GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 281 DELL' 1/12/2008

                  UNIVERSITA' DI PALERMO 

                 DECRETO RETTORALE 11 novembre 2008 
                     
                     Modificazioni allo statuto.
                             
                              IL RETTORE

   Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  601 del 12 luglio 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31
luglio   2000,   con   il   quale   e'   stato   emanato  lo  Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  83 del 13 gennaio 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 25 del 31
gennaio  2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 296 del 21
dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 188 del 12
agosto  2002,  con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  74 del 22 gennaio 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 6 febbraio
2003,  con  il  quale  sono  state  emanate  modifiche  allo  Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  709 del 27 maggio 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 20 giugno
2003,  con  il  quale  sono  state  emanate  modifiche  allo  Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 96 del 27
aprile  2005,  con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 292 del 16
dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto n. 825 del 16 febbraio 2007, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo
2007,  con  il  quale  sono  state  emanate  modifiche  allo  Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 97 del 24
aprile  2008,  con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Vista la delibera del Senato accademico del 23 settembre 2008;
  Vista  la  nota  di  prot. n. 3480 del Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  pervenuta  il  14  ottobre  2008, con la quale viene
proposto un rilievo per l'art. 42-bis - Nucleo di valutazione;
  Vistala  delibera del Senato accademico del 20 ottobre 2008 con cui
all'unanimita' viene confermata la delibera del 23 settembre 2008;
                              Decreta:
  Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo e' emanato nella
seguente stesura:

                      STATUTO DELL'UNIVERSITA'
                       DEGLI STUDI DI PALERMO

                             PARTE I 
                         Principi generali 
                        
                             Art. 1.

                         Natura e finalita'

  1.  L'Universita'  degli  studi  di  Palermo, di seguito denominata
Universita',   e'   un'istituzione  pubblica  avente  come  finalita'
inscindibile    l'alta   formazione   e   la   ricerca   scientifica.
L'Universita'  concorre  a  qualificate  prospettive  di  sviluppo in
interazione   con   le   espressioni   culturali,   professionali   e
istituzionali interessate.
  2.    L'Universita'    ha    autonomia    didattica,   scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
  3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e
indipendente   da   ogni   orientamento   ideologico,   religioso   e
politico-economico.
  4.   Per   il   perseguimento   dei   propri   fini  istituzionali,
l'Universita'  si  dota  di  strutture  didattiche,  di  ricerca e di
servizio  e  si  avvale  di mezzi finanziari e di beni strumentali di
provenienza pubblica e privata.
  5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti coloro
che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
                               
                               Art. 2.

                          Titoli di studio

  1.  L'Universita'  rilascia  i  titoli  di  studio consentiti dalla
legge.
                               Art. 3.

                   Didattica e ricerca scientifica

  1.  L'Universita'  promuove  e  sviluppa  la didattica e la ricerca
scientifica  nel  rispetto  della  natura,  del  genere umano e delle
specie viventi. In armonia con i principi dello sviluppo compatibile,
delle  garanzie  per  le  future generazioni, della libera e pacifica
convivenza fra i popoli.
  2.  L'Universita'  nel  rispetto  della  legislazione vigente e nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  promuove la cooperazione
scientifica  e didattica con le universita' e le strutture di ricerca
dell'Unione  europea  e  di  altri  Paesi.  Un  apposito  regolamento
disciplina la figura del "docente e/o scienziato ospite".
  3. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,
assicura   ai   docenti   (professori,   ricercatori)   l'accesso  ai
finanziamenti,  l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati
tecnici.  Nonche'  la  fruizione di periodi di esclusiva attivita' di
ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.
  4. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di insegnamento
e   di   ricerca   scientifica,   adotta   forme  di  programmazione,
pubblicizzazione e valutazione dell'attivita' didattica e scientifica
svolta   nelle   proprie  strutture.  anche  al  fine  di  assicurare
efficienza, responsabilita' e verifica delle competenze.
  5.  L'Universita'  promuove, organizza e valorizza la ricerca, pura
ed  applicata,  all'interno  dell'Ateneo  anche  in  collegamento con
imprese ed enti terzi.
                               Art. 4.

                         Diritto allo studio

  1.   L'Universita'   assume   ogni  iniziativa  per  assicurare  le
condizioni  che  rendano  effettivo  il  diritto  allo  studio  e  il
regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in
accordo con le disposizioni legislative vigenti.
  2.  L'Universita'  realizza  la formazione, anche in collaborazione
con   analoghe  istituzioni  di  altri  paesi  e  con  organizzazioni
internazionali.
                               Art. 5.

        Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa

  1.  L'attivita'  amministrativa  e  di gestione dell'Universita' si
conforma ai seguenti principi e criteri:
   a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
   b) efficienza e semplicita' delle procedure;
   c) economicita' delle scelte di gestione;
   d)  definizione  delle  responsabilita'  individuali  e  verifiche
periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilita';
   e)   pubblicita'   degli  atti  e  accesso  ai  documenti  e  alle
informazioni.
  2.  In  particolare,  il  controllo  di  gestione  si  fonda  sulla
valutazione  dell'attivita'  mediante indicatori atti a rappresentare
le  risorse  impiegate,  le  modalita'  della  loro realizzazione e i
risultati  raggiunti.  Deve  essere  anche reso esplicito il grado di
realizzazione  degli  obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di
cui al successivo comma 5.
  3.   risultati   del  controllo  di  gestione  formano  oggetto  di
valutazione   nelle   decisioni  riservate  agli  organi  di  governo
dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
  4.   Sono   riservati   ai  dirigenti  e,  nei  casi  previsti,  ai
responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione,
ivi  compresa  l'adozione  degli atti che impegnano l'amministrazione
verso   l'esterno,   che   la   legge  e  lo  Statuto  non  riservino
espressamente   agli  organi  di  governo  dell'Universita'  e  delle
strutture didattiche e scientifiche.
  5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni
del   responsabile   del   procedimento,   l'accesso   ai   documenti
amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione
degli atti amministrativi.
                               Art. 6.

                       Fonti di finanziamento

  1.  Le  fonti  di finanziamento dell'Universita' sono costituite da
trasferimenti  dello  Stato,  di  altri  enti pubblici e privati e da
entrate proprie.
  2.  Le  entrate  proprie  sono  costituite da tasse e da contributi
universitari,  da  redditi  conseguenti  a  prestazioni  e da redditi
patrimoniali   conseguenti   a   lasciti,   donazioni,   sfruttamento
industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.
  3.  Per  le  spese  di investimento, l'Universita' puo' ricorrere a
prestiti  o  a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
  4.  L'Universita'  promuove modalita' di reperimento di fondi anche
attraverso  il  ricorso  a  prestazioni  a  pagamento  per  conto  di
committenti esterni.
                               Art. 7.

               Rapporti e convenzioni con enti esterni

  1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'  pubbliche  di  didattica  e di ricerca, l'Universita' puo'
sviluppare   attivita'  di  servizio,  stabilire  rapporti  con  enti
pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri
interuniversitari,  partecipare  a  consorzi,  societa'  di capitali,
nonche'  ad  altre  forme  associative non commerciali. L'Universita'
puo'   svolgere   tali   attivita'   anche   mediante  partecipazione
finanziaria.
  2.  L'Universita'  puo'  svolgere attivita' di formazione, ricerca,
consulenza  e  servizio,  anche  di assistenza sanitaria, regolate da
specifici  contratti,  convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o
privati.
  3. Abrogato.
  4.  L'Universita'  promuove  e  favorisce  ogni  forma  di  scambio
culturale  e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e
istituzioni  universitarie  e  non,  pubbliche  o private, siano esse
italiane o estere.
  5.   Le   azioni  per  attuare  tali  finalita'  sono  regolate  da
protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
  6.  La partecipazione dell'Ateneo a societa' di capitali avviene su
conforme  deliberazione  degli  Organi  di  governo  dell'Ateneo.  Il
consiglio  di  amministrazione,  prima  di  deliberare sulla proposta
motivata del senato accademico, dovra' acquisire il parere preventivo
dei Revisori dei Conti.
                               Art. 8.

                      Diritto all'informazione

  1.  L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una delle
condizioni  essenziali  per  assicurare  la  partecipazione del corpo
docente,  degli  studenti e del personale tecnico-amministrativo alla
vita dell'Ateneo.
  2. Abrogato.
                               Art. 9.

