
Aggiornato graficamente il 14/10/2003
LO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO
NELLA PRIMA STESURA UFFICIALE, PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. 181 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 3/8/1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 17 luglio 1996
Approvazione dello statuto dell'Universita'.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del
senato accademico integrato di cui al citato art. 16 della legge n.
168/1989;
Visto il verbale del 14 luglio 1995 con il quale il senato
accademico integrato ha approvato lo statuto dell'Universita' degli
studi di Palermo;
Vista la nota rettorale n. 1299 del 31 luglio 1995 con la quale e'
stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto
controllo di legittimita' e di merito;
Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1995 con il quale
e' stato il riesame di alcune norme dello statuto per vizi di
legittimita' e di merito;
Vista la nota rettorale del 26 febbraio 1996 contenente deduzioni
al decreto ministeriale dell'8 novembre 1995 circa i rilievi nello
statuto;
Vista la nota prot. n. 491 del 18 marzo 1996 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in
risposta alle deduzioni ed ai chiarimenti forniti;
Preso atto che il senato accademico integrato nelle sedute del 29
maggio e del 10 giugno 1996 ha proceduto all'esame dei rilievi
ministeriali, non contenuti nella nota di cui ai chiarimenti accolti,
e che ha deliberato di conformarsi agli stessi e di esprimere
opposizione a due rilievi di merito che con le prescritte maggioranze
di voti favorevoli, modificando ed integrando conseguentemente il
testo di statuto gia' approvato nella seduta del 14 luglio 1995;
Ritenuti che sia stato, pertanto compiuto il procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;
Decreta:
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo il cui testo e' allegato al
presente decreto del quale fa parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 17 luglio 1996
Il Rettore
Prof. Antonino Gullotti
ALLEGATO
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. NATURA E FINALITA'
1. L'Universita' degli Studi di Palermo, di seguito
denominata Universita', e' una istituzione pubblica avente come
finalita' inscindibili l'istruzione e la formazione universitaria, la
ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'Universita' ha autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico,
pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico,
religioso e politico economico.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali,
l'Universita' si dota di strutture didattiche, di ricerca e di
servizio, e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di
provenienza pubblica e privata.
5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti
coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di
legge.
Art. 2. TITOLI DI STUDIO
1. L'Universita' rilascia i titoli di studio consentiti
dalla legge.
Art. 3. DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA
1. L'Universita' promuove e sviluppa la didattica e la
ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e
delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo
compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e
pacifica convivenza fra popoli.
2. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di
insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di
programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attivita'
didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine
di assicurare efficienza, responsabilita' e verifica delle
competenze.
3. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione
vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti
R.E., professori incaricati stabilizzati), l'utilizzazione delle
infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri
nazionali e internazionali.
Art. 4. DIRITTO ALLO STUDIO
1. L'Universita' assume ogni iniziativa per assicurare le
condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il
Regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in
accordo con le disposizioni normative vigenti.
2. L'Universita' realizza la formazione , anche in
collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con
organizzazioni internazionali.
Art. 5. ATTIVITA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
1. L'attivita' amministrativa e di gestione dell'Universita'
si conforma ai seguenti principi e criteri:
a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
b) efficienza e semplicita' delle procedure;
c) economicita' delle scelte di gestione;
d) definizione delle responsabilita' individuali e verifiche
periodiche delle competenze, delle efficienze e delle
compatibilita';
e) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.
2. In particolare il controllo di gestione si fonda sulla
valutazione dell'attivita' svolta, mediante indicatori, atti a
rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro
realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso
esplicito il grado di realizzazione degli obbiettivi assegnati ed il
rispetto dei tempi di cui al successivo punto 5.
3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di
valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo
dell'Ateneo, anche ai fini di ripartizione delle risorse.
4. Sono riservati ai Dirigenti e, nei casi previsti, ai
responsabili di struttura, i compiti di amministrazione e di
gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non
riservino espressamente agli organi di governo dell'Universita' e
delle strutture didattiche e scientifiche.
5. Con apposito Regolamento di Ateneo sono disciplinate le
funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti
amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione
degli atti amministrativi.
Art. 6. FONTI DI FINANZIAMENTO
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono
costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e
privati e da entrate proprie.
2. Le entrate propie sono costituite da trasferimenti da
tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti e
prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti,
donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte
conseguite nell'Universita'.
3. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere
a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Art. 7. RAPPORTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI
1. Nel rispetto della propia autonomia e nell'ambito delle
proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita'
puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire rapporti con Enti
pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri
interuniversitari, partecipare a consorzi.
2. L'Universita' puo' svolgere attivita' di formazione,
ricerca, consulenza e servizi, anche di assistenza sanitaria,
regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti
pubblici o privati.
3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la
costituzione di consorzio e' subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) gli scopi di perseguire siano congrui alle finalita' istituzionali
dell'Universita';
b) l'oggetto del contratto della convenzione o del concorso sia tale
da contribuire allo sviluppo ed al potenziamento dell'Universita'
ed al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica
e sociale del territorio;
c) sia stata verificata l'esistenza nell'Universita' di una o piu'
strutture idonee e disponibili ad adempire gli obblighi
contrattuali;
d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli
organi collegiali delle strutture interessate;
e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attivita'
consortili consente di promuovere l'utilizzazione e la
valorizzazione delle capacita' professionali degli addetti alla/e
struttura/e.
