GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 200 DEL 27/8/1991



       
      D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.       Agg. G.U. 12/06/2003
      Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, 
      n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori 
      contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e 
      biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, 
      n. 212. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O. 
      Riportata alla voce Comunità europee. Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 
      18 aprile 1994, n. 441, riportato alla voce Sanità pubblica. Per il 
      regolamento di attuazione del presente decreto, vedi il D.M. 14 giugno 
      2000, n. 284. 
      (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - 
      I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 
      60; 
      - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 
      29. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al 
      Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 
      83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di 
      protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
      agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 21 giugno 1991; 
      Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati 
      e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 2 agosto 1991; 
      Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche 
      comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e 
      giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e 
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
      Emana il seguente decreto legislativo: 
      ------------------------ 

       
      Capo I - Norme generali 
      1. Attività soggette. 
      1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per 
      la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione 
      durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e 
      IV. 
      2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono 
      l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si 
      applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad 
      agenti chimici, fisici, nonché biologici. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle 
      quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi 
      dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 
      303 (3). 
      4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di 
      protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne 
      le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di 
      educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto 
      delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con 
      decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e 
      della previdenza sociale e della sanità (3/a). 
      ------------------------ 
      (3) Riportato al n. C/I. 
      (3/a) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, 
      riportato alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). 
      In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 14 
      giugno 2000, n. 284. 

       
      2. Attività escluse. 
      1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori 
      della navigazione marittima ed aerea. 
      ------------------------ 

       
      3. Definizioni. 
      1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono 
      per: 
      a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro 
      e potenzialmente dannoso per la salute; 
      b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro 
      interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori 
      esposti, a seconda dell'agente; 
      c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio 
      sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
      lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione 
      equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
      lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
      tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene 
      del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette; 
      d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le 
      diverse disposizioni previste da norme speciali. 
      ------------------------ 

       
      4. Misure di tutela. 
      1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela 
      della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella 
      materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti: 
      a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e 
      la sicurezza; 
      b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro; 
      c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono 
      essere esposti; 
      d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione 
      dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione 
      dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per 
      ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con 
      decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei 
      Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto 
      con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base 
      alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in base 
      al progresso scientifico e tecnologico; 
      e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per 
      identificare le cause del superamento ed ovviarvi; 
      f) misure tecniche di prevenzione; 
      g) misure di protezione collettiva; 
      h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
      i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e 
      metodi di lavoro appropriati; 
      l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia 
      possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa; 
      m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale; 
      n) misure igieniche; 
      o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero 
      dei loro rappresentanti su: 
      1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le 
      misure tecniche di prevenzione; 
      2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite 
      e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, 
      in caso di loro superamento, per ovviarvi; 
      p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima 
      dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora 
      trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, 
      prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante 
      l'esposizione; 
      q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di 
      elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I 
      modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle 
      cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del 
      Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del 
      lavoro e della previdenza sociale e della sanità; 
      r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati 
      delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi 
      degli esami indicativi dell'esposizione; 
      s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri 
      controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici 
      indicativi dell'esposizione; 
      t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad 
      un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei 
      pericoli cui sono esposti; 
      u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, 
      delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di 
      disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare. 
      2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei 
      lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero 
      nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti 
      collettivi applicabili. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      5. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 
      1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o 
      sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle 
      rispettive attribuzioni e competenze: 
      a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti 
      emanati in attuazione del medesimo; 
      b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi 
      specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei 
      lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante 
      dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a 
      salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi 
      informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, 
      comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi 
      collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché 
      indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i 
      lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti; 
      c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, 
      l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza; 
      d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; 
      e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali 
      di protezione; 
      f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori 
      delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei 
      mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed 
      accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e 
      disposizioni aziendali medesime; 
      g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi 
      previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e 
      sugli agenti inerenti all'attività. 
      2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle 
      rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i 
      titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro 
      opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di 
      agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli 
      dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro 
      opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le 
      specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo. 
      3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei 
      preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi 
      titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività 
      di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza 
      dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi 
      risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti 
      di cui ai capi II, III e IV. 
      4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono 
      e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle 
      rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui 
      al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e 
      coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono 
      esposti i lavoratori. 
      ------------------------ 

       
      6. Obblighi dei lavoratori. 
      1. I lavoratori: 
      a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e 
      istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai 
      fini della protezione collettiva ed individuale; 
      b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i 
      mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal 
      datore di lavoro; 
      c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al 
      preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre 
      eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
      direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e 
      possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 
      d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di 
      sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e 
      collettivi di protezione; 
      e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro 
      competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza; 
      f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi. 
      ------------------------ 

       
      7. Obblighi del medico competente. 
      1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 
      1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore 
      di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese 
      del datore di lavoro. 
      2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro. 

      3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e 
      aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 
      da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto 
      professionale. 
      4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul 
      significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a 
      richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti. 
      5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati 
      del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici 
      indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona. 
      6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte 
      l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei 
      lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini 
      delle valutazioni e dei pareri di competenza. 
      ------------------------ 

       
      8. Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e 
      biologici. 
      1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua 
      persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o 
      biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante 
      esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è 
      assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito 
      della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso 
      ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere 
      medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione 
      degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente 
      disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la 
      modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori. 
      2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori 
      conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente 
      svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui 
      all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (4), qualora il lavoratore 
      venga adibito a mansioni equivalenti o superiori. 
      3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali 
      di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori 
      di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo 
      dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2. 
      ------------------------ 
      (4) Riportata alla voce Lavoro. 

