
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 10 dicembre 2003.
Attuazione dei Protocolli d'intesa tra la Regione siciliana - Assessorato
della sanità, e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998;
Visto il decreto legislativo n. 368/99, art. 44;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo n. 517/99;
Visto il D.C.P.M. del 24 maggio 2001;
Visti i Protocolli d'intesa, stipulati in data 18 novembre 2003, tra la
Regione siciliana, Assessorato della sanità e le tre Università degli studi di
Catania, Messina e Palermo, allegati al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 51652 del 26 novembre 2003 dell'Università degli studi
di Palermo, con la quale il magnifico rettore apporta una correzione
all'allegato n. 2, pagina n. 33, del Protocollo d'intesa stipulato;
Ritenuto di accogliere la correzione proposta;
Ritenuto che occorre, pertanto, dare attuazione ai suddetti protocolli;
Decreta:
Articolo unico
Per quanto in premessa esposto, si dà attuazione ai Protocolli d'intesa,
stipulati in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana, Assessorato
della sanità e le tre università degli studi di Catania, Messina e Palermo,
che fanno parte integrante del presente decreto, con la variazione alla
dizione riportata nell'allegato n. 2, di pagina 33 del protocollo relativo
all'Università di Palermo da "pediatria 2" in "pediatria e malattie
infettive".
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2003.
CITTADINI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITÀ DI PALERMO
L'anno 2003 il giorno 18 del mese di novembre nei locali dell'Assessorato
regionale della sanità, sono presenti la Regione siciliana nella persona
dell'Assessore per la sanità prof. Ettore Cittadini e l'Università di Palermo
nella persona del magnifico rettore prof. Giuseppe Silvestri. Le parti
convengono quanto segue:
Art. 1
Rapporti di collaborazione
1) L'Università, sede primaria della formazione e della ricerca scientifica,
estende la propria attività all'ambito assistenziale, considerata la stretta
connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati.
L'attività assistenziale è necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'Università ed è determinata nel quadro della programmazione
nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza
con le esigenze della didattica e della ricerca. L'Università, in ragione
dell'alto livello di preparazione scientifico tecnica dei suoi docenti,
assicura, con le sue strutture e con il suo personale tecnico, amministrativo
e sanitario, un rilevante apporto al più efficace perseguimento della finalità
assistenziale curativa: sicché nelle Facoltà di medicina e chirurgia, il fine
didattico scientifico dell'Università è connesso a fine assistenziale del
servizio sanitario nazionale.
2) L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e
collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, nel rispetto
reciproco delle proprie competenze, al fine di perseguire i comuni obiettivi
di qualità e potenziamento della formazione del personale medico e sanitario,
dello sviluppo della ricerca medica e della qualità e del servizio sanitario
pubblico.
Le parti si impegnano alla reciproca informazione e consultazione concernenti
le determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle
rispettive attività, garantendo la piena responsabilizzazione di tutte le
strutture interessate nella realizzazione di quanto attribuito alle relative
competenze, conformemente ai tempi ed agli obiettivi programmati e concordati.
3) In relazione a specifiche esigenze, la collaborazione tra Università e
Regione si estende anche agli apporti di altre Facoltà.
Art. 2
Programmazione sanitaria
1) L'Università contribuisce per tali aspetti concernenti le strutture e le
attività assistenziali alla elaborazione dei piani sanitari regionali, nonché
alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, di programmi
di intervento e di modelli organizzativi delle strutture e delle attività
assistenziali necessarie allo svolgimento della formazione e della ricerca.
2) La Regione tiene conto nella elaborazione e nella stesura di proposte per
la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti
concernenti la programmazione attuativa regionale e locale dei programmi di
sviluppo delle Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di studio,
deliberati ed approvati dagli organi collegiali di ateneo.
3) Nella programmazione sanitaria, la Regione terrà conto delle intese
raggiunte con l'Università per le attività di didattica e di ricerca
programmate dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
4) Al fine di raggiungere le intese di cui al precedente comma, viene
istituita una commissione paritetica Regione - Università composta da 6
membri, di cui 3 nominati dall'Assessore regionale per la sanità e 3 dai
rettori dell'Università.
La detta commissione potrà formulare proposte per la redazione del piano
sanitario regionale ovvero di altri documenti concernenti la programmazione
sanitaria, nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi precedenti.
5) La Regione, prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario
regionale, acquisirà il parere delle Università per gli aspetti concernenti le
strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.
Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro
60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Eventuali determinazioni difformi dal parere saranno dalla Regione motivate.
Art. 3
Programmazione aziendale
1) Per realizzare l'integrazione tra attività di didattica, di ricerca ed
assistenziale, dovrà essere garantita la concertazione tra la Facoltà di
medicina e chirurgia e le aziende ospedaliero-universitarie di riferimento di
cui al successivo articolo.
