GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE CONCORSI N. 21 DEL 16/3/2004


MINISTERO DELLA DIFESA 

CONCORSO ( scad. 22 aprile 2004) 
Concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di centosessanta giovani ai
licei  annessi  alle  Scuole  militari dell'Esercito. Anno scolastico
2004-2005.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950,   sull'ordinamento   delle   Scuole   militari  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento  della  retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente   riforma   strutturale   delle  Forze  armate,  a  norma
dell'art. 1,  comma  1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249,  concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Vista  la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno  scolastico  2004-2005
partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di
allievi alle Scuole militari dell'Esercito;
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami, per
l'ammissione  di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo   annessi  alle  Scuole  militari  dell'Esercito  per  l'anno
scolastico 2004-2005;
    Considerato  che  alla  Scuola  militare  "Teulie"  di  Milano e'
possibile  ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo per
insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei
compresi  nella  graduatoria  per  il  liceo  scientifico  e  secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
    Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di una
prova   preliminare  di  cultura  generale  cui  sottoporre  tutti  i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di   disporre  che  detta  prova  non  abbia  luogo,  per  motivi  di
economicita'  e  di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il
numero  delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti  (liceo  classico,  liceo  scientifico  e  liceo scientifico
europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  concorsuali  di candidati in misura pari a quattro
volte  quello  dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra
adeguata garanzia di selezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Per  l'anno  scolastico 2004-2005 e' indetto un concorso, per
esami,  per  l'ammissione  di  centosessanta giovani ai licei annessi
alle  Scuole  militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di
posti per sede ed ordine di studi:

               Scuola militare "Nunziatella" di Napoli

    Primo liceo classico: posti trentadue.
    Terzo liceo scientifico: posti quarantotto.

                 Scuola militare "Teulie" di Milano

    Primo liceo classico: posti venti.
    Terzo liceo scientifico: posti quaranta.
    Terzo liceo scientifico europeo: posti venti.
    I   posti   disponibili   per   il   liceo   scientifico  europeo
eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza di candidati idonei
potranno   essere  ricoperti  dai  candidati  idonei  iscritti  nella
graduatoria  per  il  liceo  scientifico,  sempreche'  lo gradiscano,
secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.
    2.  Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e'  riservato  ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che   siano  orfani  di  guerra  (o  equiparati)  ovvero  orfani  dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
    3.  I  posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza  di  candidati idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli altri
candidati idonei.
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
      a) abbiano,  al 31 dicembre 2004, compiuto il quindicesimo anno
di  eta'  e  non  superato il diciasettesimo, cioe' siano nati tra il
31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1989, estremi compresi;
      b) siano     riconosciuti     in     possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale   quali   allievi   delle   Scuole  militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 8 e 9;
      c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
      d) non  siano  incorsi  nel  divieto  di frequenza della stessa
classe  per  due  anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
      e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2003-2004  l'idoneita'  alla  ammissione  alla prima classe del liceo
classico  ovvero  alla terza classe del liceo scientifico o del liceo
scientifico europeo.
    Non  saranno,  pertanto,  ammessi  a  concorrere  i  giovani  che
avessero  conseguito  detta  idoneita'  al termine di anni scolastici
precedenti.
    2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al concorso, ad eccezione di
quelli  indicati  nel  precedente  comma  1,  lettere  a),  b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3.
                               Art. 3.

