GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 137 DEL 14/6/1997



       
      D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157.    Agg. G.U. 12/06/2003
      Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), 
      della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di potenziamento delle 
      attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di 
      invalidità e inabilità. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1997, n. 137. 
      Riportata alla voce Previdenza sociale. 
      (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
      pubblica): Circ. 23 febbraio 1999, n. 11; 
      - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 settembre 
      1998, n. 197. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 
      335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 
      1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 
      n. 608; 
      Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
      nella riunione del 27 marzo 1997; 
      Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera 
      dei deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 30 aprile 1997; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
      del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri 
      dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, 
      della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
      Emana il seguente decreto legislativo: 
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      1. Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento. 
      1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una 
      commissione tecnico-amministrativa allo scopo di: 
      a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni 
      interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale; 
      b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei 
      dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti 
      pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 
      febbraio 1995, n. 41 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
      marzo 1995, n. 85; 
      c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori 
      regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni 
      preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale. 
      Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici 
      previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e 
      delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal 
      Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della 
      sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal 
      Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza 
      permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, 
      un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del 
      Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella 
      di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale 
      appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La 
      commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, 
      predispone piani annuali di verifica. 
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      (3) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 

       
      2. Unità operative integrate. 
      1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni 
      assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni 
      competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di 
      prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale 
      amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla 
      sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni 
      di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
      Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente 
      articolo. 
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      2-bis. Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al 
      conseguimento dei trattamenti di pensione. 
      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
      Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
      Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da 
      emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità 
      idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo 
      all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione 
      pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità 
      finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei 
      dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
      decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di 
      previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per 
      le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di 
      previdenza. 
      2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento 
      sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 
      1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni 
      mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del 
      Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei 
      processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte 
      degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato 
      di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di 
      commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, 
      possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli 
      stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure 
      disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la 
      sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario 
      l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre 
      l'interessato a visita diretta. 
      3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e 
      della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione 
      e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei 
      dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione 
      conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del 
      lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 
      del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti 
      connessi alla eventuale revoca dei trattamenti (4). 
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      (4) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, 
      riportato alla voce Previdenza sociale. 

       
      3. Rappresentanza in giudizio. 
      1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle 
      controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed 
      inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un 
      ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei 
      casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, 
      personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con 
      preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della 
      professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica 
      rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio 
      dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al 
      predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per 
      un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio 
      nelle predette controversie giudiziarie. 
       



     Agg. G.U. 12/06/2003 

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