4. L'UNiversita' promuove e favorisce ogni forma di scambio
culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti e
Istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse
italiane o estere.
5. Le azioni per attuare tali finalita' sono regolate da
protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
Art. 8 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
1. L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una
delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli
studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla
vita dell'Ateneo.
2. L'Universita' cura una pubblicazione periodica per
informare su tutto cio' che riguarda la sua attivita', il suo
funzionamento, le relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi
organi di governo.
Art. 9 REGOLAMENTI
1. L'Universita' utilizza lo strumento dei Regolamenti per
dare piena attuazione alle Disposizioni del presente Statuto e
realizzarne le finalita'.
PARTE II
ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA'
CAPO I.
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
Art. 10 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
1. Sono organi di governo dell'Universita' il Senato
Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.
2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo
- redatti sulla base della registrazione del dibattito - sono
pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la
consultazione ai sensi della legge 241/90. I dispositivi delle
delibere, ai pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo
dell' Ateneo.
Art. 11. NORME GENERALI RIGUARDANTI LA ELEGGIBILITA' NEGLI ORGANI
DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA.
1. Per i docenti condizione necessaria per accedere alle
cariche elettive e' di avere optato per il regime a tempo pieno e di
avere maturato un' anzianita'di servizio nel ruolo docente di almeno
tre anni.
2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali
abbiano gia' ricoperto la medesima carica per due mandati
consecutivi.
3. Con l'entrata in vigore dello Statuto tutte le cariche
elettive che prevedono variazioni dell'elettorato attivo o passivo
devono essere rinnovate.
4. Le candidature alle cariche elettive devono essere
avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo
elettorale.
5. Nel rispetto della liberta' di opinioni e di associazione
di tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere a
cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non
manifeste e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue
l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali
per ricoprire il posto resosi vacante.
6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi
collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza
giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un
anno accademico registri piu' del 50% di assenze, si procedera' alla
sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di
un primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verra'
immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione
dell'organismo con un altro rappresentante.
7. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi
previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore
puo'votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.
8. Le cariche elettive non sono cumulabili ad eccezione
dell'elezione al Senato Accademico. Rimane in ogni caso esclusa la
cumulabilita' delle cariche di membro del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
9. Le cariche di Pro-Rettore vicario e di delegato del
Rettore non sono cumulabili con cariche elettive.
Art. 12 SENATO ACCADEMICO
1. Il Senato Accademico e' l'organo al quale sono affidate
le attivita' di indirizzo, di programmazione dello sviluppo
dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita,
della liberta' didattica e di ricerca dei docenti e dei diritti
degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il
presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi
b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
c) approva l'adesione dell'Ateneo a Centri e Consorzi
interuniversitari
d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;
e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle
richieste e delle indicazioni espresse dalla Facolta' e dai
Dipartimenti;
f) istituisce, attiva e disattiva i Dipartimenti le Strutture
didattiche, di ricerca e di servizio;
g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai
dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di
verifica attivita' del personale docente e tecnico-amministrativo;
i) valuta la relazione annuale del Direttore Amministrativo in ordine
alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su
di essa parere obbligatorio da trasmettere al Consigli di
Amministrazione.
l) nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del Bilancio assegna
alle Facolta' i posti di personale docente e propone al Consiglio
di Amministrazione la destinazione alle Facolta', al Dipartimento,
alle Strutture Didattiche e di Specializzazione dei posti di
personale tecnico-amministrativo e le risorse finanziarie che
pervengono all'Ateneo;
m) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche
dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca
e sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al
Consiglio di Amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti
di ricerca;
n) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca elab-
orate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che
il Rettore presenta al M.U.R.S.T.;
o) sentite le Facolta', i Dipartimenti, e le strutture decentrate e
di servizio, formula il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di
priorita' degli interventi in relazione alle esigenze
dell'attivita' didattica e di ricerca, e lo sottopone
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
p) da' parere sul regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilita';
q) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il
Consiglio di Amministrazione formula il bilancio;
r) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge,
dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti, ed in particolare
approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalita'
stabilite dallo Statuto medesimo.
3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore in seduta
ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno
accademico nonche' in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore
stesso, ovvero qualora ne avanzi motivata richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti.
4. Il Senato accademico e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo, con voto consuntivo, con funzione di
Segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o di
impedimento, il funzionario piu' alto in grado;
d) un rappresentante per ciascuna Facolta' eletto dal rispettivo
Consiglio;
e) tre rappresentanti dei docenti per ciascuno dei settori culturali
derivanti dal raggruppamento delle aree scientifico-disciplinati
elencati nella tabella A allegata. I rappresentanti di ogni
settore vengono eletti da i docenti dei rispettivi settori. Gli
eletti non possono essere tutti e tre della stessa fascia;
f) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero di
otto eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
g) rappresentanti degli studenti in numero di otto eletti dagli
studenti dell'Ateneo.
5. Il senato Accademico dura in carica tre anni; i
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in
ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.
Art. 13. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d.A.)
