GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 3 DEL 16/1/2004


  ASSESSORATO DELLA SANITA'

  DECRETO 10 dicembre 2003.
  Attuazione dei Protocolli d'intesa tra la Regione siciliana - Assessorato 
  della sanità, e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo.

  L'ASSESSORE PER LA SANITA'

  Visto lo Statuto della Regione;
  Visto il decreto legislativo n. 502/92;
  Vista la legge regionale n. 30/93;
  Visto il D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998;
  Visto il decreto legislativo n. 368/99, art. 44;
  Visto il decreto legislativo n. 229/99;
  Visto il decreto legislativo n. 517/99;
  Visto il D.C.P.M. del 24 maggio 2001;
  Visti i Protocolli d'intesa, stipulati in data 18 novembre 2003, tra la 
  Regione siciliana, Assessorato della sanità e le tre Università degli studi di 
  Catania, Messina e Palermo, allegati al presente decreto;
  Vista la nota prot. n. 51652 del 26 novembre 2003 dell'Università degli studi 
  di Palermo, con la quale il magnifico rettore apporta una correzione 
  all'allegato n. 2, pagina n. 33, del Protocollo d'intesa stipulato;
  Ritenuto di accogliere la correzione proposta;
  Ritenuto che occorre, pertanto, dare attuazione ai suddetti protocolli;

  Decreta:

  Articolo unico

  Per quanto in premessa esposto, si dà attuazione ai Protocolli d'intesa, 
  stipulati in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana, Assessorato 
  della sanità e le tre università degli studi di Catania, Messina e Palermo, 
  che fanno parte integrante del presente decreto, con la variazione alla 
  dizione riportata nell'allegato n. 2, di pagina 33 del protocollo relativo 
  all'Università di Palermo da "pediatria 2" in "pediatria e malattie 
infettive".
  Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta 
  Ufficiale della Regione siciliana.
  Palermo, 10 dicembre 2003.
         CITTADINI 




PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITÀ DI PALERMO

  L'anno 2003 il giorno 18 del mese di novembre nei locali dell'Assessorato 
  regionale della sanità, sono presenti la Regione siciliana nella persona 
  dell'Assessore per la sanità prof. Ettore Cittadini e l'Università di Palermo 
  nella persona del magnifico rettore prof. Giuseppe Silvestri. Le parti 
  convengono quanto segue:


  Art. 1
  Rapporti di collaborazione

  1)  L'Università, sede primaria della formazione e della ricerca scientifica, 
  estende la propria attività all'ambito assistenziale, considerata la stretta 
  connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati.
  L'attività assistenziale è necessaria per lo svolgimento dei compiti 
  istituzionali dell'Università ed è determinata nel quadro della programmazione 
  nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza 
  con le esigenze della didattica e della ricerca. L'Università, in ragione 
  dell'alto livello di preparazione scientifico tecnica dei suoi docenti, 
  assicura, con le sue strutture e con il suo personale tecnico, amministrativo 
  e sanitario, un rilevante apporto al più efficace perseguimento della finalità 
  assistenziale curativa: sicché nelle Facoltà di medicina e chirurgia, il fine 
  didattico scientifico dell'Università è connesso a fine assistenziale del 
  servizio sanitario nazionale.
  2)  L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e 
  collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, nel rispetto 
  reciproco delle proprie competenze, al fine di perseguire i comuni obiettivi 
  di qualità e potenziamento della formazione del personale medico e sanitario, 
  dello sviluppo della ricerca medica e della qualità e del servizio sanitario 
  pubblico.
  Le parti si impegnano alla reciproca informazione e consultazione concernenti 
  le determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle 
  rispettive attività, garantendo la piena responsabilizzazione di tutte le 
  strutture interessate nella realizzazione di quanto attribuito alle relative 
  competenze, conformemente ai tempi ed agli obiettivi programmati e concordati.
  3)  In relazione a specifiche esigenze, la collaborazione tra Università e 
  Regione si estende anche agli apporti di altre Facoltà.


  Art. 2
  Programmazione sanitaria

  1)  L'Università contribuisce per tali aspetti concernenti le strutture e le 
  attività assistenziali alla elaborazione dei piani sanitari regionali, nonché 
  alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, di programmi 
  di intervento e di modelli organizzativi delle strutture e delle attività 
  assistenziali necessarie allo svolgimento della formazione e della ricerca.
  2)  La Regione tiene conto nella elaborazione e nella stesura di proposte per 
  la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti 
  concernenti la programmazione attuativa regionale e locale dei programmi di 
  sviluppo delle Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di studio, 
  deliberati ed approvati dagli organi collegiali di ateneo.
  3)  Nella programmazione sanitaria, la Regione terrà conto delle intese 
  raggiunte con l'Università per le attività di didattica e di ricerca 
  programmate dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
  4)  Al fine di raggiungere le intese di cui al precedente comma, viene 
  istituita una commissione paritetica Regione - Università composta da 6 
  membri, di cui 3 nominati dall'Assessore regionale per la sanità e 3 dai 
  rettori dell'Università.
  La detta commissione potrà formulare proposte per la redazione del piano 
  sanitario regionale ovvero di altri documenti concernenti la programmazione 
  sanitaria, nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi precedenti.
  5)  La Regione, prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario 
  regionale, acquisirà il parere delle Università per gli aspetti concernenti le 
  strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle 
  proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.
  Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 
  60 giorni dal ricevimento della richiesta.
  Eventuali determinazioni difformi dal parere saranno dalla Regione motivate.


