GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 82 DELL' 8/4/1998

 



D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Agg. G.U. 12/06/2004
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di 
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, 
della L. 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82, S.O. Corretto con avvisi 
pubblicati nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, n. 90 e nella Gazz. Uff. 22 maggio 
1998, n. 117. 
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni): Nota 30 marzo 2001, n. 4949; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 luglio 1998, n. 
95/98; Circ. 25 febbraio 1999, n. 19/99; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 17 settembre 2002, n. 63512; 
- Ministero dell'interno: Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 
3; Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 16 aprile 1998, n. 32; Circ. 26 
luglio 1999, n. 84; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 10 
febbraio 1999, n. 35; 
- Ministero delle finanze: Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Circ. 27 ottobre 
1999, n. 209/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 maggio 1998, n. 4/1-S-817; Circ. 11 
giugno 1998, n. 4/1-S-905; Circ. 8 luglio 1998, n. 4/1-S-1075; Circ. 30 luglio 
1998, n. 2090/S/MLP/3624; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 10 febbraio 1998; 
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine 
all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281; 
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi 
dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 1998; 
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 24 marzo 1998; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
------------------------ 
 



1. [1 (2). 
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), 
dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421 (3/a)," sono inserite le 
seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"] 
(1/a). 
------------------------ 
(2) Sostituisce la lett. c) del comma 1, all'art. 1, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29, riportato al n. A/LXV. 
(3) Riportato al n. A/LXV. 
(3/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



2. [1 (4). 
2 (5)] (1/a). 
------------------------ 
(4) Sostituisce i commi 1, 2, 2-bis e 3, dell'art. 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29, riportato al n. A/LXV. 
(5) Modifica il comma 4, dell'art. 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato 
al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



3. [1 (6)] (1/a). 
------------------------ 
(6) Sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



4. [1 (7)] (1/a). 
------------------------ 
(7) Sostituisce l'art. 4, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



5. [1 (8)] (1/a). 
------------------------ 
(8) Sostituisce l'art. 6, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



6. [1 (9)] (1/a). 
------------------------ 
(9) Sostituisce l'art. 10, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV. 

(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



7. [1 (10)] (1/a). 
------------------------ 
(10) Sostituisce l'art. 12-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



8. [1 (11)] (1/a). 
------------------------ 
(11) Sostituisce l'art. 13, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



9. [1 (12)] (1/a). 
------------------------ 
(12) Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



10. [1 (13)] (1/a). 
------------------------ 
(13) Sostituisce la rubrica e il primo periodo del comma 1, all'art. 15, D.Lgs. 
3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



11. [1 (14)] (1/a). 
------------------------ 
(14) Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



12. [1 (15)] (1/a). 
------------------------ 
(15) Sostituisce l'art. 17, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



13. [1 (16)] (1/a). 
------------------------ 
(16) Sostituisce l'art. 19, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



14. [1 (17)] (1/a). 
------------------------ 
(17) Sostituisce l'art. 21, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



15. [1 (18)] (1/a). 
------------------------ 
(18) Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



16. [1 (19)] (1/a). 
------------------------ 
(19) Sostituisce l'art. 24, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



17. [1 (20)] (1/a). 
------------------------ 
(20) Sostituisce l'art. 27-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



18. [1 (21)] (1/a). 
------------------------ 
(21) Sostituisce l'art. 33, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



(giurisprudenza) 
19. [1 (22)] (1/a). 
------------------------ 
(22) Sostituisce l'art. 34, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



20. [1 (23)] (1/a). 
------------------------ 
(23) Sostituisce l'art. 35, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



21. [1 (24)] (1/a). 
------------------------ 
(24) Aggiunge l'art. 35-bis, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



22. [1 (25)] (1/a). 
------------------------ 
(25) Sostituisce l'art. 36, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



23. [1 (26)] (1/a). 
------------------------ 
(26) Aggiunge l'art. 36-bis, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



24. [1 (27)] (1/a). 
------------------------ 
(27) Modifica la rubrica e il comma 1, dell'art. 37, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



25. [1 (28)] (1/a). 
------------------------ 
(28) Sostituisce l'art. 56, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



26. [1 (29)] (1/a). 
------------------------ 
(29) Sostituisce con i commi da 6 a 16 gli originari commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 
58, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



27. [1 (30). 
2 (31)] (1/a). 
------------------------ 
(30) Sostituisce l'art. 58-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(31) Sostituisce il comma 3, dell'art. 59, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 
riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