1. Il consiglio di Amministrazione provvede alla gestione
amministrativa, finanziaria economica-patrimoniale dell'Ateneo, sulla
base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal Senato
Accademico, fate salve le autonomie dei Dipartimenti e delle altre
Strutture decentrate.
2. In particolare, il C.d.A. esercita le seguenti
attribuzioni:
a) sentito il senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati
dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva il
bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) Elabora ed approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilita', previo parere del Senato Accademico;
c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal Senato
Accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila
sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio
mobiliare e immobiliare;
d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle
competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate nel
rispetto di quanto previsto all'art. 7;
f) esprimere parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre
strutture decentrate;
g) promuove attivita' culturali, sportive, ricreative e di
orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture
collettive anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche
e/o private e avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative
studentesche.
3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) Il Rettore che lo presiede;
b) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di Segretario
verbalizzante;
c) nove rappresentanti dei docenti (tre per fascia);
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
Art. 14. IL RETTORE
1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
2. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione, dispone la pubblicazione dei verbali delle
rispettive sedute entro il 15 giorno successiva a ciascuna seduta;
b) promulga lo Statuto e i Regolamenti approvati dai rispettivi
organi competenti;
c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito delle
competenze previste dalla legge;
d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e
internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di
competenza delle strutture decentrate;
e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi
dell'Universita';
f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento
universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico
del personale docente,
g) presenta al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca
dell'Ateneo previste dalla legge;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai Regolamenti;
i) Il Rettore dura in carica tre anni.
3. Il Rettore e' eletto tra i docenti dell'Ateneo con una
anzianita' nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che,
all'atto della candidatura siano Professori ordinari e abbiano
depositato presso l'ufficio elettorale dell'Universita', la propria
candidatura.
4. La candidatura deve essere accompagnata da:
a) un documento programmatico;
b) il nome del Pro-Rettore Vicario;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in un
numero non inferiore a cento.
5. La candidatura del Rettore va presentata entro il termine
non differibile di dieci gg. dalla data di indizione delle elezioni,
che dovra' precedere di almeno 80 gg. la data della prima votazione.
6. Votano per l'elezione del Rettore i docenti e i
rappresentanti degli studenti nel S.A., nel C.d.A. e nei C.d.F., i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura del
10% dell'intero organico in servizio, eletti in collegi separati
coincidenti con le Facolta' e le sedi centralizzate (Sede Centrale,
Segreteria, Uffici Tecnici e Servizi centralizzati).
7. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata
elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due
candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior
numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di nomina nel
ruolo di professore di 1 fascia e a parita' di nomina nel ruolo il
piu' anziano di eta'.
CAPO II.
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI
Art. 15. STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le Facolta', i
Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma, le Scuole di Specializzazione, i
Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti ed i Centri
Interdipartimentali.
Art. 16 FACOLTA'
1. Nelle Facolta' sono istituiti i Consigli di Corso di
Laurea e/o di Diploma e/o di Scuole di Specializzazione.
2. Laddove esistano piu' Corsi di Laurea, la Facolta' ne
coordina le attivita' didattiche comuni.
Art. 17. CONSIGLI DI FACOLTA' (C.d.F.)
1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo di governo della
Facolta'.
2. Il Consiglio di Facolta' e' presieduto dal Preside che lo
convoca con modalita' definite dal regolamento di Facolta'.
3. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
a) La presentazione al Senato Accademico dei piani di sviluppo
elaborati dalle strutture didattiche ad essere afferenti;
b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del S.A.
delle norme statuarie riguardanti la Facolta' e i corsi di studio
ad esso afferenti in un quadro di validita' nazionale degli
ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello Statuto di
Ateneo;
c) La richiesta di nuovi posti in organico di docenti previo parere
dei Dipartimenti, dei Consigli di Corso di Laurea e dei Consigli
di Corso di Studi;
d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento
della didattica in collegamento con le attivita' dei Dipartimenti;
e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei
Consigli di Dipartimento e dei C.C.S.;
g) la deliberazione dell'afferenza dei docenti al C.C.S.;
h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace
svolgimento dell'attivita' didattica;
i) la gestione delle Biblioteche centrali di Facolta' secondo
apposito regolamento emanato dallo stesso Consiglio nel rispetto
della legislazione vigente;
l) il procedere, annualmente, alla programmazione didattica e alla
approvazione del manifesto degli studi;
m) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di Facolta';
n) ogni altra attivita' prevista dalla legge e dagli ordinamenti
universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.
4. Il Consiglio di Facolta' delega, con apposita
deliberazione, ai C.C.S., quei poteri che ritiene opportuno conferire
in base alle effettive necessita' di snellimento e di maggior
efficacia delle sue attivita', evitando sovrapposizioni di organismi
e compiti.
5. Sono comunque, in ogni caso, di pertinenza dei C.d.F., i
compiti di cui al punto a), d), e), f).
6. Per quanto riguarda i restanti punti, il C.d.F., potra'
delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo C.C.S. o piu'
di uno. Nel secondo caso esso e' tenuto a deliberare dopo avere
sentito i pareri dei C.C.S. interessati. Trascorsi quindici giorni
dalla richiesta di parere ai C.C.S., il C.d.F. puo' deliberare anche
in loro assenza.