2) La programmazione concordata delle attività della Facoltà di medicina e
chirurgia con le attività dell'azienda ospedaliero-universitaria è affidata
alle intese raggiunte tra l'Università e azienda ospedaliero-universitaria,
tenendo conto dei programmi di sviluppo.
3) Nella programmazione dell'attività assistenziale, le aziende di cui al
successivo articolo terranno conto della programmazione concordata di cui al
precedente comma.
4) Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'organo di indirizzo
di cui all'art. 8 del presente protocollo tiene conto della programmazione
concordata di cui al secondo comma, verificandone la corretta attuazione da
parte dell'azienda di cui al successivo articolo.
5) L'atto aziendale, di cui all'art. 9 del presente protocollo, è adottato
nel rispetto delle indicazioni della programmazione concordata tenendo conto
delle proposte dell'organo di indirizzo di cui all'art. 8.
Art. 4
Aziende ospedaliero-universitarie
1) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517 e per un periodo sperimentale di 4 anni, è individuata
l'azienda ospedaliero-universitaria policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
2) Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517, sono individuate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede
specifiche strutture essenziali per l'attività didattica:
- Azienda ospedaliera Cervello;
- presidio ospedaliero pediatrico G. Di Cristina (A.R.N.A.S. Civico e
Benfratelli);
- presidio ospedaliero Aiuto Materno (Azienda unità sanitaria locale n. 6 -
Palermo);
- presidio ospedaliero Casa del Sole (Azienda unità sanitaria locale n. 6 -
Palermo).
3) Qualora non siano disponibili strutture nelle aziende ospedaliere
universitarie ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, le
Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione, tramite
l'azienda ospedaliero-universitaria integrata con il sistema sanitario, di
ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti
di sperimentazione gestionale.
Le aziende ospedaliero-universitarie possono divenire sede di sperimentazione
organizzativa e gestionale nei rapporti Regione-Università, anche per le
finalità di cui all'art. 9bis del decreto legislativo n. 502/92. Ciò in
particolare per quanto concerne gli interventi di collaborazione con privati,
ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero con
altre strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, nelle quali
svolgere attività assistenziali essenziali ai fini didattici e formativi.
4) Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di
specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di
laurea di primo livello saranno individuate in applicazione di quanto
stabilito nel successivo art. 11.
Art. 5
Parametri per l'individuazione delle attività integrate
1) Al fine di individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie
allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca
dell'Università, le parti con il presente protocollo ne definiscono i
parametri per tipologia e volume.
In particolare, l'individuazione della tipologia delle attività assistenziali
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della
Facoltà di medicina e chirurgia è oggetto della programmazione concordata di
cui al precedente art. 3.
Il volume delle dette attività deve essere adeguato al numero programmato
degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, ai
sensi del 1° comma, dell'art. 3, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, avuto riguardo
alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario, ai sensi
dell'art. 7, commi 2 e 3, D.P.C.M. 24 maggio 2.001.
Nella determinazione del volume, si dovrà altresì tenere conto dell'attività
formativa e di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari,
sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo
all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.
2) Per le strutture di degenza, il numero dei posti letto, a regime, è
determinato in rapporto:
a) al numero degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea di
medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004, nella misura di 3 posti
letto per ogni studente;
b) l'ulteriore fabbisogno delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art.7 del
D.P.C.M. 24 maggio 2001, è determinato in misura di 1.5 posti letto per
iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno
accademico 2003-2004.
3) Per il periodo di sperimentazione, le parti si impegnano a mantenere
almeno il numero complessivo e la distribuzione dei posti letto già previsti
ed indicato come convenzionati nel precedente protocollo di intesa e nei
relativi accordi attuativi.
Durante questo quadriennio, il numero complessivo di posti letto nelle 3
aziende policlinico dell'Università di Palermo, Catania e Messina non può
superare il numero di posti letto stabilito dalla delibera della Giunta
regionale n. 135 del 7 maggio 2003. Durante il suddetto quadriennio, per
l'Azienda Policlinico di Catania, che è in fase di espansione la progressiva
attivazione di nuovi posti letto deve avvenire per contestuale trasferimento e
soppressione di uguale numero di posti letto delle altre aziende di cui al
secondo comma dell'art. 4 del presente protocollo.
