aggiornamento n. 1454
del 16/02/2009 12:16
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I nostri seminari. Incontro con il civilista Francesco Greco
Diffamazione, deterrente per il giornalismo
Le denunce e i successivi processi per risarcimento danni condizionano il libero esercizio della professione giornalistica. Trattative con le maggiori compagnie per stipulare una speciale polizza assicurativa dedicata al mondo dell'informazione


Un "decalogo" che ogni buon giornalista dovrebbe rispettare per non incorrere nel rischio di lunghe cause giudiziarie. Una serie di regole, contenute in una sentenza emanata il 17 ottobre del 1984 dalla Corte di Cassazione, che indicano il confine tra il corretto esercizio del diritto di cronaca e la diffamazione a mezzo stampa. I risvolti civili di questo reato sono stati spiegati dall'avvocato Francesco Greco, nel corso di un seminario tenutosi stamane alla Scuola di giornalismo professionale dell'Università di Palermo.

"I giornalisti sono ormai quasi immunizzati dalla questione penale", ha esordito Greco, che da 12 anni è consigliere dell'Ordine degli avvocati: "Il vero fastidio per chi opera nel campo dell'informazione - aggiunge - rimane l'ambito civile". In quest'ultima sede, infatti, sono all'ordine del giorno le cause intentate contro giornalisti "colpevoli" - veri o presunti - di diffamazione. Al punto che in ambiente giornalistico c'è chi ha pensato alla possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per coprire gli eventuali danni economici conseguenti a querele.
"Ma il problema della copertura economica - spiega Greco - non verrebbe completamente risolto da un'assicurazione, perché questa si limiterebbe a risarcire solo i casi di colpa e non anche quelli di dolo o colpa grave, che invece ricadrebbero sempre sul giornalista, sulla testata e sul direttore responsabile".
Per non incappare nella mannaia della denuncia per diffamazione c'è, dunque, solo una strada, quella dell'osservanza dei tre principi fondamentali del diritto di cronaca, sanciti dalla Cassazione: utilità sociale dell'informazione, verità oggettiva (o putativa) e forma civile dell'esposizione dei fatti. Secondo Greco, quest'ultima regola, "chiamata «continenza» è quella che ha minore rilevanza in sede di giudizio e anche la meno difficile da rispettare. La cosa più importante - aggiunge l'avvocato - è non oltrepassare i limiti stabiliti con i primi due criteri: è indispensabile che il giornalista verifichi l'attendibilità della notizia". Greco ha poi messo in luce che dietro una denuncia per diffamazione - oltre alla richiesta di un risarcimento danni - a volte si cela la volontà del querelante di limitare l'indipendenza del giornalista: "L'azione civile e il relativo rischio economico agiscono spesso da deterrente, condizionando il libero esercizio dell'attività d'informazione".
Ermes Dovico (8 giu 05)

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