7. Il Consiglio di Facolta' elegge il Preside e la Giunta di
Presidenza la cui composizione e compiti ed essa demandabili sono
definiti dal regolamento di Facolta'.
8. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) il Preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite dal
regolamento di Facolta';
b) i docenti della Facolta';
c) una rappresentanza di studenti pari al 20% dei componenti di
diritto; gli studenti contribuiscono al numero legale solo se
presenti;
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della
stessa Facolta'.
9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
durano in carica tre anni e i rappresentanti degli studenti durano in
carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di
titolo.
10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari
categorie, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a
tutti gli appartenenti al Consiglio di Facolta'.
Art. 18. PRESIDE DI FACOLTA'
1. Il Preside e' responsabile della gestione della Facolta'
e la rappresenta nei rapporti con l'esterno
2. Egli convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne
rende esecutive le deliberazioni;
3. In particolare, spetta al Preside:
a) coordinare l'attivita' dei singoli C.d.L., sovrintendendo al
regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e
organizzative che fanno capo alla Facolta' ed esercitando,
d'intesa con i presidenti dei C.C.S. ogni opportuna funzione di
vigilanza e controllo;
b) rappresenta il Consiglio di Facolta' nei rapporti con l'esterno;
c) dura in carica tre anni.
4. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside e'
costituito da tutti i componenti del Consiglio di Facolta'.
5. Il Preside e' eletto trai professori ordinari della
Facolta'.
Art. 19 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO (C.C.S.)
1. I Consigli di Corso di Studio sono:
a) Consigli di Corso di Laurea:
b) Consigli di Diploma Universitario;
c) Consigli di Corso di Diploma di Specializzazione.
2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:
a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, le attivita' di
insegnamento e di studio,
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica
del corso;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame per i corsi e per i corsi e per
le lauree;
f) proporre al Consiglio di Facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti dal Regolamento didattico afferenti al Corso di Studi e
le relative modalita' di copertura;
g) proporre al C.d.F. l'utilizzazione dei posti;
h) assegnare i compiti didattici ai docenti afferenti al C.C.S. nel
rispetto delle liberta' di insegnamento;
i) formulare al S.A. le richieste di professori a contratto;
l) formulare al C.d.F. indicazioni e richieste di posti di personale
docente da inserire nel piano triennale;
m) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del C.C.S.;
n) eleggere una giunta di Presidenza la cui composizione, durata e
compiti sono definiti dal Regolamento;
o) eleggere il Presidente;
p) approvare il proprio manifesto degli studi;
q) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da
presentare al Senato Accademico tramite la Facolta';
r) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di
sviluppo della Facolta'.
3. I Consigli di Corso di Studio hanno l'obbligo di
elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e
sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del
calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun docente.
4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovra' istituire un
Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente da
docenti sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con il
compito di verificare che vengano rispettate le attivita' didattiche
previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico
d'Ateneo e dal calendario didattico.
5 E' fatto obbligo che il Regolamento generale di Ateneo
preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato
rispetto da parte dei docenti per quanto attiene agli impegni
didattici programmatici.
6. Per ottimizzare il rapporto docente-studente, i corsi che
implicano attivita' sia teoriche, sia teoriche-pratiche devono
prevedere non piu' di 150 studenti e, comunque il numero di studenti
per ciascun corso non puo' superare il numero 250.
7. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
a) i docenti del C.C.S.;
b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei membri di
diritto; in ogni caso la rappresentanza non deve essere inferiore
a due studenti per anno di corso e non deve superare le 50 unita'.
Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:
a) presiede il C.C.S. e lo convoca con modalita' previste dal
Regolamento;
b) rappresenta il C.C.S. nei rapporti con l'esterno;
c) resta in carica tre anni:
d) e' eletto da tutti i componenti del C.C.S.
2. Ai fini dell'elezione del Presidente del C.C.S.
l'elettorato passivo e' costituito dai docenti del C.C.S.
3. Il Presidente del C.C.S. e' eletto tra i docenti del
C.C.S. come specificato all'Art. 19, comma 7, del presente statuto.
Art. 21. DIPARTIMENTO
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o
piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi
insegnamenti anche afferenti a piu' Facolta'.
2. Al Dipartimento e' attribuita piena autonomia
finanziaria, contabile amministrativa e di spesa. Al Dipartimento
possono altresi' essere devolute le attribuzioni amministrative,
finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o
di servizio considerate dal Senato Accademico afferenti ad esso
esclusivamente a tali fini.
3. I Dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e
pubblicizzano le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di
ogni singolo docente, e concorrono alle attivita' didattiche secondo
quanto stabilito dal presente Statuto e dalle leggi vigenti. Essi
organizzano le strutture di ricerca.
4. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o
convenzione da eseguirsi all'interno dell'Universita' si svolgono
nell'ambito dei Dipartimenti.
5. La costituzione di un Dipartimento e' deliberata, anche
su iniziativa dei docenti interessati, dal Senato Accademico che
indica la data di attivazione sentito il Consiglio di
Amministrazione, in relazione alla disponibilita' di risorse, locali
e personale. La medesima procedura e' adottata per eventuali succes-
sive modifiche.
6. Ciascun docente afferisce, secondo la propria scelta, ad
uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in
collaborazione con altri, la propria attivita' di ricerca; il non
esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio
da parte del Senato Accademico.