                      Domande di partecipazione

    1.  Le  domande  di  partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema  riportato  in allegato A che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto, dovranno essere
indirizzate  al  Ministero  della  difesa - Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 1ª Sezione - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito  -  Caserma  "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2,
Foligno  (Perugia),  e  spedite  a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  oppure  presentate  a  mano,  a pena di decadenza, entro il
giorno  22 aprile  2004.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante,  per  le  domande  spedite a mezzo
lettera  raccomandata,  il  timbro  a  data del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, per quelle presentate a mano.
    Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopraindicato.
    2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
      a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) la  residenza.  Ogni  variazione  dell'indirizzo che dovesse
verificarsi   durante   l'espletamento  del  concorso  dovra'  essere
segnalata  direttamente e nel modo piu' celere al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito;
      d) il   corso   di   studi  prescelto  (liceo  classico,  liceo
scientifico o liceo scientifico europeo);
      e) il  corso di studi frequentato, ginnasio o liceo scientifico
o  liceo  scientifico  europeo,  specificando,  se  frequentatori del
secondo  liceo  scientifico  o  liceo  scientifico europeo, la lingua
straniera  - inglese o francese - studiata. I candidati che nell'anno
scolastico  in corso frequentino il secondo anno di un corso di studi
diverso  (che  dovra'  essere espressamente indicato, unitamente alla
lingua  straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso
"con  riserva", a condizione che documentino, prima dell'inizio delle
prove  orali  (presumibilmente ultima decade di giugno 2004), di aver
superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami
integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la
quale intendano partecipare;
      f) la  Scuola  militare prescelta (salvo che venga richiesta la
partecipazione  per  i  posti  per  il  liceo  scientifico  europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole.  Qualora  venisse  omessa l'indicazione della seconda Scuola,
questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a  parita'  di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati  nel successivo art. 11, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;
      i) il   recapito   al   quale   desiderano  ricevere  tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non
assume   alcuna  responsabilita'  per  la  eventuale  dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda, ne' per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    3.  Le  domande  dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra'  essere  vistata  da  entrambi  i  genitori o dal genitore che
esercita  legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal  tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei  genitori  il  medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda.
    4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda  di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
che  il  giovane  venga  sottoposto  agli  accertamenti  previsti dal
successivo  art. 4.  La mancanza di dette sottoscrizioni determinera'
il non accoglimento della domanda.
                               Art. 4.

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova preliminare di cultura generale;
      b) prova di educazione fisica;
      c) accertamenti sanitari;
      d) accertamento attitudinale;
      e) prova orale di cultura generale.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
    3.  Le  spese  dei  viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove  sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia
della  domanda  per  la  prova  preliminare  di  cultura generale, di
lettera  o  telegramma  di  convocazione  per  la prova di educazione
fisica,   per   gli   accertamenti   sanitari,   per   l'accertamento
attitudinale,   per   la  prova  orale  di  cultura  generale  e  per
l'ammissione  alla Scuola militare, potranno presentarsi al Distretto
militare  o  ad  un  Comando  carabinieri  allo  scopo di ottenere il
rilascio  dello  scontrino  per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.
                               Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per  la  prova  orale  e  per  la  formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
      b) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per  la  prova  orale  e  per  la  formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
      c) la commissione per la prova di educazione fisica;
      d) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      f) la commissione per l'accertamento attitudinale.
    2.  Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
presiedute  entrambe  dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a
Brigadier   generale   dell'Esercito  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da:
      due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
      quattro   docenti   di   scuola   media   superiore   abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
      un   sottufficiale   appartenente   al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    3.  La  commissione  per  la  prova  di  educazione  fisica sara'
composta da:
      un  ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
      due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
      un   sottufficiale   appartenente   al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    La  commissione  si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito,   fra   cui   un   ufficiale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito.
    4.  La  commissione  per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
      un  ufficiale  medico  dell'Esercito  di  grado non inferiore a
colonnello, presidente;
      due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5.  La  commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
      un generale medico dell'Esercito, presidente;
      due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
    Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
    6.  La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
      un  ufficiale  di  grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito,  laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, laureato in psicologia;
      un  ufficiale  in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
    Le  funzioni  di  presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta      commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno.
                               Art. 6.