                             Regolamenti

  1.  L'Universita'  utilizza  lo  strumento dei regolamenti per dare
piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne
le finalita'.
  2.  I  regolamenti  sono  deliberati  dal  Senato  accademico e dal
consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze
stabilite  dallo  statuto,  e  sono  emanati con decreto del rettore.
Entrano  in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa
previsione  contenuta  nel  decreto.  I  regolamenti  sono pubblicati
mediante  affissione  all'albo  ufficiale e con le modalita' previste
dal regolamento generale d'Ateneo.
  3.  Nel  rispetto  delle disposizioni normative dello statuto e dei
regolamenti  di  Ateneo  le strutture didattiche e di ricerca possono
dotarsi   di   appositi   regolamenti  per  disciplinare  il  proprio
funzionamento,  deliberati  dai  rispettivi  Consigli  a  maggioranza
assoluta dei componenti. I regolamenti dei Dipartimenti e delle altre
strutture  decentrate  con autonomia di spesa devono essere approvati
dal consiglio di amministrazione.
  4.   I  regolamenti  delle  strutture  decentrate  dovranno  essere
trasmessi  all'amministrazione centrale che provvedera' alla relativa
pubblicazione.

                             PARTE II 

                  Organi e struttura dell'Universita' 
                             
                             Art. 9-bis.

Eleggibilita'  negli organi di governo e nelle strutture didattiche e
                             di ricerca.

  1.  Per  la  nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e
fuori  ruolo e dei ricercatori e' richiesta l'opzione per il regime a
tempo  pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte
salve specifiche riserve di legge.
  2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia'
ricoperto,  con  continuita',  la  medesima  carica per un periodo di
tempo corrispondente alla durata di due mandati interi.
  2-bis.  Se  l'eletto viene nominato in corso d'anno al triennio che
segue  l'elezione  verra' aggiunta la parte di anno ove la stessa sia
inferiore  a sei mesi, mentre il mandato verra' ridotto di tale parte
ove la stessa sia superiore a sei mesi.
  2-ter.  Nei  casi  in cui si verifichi una soluzione di continuita'
all'interno  del  periodo  di  due  mandati  consecutivi  svolti  dal
medesimo soggetto, quest'ultimo sara' ulteriormente rieleggibile solo
se  l'interruzione  avra'  una  durata  superiore  a  sei  mesi.  Non
costituiscono  motivo di soluzione di continuita' le interruzioni dei
mandati per lo svolgimento delle ordinarie procedure elettorali.
  3.  Le  candidature  alle  cariche  elettive devono essere avanzate
ufficialmente   nel   corso   di  una  riunione  del  relativo  corpo
elettorale.
  4.  Nel  rispetto  della  liberta' di opinione e di associazione di
tutti  coloro  che  operano  nell'Universita', non possono accedere a
cariche  elettive  gli  appartenenti  ad  associazioni  segrete,  non
manifeste  e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne consegue
l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali
per ricoprire la carica resasi vacante.
  5. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali,
qualora  un  membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre
volte  consecutive, o comunque nell'arco di un anno registri piu' del
50%  di assenze, si procedera' alla sua immediata sostituzione con il
primo  dei  non  eletti. In assenza di un primo dei non eletti verra'
immediatamente  convocato  il  corpo  elettorale  per  l'integrazione
dell'organismo con un altro rappresentante.
  6.  Le  rappresentanze  delle categorie nei diversi organi previsti
dallo  Statuto  sono  elette  con  voto  limitato. Ogni elettore puo'
votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.

                              CAPO II 

                 Organi di Goveno dell'Universita' 
                              
                              Art. 10.

                 Organi di governo dell'universita'

  1. Sono organi di governo dell'Universita' il Senato Accademico, il
Consiglio di Amministrazione e il Rettore.
  2.  I  verbali  delle  sedute  degli  organi  collegiali di governo
dell'Universita'   -  redatti  sulla  base  della  registrazione  del
dibattito  - sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente
per  la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi
delle  delibere,  al  pari  degli  ordini del giorno, saranno affissi
all'albo dell'Ateneo.
                              Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilita' negli organi di governo e
               nelle strutture didattiche e di ricerca

                             (Abrogato)
                              Art. 12.

                          Senato accademico

  1.  Il  Senato  Accademico  e'  l'organo  al quale sono affidate le
attivita'  di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo
e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
  2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:
   a)    garantisce   il   rispetto   dei   principi   di   autonomia
dell'Universita',   della   liberta'   didattica  e  di  ricerca  dei
professori  e dei ricercatori. e dei diritti degli studenti. Esercita
tutti  i  compiti  che  la  legge o il presente Statuto non assegnano
esplicitamente ad altri organi;
   b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
   c)   approva   l'adesione   dell'Ateneo   a   centri   e  consorzi
interuniversitari;
   d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;
   e)  formula  i  piani  di  sviluppo  dell'Ateneo, sulla base delle
richieste   e   delle  indicazioni  espresse  dalle  Facolta'  e  dai
Dipartimenti;
   f)  istituisce,  attiva  e  disattiva i Dipartimenti, le strutture
didattiche, di ricerca e di servizio;
   g)  delibera  in  secondo  grado  le  richieste  di  afferenza  ai
Dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
   h)  formula  le  linee  di indirizzo sui criteri e le modalita' di
verifica  dell'attivita'  di  professori, ricercatori e del personale
tecnico-amministrativo;
   i)  valuta  la  relazione  annuale del Direttore Amministrativo in
ordine  alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo
su  di  essa  parere  obbligatorio  da  trasmettere  al  Consiglio di
Amministrazione;
   j)  nell'ambito  delle  disponibilita'  finanziarie  del  bilancio
assegna  alle  Facolta' i posti di professore e ricercatore e propone
al   Consiglio  di  Amministrazione  la  destinazione  dei  posti  di
personale  tecnico-amministrativo  e  delle  risorse  finanziarie che
pervengono all'Ateneo;
   k)   formula  i  criteri  di  ripartizione  tra  le  diverse  aree
scientifiche  dei  fondi  previsti  in  bilancio per il finanziamento
della  ricerca  e,  sentite  le  commissioni scientifiche consultive,
propone  al  Consiglio  di Amministrazione i finanziamenti ai singoli
progetti di ricerca;
   l)  approva  le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca,
elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che
il  Rettore  presenta  al  Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
   m)  formula,  sentite  le  Facolta', i Dipartimenti e le strutture
decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di
priorita'  degli interventi in relazione alle esigenze dell'attivita'
didattica  e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione;
   n)  da' parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita';
   o)  elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale
il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio;
   p)  esercita  tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge,
dallo  Statuto di Ateneo e dai Regolamenti e, in particolare, approva
le  modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalita' stabilite dal
successivo art. 49;
   q) delibera la partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 7.
  3.  Il  Senato  Accademico  e'  convocato  dal  Rettore  in  seduta
ordinaria  secondo  un  calendario  approvato all'inizio di ogni anno
accademico,  nonche'  in  seduta  straordinaria,  su  iniziativa  del
Rettore  stesso,  ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei
suoi componenti.
  4. Il Senato Accademico e' composto da:
   a) il Rettore che lo presiede;
    a-bis) il pro Rettore vicario senza voto deliberativo;
    a-ter)  il  pro Rettore vicario, in caso di assenza o impedimento
del  Rettore,  presiede  le  sedute  del  Senato  Accademico con voto
deliberativo;
   b)  il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, con funzioni
di  segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento,
il funzionario piu' alto in grado;
   c) i Presidi delle Facolta';
   d)  due  rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di
ruolo  e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di
ruolo  e fuori ruolo e due rappresentanti dei ricercatori. L'elezione
avviene  su  base  di  Ateneo  e  con voto limitato nell'ambito delle
singole componenti;
   e)  due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti
dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
   f)  quattro  rappresentanti  degli  studenti eletti dagli studenti
dell'Ateneo.
  5.  Il  Senato  Accademico,  esclusivamente  nella  sua  componente
elettiva,  dura  in  carica  tre  anni solari; i rappresentanti degli
studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e
decadono   in   ogni  caso  quando  perdono  lo  status  di  studente
dell'Ateneo.
  6.  Il  Senato Accademico puo' costituire al suo interno una giunta
alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.
                              