7. Al Dipartimento e' assegnato il personale amministrativo,
tecnico, bibliotecario, ausiliario, per le attivita' di ricerca e di
didattica ad esso connesse.
8. La disattivazione dei Dipartimenti gia' costituiti viene
deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di
Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero
quando il numero dei docenti si riduce ad un terzo rispetto a quello
dei docenti all'atto della costituzione.
9. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Direttore.
10) A ciascuna delle sezioni in cui e' eventualmente
articolato il Dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate
le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
Art. 22. CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo al quale e'
affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del Dipartimento
e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Pertanto il Consiglio di Dipartimento:
a) elabora ed approva un regolamento interno con il quale sono
disciplinate le modalita' di svolgimento delle attribuzioni del
Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di
funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per
l'adempimento delle funzioni istituzionali;
b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e
degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi
assegnati al Dipartimento;
c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al
Dipartimento;
d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie
strutture didattiche alle relative attivita';
e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di
accompagnamento;
f) approva le domande di opzione al Dipartimento;
g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi
annuali e pluriennali previsti da Regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita';
h) determina il fondo a disposizione del Segretario Amministrativo
per le spese in economato, ai sensi del Regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita';
i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di
strumenti, attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori
e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di
competenza del Direttore;
l) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
m) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
n) inoltra al Senato Accademico le richieste relative ai piani di
sviluppo;
o) esprime pareri in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei
docenti ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da
effettuare da parte dei Consigli di Facolta', limitatamente alle
discipline comprese nel Dipartimento;
p) esprime parere in ordine alle modifiche al Regolamento Didattico
di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
q) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal
presente Statuto, dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dal
regolamento interno.
3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti o)
e p) del comma 2 i soli docenti.
4. Il Consiglio di Dipartimento e' composta da:
a) il Direttore che lo convoca e lo presiede, e da tutti i docenti
afferenti al Dipartimento;
b) il Segretario Amministrativo, con funzione di segretario
verbalizzante e voto deliberativo;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca
(uno per ciclo);
d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella
misura del 10% dei docenti.
Art. 23. GIUNTA DI DIPARTIMENTO
1. La Giunta:
a) dispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita',
l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti
attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la
fornitura di servizi;
b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di
assegnazione del personale tecnico- amministrativo necessarie per
il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato
Accademico;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal
Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da
sottoporre al C.d.D.
2. La Giunta e' composta da:
a) Il Direttore che la convoca e la presiede, dal segretario
amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante;
b) e da almeno sei docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 24. DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
1. Il Direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le
seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
b) da' esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone
per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella
prima seduta utile;
d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del
Dipartimento;
e) presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti dalla
Giunta corredati dalle relative relazioni tecniche;
f) designa il proprio sostituto tra i membri della Giunta.
2. Il Direttore di Dipartimento e' eletto dal consiglio di
Dipartimento tra i docenti del Dipartimento stesso.
Art. 25. CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA (C.I.R.)
1. I centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati
alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di
docenti appartenenti a Dipartimenti diversi.
2. I C.I.R. sono costituiti con delibera del S.A., sentiti i
Dipartimenti interessati.
3. Le modalita' per la costituzione dei C.I.R. devono essere
contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
PARTE TERZA
ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
CAPO I.
ATTIVITA' DIDATTICA
ART. 26. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO
1. Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento.
Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di
Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei
programmi.
2. Il professore di ruolo, che, nell'ambito del suo corso di
insegnamento, non abbia l'opportunita' di realizzare il proprio
impegno orario, dovra' avere affidato lo svolgimento di attivita'
didattiche aggiuntive, incluse le attivita' relative ai Corsi di Di-
ploma e di Scuola di Specializzazione, o lo svolgimento di corsi di
recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.
3. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovra' istituire
l'Osservatorio Permanente della Didattica di cui all'art. 19,
composto pariteticamente da docenti e da studenti, con il compito di
verificare e relazionare annualmente sull'andamento dell'attivita'
didattica.
Art. 27. DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI
1. I docenti adempiono, nei Corsi di Laurea, di Diploma di
Laurea, di Diploma di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca, ai
rispettivi compiti didattici previsti dalla legge.
2. E' altresi' obbligo dei professori e dei ricercatori
guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di
tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno
al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti,
concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli
studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita'
universitarie.
CAPO II.
ATTIVITA' DI RICERCA
Art. 28. PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA
1. L'Universita' programma su base pluriennale, in accordo
con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria
attivita' fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per
migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della
ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e
strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i
settori.
2. L'Universita', in base alle competenze scientifiche di
cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo
dei settori di base e applicativi.
3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed
illustrata in una apposita Conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e
presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze
culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed
internazionali.
Art. 29. FINANZIAMENTO DELLA RICERCA
1. Al fine di sviluppare l'attivita' scientifica e di
ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da
parte dello Stato, cura i rapporti con gli Enti di ricerca, con le
istituzioni pubbliche e con gli Enti privati.
2. In particolare, l'Universita' puo' stipulare convenzioni
con Enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la
realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei Piani di
sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione
pluriennale.