       
      9. Altre misure. 
      1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione 
      dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto 
      adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti 
      appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute 
      e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o 
      deteriorare l'ambiente esterno. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi 
      all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il 
      lavoro (4/a) 
      10. Attività soggette. 
      [1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative 
      nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo metallico od ai suoi 
      composti ionici, qui di seguito indicati come "piombo". 
      2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività estrattive di 
      minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di minerali 
      di piombo nel sito della miniera. 
      3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le attività 
      lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo] (4/b). 
      ------------------------ 
      (4/a) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 
      (4/b) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      (giurisprudenza) 
      11. Valutazione del rischio. 
      [1. Per tutte le attività lavorative di cui all'art. 10 il datore di 
      lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo 
      al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive. 
      2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento 
      ambientale prodotto dal piombo aerodisperso, individuando i punti di 
      emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende 
      una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori al piombo ed 
      una determinazione della piombemia. 
      3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli articoli 12 commi 
      2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione di cui al 
      comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
      a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo nell'aria 
      superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come 
      media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto 
      ore giornaliere; 
      b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi di 
      piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili 
      all'esposizione. 
      4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni volta che 
      si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un 
      aumento significativo dell'esposizione al piombo e, comunque, trascorsi 
      tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 
      5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta l'organo di 
      vigilanza lo disponga con provvedimento motivato. 
      6. Per le imprese già in attività la valutazione di cui al comma 1 è 
      effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
      presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività lavorative 
      di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non prima di 90 giorni 
      dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta 
      giorni dalla data medesima. 
      7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima 
      dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi e sono 
      informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un apposito 
      registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro 
      rappresentanti e dell'organo di vigilanza] (4/c). 
      ------------------------ 
      (4/c) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      12. Informazione dei lavoratori. 
      [1. In tutte le attività di cui all'art. 10 il datore di lavoro fornisce 
      ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonché ai 
      loro rappresentanti, informazioni su: 
      a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i 
      rischi per il nascituro ed il neonato; 
      b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, 
      ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare 
      sul luogo di lavoro; 
      c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al 
      piombo. 
      L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni 
      qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un 
      mutamento significativo nell'esposizione. 
      2. Nelle attività che comportano le condizioni 
      di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce 
      altresì informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa: 
      a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la 
      necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo 
      nell'aria e del controllo biologico; 
      b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di 
      protezione. 
      3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre informa 
      ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, 
      delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo 
      riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i 
      lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non 
      nominativi del controllo biologico] (4/d). 
      ------------------------ 
      (4/d) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      13. Misure tecniche, organizzative, procedurali. 
      [1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione 
      indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro: 
      a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le 
      lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad 
      efficace pulizia e manutenzione; 
      b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati 
      quantitativi di piombo non superiori alle necessità delle lavorazioni e 
      che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare 
      rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in 
      quantitativi superiori alle necessità predette; 
      c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che 
      possono essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni in aree 
      predeterminate; 
      d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, 
      adotta le misure concretamente attuabili per evitare o ridurre l'emissione 
      di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure 
      comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di 
      abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino 
      al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della 
      concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle 
      misure adottate; 
      e) mette a disposizione dei lavoratori: 
      1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprietà 
      chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori sono 
      esposti; 
      2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni 
      con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie; 
      3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui 
      agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20] (4/e). 
      ------------------------ 
      (4/e) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      14. Misure igieniche. 
      [1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro: 
      a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante regolare ed 
      adeguata pulizia dei locali, dei macchinari e degli impianti; 
      b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di 
      contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, 
      assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre 
      a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non 
      contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro. 
      2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui 
      all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre: 
      a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, 
      provvisti di docce; 
      b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo 
      separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato 
      dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina 
      adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno 
      sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, 
      opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra 
      quelle indicate all'art. 10] (4/f). 
      ------------------------ 
      (4/f) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      15. Controllo sanitario. 
      [1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione 
      indicate all'art. 11, comma 3, i lavoratori sono sottoposti a controllo 
      sanitario (clinico e biologico). 
      2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità ai criteri di cui 
      all'allegato II, comprende: 
      a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza di 
      controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione 
      dell'idoneità dei lavoratori; 
      b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato di salute ed 
      esprimere il giudizio di idoneità. Le visite mediche periodiche hanno 
      frequenza annuale, salvo i casi particolari indicati all'art. 16. Le 
      visite mediche includono indagini diagnostiche mirate, stabilite dal 
      medico competente. Esse tengono conto, oltre che dell'entità 
      dell'esposizione, anche della sensibilità individuale del lavoratore al 
      piombo. 
      3. Il controllo biologico comprende la misurazione della piombemia, 
      effettuata con il metodo di analisi riportato nell'allegato III. 
      4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se il medico competente 
      lo ritiene necessario, la misurazione, effettuata con i metodi di analisi 
      riportati nell'allegato III, di uno o più indicatori di effetto, in 
      particolare: 
      a) escrezione urinaria dell'acido delta-amminolevulinico (A.L.A.U.); 
      b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.). 
      5. La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è obbligatoria nei casi 
      particolari indicati all'art. 16. 
      6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati 
      periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
      iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della 
      sanità, in base alle direttive CEE e in relazione alle conoscenze 
      acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico. 
      7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, il controllo 
      biologico avviene con le frequenze sottoindicate: 
      a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a 40 
      microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; 
      b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di 
      piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi 
      di piombo per 100 millilitri di sangue; 
      c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di 
      piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 60 microgrammi 
      di piombo per 100 millilitri di sangue] (4/g). 
      ------------------------ 
      (4/g) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      16. Superamento dei valori limite biologici. 
      [1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di 
      piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone 
      immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonché ad 
      un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di 
      lavoro. 
      2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per 
      identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con eventuali 
      ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando 
      i lavoratori interessati del superamento e delle misure che intende 
      adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure 
      cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o 
      nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa. 
      3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene 
      sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle 
      Z.P.P. entro il termine di tre mesi. Se il valore di 60 microgrammi di 
      piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non 
      può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata 
      dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente 
      ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere 
      assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad 
      un'altra mansione che comporti una esposizione minore. 
      4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere applicate 
      nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. del lavoratore 
      interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con la sua 
      normale attività lavorativa. 
      5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi 
      precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia 
      e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico 
      competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei 
      parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente, 
      compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi. 
      6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori: 
      Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue; 
      A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina; 
      Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina, il datore di lavoro 
      allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione 
      al piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare il controllo 
      clinico e biologico previsto al comma 5. 
      7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati 
      dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso 
      all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il 
      datore di lavoro. 
      8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1. 
      9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia 
      superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue 
      comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione] (4/h). 
      ------------------------ 
      (4/h) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori. 
      [1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione 
      indicate all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua un controllo 
      periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria. 
      2. Detto controllo è effettuato attraverso la misurazione della 
      concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media ponderata su un 
      periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i metodi di 
      prelievo e di dosaggio riportati nell'allegato IV. 
      3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori, deve 
      essere rappresentativa dell'esposizione media giornaliera al piombo 
      nell'aria. 
      4. Nel caso di attività che comportano variazione dell'esposizione nelle 
      diverse giornate lavorative, il campionamento è effettuato nelle giornate 
      in cui tale esposizione è verosimilmente maggiore. 
      5. La durata del campionamento non può essere, di norma, inferiore a 
      quattro ore. Il campionamento può essere costituito da uno o più prelievi. 

