GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 216 DEL 16/9/1997



       
      D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1997, n. 216. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, comma 
      8, lettera c), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5; 
      Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Considerata l'opportunità di emanare un regolamento che disponga 
      urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire 
      alle università di predisporre in tempo utile le informazioni per gli 
      studenti in vista dell'anno accademico 1997-1998, nonché di acquisire 
      elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, 
      rinviando il tema più generale e più complesso degli interventi per il 
      diritto allo studio ad un ulteriore regolamento; 
      Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per 
      gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997; 
      Visto il parere reso dalla VII commissione del Senato in data 3 luglio 
      1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la 
      richiesta relativa alle modalità di determinazione degli esoneri da tasse 
      e contributi nelle università non statali, ritenendosi al riguardo di 
      dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio; 
      Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha 
      espresso parere; 
      Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
      18 luglio 1997; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
      per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e 
      della ricerca scientifica e tecnologica; 
      Emana il seguente regolamento: 
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      1. Definizioni. 
      1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
      a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il 
      rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 (2), 
      articoli 1, lettere a), b), c) e 7; 
      b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione 
      universitaria o di grado universitario statali; 
      c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica 
      e tecnologica; 
      d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di 
      iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo 
      studente; 
      e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della 
      contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai 
      sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c), legge 
      15 marzo 1997, n. 59 (3), del gettito della tassa di iscrizione e dei 
      contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti 
      dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo. 
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      (2) Riportata al n. C/XLVI. 
      (3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 

       
      2. Contribuzione studentesca. 
      1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi 
      offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, 
      dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000, 
      di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), 
      importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, 
      a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3, 
      comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 
      (4), e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537 (4). 
      2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle 
      università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei 
      servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso 
      formativo. 
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      (4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 
      (4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 
      (4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 

       
      3. Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi 
      di diploma e di laurea. 
      1. Le università graduano l'importo dei contributi universitari per i 
      corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in 
      relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando 
      metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo 
      scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, 
      valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. 
      2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di 
      cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del 
      reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare. 
      3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa 
      valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di 
      cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi 
      dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (5), in ordine alla 
      determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi 
      indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per 
      le università dall'anno accademico 1998-1999. 
      4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al 
      presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal 
      decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 
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      (5) Riportata al n. D/XVII. 

       
      4. Contributi universitari per le scuole di specializzazione. 
      1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per 
      le scuole di specializzazione. 
      2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri 
      totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi 
      universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i 
      capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per 
      l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto 
      del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 della 
      legge 2 dicembre 1991, n. 390 (6). 
      3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per 
      i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è 
      preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione 
      studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5. 
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      (6) Riportata al n. D/XVII. 

       
      5. Limiti della contribuzione studentesca. 
      1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e 
      all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per 
      cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a 
      valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, 
      della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7). 
      2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la 
      contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato 
      ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 
      e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996. 
      3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la 
      contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale 
      determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere 
      incrementato esclusivamente con gradualità. 
      4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, 
      il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio 
      consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati 
      totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
      universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli 
      studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti 
      verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, 
      nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di 
      cui al presente articolo. 
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      (7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 

       
      6. Norme per le università non statali. 
      1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, 
      che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano 
      autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti 
      i corsi di studio da esse attivati. 
      2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e 
      dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli 
      istituti di cui al comma 1, che risultino beneficiari delle borse di 
      studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 
      (6), sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di 
      diritto allo studio. 
      3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente 
      al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione 
      studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il 
      numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di 
      iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, 
      nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto 
      anno. 
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      (6) Riportata al n. D/XVII. 

       
      7. Revisione del regolamento. 
      1. Il presente regolamento è soggetto a revisione biennale ai sensi 
      dell'articolo 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 
      (8). 
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      (8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 

       
      8. Abrogazione di norme. 
      1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della 
      legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7), articolo 5. Al comma 14 dello stesso 
      articolo 5, sono soppresse le parole da: "in base al reddito" fino a: "è 
      fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma. 
       
      (7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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