3. L'Universita' mette a disposizione delle forze produttive
e degli Enti pubblici e privati l'esperienza e competenza maturate
all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria
della ricerca e della formazione scientifica, l'Universita' si
propone come consulente permanente di Enti pubblici.
4. I Dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire
aliquote dei proventi derivanti dalle attivita' di cui sopra per
investimenti nella ricerca e nella formazione.
PARTE IV
SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO
Art. 30. MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE
DI SERVIZIO DI ATENEO
1. Le strutture di servizio dell'Universita' si articolano
in strutture centrali e periferiche.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione puo' costituire
nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica
motivazione, che le attivita' e finalita' previste non possono essere
attuate dalle strutture gia' esistenti.
Art. 31. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Universita' sono
organizzate in quattro aree fondamentali: Ricerca scientifica,
Formazione didattica, Patrimonio e Gestione del Personale. La
suddivisione interna alle aree sara' definita dal Regolamento che
dovra' accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e
funzioni strumentali di supporto.
2. Per quanto riguarda "l'Azienda Policlinico". fermo
restando l'unicita' per l'intero Ateneo delle Aree Formazione
Didattica e Ricerca Scientifica, vanno previste strutture separate
per le Aree Patrimonio e Gestione del Personale.
3. L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative e'
definito dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 32. ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
1. Le strutture amministrative dell'Universita' sono
organizzate secondo criteri di flessibilita' funzionale e di
accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle
risorse umane anche mediante processi di riqualificazione
professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilita' del
personale.
2. Deve essere promossa e garantita la responsabilita'
individuale e la collaborazione di tutto il personale secondo una
gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo
svolgimento del servizio.
3. L'organizzazione del lavoro degli Uffici dell'Universita'
e' determinata dal Direttore Amministrativo.
4. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la
responsabilita' individuale di ciascun dipendente per le funzioni
attribuitegli, e informata al principio della collegialita' che si
realizza in base ai criteri di efficienza e produttivita', secondo le
funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
Art. 33. SERVIZI E MODALITA' DI GESTIONE
1. I servizi relativi all'espletamento dell'attivita'
istituzionale sono resi, direttamente dall'Universita' o dai Centri
di Servizio di cui al successivo comma 2 Servizi specialistici
integrativi possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla
base di apposite valutazioni tecnico-economiche.
2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi
finalizzati a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca o
richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa
dell'Ateneo, l'Universita' puo' costituire appositi Centri di
Servizi, dotati di autonomia gestionale.
3. La delibera costitutiva del Centro di Servizi, oltre ad
esporre puntualmente le soluzioni alternative disponibili, la
valutazione preventiva dei riflessi organizzativi ed ad approvare il
relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le relazioni
con gli Organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti,
i requisiti richiesti per la figura del Direttore ed individua i
mezzi finanziari e il personale da assegnare al Centro di Servizi.
4. Il Centro di Servizi e' retto, per la durata di tre anni,
rinnovabile, da un comitato di tre membri e da un Direttore che
sovrintende alla gestione, nominato, di norma, tra il personale
tecnico-amministrativo di grado adeguato.
5. Il regolamento del Centro di Servizi deve prevedere
modalita' e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.
6. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni
o risorse rese disponibili per iniziative degli studenti o di altre
organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite
convenzioni.
Art. 34. CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, relativamente
al Patrimonio Immobiliare dell'Ateneo di Palermo (P.I.A.P.), ai
seguenti compiti:
a) censimento e catalogazione dei P.I.A.P.;
b) diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla
consistenza, destinazione e stato d'uso del P.I.A.P.;
c) vigilanza sul P.I.A.P. con particolare riferimento alla verifica
periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
d) formazione del Piano annuale di interventi, in armonia con il
Piano triennale di cui al successivo comma 5.
2. Il Senato Accademico programma le modalita' di gestione
delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attivita'
istituzionale dell'Ateneo.
3. Tale programmazione e' informata a criteri e priorita' di
assegnazione delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture
dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque
finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al
pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al
completamento definitivo di quelle non ancora completate.
4. A tal fine il Senato Accademico adotta apposite
deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali
di priorita'.
5. Il Senato Accademico redige il Piano Triennale delle
risorse immobiliari, contenente l'ordine di priorita' generale di
intervento e quello di ciascun settore di intervento con riferimento
a:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) ristrutturazioni;
d) ampliamenti e nuove costruzioni;
e) acquisizioni ed alienazioni di beni.
6. Il Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione,
costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze
volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli
interventi sui P.I.A.P.
7. L'Universita' realizza gli interventi relativi al
P.I.A.P., sia quelli con fondi propri che con finanziamenti esterni,
nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorita' sia generali
che di settore degli interventi del Piano Triennale, salvo casi in
cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi
nonche' da nuove disposizioni legislative.
8. Alla scadenza del Piano Triennale, il Senato Accademico,
con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei
componenti, puo' modificare le pregresse previsioni e priorita'. Il
Piano vigente puo' anche essere aggiornato, su analoga deliberazione
del Senato Accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni
legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne
rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione in accordo ai
criteri fissati dal comma precedente.
