GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 146 DEL 5/6/1975
L. 3 giugno 1975, n. 160 Agg. G.U. 06/03/2003
Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1975, n. 146.
(1/a) Vedi, anche, gli artt. 16-30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 gennaio 1996,
n. 27; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 12 dicembre 1996, n. 248; Circ.
20 dicembre 1996, n. 259; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 7 febbraio
1997, n. 25; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 28 marzo 1997, n. 82;
Circ. 30 aprile 1997, n. 103; Circ. 10 giugno 1997, n. 130; Circ. 24
dicembre 1997, n. 263; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 2 agosto 2002,
n. 144
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 23 maggio 2000,
n. 30/2000;
- Ministero del tesoro: Circ. 9 gennaio 1996, n. 715; Circ. 15 gennaio
1996, n. 3; Circ. 13 dicembre 1996, n. 749;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 4 aprile 1996, n. 138.
(giurisprudenza)
1. Lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo
di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del
soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di
zolfo della Sicilia è elevato alla misura di L. 55.950.
A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al
comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e
L. 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di lire 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni
aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni
supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti
previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della
perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della L. 30
aprile 1969, numero 153 (2).
------------------------
(2) Riportata al n. A/XXXII.
2. Lavoratori autonomi.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo
di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività
commerciali stabilito dall'art. 2 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (3),
convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, è elevato
a L. 47.800.
A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico
delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31
dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 10.000, al netto delle maggiorazioni per
carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.
Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni
aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni
aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni
supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.
Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per
l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione
automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (2).
A decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al
primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti
minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di
automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(2).
------------------------
(3) Riportato al n. A/XLIX.
(2) Riportata al n. A/XXXII.
(2) Riportata al n. A/XXXII.
(giurisprudenza)
3. Titolari di pensione sociale.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale
di cui all'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (3), convertito, con
modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 38.850.
L'importo predetto è comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante
dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle
pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2).
I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti
nel primo, quarto e quinto comma dell'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n.
153 (2), nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30
(3), convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, sono
aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L.
1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale (3/a).
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(3) Riportato al n. A/XLIX.
(2) Riportata al n. A/XXXII.
(2) Riportata al n. A/XXXII.
(3) Riportato al n. A/XLIX.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n.
88 (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, L. 30 aprile 1969, n. 153,
modificato dall'art. 3 della presente legge, nella parte in cui,
nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge,
ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un
meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni
divenuti invalidi.
4. Ciechi civili.
(4).
------------------------
(4) Sostituisce a decorrere del 1° gennaio 1975, l'art. 5, D.L. 2 marzo
1974, n. 30 riportato al n. A/XLIX.
5. Mutilati ed invalidi civili.
(5).
------------------------
(5) Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 7, D.L. 2
marzo 1974, n. 30, riportato al n. A/XLIX.
6. Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti.
(6).
------------------------
(6) Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 9, D.L. 2
marzo 1974, n. 30, riportato al n. A/XLIX.
7. Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a
favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei
sordomuti.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni
previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per
perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della L. 30
aprile 1969, n. 153 (2), con la stessa disciplina stabilita dal penultimo
comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori autonomi.
I limiti di reddito di cui agli artt. 6 e 8, secondo comma, e 10 del D.L.
2 marzo 1974, n. 30 (3), convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile
1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, da lire
1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
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(2) Riportata al n. A/XXXII.
(3) Riportato al n. A/XLIX.
8. Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della
vita.
(7).
Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare
agli importi delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1976 il confronto
di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (8), nel testo di cui al comma precedente è effettuato con riferimento
al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio
1974.
------------------------
(7) Il primo comma, che si omette, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio
1976, il secondo comma dell'art. 19, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata
al n. A/XXXII.
(8) Riportata al n. A/XXXII.
(giurisprudenza)
9. Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli
operai dell'industria.
L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo
1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura
percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle
retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli
assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale
dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata
confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal
diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio
dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1° gennaio 1976, il
confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice
relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento
percentuale è applicato all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni
dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di
statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è
accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per il tesoro (8/a).
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(8/a) Vedi gli artt. 16-30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e
l'art. 22, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata alla stessa voce.
(giurisprudenza)
10. Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico
del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo
di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla
differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del
precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo
della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (8).
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata
confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal
diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale
è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il
confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice
relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma
sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si
ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun
punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per
i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo
compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha
effetto l'aumento delle pensioni.
Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:
a decorrere dal 1° gennaio 1976:
per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L.400;
per i punti accertati per il periodo novembre 1974-luglio 1975: L. 1.008;
a decorrere dal 1° gennaio 1977: L. 1.260;
a decorrere dal 1° gennaio 1978: L. 1.512;
a decorrere dal 1° gennaio 1979: L. 1.714;
a decorrere dal 1° gennaio 1980: L. 1.910.
Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti
commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento
minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (8), nonché le pensioni aventi decorrenza compresa
nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente
articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque,
fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
(8/a).
------------------------
(8) Riportata al n. A/XXXII.
(8) Riportata al n. A/XXXII.
(8/a) Vedi gli artt. 16-30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e
l'art. 22, L. 30 marzo 1981, n. 119, riportata alla stessa voce.
11. Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni
familiari.
Con decorrenza del periodo di paga in corso alla data del i giugno 1975 le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (9), convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.
------------------------
(9) Riportato al n. A/XLIX.
12. Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975,
le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al
fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo,
secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (9),
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono
rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per
cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui
il 5.45 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976,
l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma,
è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei
datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1° gennaio 1976 e
del 1° gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è
elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a
carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a
carico dei datori di lavoro.
Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del
fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, numero 1420 (10), sono rispettivamente elevate:
con decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75
per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui
l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;
con la decorrenza di cui al secondo comma, al 1910 per cento, di cui il
13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di
cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (10).
Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo
l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30
per cento della retribuzione.
Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di
campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957,
n. 853 (11), è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma
del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della
retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (12).
Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1°
gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui
al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (13) (13/a).
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(9) Riportato al n. A/XLIX.
(10) Riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo.
(10) Riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo.
(11) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(12) Riportato al n. A/XXIX.
(13) Riportato al n. A/VIII.
(13/a) Vedi, anche, l'art. 14-sexies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 633,
riportato alla voce Sanità pubblica.
13. Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, la
quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti al fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti è elevata a L. 508 settimanali di cui
L. 15 da valere quale contributo base.
In corrispondenza del predetto aumento è elevato il contributo fisso
complessivo.
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14. Minimali di retribuzione ai fini contributivi.
(14).
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(14) Sostituisce, a decorrere, dal periodo di paga in corso al primo
giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge,
il primo comma dell'art. 21, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, riportato al numero
A/XLIX.
(giurisprudenza)
15. Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di
disoccupazione.
Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di
disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti
a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad
esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.
Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non ancora
liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono
recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione
della pensione.
Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti
dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.
A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferirà
annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15
miliardi.
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16. Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti al fondo stesso
possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo stesso. La
modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata
qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che
superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza
dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.
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(giurisprudenza)
17. Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti.
Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori
diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con
decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata
di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957,
n. 1047 (15) e 9 gennaio 1963, n. 9 (16), e successive modificazioni ed
integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati
montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (17), il contributo è
ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui
contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di
iscrizione.
Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al
precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente
dal sesso e dall'età dell'assicurato.
Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 o
successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla
pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed i superstiti sono
equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini
dalle norme vigenti.
Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione
previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i
contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31
dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il
coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i
contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai
giovani in qualità di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non
possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani,
più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.
I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani
nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale
per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano
utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati,
ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di
contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:
1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.
I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani
dal 1° gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione
della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per
gli esercenti attività commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti
della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi
settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1
contributo settimanale.
------------------------
(15) Riportata al n. C/I.
(16) Riportata al n. C/II.
(17) Riportata alla voce Boschi, foreste e territori montani.
18. Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri.
[Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di
ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo
necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità,
vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977.
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con
le disponibilità di cui ai successivi articoli 19 e 20.
Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma
dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853] (18) (18/a).
------------------------
(18) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(18/a) Abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1991, dall'art. 13, L. 29
dicembre 1990, n. 405, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
19. Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della
gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
[Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 17 è versato in un conto corrente infruttifero aperto presso
la Tesoreria centrale, denominato "conto speciale risanamento gestione
previdenziale coltivatori diretti".
Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate
all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire,
unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo articolo 20, gli
oneri connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio] (18/a).
------------------------
(18/a) Abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1991, dall'art. 13, L. 29
dicembre 1990, n. 405, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
20. Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori
diretti, coloni e mezzadri.
[Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello
Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed
i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un
importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui
all'articolo 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste
dall'articolo 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del
disavanzo della gestione alla quale va devoluta.
L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere
inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito
per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
(18/b), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114]
(18/a).
------------------------
(18/b) Riportato al n. A/XLIX.
(18/a) Abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1991, dall'art. 13, L. 29
dicembre 1990, n. 405, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
21. Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei
commercianti.
Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (19), e dagli
esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22
luglio 1966, n. 613 (20), è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975,
nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle
rispettive gestioni speciali (20/a).
Il Ministro per il tesoro può utilizzare il gettito derivante dalla quota
riservata al risanamento delle gestioni di cui al comma precedente, con le
modalità di cui all'articolo 19, per effettuare operazioni finanziarie,
dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite dall'articolo 18.
Per gli anni successivi al 1976 è confermato il contributo dello Stato a
favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti
nella misura indicata per tale anno dalla tabella allegata al
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (21), convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114.
------------------------
(19) Riportata al n. B/I.
(20) Riportata al n. A/XXIII.
(20/a) Per la nuova misura del contributo, vedi l'art. 25, L. 21 dicembre
1978, n. 843, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(21) Riportato al n. A/XLIX.
(giurisprudenza)
22. Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto
nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura
percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni
verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (22), con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi
contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe
di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e
modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali
stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione
delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui
alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (23), che sono prorogate al 19 gennaio
1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e
degli ad; detti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (24).
A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui
all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (25), corrisposta al
personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare
tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (22), per il calcolo dei contributi di previdenza e
di assistenza sociale.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le
retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento
apportato alla suddetta indennità integrativa speciale (25/a).
------------------------
(22) Riportato al n. A/XXXII.
(23) Riportata alla voce Lavoro.
(24) Riportata al n. L/VII.
(25) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(22) Riportato al n. A/XXXII.
(25/a) Vedi gli artt. 16-30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
23. Fonti di copertura e interventi finanziari delle gestioni
previdenziali.
All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli
articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire
55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri
derivanti dalla presente legge:
a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti
con gli articoli 12, 13, 17 e 21;
b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di
retribuzione stabilito dall'articolo 14;
c) con il trasferimento dalla gestione disoccupazione delle economie di
cui all'articolo 15;
d) con le disponibilità della gestione del fondo sociale.
------------------------
(giurisprudenza)
24. Invalidità pensionabile.
(26).
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di
revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge.
------------------------
(26) Il primo comma, che si omette, sostituisce il primo comma dell'art.
10, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, riportato alla voce Previdenza sociale.
25. Arrotondamento.
Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad
eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione
imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, è arrotondata,
per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per
difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a
500 lire.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo di paga
in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione
della presente legge.
------------------------
(giurisprudenza)
26. Retribuzione pensionabile.
(27).
------------------------
(27) Sostituisce l'art. 14, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata al n.
A/XXXII.
(giurisprudenza)
27. Limite di retribuzione pensionabile.
La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (27/a), è
abolita.
Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo
del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo
retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle A
e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488 (27/a), il predetto importo si calcola computando tante volte il
valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il
relativo limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra
considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del
contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca.
Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui
la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla
contribuzione versata ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (27/a), modificato
dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (22), per le pensioni
aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base
che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi
consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza
della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52
per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento -
della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza
della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia
inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di
contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane
per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento
- della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza
della pensione.
Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo il
sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati per periodi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si
prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver
suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52
settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione,
superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore
del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima
classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si
prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il
prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base
settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della
tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario
settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (28), non è presa in considerazione,
per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi il
limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della
tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai
versamenti volontari. Agli stessi fini non è preso in considerazione, per
la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo
base - maggiorato del 5 per cento - della penultima classe della tabella
in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti
volontari.
I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la
determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818 (29/b).
------------------------
(27/a) Riportato al n. A/XXIX.
(27/a) Riportato al n. A/XXIX.
(27/a) Riportato al n. A/XXIX.
(22) Riportato al n. A/XXXII.
(28) Riportato al n. A/VIII.
