Aggiornato graficamente il 14/10/2003

LO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO
NELLA PRIMA STESURA UFFICIALE, PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. 181 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 3/8/1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129


                                                                                 
                                 UNIVERSITA' DI PALERMO                           
                                                                                     
                            DECRETO RETTORALE 17 luglio 1996                                        
                       Approvazione dello statuto dell'Universita'.                         
                                                                                     
                                       IL RETTORE                                 
                                                                                     
                Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168, ed in particolare gli   
             articoli 6 e 16;                                                        
                Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento  del   
             senato  accademico  integrato di cui al citato art. 16 della legge n.   
             168/1989;                                                               
                Visto il verbale del  14  luglio  1995  con  il  quale  il  senato   
             accademico  integrato  ha approvato lo statuto dell'Universita' degli   
             studi di Palermo;                                                       
                Vista la nota rettorale n. 1299 del 31 luglio 1995 con la quale e'   
             stato  inviato  al  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca   
             scientifica  e  tecnologica  lo  statuto  medesimo  per il prescritto   
             controllo di legittimita' e di merito;                                  
                Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1995 con il quale   
             e' stato il riesame  di  alcune  norme  dello  statuto  per  vizi  di   
             legittimita' e di merito;                                               
                Vista  la nota rettorale del 26 febbraio 1996 contenente deduzioni   
             al decreto ministeriale dell'8 novembre 1995 circa  i  rilievi  nello   
             statuto;                                                                
                Vista  la  nota  prot.  n.  491  del  18  marzo  1996 del Ministro   
             dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   in   
             risposta alle deduzioni ed ai chiarimenti forniti;                      
                Preso  atto che il senato accademico integrato nelle sedute del 29   
             maggio e del 10  giugno  1996  ha  proceduto  all'esame  dei  rilievi   
             ministeriali, non contenuti nella nota di cui ai chiarimenti accolti,   
             e  che  ha  deliberato  di  conformarsi  agli  stessi  e di esprimere   
             opposizione a due rilievi di merito che con le prescritte maggioranze   
             di voti favorevoli, modificando  ed  integrando  conseguentemente  il   
             testo di statuto gia' approvato nella seduta del 14 luglio 1995;        
                Ritenuti   che   sia  stato,  pertanto  compiuto  il  procedimento   
             amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;                 
      
                                                     Decreta:                                  
     
             E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto   
             dell'Universita' degli studi di Palermo il cui testo e'  allegato  al   
             presente decreto del quale fa parte integrante.                         
                Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   
             Ufficiale della Repubblica italiana.                                    
               
             Palermo, 17 luglio 1996                                                 
                                                    Il Rettore  
                                             Prof. Antonino Gullotti  
    
                                                                                     
                                          ALLEGATO   
                                                                                     
                        STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO              
     
                                           PARTE I                                  
       
                                      PRINCIPI GENERALI                             
                                                                                     
             Art. 1.  NATURA E FINALITA'                                             
                      1.   L'Universita'   degli  Studi  di  Palermo,  di  seguito   
             denominata Universita',  e'  una  istituzione  pubblica  avente  come   
             finalita' inscindibili l'istruzione e la formazione universitaria, la   
             ricerca scientifica e tecnologica.                                      
                      2.   L'Universita'   ha  autonomia  didattica,  scientifica,   
             organizzativa, finanziaria e contabile.                                 
                      3.  L'Universita'  afferma  il  proprio   carattere   laico,   
             pluralistico   e   indipendente   da  ogni  orientamento  ideologico,   
             religioso e politico economico.                                         
                      4. Per  il  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,   
             l'Universita'  si  dota  di  strutture  didattiche,  di  ricerca e di   
             servizio, e si avvale di mezzi finanziari e di  beni  strumentali  di   
             provenienza pubblica e privata.                                         
                      5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti   
             coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di   
             legge.                                                                  
      
             Art. 2.  TITOLI DI STUDIO                                               
                      1.  L'Universita'  rilascia  i  titoli  di studio consentiti   
             dalla legge.                                                            
      
             Art. 3.  DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA                                
                      1. L'Universita' promuove  e  sviluppa  la  didattica  e  la   
             ricerca  scientifica  nel  rispetto  della natura, del genere umano e   
             delle specie viventi,  in  armonia  con  i  principi  dello  sviluppo   
             compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e   
             pacifica convivenza fra popoli.                                         
                      2.  L'Universita',  nel  pieno  rispetto  della  liberta' di   
             insegnamento   e   di   ricerca   scientifica,   adotta   forme    di   
             programmazione,   pubblicizzazione   e   valutazione   dell'attivita'   
             didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine   
             di  assicurare   efficienza,   responsabilita'   e   verifica   delle   
             competenze.                                                             
                      3.  L'Universita',  nei limiti consentiti dalla legislazione   
             vigente, assicura ai  docenti  (professori,  ricercatori,  assistenti   
             R.E.,  professori  incaricati  stabilizzati),  l'utilizzazione  delle   
             infrastrutture e degli apparati  tecnici,  nonche'  la  fruizione  di   
             periodi  di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri   
             nazionali e internazionali.                                             
      
             Art. 4.  DIRITTO ALLO STUDIO                                            
                      1. L'Universita' assume ogni iniziativa  per  assicurare  le   
             condizioni  che  rendano  effettivo  il  diritto  allo  studio  e  il   
             Regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in   
             accordo con le disposizioni normative vigenti.                          
                      2.  L'Universita'  realizza  la  formazione   ,   anche   in   
             collaborazione   con  analoghe  istituzioni  di  altri  paesi  e  con   
             organizzazioni internazionali.                                          
      
             Art. 5.  ATTIVITA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA          
                      1. L'attivita' amministrativa e di gestione dell'Universita'   
             si conforma ai seguenti principi e criteri:                             
             a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;             
             b) efficienza e semplicita' delle procedure;                            
             c) economicita' delle scelte di gestione;                               
             d)  definizione  delle  responsabilita'   individuali   e   verifiche   
                periodiche    delle   competenze,   delle   efficienze   e   delle   
                compatibilita';                                                      
             e) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.   
                      2.  In  particolare  il controllo di gestione si fonda sulla   
             valutazione  dell'attivita'  svolta,  mediante  indicatori,  atti   a   
             rappresentare   le   risorse   impiegate,  le  modalita'  della  loro   
             realizzazione  e  i  risultati  raggiunti.  Deve  essere  anche  reso   
             esplicito  il grado di realizzazione degli obbiettivi assegnati ed il   
             rispetto dei tempi di cui al successivo punto 5.                        
                      3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto  di   
             valutazione   nelle   decisioni  riservate  agli  organi  di  governo   
             dell'Ateneo, anche ai fini di ripartizione delle risorse.               
                      4. Sono riservati ai Dirigenti  e,  nei  casi  previsti,  ai   
             responsabili   di  struttura,  i  compiti  di  amministrazione  e  di   
             gestione,  ivi  compresa  l'adozione   degli   atti   che   impegnano   
             l'Amministrazione  verso  l'esterno,  che  la  legge e lo Statuto non   
             riservino espressamente agli organi  di  governo  dell'Universita'  e   
             delle strutture didattiche e scientifiche.                              
                      5.  Con  apposito Regolamento di Ateneo sono disciplinate le   
             funzioni del responsabile del procedimento,  l'accesso  ai  documenti   
             amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione   
             degli atti amministrativi.                                              
      
             Art. 6.  FONTI DI FINANZIAMENTO                                         
                      1.   Le   fonti   di   finanziamento  dell'Universita'  sono   
             costituite da trasferimenti dello Stato, di  altri  Enti  pubblici  e   
             privati e da entrate proprie.                                           
                      2.  Le  entrate  propie  sono costituite da trasferimenti da   
             tasse  e  da  contributi  universitari,  da  redditi  conseguenti   e   
             prestazioni   e   da  redditi  patrimoniali  conseguenti  a  lasciti,   
             donazioni,  sfruttamento  industriale  di   brevetti,   di   scoperte   
             conseguite nell'Universita'.                                            
                      3. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere   
             a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di   
             equilibrio di bilancio su scala pluriennale.                            
      
