REGOLAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL'ECONOMIA
E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Palermo del 7 maggio 2002
Articolo 1
Costituzione e finalità
Il Dipartimento di Diritto dell'economia e ambiente (DEA)
dell'Università di Palermo, istituito con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'Università n. 6 dl 27/3/2001, secondo la normativa
vigente, promuove e coordina la formazione culturale e le ricerche nei settori
del diritto dell'economia e dell'ambiente, nella loro più ampia accezione
comprensivi delle competenze di studiosi di differenti aree disciplinari.
Articolo 2
Attività
Il Dipartimento, in particolare:
a)
concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Consigli
dei corsi di studio interessati, all'attività didattica relativa agli
insegnamenti afferenti al Dipartimento stesso ed all'eventuale sperimentazione
di nuove attività didattiche;
b) coordina e promuove le attività di ricerca nei settori di cui all'art. 3 dell'atto costitutivo ed in settori affini o complementari;
c)
coordina l'utilizzazione - da parte degli studenti, dottorandi e
specializzandi dell'Università - delle strutture e dei servizi didattici,
fornendo supporto allo svolgimento dei corsi, delle tesi di laurea e ad ogni
altra attività didattica facente capo alle discipline ad esso afferenti ivi
comprese esercitazioni, stages, visite e viaggi di istruzione. Stabilisce
particolari condizioni e modalità per l'utilizzazione, da parte di altri
studenti e studiosi e del pubblico in genere, delle strutture dipartimentali;
d) organizza o concorre all'organizzazione
dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, di diplomi di
perfezionamento, di specializzazione e affini o di altri titoli inerenti la
formazione professionale, in settori nei quali le discipline di competenza abbiano
una significativa incidenza; ciò anche in eventuale applicazione o
riferimento a programmi e norme comunitarie e ad accordi con istituzioni
italiane e straniere;
e)
organizza seminari, conferenze e convegni, anche in collegamento con
altre strutture italiane e straniere e provvede alla stampa ed alla diffusione
dei relativi atti;
f) promuove e sostiene attività culturali, periodici e
pubblicazioni nei campi di sua pertinenza anche oltre l'ambito universitario;
g) coordina lo svolgimento di attività di
consulenza e di ricerca con istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali
e dell'area comunitaria ed extracomunitaria, mediante stipulazione di
specifici contratti o convenzioni;
h) promuove o collabora ad attività
compatibili con le finalità di cui al presente regolamento ed alla
normativa sovraordinata, agendo anche d'intesa con gli altri organi accademici
e con enti pubblici e privati, con l'obiettivo di creare sinergie che
favoriscano lo sviluppo, sotto il profilo socio-economico, dell'area
geografica in cui il Dipartimento è localizzato.
Articolo 3
Componenti
Al Dipartimento afferiscono, a domanda, i professori di ruolo
e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati e a contratto, i
ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, elencati nel decreto
rettorale di istituzione.
Al Dipartimento afferisce, inoltre, il personale non docente
delle aree funzionali amministrativo-contabile, tecnico-scientifico, delle
biblioteche ed elaborazione dati e dei servizi generali tecnici ed ausiliari
indicati nel D.R. di istituzione oltre al personale che verrà assegnato
successivamente.
Le richieste
successive di adesione al Dipartimento devono essere presentate al Consiglio
di Dipartimento che, espresso il proprio parere motivato, le trasmette agli
organi competenti.
Articolo 4
Sezioni
Il Dipartimento è suddiviso al suo interno in Sezioni, cui
afferiscono le aree disciplinari, didattiche e di ricerca di cui all'art. 3
dell'atto costitutivo. I docenti, i ricercatori, gli assistenti r. e. eleggono
ogni tre anni un responsabile con il compito di coordinare l'attività della
Sezione, anche in applicazione di quanto disposto dagli organi istituzionali
del Dipartimento, di rappresentare le esigenze della Sezione in seno agli
organi del Dipartimento e di esercitare le altre funzioni previste dal
presente Regolamento.
L'assemblea di Sezione viene convocata dal responsabile
almeno ogni semestre per esprimere pareri e proposte relative al settore. Alle
riunioni possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del
responsabile, anche i dottorandi di ricerca, i borsisti, assegnisti e
collaboratori alle cattedre.
Il responsabile, entro il 15 gennaio di ogni anno, riferisce
al Consiglio di Dipartimento, udita l'assemblea di Sezione, sull'attività
scientifica, didattica e organizzativa della Sezione. Il regolamento di
Dipartimento prevede la composizione delle sezioni e, su opzione dei loro
titolari, degli insegnamenti afferenti alle stesse, nonché dei locali e degli
arredi loro destinati, dell'organico del personale ATA delle strutture
bibliografiche decentrate, e la utilizzazione dei fondi di ricerca.