      6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello 
      stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il 
      campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal caso è prelevato 
      un campione per almeno un lavoratore su dieci. 
      7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene 
      alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo 
      dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà frequenza annuale 
      previa comunicazione all'organo di vigilanza qualora sussistano le 
      condizioni sottoindicate: 
      a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli 
      immediatamente precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria 
      inferiore a 100 microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione 
      irrilevante nelle condizioni di esposizione; 
      b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non è 
      superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue. 
      8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a 
      quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle 
      misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati] (4/i). 
      ------------------------ 
      (4/i) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      18. Superamento dei valori limite di esposizione. 
      [1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non può superare il 
      valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, 
      espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di 
      riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto 
      valore il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, 
      adottando quanto prima le misure appropriate. In conformità al parere del 
      medico competente, lo stesso procede ad una determinazione immediata dei 
      parametri biologici dei lavoratori interessati. 
      2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1 il datore di 
      lavoro procede ad una nuova determinazione della concentrazione di piombo 
      nell'aria. 
      3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate 
      immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona 
      interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la protezione 
      dei lavoratori interessati, anche in conformità al parere del medico 
      competente. 
      4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può 
      venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione della 
      permanenza giornaliera nell'area interessata e si rende necessario l'uso 
      di mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e 
      la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente 
      necessario. 
      5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e comunque non oltre 
      cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che 
      si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni dall'accertamento del 
      superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella 
      zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta 
      nuovamente inferiore al suddetto valore limite. 
      6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati 
      ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause 
      dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche in 
      relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano 
      interventi immediati, il datore di lavoro li informa al più presto delle 
      misure già adottate] (4/l). 
      ------------------------ 
      (4/l) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      19. Misure di emergenza. 
      [1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante 
      dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono abbandonare 
      immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i 
      lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli 
      idonei mezzi di protezione. 
      2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di 
      tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le 
      conseguenze] (4/m). 
      ------------------------ 
      (4/m) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      20. Operazioni lavorative particolari. 
      [1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura è 
      prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria superi il 
      valore limite di cui all'articolo 18, comma 1, e per le quali non si 
      possono attuare misure tecniche preventive per limitare l'esposizione dei 
      lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro contenente 
      tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e 
      dell'ambiente. 
      2. L'organo di vigilanza è informato di quanto sopra prima dell'inizio 
      delle operazioni e può disporre l'attuazione di ulteriori misure o 
      modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro. 
      3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un 
      controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche conto dei 
      risultati della misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa la necessità, il 
      lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici. 
      4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente consultati 
      ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1] (4/n). 
      ------------------------ 
      (4/n) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      21. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
      [1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano le 
      condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3, sono 
      iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
      2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro 
      che ne cura la tenuta. 
      3. Il datore di lavoro: 
      a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL 
      competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni 
      qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni 
      intervenute; 
      b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto 
      superiore di sanità copia del predetto registro; 
      c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione 
      del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima 
      comunicazione; 
      d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di 
      cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1; 
      e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle 
      annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano 
      in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di 
      esposizione di cui all'art. 11, comma 3; 
      f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le 
      relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella 
      sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
      4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati] (4/o). 
      ------------------------ 
      (4/o) Il Capo II, comprendente gli articoli da 10 a 21, è stato abrogato 
      dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi 
      all'esposizione ad amianto durante il lavoro 
      22. Attività soggette. 
      1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative 
      nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente 
      dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 
      ------------------------ 

       
      23. Definizioni. 
      1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti 
      silicati fibrosi: 
      actinolite (n. CAS 77536-66-4); 
      amosite (n. CAS 12172-73-5); 
      antofillite (n. CAS 77536-67-5); 
      crisotilo (n. CAS 12001-29-5); 
      crocidolite (n. CAS 12001-78-4); 
      tremolite (n. CAS 77536-68-6). 
      ------------------------ 

       
      24. Valutazione del rischio. 
      1. In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro 
      effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente 
      dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le 
      misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6. 
      2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento 
      ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali 
      contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed 
      i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una 
      determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di 
      amianto. 
      3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, 
      espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un 
      periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, 
      il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, 
      comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività 
      che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 
      30 sono in ogni caso applicabili. 
      4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia 
      costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei 
      lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della 
      dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un 
      periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3. 
      5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di 
      lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, 
      comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. 
      6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di 
      misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle 
      caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei 
      materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei 
      lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale 
      valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della 
      medesima natura svolte in condizioni analoghe. 
      7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta 
      si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un 
      mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere 
      proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, 
      trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 
      8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di 
      vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato. 
      9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima 
      dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono 
      informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro 
      disposizione. 
      ------------------------ 

       
      25. Notifica. 
      1. Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente 
      della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (5), ove applicabile, il datore di 
      lavoro, che esercita attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori 
      alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai 
      commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze 
      della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti 
      informazioni: 
      a) attività svolte e procedimenti applicati; 
      b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati; 
      c) prodotti fabbricati; 
      d) numero di lavoratori addetti; 
      e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la 
      manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati. 
      2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l'amianto è 
      impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica 
      di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori. 

      3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti 
      entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 
      6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse è comunicato con 
      lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni. 
      4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla 
      documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti. 
      ------------------------ 
      (5) Riportato al n. C/I. 

       
      26. Informazione dei lavoratori. 
      1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai 
      lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro 
      rappresentanti, informazioni su: 
      a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente 
      dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; 
      b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità 
      di non fumare; 
      c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi 
      individuali di protezione; 
      d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo 
      l'esposizione. 
      L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni 
      qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un 
      mutamento significativo dell'esposizione. 
      2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate 
      all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità 
      annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 
      31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla 
      polvere di amianto nell'aria. 
      ------------------------ 

       
      27. Misure tecniche, organizzative, procedurali. 
      1. In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro: 
      a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le 
      lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano 
      caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e 
      manutenzione; 
      b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati 
      quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e 
      che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare 
      rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in 
      quantitativi superiori alle necessità predette; 
      c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che 
      possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da 
      materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree 
      predeterminate; 
      d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia 
      emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente 
      possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile 
      vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della 
      concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare 
      l'efficacia delle misure adottate; 
      e) mette a disposizione dei lavoratori: 
      1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi; 
      2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con 
      manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie; 
      f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che 
      lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi 
      chiusi; 
      g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti 
      e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi 
      imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di 
      rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante 
      che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività 
      estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in 
      conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
      settembre 1982, n. 915 (6), e successive modifiche ed integrazioni. 
      2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione 
      indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresì a 
      che: 
      a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente 
      delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza; 
      b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi 
      debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni; 
      c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di 
      protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7. 
      ------------------------ 
      (6) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani. 