28. [1 (32). 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in 
vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del 
presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 
9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (33)] (1/a). 
------------------------ 
(32) Aggiunge l'art. 59-bis, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(33) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 
69 e 72 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



(giurisprudenza) 
29. [1 (34)] (1/a). 
------------------------ 
(34) Sostituisce l'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



(giurisprudenza) 
30. [1 (35)] (1/a). 
------------------------ 
(35) Aggiunge l'art. 68-bis, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



31. [1 (36)] (1/a). 
------------------------ 
(36) Sostituisce l'art. 69, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



32. [1 (37)] (1/a). 
------------------------ 
(37) Aggiunge l'art. 69-bis, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. 
A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



(giurisprudenza) 
33. 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli 
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato 
mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai 
servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (38). 
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: 
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di 
pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società 
di capitali anche di trasformazione urbana; 
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici 
servizi; 
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici 
servizi; 
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle 
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; 
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura 
patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle 
rese nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, 
con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle 
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a 
cose e delle controversie in materia di invalidità (38). 
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono 
soppresse le parole: "o di servizi" (39) (38/cost). 
------------------------ 
(38) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205. Con 
riferimento al precedente testo la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 
luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Serie speciale) aveva 
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del primo comma, nella 
parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 
materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la 
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 
diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al 
risarcimento del danno. Con la medesima sentenza la Corte aveva inoltre 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo. 

(38) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205. Con 
riferimento al precedente testo la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 
luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Serie speciale) aveva 
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del primo comma, nella 
parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 
materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la 
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 
diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al 
risarcimento del danno. Con la medesima sentenza la Corte aveva inoltre 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo. 

(39) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205. Con 
riferimento al precedente testo la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 
luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Serie speciale) aveva 
dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del primo comma, nella 
parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in 
materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la 
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 
diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al 
risarcimento del danno. Con la medesima sentenza la Corte aveva inoltre 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo. 

(38/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, 
comma 1, sollevate in riferimento agli articoli. 76 e 77, primo comma della 
Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità della questione 
di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35, sollevata in riferimento agli 
articoli 3, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva 
ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 340 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 34 sollevata dal Tribunale di Firenze, in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché della questione di 
legittimità costituzionale degli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, 
sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 
1, della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
34. 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti 
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia 
urbanistica ed edilizia. 
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli 
aspetti dell'uso del territorio. 
3. Nulla è innovato in ordine: 
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; 
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la 
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione 
di atti di natura espropriativa o ablativa (40) (38/cost) (40/cost). 
------------------------ 
(40) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205. 
(38/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, 
comma 1, sollevate in riferimento agli articoli. 76 e 77, primo comma della 
Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità della questione 
di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35, sollevata in riferimento agli 
articoli 3, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva 
ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 340 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 34 sollevata dal Tribunale di Firenze, in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché della questione di 
legittimità costituzionale degli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, 
sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 
1, della Costituzione. 
(40/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-16 aprile 2002, n. 122 
(Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della 
Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10-16 
aprile 2002, n. 123 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 34 sollevate in riferimento all'art. 76 della 
Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
35. 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua 
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma 
specifica, il risarcimento del danno ingiusto. 
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i 
criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico 
servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma 
entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso 
previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con 
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione 
della somma dovuta. 
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre 
l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché 
della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il 
giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza 
tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al 
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del 
processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione 
del giudizio. 
4. (40/a). 
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni 
altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle 
controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti 
amministrativi (40/b) (38/cost). 
------------------------ 
(40/a) Sostituisce il primo periodo, del comma 3, dell'art. 7, L. 6 dicembre 
1971, n. 1034, riportata alla voce Contezioso amministrativo. 
(40/b) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205. 
(38/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, 
comma 1, sollevate in riferimento agli articoli. 76 e 77, primo comma della 
Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità della questione 
di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35, sollevata in riferimento agli 
articoli 3, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva 
ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 340 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 34 sollevata dal Tribunale di Firenze, in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, nonché della questione di 
legittimità costituzionale degli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, 
sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 
1, della Costituzione. 
 



36. 1 (43). 
------------------------ 
(43) Sostituisce la rubrica e il primo comma dell'art. 410 del c.p.c. 
 