                Prova preliminare di cultura generale

    1.  La  prova  preliminare  di  cultura generale, della durata di
settantacinque  minuti,  consistera'  nella  somministrazione  di  un
questionario   contenente   test   volti  ad  accertare  le  abilita'
ortogrammaticali e sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di
attualita',  di  educazione  civica,  di  cultura  generale (storia e
geografia),  di  matematica,  logica  e  comprensione  di  brani  dei
candidati.
    2.  La  prova  preliminare  di  cultura  generale si svolgera' il
5 maggio  2004,  in  sede  unica,  presso  il  Centro  di selezione e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito, Caserma "Gonzaga del Vodice",
viale  Mezzetti  n. 2 - Foligno, con inizio non prima delle ore 14,30
dell'orario ufficiale.
    3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
di  detta  prova  saranno  rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale - del 23 aprile 2004, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004 tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
    4.  Qualora in relazione al numero dei candidati venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per
uno  o  piu'  degli ordini di studi previsti nell'art. 1 del presente
decreto,  nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
23 aprile  2004,  ovvero  in quella alla quale la stessa avesse fatto
eventualmente  rinvio,  verra'  pubblicato  il relativo avviso. Detta
pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a tutti gli effetti e per
tutti  i  candidati.  Per informazione in merito i candidati potranno
consultare, inoltre, il sito internet www.persomil.difesa.it.
    5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  qualora  la  prova avesse luogo, sono tenuti a presentarsi
senza  alcun  preavviso  presso  il predetto Centro, per sostenere la
prova  medesima,  entro  le  ore 13,30 del giorno previsto, muniti di
carta  d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita',  provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
dello  Stato  e  dovranno  portare  al  seguito  una penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero.
    6. Saranno esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la
causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova.
    7.  Per  quanto  riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    8.  In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati
verranno  formate  dalle  rispettive commissioni di cui al precedente
art. 5,  comma 1,  lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie,
una  per il liceo classico, una per il liceo scientifico e una per il
liceo  scientifico  europeo (ovvero solo quella o quelle per le quali
fosse  stata  svolta  la  prova),  al  solo  scopo  di  individuare i
candidati da ammettere alle successive prove concorsuali.
    9.  Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso
i   candidati  classificatisi  nelle  predette  graduatorie  entro  i
seguenti limiti numerici:
      i primi duecentotto per il liceo classico;
      i primi trecentocinquantadue per il liceo scientifico;
      i primi ottanta per il liceo scientifico europeo.
    10.  A  tali prove saranno altresi' ammessi i candidati che nella
rispettiva  graduatoria  abbiano  riportato  lo  stesso punteggio del
candidato classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle
successive prove.
    11.   I   candidati   classificatisi   oltre  i  limiti  numerici
sopraindicati  non  riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno  chiedere  informazioni  sull'esito  della prova preliminare
alla   Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  Servizio
relazioni   con   il   pubblico  (tel. 06/4735.5941,  06/4735.4548  e
06/4986.4613)     oppure     consultare     il     sito     internet:
www.persomil.difesa.it,  a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla data di svolgimento di detta prova.
                               Art. 7.

