
D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306. Agg. G.U. 12/06/2003
Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1997, n. 216.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, comma
8, lettera c), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'opportunità di emanare un regolamento che disponga
urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire
alle università di predisporre in tempo utile le informazioni per gli
studenti in vista dell'anno accademico 1997-1998, nonché di acquisire
elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998,
rinviando il tema più generale e più complesso degli interventi per il
diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;
Visto il parere reso dalla VII commissione del Senato in data 3 luglio
1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la
richiesta relativa alle modalità di determinazione degli esoneri da tasse
e contributi nelle università non statali, ritenendosi al riguardo di
dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha
espresso parere;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:
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1. Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il
rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 (2),
articoli 1, lettere a), b), c) e 7;
b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione
universitaria o di grado universitario statali;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di
iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo
studente;
e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c), legge
15 marzo 1997, n. 59 (3), del gettito della tassa di iscrizione e dei
contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti
dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.
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(2) Riportata al n. C/XLVI.
(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
2. Contribuzione studentesca.
1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi
offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime,
dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000,
di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4),
importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96,
a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3,
comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(4), e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537 (4).
2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle
università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei
servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso
formativo.
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(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
3. Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi
di diploma e di laurea.
1. Le università graduano l'importo dei contributi universitari per i
corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in
relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando
metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo
scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica,
valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di
cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del
reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.
3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa
valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (5), in ordine alla
determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi
indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per
le università dall'anno accademico 1998-1999.
4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al
presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
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(5) Riportata al n. D/XVII.
4. Contributi universitari per le scuole di specializzazione.
1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per
le scuole di specializzazione.
2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri
totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i
capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per
l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390 (6).
3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per
i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è
preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione
studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.
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(6) Riportata al n. D/XVII.
5. Limiti della contribuzione studentesca.
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e
all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per
cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a
valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7).
2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la
contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato
ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997
e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.
3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la
contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale
determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere
incrementato esclusivamente con gradualità.
4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio,
il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio
consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati
totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli
studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti
verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2,
nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di
cui al presente articolo.
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(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
6. Norme per le università non statali.
1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali,
che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano
autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti
i corsi di studio da esse attivati.
2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e
dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli
istituti di cui al comma 1, che risultino beneficiari delle borse di
studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390
(6), sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di
diritto allo studio.
3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente
al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione
studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il
numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso,
nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto
anno.
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(6) Riportata al n. D/XVII.
7. Revisione del regolamento.
1. Il presente regolamento è soggetto a revisione biennale ai sensi
dell'articolo 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(8).
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(8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
8. Abrogazione di norme.
1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7), articolo 5. Al comma 14 dello stesso
articolo 5, sono soppresse le parole da: "in base al reddito" fino a: "è
fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma.
(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03