                               Art. 13.

                   Il consiglio di amministrazione

  1.   Il   Consiglio   di  Amministrazione  provvede  alla  gestione
amministrativa,  finanziaria  ed  economico-patrimoniale dell'Ateneo,
sulla  base  delle  linee  programmatiche  di  sviluppo formulate dal
Senato  Accademico, fatte salve le autonomie dei Dipartimenti e delle
altre strutture decentrate.
  2.  In  particolare,  il  Consiglio  di Amministrazione esercita le
seguenti attribuzioni:
   a)  sentito  il  Senato  Accademico  e  in  coerenza con i criteri
fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva
il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
   b)   elabora   ed   approva   il   Regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita', previo parere del
Senato Accademico;
   c)  approva  il  piano  di  sviluppo edilizio formulato dal Senato
Accademico,  prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla
gestione  dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare
e immobiliare;
   d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
   e)  approva  i  contratti e le convenzioni che non rientrino nelle
competenze  dei  Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 7;
   f)  esprime  parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre
strutture decentrate;
   g)   promuove  attivita'  culturali,  sportive,  ricreative  e  di
orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive
anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e
avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative studentesche;
   h) delibera la partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto
di quanto previsto dall'art.7.
  3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
   a) il Rettore che lo presiede;
    a-bis) il pro Rettore vicario senza voto deliberativo;
    a-ter)  il  pro Rettore vicario, in caso di assenza o impedimento
del  Rettore, presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione con
voto deliberativo;
   b)  il  Direttore  Amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
   c)  nove  rappresentanti  dei  professori ordinari, dei professori
associati e dei ricercatori (tre per fascia);
   d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
   e) tre rappresentanti degli studenti.
  4.  Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni solari;
i  rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data
del  loro  insediamento  e  decadono  in  ogni caso quando perdono lo
status di studente dell'Ateneo.
                              
                              Art. 14.

                             Il rettore

  1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
  2. Il Rettore:
   a)  convoca  e  presiede  il  Senato  Accademico e il Consiglio di
Amministrazione,  dispone  la pubblicazione degli ordini del giorno e
dei   dispositivi   delle   delibere  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo a ciascuna seduta;
   b) promulga lo Statuto e i Re
   g
olamenti approvati dagli organi competenti;
   c)  esercita  l'autorita'  disciplinare  sul personale nell'ambito
delle competenze previste dalla legge;
   d)  stipula  gli  accordi  di  cooperazione  (interuniversitari  e
internazionali),  i  contratti  e  le  convenzioni,  tranne quelli di
competenza delle strutture decentrate;
   e)   vigila  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi
dell'Universita';
   f)  cura  l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento
universitario  ivi  comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di
professori e ricercatori;
   g)   presenta   al  Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica  e  Tecnologica  le  relazioni  periodiche sull'attivita'
didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
   h)  esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle  norme  generali  del  vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai Regolamenti.
  3.  Il  Rettore  e'  eletto  tra  i  docenti  dell'Ateneo,  con una
anzianita'  nei  ruoli  della  docenza  di  almeno  cinque  anni, che
all'atto  della  candidatura  siano  professori  ordinari, di ruolo o
fuori  ruolo,  e  che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale
dell'Universita', la propria candidatura.
  Il Rettore dura in carica tre anni accademici.
  4. La candidatura deve essere accompagnata da:
   a) un documento programmatico;
   b) il nome del Pro-Rettore vicario;
   c)  una  lista  di  firme di elettori proponenti la candidatura in
numero non inferiore a cento.
  5.  La  candidatura  alla  carica di Rettore va presentata entro il
termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle
elezioni,  che  dovra'  precedere  di  almeno quaranta giorni la data
della prima votazione.
  6. Votano per l'elezione del Rettore:
   a)  i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo
e i ricercatori.
   b) abrogato;
   c)  i  rappresentanti  degli  studenti  nel Senato Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facolta';
   d) il personale tecnico-amministrativo con le seguenti modalita':
    1.  i  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo nei
Consigli  di  Facolta', nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato
Accademico con voto diretto;
    2.  tutto  il  restante personale tecnico-amministrativo con voto
pesato    nella    misura    del    10%   di   tutto   il   personale
tecnico-amministrativo  in  servizio  alla  data  della  elezione,  e
attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero
degli aventi diritto al voto.
  7. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al  voto  nelle  prime  due votazioni. In caso di mancata elezione si
procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella
seconda  votazione  hanno  riportato  il  maggior  numero di voti. E'
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il
piu'  anziano  di  nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a
parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
  8. Il Rettore nomina il Pro Rettore vicario scelto tra i Professori
di  ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno, che lo coadiuva, anche
assumendo  responsabilita'  delegate  in  settori  di attivita', e lo
supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

                              CAPO III 

         Strutture didattiche e di ricerca e organi relativi 
                              
                              Art. 15.

                  Strutture didattiche e di ricerca

  1.  Sono strutture didattiche dell'Universita' le Facolta', i Corsi
di   Laurea,   i   Corsi   di   laurea   magistrale   le   Scuole  di
Specializzazione,  i  Corsi  e  le Scuole di Dottorato di ricerca e i
Corsi di Master universitario.
  2.   Sono   strutture   di   ricerca   i   Dipartimenti,  i  Centri
Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.
  3.  L'Universita' di Palermo puo' attivare, qualora se ne ravvisino
i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia
gestionale   ed   amministrativa  concernenti  determinate  strutture
didattiche  e  di  ricerca, ivi compresi i Poli didattico scientifici
presso le sedi decentrate.
                              Art. 16.

                              Facolta'

  1.  Nelle  Facolta'  sono  istituiti i Consigli di Corso di Studio,
articolati  in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Specialistica, Corsi
di Specializzazione e Corsi di Master universitario.
  2.  Laddove  esistano piu' Corsi di Studio, la Facolta' ne coordina
le attivita' didattiche comuni.
                              Art. 17.

                        Consigli di facolta'

  1. Il Consiglio di Facolta' e' l'organo di governo della Facolta'.
  2.  Il  Consiglio  di  Facolta'  e'  presieduto  dal Preside che lo
convoca con modalita' definite dal Regolamento di Facolta'.
  3. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
   a)  la  presentazione  al  Senato Accademico dei piani di sviluppo
elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;
   b)  l'elaborazione  e  la modifica per l'approvazione da parte del
Senato  Accademico delle norme statutarie riguardanti la Facolta' e i
Corsi di Studio ad essa afferenti in un quadro di validita' nazionale
degli  ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello Statuto
di Ateneo;
   c)  la  richiesta  di  nuovi  posti  in  organico  di professore e
ricercatore previo parere dei consigli di Dipartimento e dei consigli
di corso di studio;
   d)  il  coordinamento  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  per  lo
svolgimento  della  didattica,  in  collegamento con le attivita' dei
Dipartimenti;
   e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
   f)  il  reclutamento  dei professori e dei ricercatori su proposta
dei consigli di Dipartimento e dei consigli di corso di studio;
   g)   la   deliberazione   dell'afferenza   dei  professori  e  dei
ricercatori, ai consigli di corso di studio;
   h)  il  controllo  in  modo  effettivo  del  regolare  ed efficace
svolgimento dell'attivita' didattica;
   i)  la  gestione  delle  biblioteche centrali di Facolta', secondo
apposito  Regolamento  emanato  dallo  stesso  consiglio nel rispetto
della legislazione vigente;
   j)   procedere,   annualmente,   alla   programmazione  didattica,
all'assegnazione  del  carico  didattico ai professori di ruolo ed ai
ricercatori  ed  alla  approvazione  del  manifesto  degli studi, nel
rispetto del regolamento didattico di Ateneo;
   k) l'elaborazione e l'approvazione del Regolamento di Facolta';
   l)  ogni  altra attivita' prevista dalla legge o dagli ordinamenti
universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.
  4.  Il Consiglio di Facolta' delega, con apposita deliberazione, ai
consigli  di  corso  di  studio,  quei  poteri  che ritiene opportuno
conferire  in  base  alle  effettive  necessita'  di snellimento e di
maggior  efficacia  delle  sue attivita', evitando sovrapposizioni di
organismi e compiti.
  5.  Sono comunque di pertinenza dei Consigli di Facolta', i compiti
di cui ai punti a), d), e), f).
  6.  Per  quanto riguarda i restanti punti, il Consiglio di Facolta'
potra'  delegarli  o  meno  a  seconda  che  essi  riguardino un solo
consiglio  di corso di studio o piu' di uno. Nel secondo caso esso e'
tenuto  a  deliberare  dopo  avere  sentito il parere dei consigli di
corso   di   studio  interessati.  Trascorsi  quindici  giorni  dalla
richiesta  di  parere, il Consiglio di Facolta' puo' deliberare anche
in assenza del parere richiesto.
  7.  Il  Consiglio  di  Facolta'  elegge  il  Preside e la Giunta di
Presidenza  la  cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono
definiti dal Regolamento di Facolta'.
  8. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
   a)  il Preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite
dal Regolamento di Facolta';
   b) i professori ed i ricercatori;
   c)  gli  incaricati  stabilizzati  afferenti  al  corso, sino alla
cessazione degli incarichi di insegnamento;
   d)  una  rappresentanza  degli studenti pari al 20% del numero dei
componenti  di  cui  alla  lettera b); gli studenti contribuiscono al
numero legale solo se presenti;
   e)   tre   rappresentanti   del  personale  tecnico-amministrativo
afferenti alla Facolta'.
  9.  I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in
carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due
anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
  10.  Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie,
la  partecipazione  al  voto  e' regolata secondo la legge, mentre la
partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al
Consiglio di Facolta', fatte salve specifiche disposizioni di legge e
regolamenti statali.
                              Art. 18.

