
L. 12 marzo 1999, n. 68. Agg. G.U. 12/06/2003
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R.
10 ottobre 2000, n. 333.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 novembre
2001, n. 203; Msg. 16 luglio 2002, n. 320; Msg. 27 settembre 2002, n. 337;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 novembre 1999,
n. 76/99; Circ. 24 novembre 1999, n. 77/99; Circ. 17 gennaio 2000, n.
4/2000; Lett.Circ. 16 febbraio 2000, n. 346/M22; Circ. 6 giugno 2000, n.
36/2000; Circ. 26 giugno 2000, n. 41/2000; Circ. 9 novembre 2000, n.
79/2000; Circ. 11 dicembre 2000, n. 2198/M165; Circ. 22 febbraio 2001, n.
293/M2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 305/M165; Circ. 3 aprile 2001, n.
533/M96; Circ. 20 aprile 2001, n. 631/M6; Circ. 8 maggio 2001, n. 729/M6;
Circ. 20 luglio 2001, n. 1238/M20;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 luglio 2001, n.
66/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 77/2001; Nota 10 ottobre 2001, n.
1629/M63; Nota 11 ottobre 2001, n. 1630/M76; Nota 18 luglio 2002, n.
972/110/002;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Circ. 7 maggio 2001, n. 150;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 novembre 2000, n. 248;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 20 maggio 1999, n.
13/99.
Capo I - Diritto al lavoro dei disabili
1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509 (2), dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore
al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n.
382 (3), e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381 (4),
e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di
cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 (5), e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro
che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si
intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o
prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di
cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 (6), e successive modificazioni,
alla legge 28 luglio 1960, n. 778 (7), alla legge 5 marzo 1965, n. 155
(8), alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397
(9), e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 (10), le norme per i massaggiatori
e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686
(11), e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 (12), le norme per i terapisti
della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29
(13), e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61
della legge 20 maggio 1982, n. 270 (14). Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308 (15).
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (4), secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri
e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante (15/a).
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (16), per la valutazione e la
verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul
lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle
condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai
sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915 (5), e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
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(2) Riportato al n. C/XXXIX.
(3) Riportata alla voce Ciechi civili.
(4) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(6) Riportata al n. C/VII.
(7) Riportata al n. C/X.
(8) Riportata al n. C/XIV.
(9) Riportata al n. C/XXIII.
(10) Riportata al n. C/XXXIV.
(11) Riportata al n. C/XI.
(12) Riportata al n. C/XXIV.
(13) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(14) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(15) Riportata al n. C/VIII.
(4) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(15/a) Con D.P.C.M. 13 gennaio 2000, è stato approvato l'atto di indirizzo
e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.
(16) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali
(Assicurazione obbligatoria contro gli).
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
2. Collocamento mirato.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente
le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione.
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3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (16/a).
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso
di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei
confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (17), e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726 (18), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli
obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
(17), e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il
diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1,
della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i
datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti
ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 (19), e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 (20), e della
legge 11 gennaio 1994, n. 29 (21).
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(16/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(18) Riportato alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(19) Riportata al n. C/XI.
(20) Riportata al n. C/XXXIV.
(21) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
4. Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai
sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18,
comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (17), come sostituito
dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (17).
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di
tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (17), e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori
dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il
tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere
computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subìto una
riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque,
se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di
lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o
la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel
caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i
predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni
equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (22), si applicano anche al personale
militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,
con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso
la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo
svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di
promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (23), e successive
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845 (17), nonché ai soggetti di cui all'articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (24). Ai fini del finanziamento delle
attività di riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di
cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (25), detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello
stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 248 (26), e per il fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264
(27), è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (28), di seguito denominata "Conferenza
unificata".
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(17) Riportata alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(22) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(23) Riportato alla voce Regioni.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(24) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(25) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali
(Assicurazione obbligatoria contro gli).
(26) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali
(Assicurazione obbligatoria contro gli).
(27) Riportata al n. A/II.
(28) Riportato alla voce Regioni.
5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e
la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici
non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la
consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la
misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo
di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori
di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in
relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di
esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di
servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di
sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono
tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3 (28/a).
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente
esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di
lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non
occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le
modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le
modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata
motivazione (28/b).
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di
cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo
di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente
articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i
datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in
riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse (28/c).
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(28/a) Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L. 20 dicembre 1999,
n. 484, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi
dall'art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(28/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7
luglio 2000, n. 357.
(28/c) Vedi, anche, l'art. 116, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo II - Servizi del collocamento obbligatorio
6. Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (29).