                     Prova di educazione fisica

    1.  La  prova  di  educazione fisica, gli accertamenti sanitari e
l'accertamento   attitudinale  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione  e  reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga
del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno, presumibilmente a partire
dalla  terza  decade  del  mese  di maggio  2004 ed avranno la durata
complessiva di quattro/cinque giorni per ciascun candidato.
    I  candidati  che  entro  il 20 maggio 2004 non avessero ricevuto
l'invito a presentarsi a detti accertamenti potranno chiedere notizie
alla  gia'  citata  Direzione  generale  per  il personale militare -
Servizio relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e
06/4986.4613).
    2.  I  candidati  dovranno  presentarsi  al  predetto Centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di
tenuta  ginnica  e  dovranno  esibire  il certificato di idoneita' ad
attivita'  sportiva  agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da
medici  della  Federazione  medico  sportiva italiana o dal personale
sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
che  esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina  dello  sport.  La mancata presentazione di tale certificato
comportera'  la  non  ammissione  a  sostenere la prova di educazione
fisica.
    3.  La  prova di educazione fisica, valutata dalla commissione di
cui   al   precedente   art. 5,   comma 1,  lettera  c),  consistera'
nell'esecuzione  in  sequenza  dei  seguenti  esercizi,  a  fianco di
ciascuno  dei  quali  sono  indicati,  tra parentesi, i parametri per
raggiungere la sufficienza:
      corsa   veloce   di  m  60  con  quattro  ostacoli  di  cm  60,
intervallati  di  m 9,14 con inizio a m 13,72 dalla linea di partenza
(tempo massimo 11");
      piegamenti sulle braccia (numero minimo 15);
      salto in alto (altezza minima m 1,10);
      flessioni del busto dalla posizione supina (numero minimo 15).
    4. La prova, una volta iniziata non dovra' subire interruzioni. I
candidati  che  lamentassero  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio della
prova   idonea   certificazione   medica  che  sara'  valutata  dalla
competente  commissione  ai fini dell'eventuale differimento ad altra
data  della  effettuazione della prova. Allo stesso modo, i candidati
che  prima  dell'inizio  della prova accusassero una indisposizione o
che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi
dovranno  farlo  immediatamente  presente  alla commissione la quale,
sentito   l'ufficiale   medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni.   Non   saranno   pertanto  prese  in  considerazione
richieste   di   differimento   o  di  ripetizione  della  prova  che
pervenissero  da  parte  di  candidati che abbiano portato comunque a
compimento,  anche  se  con  esito  negativo,  la prova di educazione
fisica.  I  candidati, invece, che nel corso della prova intendessero
ritirarsi   dovranno  rilasciare  apposita  dichiarazione  scritta  e
verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
    5. Per la prova ogni componente della commissione disporra' di 10
punti.   Nell'allegato  "I"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente   decreto  sono  indicati  i  punteggi  corrispondenti  alle
prestazioni   fornite   dai   candidati   in  ciascun  esercizio.  La
commissione  prima  dell'inizio  della prova provvedera' a fissare in
apposito verbale le modalita' di effettuazione di ciascun esercizio.
    6.  La  prova  di  educazione  fisica  si riterra' superata se il
candidato  avra'  riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10i,   risultante  dalla  media  dei  voti  riportati  nei  singoli
esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
educazione  fisica  sara'  utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 12.
                               Art. 8.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I candidati che avranno riportato giudizio di idoneita' nella
prova  di  educazione  fisica  secondo quanto indicato nel precedente
art. 7   saranno   sottoposti,   a  cura  della  commissione  di  cui
all'art. 5,  comma  1,  lettera d), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica quali allievi
delle Scuole militari.
    Detti candidati dovranno essere muniti di:
      certificato  rilasciato  da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da  non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite
B  e  C. La mancata presentazione di detto certificato comportera' la
non ammissione agli accertamenti;
      eventuale  esame  radiografico  del  torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a  tale  esame strumentale presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  convenzionata,  entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari;
      dichiarazione   di   consenso   all'effettuazione  degli  esami
radiologici, conforme all'allegato H che costituisce parte integrante
del  presente  decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta',  o in
mancanza  di  essi,  dal  tutore  (solo  se  non forniti del relativo
referto  di  cui al precedente alinea del presente comma). La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici;
      copia  conforme  di  eventuali  cartelle  cliniche  relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie.
    2.  La  commissione  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
      esame  radiografico  del  torace in due proiezioni - al fine di
escludere  la  sussistenza  di  patologie  misconosciute  che possono
essere   di  pregiudizio  per  la  salute  dell'interessato  e  della
comunita'  militare  nella  quale  sara'  inserito  - solo qualora il
candidato   non  produca  il  relativo  referto,  come  indicato  nel
precedente  comma 1.  Il  candidato  che  dovesse essere sottoposto a
detto  esame  avra'  cura  di  portare al seguito la dichiarazione di
consenso  compilata  e  sottoscritta  in  conformita'  al gia' citato
allegato H;
      cardiologico con ECG;
      oculistico;
      otorinolaringoiatrico;
      neuropsichiatrico;
      analisi delle urine;
      analisi del sangue concernente:
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        transaminasemia (ALT-AST);
        bilirubinemia totale e frazionata;
        G6PDH (metodo quantitativo).
    La   commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    3.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
formulera'  per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verra'
comunicato, seduta stante, per iscritto:
      "idoneo"  all'ammissione  quale  allievo  alle  Scuole militari
dell'Esercito;
      "non  idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito.
    In caso di giudizio di non idoneita' la commissione provvedera' a
comunicare  all'interessato  esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa   motivazione  dovra'  essere  comunicata  per  iscritto  al
genitore  esercente  la  potesta' genitoriale, ovvero al tutore, come
ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
    4. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
      esenti  da  imperfezioni  e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      esenti  da  imperfezioni  e  infermita' per le quali le vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al  servizio militare di leva stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  (ad
eccezione  dei  deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali e' prevista
l'attribuzione    di    coefficienti    3-4    nella   caratteristica
somato-funzionale   CO   del  profilo  sanitario  e  delle  "note  di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere etc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita",
purche'  ritenute  utilmente  migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti);
      esenti  da  malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal
presente comma;
      esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia,
disartria);
      in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
        acutezza  visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
        campo visivo e motilita' oculare normali;
        senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
        integrita'  dei  mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione  non  complicata, compatibili con il giudizio di
idoneita);
        udito  valutato  con voce di conversazione da percepire a non
meno  di  otto metri di distanza da un orecchio e a non meno di sette
metri dall'altro.
    5.  Saranno  giudicati  "non  idonei"  ed  esclusi dal concorso i
candidati   risultati   affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 4.
    6.   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    7. I candidati giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire
con  lettera  raccomandata  alla  Direzione generale per il personale
militare  presso  il  Centro  di  selezione  e reclutamento nazionale
dell'Esercito  di  Foligno  improrogabilmente  entro il decimo giorno
successivo  alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica  o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno
determinato  il  giudizio  di  non  idoneita'. Dette istanze dovranno
essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione    ovvero    spedite   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
    In  caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno la
relativa comunicazione.
    In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  essi
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
    8.  Il  giudizio circa l'idoneita' fisica dei candidati di cui al
precedente  comma 7,  in  caso  di  accoglimento  dell'istanza, sara'
espresso  dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), a
seguito  di  valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori  accertamenti,  ovvero,  qualora  necessario,  a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    9.  Il  giudizio  espresso  da  detta commissione e' definitivo e
sara'  comunicato ai candidati seduta stante (per i non idonei con le
modalita'   gia'   indicate  nel  precedente  comma 3).  Pertanto,  i
candidati  dichiarati  "non idonei" anche a seguito della valutazione
sanitaria  o  degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli  che  abbiano  rinunciato  ai  medesimi  saranno  esclusi  dal
concorso.
                               Art. 9.