                         Preside di facolta'

  1. Il Preside e' responsabile della gestione della Facolta'.
  2. Convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne rende esecutive
le deliberazioni.
  3. In particolare, il Preside:
   a)   coordina   l'attivita'  dei  Consigli  di  Corso  di  Studio,
sovrintendendo   al   regolare  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
didattiche   e   organizzative   che  fanno  capo  alla  Facolta'  ed
esercitando,  d'intesa  con  i  Presidenti  dei  Consigli di Corso di
Studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
   b)   rappresenta   il  Consiglio  di  Facolta'  nei  rapporti  con
l'esterno.
  4.  Il  Preside  e'  eletto  da tutti i componenti del Consiglio di
Facolta'.
  5.  Il  Preside  e'  eletto  tra  i  professori  straordinari  e  i
professori  ordinari  di ruolo e fuori ruolo della Facolta'. In prima
votazione  e'  richiesta  la  maggioranza degli aventi diritto mentre
nelle  successive  e'  richiesta  la maggioranza semplice. Il Preside
dura in carica tre anni accademici.
                              
                             Art. 19.

             Consigli di corso di studio della facolta'

  1. I Consigli di Corso di Studio di Facolta' sono articolati in:
   a) Consigli di Corso di Laurea;
   b) Consigli di Corso di Laurea magistrale;
   c) Consigli di Scuole di Specializzazione;
   d) Consigli di Scuole di Dottorato.
  Possono  essere  altresi'  costituiti,  su  delibera  motivata  dei
consigli   di  facolta',  sentiti  i  consigli  di  corso  di  studio
interessati,  uno  o  piu'  consigli  di  classe  e/o interclasse che
comprendono   piu'  corsi  di  studio,  disciplinarmente  affini  per
obiettivi formativi.
  I  poteri  e  le  competenze dei consigli di classe e/o interclasse
coincidono   con   quelli   dei  consigli  di  corso  di  studio  che
sostituiscono.
  2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:
   a)   coordinare,   sentiti   i   Dipartimenti,   le  attivita'  di
insegnamento e di studio;
   b)   programmare,  organizzare,  gestire  e  valutare  l'attivita'
didattica del corso di Studio;
   c) coordinare i programmi dei corsi;
   d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
   e) costituire le commissioni di esame per i Corsi di Studio;
   f) proporre al Consiglio di Facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti  dal Regolamento Didattico afferenti al corso di studio e le
relative modalita' di copertura;
   g) proporre al Consiglio di Facolta' l'utilizzazione dei posti;
   h) proporre al Consiglio di Facolta' l'assegnazione ai Docenti dei
compiti didattici;
   i)  formulare  al  Senato  Accademico le richieste di professori a
contratto;
   j)  formulare  al Consiglio di Facolta' indicazioni e richieste di
posti  di professore e ricercatore da inserire nel piano triennale di
sviluppo;
   k)   formulare  ed  approvare  il  Regolamento  organizzativo  del
consiglio di corso di studio;
   l) eleggere una Giunta di Presidenza la cui composizione, durata e
compiti sono definiti dal Regolamento;
   m) eleggere il Presidente;
   n) approvare il proprio manifesto degli studi;
   o)  elaborare  gli  emendamenti del piano triennale di sviluppo da
presentare al Senato Accademico tramite la Facolta';
   p)  formulare  indicazioni  e  richieste  da inserire nel piano di
sviluppo della Facolta'.
  3.  I  consigli  di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed
applicare  uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza
dei  corsi  di  insegnamento,  compreso  il  rispetto  del calendario
accademico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e
assistente r.e.
  4.  Ciascun  Consiglio  di  Corso  di  Studio  dovra'  istituire un
Osservatorio  permanente della didattica, composto pariteticamente da
professori,  ricercatori, sorteggiati e da studenti designati su base
elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
  5.  E'  fatto  obbligo  che  il Regolamento preveda l'esercizio del
diritto  a  ricorrere  nei riguardi del mancato rispetto da parte dei
professori  e  ricercatori. per quanto attiene agli impegni didattici
programmati.
  6. Abrogato.
  7. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
   a)  il  Presidente  che  lo presiede e lo convoca con le modalita'
definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;
   b) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al corso;
   c) abrogato;
   d)  i  professori  ed i ricercatori che svolgono per affidamento o
supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
   e) abrogato;
   f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di
cui alle lettere b), d);
   g) abrogato;
   h)  tutti  i docenti con insegnamento non ricompresi nelle lettere
b)  e  d) con voto consultivo. Le modalita' di partecipazione saranno
definite da appositi Regolamenti di Facolta'.
  8.  I  componenti  di  cui alla lettera f) contribuiscono al numero
legale solo se presenti.
  9. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del
conseguimento del titolo di studio.
  10. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto
consultivo  non  vanno  computati  per  la  determinazione del numero
legale.
  11.  Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie,
la  partecipazione  al  voto  e' regolata secondo la legge, mentre la
partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al
Consiglio  di Corso di Studio, fatte salve specifiche disposizioni di
legge e regolamenti statali.
  12.  Le  afferenze  ai Consigli di Corso di Studio sono determinate
con procedure definite nei Regolamenti di Facolta'.
                            
                            Art. 19-bis.

