
L. 3 aprile 2001, n. 138. Agg. G.U. 12/06/2003
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in
materia di accertamenti oculistici.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93.
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la
seguente circolare:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 30 luglio 2001, n. 72/E.
1. Campo di applicazione.
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive
meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare
adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i
parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale
classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente
normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo
assistenziale.
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2. Definizione di ciechi totali.
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli
occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto
della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per
cento.
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3. Definizione di ciechi parziali.
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per
cento.
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4. Definizione di ipovedenti gravi.
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per
cento.
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5. Definizione di ipovedenti medio-gravi.
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per
cento.
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6. Definizione di ipovedenti lievi.
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per
cento.
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7. Accertamenti oculistici per la patente di guida.
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile,
avanti al magistrato ordinario.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03