             Art. 7.  RAPPORTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI                        
                      1.  Nel  rispetto della propia autonomia e nell'ambito delle   
             proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca,  l'Universita'   
             puo'  sviluppare  attivita'  di servizio, stabilire rapporti con Enti   
             pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri   
             interuniversitari, partecipare a consorzi.                              
                      2. L'Universita'  puo'  svolgere  attivita'  di  formazione,   
             ricerca,   consulenza  e  servizi,  anche  di  assistenza  sanitaria,   
             regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con  soggetti   
             pubblici o privati.                                                     
                      3.  La  stipula  di  un  contratto,  di una convenzione o la   
             costituzione  di  consorzio  e'  subordinata  alla  sussistenza   dei   
             seguenti requisiti:                                                     
             a) gli scopi di perseguire siano congrui alle finalita' istituzionali   
                dell'Universita';                                                    
             b)  l'oggetto del contratto della convenzione o del concorso sia tale   
                da contribuire allo sviluppo ed al potenziamento  dell'Universita'   
                ed  al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica   
                e sociale del territorio;                                            
             c) sia stata verificata l'esistenza nell'Universita' di  una  o  piu'   
                strutture   idonee   e   disponibili   ad  adempire  gli  obblighi   
                contrattuali;                                                        
             d)  i  contratti,  le  convenzioni o i consorzi siano approvati dagli   
                organi collegiali delle strutture interessate;                       
             e) lo sviluppo del contratto, della  convenzione  o  delle  attivita'   
                consortili   consente   di   promuovere   l'utilizzazione   e   la   
                valorizzazione delle capacita' professionali degli addetti  alla/e   
                struttura/e.                                                         
                      4.  L'UNiversita' promuove e favorisce ogni forma di scambio   
             culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti  e   
             Istituzioni  universitarie  e  non,  pubbliche  o private, siano esse   
             italiane o estere.                                                      
                      5. Le azioni per attuare tali  finalita'  sono  regolate  da   
             protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.                          
      
             Art. 8   DIRITTO ALL'INFORMAZIONE                                       
                      1. L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una   
             delle  condizioni  essenziali  per assicurare la partecipazione degli   
             studenti, dei docenti e  del  personale  tecnico-amministrativo  alla   
             vita dell'Ateneo.                                                       
                      2.   L'Universita'  cura  una  pubblicazione  periodica  per   
             informare su tutto  cio'  che  riguarda  la  sua  attivita',  il  suo   
             funzionamento,  le  relazioni  esterne  e  le  deliberazioni dei suoi   
             organi di governo.                                                      
      
             Art. 9   REGOLAMENTI                                                    
                      1. L'Universita' utilizza lo strumento dei  Regolamenti  per   
             dare  piena  attuazione  alle  Disposizioni  del  presente  Statuto e   
             realizzarne le finalita'.                                               
      
                                              PARTE II                                  
      
                                ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA'                    
      
                                                CAPO I.   
              
                   ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'                 
      
             Art. 10  ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'                             
                      1.  Sono  organi  di  governo  dell'Universita'  il   Senato   
             Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.               
                      2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo   
             -  redatti  sulla  base  della  registrazione  del  dibattito  - sono   
             pubblici  e  saranno  resi   disponibili   tempestivamente   per   la   
             consultazione  ai  sensi  della  legge  241/90.  I  dispositivi delle   
             delibere, ai pari degli ordini del giorno, saranno  affissi  all'albo   
             dell' Ateneo.                                                           
      
             Art.  11. NORME GENERALI RIGUARDANTI LA ELEGGIBILITA' NEGLI ORGANI
             DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA.                      
                      1. Per i docenti condizione  necessaria  per  accedere  alle   
             cariche  elettive e' di avere optato per il regime a tempo pieno e di   
             avere maturato un' anzianita'di servizio nel ruolo docente di  almeno   
             tre anni.                                                               
                      2.  Non  sono  immediatamente  rieleggibili  coloro  i quali   
             abbiano  gia'  ricoperto  la  medesima   carica   per   due   mandati   
             consecutivi.                                                            
                      3.  Con  l'entrata  in vigore dello Statuto tutte le cariche   
             elettive che prevedono variazioni dell'elettorato  attivo  o  passivo   
             devono essere rinnovate.                                                
                      4.  Le  candidature  alle  cariche  elettive  devono  essere   
             avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del  relativo  corpo   
             elettorale.                                                             
                      5. Nel rispetto della liberta' di opinioni e di associazione   
             di  tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere a   
             cariche  elettive  gli  appartenenti  ad  associazioni  segrete,  non   
             manifeste  e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue   
             l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali   
             per ricoprire il posto resosi vacante.                                  
                      6. Per garantire  il  regolare  funzionamento  degli  organi   
             collegiali,   qualora   un   membro   elettivo   si   assenti   senza   
             giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un   
             anno accademico registri piu' del 50% di assenze, si procedera'  alla   
             sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di   
             un primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verra'   
             immediatamente  convocato  il  corpo  elettorale  per  l'integrazione   
             dell'organismo con un altro rappresentante.                             
                      7. Le rappresentanze  delle  categorie  nei  diversi  organi   
             previsti  dallo  Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore   
             puo'votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.             
                      8. Le cariche elettive  non  sono  cumulabili  ad  eccezione   
             dell'elezione  al  Senato  Accademico. Rimane in ogni caso esclusa la   
             cumulabilita' delle cariche di membro del  Senato  Accademico  e    
             del Consiglio di Amministrazione.                                           
                      9.  Le  cariche  di  Pro-Rettore  vicario  e di delegato del   
             Rettore non sono cumulabili con cariche elettive.                       
      
             Art. 12  SENATO ACCADEMICO                                              
                      1. Il Senato Accademico e' l'organo al quale  sono  affidate   
             le   attivita'   di   indirizzo,  di  programmazione  dello  sviluppo   
             dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.             
                      2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:     
             a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia  dell'Universita,   
                della  liberta'  didattica  e di ricerca dei docenti e dei diritti   
                degli studenti. Esercita  tutti  i  compiti  che  la  legge  o  il   
                presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi        
             b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;            
             c)    approva    l'adesione   dell'Ateneo   a   Centri   e   Consorzi   
                interuniversitari                                                    
             d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;                
             e)  formula  i  piani  di  sviluppo  dell'Ateneo,  sulla  base  delle   
                richieste  e  delle  indicazioni  espresse  dalla  Facolta'  e dai   
                Dipartimenti;                                                        
             f)  istituisce,  attiva  e  disattiva  i  Dipartimenti  le  Strutture   
                didattiche, di ricerca e di servizio;                                
             g)   delibera   in   secondo  grado  le  richieste  di  afferenza  ai   
                dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;      
             h) formula le linee di  indirizzo  sui  criteri  e  le  modalita'  di   
                verifica attivita' del personale docente e tecnico-amministrativo;   
             i) valuta la relazione annuale del Direttore Amministrativo in ordine   
                alla  gestione  del personale tecnico-amministrativo esprimendo su   
                di  essa  parere  obbligatorio  da  trasmettere  al  Consigli   di   
                Amministrazione.                                                     
             l)  nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del Bilancio assegna   
                alle Facolta' i posti di personale docente e propone al  Consiglio   
                di Amministrazione la destinazione alle Facolta', al Dipartimento,   
                alle  Strutture  Didattiche  e  di  Specializzazione  dei posti di   
                personale tecnico-amministrativo  e  le  risorse  finanziarie  che   
                pervengono all'Ateneo;                                               
             m) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche   
                dei  fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca   
                e sentite  le  commissioni  scientifiche  consultive,  propone  al   
                Consiglio  di  Amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti   
                di ricerca;                                                          
             n) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca elab-   
                orate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate,  che   
                il Rettore presenta al M.U.R.S.T.;                                   
             o)  sentite  le Facolta', i Dipartimenti, e le strutture decentrate e   
                di servizio, formula il piano di sviluppo edilizio e  l'ordine  di   
                priorita'    degli   interventi   in   relazione   alle   esigenze   
                dell'attivita'  didattica   e   di   ricerca,   e   lo   sottopone   
                all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;                   
             p)  da'  parere  sul  regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la   
                Finanza e la Contabilita';                                           
             q) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale  il   
                Consiglio di Amministrazione formula il bilancio;                    
             r)  esercita  tutte  le  attribuzioni  ad esso demandate dalla legge,   
                dallo Statuto di Ateneo  e  dai  Regolamenti,  ed  in  particolare   
                approva  le  modifiche  allo  Statuto dell'Ateneo con le modalita'   
                stabilite dallo Statuto medesimo.                                    
                      3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore  in  seduta   
             ordinaria  secondo  un  calendario  approvato all'inizio di ogni anno   
             accademico nonche' in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore   
             stesso, ovvero qualora ne avanzi motivata richiesta almeno  un  terzo   
             dei suoi componenti.                                                    
                      4. Il Senato accademico e' composto da:                        
             a) il Rettore che lo presiede;                                          
             b) il Pro-Rettore;                                                      
             c)  il Direttore Amministrativo, con voto consuntivo, con funzione di   
                Segretario  verbalizzante  o,  in  caso  di  sua  assenza   o   di   
                impedimento, il funzionario piu' alto in grado;                      
             d)  un  rappresentante  per  ciascuna  Facolta' eletto dal rispettivo   
                Consiglio;                                                           
             e) tre rappresentanti dei docenti per ciascuno dei settori  culturali   
                derivanti  dal  raggruppamento delle aree scientifico-disciplinati   
                elencati nella  tabella  A  allegata.  I  rappresentanti  di  ogni   
                settore  vengono  eletti  da i docenti dei rispettivi settori. Gli   
                eletti non possono essere tutti e tre della stessa fascia;           
             f) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in  numero  di   
                otto eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;        
             g)  rappresentanti  degli  studenti  in  numero  di otto eletti dagli   
                studenti dell'Ateneo.                                                
                      5.  Il  senato  Accademico  dura  in  carica  tre  anni;   i   
             rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in   
             ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.                     
      