       
      28. Misure igieniche. 
      1. Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro: 
      a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle 
      attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a 
      mezzo di aspiratori adeguati; 
      b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere 
      e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. È 
      permesso fumare soltanto in dette aree. 
      2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui 
      all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello 
      stesso articolo, il datore di lavoro inoltre: 
      a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, 
      provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei 
      lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita 
      dall'area di lavoro; 
      b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo 
      separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato 
      dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina 
      adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in 
      imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è 
      comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22; 
      c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, 
      comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, 
      controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far 
      riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. 
      La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione. 
      ------------------------ 

       
      29. Controllo sanitario. 
      1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria 
      dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
      n. 1124 (6/a), integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, 
      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore 
      di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se 
      necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla 
      base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono 
      comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato 
      da qualsiasi esposizione all'amianto. 
      2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati 
      dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo 
      di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di 
      lavoro. 
      3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1. 
      4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro 
      rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche 
      alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad 
      accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta 
      esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali 
      contenenti amianto. 
      ------------------------ 
      (6/a) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
      (Assicurazione obbligatoria contro gli). 

       
      30. Controllo dell'esposizione dei lavoratori. 
      1. In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione 
      indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un 
      controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di 
      amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è impiegato come 
      materia prima tale controllo è effettuato comunque, a prescindere dal 
      grado di esposizione. 
      2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione 
      della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media 
      ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i 
      metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V. 
      3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le 
      fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, un larghezza inferiore 
      a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1. 
      4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è 
      eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono 
      analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed 
      autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
      proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità 
      e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i 
      requisiti minimi per l'esercizio delle attività di campionamento e di 
      analisi e per il rilascio delle autorizzazioni laboratori di analisi da 
      parte del Ministro della sanità. 
      5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del 
      singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato 
      in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del 
      lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è 
      necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento. 
      6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di 
      riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna 
      fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media 
      ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per 
      l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento 
      non è complessivamente inferiore a due ore. 
      7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello 
      stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il 
      campionamento può effettuarsi su base di gruppo. 
      8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni 
      volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione 
      significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La 
      frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, 
      previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando: 
      a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo 
      di lavoro; 
      b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà 
      dei valori limite indicati all'art. 31. 
      9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è 
      adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del 
      numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel 
      corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale. 
      10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati 
      delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono 
      consultati prima dell'effettuazione del campionamento. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      31. Superamento dei valori limite di esposizione. 
      1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, 
      espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di 
      riferimento di otto ore, sono: 
      a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo (6/b); 
      b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, 
      sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. 
      2. [A decorrere dal 1 gennaio 1993 il valore limite di esposizione per 
      crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le 
      attività estrattive. A decorrere dal 1 gennaio 1996 lo stesso valore 
      limite di cui sopra è esteso alle attività estrattive] (6/c). 
      3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni 
      della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale 
      concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di 
      cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti. 
      4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui 
      ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa 
      dell'evento adottando quanto prima misure appropriate. 
      5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state 
      prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e 
      dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate 
      immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona 
      interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la 
      protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere 
      del medico competente. 
      6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di 
      lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre 
      di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la 
      deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi 
      medesimi. 
      7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può 
      venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi 
      individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua 
      durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario. 

      8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre 
      cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che 
      si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del 
      superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire 
      nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta 
      nuovamente inferiore ai suddetti valori limite. 
      9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i 
      loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta 
      sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di 
      particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al 
      più presto delle misure già adottate. 
      ------------------------ 
      (6/b) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257, 
      riportata al n. C/IV. 
      (6/c) Comma abrogato dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257, riportata al 
      n. C/IV. 

       
      32. Misure d'emergenza. 
      1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante 
      dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali 
      contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona 
      interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai 
      necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di 
      protezione. 
      2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di 
      tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le 
      conseguenze. 
      ------------------------ 

       
      33. Operazioni lavorative particolari. 
      1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura 
      particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di 
      amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non è 
      possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare 
      l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure 
      per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad 
      applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli: 
      a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di 
      protezione destinati ad essere usati durante tali lavori; 
      b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed 
      all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri 
      assoluti; 
      c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la 
      scritta: "ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE 
      DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE"; 
      d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un 
      piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la 
      protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente 
      all'organo di vigilanza. 
      ------------------------ 

       
      34. Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto. 
      1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei 
      lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali 
      contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, 
      nonché dai mezzi di trasporto. 
      2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire 
      la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente 
      esterno. 
      3. Il piano, in particolare, prevede: 
      a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima 
      dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno; 
      b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione; 

      c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale 
      incaricato dei lavori; 
      d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo 
      smaltimento dei materiali; 
      e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori 
      limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole 
      alle particolari esigenze del lavoro specifico. 
      4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente 
      a informazioni circa: 
      a) natura dei lavori e loro durata presumibile; 
      b) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
      c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del 
      comma 3; 
      d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso 
      di demolizioni; 
      e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare 
      quanto previsto dalla lettera c) del comma 3; 
      f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione. 
      5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni 
      dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro 
      possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per 
      quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 
      6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli 
      adempimenti di cui all'art. 25. 
      7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla 
      documentazione di cui al comma 4. 
      8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei 
      Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e 
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme 
      tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione. 
      ------------------------ 

       
      35. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
      1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le 
      condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti 
      nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
      2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di 
      lavoro, che è responsabile della sua tenuta. 
      3. Il datore di lavoro: 
      a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL 
      competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni 
      qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni 
      intervenute; 
      b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto 
      superiore di sanità copia del predetto registro; 
      c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione 
      del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima 
      comunicazione; 
      d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro 
      di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio; 
      e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle 
      annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in 
      precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione 
      di cui all'articolo 24, commi 3 o 5; 
      f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le 
      relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella 
      sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
      4. È istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro 
      nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le 
      condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5. 
      5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati. 
      ------------------------ 

       
      36. Registro dei tumori. 
      1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi 
      e di mesotelioma asbesto-correlati. 
      2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti 
      previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia 
      della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun 
      caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato. 
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei 
      Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono 
      determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le 
      modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2 (7). 
      ------------------------ 
      (7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 
      10 dicembre 2002, n. 308. 

