alla asportazione di verniciature piombifere; Id.
f) alla composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la
monotype, con la stereotipia); Semestr.
g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
Trimestr.
h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione,
ecc.) degli accumulatori; Id.
i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle
lastre di piombo o rivestite di piombo; Id.
l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura; Id.
m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed
in genere di impianti costituiti da materiale piombifero; Id.
n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche; Id.
o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo; Id.
p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla
verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo;
Semestr.
q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;
Trimestr.
r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e
macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci
ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con
vetrine o vernici piombifere); Id.
s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro
piombifero; Semestr.
t) alla produzione della gomma, guttaperca, ed ebanite
(limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
Id.
u) alla lavorazione della gomma piombifera] (26). Id.
12. [Selenio, leghe e composti] (27). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del selenio; Semestr.
b) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
c) alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla
preparazione di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della
gomma] (27). Id.
13. [Vanadio, leghe e composti] (28). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del vanadio; Semestr.
b) alla pulitura degli impianti di combustione della nafta ed al
ricupero delle ceneri relative; Id.
c) alla preparazione delle leghe e dei composti; Id.
d) all'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei
processi chimici industriali; Id.
e) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro]
(28). Id.
14. [Bromo e composti] (29). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del bromo; Trimestr.
b) all'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici
industriali] (29). Id.
15. [Cloro e composti] (30). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cloro e dell'acido cloridrico; Trimestr.
b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime
nei processi chimici industriali; Id.
c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico; Id.
d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico]
(30). Semestr.
16. [Fluoro e composti] (31). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico; Trimestr.
b) alla preparazione dei composti del fluoro; Id.
c) alla incisione del vetro; Id.
d) alla preparazione della criolite artificiale; Id.
e) alla elettrolisi dell'allumina con impiego di criolite] (31).
Id.
17. [Iodio e composti] (32). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dello iodio; Trimestr.
b) alla preparazione dei composti] (32). Id.
18. [Acido cianidrico e composti] (33). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri
composti del cianogeno; Trimestr.
b) alla derattizzazione e disinfezione; Id.
c) alla distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto
assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale); Id.
d) alla depurazione chimica del gas illuminante; Id.
e) alle operazioni di galvanoplastica; Id.
f) alle operazioni di tempera e di cementazione; Id.
g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente
alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei
diisocianati organici)] (33). Id.
19. [Acido nitrico e gas nitrosi] (34). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acido nitrico; Trimestr.
b) alla produzione della nitrocellulosa; Id.
c) alla produzione degli esplosivi con processo di nitrazione;
Trimestr.
d) alla produzione di coloranti azoici; Id.
e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli; Semestr.
f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco] (34). Trimestr.
20. [Cloropicrina (nitro cloroformio)] (35). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione della cloropicrina; Trimestr.
b) alla distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto
assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale)]
(35). Id.
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(25) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(25) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(25/a) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n.
C/III.
(26) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(26) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(27) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(27) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(28) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(28) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(29) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(29) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(30) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(30) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(31) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(31) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(32) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(32) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(33) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(33) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(34) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(34) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(35) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(35) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche - (art. 33 del Decreo)
CAUSA DEL RISCHIO LAVORAZIONI O CATEGORIE DI LAVORATORI PERIODO
VISITE
21. [Anidride solforosa] (36). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dello zolfo; Semestr.
b) alla produzione dell'anidride solforosa; Id.
c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili; Id.
d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in
genere; Id.
e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il
carattere professionale; Trimestr.
f) alla fusione dell'elektron] (36). Semestr.
22. [Acido solforico] (37). [Lavoratori addetti:
a) al carbonissaggio delle lane; Semestr.
b) al decapaggio dei metalli; Id.
c) alla produzione dello zinco elettrolitico; Id.
d) alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii; Id.
e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche] (37).
Id.
23. [Idrogeno solforato] (38). [Lavoratori addetti:
a) alla raffinazione degli olii minerali; Semestr.
b) alla filatura della viscosa; Id.
c) alla vuotatura dei pozzi neri] (38). Id.
24. [Cloruro di zolfo] (39). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del cloruro di zolfo; Semestr.
b) alla vulcanizzazione della gomma] (39). Id.
25. [Ossido di carbonio] (40). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale
dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di
carbonio; Semestr.
b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
Id.
c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma; Id.
d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco
elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica; Id.
e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio] (40).
Id.
