
L. 28 agosto 1997, n. 284. Agg. G.U. 12/06/2003
Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 1997, n. 206.
1. 1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la
realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione
visiva è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento
annuo di lire 6.000 milioni.
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2. 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a lire
5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui
al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri
specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano
ed il potenziamento di quelli già esistenti (2).
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i
criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonché i requisiti
organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo
comma 1.
3. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla
Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità, per le attività istituzionali.
4. L'attività della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanità.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero
della sanità una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente
nonché sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero
della sanità gli elementi informativi necessari per la puntuale
valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità,
nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero
dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanità, entro il 30 settembre di ciascun anno,
trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle
politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la
riabilitazione visiva nonché sull'utilizzazione dei contributi erogati
dallo Stato per tali finalità.
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(2) Vedi, anche, il D.M. 18 dicembre 1997, riportato al n. D/XIII.
3. 1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o
servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività
lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento
sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che
presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria,
intellettiva e simbolico-relazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un contributo annuo di
lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono
proporre al Ministro per la solidarietà sociale programmi pluriennali di
intervento, secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge (3).
3. In relazione alle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno
1998 è concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di
cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire
2.000 milioni per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite
dallo statuto della medesima Federazione.
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(3) Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono stati approvati
con D.M. 18 ottobre 1997, riportato al n. D/XII.
4. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a
lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire
14.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03