                      Accertamento attitudinale

    1.  I  candidati  giudicati  idonei al termine degli accertamenti
sanitari  saranno  sottoposti  all'accertamento  attitudinale  a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera f).
    2.  Detto  accertamento  consistera'  nello  svolgimento di prove
intese  a  valutare  le  qualita' attitudinali e caratterologiche dei
candidati agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita e nelle attivita' della Scuola militare.
    Al   termine   dell'accertamento   attitudinale   la  commissione
esprimera'   nei  confronti  di  ciascun  candidato  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  In  caso di giudizio di non idoneita' la commissione
provvedera'   a   comunicare   all'interessato  esclusivamente  detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto  al  genitore  esercente  la potesta' genitoriale, ovvero al
tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
    3.  I  candidati  giudicati  "non  idonei"  saranno  esclusi  dal
concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura generale.
                              Art. 10.

                   Prova orale di cultura generale

    1.  I  candidati  che  saranno  stati giudicati idonei al termine
della  prova  di  educazione  fisica,  degli  accertamenti sanitari e
dell'accertamento  attitudinale saranno convocati presso il Centro di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito per sostenere la
prova  orale  di  cultura  generale che avra' luogo, presumibilmente,
nell'ultima decade del mese di giugno 2004.
    2.  I candidati ammessi a sostenere la prova orale all'atto della
presentazione  al  Centro  dovranno consegnare apposita dichiarazione
sostitutiva,  sottoscritta  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
unitamente  ai  genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale  o  al  tutore  in  caso  di assenza dei genitori, da cui
risulti  la  conseguita  promozione  al  termine dell'anno scolastico
2003-2004 alla classe superiore per la quale concorrono.
    3.  I candidati che siano stati ammessi a partecipare al concorso
"con  riserva", quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del
secondo  anno  di  un  corso  di studi diverso da quello per il quale
hanno  chiesto di concorrere, dovranno documentare, con dichiarazione
sostitutiva  rilasciata  con le modalita' e dai soggetti indicati nel
precedente comma 2, a pena di esclusione dal concorso, tassativamente
entro  il 1° luglio 2004, anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208),
di  aver  superato presso un istituto scolastico statale o parificato
gli  esami  integrativi  conseguendo  l'idoneita' all'iscrizione alla
classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
    4. La prova orale di cultura generale vertera':
      per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio
(con   esclusione   della  lingua  straniera),  secondo  i  programmi
stabiliti  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano, latino, greco,
storia  e  matematica.  I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'allegato   B  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
      per  gli  aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico
europeo,  sulle  materie  del primo e del secondo anno di detto liceo
(con  esclusione  del  disegno),  secondo  i  programmi stabiliti dal
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ed
essenzialmente  sulle  materie italiano, latino, matematica, storia e
lingua  straniera  (solo  inglese o francese). I principali argomenti
d'esame   sono   riportati  nell'allegato  C  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
    5.  Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico, ha
facolta' di portare al seguito i testi degli autori studiati (latini,
greci,  italiani e stranieri), riferiti alle materie oggetto di esame
ed  ai  programmi  ministeriali  di  cui  sopra.  In  mancanza verra'
interrogato   sugli  argomenti  contenuti  nei  programmi  riportati,
rispettivamente, nei gia' citati allegati B e C.
    6.  La  prova  orale  si  riterra' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 6/10i.
                              Art. 11.