4) La Regione, tramite le aziende ospedaliere universitarie e le altre
strutture pubbliche individuate nell'art. 4 del presente protocollo, nonché
quelle private accreditate e le Università si impegnano a procedere
gradualmente, in applicazione dei superiori criteri, al progressivo
adeguamento della dotazione dei posti letto alle necessità didattiche, tenuto
conto della programmazione sanitaria regionale e locale. Tale adeguamento, da
conseguirsi comunque entro il periodo di sperimentazione, sarà sottoposto a
continua verifica da parte della commissione paritetica di cui al precedente
art. 2.
Art. 6
Strutture assistenziali
1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le strutture assistenziali
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della
Facoltà di medicina e chirurgia sono individuate anche tenendo conto delle
funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei nuovi
corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.
2) La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse,
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della
Facoltà di medicina e chirurgia, sono individuate nelle Aziende ospedaliere
universitarie e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al
precedente art. 4 e sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente accordo.
Art. 7
Organizzazione interna delle aziende
1) L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie di cui al precedente
art. 4, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente
tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari.
I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di
programmazione tra l'Università e le aziende di cui al precedente art. 4,
tenendo conto del collegamento tra il programma di sviluppo della Facoltà di
medicina e chirurgia e la programmazione aziendale.
2) Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di
responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale
collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa,
nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso
assegnate dal servizio sanitario nazionale e dall'Università.
I dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti
misti entro il termine di durata del presente protocollo.
3. I D.A.I. possono assicurare l'esercizio integrato delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, anche attraverso il pieno e paritario
inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali
nel dipartimento universitario, purché nella costituzione vi sia il rispetto
dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 maggio 2001:
- omogeneità dell'attività assistenziale ai settori scientifico -
disciplinari;
- presenza del personale e di mezzi universitari.
Eventuali risorse apportate dai D.L. ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti
dell'Università all'azienda.
4) Con l'atto aziendale di cui al successivo art. 9, vengono costituiti i
D.A.I., tenendo conto dei criteri indicati al precedente comma.
I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti
universitari e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento
tra programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia con la
programmazione aziendale.
5) I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici e a
programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale. tenuto conto
delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
6) Fermi restando gli attuali incarichi di direzione delle strutture
complesse, i nuovi incarichi di direzione delle strutture complesse sono
attribuiti dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il
direttore del dipartimento, tra i docenti universitari della corrispondente
area scientifico disciplinare ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui
all'art. 2, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 571/99, sia alle
strutture complesse delle altre aziende di cui al secondo comma, del
precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività
assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra
dirigenti ospedalieri.
Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su
proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito
il direttore del dipartimento tra i docenti universitari ovvero, limitatamente
sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo
n. 517/99, sia alle strutture semplici delle aziende di cui al secondo comma
del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività
assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra i
dirigenti ospedalieri.
La responsabilità e la gestione di programmi infradipartimentali è affidata
dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della
Facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari.
Possono essere, altresì, previsti programmi interdipartimentali, finalizzati
alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca di più
dipartimenti (D.A.I. D.U. e D.A.), con particolare riguardo alle innovazioni
tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed
assistenziale.
7) Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal
direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i docenti
universitari responsabili delle strutture complesse di cui si compone il
dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed
organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico.
Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura
complessa cui è preposto.
8) Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta
gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli
obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse
alle attività didattiche e scientifiche.
9) In ciascuna azienda ospedaliera universitaria e nelle aziende ove opera il
personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con
il compito di procedere per il personale universitario e per le figure
equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente
per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività
sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13,
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le
seguenti modalità:
a) è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore
generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o
universitario equivalente un docente universitario ed un docente universitario
di altra Università;
b) le valutazioni devono essere effettuate ogni quinquennio nonché, per gli
incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 5° anno
successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del
presente protocollo;
c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti
dall'organo di indirizzo di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle
peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti.
10) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, anche
nell'Azienda Policlinico di cui all'art. 4; comma 1, possono essere costituiti
i dipartimenti assistenziali di cui all'art. 17bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, qualora l'attività assistenziale
non sia funzionale all'attività di didattica e di ricerca.
11) Il direttore dei dipartimenti assistenziali ove sono presenti strutture a
direzione universitarie è nominato dal direttore generale d'intesa con il
rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse.
Art. 8
Organi delle aziende
1) Sono organi delle aziende di cui all'art. 4, comma 1, del presente
protocollo:
a) il direttore generale:
b) il collegio sindacale;
c) l'organo di indirizzo.
2) Il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il
rettore dell'Università. Limitatamente al periodo quadriennale di
sperimentazione, il direttore generale, nell'Azienda Policlinico, è nominato
dal rettore d'intesa con la Regione; mentre nell'azienda di cui all'art. 2,
comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 517/99, è nominato dalla
Regione, d'intesa con il rettore.
