GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 300 DEL 28/12/2007






L. 24 dicembre 2007, n. 244.  Agg. Novembre 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
 



Articolo 1
Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti 
Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è 
determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 
7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni 
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo 
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non 
considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di 
competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.



 



2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare 
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti 
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro 
ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 
e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il 
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 
230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio 
programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da 
finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, 
rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.



 



3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto 
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o 
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



 



4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle 
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di 
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza 
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 
2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate 
sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei 
lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della 
detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, 
le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento 
previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono 
iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e 
delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della 
citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente 
disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda 
necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e 
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili 
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura 
dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 
per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge 
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge 
n. 468 del 1978, e successive modificazioni.



 



5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il 
comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per 
mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, 
comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo 
ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le 
abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".



 



6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di 
imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili 
inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte 
rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, 
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata 
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte 
le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento 
dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e successive modificazioni";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e 
le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione 
alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".



 



7. [La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con 
oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 
2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da 
parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al 
Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il 
trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento 
dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non 
oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 
dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono 
effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli 
affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere 
determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma] (2) 
(3).



(2) Comma abrogato dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
(3) Con Decr. 15 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 7 marzo 2008, n. 57) è stato 
approvato il modello di certificazione previsto dal presente comma e ne sono 
state stabilite le modalità di trasmissione.
 



8. [In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i 
rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che 
provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi 
territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di 
attuazione] (4).



(4) Comma abrogato dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 
1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 
30.987,41";
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale 
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle 
seguenti: "complessivamente pari a:";
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "A favore dei" sono sostituite dalla seguente: "Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla seguente: 
"contratti";
3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale 
destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: 
"complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un 
contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità 
immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa 
sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono 
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni 
la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli 
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua 
scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al 
periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad 
abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale 
il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano 
abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta 
lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è 
riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato 
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare".



 



10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come 
modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.



 



11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e i)," sono 
inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici 
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti 
dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, 
comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile 
con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al 
comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno".



 



12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.



 



13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il 
comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi 
fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, 
l'imposta non è dovuta".



 



14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.



 



15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta 
un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita 
nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente 
separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione 
spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel 
caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a 
quest'ultimo per l'intero importo";
2) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 
1 e 1-bis";
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora la detrazione 
di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita 
delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 
13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è 
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha 
trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, 
sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del 
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello 
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis";
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto 
del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello 
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis".



 



16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.



 



17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per 
cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, 
ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in 
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 
al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 
31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva 
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.



 



18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni 
ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio 
edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.



 



19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il 
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.



 



20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle 
condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. 
Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la 
sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a 
condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è 
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21 (5).



(5) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 9 aprile 2008.
 



21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la 
spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al 
medesimo periodo del comma 20.



 



22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto 
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante 
disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte 
le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per 
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



 



23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con 
efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:
"Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
      Zona climaticaStrutture opache verticaliStrutture opache 
      orizzontaliFinestre comprensive di infissi
        CoperturePavimenti 
      A0,720,420,745,0
      B0,540,420,553,6
      C0,460,420,493,0
      D0,400,350,412,8
      E0,370,320,382,5
      F0,350,310,362,2"





 



24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la 
climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai 
fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008 (6);
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di 
quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a 
scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive 
di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, 
non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), 
della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.



(6) Con D.M. 11 marzo 2008 (Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66) sono stati definiti 
i valori previsti dalla presente lettera.
 



25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 
1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il 
trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici 
particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale 
comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il 
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per 
cento".



 



26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni 
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 
ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero che 
importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di 
diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici 
particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale 
comunque denominati".



 



27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il 
comma 15 è abrogato.



 



28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti pubblici 
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private 
autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la 
registrazione a decorrere dalla stessa data.



 



29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo 
si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e 
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui 
all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non 
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non 
ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui 
all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui 
allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si 
sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita 
dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che 
eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica 
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti 
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice 
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di 
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero 
importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per 
le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed 
in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84".



 



30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo 
d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.



 



31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 
ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: "a favore dei discendenti" sono inserite 
le seguenti: "e del coniuge".



 



32. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "che esercitano, in conformità a 
disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e 
lungo termine," sono inserite le seguenti: "e quelle effettuate ai sensi 
dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,".



 



33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 
e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi degli 
articoli 61 e 109, comma 5" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le 
perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in 
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi inerenti 
all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto 
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di 
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del 
presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15";
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," è soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "27,5 per cento";
f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso 
di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del 
reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in 
cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi";
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, 
commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell'articolo 
109, comma 5";
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento, e dell'84 per 
cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle seguenti: "del 95 per cento";
i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri 
assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, 
lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino 
a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è 
deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della 
gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a 
partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri 
finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato 
operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i 
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice 
civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei 
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal 
conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base 
ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico 
corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli 
interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da 
contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di 
obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa 
finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di 
natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da 
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica 
amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del 
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di 
riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei 
corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un 
determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi 
d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi 
passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e 
i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo 
lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli 
altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via 
esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di 
assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. 
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società 
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, 
ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai 
sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui 
alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle 
società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, 
che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e 
teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità 
assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 
110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 
dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e 
dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di 
interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del 
presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati 
indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento 
del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti 
partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un 
risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. 
Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con 
esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato 
nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente 
partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società 
estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli 
articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione 
dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli 
interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera 
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2";
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in 
accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili 
attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa 
società che ha generato le perdite";
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa 
a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in 
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento 
finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni 
di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del 
contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione 
all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora 
l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato 
inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa 
se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni 
ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, 
lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a 
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di 
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La 
quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole 
dell'articolo 96";
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti 
dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta 
di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della 
natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività 
caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono 
comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore 
unitario non superiore a euro 50";
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei beni materiali" 
fino a: ", che hanno concorso alla formazione del reddito." sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte corrispondente al 
rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96" sono sostituite dalle 
seguenti: "per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e 
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi 
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi";
3) il comma 6 è abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo" è sostituita 
dalla seguente: "sedicesimo";
s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:
"Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) - 1. La società o ente 
controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando 
il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi 
complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime 
del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le 
disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 
129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei 
redditi";
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si 
applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6";
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:
"Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate) - 1. Nell'ipotesi di 
interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le 
plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle 
società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal 
periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte 
esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, 
fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si 
considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La 
stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di 
riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di 
controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni 
attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli 
articoli 137 e 138";
aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le 
disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili 
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96".



 



34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 
2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le 
disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo 
periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi 
passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 
euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si 
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La 
disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze 
realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le 
plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni 
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° 
gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si 
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), 
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica 
a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa 
della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni 
nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli 
indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo 
periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si 
applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 
dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale differenza non 
imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. 
La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento 
degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), 
ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni 
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del 
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il 
recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 
31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo 
di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto 
sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o 
in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta 
sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di 
versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 
dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di 
valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in 
conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre 
l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti 
dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili 
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per 
l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base 
a corretti princìpi contabili. L'eliminazione della rettifica di consolidamento 
concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società 
controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 
33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° 
settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile 
relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di 
neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate 
dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire 
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 
2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 
138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986.



 



35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 
dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli 
interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli 
immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del 
periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.



 



36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una 
commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese 
immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di 
modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e 
alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni 
esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità 
di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni 
agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, 
ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non 
rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli 
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione.



 



37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni 
immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per 
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 
periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento 
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore 
aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale 
di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la 
cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è 
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto 
applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, 
il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori 
stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella 
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente 
la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si 
avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per 
cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 
2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e 
il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella 
misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di 
ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le 
disposizioni previste per le imposte sui redditi (7).



(7) Comma così modificato dall'art. 38-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e 
delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul 
reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate 
le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, 
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (8).



(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 aprile 
2008.
 



39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la 
normativa transitoria e le relative decorrenze.



 



40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di 
redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e 
in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per 
l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 
per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza 
non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o 
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il 
reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta 
corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.



 



41. L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le 
società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della 
dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto 
formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è 
applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio 
netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale 
dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo 
d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per 
l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il 
patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, 
da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si 
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine 
dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.



 



42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le 
disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare 
riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di 
imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento 
dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle 
imposte sui redditi e in materia di accertamento.



 



43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, 
con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per 
assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di 
livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume 
la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è 
istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole 
derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato 
dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di 
bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma 
l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono 
modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono 
modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali 
agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e 
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità 
all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



 



44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante 
la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione 
dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al 
periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni 
caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le 
funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia 
delle entrate.



 



45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo 
di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento 
e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle 
forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in 
vigore della presente legge.