(29/b) Per la soppressione di alcuni contributi previsti dal presente
articolo, vedi l'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
28. Percentualizzazione del contributo base.
L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle
tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488 (29/a), e successive modificazioni e integrazioni, è
soddisfatto mediante la applicazione delle seguenti aliquote sulla
retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:
0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti
all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti
all'assicurazione contro la tubercolosi;
0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il
contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori
italiani.
Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le
norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di
contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.
L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818 (29), è abrogato (29/b) .
------------------------
(29/a) Riportato al n. A/XXIX.
(29) Riportato al n. A/XII.
(29/b) Per la soppressione di alcuni contributi previsti dal presente
articolo, vedi l'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(giurisprudenza)
29. Esercenti attività commerciali (30).
Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397
(31), l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla
data in cui e avvenuta.
Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27
novembre 1960, n. 1397 (31), nel testo modificato dall'articolo 2 della
legge 25 novembre 1971, n. 1088 (32), è posto a carico degli assicurati
limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in
conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo
1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (31), nel testo
modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 (32).
Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088
(33), sono aggiunte le seguenti classi:
6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a lire 7.000.000;
7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a lire 10.000.000;
8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.
Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
------------------------
(30) Il primo comma, che si omette, come sostituito dall'art. 1, comma
203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato, sostituisce l'articolo 1,
L. 27 novembre 1960, n. 1397, riportata alla voce Malattie (Assicurazione
obbligatoria contro le).
(31) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le).
(31) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le).
(32) Modifica la L. 27 novembre 1960, n. 1397, riportata alla voce
Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le).
(31) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le).
(32) Modifica la L. 27 novembre 1960, n. 1397, riportata alla voce
Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le).
(33) Vedi l'art. 38, L. 27 novembre 1960, n. 1397, riportata alla voce
Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le).
30. Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori
autonomi.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, numero 1047 (34),
degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n.
463 (35), e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari
coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 (36), sono fuse con
le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le
relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i
contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive
gestioni unificate.
Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'articolo 39 della legge
30 aprile 1969, numero 153 (37), l'importo stanziato annualmente dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale graverà sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui
è avvenuta la relativa delibera.
------------------------
(34) Riportata al n. C/I.
(35) Riportata al n. B/I.
(36) Riportata al n. A/XXIII.
(37) Riportata al n. A/XXXII.
(giurisprudenza)
31. Trattenute per il fondo sociale.
Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583
(38), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (39),
cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 1976 (39/a).
------------------------
(38) Riportata al n. H/IV.
(39) Recante norme per la nuova decorrenza ai fini dell'applicazione
dell'art. 22, L. 13 luglio 1967, n. 583, riportata al n. H/IV.
(39/a) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1981, n.
119 (Gazz. Uff. 15 luglio 1981, n. 193), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente art. 31, nella parte in cui prevede che la
indennità progressiva a favore del fondo sociale sulle pensioni eccedenti
l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente
al 1° gennaio 1974.
32. Requisiti per la pensione di riversibilità.
(40).
------------------------
(40) Sostituisce il comma secondo dell'art. 7, L. 12 agosto 1962, n. 1338,
riportata al n. A/XV.
33. Previdenza marinara.
Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27
(41), sono estese ai marittimi di terza categoria.
I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per
il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
------------------------
(41) Riportata al n. I/VIII.
(giurisprudenza)
34. Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia.
La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n.
267 (42), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n.
485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano
opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (37).
Il termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1974,
n. 30 (43), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.
114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge (43/a).
------------------------
(42) Riportato al n. A/XLII.
(37) Riportata al n. A/XXXII.
(43) Riportato al n. A/XLIX.
(43/a) La L. 5 marzo 1977, n. 65 (Gazz. Uff. 21 marzo 1977, n. 77) ha così
disposto:
"Art. 1. L'art. 34, primo comma, della L. 3 giugno 1975, n. 160, va
applicato secondo la seguente interpretazione autentica:
I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio
1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione
stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno
facoltà di optare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo
le norme di cui all'art. 11, primo e terzo comma, ed agli artt. 14, 15 e
16 della L. 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 2. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della L. 3
giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati
interessati nonché degli aventi diritto al trattamento di riversibilità".
35. Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara.
Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera b),
della legge 27 luglio 1967, n. 658 (44), è soppresso.
Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
------------------------
(44) Riportata al n. I/IV.
36. Contributi figurativi di malattia.
(45).
------------------------
(45) Sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni dell'art. 56, lettera a), n. 2 del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, riportato alla voce Previdenza sociale.
Agg. G.U. 06/03/2003