GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 223 DEL 23/9/1996



       
      D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      
      Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
      sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 
       
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1996, n. 223, S.O. 
      Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 aprile 1997, 
      n. 99; 
      - Ministero dei lavori pubblici: Circ. 17 aprile 1997, n. 2052/29; 
      - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 18 marzo 1997, n. 
      41/97; Circ. 30 maggio 1997, n. 73/97; Circ. 8 gennaio 2001, n. 2/2001; 
      Circ. 22 febbraio 2001, n. 418; 
      - Ministero delle finanze: Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; 
      - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 19 dicembre 1996, n. 
      162; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 6 ottobre 1997, n. 205. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
      Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, 
      comma 3; 
      Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, 
      concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
      cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi 
      dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); 
      Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato 
      dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; 
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
      nella riunione del 12 luglio 1996; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera 
      dei deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      dell'8 agosto 1996; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
      del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli 
      affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, 
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la 
      funzione pubblica e gli affari regionali; 
      Emana il seguente decreto legislativo: 
      ------------------------ 

       
      1. Campo di applicazione. 
      1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della 
      salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili 
      quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
      2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2), 
      come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (3), di 
      seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994 (2), e della 
      vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del 
      lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le 
      disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 
      3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
      a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze 
      minerali; 
      b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie 
      esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o 
      delle autorizzazioni; 
      c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della 
      miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 
      1443 (4), anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; 
      d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei 
      prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai 
      piazzali; 
      e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli 
      idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare 
      territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree 
      sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; 
      e-bis) ai lavori svolti in mare (5); 
      e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi 
      o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non 
      implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile (6). 
      ------------------------ 
      (2) Riportato al n. A/XXXVIII. 
      (3) Riportato al n. A/XL. 
      (2) Riportato al n. A/XXXVIII. 
      (4) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere. 
      (5) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (6) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      2. Definizioni. 
      1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono 
      per: 
      a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere" : 
      qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile 
      il cui elenco è riportato all'allegato I (7); 
      b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene 
      realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
      realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
      soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
      dell'appalto (8); 
      c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal 
      committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo 
      dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 
      responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi 
      dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
      modifiche (9); 
      d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale 
      concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; 
      e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
      progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la 
      progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
      lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4; 
      f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
      realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per 
      l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro 
      dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile 
      dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 (10); 
      f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla 
      somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, 
      previste per la realizzazione dell'opera (11); 
      f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro 
      dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere 
      interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 
      1994, n. 626 e successive modifiche (12). 
      ------------------------ 
      (7) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (8) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (9) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (10) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (12) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 
      1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di 
      progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte 
      tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle 
      operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di 
      tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al 
      fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di 
      sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 
      simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il 
      responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o 
      fasi di lavoro (13). 
      2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della 
      progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 
      1, lettere a) e b) (14). 
      3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non 
      contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, 
      contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il 
      coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: 
      a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 
      uomini-giorno; 
      b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati 
      nell'allegato II (15). 
      4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei 
      lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per 
      l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui 
      all'articolo 10 (16). 
      4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, 
      dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori 
      o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (17). 
      5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei 
      requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di 
      coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei 
      lavori. 
      6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese 
      esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la 
      progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali 
      nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 
      7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi 
      momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui 
      all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 
      8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di 
      affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
      a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e 
      dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche 
      attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

      b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio 
      annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
      lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
      (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) 
      e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
      collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
      rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (18). 
      ------------------------ 
      (13) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (14) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (15) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (16) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (17) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (18) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      4. Obblighi del coordinatore per la progettazione. 
      1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di 
      presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 
      a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, 
      comma 1; 
      b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 
      prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
      tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II 
      al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di 
      lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della 
      legge 5 agosto 1978, n. 457 (19). 
      2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione 
      all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
      concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
      della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva 
      permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di 
      cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
      1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 
      del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono 
      definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b) (20). 
      ------------------------ 
      (19) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (20) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Vedi, anche, 
      il comma 2 del suddetto art. 4. 