26. [Cloruro di carbonile (fosgene) e [Lavoratori addetti:
disfogene (cloroformiato di metile triclorurato)] (41). a) alla
produzione e utilizzazionee del cloruro di carbonile del
cloroformiato di metile triclorurato] (41). Mensile
27. [Tetracloruro di carbonio] (42). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del tetracloruro di carbonio; Semestr.
b) all'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente; Id.
c) alla carica degli estintori; Id.
d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon) ] (42). Id.
28. [Solfuro di carbonio] (43). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione di solfuro di carbonio; Trimestr.
b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente; Id.
c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e
successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto; Id.
d) alla vulcanizzazione della gomma; Id.
e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma
carattere professionale] (43). Id.
29. [Aldeide formica e acido formico] (44). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
Semestr.
b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
Semestr.
c) alla fabbricazione dei compensati di legno; Id.
d) al trattamento antipiega dei tessuti] (44). Id.
30. [Etere di petrolio e benzina] (45). [Lavoratori addetti:
a) alla distillazione e raffinazione del petrolio; Semestr.
b) alla preparazione delle miscele di benzina; Id.
c) alla preparazione e all'impiego di solventi a base di benzina]
(45). Id.
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(36) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(36) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(37) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(37) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(38) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(38) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(39) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(39) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(40) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(40) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(41) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(41) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(42) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(42) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(43) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(43) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(44) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(44) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(45) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(45) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche - (art. 33 del Decreo)
CAUSA DEL RISCHIO LAVORAZIONI O CATEGORIE DI LAVORATORI PERIODO
VISITE
31. [Piombo tetraetile] (46). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione del piombo tetraetile; Sett.le
b) alla etilazione della benzina; Mensile
c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo
tetraetile o benzina etilata] (46). Trimestr.
32. [Glicoli, nitroglicerina e loro derivati] [Lavoratori addetti:
(47). a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati;
Trimestr.
b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei
processi chimici industriali; Semestr.
c) all'impiego di solventi contenenti glicoli] (47). Id.
33. [Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, [Lavoratori addetti:
xilolo ed omologhi)] (48). a) alla produzione degli idrocarburi
benzenici ed omologhi; Trimestr.
b) alla rettificazione del benzolo e degli omologhi; Id.
c) all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei
processi chimici industriali; Id.
d) alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e
omologhi; Id.
e) alla rotocalcografia] (48). Id.
34. [Fenoli, tiofenoli e cresoli] (49). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli; Semestr.
b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime
nei processi chimici industriali; Id.
c) alla distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante
derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma il carattere
professionale o di lavorazione industriale)] (49). Id.
35. [Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli]
(50). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici
e dei fenoli; Trimestr.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali] (50). Id.
36. [Derivati alogenati, nitririci, solfonici e [Lavoratori
addetti:
fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli] (51). a) alla
produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati
degli idrocarburi benzenici e dei fenoli; Trimestr.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali] (51). Id.
37. [Naftalina ed omologhi; naftoli e [Lavoratori addetti:
naftilamine; derivati alogenati, solforati, e nitrati della
naftalina e omologhi] (52). a) alla produzione della naftalina ed
omologhi, dei naftoli e naftilamine; dei derivati alogenati,
solforati e nitrati della naftalina e omologhi; Semestr.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali] (52). Id.
38. [Derivati alogenati de gli idrocarburi [Lavoratori addetti:
alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, a) alla produzione dei
derivati alogenati degli idrocarburi Trimestr.
triclorometano, cloruro di etilene, di alifatici; Id.
cloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, b) all'impiego
delle sostanze predette come materie prime Id.
cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro nei processi chimici
industriali;
di metile)] (53). c) all'impiego di solventi contenenti derivati
alogenati
degli idrocarburi alifatici] (53).
39. [Acetone e derivati alogenati; acido [Lavoratori addetti:
acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene a) alla produzione
dell'acetone e derivati alogenati, Semestr.
e acetilacetone] (54). dell'acido acetico, dell'anidride acetica,
delcloruro di
acetilene e dell'acetilacetone;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime Id.
nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti acetone] (54). Id.
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(46) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(46) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(47) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(47) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(48) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(48) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(49) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(49) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(50) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(50) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(51) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(51) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(52) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(52) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(53) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(53) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(54) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(54) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche - (art. 33 del Decreo)
CAUSA DEL RISCHIO LAVORAZIONI O CATEGORIE DI LAVORATORI PERIODO
VISITE
40. [Alcool amilico, alcool butilico, alcool [Lavoratori addetti:
isopropilico, e dell'alcool metilico] (55). a) alla produzione
dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico,
dell'alcool isopropilico alcool metilico; Semestr.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali; Id.