       
      37. Attività vietate. 
      1. È vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo. 
      2. A decorrere dal 1 gennaio 1993 sono vietate le attività che implicano 
      l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densità 
      (inferiore a 1 g/cm3Æ) che contengono amianto. 
      ------------------------ 

       
      Capo IV - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al 
      rumore durante il lavoro 
      (giurisprudenza) 
      38. Finalità. 
      1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori 
      contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro 
      i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore 
      durante il lavoro. 
      ------------------------ 

       
      39. Definizioni. 
      1. Ai sensi delle presenti norme si intende per: 
      a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP, d), 
      l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in 
      dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. 
      Essa si esprime con la formula: 
       
       
      dove 
            Te = durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore 
            al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro 
            straordinario; 
            To = 8h = 28800 s; 
            Po = 20 Pa; 
            PA = pressione acustica istantanea ponderata in A, in Pascal cui è 
            esposta, nell'aria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe 
            o meno spostarsi da un punto a un altro del luogo di lavoro; tale 
            pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite all'altezza 
            dell'orecchio della persona durante il lavoro, preferibilmente in 
            sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi l'effetto sul campo 
            sonoro.  
              Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre 
            procedere ad opportuni adattamenti per consentire la determinazione 
            di un campo di pressione non perturbato equivalente. 
              L'esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti 
            di un qualsiasi mezzo individuale di protezione: 

      b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP, 
      w), la media settimanale dei valori quotidiani LEP, d, valutata sui giorni 
      lavorativi della settimana. 
      Essa è calcolata mediante la formula: 
       
      dove (LEP, d) k rappresentano i valori di LEP, d per ognuno degli m giorni 
      di lavoro della settimana considerata. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      40. Valutazione del rischio. 
      1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il 
      lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro 
      considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e 
      protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6. 
      2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente 
      ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media 
      settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, 
      supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una 
      misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato 
      VI. 
      3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da 
      personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro. 
      4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, 
      considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la 
      durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche 
      dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di 
      stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati. 
      5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere 
      comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle 
      lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni 
      qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato. 
      6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di 
      vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di 
      effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli 
      elementi di cui ai commi 3 e 4. 
      7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a 
      quanto previsto dal comma 3. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      41. Misure tecniche, organizzative, procedurali. 
      1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze 
      acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti 
      dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e 
      procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla 
      fonte (7/cost). 
      2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi 
      svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, 
      un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore 
      della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 
      Pa) è esposta una segnaletica appropriata. 
      3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di 
      accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali 
      provvedimenti siano possibili. 
      ------------------------ 
      (7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 312 
      (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non 
      fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
      costituzionale dell'art. 41, primo comma, sollevata in riferimento agli 
      artt. 25 e 70 della Costituzione. 

       
      42. Informazione e formazione. 
      1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana 
      personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di 
      lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano 
      informati su: 
      a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; 
      b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme; 
      c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; 
      d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui 
      ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43; 
      e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 
      per mezzo del medico competente; 
      f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40. 
      2. Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione 
      quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro 
      provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su: 
      a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito; 
      b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per 
      l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo 
      continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un 
      lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      43. Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito. 
      1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione 
      dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale 
      può verosimilmente superare 85 dBA. 
      2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo 
      lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza 
      e della salute. 
      3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati 
      ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un 
      livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da 
      un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA. 
      4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui 
      esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi 
      individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro. 
      5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di 
      incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati; 
      6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta 
      dei modelli dei mezzi di cui al comma 1. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      44. Controllo sanitario. 
      1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 
      85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, 
      sono sottoposti a controllo sanitario (7/a). 
      2. Detto controllo comprende: 
      a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione 
      uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, 
      per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini 
      della valutazione dell'idoneità dei lavoratori; 
      b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, 
      per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 
      di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche 
      della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è 
      effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. 
      3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. 
      Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per 
      lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad 
      un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, 
      di cui agli articoli 47 e 48 (7/b). 
      4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione 
      quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori 
      interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi 
      l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti 
      extrauditivi. 
      5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, 
      adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di 
      favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la 
      riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita 
      mediante opportune misure organizzative. 
      6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati 
      dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo 
      di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di 
      lavoro. 
      7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1. 
      ------------------------ 
      (7/a) Il comma 9, dell'art. 8, L. 17 ottobre 1967, n. 977, nel testo 
      sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 
      settembre 2000, n. 224), ha disposto che il controllo sanitario di cui al 
      presente comma, si applica, con periodicità almeno biennale, agli 
      adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 
      85 decibel. 
      (7/b) Così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 6 novembre 
      1991, n. 260. In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi il comma 
      10 dell'art. 8, L. 17 ottobre 1967, n. 977, nel testo sostituito dall'art. 
      2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224). 

       
      45. Superamento dei valori limite di esposizione. 
      1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1, 
      l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta 
      superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non 
      ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa), il datore di lavoro comunica 
      all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del 
      superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità 
      al comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro 
      rappresentanti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      46. Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni. 
      1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, 
      macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di 
      fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41, comma 
      1. 
      2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere 
      utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li 
      utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana 
      personale al rumore pari o superiore ad 85 dBA sono corredati da 
      un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali 
      condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta. 
      3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi 
      utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali 
      condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. 
      ------------------------ 

       
      47. Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione 
      quotidiana personale. 
      1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano 
      una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al 
      rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può 
      richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe 
      all'applicazione del disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati 
      controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di 
      esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore di 90 dBA. 
      2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza corredata da 
      una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori 
      dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una 
      relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli 
      esami della funzione uditiva. 
      3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta 
      giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore 
      di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la 
      sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di 
      cui al presente decreto. 
      ------------------------ 

       
      48. Deroghe per situazioni lavorative particolari. 
      1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe: 
      a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali 
      non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi 
      compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione 
      quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con 
      l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43; 
      b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti 
      particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore 
      a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento 
      complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
      considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi. 
      2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della 
      previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e 
      comprendono: 
      a) per i casi di cui al comma 1, lettera a): 
      1) la descrizione dell'attività lavorativa; 
      2) le misure preventive e protettive previste; 
      3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare; 
      4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 
      5) la certificazione del medico competente, contenente anche una 
      valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati; 

      b) per i casi di cui al comma 1, lettera b): 
      1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, 
      con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del 
      rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di 
      protezione: 
      2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio 
      complessivo; 
      3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati; 
      4) la certificazione del medico competente, contenente anche una 
      valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati. 

      3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è 
      condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del 
      medico competente. 
      4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza 
      sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la 
      prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del 
      decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (8). Per le 
      attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, 
      del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità 
      e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore 
      delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e 
      della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 
      6. 
      5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le 
      deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella 
      stessa forma di cui al comma 4. 
      6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due 
      anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle 
      deroghe concesse ai sensi del presente articolo. 
      ------------------------ 
      (8) Riportato al n. A/II. 