       
      5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
      1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione 
      dei lavori provvede a: 
      a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 
      l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
      autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
      sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta 
      applicazione delle relative procedure di lavoro (21); 
      b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare 
      come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 
      coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con 
      quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il 
      fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione 
      all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
      valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 
      sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici 
      adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (22); 
      c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 
      la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 
      reciproca informazione; 
      d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
      sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 
      sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (23); 
      e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa 
      contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, 
      le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle 
      prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione 
      dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
      cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o 
      il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
      segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
      l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda 
      Unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione 
      provinciale del lavoro (24); 
      f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 
      riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
      adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (25). 
      1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per 
      l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il 
      piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui 
      all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (26). 
      2. [Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
      legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
      sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la 
      commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze da 
      ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 
      1, lettera e)] (27). 
      3. [Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui 
      al comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata 
      inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione 
      dell'arresto fino a sei mesi] (28). 
      ------------------------ 
      (21) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (22) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (23) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (24) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (25) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (26) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (27) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (28) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. 
      1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse 
      all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al 
      responsabile dei lavori. 
      2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del 
      coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il 
      responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica 
      dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 
      1, lettera a) (29). 
      ------------------------ 
      (29) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      7. Obblighi dei lavoratori autonomi. 
      1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
      nei cantieri: 
      a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni 
      del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994 (30); 
      b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a 
      quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994 
      (30); 
      c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione 
      dei lavori, ai fini della sicurezza. 
      ------------------------ 
      (30) Riportato al n. A/XXXVIII. 
      (30) Riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      8. Misure generali di tutela. 
      1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione 
      dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 
      del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte 
      di competenza, in particolare (31): 
      a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 
      salubrità; 
      b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle 
      condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o 
      di circolazione; 
      c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
      d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il 
      controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare 
      i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
      lavoratori; 
      e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di 
      deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e 
      di sostanze pericolose; 
      f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata 
      effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 
      g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
      h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o 
      in prossimità del cantiere. 
      ------------------------ 
      (31) Alinea così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      9. Obblighi dei datori di lavoro 1. 
      1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel 
      cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci 
      addetti (32): 
      a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; 
      b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se 
      del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; 
      c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie 
      avvengano correttamente; 
      c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, 
      comma 1, lettera f-ter) (33). 
      2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese 
      esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 
      12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, 
      limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle 
      disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, 
      comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 (34). 
      ------------------------ 
      (32) Alinea così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (33) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (34) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del 
      coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
      1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione 
      dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze 
      agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di 
      lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel 
      settore delle costruzioni per almeno un anno (35); 
      b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione 
      da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di 
      attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; 
      c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico 
      nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante 
      l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per 
      almeno tre anni (36). 
      2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di 
      attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza 
      organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel 
      settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via 
      alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina 
      sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, 
      dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli 
      organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia (37). 
      3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare 
      almeno le prescrizioni di cui all'allegato V. 
      4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio 
      presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse 
      amministrazioni le funzioni di coordinatore. 
      5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più 
      in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle 
      costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di 
      incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato 
      universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o 
      diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con 
      il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso 
      di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di 
      equipollenza. 
      6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a 
      totale carico dei partecipanti. 
      7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei 
      corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei 
      partecipanti. 
      ------------------------ 
      (35) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (36) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (37) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      11. Notifica preliminare. 
      1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei 
      lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
      provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare 
      elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali 
      aggiornamenti nei seguenti casi: 
      a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3; 
      b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, 
      ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti 
      sopravvenute in corso d'opera; 
      c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro 
      non sia inferiore a duecento uomini-giorno (38). 
      2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il 
      cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza 
      territorialmente competente. 
      3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in 
      attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (39) 
      hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli 
      organi di vigilanza. 
      ------------------------ 
      (38) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (39) Riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      12. Piano di sicurezza e di coordinamento. 
      1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
      rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature 
      atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme 
      per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
      lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al 
      ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì 
      le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza 
      simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è 
      redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, 
      l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e 
      di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e 
      prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle 
      eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il 
      piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i 
      seguenti elementi: 
      a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
      segnalazioni; 
      b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 
      dall'ambiente esterno; 
      c) servizi igienico-assistenziali; 
      d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del 
      cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 
      e) viabilità principale di cantiere; 
      f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas 
      ed energia di qualsiasi tipo; 
      g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
      h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da 
      adottare negli scavi; 
      i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 
      l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta 
      dall'alto; 
      m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; 
      n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei 
      lavori in galleria; 
      o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni 
      o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in 
      fase di progetto; 
      p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione 
      connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
      q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14; 
      r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, 
      comma 1, lettera c); 
      s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese 
      prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; 
      t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi 
      di temperatura. 
      2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto 
      di appalto. 
      3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
      sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel 
      piano operativo di sicurezza. 
      4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei 
      rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di 
      coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima 
      dell'inizio dei lavori. 
      5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per 
      l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di 
      coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 
      cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 
      integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
      pattuiti. 
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui 
      esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per 
      organizzare urgenti misure di salvataggio (40). 
      ------------------------ 
      (40) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. Per i 
      contenuti minimi del piano di sicurezza e l'indicazione della stima dei 
      costi della sicurezza, vedi l'art. 22 del medesimo decreto. 