             Art. 13. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d.A.)                       
                      1.  Il  consiglio  di Amministrazione provvede alla gestione   
             amministrativa, finanziaria economica-patrimoniale dell'Ateneo, sulla   
             base delle linee programmatiche  di  sviluppo  formulate  dal  Senato   
             Accademico,  fate  salve  le autonomie dei Dipartimenti e delle altre   
             Strutture decentrate.                                                   
                      2.   In   particolare,   il   C.d.A.  esercita  le  seguenti   
             attribuzioni:                                                           
             a) sentito il senato Accademico e in coerenza con i  criteri  fissati   
                dal  programma  di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva il   
                bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;     
             b) Elabora ed approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,   
                la Finanza e la Contabilita', previo parere del Senato Accademico;   
             c) approva  il  piano  di  sviluppo  edilizio  formulato  dal  Senato   
                Accademico,  prende  le  iniziative  per la sua esecuzione, vigila   
                sulla gestione dello stesso e sulla conservazione  del  patrimonio   
                mobiliare e immobiliare;                                             
             d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;          
             e)  approva  i  contratti  e  le  convenzioni che non rientrino nelle   
                competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate nel   
                rispetto di quanto previsto all'art.  7;                             
             f) esprimere parere sui Regolamenti dei Dipartimenti  e  delle  altre   
                strutture decentrate;                                                
             g)   promuove   attivita'   culturali,   sportive,  ricreative  e  di   
                orientamento  mediante  l'istituzione  di  servizi   e   strutture   
                collettive anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche   
                e/o  private  e avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative   
                studentesche.                                                        
                      3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:             
             a) Il Rettore che lo presiede;                                          
             b) il Direttore  Amministrativo  anche  con  funzioni  di  Segretario   
                verbalizzante;                                                       
             c) nove rappresentanti dei docenti (tre per fascia);                    
             d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;             
             e) tre rappresentanti degli studenti.                                   
                      4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.    
      
             Art. 14. IL RETTORE                                                     
                      1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.    
                      2. Il Rettore:                                                 
             a)  convoca  e  presiede  il  Senato  Accademico  e  il  Consiglio di   
                Amministrazione,  dispone  la  pubblicazione  dei  verbali   delle   
                rispettive sedute entro il 15 giorno successiva a ciascuna seduta;   
             b)  promulga  lo  Statuto  e  i  Regolamenti approvati dai rispettivi   
                organi competenti;                                                   
             c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito  delle   
                competenze previste dalla legge;                                     
             d)   stipula   gli   accordi  di  cooperazione  (interuniversitari  e   
                internazionali), i contratti e le convenzioni,  tranne  quelli  di   
                competenza delle strutture decentrate;                               
             e)   vigila   sul   funzionamento   delle  strutture  e  dei  servizi   
                dell'Universita';                                                    
             f) cura l'osservanza di  tutte  le  norme  concernenti  l'ordinamento   
                universitario  ivi  comprese quelle riguardanti lo stato giuridico   
                del personale docente,                                               
             g) presenta al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica   
                le relazioni periodiche  sull'attivita'  didattica  e  di  ricerca   
                dell'Ateneo previste dalla legge;                                    
             h)  esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle   
                norme  generali  del  vigente  ordinamento  universitario,   dallo   
                Statuto e dai Regolamenti;                                           
             i) Il Rettore dura in carica tre anni.                                  
                      3.  Il  Rettore  e' eletto tra i docenti dell'Ateneo con una   
             anzianita' nei ruoli  della  docenza  di  almeno  cinque  anni,  che,   
             all'atto  della  candidatura  siano  Professori  ordinari  e  abbiano   
             depositato presso l'ufficio elettorale dell'Universita',  la  propria   
             candidatura.                                                            
                      4. La candidatura deve essere accompagnata da:                 
             a) un documento programmatico;                                          
             b) il nome del Pro-Rettore Vicario;                                     
             c)  una  lista  di  firme di elettori proponenti la candidatura in un   
                numero non inferiore a cento.                                        
                      5. La candidatura del Rettore va presentata entro il termine   
             non differibile di dieci gg. dalla data di indizione delle  elezioni,   
             che dovra' precedere di almeno 80 gg. la data della prima votazione.    
                      6.   Votano  per  l'elezione  del  Rettore  i  docenti  e  i   
             rappresentanti degli studenti nel S.A., nel C.d.A. e  nei  C.d.F.,  i   
             rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura del   
             10%  dell'intero  organico  in  servizio,  eletti in collegi separati   
             coincidenti con le Facolta' e le sedi centralizzate  (Sede  Centrale,   
             Segreteria, Uffici Tecnici e Servizi centralizzati).                    
                      7.  Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi   
             diritto al voto  nelle  prime  due  votazioni.  In  caso  di  mancata   
             elezione  si  procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra i due   
             candidati che nella seconda  votazione  hanno  riportato  il  maggior   
             numero  di  voti  e, a parita' di voti, il piu' anziano di nomina nel   
             ruolo di professore di 1 fascia e a parita' di nomina  nel  ruolo  il   
             piu' anziano di eta'.                                                   
      
                                                   CAPO II.   
      
                            STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA  E ORGANI RELATIVI        
      
             Art. 15. STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA                              
                      1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le Facolta', i   
             Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma, le Scuole di Specializzazione, i   
             Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Dottorato di Ricerca.              
                      2.  Sono  strutture  di  ricerca  i Dipartimenti ed i Centri   
             Interdipartimentali.                                                    
               
             Art. 16 FACOLTA'                                                        
                      1. Nelle Facolta' sono istituiti  i  Consigli  di  Corso  di   
             Laurea e/o di Diploma e/o di Scuole di Specializzazione.                
                      2.  Laddove  esistano  piu'  Corsi di Laurea, la Facolta' ne   
             coordina le attivita' didattiche comuni.                                
           
             Art. 17. CONSIGLI DI FACOLTA' (C.d.F.)                                  
                      1. Il Consiglio di Facolta' e'  l'organo  di  governo  della   
             Facolta'.                                                               
                      2. Il Consiglio di Facolta' e' presieduto dal Preside che lo   
             convoca con modalita' definite dal regolamento di Facolta'.             
                      3. Sono compiti del Consiglio di Facolta':                     
             a)  La  presentazione  al  Senato  Accademico  dei  piani di sviluppo   
                elaborati dalle strutture didattiche ad essere afferenti;            
             b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del  S.A.   
                delle  norme statuarie riguardanti la Facolta' e i corsi di studio   
                ad esso afferenti  in  un  quadro  di  validita'  nazionale  degli   
                ordinamenti  e nel rispetto dei principi generali dello Statuto di   
                Ateneo;                                                              
             c)  La  richiesta di nuovi posti in organico di docenti previo parere   
                dei Dipartimenti, dei Consigli di Corso di Laurea e  dei  Consigli   
                di Corso di Studi;                                                   
             d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento   
             della didattica in collegamento con le attivita' dei Dipartimenti;      
             e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;                  
             f)  il reclutamento  dei professori e dei ricercatori su proposta dei   
                Consigli di Dipartimento e dei C.C.S.;                               
             g) la deliberazione dell'afferenza dei docenti al C.C.S.;               
             h)  il  controllo  in  modo  effettivo  del  regolare   ed   efficace   
             svolgimento dell'attivita' didattica;                                   
             i)  la  gestione  delle  Biblioteche  centrali  di  Facolta'  secondo   
                apposito regolamento emanato dallo stesso Consiglio  nel  rispetto   
                della legislazione vigente;                                          
             l)  il  procedere,  annualmente, alla programmazione didattica e alla   
                approvazione del manifesto degli studi;                              
             m) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di Facolta';         
             n) ogni altra attivita' prevista  dalla  legge  e  dagli  ordinamenti   
                universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.    
                      4.   Il   Consiglio   di   Facolta'   delega,  con  apposita   
             deliberazione, ai C.C.S., quei poteri che ritiene opportuno conferire   
             in base  alle  effettive  necessita'  di  snellimento  e  di  maggior   
             efficacia  delle sue attivita', evitando sovrapposizioni di organismi   
             e compiti.                                                              
                      5. Sono comunque, in ogni caso, di pertinenza dei C.d.F.,  i   
             compiti di cui al punto a), d), e), f).                                 
                      6.  Per  quanto riguarda i restanti punti, il C.d.F., potra'   
             delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo C.C.S. o  piu'   
             di  uno.  Nel  secondo  caso  esso  e' tenuto a deliberare dopo avere   
             sentito i pareri dei C.C.S. interessati.  Trascorsi  quindici  giorni   
             dalla  richiesta di parere ai C.C.S., il C.d.F. puo' deliberare anche   
             in loro assenza.                                                        
                      7. Il Consiglio di Facolta' elegge il Preside e la Giunta di   
             Presidenza la cui composizione e compiti  ed  essa  demandabili  sono   
             definiti dal regolamento di Facolta'.                                   
                      8. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:                    
             a) il Preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite dal   
                regolamento di Facolta';                                             
             b) i docenti della Facolta';                                            
             c)  una  rappresentanza  di  studenti  pari  al 20% dei componenti di   
                diritto; gli studenti contribuiscono  al  numero  legale  solo  se   
                presenti;                                                            
             d)  tre  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo della   
                stessa Facolta'.                                                     
                      9. I  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo   
             durano in carica tre anni e i rappresentanti degli studenti durano in   
             carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di   
             titolo.                                                                 
                      10.  Per  le  decisioni  che  la legge riserva a particolari   
             categorie, mentre la partecipazione  alla  discussione  e'  estesa  a   
             tutti gli appartenenti al Consiglio di Facolta'.                        
               
