GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 75 DEL 31/03/2009

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
   Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del              Originale dell'ARAN                          
   comparto Universita' per il biennio economico 2008-2009.
   Il giorno 12 marzo 2009, alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN,
ha avuto luogo l'incontro tra:
    l'ARAN  nella  persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri, firmato,
ed  i  rappresentanti  delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni
sindacali:
   per le Confederazioni sindacali:
    CGIL, non firmato;
    CISL, firmato;
    UIL, firmato;
    CONFSAL, firmato;
    CISAL, firmato,
   per le Organizzazioni sindacali di categoria:
    FLC/CGIL, non firmato;
    CISL Universita', firmato;
    UIL PA, firmato;
    CONFSAL - Federazione Snals/universita' Cisapuni, firmato;
    CSA di CISAL Universita', firmato.
   A  seguito  del parere favorevole reso dal Comitato di Settore del
Comparto  Universita'  il  30  gennaio  2009,  e  preso  atto  che il
Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 13 febbraio 2009, ha
approvato  l'ipotesi  di  CCNL  relativa  al  personale  del comparto
Universita'   per   il  secondo  biennio  economico  2008-2009,  gia'
sottoscritta  in  data  16  gennaio 2009, e che l'ipotesi medesima e'
stata positivamente certificata dalla Corte dei conti in data 9 marzo
2009, le Parti procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato
CCNL.
                                                             Allegato

      Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
               non dirigente del comparto universita'
                 per il biennio economico 2008-2009

                               Art. 1.

      Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

   1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a
tempo  indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente
al  comparto delle Universita' e delle altre istituzioni, compreso il
personale  delle  Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte
definite  "Amministrazioni"  nel  testo  del  presente  CCNL,  di cui
all'art.   12   del   CCNQ   per   la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione, sottoscritto l'11 giugno 2007.
   2.  Il  presente  contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio
2008  al  31  dicembre  2009  e concerne gli istituti giuridici e del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
   3.  Gli  effetti  decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto.
   4.  Per  quanto  non  previsto  dal presente contratto, restano in
vigore le norme del CCNL 16 ottobre 2008.

                               Art. 2.

       Valutazione e misurazione dell'attivita' amministrativa

   1.  Nell'ottica  di  proseguire  il  processo  di innovazione e di
miglioramento     dell'organizzazione     e     dell'attivita',    le
Amministrazioni,   ispirano   la   propria   azione   a   logiche  di
implementazione  dello  sviluppo  delle  capacita' e delle competenze
organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.
   2.  A tal fine, le Amministrazioni si dotano di strumenti idonei a
consentire    il    miglioramento    qualitativo   dell'attivita'   e
dell'efficienza   ed   efficacia  nell'utilizzo  delle  risorse,  con
particolare riguardo:
    a)   alla   qualita'   dell'offerta  formativa  e  della  ricerca
scientifica;
    b) alla qualita' ed efficacia delle sedi didattiche.

                               Art. 3.

                         Stipendio tabellare

   1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 84, comma 2, e
dalla tabella D del CCNL del 16 ottobre 2008, sono incrementati degli
importi   mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella
allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
   2.  Gli  importi  annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
   3.  Il  trattamento  complessivo  annuo lordo dei collaboratori ed
esperti  linguistici  di  cui  all'art.  68 del CCNL 16 ottobre 2008,
quadriennio  normativo  2006-09, e' rideterminato nelle misure e alle
decorrenze   stabilite  dalla  allegata  tabella  C.  Il  trattamento
complessivo  di cui sopra comprende e assorbe l'indennita' di vacanza
contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
   4.  Gli  incrementi  di  cui  al  comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.
33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

                               Art. 4.

                     Effetti dei nuovi stipendi

   1.  I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,  alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei
confronti  del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo  di vigenza economica del presente contratto.
Agli  effetti  del  trattamento  di fine servizio e di fine rapporto,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' sull'indennita' in
caso  di  decesso  di cui all'art. 2122 codice civile, si considerano
solo  gli  aumenti  maturati  alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
   2.  Resta  confermato quanto previsto dall'art. 84, commi 5-7, del
CCNL del 16 ottobre 2008.