                        Titoli di preferenza

    1.  A  parita'  di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 12,  si  terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
      a) i  figli  dei  decorati  dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor Militare;
      b) i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
      c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
      d) i   figli   di  ufficiali  e  sottufficiali  di  complemento
richiamati  in  temporaneo  servizio  che  per  il  servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
      e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
      f) i  figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari
dello Stato.
    2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato  piu'  giovane  di eta', in applicazione del
secondo   periodo  dell'art. 3,  comma 7,  della  legge  n. 127/1997,
aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    3.  I  titoli  di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
                              Art. 12.

                        Graduatorie di merito

    1.  I  candidati  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  art. 4 saranno iscritti in tre
distinte  graduatorie,  una  per gli aspiranti al liceo classico, una
per  gli  aspiranti  al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al
liceo  scientifico  europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale  del  voto  riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica  (moltiplicato  per il coefficiente 0,2) e di quello riportato
nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1).
    2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
      per il liceo classico: i primi cinquantadue candidati idonei;
      per il liceo scientifico: i primi ottantotto candidati idonei;
      per  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi venti candidati
idonei.
    Resta  fermo  quanto  indicato  nel precedente art. 1 per i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei.
    3.  Le  graduatorie  di  merito  degli idonei, tenuto conto della
riserva  di  posti  di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli  di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con  decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel Giornale ufficiale del
Ministero  della  difesa.  Della  avvenuta  pubblicazione verra' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   e,   a   puro  titolo  informativo,  nel  sito  internet
"www.persomil.difesa.it".
                              Art. 13.

                       Ammissione alle Scuole

    1.  I  candidati  idonei,  compresi  nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  assegnati  alla  sede  indicata nella domanda con
priorita'  1  (Scuola  militare "Nunziatella" di Napoli ovvero Scuola
militare  "Teulie"  di  Milano)  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria,  fino  a  copertura  dei  posti  disponibili,  mentre  i
candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico
europeo,  compresi  nel  numero  dei  posti messi a concorso, saranno
assegnati   alla  Scuola  militare  "Teulie"  di  Milano.  Una  volta
ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che
seguono  in  posizione  utile in graduatoria saranno provvisoriamente
assegnati  alla  sede  indicata  nella  domanda  con  priorita' 2. Le
rinunce  e  la  mancata  presentazione di vincitori del concorso alla
Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i primi ventuno giorni
dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione generale per
il   personale  militare  di  disporre  l'ammissione  di  altrettanti
candidati  idonei  secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con
possibile  modificazione  della sede e del corso di studi (solo liceo
scientifico/liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati.
    2.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,   i   candidati   che   senza  giustificato  motivo  non  si
presenteranno  nella  sede  e  nel  giorno loro fissato. I candidati,
invece,  che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare di
assegnazione  di  non  potersi  presentare  per  giustificato motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
    3.  All'atto  della  presentazione  alla Scuola cui saranno stati
assegnati  i  candidati  dovranno  produrre,  a  pena di decadenza, i
seguenti documenti:
      a) fotografia  recente,  formato  tessera  (4  \times  5),  con
l'indicazione  leggibile  di  cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
      b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del  liceo  per  il  quale  hanno concorso, nonche' il nulla osta del
preside   dell'Istituto   scolastico,   entrambi   necessari  per  il
trasferimento  al  liceo  annesso  alla Scuola militare. Le firme dei
capi  delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
      c) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative  alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate  ed  eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
      d) atto  di  impegno  firmato  da  entrambi  i  genitori  o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  podesta'  o, in
mancanza  di  essi,  dal tutore, redatto conformemente all'allegato D
del presente decreto;
      e) atto  di  assenso  all'arruolamento,  in  bollo, (solo per i
candidati che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto
il   sedicesimo   anno   di   eta),   secondo   lo  schema  riportato
nell'allegato E   che   costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    4.  L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale e
civile dei candidati sara' effettuato d'ufficio.
    5.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2   del   presente   decreto,  l'Amministrazione  provvedera'  a
richiedere,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  alle  amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive   sottoscritte  dai  candidati  risultati  vincitori  del
concorso medesimo.
    6.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
                              Art. 14.

                             Esclusioni

    1.  L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
Scuole militari dell'Esercito.
                              Art. 15.