             Art. 18. PRESIDE DI FACOLTA'                                            
                      1.  Il Preside e' responsabile della gestione della Facolta'   
             e la rappresenta nei rapporti con l'esterno                             
                      2.  Egli  convoca  e  presiede il Consiglio di Facolta' e ne   
             rende esecutive le deliberazioni;                                       
                      3. In particolare, spetta al Preside:                          
             a) coordinare  l'attivita'  dei  singoli  C.d.L.,  sovrintendendo  al   
                regolare   svolgimento   di   tutte   le  attivita'  didattiche  e   
                organizzative  che  fanno  capo  alla  Facolta'  ed   esercitando,   
                d'intesa  con  i  presidenti dei C.C.S. ogni opportuna funzione di   
                vigilanza e controllo;                                               
             b) rappresenta il Consiglio di Facolta' nei rapporti con l'esterno;     
             c) dura in carica tre anni.                                             
                      4.  L'elettorato  attivo  per  l'elezione  del  Preside   e'   
             costituito da tutti i componenti del Consiglio di Facolta'.             
                      5.  Il  Preside  e'  eletto  trai  professori ordinari della   
             Facolta'.                                                               
      
             Art. 19 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO (C.C.S.)                            
                      1. I Consigli di Corso di Studio sono:                         
             a) Consigli di Corso di Laurea:                                         
             b) Consigli di Diploma Universitario;                                   
             c) Consigli di Corso di Diploma di Specializzazione.                    
                      2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:          
             a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, le attivita' di   
                insegnamento e di studio,                                            
             b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica   
                del corso;                                                           
             c) coordinare i programmi dei corsi;                                    
             d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;             
             e) costituire le commissioni di esame per i corsi e per i corsi e per   
                le lauree;                                                           
             f) proporre al Consiglio di Facolta'  l'attivazione  di  insegnamenti   
                previsti  dal  Regolamento didattico afferenti al Corso di Studi e   
                le relative modalita' di copertura;                                  
             g) proporre al C.d.F. l'utilizzazione dei posti;                        
             h) assegnare i compiti didattici ai docenti afferenti al  C.C.S.  nel   
                rispetto delle liberta' di insegnamento;                             
             i) formulare al S.A. le richieste di professori a contratto;            
             l)  formulare al C.d.F. indicazioni e richieste di posti di personale   
                docente da inserire nel piano triennale;                             
             m) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del C.C.S.;      
             n) eleggere una giunta di Presidenza la cui  composizione,  durata  e   
                compiti sono definiti dal Regolamento;                               
             o) eleggere il Presidente;                                              
             p) approvare il proprio manifesto degli studi;                          
             q)  elaborare  gli  emendamenti  del  piano  triennale di sviluppo da   
                presentare al Senato Accademico tramite la Facolta';                 
             r) formulare  indicazioni  e  richieste  da  inserire  nel  piano  di   
                sviluppo della Facolta'.                                             
                      3.  I  Consigli  di  Corso  di  Studio  hanno  l'obbligo  di   
             elaborare ed applicare uno strumento  di  verifica  sull'efficacia  e   
             sull'efficienza  dei  corsi di insegnamento, compreso il rispetto del   
             calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun docente.         
                      4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovra' istituire  un   
             Osservatorio  Permanente della Didattica, composto pariteticamente da   
             docenti sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con  il   
             compito  di verificare che vengano rispettate le attivita' didattiche   
             previste  dall'ordinamento  didattico,  dal   regolamento   didattico   
             d'Ateneo e dal calendario didattico.                                    
                      5  E'  fatto  obbligo  che il Regolamento generale di Ateneo   
             preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del  mancato   
             rispetto  da  parte  dei  docenti  per  quanto  attiene  agli impegni   
             didattici programmatici.                                                
                      6. Per ottimizzare il rapporto docente-studente, i corsi che   
             implicano  attivita'  sia  teoriche,  sia  teoriche-pratiche   devono   
             prevedere  non piu' di 150 studenti e, comunque il numero di studenti   
             per ciascun corso non puo' superare il numero 250.                      
                      7. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:             
             a) i docenti del C.C.S.;                                                
             b) una rappresentanza degli  studenti  pari  al  20%  dei  membri  di   
                diritto;  in ogni caso la rappresentanza non deve essere inferiore   
                a due studenti per anno di corso e non deve superare le 50 unita'.   
      
             Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO                    
                      1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:             
             a) presiede il  C.C.S.  e  lo  convoca  con  modalita'  previste  dal   
                Regolamento;                                                         
             b) rappresenta il C.C.S. nei rapporti con l'esterno;                    
             c) resta in carica tre anni:                                            
             d) e' eletto da tutti i componenti del C.C.S.                           
                      2.   Ai   fini   dell'elezione  del  Presidente  del  C.C.S.   
             l'elettorato passivo e' costituito dai docenti del C.C.S.               
                      3. Il Presidente del C.C.S. e'  eletto  tra  i  docenti  del   
             C.C.S. come specificato all'Art. 19, comma 7, del presente statuto.      
      
             Art. 21. DIPARTIMENTO                                                   
                      1.  Il  Dipartimento  e' la struttura organizzativa di uno o   
             piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi   
             insegnamenti anche afferenti a piu' Facolta'.                           
                      2.   Al   Dipartimento   e'   attribuita   piena   autonomia   
             finanziaria,  contabile  amministrativa  e  di spesa. Al Dipartimento   
             possono altresi'  essere  devolute  le  attribuzioni  amministrative,   
             finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o   
             di  servizio  considerate  dal  Senato  Accademico  afferenti ad esso   
             esclusivamente a tali fini.                                             
                      3.  I  Dipartimenti  promuovono,  coordinano,  verificano  e   
             pubblicizzano  le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di   
             ogni singolo docente, e concorrono alle attivita' didattiche  secondo   
             quanto  stabilito  dal  presente  Statuto e dalle leggi vigenti. Essi   
             organizzano le strutture di ricerca.                                    
                      4. Le attivita' di consulenza e di ricerca  su  contratto  o   
             convenzione  da  eseguirsi  all'interno  dell'Universita' si svolgono   
             nell'ambito dei Dipartimenti.                                           
                      5. La costituzione di un Dipartimento e'  deliberata,  anche   
             su  iniziativa  dei  docenti  interessati,  dal Senato Accademico che   
             indica   la   data   di   attivazione   sentito   il   Consiglio   di   
             Amministrazione,  in relazione alla disponibilita' di risorse, locali   
             e personale. La medesima procedura e' adottata per eventuali  succes-   
             sive modifiche.                                                         
                      6.  Ciascun docente afferisce, secondo la propria scelta, ad   
             uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel  quale  egli  svolge,  anche  in   
             collaborazione  con  altri,  la  propria attivita' di ricerca; il non   
             esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione  di  ufficio   
             da parte del Senato Accademico.                                         
                      7. Al Dipartimento e' assegnato il personale amministrativo,   
             tecnico,  bibliotecario, ausiliario, per le attivita' di ricerca e di   
             didattica ad esso connesse.                                             
                      8. La disattivazione dei Dipartimenti gia' costituiti  viene   
             deliberata  dal  Senato  Accademico  su  proposta  del  Consiglio  di   
             Dipartimento, approvata da due terzi  degli  aventi  diritto,  ovvero   
             quando  il numero dei docenti si riduce ad un terzo rispetto a quello   
             dei docenti all'atto della costituzione.                                
                      9. Sono organi del Dipartimento:                               
             a) il Consiglio;                                                        
             b) la Giunta;                                                           
             c) il Direttore.                                                        
                      10)  A  ciascuna  delle  sezioni  in  cui  e'  eventualmente   
             articolato il Dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate   
             le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.   
      