 



46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione 
aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 
176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi 
stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per 
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a 
seguito di tali operazioni";
b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 
176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi 
stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per 
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a 
seguito di tali operazioni";
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e" e le parole: "all'azienda o" sono 
soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Conferimenti di partecipazioni di 
controllo o di collegamento";
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: "a condizione che il soggetto conferitario rientri fra 
quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)" sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il 
conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad 
oggetto aziende situate nel territorio dello Stato";
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore 
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del 
conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, 
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda 
conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la 
società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa 
all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più 
tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto 
o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo 
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda 
ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle 
attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori 
valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte 
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e 
del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di 
euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano 
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso 
del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al 
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è 
ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale 
maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata 
dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79";
4) al comma 3, le parole: "il regime di continuità dei valori fiscali 
riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di continuità dei valori 
fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva" e le parole: "totale" e 
"parziale" sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi di cui ai commi 
1, 2 e 2-bis,";
6) il comma 6 è abrogato (9).



(9) Vedi, anche, il D.M. 25 luglio 2008.
 



47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a 
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), 
numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori 
fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni 
effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti 
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del 
periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per 
l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione 
dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai 
commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in 
materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di 
applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può 
essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve 
essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, 
la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla 
terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento (10).



(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 luglio 
2008.
 



48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del 
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, 
può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di 
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori 
ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei 
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 
16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. 
L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal 
caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze 
sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei 
termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le 
disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle 
quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per 
cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura 
del 2,5 per cento (11).



(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 marzo 
2008.
 



49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli 
elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti 
dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio 
dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da 
riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle 
rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva 
dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La 
disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da 
riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
adottate le relative disposizioni attuative (12).



(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 marzo 
2008.
 



50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina 
applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di 
capitali e degli enti commerciali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la 
base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della 
produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con 
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così 
come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili 
internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e 
dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese 
per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla 
citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice 
civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), 
numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei 
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; 
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per 
quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze 
derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore 
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del 
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento 
in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente 
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico 
diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla formazione della base 
imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi 
d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i 
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati 
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società 
di persone e delle imprese individuali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra 
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze 
finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei 
costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, 
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni 
strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il 
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel 
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; 
la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; 
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di 
legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta 
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si 
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini 
dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono 
optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole 
di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve 
essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al 
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro 
triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati 
dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della 
produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione 
è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di 
altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società 
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la 
base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del 
conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti 
emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 
2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un 
importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle 
banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati 
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti 
nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la 
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi 
alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive 
riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi 
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti 
contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati 
dall'intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza 
tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti 
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi 
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto 
economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti 
della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati 
rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 
gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono 
rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di 
redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del 
Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa 
formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica 
delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 
90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la 
deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera 
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di 
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli 
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi 
erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi 
indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione 
di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, 
né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, 
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono 
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per 
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non 
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al 
conto economico.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella 
assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella 
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai 
sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore 
finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante 
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e 
proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati";
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di 
assicurazione) - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è 
determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni 
(voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le 
seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese 
di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per 
cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il 
personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i 
compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), 
dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei 
crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal 
contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli 
correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze 
derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore 
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del 
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento 
in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente 
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto 
economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto 
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con 
il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I 
compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini 
della dichiarazione dei redditi";
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a 5.000" e "fino a 
10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "pari a 4.600" e "fino 
a 9.200";
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le 
parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i 
compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui 
all'articolo 67";
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e "euro 
2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.350", "euro 
5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850", ed è aggiunta, in fine, la seguente 
lettera:
"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), 
l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, 
rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525";
5) al comma 4-bis.1, le parole: "pari a euro 2.000" sono sostituite dalle 
seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis è abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per cento" sono 
sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".



 



51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare 
complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito 
prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è 
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in 
corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, 
delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote 
residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in 
applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le 
regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione 
del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è 
deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso 
alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o 
delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 
31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della 
precedente disciplina.



 



52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di 
riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a 
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive 
non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata 
direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del 
soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti 
i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono 
dettate le opportune disposizioni di coordinamento (13).



(13) Con D.M. 11 settembre 2008 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2008, n. 240) sono stati 
stabiliti i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP.
 



53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste 
dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU 
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 
250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite 
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque 
compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a 
quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si 
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al 
credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.



 



54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 
53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate 
in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle 
aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, 
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un 
fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a 
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.



 



55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare 
riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è 
subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza 
preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine 
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.



 



56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è 
istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel 
limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di 
applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per 
assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.



 



57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi 
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea.



 



58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente 
al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il 
processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei 
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle 
specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito dei componenti 
che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente 
a patrimonio" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i 
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali 
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi 
articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione 
temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili";
b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano 
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti 
per la negoziazione";
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: "diciottesimo" è sostituita 
dalla seguente: "dodicesimo";
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti 
relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti 
per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del 
reddito nell'esercizio in cui sono percepiti";
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni 
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla 
corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali";
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni 
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano 
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva 
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis";
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili 
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e 
dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali 
previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico";
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
"3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che 
redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002";
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per 
i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali 
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, 
lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 
3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta 
applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli 
strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni 
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, 
posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, 
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 
87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di 
possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili 
internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti 
positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla 
corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche 
ai fini fiscali";
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi 
imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi 
assumono rilievo anche ai fini fiscali".



 



59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 
è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del 
predetto decreto legislativo.



 



60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le 
disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 
e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, 
imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta 
applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento 
(CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti 
negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle 
transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio 
in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono 
il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia 
di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni 
straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le 
norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia 
di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina 
fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni 
relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi 
imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione 
del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e 
sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle 
disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di 
imposta.



 



61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i 
periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione 
dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta 
applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli 
che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 
58.



 



62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili 
internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 265.



 



63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Agli 
effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si 
tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali 
relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli 
per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è 
avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli 
enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al 
precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".



 



64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione 
IVA di gruppo relativa all'anno 2008.



 



65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 
17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente 
comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta 
previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse 
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 
1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette 
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro 
per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.



 



66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: 
"40";
b) al comma 281, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "50";
c) il comma 284 è abrogato.



 



67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee 
n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "soggetti non residenti nel 
territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "diversi dalle società ed 
enti indicati nel comma 3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "azionisti di risparmio" sono 
inserite le seguenti: "e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter";
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite 
dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter";
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 
per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad 
un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e 
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi 
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato 
ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi 
residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di 
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del 
medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello 
Stato";
b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: "al terzo comma" sono 
sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle 
seguenti: "commi 1, 3 e 3-ter".



 



68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a 
partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal 
fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in 
dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a 
partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri 
esercizi.



 



69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 83, 
lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del 
presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo 
sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.



 



70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni 
professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti 
alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali 
associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti 
dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è 
attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi 
sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni 
indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e 
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono 
imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso 
dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche 
esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e 
massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, 
di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro 
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



 



71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento alle 
operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui 
l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.



 



72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i 
soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività 
professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante 
dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni 
diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si 
applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività 
meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.



 



73. Il credito d'imposta di cui al comma 70 è commisurato all'ammontare 
complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine 
d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.



 



74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa 
dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modificazioni.



 



75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della 
giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui 
ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di 
controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito 
d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni 
successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in 
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.



 



76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai 
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità 
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



 



77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di 
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario 
dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre 
l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, 
se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il 
diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per 
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per 
il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario 
dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di 
viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le 
operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".



 



78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla 
concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei 
competenti organi comunitari.



 



79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: "spettacoli di 
burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: 
"spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in 
costume, ovunque tenuti";
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: "corsi mascherati e in costume," sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque 
tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e 
maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".



 



80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa 
comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono 
assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere 
dal periodo d'imposta 2005.



 



81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che 
per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di 
imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul 
costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo 
del fabbricato.



 



82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto 
di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, 
n. 118.