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (29), di seguito denominati
"uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla
verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di
cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta
delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 (29), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) (30).
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(29) Riportato alla voce Lavoro.
(29) Riportato alla voce Lavoro.
(29) Riportato alla voce Lavoro.
(30) Aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1997,
n. 469, riportato alla voce Lavoro.
Capo III - Avviamento al lavoro
7. Modalità delle assunzioni obbligatorie.
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori
di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a
35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (31), come modificato dall'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (31), salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993 (31), e successive modificazioni, i
lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,
della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi
a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le
funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria,
procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica
selezione, effettuata anche su base nazionale.
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(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
8. Elenchi e graduatorie.
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate
e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative,
si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni
persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (32), come modificato dall'articolo 6
della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità
lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura
e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da
assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle
persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei
datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al
comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in
conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base
dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4 (33).
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
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(32) Riportato alla voce Lavoro.
(33) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto
dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
9. Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui
al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le
convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di
cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la
chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti
territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni
della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un
prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei
prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di
rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (34),
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico (34/a).
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può
fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi
degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (35), nel caso
in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa
di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi
del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un
verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
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(34) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(34/a) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 22
novembre 1999.
(35) Riportata al n. A/IV.
10. Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che
venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il
proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può
chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia
accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il
lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti
sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (36), integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che
valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (37), come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (38), ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore
occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati
obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista
all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici
competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente
diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti,
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria
e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi
del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
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(36) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(37) Riportato alla voce Lavoro.
(38) Riportata alla voce Lavoro.
Capo IV - Convenzioni e incentivi
11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (37), come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni
che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che
possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa,
lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento,
l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi
di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del
rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non
sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (39), e con i consorzi di
cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (38), e comunque con gli organismi di cui
agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (36), ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione
degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (40), come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (40),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali
deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento
mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile
e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte
degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (41), al fine di favorire l'adattamento al lavoro
del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo
inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti
pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
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(37) Riportato alla voce Lavoro.
(39) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(38) Riportata alla voce Lavoro.
(36) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(40) Riportato alla voce Lavoro.
(40) Riportato alla voce Lavoro.
(41) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
12. Cooperative sociali.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381
(42), e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i
citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad
affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo
stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al
comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi
dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del
datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il
libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili
di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma
1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla
cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di
applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali,
e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381 (42), e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
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(42) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(42) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
13. Agevolazioni per le assunzioni.
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4
del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (43), e
successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in
relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in
base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali
che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per
cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui
al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima
di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad
ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia
una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il
79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore
al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero
per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro
che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,
procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1
la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata
all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi,
rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo
di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per
la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo
di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di
lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno
2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le
somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i
criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 (44).
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza
delle risorse finanziarie ivi previste.
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(43) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(44) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 13
gennaio 2000, n. 91.
14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono
determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi
versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13,
comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente
legge.
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Capo V - Sanzioni e disposizioni finali e transitorie
15. Sanzioni.
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli
obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato
invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte
dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono
destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (45), di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente
legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari
previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per
ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause
imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo
3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione
amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire
100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato
nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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(45) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
16. Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5,
comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i
bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici
possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono
abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta
costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
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17. Obbligo di certificazione.
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l'esclusione (45/a).
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(45/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 7 luglio 2000, n. 357.
18. Disposizioni transitorie e finali.
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di
unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e
sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla
stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani
e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio
e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (46), è
attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi
1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità
di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione (46/a).
3. Per un periodo di ventiquattro mesi (46/b) a decorrere dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle
liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (47), e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2.
Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma
6.
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(46) Riportata alla voce Profughi.
(46/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(46/b) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza ai
sensi del comma 1 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente il suddetto termine è stato prorogato di ulteriori dodici
mesi dall'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(47) Riportata al n. C/XVIII.
19. Regioni a statuto speciale e province autonome.
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla
presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
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20. Regolamento di esecuzione.
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge (47/a).
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(47/a) La Corte costituzionale, con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84
(Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso "e le
provincie autonome di Trento e Bolzano". Per il regolamento di esecuzione
della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
21. Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni
annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro
stesso.
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22. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482 (47), e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (48);
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (46);
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (49), convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (50),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (48).
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(47) Riportata al n. C/XVIII.
(48) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
dei dipendenti statali.
(46) Riportata alla voce Profughi.
(49) Riportato alla voce Lavoro.
(50) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(48) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
dei dipendenti statali.
23. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6,
9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in
vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo
trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03