  Art. 3
  Programmazione aziendale

  1)  Per realizzare l'integrazione tra attività di didattica, di ricerca ed 
  assistenziale, dovrà essere garantita la concertazione tra la Facoltà di 
  medicina e chirurgia e le aziende ospedaliero-universitarie di riferimento di 
  cui al successivo articolo.
  2)  La programmazione concordata delle attività della Facoltà di medicina e 
  chirurgia con le attività dell'azienda ospedaliero-universitaria è affidata 
  alle intese raggiunte tra l'Università e azienda ospedaliero-universitaria, 
  tenendo conto dei programmi di sviluppo.
  3)  Nella programmazione dell'attività assistenziale, le aziende di cui al 
  successivo articolo terranno conto della programmazione concordata di cui al 
  precedente comma.
  4)  Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'organo di indirizzo 
  di cui all'art. 8 del presente protocollo tiene conto della programmazione 
  concordata di cui al secondo comma, verificandone la corretta attuazione da 
  parte dell'azienda di cui al successivo articolo.
  5)  L'atto aziendale, di cui all'art. 9 del presente protocollo, è adottato 
  nel rispetto delle indicazioni della programmazione concordata tenendo conto 
  delle proposte dell'organo di indirizzo di cui all'art. 8.


  Art. 4
  Aziende ospedaliero-universitarie

  1)  Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 21 
  dicembre 1999, n. 517 e per un periodo sperimentale di 4 anni, è individuata 
  l'azienda ospedaliero-universitaria policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
  2)  Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 
  n. 517, sono individuate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede 
  specifiche strutture essenziali per l'attività didattica:
  -  Azienda ospedaliera Cervello;
  -  presidio ospedaliero pediatrico G. Di Cristina (A.R.N.A.S. Civico e 
  Benfratelli);
  -  presidio ospedaliero Aiuto Materno (Azienda unità sanitaria locale n. 6 - 
  Palermo);
  -  presidio ospedaliero Casa del Sole (Azienda unità sanitaria locale n. 6 - 
  Palermo).
  3)  Qualora non siano disponibili strutture nelle aziende ospedaliere 
  universitarie ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, le 
  Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione, tramite 
  l'azienda ospedaliero-universitaria integrata con il sistema sanitario, di 
  ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti 
  di sperimentazione gestionale.
  Le aziende ospedaliero-universitarie possono divenire sede di sperimentazione 
  organizzativa e gestionale nei rapporti Regione-Università, anche per le 
  finalità di cui all'art. 9bis del decreto legislativo n. 502/92. Ciò in 
  particolare per quanto concerne gli interventi di collaborazione con privati, 
  ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero con 
  altre strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, nelle quali 
  svolgere attività assistenziali essenziali ai fini didattici e formativi.
  4)  Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di 
  specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di 
  laurea di primo livello saranno individuate in applicazione di quanto 
  stabilito nel successivo art. 11.


  Art. 5
  Parametri per l'individuazione delle attività integrate

  1)  Al fine di individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie 
  allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca 
  dell'Università, le parti con il presente protocollo ne definiscono i 
  parametri per tipologia e volume.
  In particolare, l'individuazione della tipologia delle attività assistenziali 
  funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della 
  Facoltà di medicina e chirurgia è oggetto della programmazione concordata di 
  cui al precedente art. 3.
  Il volume delle dette attività deve essere adeguato al numero programmato 
  degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, ai 
  sensi del 1° comma, dell'art. 3, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, avuto riguardo 
  alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario, ai sensi 
  dell'art. 7, commi 2 e 3, D.P.C.M. 24 maggio 2.001.
  Nella determinazione del volume, si dovrà altresì tenere conto dell'attività 
  formativa e di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, 
  sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo 
  all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.
  2)  Per le strutture di degenza, il numero dei posti letto, a regime, è 
  determinato in rapporto:
  a)  al numero degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea di 
  medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004, nella misura di 3 posti 
  letto per ogni studente;
  b)  l'ulteriore fabbisogno delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art.7 del 
  D.P.C.M. 24 maggio 2001, è determinato in misura di 1.5 posti letto per 
  iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno 
  accademico 2003-2004.
  3)  Per il periodo di sperimentazione, le parti si impegnano a mantenere 
  almeno il numero complessivo e la distribuzione dei posti letto già previsti 
  ed indicato come convenzionati nel precedente protocollo di intesa e nei 
  relativi accordi attuativi.
  Durante questo quadriennio, il numero complessivo di posti letto nelle 3 
  aziende policlinico dell'Università di Palermo, Catania e Messina non può 
  superare il numero di posti letto stabilito dalla delibera della Giunta 
  regionale n. 135 del 7 maggio 2003. Durante il suddetto quadriennio, per 
  l'Azienda Policlinico di Catania, che è in fase di espansione la progressiva 
  attivazione di nuovi posti letto deve avvenire per contestuale trasferimento e 
  soppressione di uguale numero di posti letto delle altre aziende di cui al 
  secondo comma dell'art. 4 del presente protocollo.
  4)  La Regione, tramite le aziende ospedaliere universitarie e le altre 
  strutture pubbliche individuate nell'art. 4 del presente protocollo, nonché 
  quelle private accreditate e le Università si impegnano a procedere 
  gradualmente, in applicazione dei superiori criteri, al progressivo 
  adeguamento della dotazione dei posti letto alle necessità didattiche, tenuto 
  conto della programmazione sanitaria regionale e locale. Tale adeguamento, da 
  conseguirsi comunque entro il periodo di sperimentazione, sarà sottoposto a 
  continua verifica da parte della commissione paritetica di cui al precedente 
  art. 2.


