
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. Agg. G.U. 12/06/2003
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia
di sicurezza degli impianti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38.
Riportata al n. F/XV.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996,
n. 60;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 2000, n. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
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1. Ambito di applicazione.
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1
della legge 5 marzo 1990, n. 46 (2), di seguito denominata "legge", si
intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso
abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli
impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge,
anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale,
commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di
beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad
uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a
pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti
elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli
stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli
impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito
qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di
rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici
interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4
ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (3/a),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con
riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli
impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme
delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna
all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del
medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del
locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili
e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli
impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti
di rilevamento di gas, fumo e incendio.
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(2) Riportata al n. F/XV.
(3/a) Vedi, ora, il D.M. 23 maggio 1992, n. 314, riportato alla voce
Poste, telegrafi e telefoni.
2. Requisiti tecnico-professionali.
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non
solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da
parte del titolare, dei soci o dei familiari.
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3. Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
[1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è
rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per
l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma
dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art.
5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui
al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è
rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata
presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la
quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della
legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima
camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà
altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la
permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali] (3/b)
(3/c).
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(3/b) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n.
F/XVIII.
(3/c) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le
relative tabelle annesse.
4. Progettazione degli impianti.
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è
obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità
abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati
con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici,
per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di
potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in
bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità
immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200
mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in
edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5
metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge,
per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge,
per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel
caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge,
qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica
professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle
guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di
conformità.
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5. Installazione degli impianti.
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i
componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle
norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (4), o
dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto 13 giugno 1989
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e
del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a
regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano
state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza
dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di
conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti
ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate
le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui
all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli
aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il
livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da
proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi.
Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7
della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme
CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle
norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in
vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata
per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma
funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto,
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
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(4) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.
6. Attività di normazione tecnica.
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche
tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della
legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione
industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art.
15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale
predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per
l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno
erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro.
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7. Dichiarazione di conformità.
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli
predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti
realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici,
intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica.
3. [Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione
provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di
commercio] (4/a) (4/b).
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(4/a) Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato
al n. F/XVIII.
(4/b) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le
relative tabelle annesse.
8. Manutenzione degli impianti.
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in
servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (5).
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono
tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
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(5) Riportata alla voce Ascensori e montacarichi in servizio privato.
9. Verifiche.
1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli
enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito
di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e
comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi
sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e
approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono
adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi
gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio (6).
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto
dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e
tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento
dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona
che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente
gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o
il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare
gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte
edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli
impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
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(6) Con D.M. 22 aprile 1992 (Gazz. Uff. 13 maggio 1992, n. 110) sono stati
approvati i modelli per la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati
alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, nonché la lista dei
documenti e dei certificati che tali soggetti devono presentare a corredo
della domanda di commercio di appartenenza. Con D.M. 6 aprile 2000 (Gazz.
Uff. 4 maggio 2000, n. 102) sono stati approvati i nuovi elenchi dei
soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.
10. Sanzioni.
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge,
vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con
riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con
regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e
sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che
provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o
nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta
dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i
collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono
gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03