REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI AGLI STUDENTI PENDOLARI E FUORI SEDE PER LE SPESE DI TRASPORTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio 2003 e modificato nella seduta del 16 dicembre 2004

modulo richiesta rimborso

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e detta i criteri relativi al contributo sulle spese di viaggio sostenute dagli studenti universitari fuori sede e pendolari per il raggiungimento delle sedi universitarie dal proprio comune di residenza.

Art. 2. Finalità

L’intervento finanziario si propone di perseguire le seguenti finalità:

Art. 3. Presentazione delle domande

  1. Le richieste di contributo dovranno essere formulate esclusivamente sull’apposito modulo e consegnate, per il semestre 1 Gennaio – 30 Giugno, entro le ore 13 del 31 Luglio e, per il semestre 1 Luglio – 31 Dicembre, entro le ore 13 del 31 Gennaio del successivo anno a:

    Università degli Studi di Palermo - Divisione Finanziaria

    Palazzo Steri – Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo

  2. Le richieste potranno altresì essere spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la medesima data e al medesimo indirizzo. In tal caso farà fede il timbro postale riportante la data e l’ora d’invio.

Art. 4. Destinatari

  1. Possono richiedere il contributo:
    1. gli studenti pendolari e fuori sede regolarmente iscritti all’Università degli studi di Palermo;

    2. gli studenti pendolari e fuori sede che, pur non iscrivendosi per l’anno accademico in corso, contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico precedente. In tal caso il contributo sarà liquidato limitatamente al numero dei mesi che decorrono dall’1 Gennaio alla data di laurea;

    3. gli studenti pendolari e fuori sede iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.L. 03/07/98 n. 210, art. 4, dalle Università, purché non retribuiti;

    4. gli studenti pendolari e fuori sede iscritti ai corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.L. 4 agosto 1999 n. 368), purché non retribuiti;

  1. In tutti i casi di cui al comma precedente sono ammessi alla richiesta di contributo gli studenti che, in relazione a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione, non superino la prima fascia di reddito.

  2. Ai fini del presente regolamento gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, :

studenti pendolari;
studenti fuori sede;

  1. Tutto quanto sopra secondo la tabella riportata di seguito

Palermo

Agrigento

Bivona

Caltanis-setta

Castel-buono

Cefalù

Enna

Marsala

Petralia

Trapani

Pendolari

Altavilla,

Altofonte,

Bagheria,

Balestrate,

Belmonte Mezzagno,

Bolognetta,

Borgetto,

Capaci,

Carini,

Cefalù,

Cinisi,

Casteldaccia,

Ficarazzi,

Giardinello,

Isola delle Femmine,

Marineo,

Misilmeri,

Monreale,

Montelepre, Partinico,

Piana degli Albanesi,

Pioppo,

S. Cipirrello,

S. Cristina Gela,

S. Flavia,

S. Giuseppe Jato,

S. NIcola,

Termini Imerese, Terrasini,

Torretta,

Trabia,

Trappeto, Villafrati

Villabate.

Aragona, Camastra, Castrofilippo, Comitini,

Favara,

Grotte,

Ioppolo

Giancaxio,

Licata,

Montallegro,

Naro,

Palma di Montechiaro,

Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro,

Santa Elisabetta, Siculiana.

Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Cammarata, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Ribera,

S. Biagio Platani,

S. Giovanni Gemini,

S. Stefano Quisquina, Villafranca.

Bonpensiere, Delia, Marianopoli, Montedoro,

S. Cataldo,

S. Caterina Villaermosa, Serradifalco, Sommatino.

Alimena,

Blufi,

Bonpietro,

Cefalù,

Collesano,

Finale di Pollina, Gangi,

Geraci Siculo, Isnello,

Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina.

Altavilla,

Bagheria,

Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella,

Caronia,

Castel di Lucio, Castelbuono, Casteldaccia,

Cerda,

Ciminna,

Collesano,

Ficarazzi,

Finale di Pollina, Gangi,

Geraci Siculo, Gratteri,

Isnello,

Lascari,

Mistretta, Montemaggiore Belsito,

Palermo,

Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina,

S. Flavia,

S. Mauro Castelverde,

S. Nicola,

S. Stefano di Camastra,

Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia,

Tusa.

Agira,

Aidone,

Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Leonforte,

Nissora,

Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Campobello di Mazara, Marsala,

Mazara del Vallo,

Paceco, Petrosino, Strasatti, Trapani.

Blufi,

Bonpietro,

Castelbuono, Castellana Sicula,

Cefalù, Gangi,

Geraci Siculo, Polizzi Generosa, Resuttano.

Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellam-

mare del Golfo, Custonaci, Erice,

Gibellina Nuova, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi,

S. Vito Lo Capo, Valderice.

Fuori sede

Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Palermo tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Agrigento tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate.

 

 

Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Bivona tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Caltanissetta tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Castelbuono tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Cefalù tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Enna tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Marsala tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Petralia tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menzionate. Si considerano fuori sede rispetto al polo didattico di Trapani tutti gli studenti non residenti nelle località sopra menziona-te.

Art. 5. Studenti pendolari

1. Gli studenti pendolari possono richiedere il contributo fino ad un massimo di tre biglietti settimanali di andata e ritorno o in alternativa il contributo sul costo dell’abbonamento.

2. Lo studente pendolare ai sensi dell’articolo precedente che ha preso alloggio a titolo oneroso nella sede del corso universitario è considerato fuori sede. In tal caso si applica l’art. 6 del presente Regolamento.

 

Art. 6 Studenti fuori sede

1. Gli studenti fuori sede possono richiedere il contributo fino ad un massimo di due biglietti mensili di andata e due biglietti mensili di ritorno.

 

Art. 7. Entità del contributo

1. L’entità del contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, non potrà in ogni caso superare il 50% della richiesta.

2. Qualora l’ammontare complessivo delle richieste di rimborso dovesse superare lo stanziamento di bilancio previsto per il semestre di riferimento, che ammonta alla metà dello stanziamento annuo di bilancio, si procederà ad un rimborso delle singole richieste ridotto in misura proporzionale.

 

Art. 8. Divieto di cumulo

  1. Il presente contributo non è cumulabile con:
  1. Il presente contributo non è cumulabile con analoghi contributi erogati da altri enti pubblici.

Art. 9. Norma transitoria

  1. Il presente regolamento ha efficacia fino a quando non saranno attivate le apposite convenzioni con le Aziende di Trasporto.