
L. 16 giugno 1998, n. 191. Agg. G.U. 12/06/2004 Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59 (2), e L. 15 maggio 1997, n. 127 (3), nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 1998, n. 142, S.O. Riportata al n. LXXXVII. Riportata al n. XC. Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 10 novembre 1998, n. 45; Circ. 20 gennaio 1999, n. 1; - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 settembre 1999, n. 182; - Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 marzo 1999, n. 21/99; Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99(9); Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99; - Ministero delle finanze: Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S; - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355; Circ. 18 novembre 1998, n. 900419; Circ. 8 marzo 1999, n. 962070; Circ. 4 agosto 2000, n. 963591; - Ministero dell'interno: Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 6 agosto 1998, n. 23/98; Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98); Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 settembre 1999, n. F.L.26/99; - Ministero di grazia e giustizia: Circ. 26 marzo 1999, n. 959; - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 luglio 1998, n. 296; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 22 dicembre 1998, n. 489. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (2). 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (3), sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. (4). 3(5). 4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;". 5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". 6(6). 7(7). 8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma". 9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni". 10(8). 11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1". 12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono state sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999". 13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono state sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate". 14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono state sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998". 15. [All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative"] (8/a). 16(9). 17(10). 18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". 19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni". 20(11). 21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998". 22(12). ------------------------ (2) Riportata al n. LXXXVII. (2) Riportata al n. LXXXVII. (3) Riportata al n. XC. (4) Sostituisce la lett. h) al comma 3, dell'art. 1, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (5) Aggiunge la lett. r-bis) al comma 3, dell'art. 1, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (6) Aggiunge il comma 2-bis, dell'art. 2, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (7) Aggiunge il comma 4-bis, dell'art. 4, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (8) Aggiunge il comma 3-bis, dell'art. 7, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (8/a) Comma abrogato dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII. (9) Aggiunge il comma 4-bis, dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (10) Aggiunge la lett. g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) all'art. 20, comma 5, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (11) Aggiunge i numeri da 112-bis a 112-undecies all'allegato 1, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. (12) Aggiunge il comma 20-bis all'art. 21, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127 (3). 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127 (3), sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore". 3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "È comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma". 4. (13). 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (3), come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (3), come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. (14). 7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali". 9. (15). 10. (16). 11. [Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (17). 12. (18). 13. (19). 14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni". 15. [All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni"] (19/a). 16. (20)] (20/a). 17. (21). 18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera". 19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998". 20. (22). 21. (23). 22. (24). 23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare". 24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4. 25(25). 26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione". 27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia". 28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta". 29. [All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),"] (25/a). 30. (26). 31. (27). 32. (28). 33. (29). ------------------------ (3) Riportata al n. XC. (3) Riportata al n. XC. (13) Sostituisce il comma 10, dell'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (3) Riportata al n. XC. (3) Riportata al n. XC. (14) Aggiunge i commi 11-bis e 11-ter all'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (15) Aggiunge un periodo all'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (16) Sostituisce il comma 11, dell'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (17) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dell'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (18) Il presente comma, che aggiungeva la lett. f-bis) al comma 2, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (19) Il presente comma, che sostituiva il comma 3, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (19/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (20) Aggiunge 2 periodi al comma 8, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC, il quale ha modificato l'art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce Comuni e province. (20/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (21) Aggiunge un periodo al comma 12, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (22) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (23) Sostituisce la lett. h) del comma 4, dell'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (24) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (25) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (25/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (26) Il presente comma, che aggiungeva il comma 58-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (27) Il presente comma, che aggiungeva il comma 78-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. (28) Aggiunge il comma 79-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. (29) Aggiunge il comma 133-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC. 3. Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. 1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi. 2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (30), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. 3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti. 4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità. 5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (32), la parola: "tecnico" è soppressa. ------------------------ (30) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno. (31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (32) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 4. Telelavoro. 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (33), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo (33/a). 4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi. 5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. ------------------------ (31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (33) Riportata al n. XXX. (33/a) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, anche, l'Acc. 23 marzo 2000, in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni. 5. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. 1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (34), riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996 (34). Per il solo anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996 (34). Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1 settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti. 2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 (34) è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1. 3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996 (34), le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996 (35). Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno. ------------------------ (34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. (34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. (34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. (34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. (34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. (35) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. Agg. G.U. 12/06/2004