             Art. 22. CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO                                      
                      1.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e' l'organo al quale e'   
             affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del  Dipartimento   
             e la scelta dei relativi criteri di attuazione.                         
                      2. Pertanto il Consiglio di Dipartimento:                      
             a)  elabora  ed  approva  un  regolamento  interno  con il quale sono   
                disciplinate le modalita' di svolgimento  delle  attribuzioni  del   
                Dipartimento  e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di   
                funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario  per   
                l'adempimento delle funzioni istituzionali;                          
             b)  stabilisce  i  criteri  generali per l'uso coordinato dei mezzi e   
                degli strumenti in dotazione e  per  la  utilizzazione  dei  fondi   
                assegnati al Dipartimento;                                           
             c)  detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al   
                Dipartimento;                                                        
             d) adotta le  iniziative  necessarie  per  concorrere  con  le  varie   
                strutture didattiche alle relative attivita';                        
             e)  approva  il  bilancio  consuntivo  e  la  relativa  relazione  di   
                accompagnamento;                                                     
             f) approva le domande di opzione al Dipartimento;                       
             g) approva le richieste di  finanziamento  ed  i  bilanci  preventivi   
                annuali    e    pluriennali    previsti    da    Regolamento   per   
                l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita';    
             h) determina il fondo a disposizione  del  Segretario  Amministrativo   
                per   le   spese  in  economato,  ai  sensi  del  Regolamento  per   
                l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita';    
             i)  delibera  l'acquisto  di  materiale   anche   bibliografico,   di   
                strumenti,  attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori   
                e  la  fornitura  di  servizi  che  non  siano,  per  importo,  di   
                competenza del Direttore;                                            
             l) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;                   
             m) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;             
             n)  inoltra  al  Senato  Accademico le richieste relative ai piani di   
                sviluppo;                                                            
             o) esprime pareri in ordine alle  chiamate  e  ai  trasferimenti  dei   
                docenti  ed  al  conferimento  di  supplenze  e  di affidamenti da   
                effettuare da parte dei Consigli di Facolta',  limitatamente  alle   
                discipline comprese nel Dipartimento;                                
             p)  esprime  parere in ordine alle modifiche al Regolamento Didattico   
                di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;       
             q) esercita ogni altra attribuzione che ad  esso  sia  assegnata  dal   
                presente  Statuto,  dalla  legge,  dai Regolamenti di Ateneo e dal   
                regolamento interno.                                                 
                      3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti  o)   
             e p) del comma 2 i soli docenti.                                        
                      4. Il Consiglio di Dipartimento e' composta da:                
             a)  il  Direttore  che lo convoca e lo presiede, e da tutti i docenti   
                afferenti al Dipartimento;                                           
             b)  il  Segretario  Amministrativo,  con   funzione   di   segretario   
                verbalizzante e voto deliberativo;                                   
             c) una rappresentanza degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca   
                (uno per ciclo);                                                     
             d)  una  rappresentanza  del  personale  tecnico-amministrativo nella   
                misura del 10% dei docenti.                                          
      
             Art. 23. GIUNTA DI DIPARTIMENTO                                         
                      1. La Giunta:                                                  
             a)  dispone,  per  gli  importi   stabiliti   dal   Regolamento   per   
                l'Amministrazione,  la Finanza e la Contabilita' dell'Universita',   
                l'acquisto  di  materiale  anche   bibliografico,   di   strumenti   
                attrezzature  ed  arredi,  nonche'  l'esecuzione  di  lavori  o la   
                fornitura di servizi;                                                
             b)  predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamento  e   di   
                assegnazione  del personale tecnico- amministrativo necessarie per   
                il  funzionamento  del  Dipartimento  da   inoltrare   al   Senato   
                Accademico;                                                          
             c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;         
             d)  predispone  annualmente  una relazione sulle attivita' svolte dal   
                Dipartimento da allegare al conto consuntivo;                        
             e) elabora i bilanci consuntivi  e  preventivi  del  Dipartimento  da   
                sottoporre al C.d.D.                                                 
                2. La Giunta e' composta da:                                         
             a)  Il  Direttore  che  la  convoca  e  la  presiede,  dal segretario   
                amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante;          
             b) e da almeno sei docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento.        
      
             Art. 24. DIRETTORE DI DIPARTIMENTO                                      
                      1. Il Direttore rappresenta il dipartimento ed  esercita  le   
             seguenti attribuzioni:                                                  
             a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;         
             b) da' esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;          
             c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone   
                per  la  ratifica  agli  organi  competenti del Dipartimento nella   
                prima seduta utile;                                                  
             d)  stipula  i  contratti  e  le  convenzioni   di   competenza   del   
                Dipartimento;                                                        
             e)  presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti dalla   
                Giunta corredati dalle relative relazioni tecniche;                  
             f) designa il proprio sostituto tra i membri della Giunta.              
                2. Il  Direttore  di  Dipartimento  e'  eletto  dal  consiglio  di   
             Dipartimento tra i docenti del Dipartimento stesso.                     
      
             Art. 25. CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA (C.I.R.)                 
                      1.  I centri interdipartimentali di ricerca sono finalizzati   
             alla realizzazione di progetti che coinvolgono la  partecipazione  di   
             docenti appartenenti a Dipartimenti diversi.                            
                      2. I C.I.R. sono costituiti con delibera del S.A., sentiti i   
             Dipartimenti interessati.                                               
                      3. Le modalita' per la costituzione dei C.I.R. devono essere   
             contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.                           
      
                                           
                                              PARTE TERZA                                
      
                                    ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA                      
     
                                                CAPO I.   
                              
                                           ATTIVITA' DIDATTICA                                             
     
             ART. 26. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO                                       
                      1. Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento.        
             Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di   
             Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei   
             programmi.     
                      2. Il professore di ruolo, che, nell'ambito del suo corso di   
             insegnamento,  non  abbia  l'opportunita'  di  realizzare  il proprio   
             impegno orario, dovra' avere affidato  lo  svolgimento  di  attivita'   
             didattiche  aggiuntive, incluse le attivita' relative ai Corsi di Di-   
             ploma e di Scuola di Specializzazione, o lo svolgimento di  corsi  di   
             recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.                        
                      3.  Ciascun  Consiglio  di  Corso di Studio dovra' istituire   
             l'Osservatorio  Permanente  della  Didattica  di  cui  all'art.   19,   
             composto  pariteticamente da docenti e da studenti, con il compito di   
             verificare e relazionare  annualmente  sull'andamento  dell'attivita'   
             didattica.                                                              
     
             Art. 27. DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI                                   
                      1.  I  docenti adempiono, nei Corsi di Laurea, di Diploma di   
             Laurea, di Diploma di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca,  ai   
             rispettivi compiti didattici previsti dalla legge.                      
                      2.  E'  altresi'  obbligo  dei  professori e dei ricercatori   
             guidare il processo formativo  degli  studenti  attraverso  forme  di   
             tutorato  didattico,  in collaborazione con gli organismi di sostegno   
             al diritto allo  studio  e  con  le  rappresentanze  degli  studenti,   
             concorrendo  alle  complessive esigenze di formazione culturale degli   
             studenti  e  alla  loro  compiuta   partecipazione   alle   attivita'   
             universitarie.                                                          
      
                                           CAPO II.   
                     
