GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 246 DEL 19/10/2003



       
      D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.         Agg. G.U. 12/06/2003 
     
      Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE 
      relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di 
      attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246. 
      Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 10 luglio 2000, 
      n. 44/2000; Circ. 8 gennaio 2001, n. 3/2001; 
      - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 8 
      giugno 2001, n. 780855. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica 
      la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di 
      salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 
      durante il lavoro; 
      Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, 
      recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 
      successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione 
      degli infortuni sul lavoro; 
      Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
      modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca 
      disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE; 
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
      nella riunione del 14 maggio 1999; 
      Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
      le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera 
      dei deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 
      del 29 luglio 1999; 
      Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
      del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della 
      sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e 
      giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
      degli affari esteri e per la funzione pubblica; 
      Emana il seguente decreto legislativo: 
       

       
      1. 1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del 
      decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del 
      decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in 
      attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995. 
       

       
      2. 1. (2). 
      2. (3). 
      3. (4). 
      4. (5). 
      ------------------------ 
      (2) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 35, D.Lgs. 19 settembre 1994, 
      n. 626. 
      (3) Aggiunge la lett. c-bis) al comma 3 dell'art. 35, D.Lgs. 19 settembre 
      1994, n. 626. 
      (4) Aggiunge la lett. c-bis) al comma 4 dell'art. 35, D.Lgs. 19 settembre 
      1994, n. 626. 
      (5) Aggiunge i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'art. 35, D.Lgs. 19 
      settembre 1994, n. 626. 

       
      3. 1. (6). 
      2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le 
      parole "può stabilire" sono sostituite dalla parola "stabilisce". 
      3. (7). 
      ------------------------ 
      (6) Sostituisce il comma 2 all'art. 36, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 
      (7) Aggiunge i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'art. 36, D.Lgs. 19 
      settembre 1994, n. 626. 

       
      4. 1. (8). 
      ------------------------ 
      (8) Sostituisce l'art. 184, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 

       
      5. 1. (9). 
      ------------------------ 
      (9) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 37, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 


       
      6. 1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche: 
      a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 
      4-ter, 4-quater."; 
      b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36, comma 
      8-ter". 
      2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche: 
      a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 
      4-ter, 4-quater,"; 
      b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36, comma 
      8-ter". 
      ------------------------ 

       
      7. 1. (10). 
      ------------------------ 
      (10) Aggiunge l'allegato XIV e l'allegato XV al D.Lgs. 19 settembre 1994, 
      n. 626. 

       
      8. 1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di 
      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
       



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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