                       Ordinamento degli studi

    1. La  Scuola  militare  "Nunziatella"  di  Napoli  e  la  Scuola
militare "Teulie" di Milano sono istituti d'istruzione che perseguono
lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.
    2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette
Scuole militari sono di ordine:
      classico  e  scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti  per l'intero corso di liceo classico e per il terzo, quarto
e quinto anno del liceo scientifico;
      scientifico  europeo, con materie e sviluppo orario settimanale
come  da  scheda  in allegato G, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
    In  tali  licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e
della  letteratura  straniera,  le  cattedre  di  inglese, francese e
spagnolo,  quest'ultima  limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo.
    3.   Gli   allievi  non  sono  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche.
    4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non e' consentito
agli  allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cessano
di appartenere alla Scuola.
    5.  Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati
anche  sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del
carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro
idoneita' alla vita militare.
                              Art. 16.

                 Arruolamento e obblighi di servizio

    1.  Gli  allievi,  appena  raggiunto  il sedicesimo anno di eta',
dovranno  contrarre  uno speciale arruolamento volontario di tre anni
per  il  compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno.
    2.  Gli  allievi  che  al  raggiungimento del sedicesimo anno non
vorranno  assoggettarsi  al  prescritto  arruolamento saranno dimessi
dalla Scuola militare.
    3.  Gli  allievi  che  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica  al  servizio  militare non si trovino nelle condizioni volute
per   essere   arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che  possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta  motivata  del  Comandante  della  Scuola  militare. In caso
contrario,  potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli studi
nell'anno   scolastico   in  corso,  al  termine  del  quale  saranno
allontanati dalla Scuola.
    4.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola saranno impartite
apposite  istruzioni  militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli  allievi  che  non  avranno  tratto  profitto  da tali istruzioni
potranno  essere  rinviati  in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
                              Art. 17.

                    Spese a carico delle famiglie

    1. Sono a carico delle famiglie:
      una retta annua;
      le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno;
      il   premio   di   assicurazione   infortuni   di  Euro  100,00
(obbligatorio per gli allievi "non arruolati", cioe' che alla data di
presentazione  alla  Scuola non abbiano compiuto ancora il sedicesimo
anno di eta).
    2.  La  retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2004-2005  e'  fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli
accertati  redditi  annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi - ovvero con apposita
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  e con le modalita'
previste  dalle  disposizioni  del gia' citato decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
      Euro 309,87 per reddito familiare annuo lordo di Euro 7.746,85;
      Euro 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra Euro 7.746,86
e Euro 15.493,71;
      Euro   929,62  per  reddito  familiare  annuo  lordo  tra  Euro
15.493,72 e Euro 30.987,41;
      Euro  1.342,79  per  reddito  familiare annuo lordo superiore a
Euro 30.987,41.
    Detta  retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1° febbraio 2005 e
1° giugno 2005.
    3.  Per  libri  di  testo,  oggetti  di cancelleria e disegno, le
famiglie,  senza  alcuna  eccezione,  devono  versare,  a  titolo  di
anticipo, Euro 400,00.
    4.  L'assicurazione  e'  obbligatoria  per  fornire la piu' ampia
copertura  contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che  possano  colpire  gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni  fuori  sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola.  La  polizza,  il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate  (la  prima  all'atto  dell'ammissione  e  la  seconda  entro il
1° febbraio 2005), prevede i seguenti massimali di rimborso:
      a) fino a Euro 51.645,69 per invalidita' permanente;
      b) fino a Euro 51.645,69 per morte;
      c) fino  a  Euro  51.645,69  per  responsabilita'  civile verso
terzi;
      d) fino a Euro 1.032,91 per rimborso massimo per ciascuna delle
seguenti spese: mediche, chirurgiche e rette di degenza.
    5.  All'atto  dell'ammissione,  pertanto,  gli  allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
      a) prima  rata  della  retta  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo;
      b) Euro 400,00 quale anticipo spese libri, ecc.;
      c) Euro 50,00 quale prima rata del premio di assicurazione.
    I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'Istituto.
    6. Il Comandante della Scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui
al  successivo  art. 18  presentati  dalle famiglie abbia sufficienti
elementi  per  ritenere  che un giovane abbia titolo alla concessione
della  intera  retta  o  della  mezza  retta  gratuita, puo' ricevere
l'allievo,    soprassedendo   temporaneamente   dal   richiedere   il
versamento,   in   attesa   della  decisione  ministeriale  circa  il
riconoscimento del titolo ai benefici.
    7.   La   Scuola,  all'atto  dell'ammissione,  inviera'  comunque
tempestivamente  alla  famiglia  avviso  con  l'indicazione di quanto
dovuto per l'allievo.
    8.  Le  famiglie  sono  tenute, inoltre, al rimborso di somme che
venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere
generale  straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte
ad eventuali danni (individuali o collettivi).
    9.  Tutti  i  pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali:
      per   gli   ammessi   alla   Scuola  militare  di  Napoli:  c/c
n. G.A.16134801,  intestato  alla  Scuola  militare  "Nunziatella" di
Napoli;
      per   gli   ammessi   alla   Scuola  militare  di  Milano:  c/c
n. 37199205, intestato alla Scuola militare "Teulie" di Milano.
                              Art. 18.

