
D.M. 23 aprile 1999. Agg. G.U. 12/06/2003
Aggiornamento dei coefficienti tabellari di rivalutazione reddituali per
l'uniformità di trattamento in materia di contributi universitari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ed in
particolare l'art. 3, comma 11 e la relativa tabella n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306
"Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", ed
in particolare l'art. 3, comma 3;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare
l'art. 39 e l'art. 47, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, con il quale sono state
aggiornate le tabelle numeri l, 2 e 3, parte integrante del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997;
Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la
pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi
interventi;
Decreta:
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1. Le disposizioni di cui alla tabella n. 1 allegata al decreto
ministeriale 26 maggio 1998 citato in premessa, restano confermate anche
per l'anno accademico 1999/2000.
La tabella n. 2 è annullata. Per la valutazione dei redditi derivanti da
impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le
quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A., è
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP
al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato.
In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 39 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in premessa citato, la tabella n. 3,
di cui al predetto decreto ministeriale 26 maggio 1998, è sostituita dalla
annessa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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2. Le disposizioni del presente decreto sono applicate a partire dall'anno
accademico 1999/2000.
I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto,
restano in vigore per l'anno accademico 1999/2000.
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Allegato (2)
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(2) Il presente allegato, che sostituiva la tabella n. 3 allegata al D.M.
26 maggio 1998, che, a sua volta, sostituiva la tabella 3 allegata al
D.P.C.M. 30 aprile 1997, è stato annullato dall'art. 1, D.M. 4 agosto 2000
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289).
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03