37. 1 (44). 
------------------------ 
(44) Aggiunge l'articolo 410-bis del c.p.c. 
 



38. 1 (45). 
------------------------ 
(45) Sostituisce l'articolo 412 del c.p.c. 
 



39. 1 (46). 
------------------------ 
(46) Aggiunge gli articoli 412-bis, 412-ter, 412-quater del c.p.c. 
 



40. 1 (47). 
------------------------ 
(47) Aggiunge due commi, dopo il quarto, nell'articolo 413 del c.p.c. 
 



41. 1 (48). 
------------------------ 
(48) Aggiunge un comma all'art. 415 del c.p.c. 
 



42. 1 (49). 
------------------------ 
(49) Aggiunge l'articolo 417-bis del c.p.c. 
 



(giurisprudenza) 
43. [1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 
3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 
57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (50), e 
ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto (50/a). 
2. (51). 
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 
settembre 1994, n. 716 (52), il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 
febbraio 1995, n. 112 (53), e, dalla data di attuazione delle disposizioni di 
cui all'articolo 19, le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (50/a) (54). 
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonché 31, ultimo periodo, 
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (55). È abrogato il comma 
15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (56). 
5. È abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 (57). 
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (58), è 
abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa 
legge. 
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 
agosto 1973, n. 533 (59). 
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (50), le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),". 
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(50), le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle 
seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),"] (1/a) (59/a). 
------------------------ 
(50) Riportato al n. A/LXV. 
(50/a) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, 
riportato al n. A/CV. 
(51) Sostituisce l'art. 74, comma 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, riportato al n. 
A/LXV. 
(52) Riportato al n. A/LXXV. 
(53) Riportato al n. N/LXIII. 
(50/a) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, 
riportato al n. A/CV. 
(54) Riportato al n. A/LXXVII. 
(55) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(56) Periodo aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, riportato al 
n. A/CV. 
(57) Riportato al n. A/II. 
(58) Riportata alla voce Corte dei conti. 
(59) Riportata alla voce Lavoro. 
(50) Riportato al n. A/LXV. 
(50) Riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(59/a) Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo 
sono ora contenute nell'art. 72 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
 



44. [1 (60). 
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 
1997, n. 396 (61), diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). 
Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono 
sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del 
medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: 
"di cui alla lettera i)". 
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (50), al 
comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le 
seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, è 
inserito il seguente:"3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal 
Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di 
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale.". 
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(62), le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal 
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 
ottobre 1994, n. 770 (62), e dei successivi accordi" sono sostituite dalle 
seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali 
rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti 
collettivi che regolano la materia,". 
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(50), le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite 
dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai 
sensi dell'articolo 47-bis". 
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (50), sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (62/a). 
7. In materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sindacati 
delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle 
d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rappresentativi agli effetti di 
speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli 
statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i 
medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali 
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni 
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della 
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la 
determinazione della rappresentatività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 
legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (63), si riferiscono esclusivamente ai 
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati (64). 
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di 
settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa 
non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la 
contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in 
settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi] 
(1/a). 
------------------------ 
(60) Sostituisce con le lett. b), c), d), e), f e g) le lett. b) e d) dell'art. 
8, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, riportato al n. A/C. 
(61) Riportato al n. A/C. 
(50) Riportato al n. A/LXV. 
(62) Riportato al n. A/LXXVIII. 
(62) Riportato al n. A/LXXVIII. 
(50) Riportato al n. A/LXV. 
(50) Riportato al n. A/LXV. 
(62/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 47 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(63) Riportato al n. A/C. 
(64) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, 
riportato al n. A/CV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