                Consigli di corso di studio di Ateneo

  1. I Consigli di Corso di Studio di Ateneo sono articolati in:
   Consigli di Corso di Master universitario;
   Consigli di Scuole di Dottorato.
  2. I Consigli di Corso di Studio di Ateneo hanno il compito di:
   a) coordinare le attivita' di insegnamento e di studio;
   b)   programmare,  organizzare,  gestire  e  valutare  l'attivita'
didattica del Corso di Studio;
   c) coordinare i programmi dei corsi;
   d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
   e) costituire le commissioni di esame;
   f) assegnare le supplenze, gli affidamenti ed i contratti relativi
al Corso di Studio;
   g)   formulare  ed  approvare  il  Regolamento  organizzativo  del
Consiglio di Corso di Studio;
   h) eleggere una Giunta di Presidenza la cui composizione, durata e
compiti sono definiti dal Regolamento;
   i) eleggere il Presidente;
   j) approvare il proprio manifesto degli studi.
  3.  I  Consigli  di Corso di Studio hanno l'obbligo di elaborare ed
applicare  uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza
dei  corsi  di  insegnamento,  compreso  il  rispetto  del calendario
accademico e dell'impegno orario dei docenti.
  4.  Ciascun  Consiglio  di  Corso  di  Studio  dovra'  istituire un
Osservatorio  permanente della didattica, composto pariteticamente da
professori e ricercatori, sorteggiati e da studenti designati su base
elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
  5.  E'  fatto  obbligo  che  il regolamento preveda l'esercizio del
diritto  a  ricorrere  nei riguardi del mancato rispetto da parte dei
professori  e  ricercatori, per quanto attiene agli impegni didattici
programmati.
  6. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
   a)  il  Presidente  che  lo presiede e lo convoca con le modalita'
definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;
   b) tutti i professori e ricercatori afferenti al corso;
   c)  gli  incaricati  stabilizzati  afferenti  al  corso, sino alla
cessazione degli incarichi di insegnamento;
   d)  i  professori  ed i ricercatori che svolgono per affidamento o
supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
   e) abrogato;
   f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di
cui alle lettere b), c), d);
   g) abrogato;
   h)  tutti  i docenti con insegnamento non ricompresi nelle lettere
b)  e  d) con voto consultivo. Le modalita' di partecipazione saranno
definite da appositi Regolamenti di Facolta'.
  7.  I  componenti  di  cui alla lettera f) contribuiscono al numero
legale solo se presenti.
  8. Nei Consigli di Corso di Specializzazione gli studenti durano in
carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di
studio;  nei  Consigli  di Corso di Master universitario gli studenti
durano in carica un anno.
  9.  I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto
consultivo  non  vanno  computati  per  la  determinazione del numero
legale.
  10.  Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie,
la  partecipazione  al  voto  e' regolata secondo la legge, mentre la
partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al
Consiglio  di Corso di Studio, fatte salve specifiche disposizioni di
legge e regolamenti statali.
  Le  afferenze  ai  Consigli di Corso di Studio sono determinate con
procedure definite nei Regolamenti di Facolta'.
                              
                             Art. 20.

             Presidente del consiglio di corso di studio

  1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:
   a)  presiede  il  Consiglio  di  Corso  di Studio e lo convoca con
modalita' previste dal Regolamento;
   b)  rappresenta  il  Consiglio di Corso di Studio nei rapporti con
l'esterno;
   c)  e'  eletto  da  tutti  i  componenti del Consiglio di Corso di
Studio.
  2.  Il  Presidente del Consiglio di Corso di Studio e' eletto tra i
professori  straordinari,  tra i professori ordinari di ruolo e fuori
ruolo  componenti  del Consiglio e in servizio presso la Facolta' cui
afferisce  il  Corso,  o  in  caso  di  loro  indisponibilita'  tra i
professori   associati,  di  ruolo  e  fuori  ruolo,  componenti  del
Consiglio e in servizio presso la Facolta' cui afferisce il Corso. In
prima  votazione  e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto al
voto,  mentre  nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice.
Il Presidente resta in carica tre anni accademici.
                              
                               Art. 21.

                            Dipartimento

  1.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura organizzativa di uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini o per metodo e dei relativi
insegnamenti anche afferenti a piu' Facolta'.
  2.  Al  Dipartimento  e'  attribuita  piena  autonomia finanziaria,
contabile,   amministrativa  e  di  spesa.  Al  Dipartimento  possono
altresi'  essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie
e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio
considerate  dal Senato Accademico afferenti ad esso esclusivamente a
tali fini.
  3.    I   Dipartimenti   promuovono,   coordinano,   verificano   e
pubblicizzano  le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di
ogni  singolo professore, ricercatore e assistente r.e., e concorrono
alle  attivita'  didattiche  secondo  quanto  stabilito  dal presente
Statuto e dalle leggi vigenti.
  4.  Le  attivita'  di  consulenza  e  di  ricerca  su  contratto  o
convenzione  da  eseguirsi  all'interno  dell'Universita' si svolgono
nell'ambito dei Dipartimenti.
  5.  La  costituzione  di  un  Dipartimento  e' deliberata, anche su
iniziativa  dei  professori  e  ricercatori  interessati,  dal Senato
Accademico che indica la data di attivazione, sentito il Collegio dei
Direttori  di  Dipartimento  e  il  Consiglio di Amministrazione, che
rende parere vincolante limitatamente alla disponibilita' di risorse,
locali  e  personale. La medesima procedura e' adottata per eventuali
successive modifiche.
  6.  Ciascun  professore,  ricercatore ed assistente r.e. afferisce,
secondo  la  propria  scelta, ad uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel
quale  egli  svolge,  anche  in  collaborazione con altri, la propria
attivita'  di  ricerca;  il  non  esercizio  del  diritto  di opzione
comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.
  7.  Al  Dipartimento  e'  assegnato  il  personale  amministrativo,
tecnico, bibliotecario, per le attivita' di ricerca e di didattica ad
esso connesse.
  8.   La  disattivazione  dei  Dipartimenti  gia'  costituiti  viene
deliberata  dal  Senato Accademico anche su proposta del consiglio di
Dipartimento,  approvata  da  due  terzi degli aventi diritto, ovvero
quando  il numero dei professori e ricercatori. si riduce ad un terzo
rispetto  a  quello  dei  professori  e  ricercatori  all'atto  della
costituzione.
  9. Sono organi del Dipartimento:
   a) il consiglio;
   b) la giunta;
   c) il direttore.
  10.  A ciascuna delle sezioni in cui e' eventualmente articolato il
Dipartimento   (o   strutture   assimilabili)   sono   assicurate  le
fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
                              
                               Art. 22.

                      Consiglio di dipartimento

  1.  Il  consiglio  di Dipartimento e' l'organo al quale e' affidata
l'attivita'  di  sviluppo,  di  programmazione  del Dipartimento e la
scelta dei relativi criteri di attuazione.
  2. Pertanto il consiglio di Dipartimento:
   a)  elabora  ed  approva  un Regolamento interno con il quale sono
disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attribuzioni del
Dipartimento  e  l'organizzazione  interna  del medesimo, le norme di
funzionamento  degli  organi  e  quanto altro ritenuto necessario per
l'adempimento delle funzioni istituzionali;
   b)  stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e
degli  strumenti  in  dotazione  e  per  la  utilizzazione  dei fondi
assegnati al Dipartimento;
   c)  detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato
al Dipartimento;
   d)  adotta  le  iniziative  necessarie per concorrere con le varie
strutture didattiche alle relative attivita';
   e)  approva  il  bilancio  consuntivo  e  la relativa relazione di
accompagnamento;
   f) approva le domande di opzione al Dipartimento;
   g)  approva  le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi
annuali e pluriennali previsti dal Regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' dell'Universita';
   h) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo
per   le   spese   di   economato,   ai  sensi  del  Regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
   i)  delibera  l'acquisto  di  materiale  anche  bibliografico,  di
strumenti,  attrezzature  ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori e
la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del
Direttore;
   j) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
   k) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
   l)  inoltra al Senato Accademico le richieste relative ai piani di
sviluppo;
   m)  esprime  parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei
professori  e  ricercatori,  ed  al  conferimento  di  supplenze e di
affidamenti   da  effettuare  da  parte  dei  consigli  di  facolta',
limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;
   n)   esprime  parere  in  ordine  alle  modifiche  al  regolamento
didattico   di   Ateneo  limitatamente  alle  discipline  di  propria
pertinenza;
   o)  esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal
presente  Statuto,  dalla  legge,  dai  Regolamenti  di  Ateneo e dal
Regolamento interno.
  3.  Partecipano  alla  votazione dei pareri di cui ai punti m) e n)
del comma 2 i soli professori e ricercatori.
  4. Il consiglio di Dipartimento e' composto da:
   a)  il  Direttore,  che  lo  convoca  e  lo presiede, e da tutti i
professori,  ricercatori e ricercatori a contratto, questi ultimi con
voto consultivo, afferenti al Dipartimento;
   b)  il  Segretario  Amministrativo,  con  funzione  di  segretario
verbalizzante e voto deliberativo;
   c)  una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti al dottorato di
ricerca  (uno  per  ciclo)  e  una rappresentanza degli assegnisti di
ricerca   ministeriali   afferenti  al  Dipartimento  eletta  con  le
modalita' previste dal regolamento della Struttura;
   d)  una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella
misura del 10% dei professori e ricercatori.
                              
                              Art. 23.