                                      ATTIVITA' DI RICERCA                                           
      
             Art. 28. PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA                                   
                      1.  L'Universita'  programma su base pluriennale, in accordo   
             con la formulazione dei  piani  nazionali  di  sviluppo,  la  propria   
             attivita'  fissando  gli  obiettivi,  individuando  gli strumenti per   
             migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze  della   
             ricerca  manifestate  dalle  strutture  scientifiche  (Dipartimenti e   
             strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i   
             settori.                                                                
                      2. L'Universita', in base alle  competenze  scientifiche  di   
             cui  dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo   
             dei settori di base e applicativi.                                      
                      3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta  ed   
             illustrata  in una apposita Conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e   
             presentata  alle  istituzioni  pubbliche  di  governo  e  alle  forze   
             culturali,    sociali    e   produttive   regionali,   nazionali   ed   
             internazionali.                                                         
      
             Art. 29. FINANZIAMENTO DELLA RICERCA                                    
                      1. Al  fine  di  sviluppare  l'attivita'  scientifica  e  di   
             ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da   
             parte  dello  Stato,  cura i rapporti con gli Enti di ricerca, con le   
             istituzioni pubbliche e con gli Enti privati.                           
                      2.  In particolare, l'Universita' puo' stipulare convenzioni   
             con  Enti  pubblici  (prioritarie)  e  privati  (aggiuntive)  per  la   
             realizzazione  e  il  supporto  finanziario e gestionale dei Piani di   
             sviluppo scientifico di  Ateneo  in  accordo  con  la  programmazione   
             pluriennale.                                                            
                      3. L'Universita' mette a disposizione delle forze produttive   
             e  degli  Enti  pubblici e privati l'esperienza e competenza maturate   
             all'interno delle proprie  strutture.  Inoltre,  come  sede  primaria   
             della  ricerca  e  della  formazione  scientifica,  l'Universita'  si   
             propone come consulente permanente di Enti pubblici.                    
                      4. I Dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire   
             aliquote dei proventi derivanti dalle  attivita'  di  cui  sopra  per   
             investimenti nella ricerca e nella formazione.                          
      
                                            PARTE IV                                                                
      
                          SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO                           
      
             Art.  30.  MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE   
             DI SERVIZIO DI ATENEO                                                                  
                      1. Le strutture di servizio dell'Universita'  si  articolano   
             in strutture centrali e periferiche.                                    
                      2.  Fatte  salve  le  disposizioni di legge, su proposta del   
             Senato Accademico, il Consiglio di  Amministrazione  puo'  costituire   
             nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica   
             motivazione, che le attivita' e finalita' previste non possono essere   
             attuate dalle strutture gia' esistenti.                                 
      
             Art. 31. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE          
                      1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Universita' sono   
             organizzate   in  quattro  aree  fondamentali:  Ricerca  scientifica,   
             Formazione  didattica,  Patrimonio  e  Gestione  del  Personale.   La   
             suddivisione  interna  alle  aree  sara' definita dal Regolamento che   
             dovra' accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e   
             funzioni strumentali di supporto.                                       
                      2.  Per  quanto  riguarda  "l'Azienda  Policlinico".   fermo   
             restando   l'unicita'  per  l'intero  Ateneo  delle  Aree  Formazione   
             Didattica e Ricerca Scientifica, vanno  previste  strutture  separate   
             per le Aree Patrimonio e Gestione del Personale.                        
                      3.  L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative e'   
             definito dal Regolamento Generale di Ateneo.                            
              
             Art. 32. ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE                   
                      1.  Le  strutture   amministrative   dell'Universita'   sono   
             organizzate   secondo   criteri  di  flessibilita'  funzionale  e  di   
             accorpamento per competenze omogenee,  tenendo  conto  delle    
             risorse umane  anche  mediante  processi  di  riqualificazione   
             professionale, ricomposizione delle mansioni e mobilita' del   
             personale.                
                      2. Deve  essere  promossa  e  garantita  la  responsabilita'   
             individuale  e  la  collaborazione  di tutto il personale secondo una   
             gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze  necessarie  allo   
             svolgimento del servizio.                                               
                      3. L'organizzazione del lavoro degli Uffici dell'Universita'   
             e' determinata dal Direttore Amministrativo.                            
                      4.   L'organizzazione   del   lavoro,   ferma   restando  la   
             responsabilita' individuale di ciascun  dipendente  per  le  funzioni   
             attribuitegli,  e  informata  al principio della collegialita' che si   
             realizza in base ai criteri di efficienza e produttivita', secondo le   
             funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.                     
      
             Art. 33. SERVIZI E MODALITA' DI GESTIONE                                
                      1.   I   servizi  relativi  all'espletamento  dell'attivita'   
             istituzionale sono resi, direttamente dall'Universita' o  dai  Centri   
             di  Servizio  di  cui  al  successivo  comma  2 Servizi specialistici   
             integrativi possono occasionalmente essere  affidati  a  terzi  sulla   
             base di apposite valutazioni tecnico-economiche.                        
                      2.  Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi   
             finalizzati a supporto delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o   
             richiesti    dalle    esigenze   dell'organizzazione   amministrativa   
             dell'Ateneo,  l'Universita'  puo'  costituire  appositi   Centri   di   
             Servizi, dotati di autonomia gestionale.                                
                      3.  La  delibera costitutiva del Centro di Servizi, oltre ad   
             esporre  puntualmente  le  soluzioni  alternative   disponibili,   la   
             valutazione  preventiva dei riflessi organizzativi ed ad approvare il   
             relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le  relazioni   
             con gli Organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti,   
             i  requisiti  richiesti  per  la  figura del Direttore ed individua i   
             mezzi finanziari e il personale da assegnare al Centro di Servizi.      
                      4. Il Centro di Servizi e' retto, per la durata di tre anni,   
             rinnovabile, da un comitato di tre  membri  e  da  un  Direttore  che   
             sovrintende  alla  gestione,  nominato,  di  norma,  tra il personale   
             tecnico-amministrativo di grado adeguato.                               
                      5. Il regolamento  del  Centro  di  Servizi  deve  prevedere   
             modalita' e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.    
                      6.  L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni   
             o risorse rese disponibili per iniziative degli studenti o  di  altre   
             organizzazioni  o  formazioni  sociali  e'  disciplinata  da apposite   
             convenzioni.                                                            
      
             Art. 34. CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE                 
                      1. Il Consiglio di Amministrazione  provvede,  relativamente   
             al  Patrimonio  Immobiliare  dell'Ateneo  di  Palermo  (P.I.A.P.), ai   
             seguenti compiti:                                                       
             a) censimento e catalogazione dei P.I.A.P.;                             
             b) diffusione agli organismi accademici  dell'Ateneo  di  dati  sulla   
                consistenza, destinazione e stato d'uso del P.I.A.P.;                
             c)  vigilanza  sul P.I.A.P. con particolare riferimento alla verifica   
                periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;            
             d)  formazione del Piano annuale di interventi, in armonia con il    
             Piano triennale di cui al successivo comma 5.                            
                      2.  Il  Senato Accademico programma le modalita' di gestione   
             delle risorse immobiliari  necessarie  allo  sviluppo  dell'attivita'   
             istituzionale dell'Ateneo.                                              
                      3. Tale programmazione e' informata a criteri e priorita' di   
             assegnazione  delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture   
             dell'Ateneo  secondo   parametri   non   discrezionali   e   comunque   
             finalizzati  all'equa  e funzionale ripartizione tra le strutture, al   
             pieno  utilizzo   delle   risorse   immobiliari   esistenti   ed   al   
             completamento definitivo di quelle non ancora completate.               
                      4.   A   tal  fine  il  Senato  Accademico  adotta  apposite   
             deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri  generali   
             di priorita'.                                                           
                      5.  Il  Senato  Accademico  redige  il Piano Triennale delle   
             risorse immobiliari, contenente l'ordine  di  priorita'  generale  di   
             intervento  e quello di ciascun settore di intervento con riferimento   
             a:                                                                      
             a) manutenzione ordinaria;                                              
             b) manutenzione straordinaria;                                          
             c) ristrutturazioni;                                                    
             d) ampliamenti e nuove costruzioni;                                     
             e) acquisizioni ed alienazioni di beni.                                 
                      6. Il Piano, approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,   
             costituisce  il  quadro di riferimento per la formulazione di istanze   
             volte alla concessione di finanziamenti pubblici e  privati  per  gli   
             interventi sui P.I.A.P.                                                 
                      7.   L'Universita'   realizza  gli  interventi  relativi  al   
             P.I.A.P., sia quelli con fondi propri che con finanziamenti  esterni,   
             nel  rigoroso  rispetto  del contenuto e delle priorita' sia generali   
             che di settore degli interventi del Piano Triennale,  salvo  casi  in   
             cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi   
             nonche' da nuove disposizioni legislative.                              
                      8.  Alla scadenza del Piano Triennale, il Senato Accademico,   
             con  motivata  deliberazione  adottata  a  maggioranza  assoluta  dei   
             componenti,  puo'  modificare le pregresse previsioni e priorita'. Il   
             Piano vigente puo' anche essere aggiornato, su analoga  deliberazione   
             del  Senato Accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni  
             legislative o di  sopravvenute  circostanze  di  fatto  che  ne
	      rendano opportuna  e/o  non differibile l'effettuazione in accordo ai 
	      criteri fissati dal comma precedente.                                           
                      9. Il Senato  Accademico,  entro  tre  anni  dall'emanazione   
             dello  Statuto,  dovra' approvare un Regolamento sulla qualita' degli   
             interventi sul P.I.A.P. da applicare nella valutazione dei progetti e   
             delle realizzazioni delle relative opere                                
      