(giurisprudenza) 
45. [1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di 
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (65), si intendono nel 
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (65/a)] (1/a). 
2. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai 
dirigenti di uffici dirigenziali generali (65/b)] (1/a). 
3. [Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui 
all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (66), resta fermo che le 
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (65), e successive 
modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente 
decreto, si applicano se compatibili con i princìpi e le disposizioni della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 (66), come integrata dall'articolo 8 del 
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (67), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 dicembre 1996, n. 639 (67/a). Sulla base del riordino di cui al citato 
articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, si provvederà a definire la collocazione contrattuale del relativo 
personale] (1/a). 
4. [Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(65), dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138, (68) " sono inserite le 
seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936, (69)"] (1/a). 
5. [Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (65), come modificato dal presente 
decreto, non si applica l'articolo 199 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (70)] 
(1/a). 
6. [Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 
1997, n. 59 (66), rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (65)] (1/a). 
7. [Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. 
Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 
(71), e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (66). Sono fatte salve 
le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (72)] (1/a). 
8. [Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (65), come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere 
dal 31 dicembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei 
contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 
29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il 
termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (65), come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data 
continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonché l'articolo 21, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (73)] (1/a). 
9. [Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724 (74), continuano ad applicarsi alle amministrazioni che 
non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa 
rilevazione dei carichi di lavoro (74/a)] (1/a). 
10. [Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (65), gli istituti della 
partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono 
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, 
L. 23 agosto 1988, n. 400 (74/b)] (1/a). 
11. [In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la 
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 (75), e successive modifiche e integrazioni, per le parti non 
incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (65), come modificato dal presente decreto, salvo che la 
materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell'ambito dei 
rispettivi ordinamenti (75/a)] (1/a). 
12. [Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, 
ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei 
competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 
27 dicembre 1997, n. 449 (74)] (1/a). 
13. [In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti 
dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di 
Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti 
uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di 
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(76), come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore 
di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza 
portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie 
particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 (77), e 
successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie 
particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in 
misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 
1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (78), è assicurato lo 
stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei 
all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. 
È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante] (1/a). 

14. [Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni 
relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalità 
previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, 
commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (76), come 
modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999] (1/a). 

15.[ (79)] (1/a). 
16. [Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(76), sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali 
quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,"] (1/a). 
17. [Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le 
controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29 (76), come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al 
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie 
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a 
tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 
settembre 2000 (79/cost) (79/a)] (1/a). 
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono 
devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la 
giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti 
alla data del 30 giugno 1998. 
19. [Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 
334 (80), sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti 
collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(76), come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 
1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 
lire 37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di 
spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 
(81)] (1/a). 
20. [Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (82), le 
parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"] (1/a). 
21. [I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (76), come modificato dal presente decreto, non si 
applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale (82/a)] (1/a). 
22. [Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 33 e seguenti 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (76), come modificati dal 
presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco (82/b)] (1/a). 
23. [In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti 
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni 
pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la 
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, 
in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, 
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di 
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di 
cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in 
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del 
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di 
cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto (83). Il trattamento 
economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad 
esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del 
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori 
ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti 
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia 
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza (83/a) (83/b)] 
(1/a). 
24. [Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui 
all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (83)] (1/a). 
25. [Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto 
collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano 
ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 
484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (83) 
(84)] (1/a). 
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(65) Riportato al n. A/LXV. 
(65/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(65/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(66) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(66) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(67) Riportato alla voce Corte dei conti. 
(67/a) Vedi, anche, l'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(68) Riportata alla voce Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). 
(69) Riportata alla voce Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(70) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 69 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(66) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(71) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(66) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(72) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(73) Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, 
n. 90 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1998, n. 334, non 
convertito in legge, e dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, riportato 
al n. A/CV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(74) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(74/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 69 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(65) Riportato al n. A/LXV. 
(74/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(75) Riportato al n. A/LXXIV. 
(75/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(77) Riportato al n. B/I. 
(78) Riportata al n. A/XXXI. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(79) Aggiunge un periodo al comma 1, dell'art. 26, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29, riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(79/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-11 maggio 2001, n. 121 (Gazz. 
Uff. 16 maggio 2001, n. 19, serie speciale), ha dichiarato fra l'altro non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 17, 
sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della 
Costituzione, nonché agli artt. 90, 103 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 
dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, 
sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. La stessa Corte con 
successiva ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 184 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, 
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, sollevata in riferimento 
agli articoli 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per avvenuta 
abrogazione. La stessa Corte con altra ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 144 
(Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 45, comma 17, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della 
Costituzione. 
(79/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 69 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(80) Riportata al n. F/LIX. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(81) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(82) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(82/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(76) Riportato al n. A/LXV. 
(82/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(83) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, riportato al 
n. A/CV. 
(83/a) Periodo aggiunto dall'art. 89, L. 21 novembre 2000, n. 342 e, 
successivamente così modificato dall'art. 51, comma 13, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(83/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 70 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(83) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, riportato al 
n. A/CV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
(83) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, riportato al 
n. A/CV. 
(84) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 69 
del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18. 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 

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