               Dispensa totale o parziale della retta

    1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
      a) agli orfani di guerra (o equiparati);
      b) agli  orfani  di  dipendenti  militari  e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
    2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
      a) ai  figli  dei  decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor Militare;
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
      c) ai   figli   di   militari   di  carriera,  di  ufficiali  e
sottufficiali  di  complemento  richiamati in temporaneo servizio che
per  il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
    3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere  nei  riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
    4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
      nel  primo  anno  dei  liceo classico, nel terzo anno del liceo
scientifico  e  nel  terzo  anno  del liceo scientifico europeo, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
candidati  ammessi,  purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con una media complessiva non inferiore agli 8/10;
      negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi  che  negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
    5.  Possono  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di  mezze  rette  per  benemerenze  diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
    6.  Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze  di  famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
    7.  Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della  mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e
11, secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto.
    8.  Qualora  il  titolo  che  da'  diritto  al  beneficio venga a
maturare  successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la
domanda  per  la  concessione  del  beneficio  stesso  dovra'  essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato  accertato  il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
    9.  Il  Comando  della  Scuola  militare interessata, ricevute le
domande,  ne  curera'  l'istruttoria,  accertando la regolarita' e la
completezza  della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  richiesto.  Completata  l'istruttoria  inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
    10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1
del   presente   articolo   alla  domanda  dovranno  essere  allegate
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle  disposizioni  del  gia'  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica   28 dicembre   2000,  n. 445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
      a) per gli orfani di guerra o equiparati:
        copia  dello  stato  di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
        certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
      b) per  gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
        stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
        decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
    11.  Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2
del   presente   articolo   alla  domanda  dovranno  essere  allegate
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica   28 dicembre   2000,  n. 445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
      a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati   di   medaglia   d'oro   al  valor  militare:  brevetto  di
concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le
concessioni;
      b) per  i  figli  di  mutilati  ed invalidi di guerra: stato di
servizio  militare  del  genitore  o  decreto  concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
      c) per  i  figli  di  ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
      d) per  i  figli  di  ufficiali  di  complemento, richiamati in
temporaneo  servizio,  che per il servizio prestato abbiano acquisito
il  diritto  al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del padre;
      d) per  i  figli  di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato:
estratto matricolare;
      e) per  i  figli  di  titolari  di  pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
    12.  I  candidati,  qualora  lo  gradiscano,  hanno  facolta'  di
produrre,   in  luogo  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  ai
precedenti  commi 10  e  11,  i  relativi  documenti a sostegno della
richiesta di esenzione.
    13.  La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente  comma 4  del  presente articolo sara' accordato d'ufficio
dalla  Direzione  generale per il personale militare, su proposta dei
Comandi delle Scuole militari.
                              Art. 19.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai candidati
saranno  raccolti  dalla Direzione generale per il personale militare
presso  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di  Foligno,  per  le  finalita'  di  gestione del concorso e saranno
trattati  presso  una banca dati automatizzata - secondo le modalita'
previste   dal   piu'  volte  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445   -  anche  successivamente
all'eventuale  ammissione  alle Scuole per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito  positivo  del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale
ai  sensi  e  con  le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore   della  1ª  Divisione  della  Direzione  generale  per  il
personale  militare,  responsabile  del  trattamento. Il titolare del
trattamento  e' il direttore generale della Direzione generale per il
personale militare.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
vigente  normativa,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Roma, 10 marzo 2004
                                                 Amm. sq.: Lucidi
                                                          

 Allegati

Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22



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