             Art. 35. DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       
                      1. Il Direttore Amministrativo viene nominato  dal  Rettore,   
             su proposta del C.d.A., secondo le modalita' previste dalla legge.      
                      2. Il Direttore Amministrativo permane nelle funzioni per un   
             periodo  di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione   
             da parte del Consiglio di Amministrazione.                              
                      3. Il Direttore Amministrativo puo'  essere  nominato,  dopo   
             concorso   pubblico   per   titoli,   anche   tra   persone  estranee   
             all'Amministrazione, purche' ne abbiano i requisiti; il  rapporto  di   
             lavoro  e'  regolato  da  contratto  di  diritto  privato, nei limiti   
             previsti dalla legge.                                                   
                      4. Il Consiglio di Amministrazione determinera' i  requisiti   
             professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.   
                      5.   In   sede   di   prima   applicazione,   il   Direttore   
             Amministrativo deve essere nominato entro un  mese  dalla  emanazione   
             del presente atto.                                                      
                      6.   Il  Direttore  Amministrativo  esercita  le  competenze   
             previste dalla legislazione vigente.                                    
      
             Art. 36. DIRIGENTI E DIPENDENZA DEI SERVIZI E DELLE UNITA' OPERATIVE    
                      1. Il Direttore Amministrativo nomina i  responsabili  delle   
             strutture  amministrative,  tenuto  conto delle indicazioni contenute   
             nel piano di impiego del personale e delle  direttive  programmatiche   
             del Senato Accademico.                                                  
                      2.  Nel  rispetto  delle  qualifiche  e delle competenze, il   
             Direttore Amministrativo promuove  la  rotazione  periodica  -  di  norma   
             quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.                
     
             Art. 37. CONTROLLO DI GESTIONE                                          
                      1.  L'Universita',  tramite  la  costituzione di un apposito   
             Ufficio,  provvede  a  realizzare  il  controllo   sulla   efficiente   
             utilizzazione  del  personale  tecnico-amministrativo e delle risorse   
             edilizie, finanziarie e di  beni  in  attuazione  a  quanto  disposto   
             dall'art. 5, commi 2 e 3 del presente Statuto.                          
                      2.  L'Universita' garantisce all'Ufficio per il controllo di   
             gestione i mezzi e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  dei   
             propri compiti.                                                         
                      3. L'Ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento   
             dei  propri  compiti,  promuove la collaborazione dei dirigenti e dei   
             titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio  scambio   
             di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.       
                      4.  All'Ufficio  per  il  controllo di gestione sono in ogni   
             caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni  annuali   
             predisposte,  dai  Comitati  paritetici  per la Didattica di Corso di   
             Studio, dai Centri di Servizio  (art.  33  e  40),  dai  Dirigenti  o   
             Responsabili dei servizi (art. 36).                                     
                      5.  Il  Rapporto  annuale  dell'Ufficio  per il controllo di   
             gestione deve  indicare,  tra  l'altro,  sulla  base  di  criteri  di   
             valutazione esplicitamente dichiarati:                                  
             a)  il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole   
                strutture amministrative e di servizio;                              
             b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;              
             c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;                
             d) i suggerimenti per  una  migliore  utilizzazione  delle  strutture   
                esistenti.                                                           
                      6. Il rapporto annuale e' inviato ai componenti degli organi   
             di  Ateneo  e  a  tutte  le  strutture  didattiche, scientifiche e di   
             servizio.                                                               
    ;  
             Art. 38. PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE                                 
                      1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il  Senato   
             Accademico,  redige  ogni  due anni il piano di impiego del personale   
             sulla base delle esigenze delle strutture.                              
                      2. A tal fine il  Consiglio  di  Amministrazione  predispone   
             apposito  regolamento,  il quale deve tenere conto delle esigenze dei   
             servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.   
                      3. Tramite tale Piano vengono effettuati l'assegnazione e  i   
             trasferimenti  del personale, i corsi di qualificazione del personale   
             dell'Ateneo e vengono promosse le "azioni positive", su proposta  del   
             Comitato delle Pari Opportunita' dell'Ateneo.                           
      
             Art. 39. ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE                   
                      1.  La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e'   
             attuata attraverso Centri di spesa, definiti come le strutture a  cui   
             il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.        
                      2. I Centri di spesa sono distinti in:                         
             a) Centri di spesa delegata;                                            
             b) Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.              
                      3.  I limiti dei poteri dei Centri di spesa sono fissati dal   
             Regolamento generale di Ateneo per la Finanza e la Contabilita'.        
                      Nessun centro di spesa puo' essere affidato  a  responsabili   
             il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.            
                      4.  I Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile   
             gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi   
             organi  sono  responsabili  e  stipulano  con  i  terzi  contratti  e   
             convenzioni.                                                            
                      5.  Il  C.d.A. istituisce i Servizi Centralizzati al fine di   
             consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.              
                      6.  Sono  Centri  di  spesa  con  autonomia  amministrativo-   
             contabile:                                                              
             a) Dipartimenti                                                         
             b) Centri interdipartimentali di ricerca.                               
     
             Art. 40. CENTRI DI SERVIZIO                                             
                      1.  Il  Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato   
             Accademico, puo' istituire Centri di Servizio, al  fine  di  favorire   
             l'uso  coordinato  delle  risorse  dell'Ateneo,  puo' incentivare gli   
             scambi di docenti e  studenti  con  altre  istituzioni  universitarie   
             italiane  ed  estere,  sostenere le attivita' didattiche e di ricerca   
             scientifica.                                                            
                      2. I  Centri di Servizio vengono disciplinati da Regolamenti   
             emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4  e   
             5 dell'art. 33.                                                         
                      3.  Il  Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato   
             Accademico delibera altresi' se costituirli in Centri di Spesa.         
      
             Art. 41. REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA
	       E LA CONTABILITA'                                                            
                      1.  L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e   
             contabile  da  parte  degli  organi  di  direzione  delle   strutture   
             dell'Universita'   di  Palermo,  cui  sono  demandate,  a  norma  del   
             successivo  comma,  le  relative  attribuzioni   e   competenze,   e'   
             disciplinato  dal  Regolamento  di  Ateneo  per l'Amministrazione, la   
             Finanza e la Contabilita'.                                              
                      2. Il Regolamento d'Ateneo, di cui al comma precedente,  e'   
             emanato  con  decreto  del  Rettore su deliberazione del Consiglio di   
             Amministrazione, sentito  il  Senato  Accademico,  le  Facolta'  e  i   
             Dipartimenti.                                                           
                      3.  Il  Regolamento di Ateneo, puo' derogare dalle norme del   
             vigente ordinamento contabile dello  Stato  e  degli  Enti  pubblici,   
             rispettandone comunque i relativi principi.                             
      
             Art 42. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                              
                      1.  Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e' nominato con   
             decreto del Rettore su deliberazione  del  Senato  Accademico  ed    
             e' composto da:                                                            
             a)  un  magistrato  della  Corte  dei  Conti  scelto tra il personale   
                collocato a riposo, che ne assume la presidenza;                     
             b) da quattro componenti effettivi e due  supplenti  scelti  tra  gli   
                isritti nel Registro dei Revisori dei Conti previsto dalla Legge.  
             2. I componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti durano in carica   
                tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.               
             3.  I  compiti  e  le  modalita'  di  funzionamento del Collegio sono   
                stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza  e  la   
                Contabilita'.                                                        
      
             Art. 43. SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI ATENEO                 
                      1.  Il  Sistema  Bibliotecario e Archivistico di Ateneo, cui   
             afferiscono le Biblioteche di Facolta' e di Dipartimento,  l'Archivio   
             Storico  di  Ateneo  e  i  centri  di  documentazione, ha lo scopo di   
             sviluppare ed organizzare  in  forme  coordinate  l'acquisizione,  la   
             conservazione  e la fruizione del patrimonio librario e documentario,   
             nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.              
                      2.  Al  Sistema  Bibliotecario  e  Archivistico  di   Ateneo   
             sovrintende   un   Comitato   di  coordinamento,  eletto  dal  Senato   
             Accademico, formato da due docenti, due  funzionari  dell'area  delle   
             Biblioteche,  uno studente e un esperto di informatica applicata alla   
             gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al   
             Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli  indirizzi  e   
             le  linee di sviluppo del Sistema sulla base delle indicazioni emerse   
             alla  Conferenza   delle   Biblioteche,   fatta   salva   l'autonomia   
             scientifica  delle singole strutture. Il Comitato e' presieduto da un   
             delegato del Rettore.                                                   
                      3. La gestione  e  l'indirizzo  scientifico-didattico  delle   
             biblioteche   competono  all'organo  collegiale  della  struttura  di   
             afferenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facolta')  che  li   
             esercitano  secondo le modalita' previste dal Regolamento del Sistema   
             Bibliotecario e Archivistico di Ateneo.                                 
                      4.  Con  il  fine  di  acquisire,  tutelare,  archiviare   e   
             conservare  la  documentazione  utile alla salvaguardia della propria   
             memoria  storica,  l'Universita'  provvede  a   rendere   funzionale,   
             dotandolo   dei  necessari  supporti  finanziari  e  di  personale  e   
             organizzandolo secondo criteri  scientifici,  l'Archivio  storico  di   
             Ateneo.  In  tale  struttura,  dotata  di  autonomia  nell'ambito del   
             Sistema Bibliotecario di Ateneo confluira'  tutta  la  documentazione   
             relativa   alle  attivita'  culturali,  didattiche  e  amministrative   
             dell'Ateneo dalla data della fondazione, e quella che via via  andra'   
             producendosi.                                                           
                      5.  La  direzione  scientifica e' affidata ad un comitato la   
             cui formazione e funzione e' prevista dal Regolamento.                  
      
