
D.M. 4 agosto 2000. Agg. G.U. 12/06/2003
Aggiornamento delle tabelle di cui al D.P.C.M. 30 aprile 1997 recante
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289.
Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota
alla Tabella 3 allegata al D.M. 23 aprile 1999 e alle Tabelle 1 e 3
allegate al D.P.C.M. 30 aprile 1997.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed, in particolare,
l'art. 3, comma 11, e la relativa tabella n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306
"Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed,
in particolare, l'art. 47, comma 3;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare,
l'art. 39 e l'art. 47, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
ed, in particolare, l'art. 46;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999 con il quale si è provveduto
all'aggiornamento dei coefficienti tabellari di rivalutazione reddituali
per l'uniformità di trattamento in materia di contributi universitari;
Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successivi
provvedimenti modificativi e attuativi, sono in corso di definizione i
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Considerato che è stata avviata la revisione del chiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 per il triennio di
riferimento 2001/2003 e che i tempi necessari per la sua emanazione, che
dovrà tener conto dell'avviata riforma universitaria, nonché dei nuovi
criteri di valutazione del merito e del reddito, non sono tali da
consentire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la
tempestiva erogazione dei relativi interventi;
Decreta:
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1. 1. Le disposizioni di cui alla tabella n. 1, allegata al decreto
ministeriale 26 maggio 1998, restano confermate anche per l'anno
accademico 2000/2001.
2. La tabella n. 3, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1999, è
annullata. I redditi relativi agli studenti stranieri sono calcolati,
secondo le stesse modalità di cui alla citata tabella n. 1, sulla base del
tasso di cambio medio dell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda per la concessione della borsa di studio, determinato con decreto
del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicate a partire dall'anno
accademico 2000/2001.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03