REGOLAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA
E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Palermo del 7 maggio 2002

Articolo 1

Costituzione e finalità

Il Dipartimento di Diritto dell'economia e ambiente (DEA) dell'Università di Palermo, istituito con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università n. 6 dl 27/3/2001, secondo la normativa vigente, promuove e coordina la formazione culturale e le ricerche nei settori del diritto dell'economia e dell'ambiente, nella loro più ampia accezione comprensivi delle com­petenze di studiosi di differenti aree disciplinari.

Articolo 2

Attività

Il Dipartimento, in particolare:

a)   concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli dei corsi di studio interessati, all'attività didattica relativa agli insegnamenti afferenti al Dipartimento stesso ed all'eventuale sperimentazione di nuove attività didattiche;

b)  coordina e promuove le attività di ricerca nei settori di cui all'art. 3 dell'atto costitutivo ed in settori affini o complementari;

c)   coordina l'utilizzazione - da parte degli studenti, dottorandi e specializzandi dell'Università - delle strutture e dei servizi didattici, fornendo supporto allo svolgimento dei corsi, delle tesi di laurea e ad ogni altra attività didattica facente capo alle discipline ad esso afferenti ivi comprese esercitazioni, stages, visite e viaggi di istruzione. Stabilisce particolari condizioni e modalità per l'utilizzazione, da parte di altri studenti e studiosi e del pubblico in genere, delle strutture dipartimentali;

d) organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, di diplomi di perfezionamento, di specializzazione e affini o di altri titoli ine­renti la formazione professionale, in settori nei quali le discipline di competenza ab­biano una significativa incidenza; ciò anche in eventuale applicazione o riferimento a programmi e norme comunitarie e ad accordi con istituzioni italiane e straniere;

e)  organizza seminari, conferenze e convegni, anche in collegamento con altre strutture italiane e straniere e provvede alla stampa ed alla diffusione dei relativi atti;

f)   promuove e sostiene attività culturali, periodici e pubblicazioni nei campi di sua pertinenza anche oltre l'ambito universitario;

g) coordina lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca con istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e dell'area comunitaria ed extracomunitaria, mediante sti­pulazione di specifici contratti o convenzioni;

h) promuove o collabora ad attività compatibili con le finalità di cui al presente regola­mento ed alla normativa sovraordinata, agendo anche d'intesa con gli altri organi ac­cademici e con enti pubblici e privati, con l'obiettivo di creare sinergie che favorisca­no lo sviluppo, sotto il profilo socio-economico, dell'area geografica in cui il Diparti­mento è localizzato.


Articolo 3

Componenti

Al Dipartimento afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e fuori ruolo, i professori inca­ricati stabilizzati e a contratto, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, elencati nel decreto rettorale di istituzione.

Al Dipartimento afferisce, inoltre, il personale non docente delle aree funzionali amministrativo-contabile, tecnico-scientifico, delle biblioteche ed elaborazione dati e dei servizi generali tecnici ed ausiliari indicati nel D.R. di istituzione oltre al personale che verrà assegnato successivamente.

Le richieste successive di adesione al Dipartimento devono essere presentate al Consiglio di Dipartimento che, espresso il proprio parere motivato, le trasmette agli organi competenti.


Articolo 4

Sezioni

Il Dipartimento è suddiviso al suo interno in Sezioni, cui afferiscono le aree disciplinari, di­dattiche e di ricerca di cui all'art. 3 dell'atto costitutivo. I docenti, i ricercatori, gli assistenti r. e. eleggono ogni tre anni un responsabile con il compito di coordinare l'attività della Sezione, anche in applicazione di quanto disposto dagli organi istituzionali del Dipartimento, di rap­presentare le esigenze della Sezione in seno agli organi del Dipartimento e di esercitare le al­tre funzioni previste dal presente Regolamento.

L'assemblea di Sezione viene convocata dal responsabile almeno ogni semestre per esprimere pareri e proposte relative al settore. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del responsabile, anche i dottorandi di ricerca, i borsisti, assegnisti e collaboratori alle cattedre.