             Art. 44. SISTEMA MUSEOGRAFICO E ORTO BOTANICO                           
                      1. L'Universita' promuove la conservazione,  l'arricchimento   
             e  la  fruizione  del  proprio  patrimonio  culturale  e  scientifico   
             attraverso il Sistema Museografico dell'Universita' di  Palermo,  che   
             comprende i seguenti musei:                                             
             a)  Musei  tematici  realizzati  presso  le  strutture  didattiche  e   
                scientifiche dell'Universita';                                       
             b) l'Orto Botanico e l'Erbarium Mediterraneum.                          
                      2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta  del  Senato   
             Accademico,  puo'  costituire  ciascuna  unita'  museale in centro di   
             spesa.                                                                  
      
                                                PARTE V                                  
      
                            RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE               
      
                                                 CAPO I.   
      
                                         CONVENZIONI E CONTRATTI                                         
      
             Art. 45. OSSERVATORIO SULLE CONVENZIONI E SUI CONTRATTI                 
                      1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un   
             ufficio permanente  delle  attivita'  relative  ai  Contratti,  alle   
             Convenzioni ed ai Consorzi, con il compito di:                          
             a)  verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti   
                anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;          
             b)  indicare  metodologie  di  valutazione  anche  sulla  scorta  dei   
                suggerimenti   e  delle  osservazioni  provenienti  dalle  diverse   
                strutture di Ateneo;                                                 
             c)  pubblicare,  al  termine  di  ciascun  anno,  un  rapporto  sulle   
                attivita'  regolate  da  contratti,  convenzioni  e consorzi. Tale   
                rapporto dovra'  essere  corredato  da  schede  riassuntive  delle   
                informazioni  piu' significative quali: i contenuti, i contraenti,   
                la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo  stato  di   
                attuazione  ed  altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro   
                il piu' possibile esauriente.                                        
      
             Art. 46. ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E  AFFIDAMENTO DI 
             INCARICHI PROFESSIONALI                                                           
                      L'Universita'  provvede  all'acquisizione di beni e servizi,   
             secondo  criteri  di  trasparenza  e  all'affidamento  di   incarichi   
             professionali  secondo  criteri  di  riconosciuta professionalita' in   
             conformita'  alle  norme  previste  dal  Regolamento  di  Ateneo  per   
             Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.                          
               
                                              CAPO II   
      
                                AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITA'                               
      
             Art. 47. AZIENDA UNIVERSITARIA "POLICLINICO"                            
                      1.  Ai  sensi  delle  leggi  vigenti  e  nel  rispetto delle   
             normative  universitarie  che  espressamente  vengono   fatte   salve   
             l'Universita'    degli   Studi   di   Palermo   comprende   l'Azienda   
             Universitaria   Policlinico   per   lo   svolgimento   dell'attivita'   
             assistenziale  e  di  formazione  sanitaria connessa con le attivita'   
             istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della Facolta' di   
             Medicina e Chirurgia.                                                   
                      2. L'Azienda Universitaria  Policlinico  e'  costituita  con   
             decreto  del  Rettore.  Essa  e'  dotata  di autonomia organizzativa,   
             gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione  e'  informata   
             al  principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e   
             consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.     
                      3.  L'Azienda  costituita  nell'ambito  della  Facolta'   di   
             Medicina  e  Chirurgia  ed  istituita  con  finalita' di formazione e   
             ricerca  in  quanto  Policlinico  Universitario,  assume   anche   le   
             caratteristiche  corrispondenti  a ospedale di rilievo nazionale e di   
             alta specializzazione  e  come  tale  si  inserisce  nel  sistema  di   
             emergenza sanitaria.                                                    
      
             Art. 48. AZIENDE AGRARIE                                                
                      1.  L'Universita',  per  finalita'  della  didattica e della   
             ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una   
             Azienda Agraria di sua proprieta'.                                     
                      2. L'organizzazione e la gestione  dell'azienda  Agraria  va   
             conformata  alle  norme  previste  dal  Regolamento di gestione delle   
             Aziende Agrarie.                                                        
      
      
                                              PARTE VI                                  
      
                             DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE                  
             
                                               CAPO I   
      
                                     DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE                                       
      
             Art. 49. MODIFICHE DI STATUTO                                           
                      1. Le modifiche  del  presente  Statuto  sono  deliberate  a   
             maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il   
             Consiglio  di Amministrazione, i Consigli di Facolta', i Consigli del   
             C. C. S. e i Consigli di Dipartimento.                                  
                      2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facolta'   
             e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di   
             modifica  dello  Statuto.  Su  tali proposte, il Senato Accademico si   
             deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.                   
                      3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore  secondo  le  procedure   
             previste dalle legge vigenti.                                           
      
             Art. 50. NATURA DEI PARERI                                              
                      1.  La natura dei pareri, quando non altrimenti specificata,   
             e' da intendersi obbligatoria  e  non  vincolante.  I  pareri  devono   
             essere  emessi  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data della   
             richiesta, trascorsi i quali  l'organo  richiedente  puo'  deliberare   
             anche in assenza del parere richiesto.                                  
      
                                             CAPO II.   
      
                                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE                                       
     
             Art. 51. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO                                
                      1.  Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno   
             successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.             
                      2. L'entrata in vigore dello  Statuto  comporta  l'immediata   
             efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non   
             sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.                 
      
             Art. 52. ELEZIONI E REGOLE DI INCOMPATIBILITA'                          
                      1.  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore dello Statuto   
             devono essere eletti: il Rettore, il Senato Accademico, i Presidi  di   
             Facolta',  i  Direttori  di  Dipartimento,  i membri del Consiglio di   
             Amministrazione e i Presidenti di Consiglio di Corso  di Studio.        
                      2.  Ai  fini  delle  norme  che  prevedono  i  casi  di  non   
             rieleggibilita'  negli  organismi di governo, si devono considerare i   
             mandati gia' maturati alla data di entrata in vigore dello Statuto.     
    
             Art. 53. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI ATENEO       
                      1.  Le  funzioni  della  Commissione   di   Ateneo   vengono   
             trasferite  al  Senato  Accademico  che si insediera' in applicazione   
             dello Statuto.                                                          
               
             Art. 54. PROROGA DEI REGOLAMENTI PRECEDENTI                             
                      1. I regolamenti di attuazione del presente  statuto  devono   
             essere   emanati   entro   un   termine   massimo   di   un   anno   
             dall'insediamento degli organi competenti alla loro emanazione.                           
                      2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal   
             presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli  organi   
             di Ateneo i regolamenti precedentemente approvati.                      
               
             Art. 55. ISTITUTI                                                       
                      1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente Statuto e'   
             vietata la costituzione di nuovi Istituti.                              
                      2. Gli  Istituti  esistenti  non  potranno  comunque  essere   
             mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente   
             Statuto.                                                                
                      3.  Trascorsi  tre anni dalla entrata in vigore del presente   
             Statuto,  il  Senato  Accademico  provvedera',  in  ogni  caso,  alla   
             assegnazione  dei  docenti,  delle  strutture e delle attrezzature ai   
             Dipartimenti gia' costituiti o da costituire.                           
                      4. Per la composizione  del  Consiglio  di  Istituto  e  per   
             l'elezione  del  Direttore  valgono  le  norme  previste dal presente   
             Statuto per i corrispondenti organi di Dipartimento.                    
               
                                              TABELLA A                                 
               
             Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.      
             Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.    
             Settore 3: Scienze mediche e biomediche.                                
             Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale,   
                              ingegneria dell'informazione                                 
             Settore 5: Scienze dell'antichita',  filologico-letterarie, storiche,   
                              filosofiche, pedagogiche e psicologiche.                                
             Settore 6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche   
                              e sociali