  Art. 6
  Strutture assistenziali

  1)  Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le strutture assistenziali 
  funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della 
  Facoltà di medicina e chirurgia sono individuate anche tenendo conto delle 
  funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei nuovi 
  corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario 
  delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e 
  della prevenzione.
  2)  La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, 
  funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della 
  Facoltà di medicina e chirurgia, sono individuate nelle Aziende ospedaliere 
  universitarie e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al 
  precedente art. 4 e sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte 
  integrante del presente accordo.


  Art. 7
  Organizzazione interna delle aziende

  1)  L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione 
  operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie di cui al precedente 
  art. 4, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività 
  assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente 
  tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari.
  I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di 
  programmazione tra l'Università e le aziende di cui al precedente art. 4, 
  tenendo conto del collegamento tra il programma di sviluppo della Facoltà di 
  medicina e chirurgia e la programmazione aziendale.
  2)  Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di 
  responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale 
  collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, 
  nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso 
  assegnate dal servizio sanitario nazionale e dall'Università.
  I dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti 
  misti entro il termine di durata del presente protocollo.
  3. I D.A.I. possono assicurare l'esercizio integrato delle attività 
  assistenziali, didattiche e di ricerca, anche attraverso il pieno e paritario 
  inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali 
  nel dipartimento universitario, purché nella costituzione vi sia il rispetto 
  dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 maggio 2001:
  -  omogeneità dell'attività assistenziale ai settori scientifico - 
  disciplinari;
  -  presenza del personale e di mezzi universitari.
  Eventuali risorse apportate dai D.L. ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti 
  dell'Università all'azienda.
  4)  Con l'atto aziendale di cui al successivo art. 9, vengono costituiti i 
  D.A.I., tenendo conto dei criteri indicati al precedente comma.
  I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti 
  universitari e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento 
  tra programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia con la 
  programmazione aziendale.
  5)  I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici e a 
  programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale. tenuto conto 
  delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
  6)  Fermi restando gli attuali incarichi di direzione delle strutture 
  complesse, i nuovi incarichi di direzione delle strutture complesse sono 
  attribuiti dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il 
  direttore del dipartimento, tra i docenti universitari della corrispondente 
  area scientifico disciplinare ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui 
  all'art. 2, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 571/99, sia alle 
  strutture complesse delle altre aziende di cui al secondo comma, del 
  precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività 
  assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra 
  dirigenti ospedalieri.
  Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su 
  proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito 
  il direttore del dipartimento tra i docenti universitari ovvero, limitatamente 
  sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 
  n. 517/99, sia alle strutture semplici delle aziende di cui al secondo comma 
  del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività 
  assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra i 
  dirigenti ospedalieri.
  La responsabilità e la gestione di programmi infradipartimentali è affidata 
  dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della 
  Facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari.
  Possono essere, altresì, previsti programmi interdipartimentali, finalizzati 
  alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca di più 
  dipartimenti (D.A.I. D.U. e D.A.), con particolare riguardo alle innovazioni 
  tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività 
  sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed 
assistenziale.
  7)  Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal 
  direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i docenti 
  universitari responsabili delle strutture complesse di cui si compone il 
  dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed 
  organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. 
  Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura 
  complessa cui è preposto.
  8)  Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta 
  gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli 
  obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse 
  alle attività didattiche e scientifiche.
  9)  In ciascuna azienda ospedaliera universitaria e nelle aziende ove opera il 
  personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con 
  il compito di procedere per il personale universitario e per le figure 
  equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente 
  per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività 
  sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13, 
  dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le 
  seguenti modalità:
  a)  è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore 
  generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o 
  universitario equivalente un docente universitario ed un docente universitario 
  di altra Università;
  b)  le valutazioni devono essere effettuate ogni quinquennio nonché, per gli 
  incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 5° anno 
  successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del 
  presente protocollo;
  c)  le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti 
  dall'organo di indirizzo di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle 
  peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti.
  10)  Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, anche 
  nell'Azienda Policlinico di cui all'art. 4; comma 1, possono essere costituiti 
  i dipartimenti assistenziali di cui all'art. 17bis del decreto legislativo 30 
  dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, qualora l'attività assistenziale 
  non sia funzionale all'attività di didattica e di ricerca.
  11)  Il direttore dei dipartimenti assistenziali ove sono presenti strutture a 
  direzione universitarie è nominato dal direttore generale d'intesa con il 
  rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse.


