GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE CONCORSI N. 33 DEL 26/4/2002

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO ( scad. 27 maggio 2002) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di otto sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo. IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei quali avverra' nell'anno 2002 il reclutamento di personale femminile, ha fissato al 50% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Considerato che nel concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto dirigenziale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 18 dicembre 2001, solo due concorrenti hanno sostenuto le prove scritte d'esame, per cui i posti messi a concorso non potranno in ogni caso essere interamente ricoperti; Ravvisata, pertanto, la necessita', al fine di soddisfare esigenze di impiego rappresentate dallo Stato maggiore della Marina, di indire un concorso straordinario per ricoprire i posti di cui sopra, senza che cio' determini variazioni del piano dei reclutamenti di personale militare predisposto per l'anno 2002 in attuazione dell'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di otto sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse. Qualora uno o entrambi i posti riservati non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei i medesimi saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri concorrenti idonei. 2. Il numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota percentuale fissata per il Corpo sanitario militare marittimo dal decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse, e' di quattro posti; Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli normali del Corpo sanitario militare marittimo in numero superiore a quello precedentemente indicato, anche se collocati in posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui all'art. 10 del presente decreto. 3. Il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo. Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile sia di sesso femminile. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono: a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se concorrenti di sesso maschile ovvero il trentacinquesimo anno di eta', se concorrenti di sesso femminile; b) essere cittadini italiani; c) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia. I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Saranno ritenuti validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti a quello prescritto per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato; f) per i soli concorrenti di sesso maschile: 1) non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; 2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, da accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art. 8; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche' quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo. Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 1; b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima; c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione - casella postale 353 - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il concorrente avra' cura di conservare la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 1. 1) I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente di appartenenza. 2) I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari. I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. 2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) la/e lingua/e straniera/e nella/e quale/i intenda eventualmente sostenere la prova facoltativa di lingua straniera; c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata; e) l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data; f) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli obblighi militari; g) lo stato civile; h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per avere assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. 1. Gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; m) solo se concorrente di sesso maschile: 1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di appartenenza; 2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 3) di non essere stato riformato alla visita di leva o successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 4) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; n) solo se militare in servizio: 1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza; 2) grado e categoria; 3) data di inizio della ferma (solo se ufficiale di complemento vincolato alla ferma biennale non rinnovabile); 4) data di previsto congedo (qualora non in servizio permanente); 5) denominazione e sede del reparto/ente di servizio; o) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nel successivo art. 7. E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale valutazione; q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al concorso; r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 11, comma 4; s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza; t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge n. 675/1996; v) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. 3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al presente decreto. Art. 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) due prove scritte; b) accertamenti sanitari e prove attitudinali. Per esigenze organizzative gli accertamenti sanitari e le prove attitudinali avranno luogo nei giorni immediatamente successivi a quelli di svolgimento delle prove scritte e nella medesima sede; c) una prova orale; d) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso (31 luglio 2002) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione per gli accertamenti sanitari; b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; c) la commissione per le prove attitudinali; d) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria. 2. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della marina militare o di medici specialisti esterni. 3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al precedente comma 2. 4. La commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; due ufficiali specialisti della Marina, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 5. La commissione esaminatrice, di cui al precedente, comma 1, lettera d) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo sanitario militare marittimo, membri; un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello, ovvero un dipendente civile della amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale C, segretario senza diritto al voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. Art. 6. Prove scritte 1. Le prove scritte - che i concorrenti saranno ammessi a sostenere con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso - avranno luogo, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, nella sede e nei giorni appresso indicati: 11 e 12 giugno 2002 presso il Centro di Selezione della marina militare, via delle Palombare n. 3 - Ancona. Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 maggio 2002, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 maggio 2002 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. I concorrenti sono tenuti a presentarsi senza attendere alcun avviso, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale. Essi dovranno essere muniti di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima. Ai fini dell'effettuazione degli accertamenti sanitari e delle prove attitudinali - che avranno luogo, si ribadisce, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova scritta - i concorrenti avranno cura di portare al seguito i documenti di cui al successivo art. 8, comma 2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 2. I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte: prima prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in: patologia speciale medica; seconda prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in: patologia speciale chirurgica. Gli argomenti degli elaborati saranno tratti dalle tesi previste per le materie oggetto della prova orale indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la materia oggetto d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10. 3. Per quanto si attiene alle comunicazioni ai concorrenti relative all'esito delle prove scritte si rinvia a quanto indicato nel successivo art. 9, commi 1 e 2, del presente decreto. Art. 7. Valutazione titoli 1. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima che si proceda alla relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. 2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato: a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2): punti 2: per diploma di laurea con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; punti 1: per diploma di laurea con voto compreso tra 101 e 105/110; punti 0,75: per diploma universitario con corso di durata triennale; punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata biennale; b) titoli di servizio (massimo punti 3): punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva quale ufficiale di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo o nel Corpo sanitario di altra Forza armata; punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare; punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato; punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato; punti 0,50: per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici; c) altri titoli (massimo punti 5): punti 2: per ogni specializzazione; punti 2: per ogni dottorato di ricerca; punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Non sara' oggetto di valutazione il diploma di abilitazione alla professione di medico chirurgo, requisito di partecipazione al concorso; punti 0,25: per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-lauream, se su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere; punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con esame finale; punti 0,25: per ogni pubblicazione scientifica, se su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere; punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato; punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso Scuola militare o Collegio navale. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3, comma 1, e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente comma 2, solo se allegate alle domande. 4. Completata la fase di valutazione dei titoli e quella di valutazione degli elaborati nonche' di identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere immediatamente i relativi verbali al Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione. Art. 8. Accertamenti sanitari e prove attitudinali 1. I concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte, dovranno presentarsi - senza attendere alcun avviso - sempre presso il centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare n. 3, Ancona, alle ore 8,30 del giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova scritta, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari ed a prove attitudinali (durata presunta giorni tre). 2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti: a) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C non anteriore a tre mesi. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti; b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate; c) eventuale referto di esame radiografico del torace, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale accertamento strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica. Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto del test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo. a) Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare" approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e delle direttive della direzione generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti: 1) Dati somatici: statura non inferiore a m 1,65, ne' superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore a m 1,61, ne' superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso femminile. 2) Apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara. 3) Apparato uditivo: e' tollerata una perdita uditiva bilaterale di 35 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra presentare una perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista. La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. 4) Dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso organi sanitari militari o strutture pubbliche; ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso femminile); cardiologico con E.C.G.; oculistico; otorinolaringoiatrico; odontoiatrico; neuropsichiatrico; analisi delle urine con esame del sedimento; analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo). La commissione potra' inoltre procedere ad ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. c) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati. d) La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente", con l'indicazione del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e); "Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente", con l'indicazione della causa di non idoneita'. e) Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo, senza attribuzione di alcun punteggio: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono i requisiti indicati al presente, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3). f) Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; 2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal presente decreto); 3) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); 4) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare; 5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; 7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate nei precedenti numeri della presente lettera f), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo. g) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che non potra' superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti entro il quale sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. h) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. i) I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - casella postale 353 - 00187 Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/4827347). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si intendera' confermato. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. 4. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale, allo scopo di valutare: maturazione globale intesa come personalita' armonicamente evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente; stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli ambienti in cui saranno chiamati ad operare; facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita' decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di pensiero; comportamento sociale inteso come integrazione socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro, alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa; capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva, adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita' a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare specifico. A dette prove saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera g). I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera i), invece, saranno sottoposti a dette prove solo se saranno giudicati idonei, in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso dalla commissione al termine delle prove attitudinali dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. Pertanto i concorrenti dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso. 5. Le commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli ulteriori accertamenti sanitari e per le prove attitudinali dovranno far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali degli accertamenti entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi. Art. 9. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali saranno invitati dalla Direzione generale per il personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi per sostenere la prova orale che si svolgera' nei giorni 9 e 10 luglio 2002. L'indicazione delle date di svolgimento della prova orale assolve all'obbligo del preavviso. Qualora per esigenze organizzative detta prova dovesse avere luogo in giorni diversi da quelli indicati i concorrenti ne riceveranno tempestiva comunicazione. 2. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, ovvero consultare il sito Internet www.persomil.difesa.it 3. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti riceveranno indicazione della sede di svolgimento delle prove di cui al precedente, comma 1. Essi dovranno avere al seguito camice e strumento clinico (fonendoscopio). Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 4. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali, cui provvedera' la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono riportate nel gia' citato allegato C al presente decreto. 5. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30i, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10, in ciascuna delle materie oggetto della prova. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 6. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco. La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': a) breve colloquio a carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera conseguendo la votazione di almeno 24/30i sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) da 24/30i a 26,999/30i: il 10% della differenza tra il punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato; b) da 27/30i a 30/30i: il 15% della differenza tra il punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato. 7. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale per il personale militare I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali delle prove orali entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove medesime. Art. 10. Graduatoria 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando per ciascuno: la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; il punteggio conseguito nella prova orale, calcolato come previsto dal precedente art. 9, comma 5; l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto dal precedente art. 9, comma 6. 3. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale. 4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso si terra' conto della riserva dei posti prevista a favore degli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni due di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella graduatoria di merito del concorso e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile indicato nel precedente art. 1, comma 2, del presente decreto. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo ed essere ammessi al corso applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 8. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it Art. 11. Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 7, saranno nominati sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto presidenziale di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del presente decreto. 3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore della Marina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 5. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenente di vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possano frequentare il corso applicativo saranno rinviati d'ufficio al corso successivo. 6. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri indicati nel precedente art. 10, entro un dodicesimo della durata del corso stesso di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito. 7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente, comma 3, verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale che termineranno il ciclo formativo nello stesso anno. 8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. Art. 12. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente, comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Art. 13. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina. Art. 14. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda, per le prove scritte, per gli accertamenti sanitari e per le prove attitudinali, della lettera o telegramma di convocazione per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%). 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. Art. 15. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 22 aprile 2002 Il Ten. Gen.: Simeone VEDERERE ALLEGATO Allegato 1 Allegato 2 NOTE (1) Per le modalita' di spedizione attenersi a quanto previsto dall'art. 3 del bando. (2) Indicare numero e data della Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - nella quale e' stato pubblicato il bando di concorso. (3) Indicare non piu' di due fra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo. (4) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi come risultano dall'estratto per riassunto di nascita. (5) Barrare l'opzione che interessa. (6) Eventuali variazioni della residenza, del recapito o del reparto/ente di appartenenza (se militare) dovranno essere tempestivamente segnalate alla D.G.P.M. - 1a divisione - 4a sezione, casella postale n. 353 - 00187 Roma Centro. (7) Indicare la durata legale del corso di studi. (8) In caso di doppia cittadinanza indicare in una apposita dichiarazione, da allegare alla domanda, quale ed in quale Stato e' soggetto/ha assolto gli obblighi di leva. (9) Indicare il proprio stato civile: celibe - nubile - coniugato/a - separato/a - divorziato/a. (10) In caso di non iscrizione o di cancellazione allegare alla domanda dichiarazione contenente indicazione del motivo. (11) In caso contrario, in dichiarazione da allegare alla domanda, dovranno essere precisate le eventuali condanne o applicazioni di pena con indicazione degli estremi del provvedimento e dell'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale. (12) In caso affermativo allegare alla domanda dichiarazione indicando gli eventuali servizi resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione. (13) Cancellare l'opzione che non interessa. (14) Riportare una delle seguenti diciture: EI, MM, AM, CC, PS, GdF, GF, PP, VF. (15) Riportare una delle seguenti diciture: SP, CPL 1N, CPLFB, CPLFD, VFA, VFB, VSP. (16) Compilare solo se ufficiale di complemento in ferma volontaria biennale. (17) Indicare la data di presunto collocamento in congedo per fine servizio in atto. Il personale in servizio permanente non dovra' compilare tale campo. (18) In caso affermativo allegare alla domanda la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui all'art. 3, lettere q) ed r). (19) La mancanza di sottoscrizione autografa determinera' il non accoglimento della domanda. La firma non deve essere autenticata. (20) Il visto del reparto/ente di appartenenza dovra' essere apposto solo per il personale in servizio che dovra' spedire la domanda esclusivamente a mezzo raccomandata a/r. Allegato B (articolo 3, comma 2, lettera q) del bando) ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA 1. A parita' di merito, nella formazione della graduatoria prevista dall'art. 10 del bando di concorso, si terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza: a) Insigniti di medaglia al valore militare; b) Orfani di guerra; c) Orfani dei caduti per fatto di guerra; d) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; e) Provenienti dalle Scuole militari delle Forze armate; f) Feriti in combattimento; g) Capi di famiglia numerosa; h) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; j) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; k) Le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; l) Le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; m) Le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; n) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; o) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; p) Coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico; q) Militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche. 3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2 periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 4. I predetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ovvero nella dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda. Dovranno essere fornite indicazioni precise e dettagliate per consentire all'Amministrazione di effettuare con tempestivita' i previsti controlli. Allegato C (articoli 6 e 9 del bando) PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO MARITTIMO A. Prove scritte (art. 6) 1a prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in: patologia speciale medica; 2a prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in: patologia speciale chirurgica. Gli argomenti degli elaborati saranno tratti dalle tesi previste per le materie oggetto della prova orale. B. Prova orale (art. 9) Si sviluppera' con le seguenti modalita': ===================================================================== Tipologia della prova | Durata massima ===================================================================== Teorico-pratica di semeiotica e clinica medica | 50 minuti Teorico-pratica di semeiotica e clinica chirurgica | 50 minuti Teorica di medicina d'urgenza | 20 minuti Teorica di chirurgia d'urgenza | 20 minuti La commissione esaminera' i concorrenti su argomenti tratti, per ciascuna materia, tra quelli sotto elencati, nonche' sugli elaborati dai medesimi svolti in sede di prova scritta: 1. Semeiotica e clinica medica/chirurgica: 1a Tesi - apparato osteoarticolare. 2a Tesi - apparato cardiocircolatorio. 3a Tesi - apparato digerente. 4a Tesi - apparato genitourinario. 5a Tesi - apparato endocrino. 6a Tesi - apparato respiratorio 7a Tesi - apparati vari. 2. Medicina d'urgenza: 1a Tesi - Urgenze cardiovascolari: trachiaritmie e bradiaritmie, infarto del miocardio, crisi ipertensiva ed ipotensione acuta arteriosa, tromboembolia polmonare, edema polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio, scompenso cardiaco, shock. 2a Tesi - Urgenze respiratorie: insufficienza respiratoria acuta, asma bronchiale crisi di asma in BPCO, asma cardiaca, dispnea parossistica notturna, oropnea (scompenso cardiaco sinistro). 3a Tesi - S.N.C.: colpo di sole, colpo di calore, crisi apoplettica, coma cerebrale e metabolico. 4a Tesi - Urgenze dell'apparato urinario: ematuria, colica renoureterale, insufficienza renale acuta, blocco vescicale. 5a Tesi - Urgenze apparato digerente: le emorragie digestive (ematemesi e melena). 6a Tesi -Urgenze dell'apparato endocrino: tireotossicosi, ipocorticosurrenalismo, feocromocitoma, pasmofilia e crisi tetanica. 7a Tesi - Avvelenamenti acuti piu' frequenti: alcool, morfina e derivati, monossido di carbonio, sostanze metaemoglobinizzanti, acido cianidrico e cianuri, esteri fosforici e farmaci. 3. Chirurgia d'urgenza: 1a Tesi - Omeostasi del paziente chirurgico, schock, infezioni chirurgiche. 2a Tesi - Valutazione clinica e trattamento del politraumatizzato in pronto soccorso. 3a Tesi - Tracheotomia. 4a Tesi - Sindromi addominali acute, appendicite, ulcera gastroduodenale, colecisti, pancreatiti, occlusioni intestinali ed emorragie dell'apparato digerente. 5a Tesi - Ferite, lesioni tendinee, vascolari, muscolari e nervose. 6a Tesi - Ernie e loro complicanze. 7a Tesi - Traumi cranici, traumi del torace ed addominali. 8a Tesi - Ustioni. 9a Tesi - Lussazioni, distorsioni, fratture. 10a Tesi - Lesioni traumatiche del rachide, della gabbia toracica, dell'arto superiore, del bacino e dell'arto inferiore. 11a Tesi - Materiali e metodi di immobilizzazione. 12a Tesi - Lesioni delle parti molli e loro trattamento, strumentario chirurgico e mezzi di sutura; anestesia loco-regionale, piccoli interventi (ascessi e flemmoni). Il punteggio verra' attribuito con le modalita' indicate nell'art. 9, comma 4, del bando di concorso. C. Prova orale facoltativa (art. 9). La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': a) breve colloquio a carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. Il punteggio verra' attribuito con le modalita' indicate nell'art. 9, comma 5, del bando di concorso.


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