       
      49. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 
      1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti 
      nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
      2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro 
      che ne cura la tenuta. 
      3. Il datore di lavoro: 
      a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL 
      competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni 
      qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni 
      intervenute; 
      b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto 
      superiore di sanità copia del predetto registro; 
      c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione 
      del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima 
      comunicazione; 
      d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di 
      cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1; 
      e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle 
      annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in 
      precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione 
      di cui all'art. 41; 
      f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le 
      relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella 
      sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
      4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati. 
      ------------------------ 

       
      Capo V - Norme penali 
      (giurisprudenza) 
      50. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. 
      1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 
      a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a 
      lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 
      5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 
      18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi 
      da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 
      1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 
      56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che 
      non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi 
      degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, 
      comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3; 
      b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni 
      a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli 
      articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, 
      comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 
      1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49; 
      c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 
      sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 
      1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 
      4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, 
      comma 7 (9). 
      ------------------------ 
      (9) Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 
      758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      51. Contravvenzioni commesse dai preposti. 
      1. I preposti sono puniti: 
      a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a 
      lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, 
      commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 
      15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 
      24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 
      1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 
      a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45; 
      b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a 
      lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, 
      comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 
      8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 
      1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 
      e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49 (9). 
      ------------------------ 
      (9) Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 
      758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      52. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. 
      1. I lavoratori sono puniti: 
      a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a 
      lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 
      comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4; 
      b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 
      duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui 
      agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera 
      b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c) (9). 
      ------------------------ 
      (9) Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 
      758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      53. Contravvenzioni commesse dal medico competente. 
      1. Il medico competente è punito: 
      a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 
      sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 
      1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3; 
      b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a 
      lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 
      comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera 
      f) (9). 
      ------------------------ 
      (9) Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 
      758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      54. Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti. 
      1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o 
      comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le 
      disposizioni di cui all'art. 46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi o 
      con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni (9). 
      ------------------------ 
      (9) Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 
      758, riportato alla voce Lavoro. 

       
      Capo VI - Disposizioni transitorie e finali 
      55. Esercizio dell'attività di medico competente. 
      1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti 
      di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del 
      presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno 
      quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico 
      competente. 
      2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla 
      presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente 
      competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante 
      lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. 

      3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata 
      in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro 
      novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa (9/cost). 
      ------------------------ 
      (9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 gennaio 1995, n. 30 
      (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995 n. 5), ha dichiarato non fondata la questione 
      di legittimità costituzionale dell'art. 55, sollevata in riferimento 
      all'art. 3 della Costituzione. 

       
      (giurisprudenza) 
      56. Disposizioni transitorie. 
      1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 
      1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare 
      le misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo 
      dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente 
      dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore. 
      ------------------------ 

       
      57. Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
      Ministri. 
      1. In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei 
      Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, 
      comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data 
      di entrata in vigore del presente decreto. 
      ------------------------ 

       
      58. Altri agenti nocivi. 
      1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta 
      disciplinata dalle norme speciali vigenti. 
      2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli 
      agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in 
      particolare quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
      19 marzo 1956, n. 303 (10). 
      3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
      lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, 
      fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate: 
      a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura 
      dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, 
      dell'intensità e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e 
      prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso 
      agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente; 
      b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3, 
      comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE; 
      c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e 
      campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e 
      prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera 
      d). 
      4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa 
      consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
      maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
      ------------------------ 
      (10) Riportato al n. C/I. 

       
      59. Abrogazioni. 
      1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel 
      presente decreto. In particolare: 
      a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 
      4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 
      19 marzo 1956, n. 303 (10). È soppressa, inoltre, la voce "piombo" nella 
      tabella allegata al suddetto decreto; 
      b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o 
      dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, 
      terzo comma, 19 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
      1956, n. 303 (10). Esse abrogano, inoltre, il D.M. 16 ottobre 1986, 
      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: 
      "Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 
      aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle 
      attività estrattive dell'amianto"; 
      c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 
      4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 
      (10); limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso 
      decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto è 
      soppressa. 
      ------------------------ 
      (10) Riportato al n. C/I. 
      (10) Riportato al n. C/I. 
      (10) Riportato al n. C/I. 

       
      ALLEGATO I (11) 
      Attività lavorative più comunemente note che comportano esposizione al 
      piombo (art. 10, comma 3) 
            1. Manipolazione di concentrati al piombo; produzione del piombo. 
            2. Raffinazione del piombo e dello zinco (primaria e secondaria). 
            3. Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a spruzzo. 
            4. Fabbricazione di ossidi di piombo. 
            5. Produzione di altri composti del piombo (compresa la parte della 
            produzione dei composti di piombo-alchile se essa comporta 
            un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici). 
            6. Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici e colori 
            al piombo. 
            7. Fabbricazione e governo (carica, rigenerazione, pulizia, ecc.) di 
            accumulatori. [*] 
            8. Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo. 
            9. Fabbricazione di leghe al piombo per saldature. 
            10. Fabbricazione di lamine, tubi, proiettili, munizioni contenenti 
            piombo. 
            11. Fabbricazione di oggetti a base di piombo e di leghe contenenti 
            piombo. 
            12. Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo. 
            13. Industrie della ceramica (limitatamente alla preparazione e 
            macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci 
            ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica, con 
            vetrine o vernici piombifere). 
            14. Lavorazione di cristallo. 
            15. Industria della plastica e della gomma che fanno uso di additivi 
            al piombo. 
            16. Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi 
            chiusi, dissaldatura. 
            17. Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la 
            monotype, con la stereotipia). 
            17-1. Cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi. 
            18. Lavori di demolizione, in particolare raschiatura, sverniciatura 
            a fuoco, taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto 
            da vernici a base di piombo, nonché demolizione di istillazioni (ad 
            esempio forni di fonderia). [*] 
            19. Impiego di spazi chiusi di munizioni contenenti piombo. 
            20. Costruzione e riparazione automobilistica. [*] 
            21. Fabbricazione di acciai piombati. 
            22. Operazioni di tempera con bagno di piombo. 
            23. Piombatura o smaltatura su superfici metalliche. 
            24. Cernita e recupero di piombo e di residui metallici contenenti 
            piombo. 
            25. Messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in 
            genere di impianti costituiti da materiale piombifero. 
            26. Zincature delle lamiere o stagnatura. 
            27. Operazioni di pulimento con o senza materiale piombifero. 
            __________ 
            [*] Ove si utilizzi o sia presente piombo 

      ------------------------ 
      (11) Allegato abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      ALLEGATO II (12) 
      Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei lavoratori esposti 
      al piombo (art. 15, comma 2) 
      1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un assorbimento 
      significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui seguenti sistemi: 