  Art. 8
  Organi delle aziende

  1)  Sono organi delle aziende di cui all'art. 4, comma 1, del presente 
  protocollo:
  a)  il direttore generale:
  b)  il collegio sindacale;
  c)  l'organo di indirizzo.
  2)  Il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il 
  rettore dell'Università. Limitatamente al periodo quadriennale di 
  sperimentazione, il direttore generale, nell'Azienda Policlinico, è nominato 
  dal rettore d'intesa con la Regione; mentre nell'azienda di cui all'art. 2, 
  comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 517/99, è nominato dalla 
  Regione, d'intesa con il rettore.
  Con separato atto, stipulato d'intesa tra il rettore e l'Assessore regionale 
  per la sanità, verranno disciplinati i procedimenti di verifica dei risultati 
  dell'attività del direttore generale e le relative procedure di conferma e 
  revoca.
  3)  Il collegio sindacale è composto da 5 membri designati 1 dalla Regione, 1 
  dal Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dal Ministro della salute, 1 dal 
  Ministro dell'istruzione Università e ricerca scientifica ed 1 dal rettore 
  dell'Università.
  Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3ter del 
  decreto legislativo n. 502/99 e successive modifiche ed integrazioni.
  4)  L'organo di indirizzo è composto da 4 membri di cui 1 è il preside della 
  Facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti 
  sono nominati rispettivamente 1 dal rettore e 2 dall'Assessore regionale per 
  la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di 
  organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Per l'intesa che in 
  questa sede si raggiunge. Il preside della Facoltà di medicina e chirurgia è 
  il presidente dell'organo.
  In caso di parità di voti su specifica deliberazione, prevale la proposta che 
  vota il presidente.
  Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. 
  Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.
  Gli organi d'indirizzo sono da rinnovare a partire dalla stipula del presente 
  protocollo.


  Art. 9
  Atto aziendale e rilevanti atti di gestione

  1)  L'atto aziendale, adottato ed eventualmente modificato e/o integrato 
  d'intesa tra rettore e direttore generale secondo le modalità di cui all'art. 
  5, comma 2, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è atto di diritto privato necessario 
  per l'esercizio delle attività delle aziende ospedaliere universitarie. L'atto 
  aziendale trova fondamento nel presente protocollo di intesa che è chiamato ad 
  attuare.
  2)  L'atto aziendale deve:
  a)  disciplinare l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, in 
  modo da assicurare, in sintonia con il programma di sviluppo della Facoltà di 
  medicina e chirurgia, il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e 
  scientifiche, in un quadro di coerente integrazione con l'attività 
  assistenziale;
  b)  contenere l'elencazione delle strutture complesse che compongono i 
  dipartimenti ad attività integrata, indicando quelle a direzione 
  universitaria, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo nonché 
  l'elencazione concordata con l'Università delle strutture semplici e dei 
  programmi infra o intradipartimentale, di cui al comma 4, dell'art. 5 del 
  decreto legislativo n. 517/99, funzionali alle esigenze delle attività di 
  didattica e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia;
  c)  regolamentare la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei 
  dipartimenti ad attività integrata, nonché i rapporti tra questi, i 
  dipartimenti universitari ed i dipartimenti assistenziali, tenendo conto di 
  quanto previsto dal comma 4, dell'art. 7 del presente protocollo;
  d)  prevedere l'eventuale costituzione e modalità di funzionamento dei 
  dipartimenti assistenziali di cui all'art. 7, comma 10, del presente 
  protocollo;
  e)  disciplinare il collegio tecnico di cui all'art. 7, comma 9, del presente 
  protocollo, secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
  f)  definire le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il direttore 
  generale ed il rettore relativa all'attribuzione e la revoca dell'incarico di 
  direttore di dipartimento ad attività integrata, di direttore di struttura 
  complessa a direzione universitaria e di responsabile dei programmi infra o 
  interdipartimentali, tenendo conto delle esigenze formative e di ricerca oltre 
  che di quelle assistenziali;
  g)  individuare, in conformità al presente protocollo, il personale 
  universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende 
  ospedaliero-universitarie, nonché l'afferenza dello stesso ai dipartimenti ad 
  attività integrata, assicurando la coerenza tra settore scientifico 
  disciplinare di inquadramento e l'attività del dipartimento;
  h)  individuare, in conformità al presente protocollo, il personale tecnico 
  amministrativo che svolge, presso l'azienda ospedaliero-universitaria, 
  attività di supporto all'assistenza;
  i)  definire le modalità di nomina del comitato dei garanti di cui all'art. 
  10, comma 6, del presente protocollo.
  3)  Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, si applica, altresì, all'atto 
  aziendale delle altre strutture pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 4 del 
  presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed 
  alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra 
  attività assistenziale, didattica e di ricerca.
  4)  Per l'adozione dei piani attuativi locali del piano sanitario regionale, 
  dei piani e programmi pluriennali di investimento, del bilancio economico 
  preventivo e del bilancio d'esercizio, l'azienda ospedaliero-universitaria 
  acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo 
  rende, nel rispetto degli ordinamenti universitari, tenendo conto del ruolo 
  centrale della Facoltà di medicina e chirurgia. Il parere dell'Università si 
  intende espresso in senso favorevole, qualora non pervenga entro 60 giorni 
  dalla trasmissione al rettore della proposta.
  5)  Allo stesso modo si procede per l'adozione di rilevanti atti di gestione 
  che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini 
  della didattica e della ricerca.
  6)  Quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, si applica alle altre 
  strutture pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 4 del presente protocollo, 
  limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture 
  complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività 
  assistenziale, didattica e di ricerca.


