GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 93 DEL 21/4/2001



      
      L. 3 aprile 2001, n. 138.       Agg. G.U. 12/06/2003 
      Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in 
      materia di accertamenti oculistici. 
       
      Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93. 
      Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la 
      seguente circolare: 
      - Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 30 luglio 2001, n. 72/E. 

       
      1. Campo di applicazione. 
      1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive 
      meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare 
      adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i 
      parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale 
      classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente 
      normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo 
      assistenziale. 
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      2. Definizione di ciechi totali. 
      1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: 
      a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli 
      occhi; 
      b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto 
      della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; 
      c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per 
      cento. 
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      3. Definizione di ciechi parziali. 
      1. Si definiscono ciechi parziali: 
      a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli 
      occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 
      b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per 
      cento. 
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      4. Definizione di ipovedenti gravi. 
      1. Si definiscono ipovedenti gravi: 
      a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli 
      occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 
      b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per 
      cento. 
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      5. Definizione di ipovedenti medio-gravi. 
      1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi: 
      a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli 
      occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 
      b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per 
      cento. 
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      6. Definizione di ipovedenti lievi. 
      1. Si definiscono ipovedenti lievi: 
      a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli 
      occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 
      b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per 
      cento. 
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      7. Accertamenti oculistici per la patente di guida. 
      1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici 
      delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto 
      legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono 
      impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, 
      avanti al magistrato ordinario. 
       



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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