Con separato atto, stipulato d'intesa tra il rettore e l'Assessore regionale
per la sanità, verranno disciplinati i procedimenti di verifica dei risultati
dell'attività del direttore generale e le relative procedure di conferma e
revoca.
3) Il collegio sindacale è composto da 5 membri designati 1 dalla Regione, 1
dal Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dal Ministro della salute, 1 dal
Ministro dell'istruzione Università e ricerca scientifica ed 1 dal rettore
dell'Università.
Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3ter del
decreto legislativo n. 502/99 e successive modifiche ed integrazioni.
4) L'organo di indirizzo è composto da 4 membri di cui 1 è il preside della
Facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti
sono nominati rispettivamente 1 dal rettore e 2 dall'Assessore regionale per
la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Per l'intesa che in
questa sede si raggiunge. Il preside della Facoltà di medicina e chirurgia è
il presidente dell'organo.
In caso di parità di voti su specifica deliberazione, prevale la proposta che
vota il presidente.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto.
Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.
Gli organi d'indirizzo sono da rinnovare a partire dalla stipula del presente
protocollo.
Art. 9
Atto aziendale e rilevanti atti di gestione
1) L'atto aziendale, adottato ed eventualmente modificato e/o integrato
d'intesa tra rettore e direttore generale secondo le modalità di cui all'art.
5, comma 2, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è atto di diritto privato necessario
per l'esercizio delle attività delle aziende ospedaliere universitarie. L'atto
aziendale trova fondamento nel presente protocollo di intesa che è chiamato ad
attuare.
2) L'atto aziendale deve:
a) disciplinare l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, in
modo da assicurare, in sintonia con il programma di sviluppo della Facoltà di
medicina e chirurgia, il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e
scientifiche, in un quadro di coerente integrazione con l'attività
assistenziale;
b) contenere l'elencazione delle strutture complesse che compongono i
dipartimenti ad attività integrata, indicando quelle a direzione
universitaria, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo nonché
l'elencazione concordata con l'Università delle strutture semplici e dei
programmi infra o intradipartimentale, di cui al comma 4, dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 517/99, funzionali alle esigenze delle attività di
didattica e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia;
c) regolamentare la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei
dipartimenti ad attività integrata, nonché i rapporti tra questi, i
dipartimenti universitari ed i dipartimenti assistenziali, tenendo conto di
quanto previsto dal comma 4, dell'art. 7 del presente protocollo;
d) prevedere l'eventuale costituzione e modalità di funzionamento dei
dipartimenti assistenziali di cui all'art. 7, comma 10, del presente
protocollo;
e) disciplinare il collegio tecnico di cui all'art. 7, comma 9, del presente
protocollo, secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
f) definire le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il direttore
generale ed il rettore relativa all'attribuzione e la revoca dell'incarico di
direttore di dipartimento ad attività integrata, di direttore di struttura
complessa a direzione universitaria e di responsabile dei programmi infra o
interdipartimentali, tenendo conto delle esigenze formative e di ricerca oltre
che di quelle assistenziali;
g) individuare, in conformità al presente protocollo, il personale
universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende
ospedaliero-universitarie, nonché l'afferenza dello stesso ai dipartimenti ad
attività integrata, assicurando la coerenza tra settore scientifico
disciplinare di inquadramento e l'attività del dipartimento;
h) individuare, in conformità al presente protocollo, il personale tecnico
amministrativo che svolge, presso l'azienda ospedaliero-universitaria,
attività di supporto all'assistenza;
i) definire le modalità di nomina del comitato dei garanti di cui all'art.
10, comma 6, del presente protocollo.
3) Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, si applica, altresì, all'atto
aziendale delle altre strutture pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 4 del
presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed
alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra
attività assistenziale, didattica e di ricerca.
4) Per l'adozione dei piani attuativi locali del piano sanitario regionale,
dei piani e programmi pluriennali di investimento, del bilancio economico
preventivo e del bilancio d'esercizio, l'azienda ospedaliero-universitaria
acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo
rende, nel rispetto degli ordinamenti universitari, tenendo conto del ruolo
centrale della Facoltà di medicina e chirurgia. Il parere dell'Università si
intende espresso in senso favorevole, qualora non pervenga entro 60 giorni
dalla trasmissione al rettore della proposta.
5) Allo stesso modo si procede per l'adozione di rilevanti atti di gestione
che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini
della didattica e della ricerca.
6) Quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, si applica alle altre
strutture pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 4 del presente protocollo,
limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture
complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività
assistenziale, didattica e di ricerca.
Art. 10
Personale
1) Le dotazioni organiche delle aziende di cui al precedente art. 4, sono
determinate con l'atto aziendale in armonia con le disposizioni vigenti.
