GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 27 DEL 3/2/1997



       
      D.M. 16 gennaio 1997.       Agg. G.U. 12/06/2003 
      Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli 
      ambienti di lavoro da parte del medico competente. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1997, n. 27. 

       
      IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
      e 
      IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
      Visto l'art. 4, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 
      1994, n. 626, e successive modifiche, il quale prevede che per le piccole 
      e medie aziende possono essere definiti i casi in cui è possibile la 
      riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, comma 
      1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, 
      ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si 
      modificano le situazioni di rischio; 
      Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli 
      infortuni e per l'igiene del lavoro; 
      Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 
      giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
      Decretano: 
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      1. Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I del 
      decreto legislativo n. 626 del 1994 (2), così come integrato dal decreto 
      legislativo n. 242 del 1996 (3), è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo 
      della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di 
      lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di 
      visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio. 
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      (2) Riportato al n. A/XXXVIII. 
      (3) Riportato al n. A/XL. 

       
      2. Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto 
      legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2), e successive modifiche, con un 
      numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la 
      frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico 
      competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta 
      ad una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore 
      di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
      medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il 
      datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire 
      presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi mo 
      dificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo 
      di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la 
      precedente dichiarazione. 
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      (2) Riportato al n. A/XXXVIII. 



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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