GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 206 DEL 4/9/1997


       
      L. 28 agosto 1997, n. 284.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione 
      visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati. 
       
      Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 1997, n. 206. 

       
      1. 1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la 
      realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione 
      visiva è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento 
      annuo di lire 6.000 milioni. 
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      2. 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a lire 
      5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui 
      al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri 
      specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano 
      ed il potenziamento di quelli già esistenti (2). 
      2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni 
      dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i 
      criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonché i requisiti 
      organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo 
      comma 1. 
      3. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla 
      Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della 
      cecità, per le attività istituzionali. 
      4. L'attività della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la 
      prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della 
      sanità. 
      5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione 
      della cecità, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero 
      della sanità una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente 
      nonché sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3. 
      6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero 
      della sanità gli elementi informativi necessari per la puntuale 
      valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità, 
      nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero 
      dei soggetti coinvolti e dell'efficacia. 
      7. Il Ministro della sanità, entro il 30 settembre di ciascun anno, 
      trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle 
      politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la 
      riabilitazione visiva nonché sull'utilizzazione dei contributi erogati 
      dallo Stato per tali finalità. 
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      (2) Vedi, anche, il D.M. 18 dicembre 1997, riportato al n. D/XIII. 

       
      3. 1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o 
      servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività 
      lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento 
      sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che 
      presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, 
      intellettiva e simbolico-relazionale. 
      2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un contributo annuo di 
      lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono 
      proporre al Ministro per la solidarietà sociale programmi pluriennali di 
      intervento, secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del 
      Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla 
      data di entrata in vigore della presente legge (3). 
      3. In relazione alle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 
      1998 è concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di 
      cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire 
      2.000 milioni per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite 
      dallo statuto della medesima Federazione. 
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      (3) Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono stati approvati 
      con D.M. 18 ottobre 1997, riportato al n. D/XII. 

       
      4. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 
      lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede 
      mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
      bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione 
      del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente 
      l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 
      14.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante utilizzo 
      delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai 
      fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di 
      previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando 
      parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei 
      Ministri. 
      3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
      le occorrenti variazioni di bilancio. 
       



    Agg. G.U. 12/06/2003 

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