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette] (55).
Id.
41. [Eteri (acetato di amile, acetato di butile, [Lavoratori
addetti:
acetato di etile, acetato di propile e acetato di a) alla produzione
dell'acetato di amile, dell'acetato, di Semestr.
metile)] (56). butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di
propile e dell'acetato di metile;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime Id.
nei processi chimici industriali.
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette] (56).
Id.
42. [Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere [Lavoratori
addetti:
etilico)] (57). a) alla produzione dell'ossido di etilene, del
diossano e Semestr.
dell'etere etilico;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime Id.
nei processi chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette] (57).
Id.
43. [Acridina] (58). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acridina; Semestr.
b) all'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei
coloranti] (58). Id.
44. [Piridina] (59). [Lavoratori addetti:
a) alla produzione della piridina; Semestr.
b) all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool; Id.
c) all'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;
Id.
d) all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti; Id.
e) all'impiego di solventi contenenti piridina] (59). Id.
45. Radio, raggi X e sostanze radioattive. Lavoratori addetti:
a) alla produzione di sostanze radioattive; Trimestrale
b) alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e e
visita
sostanze radioattive. immediata
quando
l'operaio denunci o presenti segni patologici sospetti.
46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse. Lavoratori addetti:
a) alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e
Semestrale
infrarossi; e visita
b) alla saldatura ad arco. immediata
quando
l'operaio
denunci o
presenti
segni
patologici
sospetti.
47. [Sostanze cancerogene non comprese in [Lavoratori addetti a
operazioni che espongono Semestrale
altre voci (catrame, bitume, fuliggine, olii abitualmente al
contatto con catrame, bitume, fuliggine, e visita
minerali, pece, paraffina, loro composti, olii minerali, pece,
paraffina, loro composti, derivati e immediata
derivati e residui] (60). residui)] (60). quando
l'operaio denunci o presenti sospette manifestazioni di neoplasie.
48.Vibrazioni e scuotimenti. Lavoratori che impiegano utensili ad
aria compressa o ad esse flessibile. Annuale
49. Rumori (61). a) lavoro dei calderai; Annuale
b) ribaditura dei bulloni; Id.
c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; Id.
d) prove dei motori a scoppio e a reazione; Id.
e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; Id.
f) fabbricazione di chiodi; Id.
g) lavoro ai telai meccanici per tessitura. Id.
50. Ferro (ossido). Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di
acciaio, in quanto esposti all'inalazione di polvere di ossido di
ferro. Annuale
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(55) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(55) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(56) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(56) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(57) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(57) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(58) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(58) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(59) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(59) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(60) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(60) Voce abrogata dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(61) Vedi l'art. 59, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, riportato al n. C/III.
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche - (art. 33 del Decreo)
CAUSA DEL RISCHIO LAVORAZIONI O CATEGORIE DI LAVORATORI PERIODO
VISITE
51. Polveri di zolfo [1]. Lavoratori addetti alla macinazione e alla
raffinazione dello zolfo. Annuale
52. Polveri di talco [1]. Lavoratori addetti:
a) alla produzione e alla lavorazione del talco; Annuale
b) alla talcatura nella lavorazione della gomma. Id.
53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta. Lavoratori addetti:
a) alla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di
cotone, lino, canapa e juta; Annuale
b) alla filatura e tessitura della canapa e della juta. Id.
54. Anchilostomiasi. Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di
laterizi. Annuale e quando l'operaio denunci o presenti sintomi di
infezione
55.Carbonchio e morva. Lavoratori addetti:
a) alle infermerie per animali; Visita immediata quando l'operaio
denunci o presenti sintomi di infezione
b) ai macelli; Id.
c) alle sardigne; Id.
d) alla concia delle pelli; Id.
e) alla lavorazione del crine; Id.
f) alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la
fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali.
Id.
56. Leptospirosi. a) lavori nelle fogne e nei canali; Visita
immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione
b) lavori di bonifica in terreni paludosi.
57. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili.
Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi
l'uso di canne promiscue). Ogni quindici giorni ed ogni volta che
l'operaio riprenda il lavoro dopo una assenza superiore a cinque
giorni
[1] I controlli sanitari sono limitati ai lavoratori esposti
all'inalazione di dette polveri, quando esse siano esenti da silice,
in quanto per le lavorazioni che comportano la inalazione di polveri
silicee provvedono le norme contenute nella legge
12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione obbligatoria contro la
silicosi e l'asbestosi (in corso di modifica) (62).
(62) La legge predetta è stata modificata dal D.P.R. 20 marzo 1956, n.
648.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03