  Art. 10
  Personale

  1)  Le dotazioni organiche delle aziende di cui al precedente art. 4, sono 
  determinate con l'atto aziendale in armonia con le disposizioni vigenti.
  2)  Al fine della determinazione della dotazione organica e della 
  programmazione dell'attività delle singole strutture complesse, per 
  quantificare l'impegno assistenziale dell'Università, si deve considerare che 
  il personale docente universitario concorre al perseguimento globale delle 
  finalità di didattica, ricerca ed assistenza. in relazione alle posizioni 
  funzionali rivestite.
  In particolare, il numero delle unità sarà calcolato come se ogni docente 
  universitario avesse una valenza di impiego sanitario tendenziale al 50% del 
  suo debito orario per le attività assistenziali.
  3)  Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività 
  assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per 
  il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale 
  docente le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto 
  dall'art.102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed 
  integrazioni.
  4)  Il controllo dell'impegno orario del personale universitario, basato su 
  sistemi di rilevazione obiettivi (controllo orario con tesserino magnetico), 
  viene regolamentato dall'Università con appositi accordi con le aziende 
  ospedaliere.
  5)  Nell'organizzazione dell'attività complessiva dei dipartimenti e nella 
  gestione delle relative attribuzioni, le strutture sanitarie, di cui all'art. 
  4 del presente protocollo e l'Università, nel rispetto delle vigenti norme, si 
  impegnano a non effettuare distinzioni tra il personale universitario e quello 
  non universitario presente nella medesima struttura.
  Parimenti i benefici economici derivanti al personale universitario 
  dall'attività assistenziale saranno corrisposti con i medesimi tempi e le 
  stesse modalità adottate per il personale ospedaliero.
  Le strutture sanitarie di riferimento, di cui all'art. 4 del presente 
  protocollo, dovranno, altresì, predisporre spazi adeguati al fine di 
  consentire al personale universitario l'esercizio delle attività libero 
  professionali e dovranno permettere, altresì, l'attività per conto terzi, 
  regolata dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80, fermo restando il ristoro degli 
  oneri sopportati dall'azienda.
  6)  I professori ed i ricercatori universitari e le figure equiparate che 
  svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai 
  programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro 
  attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi 
  rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.
  A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14 del 
  decreto legislativo n. 517/99, presso ciascuna azienda ospedaliera 
  universitaria è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri: di cui 
  1 è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia che assume le funzioni di 
  presidenza, gli altri 2 sono nominati d'intesa dal rettore e dal direttore 
  generale.
  Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere 
  espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca 
  svolte dai docenti universitari.
  7)  L'orario settimanale di servizio di ciascun docente e ricercatore 
  universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di 
  ricerca e di assistenza, globalmente considerato, è pari all'impegno orario 
  minimo previsto dai contratti di lavoro delle distinte aeree della dirigenza 
  del servizio sanitario nazionale, fermo restando che l'attività assistenziale 
  dovrà svolgersi in coerenza con le previsioni di cui al precedente comma 2.
  8)  La distribuzione dell'orario ordinario e straordinario di attività dei 
  professori e dei ricercatori universitari nonché delle figure equiparate, deve 
  tenere conto del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della 
  programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie 
  attività assistenziali. D'intesa con la direzione sanitaria dell'azienda, 
  l'orario di servizio di ogni singolo medico universitario può prevedere, entro 
  il monte orario fissato, una distribuzione differenziata nelle singole 
  giornate.
  Sentiti i responsabili delle singole strutture, la direzione sanitaria 
  determina preventivamente le eventuali ore di straordinario, nonché le 
  prestazioni di turni di guardia o di reperibilità effettuate dai docenti 
  universitari e figure equiparate.
  9)  Ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate si riconosce, ai 
  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 maggio 
  2001, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'Università:
  a)  un ulteriore trattamento graduato in relazione alle responsabilità 
  connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione)
  b)  un ulteriore trattamento graduato in relazione ai risultati ottenuti 
  nell'attività assistenziale, gestionale ed organizzativa nonché all'efficacia 
  nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale didattica e 
  di ricerca, valutati secondo parametri di efficacia, adeguatezza ed efficienza 
  (indennità di risultato).
  Ove ricorrano i presupposti di legge, al personale docente ed alle figure 
  equiparate, spetta, altresì, l'indennità di cui all'art. 5, comma 3, del 
  decreto legislativo n. 517/99 (indennità di esclusività del rapporto), nonché 
  i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (indennità di rischio 
  radiologico, indennità di turno etc.) ovvero al raggiungimento di obiettivi 
  predefiniti.
  L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda 
  all'Università e da questa ai docenti universitari ed alle figure ad essi 
  equiparate.
  Le indennità di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 
  517/99, sono erogate nei limiti e con le modalità previste dall'art.6, comma 
  2, decreto legislativo n. 517/99 e dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24 maggio 
  2001.
  10)  Con riferimento al personale medico universitario di ruolo, di cui 
