GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 38 DEL 15/2/1992


    
      D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.       Agg. G.U. 12/06/2003 
      Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia 
      di sicurezza degli impianti. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38. 
      Riportata al n. F/XV. 
      Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 

      (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, 
      n. 60; 
      - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 2000, n. 1. 


       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la 
      sicurezza degli impianti; 
      Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale 
      del 27 giugno 1991; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 6 novembre 1991; 
      Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato; 
      Emana il seguente regolamento: 
      ------------------------ 

       
      1. Ambito di applicazione. 
      1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 
      della legge 5 marzo 1990, n. 46 (2), di seguito denominata "legge", si 
      intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso 
      abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, 
      associazioni, circoli o conventi e simili. 
      2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli 
      impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, 
      anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, 
      commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di 
      beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad 
      uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a 
      pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, 
      istituzionali o economici. 
      3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i 
      circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a 
      spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli 
      utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti 
      elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli 
      stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli 
      impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito 
      qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno. 
      4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte 
      comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla 
      ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in 
      bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di 
      rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da 
      ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici 
      interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 
      ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (3/a), 
      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con 
      riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli 
      impianti stessi. 
      5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme 
      delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna 
      all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del 
      medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del 
      locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili 
      e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. 
      6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli 
      impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti 
      di rilevamento di gas, fumo e incendio. 
      ------------------------ 
      (2) Riportata al n. F/XV. 
      (3/a) Vedi, ora, il D.M. 23 maggio 1992, n. 314, riportato alla voce 
      Poste, telegrafi e telefoni. 

       
      2. Requisiti tecnico-professionali. 
      1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di 
      cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non 
      solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di 
      collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da 
      parte del titolare, dei soci o dei familiari. 
      ------------------------ 

       
      3. Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 
      [1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è 
      rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per 
      l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma 
      dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 
      5, comma 1. 
      2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui 
      al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è 
      rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata 
      presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la 
      quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della 
      legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima 
      camera di commercio. 
      3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto 
      del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà 
      altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la 
      permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali] (3/b) 
      (3/c). 
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      (3/b) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n. 
      F/XVIII. 
      (3/c) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce 
      Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le 
      relative tabelle annesse. 

       
      4. Progettazione degli impianti. 
      1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione 
      degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è 
      obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei 
      seguenti impianti: 
      a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), 
      della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza 
      impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità 
      abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati 
      con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, 
      per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di 
      potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori; 
      b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli 
      immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad 
      altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, 
      inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in 
      bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq; 
      c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con 
      potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità 
      immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a 
      normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di 
      locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione 
      o maggior rischio di incendio; 
      d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, 
      per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti 
      elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di 
      protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 
      mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in 
      edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 
      metri; 
      e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, 
      per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di 
      climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità 
      frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 
      f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, 
      per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica 
      superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel 
      caso di stoccaggi; 
      g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, 
      qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato 
      prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o 
      superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o 
      superiore a 10. 
      2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni 
      planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla 
      tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento 
      dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei 
      materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di 
      sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica 
      professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle 
      guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI. 
      3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto 
      presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica 
      attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al 
      progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di 
      conformità. 
      ------------------------ 

       
      5. Installazione degli impianti. 
      1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la 
      salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della 
      legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano 
      costruiti a regola d'arte. 
      2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i 
      componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle 
      norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (4), o 
      dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto 13 giugno 1989 
      del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato 
      nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 
      1989. 
      3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e 
      del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a 
      regola d'arte. 
      4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano 
      state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza 
      dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di 
      conformità la norma di buona tecnica adottata. 
      5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti 
      ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate 
      le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui 
      all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono 
      un livello di sicurezza equivalente. 
      6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli 
      aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti 
      elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il 
      livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da 
      proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. 
      Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 
      della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme 
      CEI contro i contatti indiretti. 
      7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle 
      norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del 
      Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel 
      supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989. 
      8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in 
      vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi 
      operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio 
      previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione 
      obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata 
      per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma 
      funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti 
      elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e 
      protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, 
      protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti 
      indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente 
      differenziale nominale non superiore a 30 mA. 
      ------------------------ 
      (4) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. 

       
      6. Attività di normazione tecnica. 
      1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche 
      tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della 
      legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione 
      industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 
      15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale 
      predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per 
      l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno 
      erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro 
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il 
      Ministro del tesoro. 
      ------------------------ 

       
      7. Dichiarazione di conformità. 
      1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli 
      predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI. 
      2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti 
      realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, 
      intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte 
      all'impiantistica. 
      3. [Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione 
      provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di 
      commercio] (4/a) (4/b). 
      ------------------------ 
      (4/a) Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato 
      al n. F/XVIII. 
      (4/b) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce 
      Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le 
      relative tabelle annesse. 

       
      8. Manutenzione degli impianti. 
      1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in 
      servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 
      5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (5). 
      2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono 
      tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far 
      fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi 
      interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale 
      dell'impianto o la loro destinazione d'uso. 
      ------------------------ 
      (5) Riportata alla voce Ascensori e montacarichi in servizio privato. 

       
      9. Verifiche. 
      1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli 
      enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito 
      di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e 
      comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi 
      sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e 
      approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
      2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono 
      adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi 
      gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio (6). 
      3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto 
      dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e 
      tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento 
      dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona 
      che utilizza i locali. 
      4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente 
      gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o 
      il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare 
      gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte 
      edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli 
      impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista 
      dell'impianto o degli impianti. 
      ------------------------ 
      (6) Con D.M. 22 aprile 1992 (Gazz. Uff. 13 maggio 1992, n. 110) sono stati 
      approvati i modelli per la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati 
      alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, nonché la lista dei 
      documenti e dei certificati che tali soggetti devono presentare a corredo 
      della domanda di commercio di appartenenza. Con D.M. 6 aprile 2000 (Gazz. 
      Uff. 4 maggio 2000, n. 102) sono stati approvati i nuovi elenchi dei 
      soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. 

       
      10. Sanzioni. 
      1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, 
      vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con 
      riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di 
      pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della 
      violazione. 
      2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con 
      regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
      sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e 
      sicurezza e della svalutazione monetaria. 
      3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque 
      altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla 
      commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che 
      provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o 
      nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, 
      mediante apposito verbale. 
      4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla 
      sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta 
      altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea 
      dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o 
      dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti 
      accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta 
      dei registri e degli albi. 
      5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i 
      collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali 
      provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei 
      rispettivi albi. 
      6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono 
      gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
       



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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