Articolo 5
Sede
La sede del Dipartimento s'identifica con i locali
specificamente utilizzati per l'esercizio delle funzioni del personale che
afferisce al Dipartimento stesso, e più precisamente con i locali
dell'Istituto di diritto del lavoro e della navigazione, dell'Istituto di
diritto del credito e della cooperazione tra imprese e del commercio con
l'estero, dell'Istituto di Scienze merceologiche e dell'ambiente.
Il Dipartimento, per l'assolvimento dei suoi
compiti, si avvale delle attrezzature già ubicate nei locali come sopra
individuati e di quelli assegnati successivamente.
Articolo 6
Autonomia finanziaria
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile ed
amministrativa, ivi compresa la procedura di spesa, e dispone di personale
tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.
Articolo 7
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta ed il
Consiglio. Le loro attribuzioni sono definite dalla normativa statale, dallo
Statuto dell'Università di Palermo e dal presente Regolamento. Completano
l'assetto organizzativo le Sezioni di area disciplinare e la Segreteria di
Dipartimento.
Articolo 8
Il
Direttore
Il Direttore del Dipartimento è eletto dal
Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima
votazione e a maggioranza relativa nelle successive, tra i professori
straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo
pieno. Il
direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto
consecutivamente più di una volta.
Il Direttore ha la rappresentanza legale del
Dipartimento, esercita le attribuzioni di cui alla vigente normativa e
autorizza, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, la frequenza
permanente, a qualunque titolo, di persone nel Dipartimento.
Al riguardo, predispone ogni idoneo mezzo di valutazione, fatte salve le autonomie propositive di titolari delle ricerche e le competenze degli altri organi accademici e dipartimentali. Il Direttore, per far fronte a spese obbligatorie e comunque indifferibili, può, sentito il segretario, stornare dal fondo di riserva la somma necessaria, salva la ratifica del Consiglio; analogamente, in caso di urgenza, può provvedere ad altre variazioni di bilancio. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo cui, peraltro, competono le specifiche funzioni previste dalla normativa in vigore. In particolare, il segretario amministrativo:
a) partecipa alla Giunta del Dipartimento con voto
consultivo e ne verbalizza le riunioni; partecipa, inoltre, alle riunioni del
Consiglio con analoghe funzioni di verbalizzazione e con voto deliberativo;
b)
coordina il personale amministrativo cui è preposto, secondo le
indicazioni di massima del Direttore e con l'obiettivo di migliorare la
produttività; cura l'applicazione delle norme fiscali e assicurative e
informa il personale docente e non docente sulle nuove disposizioni di legge
e circolari;
c) esplica tutte le funzioni relative alla gestione
amministrativo-contabile del Dipartimento, con il limite delle competenze
proprie del Direttore e degli altri organi ed, in particolare, predispone i
bilanci ed i conti consuntivi;
d)
indica, con il consenso del Direttore, la persona incaricata di
sostituirlo in caso di assenza o impedimento, eccezion fatta per la
partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento.
Articolo 9
La Giunta
La Giunta è composta, oltre che dal Direttore che la convoca
e la presiede e dal Segretario amministrativo con funzione di verbalizzazione
e con voto consultivo, da almeno tre professori ordinari, tre professori
associati e tre ricercatori. Qualora tali rappresentanze, con modifica del
presente regolamento, vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse
proporzioni.
L'elezione dei componenti della Giunta avviene nell'ambito
delle singole categorie indicate al primo comma, su schede nelle quali sono
elencati i nominativi dei candidati, ed è valida se vi ha preso parte la metà
più uno degli aventi diritto.
In caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno
maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità prevale
l'anzianità anagrafica. La Giunta del Dipartimento:
a) coadiuva
il Direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
b)
affida ai professori gli insegnamenti nei corsi di dottorato di
ricerca, valutando le richieste dei professori e deliberando secondo i
criteri stabiliti dalla vigente normativa;
c) autorizza - a norma del regolamento per
l'amministrazione e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo
- il Direttore a disporre spese per gli importi superiori a quelli per i quali
il Direttore può disporre direttamente, e comunque nei limiti entro cui
l'autorizzazione è di competenza del Consiglio, fatte salve le deleghe in
favore della Giunta stessa;
d)
predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale
tecnico-amministrativo;
e) predispone
il Piano annuale di ricerche del Dipartimento;
f)
predispone
una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto
consuntivo;
g)
elabora
i bilanci consuntivi ed i rendiconti del Dipartimento da sottoporre al
Consiglio di Dipartimento.