                       Giunta di dipartimento

  1. La Giunta:
   a)   dispone,  per  gli  importi  stabiliti  dal  Regolamento  per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita' dell'Universita',
l'acquisto   di   materiale   anche   bibliografico,   di  strumenti,
attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura
di servizi;
   b)  predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamento e di
assegnazione  del  personale tecnico-amministrativo necessarie per il
funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;
   c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
   d) predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte dal
Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
   e)  elabora  i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da
sottoporre al Consiglio di Dipartimento.
  2.  La  Giunta  e'  composta  da almeno tre professori ordinari, di
ruolo  o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo
e  due  ricercatori  ed  un  rappresentante  del personale tecnico ed
amministrativo,   oltre   che   dal   Direttore   e   dal  Segretario
Amministrativo,  quest'ultimo  con  voto  deliberativo.  Qualora tali
rappresentanze  vengano  elevate  dovranno essere mantenute le stesse
proporzioni.  Se  nel  Dipartimento  i soggetti appartenenti a taluna
delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a
quella  prevista  per  la composizione della Giunta, quest'ultima non
viene  costituita  e  le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio di
Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti.
                              
                              Art. 24.

                      Direttore di dipartimento

  1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti
attribuzioni:
   a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
   b) da esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
   c)   adotta,  nei  casi  di  urgenza,  i  provvedimenti  necessari
riferendone  per  la ratifica agli organi competenti del Dipartimento
nella prima seduta utile;
   d)  stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
Dipartimento;
   e)  presenta  al  Consiglio  di Dipartimento i bilanci predisposti
dalla Giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;
   f) designa il proprio sostituto fra i membri della Giunta.
  2.  Il  Direttore  del  Dipartimento  e'  eletto  tra  i professori
straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno
a  tempo  pieno, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta
dei  votanti  nella  prima  votazione  e a maggioranza relativa nelle
successive,  ed  e'  nominato  con  decreto del Rettore. Il Direttore
resta  in  carica  tre  anni  accademici  e  non puo' essere rieletto
consecutivamente piu' di una volta.
                              
                             Art. 25.

                Centri interdipartimentali di ricerca

  1.  I  Centri  Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla
realizzazione  di  progetti  che  coinvolgono  la  partecipazione  di
professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.
  2.  I  Centri  Interdipartimentali  di  Ricerca sono costituiti con
delibera del Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.
  3.  Le modalita' per la costituzione dei Centri Interdipartimentali
di  Ricerca  devono  essere  contenute  nel  Regolamento  generale di
Ateneo.
                            Art. 25-bis.

               Collegio dei direttori di dipartimento

  1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' organo consultivo e
di  proposta  del  Rettore,  del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione  dell'Universita',  secondo le rispettive competenze,
in  ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della
ricerca, e delle strutture dipartimentali.
  2. In particolare, esprime pareri:
   a)  sui  criteri  di ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse
agli    stessi    assegnate    e   destinabili:   personale   tecnico
amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento,
attrezzature;
   b)  sui  criteri  di  assegnazione  di  borse  e  assegni comunque
destinati alla ricerca.
  3.  Il  Collegio  e' composto da tutti i Direttori di Dipartimento.
Elegge al suo interno il Coordinatore che dura in carica un biennio e
si dota di un proprio regolamento.
                            
                            Art. 25-ter.

                      Consiglio degli studenti

  1.  E' istituito il "Consiglio degli Studenti di Ateneo", organo di
rappresentanza  degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento
delle   rappresentanze   studentesche   nelle  strutture  centrali  e
periferiche.
  2.  Il  Consiglio  degli  Studenti  e'  costituito  con Decreto del
Rettore e dura in carica due anni.
  3.  Il  Consiglio degli Studenti e' organo propositivo e consultivo
del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
sulle materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti.
  4.  Il  Consiglio  degli  Studenti  esprime  pareri  sulle seguenti
materie:
   a) regolamento didattico di Ateneo;
   b) determinazione delle tasse e dei contributi;
   c)  criteri  di  attuazione  del diritto allo studio, ivi compresa
l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
   d)  criteri  generali  di  organizzazione  e  di  attribuzione dei
finanziamenti   alle   attivita'  sociali,  culturali,  ricreative  e
sportive degli studenti;
   e)  piani  di  sviluppo  dell'Universita' e bilancio di previsione
dell'Universita'.
  5.  Il  Consiglio  degli  Studenti  designa  i rappresentanti degli
studenti  negli  Organismi  e  nei  Centri di Ateneo ove previsto dai
relativi regolamenti.
  6.  Elabora  alla  fine  di  ogni anno accademico una relazione sui
servizi  agli  studenti  da  trasmettere  al  Senato  Accademico,  al
Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione.
  7.  Esercita  ogni  altra  funzione  che gli sia riconosciuta dallo
Statuto, dai regolamenti o dalla legge, riguardante in modo esclusivo
o prevalente l'interesse degli studenti.
  8. Il Consiglio degli Studenti di Ateneo e' composto da:
   a)   i   rappresentanti   degli  studenti  nel  Senato  Accademico
dell'Universita';
   b)    i   rappresentanti   degli   studenti   nel   Consiglio   di
Amministrazione dell'Universita';
   c)  i  rappresentanti  degli  studenti  nel  Centro  Universitario
Sportivo;
   d)  i  rappresentanti degli studenti universitari nel Consiglio di
amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio;
   e)  due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facolta' eletti
con  il  sistema  maggioritario dagli studenti della stessa Facolta'.
Gli  eletti  risultano  essere  membri  del Consiglio di Facolta'. Ne
Consegue  che  i  bandi per l'elezione degli studenti nei Consigli di
Facolta'  devono prevedere l'elezione di un numero di studenti pari a
"N-2" (N e' uguale al numero degli studenti da eleggere nei CdF).

                            PARTE III 

                  Attivita' didattica e di ricerca 
                              
                             Art. 26.

                      Liberta' di insegnamento

  1.   Ai   professori,  ricercatori  e'  garantita  la  liberta'  di
insegnamento.  Ad  essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle delibere
dei  Consigli di Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento
dei programmi.
  2.  Il  professore  di  ruolo  che,  nell'ambito  del  suo corso di
insegnamento,  non  abbia  l'opportunita'  di  realizzare  il proprio
impegno  orario,  dovra'  avere  affidato lo svolgimento di attivita'
didattiche aggiuntive.
                              Art. 27.

                    Doveri didattici dei docenti

  1.  I  professori,  ricercatori  adempiono  nei  Corsi di Studio ai
compiti didattici previsti dalla legge e dal Regolamento didattico di
Ateneo.
  2.  E' altresi' obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il
processo  formativo  degli  studenti  attraverso  forme  di  tutorato
didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto
allo  studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle
complessive  esigenze  di  formazione culturale degli studenti e alla
loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.

                             CAPO II 

                       Attivita' di ricerca 
                              
                             Art. 28.

                    Programmazione della ricerca

  1.  L'Universita'  programma su base pluriennale, in accordo con la
formulazione  dei  piani  nazionali di sviluppo, la propria attivita'
fissando  gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le
strutture  ed  i  servizi  in  risposta  alle  esigenze della ricerca
manifestate  dalle  strutture  scientifiche (Dipartimenti e strutture
assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
  2.  L'Universita',  in  base  alle  competenze  scientifiche di cui
dispone,  promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei
settori di base e applicativi.
  3.  La  programmazione  scientifica  di  Ateneo  viene  esposta  ed
illustrata  in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e
presentata  alle  istituzioni  pubbliche  di  governo  e  alle  forze
culturali,    sociali    e   produttive   regionali,   nazionali   ed
internazionali.
                              Art. 29.

                     Finanziamento della ricerca

  1.  Al  fine  di  sviluppare  l'attivita' scientifica e di ricerca,
l'Universita',  fatta  salva  la priorita' dei finanziamenti da parte
dello  Stato,  cura  i  rapporti  con  gli  enti  di  ricerca, con le
istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
  2.  In  particolare,  l'Universita'  puo' stipulare convenzioni con
enti   pubblici   (prioritarie)   e   privati   (aggiuntive)  per  la
realizzazione  e  il  supporto  finanziario e gestionale dei piani di
sviluppo  scientifico  di  Ateneo  in  accordo  con la programmazione
pluriennale.
  3.  L'Universita'  mette  a  disposizione  delle forze produttive e
degli  enti  pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate
all'interno  delle  proprie  strutture.  Inoltre,  come sede primaria
della  ricerca  e  della  formazione  scientifica,  l'Universita'  si
propone come consulente permanente di enti pubblici.
  4.  I  Dipartimenti  (o  strutture  assimilate)  possono  investire
aliquote   dei  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  ricerca  e
consulenza  conto  terzi  per  investimenti  nella  ricerca  e  nella
formazione.