      - ematopoietico, 
      - gastrointestinale, 
      - nervoso centrale e periferico, 
      - renale. 
      2. Il medico competente deve conoscere le condizioni e le circostanze in 
      cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo. 
      3. Il controllo clinico dovrebbe comprendere, in particolare: 
      - elaborazione della scheda sanitaria e professionale del lavoratore; 
      - esame fisico e intervista personale con il soggetto, con particolare 
      attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase dell'intossicazione 
      saturnina; 
      - valutazione della funzione polmonare in caso di lavoro gravoso, che 
      comporti l'uso di un equipaggiamento respiratorio di protezione. 
      Gli esami ematologici (e segnatamente la determinazione del livello 
      ematocrito), e l'analisi delle urine, dovrebbero essere eseguite in 
      occasione della prima visita medica e poi regolarmente secondo il giudizio 
      del medico. 
      4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai 
      risultati della sorveglianza biologica, il medico competente determinerà i 
      casi per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore 
      all'esposizione al piombo. Le principali controindicazioni sono: 
      i) alterazioni congenite: 
      - talassemia, 
      - insufficienze G-6-PD; 
      ii) alterazioni acquisite: 
      - anemia, 
      - insufficienze renali, 
      - insufficienze epatiche. 
      5. Uso degli agenti chelanti: 
      L'uso degli agenti chelanti per scopi profilattici, conosciuti talvolta 
      con il nome di "terapia preventiva", è inaccettabile sia dal punto di 
      vista medico che da quello morale. Molti degli agenti chelanti possono 
      infatti essere considerati nefrotossici quando sono somministrati per 
      lunghi periodi. 
      6. Terapia delle intossicazioni: 
      Deve essere effettuata da specialisti. 
      ------------------------ 
      (12) Allegato abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      ALLEGATO III (13) 
      Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori biologici del piombo 

      (art. 15, commi 3 e 4) 
      I metodi di analisi da impiegare per la misurazione della piombemia e di 
      altri eventuali indicatori biologici sono: 
      - PbB: spettroscopia di assorbimento atomico, 
      - ALAU: metodo DAVIS [1] o metodo equivalente, 
      - ZPP: ematofluorimetri [2] o metodo equivalente]. 
      _________ 
      [1] (Davis J.R. and Andelman S.L. "Urinary delta-aminolevulinic acid 
      levels in lead poisoning. A modified method form the rapid determination 
      of urinary delta-aminolevulinic acid using desposable ion-exchange 
      chrotographic columis". Arch. Environ. Health 15, 53-9 (1967). 
      [2] Blumberg W.E., Eisinger J., Lamola A.A. and Zucherman D.M. "Zinc 
      protoporphyris level in blood determination by a portable hematofluometer. 
      A screening device form lead poisoning" J. Lab. Clin. Med. 89, 712-723 
      (1977). 
      ------------------------ 
      (13) Allegato abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      ALLEGATO IV (14) 
      Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della concentrazione del 
      piombo nell'aria 
      (art. 17, comma 2) 
      1. Le caratteristiche e l'attrezzatura per il prelievo delle particelle 
      nell'aria contenenti piombo, devono essere conformi alle specificazioni 
      tecniche indicate qui di seguito: 
      a) Velocità di entrata dell'aria all'orifizio: 1.25 m/s ± 10%. 
      b) Flusso dell'aria: almeno 1 l/min. 
      c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un portafiltro 
      a superficie chiusa per evitare la contaminazione. 
      d) Diametro dell'orifizio d'entrata: almeno 4 mm per evitare gli effetti 
      di parete. 
      e) Posizione del filtro e dell'orifizio d'entrata: per quanto possibile 
      l'orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore per 
      tutta la durata del campionamento. 
      f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95% almeno per tutte le 
      particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o pari a 
      0,3 micrometri. 
      g) Omogeneità del filtro: omogeneità massima del tenore di piombo del 
      filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso filtro. 
      2. Per quanto riguarda il metodo di determinazione del piombo contenuto 
      nel campione d'aria prelevato, quest'ultimo deve essere analizzato con lo 
      spettrofotometro ad assorbimento atomico o con ogni altro metodo di 
      analisi i cui risultati siano equivalenti. 
      ------------------------ 
      (14) Allegato abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 

       
      ALLEGATO V 
      Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della concentrazione 
      delle fibre di amianto nell'aria 
      (art. 30, comma 2) 
      Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre di 
      amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle fibre di 
      amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di 
      riferimento appresso riportato. 
      Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare 
      l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento. 
      1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli 
      lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende 
      dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo 
      di una linea congiungente le sue orecchie. 
      2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di 
      cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosità tra 0,8 e 1,2, con 
      reticolo stampato. 
      3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico 
      cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che 
      permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. 
      Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso. 
      4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una 
      tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la 
      portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%. Durante il periodo di 
      campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata iniziale. 
      5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%. 
      6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 
      fibre/mm². 
      7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un 
      vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo 
      acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti. 
      8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti 
      caratteristiche: 
      - illuminazione Koehler; 
      - un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase incorporato nel 
      complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di 
      centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il 
      contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del 
      condensatore; 
      - un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 
      ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70 e con 
      assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%; 
      - oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da 
      assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con 
      fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere 
      l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco; 
      - un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro 
      apparente sul piano oggetto di 100 ± 2 micrometri quando si usano 
      l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro 
      l'oggetto. 
      9. Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il 
      limite di rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova per 
      contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal 
      fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA 
      e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura 
      deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro. 
      10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole: 
      - per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'art. 30, 
      comma 3, che non sia in contatto con una particella avente diametro 
      massimo maggiore di 3 micrometri; 
      - le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area del reticolo 
      devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola 
      estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra; 
      - le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso 
      all'interno della superficie esposta del filtro; 
      - un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti 
      della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in 
      altri, deve essere contato come fibra se è conforme all'art. 30, comma 3, 
      al primo trattino del presente punto; il diametro è misurato attraverso la 
      parte intera e non quella ramificata; 
      - in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si 
      tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate 
      individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente 
      per stabilire che sono conformi all'art. 2 e al primo trattino del 
      presente punto. Se non è possibile distinguere alcuna singola fibra 
      rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come 
      un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'art. 2 e al 
      primo trattino del presente punto; 
      - Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un agglomerato 
      di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed 
      un'altra area deve essere esaminata per il conteggio; 
      - Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo. 
      11. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo 
      il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo 
      esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni 
      del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree 
      di reticolo ed essere determinato con filtri "bianchi". 
      Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di reticolo  
      area di esposizione del filtro): (area del reticolo  volume di aria 
      prelevata). 
      ------------------------ 