       
      13. Obblighi di trasmissione. 
      1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di 
      sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare 
      offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica 
      si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i 
      concorrenti alla gara di appalto. 
      2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il 
      piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 
      3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice 
      trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per 
      l'esecuzione (41). 
      ------------------------ 
      (41) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      14. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. 
      1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di 
      cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, 
      il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il 
      rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 
      contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare 
      proposte al riguardo (42). 
      2. [I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente 
      sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 
      12 e 13] (43). 
      ------------------------ 
      (42) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (43) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la 
      decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori. 
      [1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, 
      in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei 
      lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
      sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la 
      sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere] (44). 
      ------------------------ 
      (44) Articolo abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con 
      la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore. 
      1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può 
      essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di 
      esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e 
      misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione 
      infortuni. 
      2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto 
      legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui 
      si è fatto riferimento (45). 
      3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano 
      una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una 
      giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini 
      dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione 
      settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione 
      nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto 
      dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (46). 
      ------------------------ 
      (45) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (46) Riportato al n. C/III. 

       
      17. Modalità attuative di particolari obblighi. 
      1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 
      giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 
      costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 
      del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del 
      rappresentante per la sicurezza (47). 
      2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 
      giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al 
      titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del 
      medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi 
      caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico 
      competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o 
      integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di 
      sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i 
      lavoratori soggetti alla sua sorveglianza (48). 
      3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994 
      (49), i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro 
      rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di 
      contrattazione nazionale di categoria. 
      4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei 
      lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito 
      servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, 
      sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), 
      del decreto legislativo n. 626 del 1994 (49). 
      ------------------------ 
      (47) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (48) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 
      (49) Riportato al n. A/XXXVIII. 
      (49) Riportato al n. A/XXXVIII. 

       
      18. Aggiornamento degli allegati. 
      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 
      concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la 
      Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, 
      II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria. 
      ------------------------ 

       
      19. Norme transitorie. 
      1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui 
      all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla 
      data di entrata in vigore del presente decreto: 
      a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in 
      qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo 
      svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro 
      nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro 
      pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione 
      comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i 
      periodi di svolgimento dell'attività; 
      b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di 
      direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di 
      committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che 
      hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori. 
      2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di 
      entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui 
      all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore. 
      3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere 
      trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente. 
      ------------------------ 

       
      20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei 
      lavori. 
      1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: 
      a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a 
      lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo 
      periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2; 
      b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione 
      a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera 
      a); 
      c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei 
      milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1 (50). 
      ------------------------ 
      (50) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori. 
      1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a 
      sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la 
      violazione dell'articolo 4, comma 1. 
      2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: 
      a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a 
      lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), 
      b), c), e) ed f), e comma 1-bis (51); 
      b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione 
      a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera 
      d). 
      ------------------------ 
      (51) Lettera così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e 
      dei preposti. 
      1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'àmbito delle 
      rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che 
      dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti 
      all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 
      2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con 
      l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, 
      comma 1, primo periodo. 
      3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
      a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a 
      lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 
      12, comma 3; 
      b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei 
      milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3. 
      4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 
      lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 
      9, comma 1, lettera a), 12, comma 3 (52). 
      ------------------------ 
      (52) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi. 
      1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con 
      l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli 
      articoli 7, comma 1, e 12, comma 3 (53). 
      ------------------------ 
      (53) Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      23-bis. Estinzione delle contravvenzioni. 
      1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 
      21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si 
      applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 
      1994, n. 758 (54). 
      ------------------------ 
      (54) Articolo aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con 
      la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      24. Oneri. 
      1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche 
      amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di 
      ciascuna amministrazione. 
      ------------------------ 