Il responsabile, entro il 15 gennaio di ogni anno, riferisce al Consiglio di Dipartimento, udita l'assemblea di Sezione, sull'attività scientifica, didattica e organizzativa della Sezione. Il regolamento di Dipartimento prevede la composizione delle sezioni e, su opzione dei loro titolari, degli insegnamenti afferenti alle stesse, nonché dei locali e degli arredi loro destinati, dell'organico del personale ATA delle strutture bibliografiche decentrate, e la utilizzazione dei fondi di ricerca.


Articolo 5

Sede

La sede del Dipartimento s'identifica con i locali specificamente utilizzati per l'esercizio delle funzioni del personale che afferisce al Dipartimento stesso, e più precisamente con i locali dell'Istituto di diritto del lavoro e della navigazione, dell'Istituto di diritto del credito e della cooperazione tra imprese e del commercio con l'estero, dell'Istituto di Scienze merceologiche e dell'ambiente.

Il Dipartimento, per l'assolvimento dei suoi compiti, si avvale delle attrezzature già ubicate nei locali come sopra individuati e di quelli assegnati successivamente.


Articolo 6

Autonomia finanziaria

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile ed amministrativa, ivi compresa la proce­dura di spesa, e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.


Articolo 7

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta ed il Consiglio. Le loro attribuzioni so­no definite dalla normativa statale, dallo Statuto dell'Università di Palermo e dal presente Re­golamento. Completano l'assetto organizzativo le Sezioni di area disciplinare e la Segreteria di Dipartimento.


Articolo 8

Il Direttore

Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore ha la rappresentanza legale del Dipartimento, esercita le attribuzioni di cui alla vigente normativa e autorizza, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, la frequenza permanente, a qualunque titolo, di persone nel Dipartimento.

Al riguardo, predispone ogni idoneo mezzo di valutazione, fatte salve le autonomie proposi­tive di titolari delle ricerche e le competenze degli altri organi accademici e dipartimentali. Il Direttore, per far fronte a spese obbligatorie e comunque indifferibili, può, sentito il segre­tario, stornare dal fondo di riserva la somma necessaria, salva la ratifica del Consiglio; analo­gamente, in caso di urgenza, può provvedere ad altre variazioni di bilancio. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo cui, peraltro, competono le specifiche funzioni previste dalla normativa in vigore. In particolare, il segretario amministrativo:

a)   partecipa alla Giunta del Dipartimento con voto consultivo e ne verbalizza le riunioni; partecipa, inoltre, alle riunioni del Consiglio con analoghe funzioni di verbalizzazione e con voto deliberativo;

b)  coordina il personale amministrativo cui è preposto, secondo le indicazioni di massi­ma del Direttore e con l'obiettivo di migliorare la produttività; cura l'applicazione del­le norme fiscali e assicurative e informa il personale docente e non docente sulle nuo­ve disposizioni di legge e circolari;

c)   esplica tutte le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile del Diparti­mento, con il limite delle competenze proprie del Direttore e degli altri organi ed, in particolare, predispone i bilanci ed i conti consuntivi;

d)  indica, con il consenso del Direttore, la persona incaricata di sostituirlo in caso di as­senza o impedimento, eccezion fatta per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento.


Articolo 9

La Giunta

La Giunta è composta, oltre che dal Direttore che la convoca e la presiede e dal Segretario amministrativo con funzione di verbalizzazione e con voto consultivo, da almeno tre profes­sori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori. Qualora tali rappresentanze, con modifi­ca del presente regolamento, vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse propor­zioni.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene nell'ambito delle singole categorie indicate al primo comma, su schede nelle quali sono elencati i nominativi dei candidati, ed è valida se vi ha preso parte la metà più uno degli aventi diritto.

In caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno maggiore anzianità di servizio; in ca­so di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. La Giunta del Dipartimento:

a)   coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni;

b)  affida ai professori gli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca, valutando le ri­chieste dei professori e deliberando secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa;

c)   autorizza - a norma del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Univer­sità degli Studi di Palermo - il Direttore a disporre spese per gli importi superiori a quelli per i quali il Direttore può disporre direttamente, e comunque nei limiti entro cui l'autorizzazione è di competenza del Consiglio, fatte salve le deleghe in favore della Giunta stessa;

d)  predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo;

e)   predispone il Piano annuale di ricerche del Dipartimento;

f)        predispone una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;

g)     elabora i bilanci consuntivi ed i rendiconti del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

In via transitoria, e fino a quando non faranno parte del Dipartimento almeno tre professori ordinali, straordinari e fuori ruolo, escluso il Direttore, la rappresentanza dei professori asso­ciati e dei ricercatori non potrà superare quella dei professori ordinari e assimilati, compreso il Direttore del Dipartimento.