       
      ALLEGATO VI 
      Criteri per la misurazione del rumore 
      (art. 40, comma 2) 
      A-1. Generalità 
      1.1. Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono: 
      i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure: 
      ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per 
      il tempo di esposizione. 
      1.2. Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati 
      dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La localizzazione e 
      la durata delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della 
      rappresentatività dei valori ottenuti. 
      A-2. Apparecchiatura 
      2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della 
      norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di indicatore di 
      sovraccarico. 
      Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeqTe e in presenza di 
      rumore impulsivo. 
      Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere 
      conformi alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1. 
      Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come 
      tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico. 
      2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo 
      (picco) della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una 
      costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi. 
      2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non 
      superiori ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento. 
      A-3. Misurazioni 
      3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona 
      interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al 
      campo di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere 
      eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio. 
      3.2. Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se l'intervallo 
      di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della 
      ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui 
      molto rapidamente. 
      3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la 
      medesima è affetta (errore casuale). 
      ------------------------ 

       
      ALLEGATO VII 
      Criteri per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori 
      (art. 44, comma 2) 
      Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in 
      considerazione i seguenti aspetti: 
      1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina 
      del lavoro, comprende: 
      - un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore; 
      - esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio e 
      stabiliti dal medico, come indicato all'art. 44. 
      2. Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico 
      con audiometria liminare totale in conduzione aerea che copra anche la 
      frequenza di 8000 Hz. 
      3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma 
      ISO 6189/1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore ambientale 
      tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 
      dB corrispondente alla norma ISO 389/1979. 
      ------------------------ 

       
      ALLEGATO VIII (15) 
      Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di 
      valutazione dei risultati 
      (art. 58, comma 3, lettera c) 
      A. Definizioni 
      I. Materiali in sospensione 
      1. Definizioni fisico-chimiche: 
      a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta 
      da un processo meccanico o da un turbine. 
      b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da 
      processi termici e/o chimici. 
      c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e prodotta 
      da condensazione o dispersione. 
      2. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in 
      tossicologia: 
      a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in 
      sospensione. 
      Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in 
      sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivo proprio 
      a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma 
      anche della dimensione delle particelle. 
      b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che 
      respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte 
      inspirata è chiamata frazione inspirabile. 
      Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e 
      buccale, nonché le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla 
      testa. 
      c) La frazione inspirabile può depositarsi, a seconda della dimensione 
      delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio. 
      Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul 
      punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo. 
      La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli è chiamata 
      frazione respirabile. 
      La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo 
      della medicina del lavoro. 
      II. Valore limite 
      a) Il valore limite è espresso dalla concentrazione media ponderata 
      dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma di 
      gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di 
      lavoro. 
      Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria 
      respirata dal lavoratore. 
      Essa è espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento. La 
      presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori 
      biologici. 
      b) Inoltre, può essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite 
      massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, 
      su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi più brevi. 
      Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla 
      concentrazione ponderata durante il periodo più breve in questione. 
      c) Il valore limite per i gas e i vapori è espresso in ml/m3 (ppm), valore 
      indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione 
      atmosferica, nonché in mg/m3 per una temperatura di 20 °C e una pressione 
      di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato. 
      Il valore limite per i materiali in sospensione è espresso in mg/m3 per le 
      condizioni di produzione sul posto di lavoro. 
      B. Valutazione dell'esposizione e strategie di misurazione 
      1. Elementi di base: 
      a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti 
      sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria 
      dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per 
      determinare se i valori limite sono rispettati. 
      b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli 
      elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio: 
      - gli agenti utilizzati o prodotti; 
      - le attività, le attrezzature tecniche ed i procedimenti di 
      fabbricazione; 
      - la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti. 

      c) Un valore limite è rispettato quando dalla valutazione risulta che 
      l'esposizione non oltrepassa il valore limite. 
      Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili 
      circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da 
      misurazioni effettuate sul posto di lavoro. 
      d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non è rispettato: 
      - le cause del superamento devono essere individuate e devono essere 
      attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla 
      situazione; 
      - la valutazione deve essere ripetuta. 
      e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, 
      devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicità 
      adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad essere 
      rispettati. 
      Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la 
      concentrazione misurata si avvicina al valore limite. 
      f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di 
      processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si 
      verificano sostanziali modifiche delle condizione dei lavoratori, la 
      frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori 
      limite può essere ridotta. 
      In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da 
      cui si evince questa conclusione resta valida. 
      g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a vari 
      agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute 
      cui il lavoratore è esposto. 
      2. Requisiti degli addetti alle misurazioni. 
      I responsabili delle misurazioni devono possedere e qualifiche prescritte 
      e disporre delle attrezzature necessarie. 
      3. Requisiti dei metodi di misurazione: 
      a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati 
      rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore. 
      b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo di 
      lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo 
      fissati sul corpo del lavoratore. 
      Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o 
      simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, 
      il campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia 
      rappresentativo del gruppo stesso. 
      Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati 
      delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul 
      luogo di lavoro. 
      I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli 
      organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore. 
      In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il 
      rischio è maggiore. 
      c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dell'agente 
      considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera predominante sul 
      posto di lavoro. 
      Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dell'agente 
      in modo esatto e in proporzione al valore limite. 
      d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente 
      all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito 
      all'agente in questione. 
      e) Il limite di rivelazione, la sensibilità e la precisazione del metodo 
      di misurazione devono essere in funzione del valore limite. 
      f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione. 
      g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in 
      condizioni di applicazione pratiche. 
      h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) 
      pubblichi requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli 
      apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro, nonché le 
      norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei 
      metodi di misurazione appropriati. 
      4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli 
      aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di 
      lavoro: 
      a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve 
      tener conto del loro modo di agire; è dunque opportuno, al momento del 
      campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia 
      quella respirabile. 
      Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione 
      del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma 
      con la respirazione. 
      Poiché non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il 
      campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche che 
      consentano una misurazione uniforme. 
      b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in 
      sospensione che può essere assorbita da un lavoratore mediante 
      inspirazione buccale e/o nasale. 
      Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, 
      per il campionamento, campionatori con una velocità di aspirazione di 1,25 
      m/s ± 10%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983 (L). 
      Nel primo di questi due casi esemplificativi: 
      - per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione 
      deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la 
      durata del prelievo; 
      - per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio 
      devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda 
      l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza dell'aria; 

      - l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha 
      praticamente importanza se la velocità delle correnti d'aria circostanti è 
      molto debole; 
      - se le correnti d'aria circostanti hanno una velocità pari o superiore a 
      1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale su 
      un piano orizzontale. 
      c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un 
      aggregato che passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto 
      corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per 
      sedimentazione che separa il 50% delle particelle con diametro 
      aerodinamico di 5 micron m (convenzione di Johannesburg del 1979). 
      d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per 
      quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di 
      lavoro. 
      Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto 
      concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un 
      risultato ancor più rigoroso. 
       
      (15) Allegato abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. 



      Agg. G.U. 12/06/2003

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