2) Al fine della determinazione della dotazione organica e della
programmazione dell'attività delle singole strutture complesse, per
quantificare l'impegno assistenziale dell'Università, si deve considerare che
il personale docente universitario concorre al perseguimento globale delle
finalità di didattica, ricerca ed assistenza. in relazione alle posizioni
funzionali rivestite.
In particolare, il numero delle unità sarà calcolato come se ogni docente
universitario avesse una valenza di impiego sanitario tendenziale al 50% del
suo debito orario per le attività assistenziali.
3) Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività
assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per
il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale
docente le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto
dall'art.102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed
integrazioni.
4) Il controllo dell'impegno orario del personale universitario, basato su
sistemi di rilevazione obiettivi (controllo orario con tesserino magnetico),
viene regolamentato dall'Università con appositi accordi con le aziende
ospedaliere.
5) Nell'organizzazione dell'attività complessiva dei dipartimenti e nella
gestione delle relative attribuzioni, le strutture sanitarie, di cui all'art.
4 del presente protocollo e l'Università, nel rispetto delle vigenti norme, si
impegnano a non effettuare distinzioni tra il personale universitario e quello
non universitario presente nella medesima struttura.
Parimenti i benefici economici derivanti al personale universitario
dall'attività assistenziale saranno corrisposti con i medesimi tempi e le
stesse modalità adottate per il personale ospedaliero.
Le strutture sanitarie di riferimento, di cui all'art. 4 del presente
protocollo, dovranno, altresì, predisporre spazi adeguati al fine di
consentire al personale universitario l'esercizio delle attività libero
professionali e dovranno permettere, altresì, l'attività per conto terzi,
regolata dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80, fermo restando il ristoro degli
oneri sopportati dall'azienda.
6) I professori ed i ricercatori universitari e le figure equiparate che
svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai
programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro
attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi
rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.
A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14 del
decreto legislativo n. 517/99, presso ciascuna azienda ospedaliera
universitaria è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri: di cui
1 è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia che assume le funzioni di
presidenza, gli altri 2 sono nominati d'intesa dal rettore e dal direttore
generale.
Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere
espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca
svolte dai docenti universitari.
7) L'orario settimanale di servizio di ciascun docente e ricercatore
universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di
ricerca e di assistenza, globalmente considerato, è pari all'impegno orario
minimo previsto dai contratti di lavoro delle distinte aeree della dirigenza
del servizio sanitario nazionale, fermo restando che l'attività assistenziale
dovrà svolgersi in coerenza con le previsioni di cui al precedente comma 2.
8) La distribuzione dell'orario ordinario e straordinario di attività dei
professori e dei ricercatori universitari nonché delle figure equiparate, deve
tenere conto del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della
programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie
attività assistenziali. D'intesa con la direzione sanitaria dell'azienda,
l'orario di servizio di ogni singolo medico universitario può prevedere, entro
il monte orario fissato, una distribuzione differenziata nelle singole
giornate.
Sentiti i responsabili delle singole strutture, la direzione sanitaria
determina preventivamente le eventuali ore di straordinario, nonché le
prestazioni di turni di guardia o di reperibilità effettuate dai docenti
universitari e figure equiparate.
9) Ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate si riconosce, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 maggio
2001, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'Università:
a) un ulteriore trattamento graduato in relazione alle responsabilità
connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione)
b) un ulteriore trattamento graduato in relazione ai risultati ottenuti
nell'attività assistenziale, gestionale ed organizzativa nonché all'efficacia
nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale didattica e
di ricerca, valutati secondo parametri di efficacia, adeguatezza ed efficienza
(indennità di risultato).
Ove ricorrano i presupposti di legge, al personale docente ed alle figure
equiparate, spetta, altresì, l'indennità di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 517/99 (indennità di esclusività del rapporto), nonché
i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (indennità di rischio
radiologico, indennità di turno etc.) ovvero al raggiungimento di obiettivi
predefiniti.
L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda
all'Università e da questa ai docenti universitari ed alle figure ad essi
equiparate.
Le indennità di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n.
517/99, sono erogate nei limiti e con le modalità previste dall'art.6, comma
2, decreto legislativo n. 517/99 e dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24 maggio
2001.
10) Con riferimento al personale medico universitario di ruolo, di cui
all'art. 102 del D.P.R. n. 382/80, l'Università e la Regione, ai sensi
dell'art. 15nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, definiscano per il periodo di
sperimentazione le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento di specifiche
attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di
ricerca.
Il personale medico docente universitario in fuori ruolo non può svolgere
attività assistenziale.
