
D.M. 16 gennaio 1997. Agg. G.U. 12/06/2003
Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1997, n. 27.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 4, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche, il quale prevede che per le piccole
e medie aziende possono essere definiti i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, comma
1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si
modificano le situazioni di rischio;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decretano:
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1. Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I del
decreto legislativo n. 626 del 1994 (2), così come integrato dal decreto
legislativo n. 242 del 1996 (3), è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo
della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio.
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(2) Riportato al n. A/XXXVIII.
(3) Riportato al n. A/XL.
2. Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2), e successive modifiche, con un
numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la
frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta
ad una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore
di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il
datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi mo
dificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo
di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la
precedente dichiarazione.
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(2) Riportato al n. A/XXXVIII.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03