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Testata giornalistica dell'Università degli Studi
di Palermo. Direttore: Roberto Lagalla
Direttore responsabile: Natale Conti - Tutor interni: Salvo Gemmellaro e Carmen Vella Quotidiano telematico della Scuola di Giornalismo "Mario Francese" - Email: ateneonline@unipa.it Redazione: Tel./Fax: 091/6526513 - Direttore: Tel. 091/6528458 Registrazione Tribunale di Palermo n. 10 del 1/6/2001 |
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dedicato a Mario Francese
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"Il Decalogo del giornalista" della Cassazione indica le soglie che non si possono varcare nel trattamento delle notizie. E la recente proposta di riforma, all'esame del Parlamento, specifica le sanzioni per le testate "incriminate" Diritto di cronaca o diffamazione? Fino a dove un giornalista può spingersi nello snocciolare i dettagli di un fatto? E cosa rischia se "pesta i piedi" al potente di turno senza le dovute cautele? A questa e ad altre domande Nino Caleca, avvocato e penalista, ha cercato di dare una risposta in occasione del secondo incontro, che si è svolto stamattina, con gli studenti della Scuola di giornalismo dell'Università di Palermo. Fra un articolo della Costituzione e una sentenza della Cassazione, Caleca ha sviscerato analiticamente le fonti normative che regolano oneri e onori della professione giornalistica in materia di diffamazione, soprattutto alla luce della recente proposta di riforma. L'ordinamento concepisce il diritto di cronaca come un diritto funzionale e riconosciuto a vantaggio della collettività. Tuttavia, la smania di "esagerare" nel fornire i dettagli, magari anche curiosi e piccanti, di un fatto può finire per invadere la sfera di altri diritti, come l'onore, ovvero ciò che una persona pensa di se stessa, e la reputazione, ovvero ciò che gli altri pensano del soggetto in questione. La legge prevede la tutela di quest'ultima, ma attribuisce al diritto di cronaca un grado superiore, tale da poter violare, entro certi limiti, la reputazione. L'articolo 595 del codice penale distingue la diffamazione semplice da quella aggravata, prevista se si fa riferimento a un fatto determinato e specifico o se la diffamazione avviene con un medium pubblico. Per quanto riguarda le pene, Caleca ha precisato che dal 1998 la legge ha disposto un'aggravante per i giornalisti: il rischio per chi diffama per mezzo stampa è un "soggiorno in gattabuia" da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, più le varie ammende pecuniarie. Inoltre, se per la diffamazione semplice è previsto il ricorso al giudice di pace, per l'aggravata si è pensato a un processo in piena regola. Con una sentenza della Corte di Cassazione, emanata il 17 ottobre 1984, chiamata il "Decalogo del giornalista", si è voluto indicare alla classe giornalistica la strada per non incorrere in sgradite querelle giudiziarie, precisando le tre condizioni che mettono al riparo il redattore di turno da eventuali denunce. La prima di queste riguarda l'utilità sociale dell'informazione, che deve suscitare sempre un interesse collettivo. Il secondo requisito, che è anche il più controverso, si concentra sulla verità dei fatti narrati e si riferisce alla correttezza richiesta nel trattamento delle notizie (devono essere accuratamente controllate e verificate consultando fonti contrapposte). A tal riguardo non devono essere considerate fonti privilegiate le notizie pubblicate in precedenza, né i dispacci delle agenzie, che vanno sempre e comunque accertati. La terza condizione è la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, in riferimento alle insinuazioni o ai toni eccessivamente sdegnati, condannati dal legislatore. Nel caso dell'intervista l'utilità sociale prevale sugli altri due limiti: se l'intervistato rilascia dichiarazioni di utilità sociale rilevante, la legge consente al giornalista di riportare fedelmente, fra virgolette, le parole dell'intervistato. In chiusura Caleca ha fornito delle indicazioni sulla proposta di riforma in materia di diffamazione: in essa sono state specificate le sanzioni per i giornali che non danno alla rettifica lo stesso spazio dato in precedenza alla notizia. La nuova disposizione, inoltre, ha individuato nel giudice penale la figura incaricata della sospensione del giornalista dall'esercizio della professione e ha disposto il tetto massimo (venti milioni delle vecchie lire) che un giornale è costretto a pagare in caso di diffamazione. Francesco Paolo Leonardo (12 mag 05) |
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