Il personale medico docente universitario, che va in pensione o in fuori ruolo
o che ha superato il 70° anno di età, cessa dallo svolgimento delle attività
assistenziali nonché dall'incarico di eventuale direzione di struttura.
Almeno 3 mesi prima della data di raggiungimento del 70° anno di età, il
personale di ruolo, interpellato dal direttore generale, formula le proposte
relative alle specifiche attività assistenziali che lo stesso considera
strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca e che svolgerà
dopo il superamento del limite di età di 70 anni e fino alla immissione in
fuori ruolo.
In sede di prima applicazione del presente protocollo, per il personale di
ruolo che abbia già raggiunto il detto limite di età, il termine di 3 mesi
decorre dalla stipula del presente accordo.
Il direttore generale ed il rettore, sulla base delle proposte formulate
definiscono e formalizzano, sentito il direttore del dipartimento, le
specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di
didattica e di ricerca che lo stesso dovrà svolgere.
Anche in mancanza di proposte dell'interessato, il direttore generale ed il
rettore d'intesa comunicano, comunque, le proprie determinazioni entro la data
del superamento del suddetto limite di età.
Al suddetto personale di ruolo che ha superato il 70° anno di età e fino a
quando rimane in ruolo, è consentito lo svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria, secondo le modalità previste per l'attività
istituzionale.
11) Per il personale tecnico, amministrativo e sanitario, fino all'adozione
dei decreti interministeriali di cui all'art.8, comma 5, del decreto
legislativo n. 517/1999, l'Università accerta le collocazioni professionali in
essere e le corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio
sanitario nazionale, mantenendone provvisoriamente la vigenza, ai sensi
dell'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Università
del 9 agosto 2000 e dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 21 maggio 2001, ove
coerenti con le convenzioni e i protocolli d'intesa Regione/Università vigenti
nel tempo.
A far data dalla sottoscrizione dei presenti protocolli d'intesa, gli
ulteriori provvedimenti inerenti alla'utilizzazione del personale
universitario tecnico, amministrativo e sanitario presso l'Azienda sono
adottati dal direttore generale, secondo criteri definiti nell'atto aziendale,
in conformità alla disciplina vigente per il corrispondente personale
dipendente dal servizio sanitario nazionale ed alla relativa normativa
universitaria, anche per quanto concerne il possesso dei necessari titoli di
studio e professionali per l'accesso all'area della dirigenza.
Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di
pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito
orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili.
Il personale tecnico amministrativo, nel caso di gravi mancanze ai doveri
connessi all'attività assistenziale risponde al direttore generale, secondo la
disciplina prevista per il personale di pari funzioni del servizio sanitario
nazionale.
Il direttore generale applicherà le eventuali sanzioni su parere conforme di
un'apposita commissione di disciplina, istituita a tal fine presso ciascuna
azienda ospedaliera universitaria.
La commissione è composta da 3 membri di cui 2 sono nominati d'intesa tra
rettore e direttore generale dell'azienda e 1 è nominato dal rettore e ne
assume le funzioni di presidenza.
12) Il personale dirigenziale dei servizio sanitario nazionale che opera nei
dipartimenti ad attività integrata, impegnato in attività didattica, accede ai
fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.
370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.
L'azienda ospedaliero-universitaria, compatibilmente con le disponibilità del
proprio bilancio, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente per
il personale del servizio sanitario nazionale, le procedure di reclutamento o
di mobilità, ivi comprese quelle di mobilità intercompartimentale o
interregionale, per l'assunzione del personale del servizio sanitario
nazionale da adibirsi a compiti di diretta assistenza agli infermi. Il
suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente
universitario, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito
direttamente con l'azienda.
La dotazione organica del personale di cui sopra ed eventuali modifiche o
integrazioni della stessa, sono adottate dal direttore generale sentito il
rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte
dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente.
Il personale del servizio sanitario regionale è disciplinato dalle
disposizioni vigenti per l'area di rispettiva pertinenza ed ha diritto
all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale della dirigenza e del comparto
del servizio sanitario nazionale.
Tale personale svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato,
rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività
istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del
proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi
all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che
applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro, per il personale del servizio
sanitario nazionale.
Art. 11
Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico tecnico e
della riabilitazione e della prevenzione
1) Le Università e la Regione promuovono la massima integrazione
collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di
perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione
degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica. della
riabilitazione e della prevenzione.
L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa
e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di
formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università
ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma
4, del decreto legislativo n. 502/92. Si concorda altresì che le strutture
indicate nell'art. 4 del presente protocollo rientrano quelle di cui all'art.
6 sexies del decreto legislativo n. 502/92.
2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione
infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere
realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente
in materia, promovendo le scelte con-formi alla normativa comunitaria.