  all'art. 102 del D.P.R. n. 382/80, l'Università e la Regione, ai sensi 
  dell'art. 15nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
  successive modifiche ed integrazioni, definiscano per il periodo di 
  sperimentazione le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento di specifiche 
  attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di 
  ricerca.
  Il personale medico docente universitario in fuori ruolo non può svolgere 
  attività assistenziale.
  Il personale medico docente universitario, che va in pensione o in fuori ruolo 
  o che ha superato il 70° anno di età, cessa dallo svolgimento delle attività 
  assistenziali nonché dall'incarico di eventuale direzione di struttura.
  Almeno 3 mesi prima della data di raggiungimento del 70° anno di età, il 
  personale di ruolo, interpellato dal direttore generale, formula le proposte 
  relative alle specifiche attività assistenziali che lo stesso considera 
  strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca e che svolgerà 
  dopo il superamento del limite di età di 70 anni e fino alla immissione in 
  fuori ruolo.
  In sede di prima applicazione del presente protocollo, per il personale di 
  ruolo che abbia già raggiunto il detto limite di età, il termine di 3 mesi 
  decorre dalla stipula del presente accordo.
  Il direttore generale ed il rettore, sulla base delle proposte formulate 
  definiscono e formalizzano, sentito il direttore del dipartimento, le 
  specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di 
  didattica e di ricerca che lo stesso dovrà svolgere.
  Anche in mancanza di proposte dell'interessato, il direttore generale ed il 
  rettore d'intesa comunicano, comunque, le proprie determinazioni entro la data 
  del superamento del suddetto limite di età.
  Al suddetto personale di ruolo che ha superato il 70° anno di età e fino a 
  quando rimane in ruolo, è consentito lo svolgimento dell'attività libero 
  professionale intramuraria, secondo le modalità previste per l'attività 
  istituzionale.
  11) Per il personale tecnico, amministrativo e sanitario, fino all'adozione 
  dei decreti interministeriali di cui all'art.8, comma 5, del decreto 
  legislativo n. 517/1999, l'Università accerta le collocazioni professionali in 
  essere e le corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio 
  sanitario nazionale, mantenendone provvisoriamente la vigenza, ai sensi 
  dell'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Università 
  del 9 agosto 2000 e dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 21 maggio 2001, ove 
  coerenti con le convenzioni e i protocolli d'intesa Regione/Università vigenti 
  nel tempo.
  A far data dalla sottoscrizione dei presenti protocolli d'intesa, gli 
  ulteriori provvedimenti inerenti alla'utilizzazione del personale 
  universitario tecnico, amministrativo e sanitario presso l'Azienda sono 
  adottati dal direttore generale, secondo criteri definiti nell'atto aziendale, 
  in conformità alla disciplina vigente per il corrispondente personale 
  dipendente dal servizio sanitario nazionale ed alla relativa normativa 
  universitaria, anche per quanto concerne il possesso dei necessari titoli di 
  studio e professionali per l'accesso all'area della dirigenza.
  Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di 
  pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito 
  orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili.
  Il personale tecnico amministrativo, nel caso di gravi mancanze ai doveri 
  connessi all'attività assistenziale risponde al direttore generale, secondo la 
  disciplina prevista per il personale di pari funzioni del servizio sanitario 
  nazionale.
  Il direttore generale applicherà le eventuali sanzioni su parere conforme di 
  un'apposita commissione di disciplina, istituita a tal fine presso ciascuna 
  azienda ospedaliera universitaria.
  La commissione è composta da 3 membri di cui 2 sono nominati d'intesa tra 
  rettore e direttore generale dell'azienda e 1 è nominato dal rettore e ne 
  assume le funzioni di presidenza.
  12)  Il personale dirigenziale dei servizio sanitario nazionale che opera nei 
  dipartimenti ad attività integrata, impegnato in attività didattica, accede ai 
  fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 
  370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.
  L'azienda ospedaliero-universitaria, compatibilmente con le disponibilità del 
  proprio bilancio, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente per 
  il personale del servizio sanitario nazionale, le procedure di reclutamento o 
  di mobilità, ivi comprese quelle di mobilità intercompartimentale o 
  interregionale, per l'assunzione del personale del servizio sanitario 
  nazionale da adibirsi a compiti di diretta assistenza agli infermi. Il 
  suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente 
  universitario, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito 
  direttamente con l'azienda.
  La dotazione organica del personale di cui sopra ed eventuali modifiche o 
  integrazioni della stessa, sono adottate dal direttore generale sentito il 
  rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte 
  dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente.
  Il personale del servizio sanitario regionale è disciplinato dalle 
  disposizioni vigenti per l'area di rispettiva pertinenza ed ha diritto 
  all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dai contratti 
  collettivi nazionali di lavoro per il personale della dirigenza e del comparto 
  del servizio sanitario nazionale.
  Tale personale svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, 
  rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività 
  istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del 
  proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi 
  all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che 
  applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti 
  contratti collettivi nazionali di lavoro, per il personale del servizio 
  sanitario nazionale.