 



83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini 
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in 
Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: "e 
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi 
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del 
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239" sono sostituite dalle seguenti: "e 
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi 
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato 
ai sensi dell'articolo 168-bis";
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: 
"Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla 
formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in 
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli 
stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 
167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito 
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), 
dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera 
c) del comma 1 dell'articolo 87";
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi o territori a 
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4" sono sostituite dalle 
seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi diversi da quelli 
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in Stati o territori 
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato diverso da 
quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996," 
sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui 
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis,";
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui 
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito 
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera 
b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin 
dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati 
o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui 
all'articolo 168-bis";
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: 
"Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), 
ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti 
dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni 
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati 
con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, 
o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio 
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, 
siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 
87";
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi 
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in 
Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa 
per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati 
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui 
al citato decreto";
2) al comma 12-bis, le parole: "Stati o territori non appartenenti all'Unione 
europea aventi regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti: 
"Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si 
applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello 
Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto";
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: "residenti in uno 
Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4" sono 
sostituite dalle seguenti: "residenti negli Stati o territori di cui al decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 
168-bis";
l) all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime fiscale 
privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da 
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai 
sensi dell'articolo 168-bis";
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: "assoggettati ai predetti regimi 
fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti: "situate in Stati o 
territori diversi da quelli di cui al citato decreto";
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: "dalle partecipazioni non consegue 
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a 
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: 
"dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o 
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
m) all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime fiscale 
privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da 
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai 
sensi dell'articolo 168-bis";
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La norma di cui al 
presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli 
Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da 
loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di 
cui al medesimo decreto";
n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:
"Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di 
informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di 
informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli 
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del 
presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, 
comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 
23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 
6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive 
modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e 
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il 
livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in 
Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 
47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 
5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, 
e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e successive modificazioni".



 



84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i 
titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi 
dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati 
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti 
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui 
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si 
applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento 
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, 
per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati 
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo 
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, 
o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al 
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due 
terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti";
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota della 
ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati 
o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: "sull'intero importo delle 
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti 
finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da 
società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di 
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del 
citato testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "sull'intero importo delle 
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti 
finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da 
società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo 
unico";
c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in uno degli 
Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi 
dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono 
sostituite dalle seguenti: "in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui 
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917".



 



85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo 
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto 
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239," sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo 
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239," sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo 
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917,".



 



86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
410, le parole: "effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti 
residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, 
individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999" sono sostituite 
dalle seguenti: "effettuati da soggetti residenti in Stati o territori 
individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto 
dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".



 



87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "che sono inclusi nella lista di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni" sono 
sostituite dalle seguenti: "inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917";
b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: "Paesi che consentono un adeguato 
scambio di informazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori 
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.



 



88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto 
previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia 
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 
168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.



 



89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal 
periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.



 



90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono 
altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del 
medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data 
di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del 
Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati 
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 
del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero 
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati 
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 
4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di 
cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del 
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, 
limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui 
all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.



 



91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle 
seguenti: "1° gennaio 2008";
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "30 giugno 2008";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: 
"30 giugno 2008".



 



92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 
è sostituito dal seguente:
"5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e 
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di 
revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi 
prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, 
qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o 
ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del 
compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di 
revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a 
carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione 
dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del 
precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".



 



93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo 
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.



 



94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo 
del comma 5 è sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle società e degli 
enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo 
contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche 
dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione".



 



95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del 
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 
2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal 
minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta 
autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per interventi 
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307.



 



96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si 
considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad 
anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui 
all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di 
lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da 
partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello 
stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni 
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure 
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.



 



97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di 
beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui 
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633.



 



98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o 
professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, 
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza 
dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.



 



99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di 
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 
10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del 
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale 
che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui 
all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata 
di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.



 



100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo 
di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto 
assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle 
importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le 
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la 
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano 
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
operazioni.



 



101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica 
della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il 
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul 
valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in 
cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima 
o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta 
sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del 
regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine 
per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del 
presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



 



102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta 
sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa 
alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è 
ancora verificata l'esigibilità.



 



103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai 
contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore 
aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi 
dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



 



104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività 
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di 
impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei 
ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese 
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte 
o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le 
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di 
arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a 
disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori 
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del 
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, 
qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori 
stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.



 



105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta 
sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali 
pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 
4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo 
delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta 
dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento 
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.



 



106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti 
a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione 
o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che 
consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla 
formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del 
predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote 
eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il 
predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non 
partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di 
importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla 
formazione del predetto reddito.



 



107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da 
cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in 
diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le 
regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



 



108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei 
contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito 
nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, 
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si 
applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo 
del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



 



109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, 
ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi 
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture 
contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le 
modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i 
contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli 
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione 
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei 
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla 
presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, e successive modificazioni (14).



(14) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 61.
 



110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul 
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida 
per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da 
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di 
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno 
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 
In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il 
periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo 
d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da 
presentare successivamente alla scelta operata.



 



111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno 
successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 
ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa 
di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti 
superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per 
cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai 
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, 
determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno 
antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti 
compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi 
al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti 
minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al 
comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario 
per i successivi tre anni.



 



112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto 
dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al 
fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le 
spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, 
hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella 
determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di 
competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del 
periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare 
il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta 
successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime 
di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi 
inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai 
commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere 
dettate disposizioni attuative del presente comma.



 



113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore 
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.



 



114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si 
applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di 
imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività 
produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei 
dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che 
determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure 
delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato 
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi 
cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di 
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al 
comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il 
regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è 
divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente 
accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre 
il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo 
periodo del comma 111.



 



115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le 
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più 
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione 
della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (15).



(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 gennaio 
2008.
 



116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I 
contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono 
applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per 
il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di 
permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso 
la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è 
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla 
scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente 
articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e 
successive modificazioni, le parole: "che applicano il regime di franchigia di 
cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "che applicano, agli effetti 
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia".



 



117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime 
ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si 
tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese 
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è 
dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa 
familiare.



 



118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 
2-quater, le parole: "ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo 
imposto a fini fiscali" sono soppresse.



 



119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori 
doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione 
finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali 
mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di 
un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire 
le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti 
beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per 
le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.



 



120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia 
e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, è prorogato al 31 dicembre 2008.



 



121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
"Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) - 1. Al fine di 
semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti 
al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni 
corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 
9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o 
tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati 
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e 
dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione 
delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, 
mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese 
successivo a quello di riferimento".



 



122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità 
attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di 
condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione 
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.



 



123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla 
semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati 
fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli 
previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.



 



124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
le parole: "iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri 
di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite 
dalle seguenti: "iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".



 



125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria" sono inserite le seguenti: "ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia 
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 
e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".



 



126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "polizza 
fidejussoria o fidejussione bancaria" sono aggiunte le seguenti: "ovvero 
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli 
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
e successive modificazioni".



 



127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
e successive modificazioni, dopo le parole: "polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria" sono aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia 
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 
e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".



 



128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: "la percentuale è 
ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per tutti gli 
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la 
percentuale è dell'1 per cento;";
b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: "non inferiore a 100" sono 
sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50";
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
"6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di 
dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di 
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato 
preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della 
produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo 
dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 
20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di 
settore";
d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "la predetta percentuale è ridotta al 
3 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella 
categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 
per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;";
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono 
essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è 
consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover 
assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, 
adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del 
comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato 
con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica".



 



129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui 
all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può 
essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta 
in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel 
primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del 
medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone 
fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore 
della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza 
di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. 
Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e 
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura 
rispettivamente del 10 e del 5 per cento.



 



130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 
è sostituito dal seguente:
"3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino 
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di 
utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone 
necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti 
gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico 
sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per 
cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità 
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti 
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".



 



131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal 
sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse 
modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e 
stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.



 



132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 
anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 
euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del 
canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio 
televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione 
amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo 
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa (16).



(16) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



133. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati 
alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 
400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in 
ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia 
interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al 
citato decreto 30 marzo 2001, n. 400".



 



134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di 
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i 
confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita 
riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da 
contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla 
data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al 
patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di 
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o 
quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto 
patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo 
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per 
le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro 
centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza 
dell'assemblea ordinaria.



 



135. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate o socie" sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da regioni o da altri enti 
pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto 
concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di 
interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in 
connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui 
all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico, a 
condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore 
di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal 
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al 
pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo 
dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per 
l'accesso all'agevolazione".



 



136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito 
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o 
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 
2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla 
pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.



 



137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto 
il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico 
dell'INPS.



 



138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio 
nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, 
le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti 
dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle 
precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, 
al capitale sociale delle succedute nuove società.



 



139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme 
complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti 
riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 
1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media 
aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, 
registrati nell'anno precedente a tale decreto (17).



(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 13 marzo 
2008.
 



140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli 
interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a 
partire:
a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è 
maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.



 



140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai 
commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi 
correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse 
finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un 
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139; 
b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139 (18).



(18) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



141. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito 
il seguente:
"1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti 
dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle 
funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a 
stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di 
cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".



 



142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Se" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto 
previsto dal comma 1-bis, se";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può 
essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste 
dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un 
ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta 
giorni, e successivamente procede alla vendita".



 



143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.