In via transitoria, e fino a quando non faranno parte del
Dipartimento almeno tre professori ordinali, straordinari e fuori ruolo,
escluso il Direttore, la rappresentanza dei professori associati e dei
ricercatori non potrà superare quella dei professori ordinari e assimilati,
compreso il Direttore del Dipartimento.
Il criterio paritetico di rappresentanza delle fasce è
assicurato dalla presenza in Giunta del Direttore del Dipartimento ove,
transitoriamente, al Dipartimento non afferisca alcun altro professore
straordinario, ordinario e fuori ruolo.
Nell'ipotesi di impossibilità di costituzione
della Giunta, le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio di Dipartimento.
Articolo 10
Il Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai
professori di ruolo, dai professori fuori ruolo, dai professori incaricati
stabilizzati ed a contratto, dai ricercatori e dagli assistenti r.e. afferenti
al Dipartimento e dal Segretario amministrativo, che vi partecipa con voto
deliberante e con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte,
inoltre, un rappresentante per ogni ciclo degli studenti iscritti ai dottorati
di ricerca, ove attivati nell'ambito dipartimentale, ed una rappresentanza del
personale non docente scelta nella misura del 10% dei docenti. Le
rappresentanze delle categorie citate nel primo comma vengono rinnovate ogni
tre anni mediante elezioni indette dal Direttore secondo le modalità previste
dal successivo articolo 14.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente tre volte all'anno.
Esso deve anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi
diritto e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore.
Gli assegnisti, i borsisti ed i collaboratori alle cattedre
possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto e senza incidenza
sul numero legale, ove non abbiano pieno titolo derivante da nuove e
comunque ulteriori disposizioni di legge.
Articolo 11
Compiti del Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni di cui
alla vigente normativa, ed in particolare:
A) indica le linee programmatiche di
sviluppo della ricerca e collabora con i Consigli dei corsi di studio i cui
insegnamenti afferiscono al Dipartimento ai fini dello sviluppo della
didattica;
B) redige i criteri per:
1)
l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività
organizzative di ricerca e di didattica. Tali criteri dovranno tener conto di
eventuali esigenze sopravvenute e degli adattamenti che si rendano
indispensabili in corso d'anno;
2) l'uso coordinato delle attività del
personale, indicando il piano generale dei servizi tecnico-amministrativi
necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento;
3) garantire e
organizzare l'uso (diretto e/o tramite servizio) delle "apparecchiature
comuni";
C) approva i bilanci di previsione ed il
conto consuntivo entro i termini previsti dai regolamenti di Ateneo vigenti,
oltre alle richieste di finanziamento, ove previsto dalle normative vigenti;
D) approva le variazioni di bilancio;
E) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli
organi di programmazione dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali,
alla elaborazione ed attuazione dei programmi di insegnamento che, anche se
non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge,
siano rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione
professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta
specializzazione e educazione permanente;
F) formula proposte preliminari per la
costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri
interdipartimentali di servizi, ovvero esprime pareri circa la proposta di
costituzione di Centri interdipartimentali;
G) formula richieste di posti di ruolo
docente alle Facoltà, e si pronunzia sulla richiesta di nuovi posti di
professori di ruolo e di ricercatore;
H) approva l'eventuale istituzione di nuove Sezioni del
Dipartimento;
I) delibera, per quanto di competenza, in ordine ai
dottorati di ricerca ed al relativo corpo docente. Il Consiglio, limitatamente
alle discipline comprese nel Dipartimento, può esprimere pareri ai Consigli
di Facoltà interessati in ordine:
1) alle chiamate di professori ed al
conferimento degli affidamenti o delle supplenze o dei contratti;
2) alla istituzione, alla soppressione o
alla modificazione delle discipline presenti negli ordinamenti didattici;
3) alla
attivazione, nei corsi di studio, dei corsi integrativi e di quelli ufficiali;
4) esprime pareri sulle modifiche di statuto dell'Università e sui regolamenti di Ateneo;
J) conferisce gli incarichi professionali
per l'affidamento a personale estraneo all'Università di compiti non
rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente, nel rispetto del
pertinente regolamento generale di Ateneo e nell'osservanza delle altre
disposizioni vigenti;
K) nell'ambito della
normativa vigente, può delegare alla Giunta attribuzioni di propria competenza;
L) ripartisce, per
quanto riguarda i contratti di ricerca e di consulenza, convenzioni di ricerca
e prestazioni in conto terzi, sentiti i relativi responsabili e il personale
tecnico-amministrativo e la quota degli introiti spettanti al personale avente
diritto, secondo le modalità e le proporzioni stabilite dai relativi
regolamenti di Ateneo;
M) stabilisce le
modalità e le quote con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono
tenuti alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento;
N) approva, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti aventi diritto al voto, le modifiche del presente regolamento
e l'istituzione di Sezioni;
O) nel rispetto delle leggi vigenti e
dello Statuto d'ateneo, il Consiglio può delegare al Direttore o alla Giunta
parte delle proprie competenze in via ordinaria o in via di sola urgenza;
P) prevede quale parte dei fondi che siano
espressamente assegnati al rappresentante d'area possono essere da questi
gestite autonomamente con modalità analoghe ai fondi di ricerca;
Alla votazione dei pareri di cui ai punti I)-l ed I)-4
partecipano i soli docenti, ove le normative sovraordinate e vigenti non
dispongano il contrario.
