
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157. Agg. G.U. 12/06/2003
Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d),
della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di potenziamento delle
attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di
invalidità e inabilità.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1997, n. 137.
Riportata alla voce Previdenza sociale.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 23 febbraio 1999, n. 11;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 settembre
1998, n. 197.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n.
335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
------------------------
1. Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento.
1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una
commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:
a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni
interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei
dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti
pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85;
c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori
regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni
preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici
previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e
delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal
Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della
sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del
Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella
di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale
appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale,
predispone piani annuali di verifica.
------------------------
(3) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
2. Unità operative integrate.
1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni
assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni
competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di
prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale
amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni
di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente
articolo.
------------------------
2-bis. Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al
conseguimento dei trattamenti di pensione.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità
idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per
le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza.
2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento
sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma
1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte
degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato
di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di
commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,
possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli
stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure
disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la
sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario
l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre
l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione
e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione
conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti
connessi alla eventuale revoca dei trattamenti (4).
------------------------
(4) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278,
riportato alla voce Previdenza sociale.
3. Rappresentanza in giudizio.
1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle
controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed
inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un
ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei
casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta,
personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con
preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della
professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica
rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio
dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al
predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per
un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio
nelle predette controversie giudiziarie.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03