Il criterio paritetico di rappresentanza delle fasce è assicurato dalla presenza in Giunta del Di­rettore del Dipartimento ove, transitoriamente, al Dipartimento non afferisca alcun altro pro­fessore straordinario, ordinario e fuori ruolo.

Nell'ipotesi di impossibilità di costituzione della Giunta, le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio di Dipartimento.


Articolo 10

Il Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai professori fuori ruolo, dai professori incaricati stabilizzati ed a contratto, dai ricercatori e dagli assistenti r.e. afferenti al Dipartimento e dal Segretario amministrativo, che vi partecipa con voto deliberante e con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante per ogni ciclo degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, ove attivati nell'ambito dipartimentale, ed una rappresentanza del personale non docente scelta nella misura del 10% dei docenti. Le rappresentanze delle categorie citate nel primo comma vengono rinnovate ogni tre anni mediante elezioni indette dal Direttore secondo le modalità previste dal successivo articolo 14.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente tre volte all'anno. Esso deve anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Di­rettore.

Gli assegnisti, i borsisti ed i collaboratori alle cattedre possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto e senza incidenza sul numero legale, ove non abbiano pieno titolo deri­vante da nuove e comunque ulteriori disposizioni di legge.


Articolo 11

Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni di cui alla vigente normativa, ed in particolare:

A) indica le linee programmatiche di sviluppo della ricerca e collabora con i Consigli dei corsi di studio i cui insegnamenti afferiscono al Dipartimento ai fini dello sviluppo della didattica;

B) redige i criteri per:

1) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività organizzative di ricerca e di didattica. Tali criteri dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e degli adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

2) l'uso coordinato delle attività del personale, indicando il piano generale dei servizi tecnico-amministrativi necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento;

3) garantire e organizzare l'uso (diretto e/o tramite servizio) delle "apparecchiature comuni";

C) approva i bilanci di previsione ed il conto consuntivo entro i termini previsti dai regolamenti di Ateneo vigenti, oltre alle richieste di finanziamento, ove previsto dalle normative vigenti;

D) approva le variazioni di bilancio;

E) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali, alla elaborazione ed attuazione dei programmi di insegnamento che, anche se non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, siano rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e educazione permanente;

F) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi, ovvero esprime pareri circa la proposta di costituzione di Centri interdipartimentali;

G) formula richieste di posti di ruolo docente alle Facoltà, e si pronunzia sulla richiesta di nuovi posti di professori di ruolo e di ricercatore;

H) approva l'eventuale istituzione di nuove Sezioni del Dipartimento;

I)   delibera, per quanto di competenza, in ordine ai dottorati di ricerca ed al relativo corpo docente. Il Consiglio, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento, può esprimere pareri ai Consigli di Facoltà interessati in ordine:

1) alle chiamate di professori ed al conferimento degli affidamenti o delle supplenze o dei contratti;

2) alla istituzione, alla soppressione o alla modificazione delle discipline presenti negli ordinamenti didattici;

3)  alla attivazione, nei corsi di studio, dei corsi integrativi e di quelli ufficiali;

4) esprime pareri sulle modifiche di statuto dell'Università e sui regolamenti di Ateneo;

J) conferisce gli incarichi professionali per l'affidamento a personale estraneo all'Università di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente, nel rispetto del pertinente regolamento generale di Ateneo e nell'osservanza delle altre disposizioni vigenti;

K) nell'ambito della normativa vigente, può delegare alla Giunta attribuzioni di propria competenza;

L) ripartisce, per quanto riguarda i contratti di ricerca e di consulenza, convenzioni di ricerca e prestazioni in conto terzi, sentiti i relativi responsabili e il personale tecnico-amministrativo e la quota degli introiti spettanti al personale avente diritto, secondo le modalità e le proporzioni stabilite dai relativi regolamenti di Ateneo;