 



144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è 
inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila 
euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di 
pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di 
venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a 
cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia 
commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione 
in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di 
un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero 
rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli 
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può 
autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca 
volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del 
concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a 
titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è 
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in 
alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si 
applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti 
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori 
agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è 
assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente 
le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali 
casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve 
far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della 
garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio 
della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è 
concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve 
essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive 
sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo 
giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. 
Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo 
giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla 
rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, 
dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, 
l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del 
contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi 
ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di 
apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di 
fatto e di diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a 
ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da 
versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della 
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi 
fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 
seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa 
la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 
successive modificazioni" (19).



(19) Si tenga presente che il comma 1 dell'art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 462 è stato modificato dall'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "cinquanta milioni di lire" sono 
sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: "In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a 
ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; 
l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da 
terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva 
proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a 
ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 
131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base 
di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di 
procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti 
industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui 
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione 
e cancellazione dell'ipoteca";
b) al comma 4-bis, dopo le parole: "il fideiussore" sono inserite le seguenti: 
"o il terzo datore d'ipoteca" e dopo la parola: "stesso" sono inserite le 
seguenti: "ovvero del terzo datore d'ipoteca".



 



146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 
1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "l'undicesimo mese 
successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il 
sesto mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "il quinto mese 
successivo alla consegna del ruolo".



 



147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle 
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta 
dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai 
redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le 
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.



 



148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati 
all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009 (20).



(20) Comma così modificato dal comma 4-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei 
debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli 
interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al 
fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla 
riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice 
civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli 
tributi.



 



150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le 
misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e 
i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste 
dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti 
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi 
dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di 
mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.



 



151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "interamente partecipate dallo Stato" sono 
sostituite dalle seguenti: "a partecipazione pubblica";
b) al comma 3-ter, le parole da: "stipula" fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: "procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, 
vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, 
del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".



 



152. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "periodo," sono inserite le seguenti: "nonché delle 
operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami 
d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,";
b) dopo la parola: "venditore" sono inserite le seguenti: "ovvero della società 
incorporata, scissa, conferente o cedente";
c) dopo la parola: "cessione" sono inserite le seguenti: ", ovvero facenti parte 
del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o 
ceduti,";
d) dopo la parola: "acquirente" sono inserite le seguenti: "ovvero della società 
incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria".



 



153. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito 
il seguente:
"35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non 
possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza 
comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni 
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di 
pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".



 



154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni 
le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che 
la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative 
delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei 
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini 
dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo 
comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto 
legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del 
diritto al discarico.



 



155. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per 
cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente 
che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta 
relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione 
contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente 
addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia 
stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal 
cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi 
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per 
cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque 
non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di 
applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle 
sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, 
sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del 
meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 
il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il 
cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, 
applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile".



 



156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di 
cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10";
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: "articolo 17, quinto e 
sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 17, quinto, sesto e 
settimo comma".



 



157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica alle cessioni 
effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla 
lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1° ottobre 2007 al 29 
febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai 
rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.



 



158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita 
dalla seguente:
"d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del 
pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la 
fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, 
fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione 
ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se 
non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la 
vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a 
disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai 
soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei 
mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni 
nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del 
secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi 
dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai 
soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio 
dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le 
vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio 
di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti 
rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e 
la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima 
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a 
veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal 
soggetto che realizza o commercializza gli stessi".



 



159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi 
tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto 
l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del 
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che 
realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o 
tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai 
sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la 
partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione 
amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non 
prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo 
comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai 
periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento";
2) al comma 4, le parole: "e 3, primo e secondo periodo," sono sostituite dalle 
seguenti: ", 3, primo e secondo periodo, e 3-bis";
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è 
aggiunto il seguente:
"9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia 
acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli 
sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e 
del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente 
non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione 
amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non 
documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno 
successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente 
nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione 
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve 
indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta 
regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio 
competente";
b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
"2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti 
dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei 
confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui 
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano 
state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione 
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter 
dell'articolo 6".



 



160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La 
stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la 
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative 
pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis 
all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza 
delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto 
di finanziamento o allegata al medesimo";
b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori 
imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i 
benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa 
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive 
modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione 
mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili 
acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla 
data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal 
verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a 
recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva 
di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello 
stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 
30 per cento della differenza medesima".



 



161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive 
modificazioni, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la 
presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle 
seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni 
annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".



 



162. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "altro subappaltatore" sono 
aggiunte le seguenti: ". La disposizione non si applica alle prestazioni di 
servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal 
committente la totalità dei lavori".



 



163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio 2008.



 



164. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione 
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello 
effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o 
professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento 
dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello 
indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce 
nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione 
versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula 
dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la 
violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti 
copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della 
regolarizzazione".



 



165. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi 
dell'articolo 41" sono soppresse.



 



166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "anno 2007" sono aggiunte le seguenti: "e 
per l'anno 2008";
b) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2008".



 



167. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: 
"1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008".



 



168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti 
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2008.



 



169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme 
versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti 
effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.



 



170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo 
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.



 



171. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, le parole da: "per gli otto periodi d'imposta 
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i nove 
periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per 
cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è 
stabilita nella misura del 3,75 per cento".



 



172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui 
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 
e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, 
nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.



 



173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la 
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 
dicembre 2008.



 



174. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 
successive modificazioni, le parole: "scientifico particolarmente rivolte" sono 
sostituite dalle seguenti: "scientifico alle attività istituzionali del 
Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte" e le parole: ", collocata 
presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla 
naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale" 
sono soppresse.



 



175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti 
le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui 
all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



 



176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è 
aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Sono considerate produttive di 
reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto 
terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)". All'onere 
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per 
l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.



 



177. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ipotesi, le società possono 
optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il 
coefficiente di redditività del 25 per cento".



 



178. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta 
salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa 
comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".



 



179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato 
del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate 
nazionali";
b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:
"16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi 
consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione; 
Gas naturale esenzione. 
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
GPL zero; 
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi".



 



180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile 
per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 
16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale 
all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale 
sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 
21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.



 



181. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo 
con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al 
pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate 
nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del 
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, 
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si 
provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di 
base dello stato di previsione del predetto Ministero.



 



182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 
2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal 
Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede 
alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello 
stato di previsione del predetto Ministero.



 



183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, 
con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al 
pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del 
Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le 
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto 
Ministero.



 



184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a 
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate 
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 179.



 



185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque 
fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 
dicembre 2004, n. 341.



 



186. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.



 



187. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione 
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 
successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
"7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per 
cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso 
autotrazione;".



 



188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1° gennaio 
2008.



 



189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione 
nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle 
compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che 
competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo 
comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 
successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di 
finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la 
regione.



 



190. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 
successive modificazioni, le parole: "e nell'ambito della quota dell'accisa a 
loro riservata" sono soppresse.



 



191. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante 
disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del 
territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: "combustibili 
liquidi e" sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di 
cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo 
ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di 
euro 50.123.520.



 



192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite 
dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a 
modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle A e B 
allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere 
dal 1° luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque 
soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, 
nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti 
energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad 
accisa.



 



193. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.



 



194. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.



 



195. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 
1-quinquies sono abrogati.



 



196. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.



 



197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi 
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con 
decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto 
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai 
sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati 
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle 
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle 
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito";
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o 
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di 
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o 
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di 
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di 
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore 
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si 
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)".



 



198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata 
l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.



 



199. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo 
le parole: "fine assistenziale" sono inserite le seguenti: "e i fondi 
integrativi del Servizio sanitario nazionale" e dopo le parole: "dell'articolo 
51" sono inserite le seguenti: "e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 
1 dell'articolo 10".



 



200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei 
familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono 
rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 
11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto 
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 
solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con 
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie 
risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge (21).



(21) Con D.M. 25 marzo 2008 (Gazz. Uff. 7 giugno 2008, n. 132) è stato 
rideterminato l'importo degli assegni di cui al presente comma.
 



201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.



 



202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, le parole: "7 milioni di lire", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle 
seguenti: "4.000 euro".



 



203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni 
governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, 
dopo le parole: "nonché a non vedenti" sono inserite le seguenti: "e a sordi".



 



204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente 
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero 
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo 
eccedente 8.000 euro.



 



205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di 
bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 
agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: "euro 42,00" sono sostituite dalle 
seguenti: "euro 17,50".



 



206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, 
comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di 
formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento 
ai comuni delle funzioni catastali.



 



207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non 
di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa 
nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed 
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 
euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.



 



208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo 
le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "i canoni 
relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in 
godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, 
università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di 
lucro e cooperative,".



 



209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione 
delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione 
e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche 
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata 
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 
febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



 



210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 
209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né 
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma 
elettronica.



 



211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di 
interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo 
gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie (22).



(22) Vedi, anche, il D.M. 7 marzo 2008.
 



212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 
31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono 
definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture 
elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai 
fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica 
(23).



