
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Agg. G.U. 12/06/2003
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1996, n. 223, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 aprile 1997,
n. 99;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 17 aprile 1997, n. 2052/29;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 18 marzo 1997, n.
41/97; Circ. 30 maggio 1997, n. 73/97; Circ. 8 gennaio 2001, n. 2/2001;
Circ. 22 febbraio 2001, n. 418;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 19 dicembre 1996, n.
162; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 6 ottobre 1997, n. 205.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6,
comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2),
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (3), di
seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994 (2), e della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie
esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o
delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della
miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (4), anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei
prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
e-bis) ai lavori svolti in mare (5);
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi
o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non
implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile (6).
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(2) Riportato al n. A/XXXVIII.
(3) Riportato al n. A/XL.
(2) Riportato al n. A/XXXVIII.
(4) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere" :
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco è riportato all'allegato I (7);
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto (8);
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche (9);
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale
concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 (10);
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera (11);
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modifiche (12).
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(7) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(8) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(9) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(12) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al
fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o
fasi di lavoro (13).
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b) (14).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200
uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell'allegato II (15).
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10 (16).
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui,
dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori
o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (17).
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali
nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche
attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (18).
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(13) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(14) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(15) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(16) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(17) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(18) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12,
comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II
al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (19).
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di
cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626
del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono
definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b) (20).
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(19) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(20) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Vedi, anche,
il comma 2 del suddetto art. 4.
5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro (21);
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (22);
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (23);
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda
Unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione
provinciale del lavoro (24);
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (25).
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (26).
2. [Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la
commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze da
ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma
1, lettera e)] (27).
3. [Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui
al comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata
inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione
dell'arresto fino a sei mesi] (28).
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(21) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(22) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(23) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(24) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(25) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(26) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(27) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(28) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma
1, lettera a) (29).
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(29) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
7. Obblighi dei lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni
del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994 (30);
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a
quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994
(30);
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.
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(30) Riportato al n. A/XXXVIII.
(30) Riportato al n. A/XXXVIII.
8. Misure generali di tutela.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte
di competenza, in particolare (31):
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o
di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il
controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare
i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di
deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e
di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o
in prossimità del cantiere.
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(31) Alinea così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
9. Obblighi dei datori di lavoro 1.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti (32):
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se
del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f-ter) (33).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 (34).
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(32) Alinea così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(33) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(34) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno (35);
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni (36).
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia (37).
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio
presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più
in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o
diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con
il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso
di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a
totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
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(35) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(36) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(37) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
11. Notifica preliminare.
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali
aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro
non sia inferiore a duecento uomini-giorno (38).
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (39)
hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
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(38) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(39) Riportato al n. A/XXXVIII.
12. Piano di sicurezza e di coordinamento.
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì
le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e
di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il
piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei
lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni
o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi
di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto
di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel
piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio (40).
------------------------
(40) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Per i
contenuti minimi del piano di sicurezza e l'indicazione della stima dei
costi della sicurezza, vedi l'art. 22 del medesimo decreto.
13. Obblighi di trasmissione.
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di
sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica
si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il
piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione (41).
------------------------
(41) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
14. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso,
il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare
proposte al riguardo (42).
2. [I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente
sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli
12 e 13] (43).
------------------------
(42) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(43) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la
decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori.
[1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1,
in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere] (44).
------------------------
(44) Articolo abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con
la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore.
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può
essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione
infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui
si è fatto riferimento (45).
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano
una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una
giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto
dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (46).
------------------------
(45) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(46) Riportato al n. C/III.
17. Modalità attuative di particolari obblighi.
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11
del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del
rappresentante per la sicurezza (47).
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al
titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del
medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza (48).
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994
(49), i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo n. 626 del 1994 (49).
------------------------
(47) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(48) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
(49) Riportato al n. A/XXXVIII.
(49) Riportato al n. A/XXXVIII.
18. Aggiornamento degli allegati.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la
Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I,
II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.
------------------------
19. Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in
qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro
nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro
pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i
periodi di svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di
direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di
committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che
hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui
all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere
trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.
------------------------
20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei
lavori.
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera
a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1 (50).
------------------------
(50) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori.
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a),
b), c), e) ed f), e comma 1-bis (51);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera
d).
------------------------
(51) Lettera così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'àmbito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti
all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14,
comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a);
12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a), 12, comma 3 (52).
------------------------
(52) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli
articoli 7, comma 1, e 12, comma 3 (53).
------------------------
(53) Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
23-bis. Estinzione delle contravvenzioni.
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b);
21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si
applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758 (54).
------------------------
(54) Articolo aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con
la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
24. Oneri.
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di
ciascuna amministrazione.
------------------------
25. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
------------------------
Allegato I (55)
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2,
lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
------------------------
(55) Allegato così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 novembre 1999, n.
528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
Allegato II
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in
tensione (56).
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
------------------------
(56) Punto così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528,
con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.
Allegato III
Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 11
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)].
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante
la progettazione dell'opera [nome (i) e indirizzo (i)].
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante
la realizzazione dell'opera [nome (i) e indirizzo (i)].
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
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Allegato IV
(Articolo 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere
alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a
quelle indicate nelle Sezioni I e II.
SEZIONE I
Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non
poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i
lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano
un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere
costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti
di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano
entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano
in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera
sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne
consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo
lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei
portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere
che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in
frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare
la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve
essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
SEZIONE II
Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza
sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di
ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli
regolari da una persona competente.
------------------------
Allegato V
(Articolo 10)
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e
l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI,
ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03