GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DELL' 8/3/2002



       
      D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.     Agg. G.U. 12/06/2003 
      Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della 
      sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici 
      durante il lavoro. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla 
      protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
      derivanti da agenti chimici durante il lavoro; 
      Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
      modificazioni; 
      Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in 
      particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; 
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
      nella riunione del 18 gennaio 2002; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
      Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso 
      nella seduta del 31 gennaio 2002; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 1° febbraio 2002; 
      Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
      del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della 
      salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della 
      giustizia, per la funzione pubblica e delle attività produttive; 
      Emana il seguente decreto legislativo: 
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      1. 1. (2). 
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      (2) Sostituisce il titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      2. 1. (3). 
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      (3) Il presente articolo, rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e 
      corretto con Comunicato 9 aprile 2002, aggiunge il titolo VII-bis, 
      comprendente gli articoli da 72-bis a 72-terdiecies, al D.Lgs. 19 
      settembre 1994, n. 626. 

       
      3. Sanzioni. 
      1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: 
      "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 
      1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;". 
      2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: 
      "72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;". 
      3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti: 
      "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 
      1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,". 
      4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti: 
      "72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;". 
      5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 
      del 1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere 
      le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;" 
      (4). 
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      (4) Articolo così rettificato con Comunicato 9 aprile 2002. 

       
      4. Norme transitorie. 
      1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente 
      decreto, già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione, 
      devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla 
      predetta data. 
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      5. Abrogazioni. 
      1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 
      15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati. 
      2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è abrogato. 
      3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente 
      della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate. 
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      6. Disposizioni finali. 
      1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della 
      Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello 
      Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente 
      decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di 
      Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria 
      competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di 
      entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e 
      provincia autonoma. Tale normativa di attuazione è adottata nel rispetto 
      dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto. 
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      7. 1. (5). 
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      (5) Il presente articolo, rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e 
      corretto con Comunicato 9 aprile 2002, aggiunge gli allegati VIII-ter, 
      VIII-quater, VIII-quinquies ed VIII-sexies al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 
      626. 



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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