(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 marzo 
2008.
 



213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono 
definite:
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle 
amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per 
l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di 
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle 
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture 
elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a 
determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto 
da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi 
compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli 
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e 
medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i 
divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il 
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.



 



214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni 
princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi 
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



 



215. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: "ufficio competente" sono inserite le seguenti: 
"in via telematica";
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ufficio competente," sono 
inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "una dichiarazione 
contenente i dati richiesti per" sono soppresse.



 



216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le 
modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni 
introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie (24).



(24) Le modalità applicative e il termine di decorrenza previsti dal presente 
comma sono stati stabiliti con D.M. 3 marzo 2008 (Gazz. Uff. 15 marzo 2008, n. 
64).
 



217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, 
le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 
luglio". Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis 
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro 
il 31 maggio 2008 (25).



(25) Periodo aggiunto dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
 



218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni 
in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività 
produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno 
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità 
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di 
invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la 
possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non 
titolari di pensione.



 



219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo 
possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate 
mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la 
trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo 
equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero 
avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di 
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della 
legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le 
confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, 
possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 218, apposito 
modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive 
modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del 
medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 
del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero 
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della 
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 
dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 322 del 1998.



 



220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende 
accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni 
presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle 
dichiarazioni.



 



221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il percipiente 
dichiara" è inserita la seguente: "annualmente" e dopo le parole: "indica le 
condizioni di spettanza" sono inserite le seguenti: ", il codice fiscale dei 
soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni";
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.



 



222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: "contratti di 
somministrazione di energia elettrica," sono inserite le seguenti: "di servizi 
di telefonia, fissa, mobile e satellitare,".



 



223. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono inserite le 
seguenti: ", né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,";
b) il terzo periodo è soppresso.



 



224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, 
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative 
attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle 
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici 
locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea 
che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una 
certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di 
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti 
a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, 
lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente 
titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la 
propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la 
controlla;
4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui 
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, 
nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui 
ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei 
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga 
sulla base di procedure ad evidenza pubblica";
b) il comma 6 è abrogato.



 



225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del 
direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle 
entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come 
sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a 
dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle 
entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei 
coobbligati (26).



(26) Vedi, anche, il comma 28-sexies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla 
data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base 
di un coefficiente pari a 0,9176.



 



227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie 
necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 
2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione 
vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti 
finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.



 



228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento 
di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di 
videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è 
concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del 
costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per 
ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di 
vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e 
bevande (27).



(27) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre 
agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa 
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta 
sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli 
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni (28).



(28) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite 
complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico 
di invio delle relative istanze (29).



(29) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate 
le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230 (30).



(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 febbraio 
2008.
 



232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di 
cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto 
dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea agli 
aiuti d'importanza minore (31).



(31) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in 
base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 
e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per 
l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per 
favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al 
fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni (32).



(32) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 
per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, 
comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in 
riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di 
decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto 
valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione 
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione 
netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai 
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (33).



(33) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di 
spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine 
cronologico di invio delle relative istanze (34).



(34) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate 
le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235 (35).



(35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 febbraio 
2008.
 



237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di 
cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto 
dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti 
di importanza minore (36).



(36) Vedi, anche, il D.M. 6 febbraio 2008.
 



238. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446.



 



239. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 
81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto 
dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della 
produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive 
di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



 



240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL 
impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui 
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in 
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa 
ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.



 



241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per 
le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto 
patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra 
"fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.



 



242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai 
diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.



 



243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione 
finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in 
favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 
7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una 
misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.



 



244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, 
delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico 
dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si 
provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle 
attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.



 



245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui 
composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.



 



246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché 
le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati 
con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



 



247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete 
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e 
ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità 
stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul 
valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli 
interporti.



 



248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a 
condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto 
e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione 
previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni 
nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi 
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.



 



249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei 
trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e 
di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il 
fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di 
quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto 
della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia 
autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 
per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.



 



250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti 
italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle 
riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 
249, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio 
degli interventi.



 



251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 
gennaio 2006, le parole: "dello 0,6 per mille" sono sostituite dalle seguenti: 
"dello 0,8 per mille".



 



252. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il 
primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia 
delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare 
l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli 
indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e 
successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore 
varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della 
disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che 
dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui 
al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici".



 



253. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al 
periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti 
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere 
che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non 
inferiore al 90 per cento".



 



254. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al 
periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti 
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere 
che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non 
inferiore al 90 per cento".



 



255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, 
dal comma 254 del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce 
la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui 
contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per 
cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle 
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di 
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.



 



256. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, la lettera d) del predetto 
comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse 
quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia 
medesima".



 



257. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, 
in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione 
straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, 
anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1".



 



258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in 
aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative 
leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui 
trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, 
singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia 
residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità 
e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, 
l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.



 



259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di 
edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di 
riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il 
comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire 
un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della 
capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.



 



260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni 
informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei 
commi da 167 a 289 del presente articolo nonché della presente legge, è 
autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.



 



261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di 
uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a 
titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di 
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione 
dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera 
c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico 
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora 
sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto 
delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche 
finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non 
superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini 
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo";
b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili 
e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i 
quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui 
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, 
sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti 
dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi 
imputabili alle prestazioni stesse";
c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il 
quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la 
base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è 
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata 
da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto 
soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle 
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di 
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore 
di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è 
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un 
corrispettivo inferiore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la 
detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre 
disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata 
moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni 
l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti";
d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato 
ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i 
servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il 
valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei 
beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la 
prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a 
disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello 
determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme 
eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto compresa in detto importo";
e) all'articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei 
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto 
dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente 
utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso 
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati 
nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei 
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano 
oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli 
esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a 
motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei 
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per 
cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio 
dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in 
ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria 
dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli 
stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori 
agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o 
beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di 
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e 
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a 
motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle 
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il 
transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura 
in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o 
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore";
2) alla lettera e), le parole: "ed al transito stradale delle autovetture e 
autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285" sono soppresse;
3) la lettera g) è abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: "non" è soppressa e il 
numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella 
preparazione di prodotti alimentari";
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.



 



262. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive 
modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati (37).



(37) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi quanto 
disposto dall'art. 82, comma 16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



263. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: 
"con l'aliquota del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con 
l'aliquota ordinaria" (38).



(38) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 41-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), si applicano a decorrere dal 
1° luglio 2008 (39);
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a 
decorrere dal 1° marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni 
relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) 
e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.



(39) Lettera così modificata dall'art. 82, comma 16, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112.
 



265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per 
gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le 
presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.



 



266. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza 
scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di 
beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, 
esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di 
sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con 
esclusione di attività di somministrazione e di vendita.



 



267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle 
rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini 
dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui 
all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione 
del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



 



268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato 
in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.



 



269. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 
2, dopo le parole: "un quinquennio" la parola: "tre" è sostituita dalla 
seguente: "quattro" e dopo le parole: "lo scontrino fiscale" sono inserite le 
seguenti: "compiute in giorni diversi,".



 



270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e 
fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.



 



271. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: 
"immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle 
seguenti: "immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009".



 



272. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: "La disposizione del periodo precedente si applica 
anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del 
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004".



 



273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e 
successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Tali 
redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione".



 



274. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni, dopo le parole: "della fiscalità" sono inserite 
le seguenti: ", delle cui banche di dati è comunque contitolare,".



 



275. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e 
successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 
2006, n. 96".



 



276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti 
soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi 
mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari 
persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, 
costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle 
disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il 
commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.



 



277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, 
qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale 
da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti 
titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 
novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici 
dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei 
relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti 
inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



 



278. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal 
seguente:
"Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici 
giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è 
stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico 
o con modalità telematiche".



 



279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando 
non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal 
conservatore.



 



280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento 
di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di 
euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità 
territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con 
particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al 
relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di 
cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle 
misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.



 



281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi 
dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive 
modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme 
previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si 
intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a 
quelle che effettuano riscossioni erariali.



 



282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: "quelli che, " sono inserite le seguenti: "dotati di 
attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
e";
2) le parole: "gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme 
all'elemento aleatorio" sono sostituite dalle seguenti: "insieme con l'elemento 
aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore 
la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria 
strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli 
tra quelle proposte dal gioco";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica 
dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)".



 



283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli 
apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.



 



284. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006" 
sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2007".



 



285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a 350 
milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009, è 
iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



 



286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle 
spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.



 



287. [L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via 
previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte 
della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva 
dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è 
determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data 
del 30 settembre 2007] (40).



(40) Comma abrogato dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti 
attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla 
certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del 
citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche 
strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle 
acque meteoriche.