M) stabilisce le modalità e le quote con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono tenuti alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento;

N) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto al voto, le modifiche del presente regolamento e l'istituzione di Sezioni;

O) nel rispetto delle leggi vigenti e dello Statuto d'ateneo, il Consiglio può delegare al Direttore o alla Giunta parte delle proprie competenze in via ordinaria o in via di sola urgenza;

P) prevede quale parte dei fondi che siano espressamente assegnati al rappresentante d'area possono essere da questi gestite autonomamente con modalità analoghe ai fondi di ricerca;

Alla votazione dei pareri di cui ai punti I)-l ed I)-4 partecipano i soli docenti, ove le normative sovraordinate e vigenti non dispongano il contrario.


Articolo 12

Norme procedimentali per le deliberazioni degli organi collegiali del Dipartimento

  Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore mediante comunicazione scritta, inviata a tutti i componenti nel loro posto di lavoro, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto. Il Consiglio e la Giunta sono convocati anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle sedute viene fissato dal Direttore e deve essere affisso all'albo del Dipartimento. Tutti gli atti relativi ai punti posti all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione per la consultazione presso la Segreteria del Dipartimento.

Ai fini della validità della seduta (quorum strutturale) è indispensabile la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, ad esclusione di coloro che abbiano giustificato la loro assenza o siano fuori sede in missione. In caso di mancanza del numero legale, il Direttore riconvoca la seduta per la data utile più vicina.

Il Direttore può disporre ulteriori integrazioni dell'ordine del giorno; ove le integrazioni ven­gano comunicate senza l'osservanza del termine di cinque giorni, occorre l'indicazione dell'urgenza.

La trattazione di un argomento non previsto nell'ordine del giorno è ammessa solo col con­senso della unanimità dei componenti presenti.

Il collegio, con votazione a maggioranza semplice, può modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le asten­sioni volontarie si computano ai fini della determinazione della maggioranza. Le delibere so­no rese pubbliche mediante il deposito dei verbali presso la Segreteria del Dipartimento. I verbali sono redatti a cura del segretario amministrativo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane (in ruolo) dei professori o dei ricercatori presenti alla seduta.

In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore del Dipartimento, la convocazione è disposta dal Decano tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento


Articolo 13

Adempimenti dei docenti

I docenti, i ricercatori e/o i coordinatori di gruppi di ricerca, nell'ambito degli adempimenti previsti dai regolamenti di Ateneo, entro il 10 maggio di ogni anno sono tenuti a presentare al Direttore:

a)  le proposte di programmazione (seminari, cicli di conferenze, convegni, scambi con l'estero, etc...);

b) richieste di servizi, strumenti e locali per il funzionamento delle strutture dipartimen­tali in merito alla didattica ed alla ricerca.

Tutti i gruppi di ricerca sono tenuti a partecipare alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento, secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio all'inizio di ogni anno fi­nanziario.


Articolo 14

Modalità delle elezioni

Ai fini dell'elezione del Direttore, il Direttore pro-tempore o il Decano dei professori di prima fascia, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, avvia le procedure per l'elezione del nuovo Direttore per il triennio successivo. A tal fine, fissa la data per l'elezione; convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno 7 giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento; nomina una commissione elettorale da lui presieduta e formata da due pro­fessori ed un ricercatore.

Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive.

I componenti della Giunta sono eletti nell'ambito delle relative categorie, con voto limitato a non più di un terzo dei membri da eleggere.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e dei rappresentanti dei dottorati di ricerca in seno al Consiglio, si applicano le norme del regolamento per l'ele­zione degli organi di governo approvato con decreto rettorale n. 1103 del 13 dicembre 1999 e successive modifiche.

 

Articolo 15

Norme finali e transitorie

Il presente regolamento rinvia e fa salve, con il criterio gerarchico della prevalenza, le norme che disciplinano le attività degli organi collegiali universitari, le norme sullo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale non docente, nonché le norme contenute nel re­golamento dell'Amministrazione e della contabilità generale applicabili e le norme contenute nello statuto dell'Università di Palermo.

In particolare, per l'elezione degli organi di governo del Dipartimento trova applicazione ed integrazione il citato decreto rettorale n. 1103/99, con le modificazioni che successivamente dovessero intervenire.