Articolo 12
Norme procedimentali per le deliberazioni degli organi collegiali del Dipartimento
Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal
Direttore mediante comunicazione scritta, inviata a tutti i componenti nel
loro posto di lavoro, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque
giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere
ridotto. Il Consiglio e la Giunta sono convocati anche su richiesta di almeno
un terzo dei componenti aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'ordine
del giorno.
L'ordine del giorno delle sedute viene fissato dal Direttore
e deve essere affisso all'albo del Dipartimento. Tutti gli atti relativi ai
punti posti all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione per la
consultazione presso la Segreteria del Dipartimento.
Ai fini della validità della seduta (quorum
strutturale) è indispensabile la presenza della metà più uno
degli aventi diritto al voto, ad esclusione di coloro che abbiano giustificato
la loro assenza o siano fuori sede in missione. In caso di mancanza del numero
legale, il Direttore riconvoca la seduta per la data utile più vicina.
Il Direttore può disporre ulteriori integrazioni dell'ordine
del giorno; ove le integrazioni vengano comunicate senza l'osservanza del
termine di cinque giorni, occorre l'indicazione dell'urgenza.
La trattazione di un argomento non previsto nell'ordine del
giorno è ammessa solo col consenso della unanimità dei componenti
presenti.
Il collegio, con votazione a maggioranza
semplice, può modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti previsti
dall'ordine del giorno.
Le delibere vengono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Le astensioni volontarie si
computano ai fini della determinazione della maggioranza. Le delibere sono
rese pubbliche mediante il deposito dei verbali presso la Segreteria del
Dipartimento. I verbali sono redatti a cura del segretario amministrativo. In
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di segretario sono
svolte dal più giovane (in ruolo) dei professori o dei ricercatori presenti
alla seduta.
In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore del
Dipartimento, la convocazione è disposta dal Decano tra i professori di ruolo
di prima fascia del Dipartimento
I docenti, i ricercatori e/o i coordinatori di gruppi di
ricerca, nell'ambito degli adempimenti previsti dai regolamenti di Ateneo,
entro il 10 maggio di ogni anno sono tenuti a presentare al Direttore:
a) le
proposte di programmazione (seminari, cicli di conferenze, convegni, scambi
con l'estero, etc...);
b) richieste di servizi, strumenti e locali per il
funzionamento delle strutture dipartimentali in merito alla didattica ed
alla ricerca.
Tutti i gruppi di ricerca sono tenuti a
partecipare alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento, secondo
le modalità e le quote stabilite dal Consiglio all'inizio di ogni anno finanziario.
Articolo 14
Modalità delle elezioni
Ai fini dell'elezione del Direttore, il Direttore pro-tempore
o il Decano dei professori di prima fascia, almeno 60 giorni prima
della scadenza del mandato del Direttore in carica, avvia le procedure per
l'elezione del nuovo Direttore per il triennio successivo. A tal fine, fissa
la data per l'elezione; convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno 7
giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di
candidature e programmi per la direzione del Dipartimento; nomina una
commissione elettorale da lui presieduta e formata da due professori ed un
ricercatore.
Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta
degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle
successive.
I componenti della Giunta sono eletti nell'ambito delle
relative categorie, con voto limitato a non più di un terzo dei membri da
eleggere.
Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico,
amministrativo e dei rappresentanti dei dottorati di ricerca in seno al
Consiglio, si applicano le norme del regolamento per l'elezione degli organi
di governo approvato con decreto rettorale n. 1103 del 13 dicembre 1999 e
successive modifiche.
Articolo 15
Norme finali e transitorie
Il
presente regolamento rinvia e fa salve, con il criterio gerarchico della
prevalenza, le norme che disciplinano le attività degli organi collegiali
universitari, le norme sullo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e
del personale non docente, nonché le norme contenute nel regolamento
dell'Amministrazione e della contabilità generale applicabili e le norme
contenute nello statuto dell'Università di Palermo.
In particolare, per l'elezione degli organi di governo del
Dipartimento trova applicazione ed integrazione il citato decreto rettorale n.
1103/99, con le modificazioni che successivamente dovessero intervenire.