
L. 3 aprile 2001, n. 131. Agg. G.U. 12/06/2003
Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.
1. 1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge
21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1°
gennaio 2002.
2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3,
comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità
annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.
3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato
in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli
anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli
stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'àmbito della unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio (2).
Vedi, anche, il D.M. 28 marzo 2003.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03