9. Il Senato Accademico, entro tre anni dall'emanazione
dello Statuto, dovra' approvare un Regolamento sulla qualita' degli
interventi sul P.I.A.P. da applicare nella valutazione dei progetti e
delle realizzazioni delle relative opere
Art. 35. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1. Il Direttore Amministrativo viene nominato dal Rettore,
su proposta del C.d.A., secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Il Direttore Amministrativo permane nelle funzioni per un
periodo di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione
da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Amministrativo puo' essere nominato, dopo
concorso pubblico per titoli, anche tra persone estranee
all'Amministrazione, purche' ne abbiano i requisiti; il rapporto di
lavoro e' regolato da contratto di diritto privato, nei limiti
previsti dalla legge.
4. Il Consiglio di Amministrazione determinera' i requisiti
professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
5. In sede di prima applicazione, il Direttore
Amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione
del presente atto.
6. Il Direttore Amministrativo esercita le competenze
previste dalla legislazione vigente.
Art. 36. DIRIGENTI E DIPENDENZA DEI SERVIZI E DELLE UNITA' OPERATIVE
1. Il Direttore Amministrativo nomina i responsabili delle
strutture amministrative, tenuto conto delle indicazioni contenute
nel piano di impiego del personale e delle direttive programmatiche
del Senato Accademico.
2. Nel rispetto delle qualifiche e delle competenze, il
Direttore Amministrativo promuove la rotazione periodica - di norma
quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.
Art. 37. CONTROLLO DI GESTIONE
1. L'Universita', tramite la costituzione di un apposito
Ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente
utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse
edilizie, finanziarie e di beni in attuazione a quanto disposto
dall'art. 5, commi 2 e 3 del presente Statuto.
2. L'Universita' garantisce all'Ufficio per il controllo di
gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei
propri compiti.
3. L'Ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento
dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei
titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio
di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
4. All'Ufficio per il controllo di gestione sono in ogni
caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali
predisposte, dai Comitati paritetici per la Didattica di Corso di
Studio, dai Centri di Servizio (art. 33 e 40), dai Dirigenti o
Responsabili dei servizi (art. 36).
5. Il Rapporto annuale dell'Ufficio per il controllo di
gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di
valutazione esplicitamente dichiarati:
a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole
strutture amministrative e di servizio;
b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture
esistenti.
6. Il rapporto annuale e' inviato ai componenti degli organi
di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di
servizio.
;
Art. 38. PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato
Accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale
sulla base delle esigenze delle strutture.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone
apposito regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei
servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
3. Tramite tale Piano vengono effettuati l'assegnazione e i
trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale
dell'Ateneo e vengono promosse le "azioni positive", su proposta del
Comitato delle Pari Opportunita' dell'Ateneo.
Art. 39. ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
1. La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e'
attuata attraverso Centri di spesa, definiti come le strutture a cui
il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
2. I Centri di spesa sono distinti in:
a) Centri di spesa delegata;
b) Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
3. I limiti dei poteri dei Centri di spesa sono fissati dal
Regolamento generale di Ateneo per la Finanza e la Contabilita'.
Nessun centro di spesa puo' essere affidato a responsabili
il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
4. I Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile
gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi
organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e
convenzioni.
5. Il C.d.A. istituisce i Servizi Centralizzati al fine di
consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.
6. Sono Centri di spesa con autonomia amministrativo-
contabile:
a) Dipartimenti
b) Centri interdipartimentali di ricerca.
Art. 40. CENTRI DI SERVIZIO
1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato
Accademico, puo' istituire Centri di Servizio, al fine di favorire
l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, puo' incentivare gli
scambi di docenti e studenti con altre istituzioni universitarie
italiane ed estere, sostenere le attivita' didattiche e di ricerca
scientifica.
2. I Centri di Servizio vengono disciplinati da Regolamenti
emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4 e
5 dell'art. 33.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato
Accademico delibera altresi' se costituirli in Centri di Spesa.
Art. 41. REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA
E LA CONTABILITA'
1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile da parte degli organi di direzione delle strutture
dell'Universita' di Palermo, cui sono demandate, a norma del
successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, e'
disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilita'.
2. Il Regolamento d'Ateneo, di cui al comma precedente, e'
emanato con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, sentito il Senato Accademico, le Facolta' e i
Dipartimenti.
3. Il Regolamento di Ateneo, puo' derogare dalle norme del
vigente ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici,
rispettandone comunque i relativi principi.
Art 42. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' nominato con
decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed
e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei Conti scelto tra il personale
collocato a riposo, che ne assume la presidenza;
b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli
isritti nel Registro dei Revisori dei Conti previsto dalla Legge.
2. I componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono
stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilita'.
Art. 43. SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI ATENEO
1. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo, cui
afferiscono le Biblioteche di Facolta' e di Dipartimento, l'Archivio
Storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di
sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la
conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario,
nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
2. Al Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo
sovrintende un Comitato di coordinamento, eletto dal Senato
Accademico, formato da due docenti, due funzionari dell'area delle
Biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla
gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e
le linee di sviluppo del Sistema sulla base delle indicazioni emerse
alla Conferenza delle Biblioteche, fatta salva l'autonomia
scientifica delle singole strutture. Il Comitato e' presieduto da un
delegato del Rettore.