 



289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è 
sostituito dal seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai 
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli 
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione 
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente 
con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di 
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione 
energetica minima è di 5 kW".



 



290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini 
della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure 
delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero 
come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico 
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite 
al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto 
derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del 
petrolio greggio (41).



(41) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 marzo 
2008.
 



291. Il decreto di cui al comma 290 è adottato, con cadenza trimestrale, se il 
prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media 
del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso 
in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il 
medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre 
precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del 
comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato al 
fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 
abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, 
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (42).



(42) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le 
eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.



 



293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato 
qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.



 



294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui 
al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle 
agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, 
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, 
accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 "Agenzia delle 
entrate - Fondi di bilancio" e versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'articolo 
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 
45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.



 



295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico 
locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse 
necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il 
recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario 
è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per 
autotrazione.



 



296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a 
ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata 
nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le 
quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano 
determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come 
carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, 
consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 
allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, 
in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di 
trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more 
dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, 
a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del 
presente comma.



 



297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere 
dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla 
compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, 
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni 
di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 
milioni di euro;
c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal 
maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo 
annuo pari a 342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del 
trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 
47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 
1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 
480,2 milioni di euro.



 



298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai 
servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è 
attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio 
impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista 
ai sensi del comma 296 del presente articolo, determinata nella misura di 
0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro 
a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi 
territori regionali.



 



299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato 
direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla 
struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria 
centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle 
somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei 
quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di 
distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico 
previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme 
spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere 
rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto 
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e 
di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 
16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive 
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e 
di quelle contenute nel presente comma (43).



(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'accisa sul 
gasolio per autotrazione, il D.M. 11 aprile 2008.
 



300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale 
sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti 
dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare 
una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e 
di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del 
processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la 
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del 
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, 
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le 
modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi 
servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di 
funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere 
un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale (44).



(44) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento 
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle 
spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i 
rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata 
in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le 
risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro 
acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di 
versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.



 



302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 
2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure 
della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei 
trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, 
è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui 
tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 296.



 



303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, 
è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto 
dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri 
aggiuntivi a carico dello Stato.



 



304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri 
economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei 
trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto 
pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 
130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. 
Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di 
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, 
n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli 
interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, 
n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del 
Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di 
realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi 
interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla 
loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente 
comma (45).



(45) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi 
previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 
2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A 
decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al 
comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di 
premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità 
nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. 
All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) 
è abrogata (46).



(46) Con D.M. 23 aprile 2008 (Gazz. Uff. 12 maggio 2008, n. 110) sono stati 
definiti i criteri per la presentazione e selezione dei progetti da finanziare 
con le risorse destinate al completamento di interventi nel settore dei sistemi 
di trasporto rapido di massa.
 



306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la 
lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio 
minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori 
con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno 
il 50 per cento della dotazione del fondo".



 



307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei 
lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, 
interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le 
procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee 
(47).



(47) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del 
contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle 
disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni 
a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità 
di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali 
del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si 
applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano.



 



309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi 
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione 
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 
per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La 
detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella 
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito 
complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta 
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle 
condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.



 



310. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta 
nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché 
quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il 
ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico 
trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle 
provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui 
all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, 
non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, 
comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni.



 



311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei 
confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite 
debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei 
disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale 
governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad 
investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti 
dalla medesima società.



 



312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.



 



313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il 
recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di 
sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità 
e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia 
del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, 
d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani 
urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono 
presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per 
promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui 
all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il 
complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione 
dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.



 



314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti 
i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono 
determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche 
e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei 
programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la 
formazione dei suddetti programmi.



 



315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la 
regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le 
attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di 
valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le 
categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di 
attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, 
nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei 
programmi medesimi.



 



316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per 
l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le 
amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti 
competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con 
particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli 
immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, 
archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno 
rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore 
definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di 
valorizzazione.



 



317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del 
presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività 
culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di 
decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro 
novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione 
produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, 
ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere 
pubbliche o di interesse generale in esso comprese.



 



318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione 
alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei 
contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, 
programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della 
vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione 
è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1° agosto 
2002, n. 166.



 



319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di 
eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al 
comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire 
all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, 
la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e 
del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili 
confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro 
per l'anno 2008 (48).



(48) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 
luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un 
programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del 
patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di 
pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale 
e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente 
funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 
31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non 
più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio 
entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo 
pari almeno a 2.000 milioni di euro";
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
"13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente 
utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono 
tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da 
realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle 
infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove 
localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, 
accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni 
immobili non più in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi 
compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del 
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del 
demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali 
strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la 
trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con 
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici 
e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il 
ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal 
Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 
15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la 
riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è 
determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione 
del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi 
derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate 
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli 
immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della 
difesa, oggetto del presente comma".



 



321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città 
di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come 
patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del 
Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 
e 2010 (49).



(49) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e 
delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale 
fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei 
comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il 
ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale 
costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.



 



323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e 
prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il 
recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come 
patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai 
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.



 



324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con 
il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per 
l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al 
fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite 
di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 (50).



(50) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di 
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non 
appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in 
partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per 
gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, 
fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, 
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche 
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti 
di cui all'articolo 2554 del codice civile (51).



(51) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui 
al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel 
territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando 
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione (52).



(52) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento 
del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di 
nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per 
ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano 
di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna 
produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione 
nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un 
limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione 
nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale 
italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo 
d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui 
agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche 
di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi 
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite 
massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e 
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, 
con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui 
agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere 
cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite 
massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta (53).



(53) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 
non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano 
parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un 
rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso 
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (54).



(54) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi 
d'imposta successivi (55).



(55) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 
2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per 
cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la 
partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per 
cento degli utili derivanti dall'opera filmica (56).



(56) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), 
numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta 
di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e 
previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del 
rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti 
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili 
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (57).



(57) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 
327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il 
costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In 
ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale 
che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per 
cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione 
della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film (58).



(58) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro 
dello sviluppo economico] (59).



(59) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le 
attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione 
europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli 
investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della 
decisione di autorizzazione della Commissione europea] (60).



(60) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 
13-ter dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è 
riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a 
film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano 
d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per 
cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite 
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.



 



336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro 
dello sviluppo economico.



 



337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



 



338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte 
dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione 
cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film 
di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del 
citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale 
beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai 
sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.



 



339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte 
dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese 
italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da 
sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione 
cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di 
cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato 
decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la 
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni.



 



340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro 
dello sviluppo economico.



 



341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il 
limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 
e 15 milioni di euro per il 2010.



 



342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico 
delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del 
prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 
1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è 
assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale 
contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto 
legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera 
c), del citato articolo 12 (61).



(61) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le 
attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione 
europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo 
sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della 
Commissione europea.



 



344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: "calcolato dall'I.N.P.S." sono 
sostituite dalle seguenti: "risultante al Sistema informativo dell'indicatore 
della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.";
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione 
presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità 
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione 
dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, 
ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 
2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità 
della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda 
far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del 
calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio 
nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da 
essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di 
assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o 
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima 
prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia 
delle entrate le relative informazioni.
3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via 
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del 
soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica 
equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia 
delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì 
l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi 
conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati 
dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che 
hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al 
soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 
3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, 
i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche 
ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, 
riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il 
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il 
calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle 
entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali 
omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita 
dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da 
ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di 
cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto 
richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva 
unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione 
relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità 
rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini 
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori 
di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e 
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, 
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli 
ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non 
veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio 
mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia 
delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai 
sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste 
di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure 
automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia 
di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della 
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti 
beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella 
consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al 
fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal 
comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della 
salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate 
della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative 
delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche 
attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel 
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono 
disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie 
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo";
c) all'articolo 4-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema 
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai 
sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale 
che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
2) al comma 2, le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8";
d) all'articolo 6:
1) al comma 2, le parole: "comma 3" e "comma 6" sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: "comma 2" e "comma 12";
2) al comma 3, le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 8 e 
9" e dopo le parole: "gli enti erogatori" sono inserite le seguenti: ", 
l'Agenzia delle entrate";
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: "Istituto nazionale della 
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle entrate";
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "dall'Istituto nazionale della 
previdenza sociale" sono inserite le seguenti: ", dall'Agenzia delle entrate".



 



345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di 
controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai 
fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del 
piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni 
vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai 
commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 
milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da 
parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di 
contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, 
della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito 
di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica 
vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è 
riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere 
alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente 
è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con 
soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto 
all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle 
maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 
526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove 
assunzioni.