Al fine della programmazione della formazione di cui sopra, è istituita una
Commissione paritetica, con funzioni propositive, formata dai presidi delle
facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane e da tre dirigenti
nominati dall'Assessore regionale alla sanità.
3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, le
aziende interessate mettono a disposizione dell'Università strutture,
personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività
didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi
generali per gli studenti ed i docenti.
4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei
corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti
corsi di laurea di primo livello, saranno individuate nei successivi accordi
attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n.
502/'92, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività
assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del
personale sanitario.
5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della
formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in
base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Le
previsioni poste al riguardo dai protocolli d'intesa vigenti alla data di
sottoscrizione del presente atto sono fatte salve, ove compatibili con la
vigente normativa di legge.
II volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di
ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al
numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della
prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
6) In attesa delle disposizioni vigenti in ordine ai requisiti di idoneità
della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e degli
standard di accreditamento, le strutture sanitarie già convenzionate con le
Università, di cui all'art. 4 del presente protocollo, sono da ritenersi
individuate e quindi temporaneamente accreditate, limitatamente alle funzioni
connesse alla formazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
7) E' istituito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 44 del decreto
legislativo 17 agosto 1999 n. 368, composto da tre dirigenti medici
ospedalieri scelti dalla Regione e dai tre presidi della facoltà di medicina e
chirurgia, nonché da tre direttori delle scuole di specializzazione delle
facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali scelto dal rispettivo
rettore e da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti
nel numero di uno per ciascuna Università, fra gli iscritti alle scuole di
specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità
stabilite dal rispettivo Ateneo.
Il presidente dell'Osservatorio regionale è uno dei presidi delle facoltà di
medicina e chirurgia dagli stessi designato.
8) Le Università, per consentire la partecipazione del personale del servizio
sanitario regionale alla didattica, possono avvalersi per lo svolgimento degli
insegnamenti tecnico pratici al responsabile della struttura coinvolta per la
formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai
dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.
Le Università assicurano, altresì, l'insegnamento delle discipline previste
dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei
corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della
prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di
facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico
scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire
annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.
9) Al personale infermieristico o dell'area tecnica o della riabilitazione del
servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione
professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per
attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità,
esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia
ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate
funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei diplomi
universitari e dei corrispondenti di primo livello.
10) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la
formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in
sede nazionale dagli organi competenti.
La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza
in favore della formazione per il personale sanitario.
11) Ai sensi dell'art.16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni, la Regione indica l'azienda policlinico quale
struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli
specializzandi e degli studenti dei corsi di laurea e, in via transitoria, nei
corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie, infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
12) L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi
accordi tra le Università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.
13) Le parti convengono che fino a quando non saranno sottoscritti i nuovi
accordi attuativi, resta in vigore il precedente protocollo con i relativi
accordi attuativi.
Art. 12
Apporto dell'Università al sostentamento delle aziende
1) Le Università concorrono alle attività correnti delle aziende ospedaliere
universitarie con l'apporto di personale docente e tecnico, amministrativo e
sanitario di cui all'art. 10 del presente protocollo nonché con l'apporto di
beni mobili ed immobili.
2) Le Università concedono alle aziende policlinico l'uso gratuito dei beni
mobili ed immobili dalle stesse attualmente utilizzati, con oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda e con vincolo di
destinazione ad attività assistenziale.
Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano
nella piena disponibilità dell'Università.
Tali beni saranno specificamente individuati con separato atto stipulato tra
Università ed azienda con il quale sarà anche dettagliatamente disciplinato
l'uso di tali beni. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, rimangono
in vigore le precedenti determinazioni adottate in merito dai competenti
organi dell'Università.
3) Le aziende policlinico subentrano, fino alla loro scadenza, nei rapporti
di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università e stipulati per le
esigenze della medesima azienda.
4) Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale
universitario inserito nelle attività assistenziale e per le immobilizzazioni
e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono
essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed
evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.
Art. 13
Finanziamento regionale
1) Le aziende ospedaliere universitarie e le aziende ospedaliere di cui
all'art. 4 sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata
complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la
tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più
elevata complessità assistenziale.
2) La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali
dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo annualmente alle
aziende ospedaliero-universitarie un'integrazione pari al 5% della
valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva (D.R.G.).
Alle strutture complesse a direzione universitaria delle aziende di cui al
comma 1 dell'art. 4 del presente protocollo, riconosciuto quanto stabilito nel
comma precedente.
3) Tali risorse sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno
impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività
didattiche, scientifiche ed assistenziali approvate dall'Assessorato regionale
della sanità sentiti il rettore ed il direttore generale.
