SENATO ACCADEMICO

 

RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO
approvato il 14 novembre 2005

  

Oggetto del presente regolamento sono le attività formative svolte presso le Università di paesi comunitari dell’Unione Europea ed extra‑comunitari. Con queste ultime ove l'Università di Palermo abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione e sia stata effettuata una analisi preventiva delle attività formative che il discente intenda svolgere e presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS o che preveda sistemi di riconoscimento reciproco dell'attività formativa svolta. A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU).

  

Articolo 1

Durata del Soggiorno

 II soggiorno ha, di norma, una durata compresa fra 3 e 10 mesi. Il piano di studi approvato deve essere congruo a tale durata, con un numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza. Laddove necessario e concordato tra le due università, la durata può essere prolungata fino ad un massimo di 12 mesi. I Consigli di C.d.S. possono raccomandare durate e finestre temporali ottimali, in relazione alla propria organizzazione degli studi.

  

Articolo 2

Procedure per l'attribuzione dei posti

 I posti disponibili per lo svolgimento di un periodo di studio all'estero sono pubblicati ogni anno in un bando di Ateneo, cui è data ampia diffusione, e assegnati sulla base dei requisiti e dei criteri illustrati nel bando stesso. I posti assegnati sono in genere, ma non necessariamente, corredati di relativa borsa di mobilità.

  

Articolo 3

Procedure per il riconoscimento del periodo di studi all'estero

 In occasione della domanda di partecipazione al bando e comunque prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso Università di Paesi extra-comunitari elabora, insieme al Presidente del C.d.S. di appartenenza o ad un delegato del C.d.S., un proprio piano di studi indicante le attività formative dell'università ospitante, che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre, ecc.).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei C.d.S. interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente. Vista la difficoltà oggettiva di stabilire una corrispondenza univoca in crediti fra le singole attività formative di due Università, l'intero insieme di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate, o l'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del C.d.S. di appartenenza.

I crediti relativi alle attività formative incluse nel piano di studio sono preventivamente ascritti alle tipologie previste dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza, ai corrispondenti SSD ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Le dovute "etichette" (attività, SSD e ambito disciplinare) saranno attribuite con ragionevole flessibilità, in maniera da garantire che il curriculum dello studente complessivamente risultante dalle attività in patria e all'estero soddisfi i vincoli locali dell'ordinamento del proprio C.d.S.. I Consigli di C.d.S. individuano sede per sede interi pacchetti di crediti acquisibili, stabilendo a priori come incasellare tutte le attività corrispondenti nel proprio ordinamento/regolamento.

Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine il Presidente o un delegato del C.d.S. sottoscrive sia l'accordo didattico (Learning Agreement) con l'elenco dei corsi da sostenere, da inviare all'istituzione partner, sia il documento relativo al riconoscimento interno. Eventuali modifiche in itinere del piano di studi vanno similmente approvate.

 A conclusione del periodo di studi all'estero (Università di Paesi dell’Unione Europea ed extra comunitari), lo studente esibirà la certificazione dell'attività svolta, di cui il Presidente o un delegato del C.d.S. verificherà la congruità e la regolarità. Successivamente il Presidente o un suo delegato provvederà alla trascrizione delle unità didattiche positivamente seguite su apposito verbale ‑ con l'indicazione della denominazione originale (eventualmente tradotta in una delle principali lingue europee) dell'attività formativa svolta, dei crediti, del voto tradotto secondo la scala italiana, della tipologia, ambito e SSD ‑ e lo trasmette al C.d.S. per la ratifica e agli uffici responsabili (Segreterie Studenti). Tali dati saranno automaticamente accreditati successivamente nella carriera dello studente.

 Ove vige il sistema ECTS, la votazione riportata all'estero sarà tradotta mettendo in relazione la scala di voti ECTS elaborata su basi statistiche dalla Facoltà o dal Corso di studio di appartenenza con quella della Facoltà o corso di studio ospitante. Tale voto sarà automaticamente accreditato dagli uffici responsabili (Segreterie Studenti) nella carriera dello studente.

 Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di C.d.S. l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene invece garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

  

Articolo 4

Disposizioni specifiche per singole Facoltà

  Nella Facoltà di ……………le seguenti attività formative non possono essere svolte all'estero: .............................