                              PARTE IV 

           Servizi, apparato amministrativo e patrimonio 
                              
                              Art. 30.

                     Modalita' per l'istituzione
                delle strutture di servizio di ateneo

                             (Abrogato)
                              Art. 31.

        Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale

                             (Abrogato)
                              Art. 32.

       Struttura amministrativa della amministrazione centrale

  1. La struttura tecnico amministrativa e' definita dal Consiglio di
Amministrazione  su  proposta  del  Direttore Amministrativo, tenendo
conto del Piano di Impiego del personale e delle linee programmatiche
dell'Ateneo.
  2.   Gli   uffici   che   comportano   l'esercizio   di   poteri  e
responsabilita'   dirigenziali   sono   individuati   dal   Direttore
Amministrativo.
  3.   Il   Direttore  Amministrativo  nomina  i  responsabili  delle
articolazioni  della  struttura  tecnico  amministrativa  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2.
                              Art. 33.

                   Servizi e modalita' di gestione

                             (Abrogato)
                              Art. 34.

           Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

                             (Abrogato)
                              Art. 35.

                      Direttore amministrativo

  1.  Il  Direttore  Amministrativo  viene  nominato  dal Rettore, su
proposta  del  Consiglio  di  Amministrazione,  secondo  le modalita'
previste dalla legge.
  2.  Il  Direttore  Amministrativo  permane  nelle  funzioni  per un
periodo  di  tre  anni  solari,  rinnovabile  a  seguito  di motivata
deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
  3.  Il Direttore Amministrativo puo' essere nominato, dopo concorso
pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione,
purche'  ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro e' regolato da
contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.
  4   Il   Consiglio  di  Amministrazione  determinera'  i  requisiti
professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
  5.  In sede di prima applicazione, il Direttore Amministrativo deve
essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente Statuto.
  6.  Il  Direttore  Amministrativo  esercita  le competenze previste
dalla legislazione vigente.
  7.  Qualora  il  contratto del Direttore Amministrativo subisca una
interruzione  prima della scadenza, il nuovo Direttore Amministrativo
viene   nominato   in  corso  d'anno  e  al  triennio  che  segue  la
designazione  verra'  aggiunta  la  parte  di  anno ove la stessa sia
inferiore  a sei mesi, mentre il mandato verra' ridotto di tale parte
ove la stessa sia superiore a sei mesi.
                              Art. 36.

     Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unita' operative

                             (Abrogato)
                              Art. 37.

                        Controllo di gestione

  1.  L'Universita',  tramite la costituzione di un apposito ufficio,
provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del
personale    tecnico-amministrativo   e   delle   risorse   edilizie,
finanziarie  e  di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5,
commi 2 e 3, del presente Statuto.
  2.   L'Universita'  garantisce  all'ufficio  per  il  controllo  di
gestione  i  mezzi  e  le  risorse  necessarie per l'espletamento dei
propri compiti.
  3.  L'ufficio  per  il controllo di gestione, nello svolgimento dei
propri  compiti,  promuove  la  collaborazione  dei  dirigenti  e dei
titolari  di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio
di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
  4.  All'ufficio  per  il  controllo  di  gestione sono in ogni caso
inviate,  per  le  valutazioni  di  competenza,  le relazioni annuali
predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei Corsi di
Studio,  dai  centri  di  servizi  (articolo  40),  dai  dirigenti  o
responsabili dei servizi.
  5.  Il  rapporto  annuale dell'ufficio per il controllo di gestione
deve  indicare,  tra  l'altro,  sulla  base di criteri di valutazione
esplicitamente dichiarati:
   a)  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi assegnati alle
singole strutture amministrative e di servizio;
   b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
   c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
   d)  i  suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture
esistenti.
  6.  Il  rapporto  annuale  e' inviato ai componenti degli organi di
Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
                              
                             Art. 38.

                   Piano di impiego del personale

  1.  Il  Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico,
redige  ogni  due  anni  il piano di impiego del personale sulla base
delle esigenze delle strutture.
  2.  A  tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone apposito
Regolamento,  il  quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi,
della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
  3.  Tramite  tale  piano  vengono  effettuati  l'assegnazione  e  i
trasferimenti  del personale, i corsi di qualificazione del personale
dell'Ateneo  e vengono promosse le "azioni positive", su proposta del
Comitato delle Pari Opportunita' dell'Ateneo.
                              
                             Art. 39.

            Articolazione delle strutture amministrative

  1. La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e' attuata
attraverso  centri  di  spesa,  definiti  come  le strutture a cui il
bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
  2. I centri di spesa sono distinti in:
   a) centri di spesa delegata;
   b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
  3.  I  limiti  dei  poteri  dei  centri  di  spesa sono fissati dal
Regolamento  generale  di  Ateneo  per  la finanza e la contabilita'.
Nessun  centro  di  spesa  puo' essere affidato a responsabili il cui
mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
  4.   I  centri  di  spesa  con  autonomia  amministrativo-contabile
gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi
organi  sono  responsabili  e  stipulano  con  i  terzi  contratti  e
convenzioni.
  5.   Il   Consiglio   di   Amministrazione   istituisce  i  servizi
centralizzati  al  fine  di  consentire  alle strutture di Ateneo una
economia di scala.
  6. Possono essere elevati a centri di spesa autonomi i Dipartimenti
ed i Centri Servizi di Facolta'.
                              
                              Art. 40.

                          Centri di servizi

  1.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del  Senato
Accademico,  puo'  istituire  centri  di servizi, al fine di favorire
l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di
professori,    ricercatori   e   studenti   con   altre   istituzioni
universitarie  italiane ed estere e sostenere le attivita' didattiche
e di ricerca scientifica.
  2.  I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati
all'atto della loro istituzione.
  3.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del  Senato
Accademico, delibera altresi' se costituirli in centri di spesa.
                              
                              Art. 41.

Regolamento   d'ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
                            contabilita'

  1.   L'esercizio   dell'autonomia   amministrativa,  finanziaria  e
contabile   da  parte  degli  organi  di  direzione  delle  strutture
dell'Universita'   di  Palermo,  cui  sono  demandate,  a  norma  del
successivo   comma,   le   relative  attribuzioni  e  competenze,  e'
disciplinato  dal  Regolamento  di  Ateneo  per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilita'.
  2. Il Regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato
con   decreto   del   Rettore   su  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione,  sentito  il  Senato  Accademico,  le  Facolta'  e i
Dipartimenti.
  3.  Il  Regolamento di Ateneo puo' derogare dalle norme del vigente
ordinamento   contabile   dello   Stato   e   degli   enti  pubblici,
rispettandone comunque i relativi principi.
                              
                              Art. 42.

                 Il collegio dei revisori dei conti

  1.  Il  Collegio dei Revisori dei Conti e' nominato con decreto del
rettore su deliberazione del Senato Accademico ed e' composto da:
   a)  un  magistrato  della  Corte dei conti scelto tra il personale
collocato a riposo, che ne assume la Presidenza;
   b)  da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge.
  2.  I  componenti  del  Collegio  dei  Revisori dei Conti durano in
carica tre anni.
  3.  I  compiti  e  le  modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti  dal  Regolamento  per  l'Amministrazione,  la Finanza e la
Contabilita'.
                             Art. 42-bis.

                        Nucleo di valutazione

  1.  Il  Nucleo  di Valutazione di Ateneo ha il compito di procedere
alla   valutazione   interna  della  gestione  amministrativa,  delle
attivita'  didattiche  e  di ricerca, degli interventi di sostegno al
diritto  allo studio, verificando, anche mediante analisi comparativa
dei  costi  e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo delle risorse
pubbliche,  la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
  2.  La  composizione,  la  durata  e  la  disciplina  del Nucleo di
Valutazione sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo.
                              
                             Art. 43.