  Art. 11
  Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico tecnico e 
  della riabilitazione e della prevenzione

  1) Le Università e la Regione promuovono la massima integrazione 
  collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di 
  perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione 
  degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica. della 
  riabilitazione e della prevenzione.
  L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa 
  e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di 
  formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e 
  successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università 
  ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità 
  pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 
  4, del decreto legislativo n. 502/92. Si concorda altresì che le strutture 
  indicate nell'art. 4 del presente protocollo rientrano quelle di cui all'art. 
  6 sexies del decreto legislativo n. 502/92.
  2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione 
  infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere 
  realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente 
  in materia, promovendo le scelte con-formi alla normativa comunitaria.
  Al fine della programmazione della formazione di cui sopra, è istituita una 
  Commissione paritetica, con funzioni propositive, formata dai presidi delle 
  facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane e da tre dirigenti 
  nominati dall'Assessore regionale alla sanità.
  3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, le 
  aziende interessate mettono a disposizione dell'Università strutture, 
  personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività 
  didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi 
  generali per gli studenti ed i docenti.
  4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei 
  corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti 
  corsi di laurea di primo livello, saranno individuate nei successivi accordi 
  attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 
  502/'92, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività 
  assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del 
  personale sanitario.
  5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della 
  formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in 
  base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Le 
  previsioni poste al riguardo dai protocolli d'intesa vigenti alla data di 
  sottoscrizione del presente atto sono fatte salve, ove compatibili con la 
  vigente normativa di legge.
  II volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di 
  ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al 
  numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle 
  professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della 
  prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
  6)  In attesa delle disposizioni vigenti in ordine ai requisiti di idoneità 
  della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e degli 
  standard di accreditamento, le strutture sanitarie già convenzionate con le 
  Università, di cui all'art. 4 del presente protocollo, sono da ritenersi 
  individuate e quindi temporaneamente accreditate, limitatamente alle funzioni 
  connesse alla formazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
  7) E' istituito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 44 del decreto 
  legislativo 17 agosto 1999 n. 368, composto da tre dirigenti medici 
  ospedalieri scelti dalla Regione e dai tre presidi della facoltà di medicina e 
  chirurgia, nonché da tre direttori delle scuole di specializzazione delle 
  facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali scelto dal rispettivo 
  rettore e da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti 
  nel numero di uno per ciascuna Università, fra gli iscritti alle scuole di 
  specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità 
  stabilite dal rispettivo Ateneo.
  Il presidente dell'Osservatorio regionale è uno dei presidi delle facoltà di 
  medicina e chirurgia dagli stessi designato.
  8) Le Università, per consentire la partecipazione del personale del servizio 
  sanitario regionale alla didattica, possono avvalersi per lo svolgimento degli 
  insegnamenti tecnico pratici al responsabile della struttura coinvolta per la 
  formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai 
  dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.
  Le Università assicurano, altresì, l'insegnamento delle discipline previste 
  dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei 
  corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della 
  prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di 
  facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico 
  scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire 
  annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.
  9) Al personale infermieristico o dell'area tecnica o della riabilitazione del 
  servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione 
  professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per 
  attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, 
  esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia 
  ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate 
  funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei diplomi 
  universitari e dei corrispondenti di primo livello.
  10) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la 
  formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in 
  sede nazionale dagli organi competenti.
  La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza 
  in favore della formazione per il personale sanitario.
  11)  Ai sensi dell'art.16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e 
  successive modificazioni, la Regione indica l'azienda policlinico quale 
  struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli 
  specializzandi e degli studenti dei corsi di laurea e, in via transitoria, nei 
  corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie, infermieristiche, 
  tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
  12)  L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi 
  accordi tra le Università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3 
  dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.
  13) Le parti convengono che fino a quando non saranno sottoscritti i nuovi 
  accordi attuativi, resta in vigore il precedente protocollo con i relativi 
  accordi attuativi.


  Art. 12
  Apporto dell'Università al sostentamento delle aziende

  1) Le Università concorrono alle attività correnti delle aziende ospedaliere 
  universitarie con l'apporto di personale docente e tecnico, amministrativo e 
  sanitario di cui all'art. 10 del presente protocollo nonché con l'apporto di 
  beni mobili ed immobili.
  2) Le Università concedono alle aziende policlinico l'uso gratuito dei beni 
  mobili ed immobili dalle stesse attualmente utilizzati, con oneri di 
  manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda e con vincolo di 
  destinazione ad attività assistenziale.
  Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano 
  nella piena disponibilità dell'Università.
  Tali beni saranno specificamente individuati con separato atto stipulato tra 
  Università ed azienda con il quale sarà anche dettagliatamente disciplinato 
  l'uso di tali beni. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, rimangono 
  in vigore le precedenti determinazioni adottate in merito dai competenti 
  organi dell'Università.
  3)  Le aziende policlinico subentrano, fino alla loro scadenza, nei rapporti 
  di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università e stipulati per le 
  esigenze della medesima azienda.
  4)  Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale 
  universitario inserito nelle attività assistenziale e per le immobilizzazioni 
  e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono 
  essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed 
  evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.