3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle
biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di
afferenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facolta') che li
esercitano secondo le modalita' previste dal Regolamento del Sistema
Bibliotecario e Archivistico di Ateneo.
4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e
conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria
memoria storica, l'Universita' provvede a rendere funzionale,
dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e
organizzandolo secondo criteri scientifici, l'Archivio storico di
Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del
Sistema Bibliotecario di Ateneo confluira' tutta la documentazione
relativa alle attivita' culturali, didattiche e amministrative
dell'Ateneo dalla data della fondazione, e quella che via via andra'
producendosi.
5. La direzione scientifica e' affidata ad un comitato la
cui formazione e funzione e' prevista dal Regolamento.
Art. 44. SISTEMA MUSEOGRAFICO E ORTO BOTANICO
1. L'Universita' promuove la conservazione, l'arricchimento
e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico
attraverso il Sistema Museografico dell'Universita' di Palermo, che
comprende i seguenti musei:
a) Musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e
scientifiche dell'Universita';
b) l'Orto Botanico e l'Erbarium Mediterraneum.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato
Accademico, puo' costituire ciascuna unita' museale in centro di
spesa.
PARTE V
RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE
CAPO I.
CONVENZIONI E CONTRATTI
Art. 45. OSSERVATORIO SULLE CONVENZIONI E SUI CONTRATTI
1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un
ufficio permanente delle attivita' relative ai Contratti, alle
Convenzioni ed ai Consorzi, con il compito di:
a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti
anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei
suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse
strutture di Ateneo;
c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle
attivita' regolate da contratti, convenzioni e consorzi. Tale
rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive delle
informazioni piu' significative quali: i contenuti, i contraenti,
la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di
attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro
il piu' possibile esauriente.
Art. 46. ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI
L'Universita' provvede all'acquisizione di beni e servizi,
secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi
professionali secondo criteri di riconosciuta professionalita' in
conformita' alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per
Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
CAPO II
AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITA'
Art. 47. AZIENDA UNIVERSITARIA "POLICLINICO"
1. Ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto delle
normative universitarie che espressamente vengono fatte salve
l'Universita' degli Studi di Palermo comprende l'Azienda
Universitaria Policlinico per lo svolgimento dell'attivita'
assistenziale e di formazione sanitaria connessa con le attivita'
istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della Facolta' di
Medicina e Chirurgia.
2. L'Azienda Universitaria Policlinico e' costituita con
decreto del Rettore. Essa e' dotata di autonomia organizzativa,
gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione e' informata
al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e
consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.
3. L'Azienda costituita nell'ambito della Facolta' di
Medicina e Chirurgia ed istituita con finalita' di formazione e
ricerca in quanto Policlinico Universitario, assume anche le
caratteristiche corrispondenti a ospedale di rilievo nazionale e di
alta specializzazione e come tale si inserisce nel sistema di
emergenza sanitaria.
Art. 48. AZIENDE AGRARIE
1. L'Universita', per finalita' della didattica e della
ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una
Azienda Agraria di sua proprieta'.
2. L'organizzazione e la gestione dell'azienda Agraria va
conformata alle norme previste dal Regolamento di gestione delle
Aziende Agrarie.
PARTE VI
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 49. MODIFICHE DI STATUTO
1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a
maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il
Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facolta', i Consigli del
C. C. S. e i Consigli di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facolta'
e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di
modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si
deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore secondo le procedure
previste dalle legge vigenti.
Art. 50. NATURA DEI PARERI
1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificata,
e' da intendersi obbligatoria e non vincolante. I pareri devono
essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente puo' deliberare
anche in assenza del parere richiesto.
CAPO II.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 51. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.
Art. 52. ELEZIONI E REGOLE DI INCOMPATIBILITA'
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto
devono essere eletti: il Rettore, il Senato Accademico, i Presidi di
Facolta', i Direttori di Dipartimento, i membri del Consiglio di
Amministrazione e i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio.
2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non
rieleggibilita' negli organismi di governo, si devono considerare i
mandati gia' maturati alla data di entrata in vigore dello Statuto.
Art. 53. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI ATENEO
1. Le funzioni della Commissione di Ateneo vengono
trasferite al Senato Accademico che si insediera' in applicazione
dello Statuto.
Art. 54. PROROGA DEI REGOLAMENTI PRECEDENTI
1. I regolamenti di attuazione del presente statuto devono
essere emanati entro un termine massimo di un anno
dall'insediamento degli organi competenti alla loro emanazione.
2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal
presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi
di Ateneo i regolamenti precedentemente approvati.
Art. 55. ISTITUTI
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e'
vietata la costituzione di nuovi Istituti.
2. Gli Istituti esistenti non potranno comunque essere
mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
Statuto.
3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente
Statuto, il Senato Accademico provvedera', in ogni caso, alla
assegnazione dei docenti, delle strutture e delle attrezzature ai
Dipartimenti gia' costituiti o da costituire.
4. Per la composizione del Consiglio di Istituto e per
l'elezione del Direttore valgono le norme previste dal presente
Statuto per i corrispondenti organi di Dipartimento.
TABELLA A
Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.
Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.
Settore 3: Scienze mediche e biomediche.
Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale,
ingegneria dell'informazione
Settore 5: Scienze dell'antichita', filologico-letterarie, storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Settore 6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche
e sociali