 



346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di 
potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di 
soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni 
statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della 
legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle 
disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata 
la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive 
previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 
26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 
5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 
milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e 
con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di 
utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché 
per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, 
comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 
8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie 
formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite 
di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti 
risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, 
ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della 
legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di 
euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e 
lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, in 
particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non 
inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette 
dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª 
serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la 
selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 
funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e 
con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle 
procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 
1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, 
terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, 
per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 
posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle 
autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane 
può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti 
risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette 
dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª 
serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un 
punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da 
parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 
345, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte 
dell'Agenzia delle dogane.



 



347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), 
per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la 
protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire 
concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo 
indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del 
direttore generale n. 122 del 2005.



 



348. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e 
il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della 
pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a 
decorrere dall'anno 2008.



 



349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto 
all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero 
dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di 
euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri 
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 
2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate 
derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge 
e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 
milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante 
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350.



 



350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 
345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato 
livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali 
attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta 
all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi 
fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per 
l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della 
Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro 
straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli 
e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei 
conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità 
previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del 
medesimo stato di previsione.



 



351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di 
giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la 
Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle 
sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno 
sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo 
di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e 
di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da 
presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 
gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i 
componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. 
In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 
provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della 
Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al 
primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte 
dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle 
commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed 
i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di 
segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto 
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 
gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di 
sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria 
centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il 
trattamento di missione.



 



352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data 
di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i 
quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione 
regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la 
decisione impugnata.



 



353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono 
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione 
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche 
del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai 
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; 
con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a 
seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data 
decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente 
legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio 
di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i 
criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi 
interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, 
nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato 
decreto legislativo n. 545 del 1992 (62).



(62) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 aprile 
2008. Con D.M. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 maggio 2008, n. 127) è stata 
disposta l'articolazione in collegi delle sezioni della Commissione tributaria 
centrale.
 



354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei 
compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere 
sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 
nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 
10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 
2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione 
tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi 
spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie 
regionali (63).



(63) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 
345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 
4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di 
euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la 
spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 
2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di 
avvocati e procuratori dello Stato.



 



356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono 
annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni 
effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai 
commi da 345 a 357.



 



357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in 
attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



 



358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi 
di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del 
demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli 
utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 
59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per 
il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con 
particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della 
legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i 
contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata 
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad 
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.



 



359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione 
fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, 
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il 30 giugno 2008 (64), incarichi di livello dirigenziale 
generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, 
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e 
comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga 
esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli 
incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello 
dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.



(64) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, 
n. 97.
 



360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate 
attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei 
contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui 
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le 
attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai 
seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle 
tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del 
rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle 
tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti 
di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.



 



361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione 
amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie 
fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei 
medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia 
prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali 
devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, 
l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.



 



362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il 
perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di 
contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di 
indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei 
contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e 
le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle 
agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non 
inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa 
vigente.



 



363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione 
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite 
distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, 
distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.



 



364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti 
le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi 
e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun 
apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al 
comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e 
successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le 
opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, 
le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché 
le modalità di effettuazione dei controlli.



 



365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla 
predetta data, dal 30 luglio 2009.



 



366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 
a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della 
guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa 
all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al 
comma 363.



 



367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente 
posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con 
riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai 
provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° 
gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di 
quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal 
passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge 
l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per 
l'adempimento spontaneo.



 



368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società 
stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, 
rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di 
evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare 
contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione 
pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al 
comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.



 



369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la 
società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la 
gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al 
comma 367.



 



370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è 
determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle 
convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.



 



371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia 
un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.



 



372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati 
gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto 
incompatibile con il presente articolo.



 



373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, 
determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, 
affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da 
parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero 
della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il 
fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di 
continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione 
giudiziaria.



 



374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: "le società per azioni residenti" sono inserite le seguenti: 
", ai fini fiscali,";
2) la parola: "italiani" è sostituita dalle seguenti: "degli Stati membri 
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico 
europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
3) dopo le parole: "non possiedano" sono inserite le seguenti: "al momento 
dell'opzione";
4) le parole: "dell'1 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle 
seguenti: "del 2 per cento";
b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per il periodo 
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di 
prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 
aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel 
caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto 
termine";
c) al comma 134, le parole: "Le SIIQ" sono sostituite dalle seguenti: "I 
soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ 
sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di 
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento 
CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, 
nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito 
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli";
d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
"134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 
sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione 
del comma 6".



 



375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo 
comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo 
previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



 



376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in 
vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 
agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi 
compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può 
essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente 
con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 
della Costituzione (65).



(65) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, 
D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
 



377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto 
legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la 
riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui 
al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, 
n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 
12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 
25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni (66).



(66) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, 
D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
 



378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 
2008.



 



379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di 
stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: "per il triennio 2007-2009" sono sostituite dalle 
seguenti: "per gli anni 2007-2010";
b) al comma 677, le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: 
"2007, 2008, 2009 e 2010";
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 
ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti 
ai fini della quantificazione della manovra";
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:
"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei 
comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media 
triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai 
sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi 
programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario 
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, 
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra 
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla 
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti";
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti 
devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per 
l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 
2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della 
misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei 
commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 
hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del 
saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini 
di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa 
e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 
143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità 
interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 
2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla 
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo 
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della 
media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi 
programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla 
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per 
cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a 
condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o 
negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo 
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza 
mista";
f) al comma 683, primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686, il saldo 
finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del 
triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per 
quella di cassa," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il 
saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per 
l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per 
gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le 
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere 
dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente 
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e 
spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di 
crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal 
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un 
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno";
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità 
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le 
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono 
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di 
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni 
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un 
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito 
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi 
dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto 
dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di 
stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di 
commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo 
stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole 
del patto di stabilità interno";
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli 
enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza 
finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per 
monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo 
aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza 
pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa 
quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura 
finanziaria";
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata 
trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di 
stabilità interno";
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:
"686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale 
degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti 
con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di 
contenimento dei prelevamenti".



 



380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma 
di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti 
dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o 
provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui 
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.



 



381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni 
ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.



 



382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere 
redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti 
al decreto.



 



383. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui 
al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei 
rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota 
allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali 
attività.



 



384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo 
dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di 
quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte 
dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



 



385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il 
patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione 
del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del 
medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di 
cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia 
conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica.



 



386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 
1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i 
quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è 
stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a 
questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del 
patto di stabilità interno.



 



387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si 
prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, 
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A 
e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale 
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in 
conto capitale.



 



Articolo 2
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le 
autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del 
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; 
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla 
mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio 
internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e 
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 
Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 
paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, 
solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il 
lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e 
riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche.
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e 
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, 
per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° marzo 2005, n. 26.



 



2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente 
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 
696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



 



3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 
1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 
2008.



 



4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di 
imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 
2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del 
comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta 
dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle 
costruzioni di cui alla medesima lettera i).



 



5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio 
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del 
comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non 
possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 
milioni di euro e di 30 milioni di euro. [A partire dall'anno 2010 i maggiori 
introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle 
casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto 
legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione 
di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma] (67).



(67) Periodo soppresso dall'art. 47-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni 
dello stesso articolo.
 



6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato 
ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 
dello stesso articolo 25.



 



7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è 
inserito il seguente:
"Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno 
riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai 
soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi 
attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti 
pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle 
pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale 
del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e 
per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 
settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio".



 



8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle 
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per 
cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un 
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 
verde, delle strade e del patrimonio comunale.



 



9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come 
modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli 
enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la 
validità delle certificazioni prodotte in precedenza.



 



10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".



 



11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la 
concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al 
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro 
dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei 
contributi (68).



(68) Le modalità di riparto ed erogazione del contributo previsto dal presente 
comma sono state determinate con D.M. 28 aprile 2008 (Gazz. Uff. 16 maggio 2008, 
n. 114).
 



12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai 
sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per 
lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in 
giudizio degli enti convenzionati.



 



13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: 
"e per l'estinzione anticipata di prestiti".



 



14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore 
dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive 
modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, 
e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati 
in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad 
intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella 
disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di 
spese di investimento.



 



15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai 
comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, 
comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro 
centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali 
difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato 
articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente 
per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il 
termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato 
alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento 
ai comuni.



 



16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per 
l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.



 



17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa 
pubblica, entro il 30 settembre 2008 provvedono con proprie leggi, sentiti i 
consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità 
montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il 
funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un 
terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 
2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione (69).



(69) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 
97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata 
disposta dall'art. 4, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le 
cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.
 



