
D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Agg. G.U. 12/06/2003
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in
particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della
salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della
giustizia, per la funzione pubblica e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. 1. (2).
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(2) Sostituisce il titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. 1. (3).
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(3) Il presente articolo, rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e
corretto con Comunicato 9 aprile 2002, aggiunge il titolo VII-bis,
comprendente gli articoli da 72-bis a 72-terdiecies, al D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
3. Sanzioni.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626
del 1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti:
"72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi
1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626
del 1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti:
"72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626
del 1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti:
"72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi
1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626
del 1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:
"72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626
del 1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere
le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;"
(4).
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(4) Articolo così rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
4. Norme transitorie.
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione,
devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla
predetta data.
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5. Abrogazioni.
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
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6. Disposizioni finali.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della
Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello
Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente
decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria
competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. Tale normativa di attuazione è adottata nel rispetto
dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto.
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7. 1. (5).
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(5) Il presente articolo, rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e
corretto con Comunicato 9 aprile 2002, aggiunge gli allegati VIII-ter,
VIII-quater, VIII-quinquies ed VIII-sexies al D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03