       
      25. Entrata in vigore. 
      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la 
      data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
      italiana. 
      ------------------------ 

       
      Allegato I (55) 
      Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2, 
      lettera a) 
      1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 
      conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la 
      trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, 
      permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in 
      legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti 
      strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 
      idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta 
      lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione 
      forestale e di sterro. 
      2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli 
      scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati 
      utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 
      ------------------------ 
      (55) Allegato così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 
      528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      Allegato II 
      Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la 
      salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1 
      1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
      sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da 
      altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura 
      dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni 
      ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 
      2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che 
      presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
      oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 
      3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
      controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in 
      materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
      4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in 
      tensione (56). 
      5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 
      6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
      7. Lavori subacquei con respiratori. 
      8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 
      9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
      10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 
      ------------------------ 
      (56) Punto così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, 
      con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto. 

       
      Allegato III 
      Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 11 
      1. Data della comunicazione. 
      2. Indirizzo del cantiere. 
      3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 
      4. Natura dell'opera. 
      5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)]. 
      6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante 
      la progettazione dell'opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 
      7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante 
      la realizzazione dell'opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 
      8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 
      9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 
      10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 
      11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 
      12. Identificazione delle imprese già selezionate. 
      13. Ammontare complessivo presunto dei lavori. 
      ------------------------ 

       
      Allegato IV 
      (Articolo 9) 
      Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 
      1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere 
      alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994. 
      Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 
      1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono 
      soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a 
      quelle indicate nelle Sezioni I e II. 
      SEZIONE I 
      Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali 
      1. Porte di emergenza. 
      1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. 
      1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non 
      poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia 
      bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 
      1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di 
      emergenza. 
      2. Areazione. 
      2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di 
      ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i 
      lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste. 
      2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare 
      immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa 
      dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 

      3. Illuminazione naturale e artificiale. 
      3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di 
      sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano 
      un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la 
      salute dei lavoratori. 
      4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 
      4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o 
      piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e 
      antisdrucciolevoli. 
      4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali 
      devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere 
      condizioni appropriate di igiene. 
      4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti 
      interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle 
      vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere 
      costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti 
      di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano 
      entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano 
      in frantumi. 
      5. Finestre e lucernari dei locali. 
      5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter 
      essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera 
      sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da 
      costituire un pericolo per i lavoratori. 
      5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera 
      congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne 
      consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo 
      lavoro nonché per i lavoratori presenti. 
      6. Porte e portoni. 
      6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle 
      porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali. 
      6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte 
      trasparenti. 
      6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere 
      dotati di pannelli trasparenti. 
      6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei 
      portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere 
      che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in 
      frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 
      7. Vie di circolazione. 
      7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare 
      la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve 
      essere messo in evidenza. 
      8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili. 
      8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 
      8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 
      8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza 
      facilmente identificabili e accessibili. 
      SEZIONE II 
      Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 
      1. Caduta di oggetti. 
      1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in 
      modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 
      2. Lavori di demolizione. 
      2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può 
      presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi 
      soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 
      3. Paratoie e cassoni. 
      3.1. Paratoie e cassoni devono essere: 
      a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza 
      sufficiente; 
      b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di 
      ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 
      3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo 
      smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati 
      soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 
      3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli 
      regolari da una persona competente. 
      ------------------------ 

       
      Allegato V 
      (Articolo 10) 
      Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 
      1. Durata del corso 120 ore. 
      2. Argomenti: 
      a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
      lavoro; 
      b) malattie professionali; 
      c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; 
      d) analisi dei rischi; 
      e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e 
      l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, 
      ponteggi e opere provvisionali etc); 
      f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento. 
       



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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