4) La Regione erogherà, in maniera prioritaria, alle aziende di cui al
precedente art. 4, ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in
materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in
tema di finanziamento delle attività sanitarie.
L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca,
finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da
applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche
sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.
5. Nel caso in cui la Regione erogherà alle altre aziende ospedaliere presenti
nel territorio ulteriori finanziamenti per alcune attività assistenziali
specifiche (emergenza, alta specialità, etc.), provvederà a corrispondere ciò
anche alle aziende ospedaliero-universitarie.
Art. 14
Compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione
1) Concluso il periodo quadriennale di sperimentazione, la Regione e
l'Università compartecipano ai risultati di gestione per quote percentuali da
determinarsi con successivo accordo.
Tale accordo dorrà, altresì, prevedere l'adeguamento dei criteri di
compartecipazione previsti dall'art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
2) Determinate le quote di partecipazione ai risultati di gestione, in caso
di risultati finanziari negativi nella gestione dell'azienda quest'ultima deve
provvedere al ripiano degli stessi entro il biennio successivo a quello di
loro rilevazione, pena la decadenza del direttore generale. Per i risultati
finanziari negativi superiori ad una quota di disavanzo pari al 10% della
spesa corrente cumulato anche in più esercizi, la Regione e l'Università
concordano appositi piani di rientro poliennali che devono tenere conto delle
responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle
attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.
La redazione dei piani di rientro è affidata alla commissione paritetica di
cui al precedente art. 2.
3) In caso di mancato accordo, l'Assessore regionale per la sanità ed il
rettore, sentito il comitato regionale di coordinamento dell'Università di cui
al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, valutano concordemente l'opportunità di
procedere alla disdetta del presente protocollo per la parte concernente
l'azienda ospedaliero-universitaria interessata ed in tale ipotesi nomineranno
d'intesa un commissario per la gestione dell'azienda stessa.
4) Gli eventuali risultati finanziari positivi di gestione del l'azienda sono
utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico
scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle
prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al
ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai
piani di rientro concordati.
Art. 15
Norme transitorie
1) Con riferimento alle strutture assistenziali funzionali alla didattica ed
alla ricerca delle aziende di cui al precedente art. 4, si conviene che,
all'atto della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa si intendono
conferivate le UU.OO. complesse esistenti. Si intendono peraltro
immediatamente autorizzate le articolazioni dipartimentali già esistenti
all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Nelle more della
definizione dell'atto aziendale, eventuali ulteriori attivazioni successive
alla stipula del presente protocollo, aventi carattere strategico per
l'azienda o per l'Università, potranno essere autorizzate, sentita la Facoltà
di medicina e chirurgia, a seguito di specifiche intese tra I'Università e
l'Assessorato.
2) Sono confermati fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli attuali
direttori generali.
Art. 16
Norme finali
1. L'Università e la Regione si impegnano ad adeguare il presente protocollo
di intesa agli atti di indirizzo e di coordinamento, alle linee guida, ai
decreti interministeriali ed agli accordi previsti dall'art. 2, comma 3;
dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, comma 2; dall'art. 7, comma 2; dall'art. 8,
comma 5 e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in
quanto ap-plicabili.
Le parti concordano che il periodo di sperimentazione di cui all'art. 2 del
decreto legislativo n. 517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia
a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto
stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 4
maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore per la sanità: CITTADINI
Il rettore dell'Università di Palermo: SILVESTRI
ARTICOLAZIONE DIPARTIMENTALE DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO
Approvato dall'organo di indirizzo in data 5 luglio 2002 e dal consiglio di
facoltà nella seduta del 18 luglio 2002:
1) dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica;
2) dipartimento di medicina clinica e delle patologie emergenti;
3) dipartimento di medicina interna, malattie cardiovascolari e
nefro-urologiche;
4) dipartimento di chirurgia generale e d'urgenza, cardiovascolare e dei
trapianti d'organo;
5) dipartimento di psichiatria, psicologia clinica e riabilitazione
psichiatrica;
6) dipartimento integrato delle chirurgie speciali;
7) dipartimento di oncologia;
8) dipartimento integrato di scienze neurologiche, ortopedia e
riabilitazione;
9) dipartimento materno-infantile;
10) dipartimento di emergenza-urgenza;
11) dipartimento di scienze radiologiche;
12) dipartimento di diagnostica di laboratorio;
13) servizi centrali d'ospedale;
14) dipartimento della formazione.
N.B. - L'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, della bozza di protocollo
d'intesa, relativo alla modulazione assistenziale delle strutture complesse, è
da definirsi da parte della direzione aziendale.
VEDERE ALLEGATO
Allegato
fp04-gr04