           Sistema bibliotecario e archivistico di ateneo

  1.   Il   sistema  bibliotecario  e  archivistico  di  Ateneo,  cui
afferiscono  le biblioteche di Facolta' e di Dipartimento, l'archivio
storico  di  Ateneo  e  i  centri  di  documentazione, ha lo scopo di
sviluppare  ed  organizzare  in  forme  coordinate l'acquisizione, la
conservazione  e la fruizione del patrimonio librario e documentario,
nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
  2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un
comitato  di  coordinamento, eletto dal Senato Accademico, formato da
due  tra  professori,  ricercatori,  due  funzionari  dell'area delle
biblioteche,  uno studente e un esperto di informatica applicata alla
gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al
Senato  Accademico  e al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e
le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle indicazioni emerse
dalla   conferenza   delle   biblioteche,   fatta  salva  l'autonomia
scientifica  delle singole strutture. Il comitato e' presieduto da un
delegato del Rettore.
  3.   La   gestione   e   l'indirizzo   scientifico-didattico  delle
biblioteche   competono  all'organo  collegiale  della  struttura  di
afferenza  (Consiglio  di Dipartimento, Consiglio di Facolta') che li
esercitano  secondo le modalita' previste dal Regolamento del sistema
bibliotecario e archivistico di Ateneo.
  4.  Con  il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la
documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica,
l'Universita'  provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari
supporti  finanziari  e di personale e organizzandolo secondo criteri
scientifici,  l'Archivio Storico di Ateneo. In tale struttura, dotata
di   autonomia  nell'ambito  del  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,
confluira' tutta la documentazione relativa alle attivita' culturali,
didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e
quella che via via andra' producendosi.
  5.  La  direzione  scientifica  e'  affidata  ad un comitato la cui
formazione e funzione e' prevista dal Regolamento di cui al comma 3.
                              
                             Art. 44.

                Sistema museografico e orto botanico

  1.  L'Universita'  promuove  la conservazione, l'arricchimento e la
fruizione  del  proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso
il  Sistema Museografico dell'Universita' di Palermo, che comprende i
seguenti musei:
   a)  Musei  tematici  realizzati  presso  le strutture didattiche e
scientifiche dell'Universita';
   b) Orto botanico e Herbarium Mediterraneum.
  2.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del  Senato
Accademico,  puo'  costituire  ciascuna unita' del sistema museale in
centro di spesa.

PARTE V 

Rapporti con l'esterno e aziende universitarie 
                              
                              Art. 45.

           Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

  1.  E'  istituito,  in  seno  all'amministrazione  dell'Ateneo,  un
ufficio  permanente  delle  attivita'  relative  ai  contratti,  alle
convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:
   a)  verificare  periodicamente  lo  stato  di  attuazione  di tali
rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
   b)  indicare  metodologie  di  valutazione  anche sulla scorta dei
suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture
di Ateneo;
   c)  pubblicare,  al  termine  di  ciascun  anno, un rapporto sulle
attivita'  regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a
consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive
delle   informazioni   piu'   significative  quali:  i  contenuti,  i
contraenti,  la  struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo
stato  di  attuazione  ed altri elementi utili ai fini di offrirne un
quadro il piu' possibile esauriente.
                              
                              Art. 46.

            Acquisizioni di beni e servizi e affidamento
                     di incarichi professionali

  1.  L'Universita'  provvede  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
secondo   criteri  di  trasparenza  e  all'affidamento  di  incarichi
professionali  secondo  criteri  di riconosciuta professionalita', in
conformita'  alle  norme  previste  dal  Regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

                             CAPO II 

                    Aziende autonome dell'Universita' 
                              
                             Art. 47.

            Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
                          "Paolo Giaccone"

  1.  Ai sensi e per gli effetti dei d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517,
ed  in  particolare  dell'art.  , commi 2, lett. a), e 8, all'Azienda
Universitaria  Policlinico  P. Giaccone succede l'Azienda Ospedaliera
Universitaria   Policlinico   Paolo   Giaccone,  dotata  di  autonoma
soggettivita'  giuridica  ed  economico-finanziaria, ente strumentale
dell'Universita'  degli  Studi  di  Palermo,  mediante  il  quale  si
realizzano  i  compiti  istituzionali  della  Facolta'  di Medicina e
Chirurgia.
  2.   L'attivita'  dell'Azienda  e'  determinata  nel  quadro  della
programmazione   sanitaria   nazionale   e   regionale,  in  modo  da
assicurarne  la  funzionalita'  e  la  coerenza  con  le attivita' di
didattica  e  di  ricerca  scientifica  della  Facolta' di Medicina e
Chirurgia.
  3. Sono organi dell'azienda:
   a) il Direttore Generale;
   b) il Collegio Sindacale;
   c) l'Organo di Indirizzo, presieduto dal Preside della Facolta' di
Medicina.
  4. I rapporti tra Universita' e Regione siciliana verranno regolati
da  appositi  protocolli,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 1 del
D.Lgs. 517199.
                              Art. 48.

                           Aziende agrarie

  1.  L'Universita', per le finalita' della didattica e della ricerca
scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una azienda
agraria di sua proprieta'.
  2.   L'organizzazione   e   la  gestione  dell'Azienda  Agraria  va
conformata  alle  norme  previste  dal  Regolamento di gestione delle
Aziende Agrarie.

PARTE VI 

Disposizioni di attuazione e transitorie 
                              
                             Art. 49.

                        Modifiche di statuto

  1.  Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza
assoluta  dei  componenti del Senato Accademico, sentiti il Consiglio
di  Amministrazione,  i  Consigli di Facolta', i Consigli di Corso di
Studio e i Consigli di Dipartimento.
  2.  Il  Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facolta' e di
Dipartimento  possono  sottoporre  al  Senato Accademico proposte, di
modifica  dello  Statuto.  Su  tali proposte, il Senato Accademico si
deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
  3.  Lo Statuto e' emanato dal Rettore secondo le procedure previste
dalle leggi vigenti.
  4.  Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno successivo
alla   pubblicazione   sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.
                              Art. 50.

                          Natura dei pareri

  1.  La  natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, e' da
intendersi  obbligatoria  e  non  vincolante.  Quando  non altrimenti
specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  della  richiesta,  trascorsi  i  quali  l'organo
richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.

CAPO II 

Disposizioni transitorie 
                              Art. 51.

                   Entrata in vigore dello statuto

                             (Abrogato)
                              Art. 52.

                Elezioni e regole di incompatibilita'

                             (Abrogato)
                              Art. 53.

      Trasferimento delle funzioni della commissione di ateneo

  1.  Le  funzioni  della commissione di Ateneo vengono trasferite al
Senato Accademico che si insediera' in applicazione dello Statuto.
                              Art. 54.

                 Proroga dei regolamenti precedenti

                             (Abrogato)
                              Art. 55.

                           I s t i t u t i

  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e' vietata
la costituzione di nuovi istituti.
  2.  Gli  istituti  esistenti non potranno comunque essere mantenuti
oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
  3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente Statuto,
il Senato Accademico provvedera', in ogni caso, alla assegnazione dei
professori  e  ricercatori,  delle  strutture e delle attrezzature ai
Dipartimenti gia' costituiti o da costituire.
  4.  Per  la composizione del Consiglio di Istituto e per l'elezione
del  Direttore  valgono  le norme previste dal presente Statuto per i
corrispondenti organi di Dipartimento.
                           
                            Art. 55 - bis.

  1.  L'Ateneo  assicura  la  conclusione  dei  Corsi  di Studio e il
rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli  Ordinamenti didattici
previgenti,  agli  studenti  gia'  iscritti  alla  data di entrata in
vigore delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 56.

        Norme relative alla prima applicazione dello statuto

                             (Abrogato)
                              Art. 57.


                             (Abrogato)
                              Art. 58.

                          Norme transitorie

  1. Abrogato.
  2. Abrogato.
  3.  Ai  fini  del presente Statuto gli incaricati stabilizzati sono
assimilati  ai professori di ruolo di seconda fascia e gli assistenti
r.e. ai ricercatori.
  4. Le modifiche delle disposizioni relative alla composizione degli
Organi  Collegiali,  di cui agli articoli 17, 19 e 19-bis, entrano in
vigore  al  momento  dell'avvio del procedimento per il rinnovo della
relativa rappresentanza studentesca e comunque non oltre il 15 giugno
2009.  Tali  elezioni  dovranno  essere svolte sulla base della nuova
composizione di diritto dell'Organo.
   Palermo, 11 novembre 2008
                                                  Il rettore: Lagalla


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