  Art. 13
  Finanziamento regionale

  1)  Le aziende ospedaliere universitarie e le aziende ospedaliere di cui 
  all'art. 4 sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata 
  complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la 
  tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più 
  elevata complessità assistenziale.
  2)  La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali 
  dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo annualmente alle 
  aziende ospedaliero-universitarie un'integrazione pari al 5% della 
  valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva (D.R.G.).
  Alle strutture complesse a direzione universitaria delle aziende di cui al 
  comma 1 dell'art. 4 del presente protocollo, riconosciuto quanto stabilito nel 
  comma precedente.
  3)  Tali risorse sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno 
  impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività 
  didattiche, scientifiche ed assistenziali approvate dall'Assessorato regionale 
  della sanità sentiti il rettore ed il direttore generale.
  4)  La Regione erogherà, in maniera prioritaria, alle aziende di cui al 
  precedente art. 4, ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in 
  materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in 
  tema di finanziamento delle attività sanitarie.
  L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, 
  finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da 
  applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche 
  sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.
  5. Nel caso in cui la Regione erogherà alle altre aziende ospedaliere presenti 
  nel territorio ulteriori finanziamenti per alcune attività assistenziali 
  specifiche (emergenza, alta specialità, etc.), provvederà a corrispondere ciò 
  anche alle aziende ospedaliero-universitarie.


  Art. 14
  Compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

  1)  Concluso il periodo quadriennale di sperimentazione, la Regione e 
  l'Università compartecipano ai risultati di gestione per quote percentuali da 
  determinarsi con successivo accordo.
  Tale accordo dorrà, altresì, prevedere l'adeguamento dei criteri di 
  compartecipazione previsti dall'art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
  2)  Determinate le quote di partecipazione ai risultati di gestione, in caso 
  di risultati finanziari negativi nella gestione dell'azienda quest'ultima deve 
  provvedere al ripiano degli stessi entro il biennio successivo a quello di 
  loro rilevazione, pena la decadenza del direttore generale. Per i risultati 
  finanziari negativi superiori ad una quota di disavanzo pari al 10% della 
  spesa corrente cumulato anche in più esercizi, la Regione e l'Università 
  concordano appositi piani di rientro poliennali che devono tenere conto delle 
  responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle 
  attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.
  La redazione dei piani di rientro è affidata alla commissione paritetica di 
  cui al precedente art. 2.
  3)  In caso di mancato accordo, l'Assessore regionale per la sanità ed il 
  rettore, sentito il comitato regionale di coordinamento dell'Università di cui 
  al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, valutano concordemente l'opportunità di 
  procedere alla disdetta del presente protocollo per la parte concernente 
  l'azienda ospedaliero-universitaria interessata ed in tale ipotesi nomineranno 
  d'intesa un commissario per la gestione dell'azienda stessa.
  4)  Gli eventuali risultati finanziari positivi di gestione del l'azienda sono 
  utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico 
  scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle 
  prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al 
  ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai 
  piani di rientro concordati.


  Art. 15
  Norme transitorie

  1)  Con riferimento alle strutture assistenziali funzionali alla didattica ed 
  alla ricerca delle aziende di cui al precedente art. 4, si conviene che, 
  all'atto della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa si intendono 
  conferivate le UU.OO. complesse esistenti. Si intendono peraltro 
  immediatamente autorizzate le articolazioni dipartimentali già esistenti 
  all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Nelle more della 
  definizione dell'atto aziendale, eventuali ulteriori attivazioni successive 
  alla stipula del presente protocollo, aventi carattere strategico per 
  l'azienda o per l'Università, potranno essere autorizzate, sentita la Facoltà 
  di medicina e chirurgia, a seguito di specifiche intese tra I'Università e 
  l'Assessorato.
  2)  Sono confermati fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli attuali 
  direttori generali.


  Art. 16
  Norme finali

  1. L'Università e la Regione si impegnano ad adeguare il presente protocollo 
  di intesa agli atti di indirizzo e di coordinamento, alle linee guida, ai 
  decreti interministeriali ed agli accordi previsti dall'art. 2, comma 3; 
  dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, comma 2; dall'art. 7, comma 2; dall'art. 8, 
  comma 5 e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in 
  quanto ap-plicabili.
  Le parti concordano che il periodo di sperimentazione di cui all'art. 2 del 
  decreto legislativo n. 517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia 
  a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
  2. Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto 
  stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 4 
  maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  L'Assessore per la sanità: CITTADINI
  Il rettore dell'Università di Palermo: SILVESTRI


  ARTICOLAZIONE DIPARTIMENTALE DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO

  Approvato dall'organo di indirizzo in data 5 luglio 2002 e dal consiglio di 
  facoltà nella seduta del 18 luglio 2002:
   1)  dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica;
   2)  dipartimento di medicina clinica e delle patologie emergenti;
   3)  dipartimento di medicina interna, malattie cardiovascolari e 
  nefro-urologiche;
   4)  dipartimento di chirurgia generale e d'urgenza, cardiovascolare e dei 
  trapianti d'organo;
   5)  dipartimento di psichiatria, psicologia clinica e riabilitazione 
  psichiatrica;
   6)  dipartimento integrato delle chirurgie speciali;
   7)  dipartimento di oncologia;
   8)  dipartimento integrato di scienze neurologiche, ortopedia e 
  riabilitazione;
   9)  dipartimento materno-infantile;
  10)  dipartimento di emergenza-urgenza;
  11)  dipartimento di scienze radiologiche;
  12)  dipartimento di diagnostica di laboratorio;
  13)  servizi centrali d'ospedale;
  14)  dipartimento della formazione.

  N.B. - L'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, della bozza di protocollo 
  d'intesa, relativo alla modulazione assistenziale delle strutture complesse, è 
  da definirsi da parte della direzione aziendale.

VEDERE ALLEGATO

Allegato


fp04-gr04