                               Art. 5.

     Fondo per le progressioni economiche e per la produttivita'
                      collettiva e individuale

   1.   I   fondi   per   i   trattamenti   accessori   di   ciascuna
Amministrazione,  di  cui  all'art. 87, del CCNL del 16 ottobre 2008,
saranno  integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come
segue:
    il  recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste
dall'art.  61,  comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008
convertito  nella  legge  133  del  2008, delle risorse derivanti dai
tagli  ai  fondi  di  ente  di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate
disposizioni legislative;
    utilizzando quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai
risparmi  aggiuntivi  previsti  dal comma 34 dell'art. 2, della legge
finanziaria  per  il 2009, rispetto a quelli gia' considerati ai fini
del  miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati
a  tale  scopo  in  forza  di  una  specifica disposizione normativa,
realizzati    per    effetto    di    processi    amministrativi   di
razionalizzazione    e   riduzione   dei   costi   di   funzionamento
dell'amministrazione,  che  possono essere destinate al finanziamento
della  contrattazione  integrativa,  a seguito di verifica semestrale
effettuata    dal   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 33, del medesimo disegno di
legge.

                               Art. 6.

         Progressioni economiche all'interno della categoria

   1.  Il comma 4 dell'art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008 e' sostituito
come  segue: "Il finanziamento della progressione economica avverra',
per  tutte  le  categorie  di  personale,  compresa  la categoria EP,
attraverso  le  risorse  indicate  all'art.  88, (utilizzo del fondo)
comma 2, lettera a), in stretta correlazione con il raggiungimento di
obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e
di maggiore efficienza.".

                               Art. 7.

                        Conto ore individuale

   1. Al comma 1 dell'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008 e' aggiunta la
seguente  frase:  "Le  disponibilita'  del  conto  ore individuale, a
richiesta   del  dipendente,  possono  essere  utilizzate  anche  per
permessi orari.".

ALLEGATO           


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

   Le   parti   congiuntamente  dichiarano  che  il  "monte  salari",
espressione  utilizzata  in  tutti  i  Contratti  collettivi  per  la
quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti
accessori,  si  riferisce  a tutte le somme, come risultanti dai dati
inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell'economia e delle finanze,
ai  sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in  sede  di  rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di
riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL
in   servizio   in   tale  anno,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato   e  determinato,  esclusa  la  dirigenza.  Tali  somme
ricomprendono   quelle   corrisposte  sia  a  titolo  di  trattamento
economico  principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni,
con   esclusione   degli   emolumenti   non  correlati  ad  effettive
prestazioni  lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo
per  la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative
agli  assegni  per  il  nucleo  familiare, anche, ad esempio, i buoni
pasto,  i  rimborsi  spese, le indennita' di trasferimento, gli oneri
per  i  prestiti al personale e per le attivita' ricreative, le somme
corrisposte  a  titolo  di  equo  indennizzo ecc. Non concorrono alla
determinazione  del  monte  salari  neppure  gli emolumenti arretrati
relativi ad anni precedenti.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

   Il  valore  dell'indennita' di vacanza contrattuale per il biennio
2010-11  e'  determinato nelle misure previste dall'Accordo sul costo
del  lavoro  del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP
2010,  il  30%  del  predetto  tasso dal 1° aprile 2010 ed il 50% del
medesimo tasso dal 1° luglio 2010.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

   Le  parti  si  danno reciprocamente atto che gli importi derivanti
dai  risparmi  sulla  retribuzione  individuale  di  anzianita' e dal
differenziale  tra  le  posizioni  economiche  rivestite  e il valore
iniziale  della  categoria, di coloro che cessano definitivamente dal
servizio,  del personale appartenente alla categoria EP, confluiscono
nel Fondo di cui all'art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

   Le  parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui
all'art.  22  del CCNL 16 ottobre 2008 garantisce, anche al personale
con  contratto a tempo determinato inferiore all'anno, il trattamento
economico  e  normativo  previsto  dal  CCNL  16  ottobre 2008 per il
personale  a  tempo  indeterminato,  nei  termini  e  nelle modalita'
stabilite dal medesimo art. 22.

fp09-gr09