18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti princìpi 
fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di 
indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: 
della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di 
vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, 
dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla 
dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di 
provincia e delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle 
comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità 
montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.



 



19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle 
comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali 
per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.



 



20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il 
termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, 
i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non 
sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 
metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per 
almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di 
altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota 
altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni 
alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, 
di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di 
quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, 
fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del 
territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno 
cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo 
da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non 
può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita 
dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti 
dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al 
massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.



 



21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è 
accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate 
e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e 
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole 
regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di 
pubblicazione del predetto decreto (70).



(70) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 
97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata 
disposta dall'art. 4, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le 
cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.
 



22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti 
all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in 
particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla 
ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle 
predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana 
soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche 
processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della 
solidarietà attiva e passiva.



 



23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici". La 
presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni 
amministrative locali.



 



24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono 
sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti 
dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali 
dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane 
e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui all'articolo 
77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo 
di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli 
oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 
86".



 



25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai 
comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a 
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la 
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito 
nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un 
quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in 
base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri 
circoscrizionali";
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei 
vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto 
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della 
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi 
fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di 
funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un 
comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del 
consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana";
d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le indennità di 
funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con 
delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli 
assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti 
delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in 
condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché 
gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino 
all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione 
del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di 
presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a 
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità" e il 
terzo periodo è soppresso.



 



26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché 
i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal 
presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, 
gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono 
alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la 
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale 
partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono 
cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento 
dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di 
incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta".



 



27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in 
ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede 
il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel 
caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, 
nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo 
per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e 
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente 
competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle 
spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione 
sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede 
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio 
effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei 
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria 
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o 
delegate".



 



28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme 
associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei 
servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è 
consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle 
previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in 
materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del 
servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane 
l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed 
è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da 
parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si 
applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o 
resi obbligatori da leggi nazionali e regionali (71).



(71) Comma così modificato prima dall'art. 35-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 4, D.L. 7 
ottobre 2008, n. 154.
 



29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: 
"250.000 abitanti";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono 
articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai 
sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni 
non può essere inferiore a 30.000 abitanti" (72).



(72) Sui termini per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma 
vedi l'art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge 
di conversione.
 



30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in 
materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al 
responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli 
articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di 
componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e 
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese 
di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad 
oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della 
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla 
commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile 
dell'ufficio elettorale comunale.



 



31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 
milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come 
rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di 
certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa 
derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di 
cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai 
commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, 
sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto 
dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, 
comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al 
medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 
213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 
383 e 384.



 



32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti 
interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo 
delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale 
accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla 
differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione 
dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del 
fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena 
attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei 
limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31 (73).



(73) Con Decr. 15 luglio 2008 (Gazz. Uff. 22 luglio 2008, n. 170) è stato 
approvato il modello per la certificazione relativa al contenimento delle spese 
degli enti locali.
 



32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni 
idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata 
attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro 
la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 
31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale (74).



(74) Comma aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 40, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione 
dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di 
rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla 
soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di 
funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti 
territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, 
secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.



 



34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed 
organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito 
della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in 
parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.



 



35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione 
del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi 
esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, 
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché 
dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del 
titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. 
La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma 
deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente 
anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (75).



(75) Sull'applicabilità della riduzione prevista dal presente comma vedi l'art. 
27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione.
 



36. [In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato 
possono procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi, di cui al 
medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente 
svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma 
di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le 
regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia 
attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel 
rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate 
dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione 
di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e 
passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini 
istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la 
potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio 
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà 
consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto 
di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione 
risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle 
regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle 
regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino 
i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti 
per l'attività istituzionale] (76).



(76) Comma abrogato dall'art. 27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione.
 



37. [Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di 
consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni 
debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che 
individui le necessarie misure compensative] (77).



(77) Comma abrogato dall'art. 27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione.
 



38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle 
rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione 
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro 
il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla 
rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi 
servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel 
rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della 
finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui 
agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali 
ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle 
province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla 
provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del 
territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di 
appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una 
delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci 
o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione 
del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento 
comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli 
interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e 
delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al 
contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.



 



39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere 
dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale 
remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto 
nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e 
la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle 
previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di 
trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di 
movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti";
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sul predetto conto, 
nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni 
sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o 
altre misure cautelari";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e 
utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del 
comma 6. (L)";
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.



 



39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere 
della Banca centrale europea (78).



(78) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui 
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è 
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.



 



41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una 
dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il 
Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e 
della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita 
nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree 
protette e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero 
improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento 
all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza 
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità 
e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del 
patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla 
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie 
protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione 
ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in 
modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del 
Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione 
isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori 
(ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative 
quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni (79).



(79) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore 
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme 
restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del 
Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati 
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 
dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse 
iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole 
minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo 
di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per gli affari regionali.



 



43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



 



44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle 
aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 
dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è 
integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli 
anni 2009 e 2010.



 



45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente 
italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite 
all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse 
sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal 
primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.



 



46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, 
Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al 
risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche 
attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad 
anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente 
non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione 
dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati 
fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei 
singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano 
dei disavanzi.



 



47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di 
cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta 
anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in 
appositi capitoli del bilancio dello Stato.



 



48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su 
appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, 
anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo 
del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor 
contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di 
appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da 
stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. 
All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata 
estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono 
tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle 
finanze e della salute.



 



49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro 
dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il 
patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso 
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello 
Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini 
stabiliti dal relativo piano.



 



50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte 
salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti 
un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, 
ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive 
e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 
febbraio 1999, n. 44".



 



51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le 
disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.



 



52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui 
all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere 
effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano.



 



53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle 
ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli 
atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



 



54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 
novembre 2007, n. 223.



 



55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 
1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del 
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese 
di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con 
lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di 
razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella 
relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.



 



56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, 
ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del 
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze.



 



57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 
56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 
milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e 
a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro (80).



(80) Comma così modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione.
 



58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior 
limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità 
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari 
esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.



 



59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del 
Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, 
le occorrenti variazioni di bilancio.



 



60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di 
informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese 
all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 
la spesa ulteriore di:
a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei 
connazionali (81);
b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di 
assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui 
alla legge 3 marzo 1971, n. 153 (82).



(81) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
(82) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della 
cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi 
internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra 
itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008 (83).



(83) Comma così modificato dal numero 3) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. 
 



62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri 
in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in 
situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento 
con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere 
dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.



 



63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti 
dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della 
presidenza italiana del "G8", il Ministero degli affari esteri è autorizzato a 
procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro 
per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo 
di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato.



 



64. Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009 è stanziata 
la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.



 



65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso 
un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per 
la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio 
dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione 
contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della 
cooperazione euromediterranea.



 



66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del 
Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle 
Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in 
conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione 
stessa.



 



67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui 
alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro annui a 
decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical 
Panel (IAMP) (84).



(84) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di 
Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 
di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.



 



69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 2 
milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund 
presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 
67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa 
centro-europea (INCE).



 



70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, 
la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di 
promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto 
del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel 
mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo 
degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e 
alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 
milioni di euro per l'anno 2008 (85).



(85) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, 
n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così 
come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.



 



72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento 
militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del 
fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è 
incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.



 



73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata 
legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei 
quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi 
all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al 
rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.



 



74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da 
ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una 
dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della 
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le 
unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri".



 



75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale 
dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività 
di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento 
degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello 
svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni 
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per 
l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. 
Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei 
carabinieri per la tutela dell'ambiente.



 



76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle 
disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato.



 



77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.



 



78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati 
indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, 
nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché 
al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le 
basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o 
patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili 
all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di 
minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al 
coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a 
carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali 
patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del 
triennio 2008-2010.



 



79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i 
termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed 
entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela 
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 
novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.



 



80. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del 
triennio 2008-2010 (86).



(86) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 
264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010.



 



82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la 
realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di 
corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di 
comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità 
giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente 
svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si 
procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle 
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 
259, e successive modificazioni.



 



83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di 
intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.



 



84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza 
nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità 
giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, 
previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al 
personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è 
corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione 
prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità 
e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.



 



85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero 
della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.



 



86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di 
diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese 
attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei 
diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai 
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 
580.



 



87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di 
finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da 
destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).



 



88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della 
maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno 
trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di 
corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.



 



89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella 
misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad 
attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 
per cento. (L).
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è 
stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è 
stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli 
otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 
dieci per cento. (L)";
b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: "senza la riduzione del 
quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aumento del dieci per 
cento di cui al comma 2 dell'articolo 37";
c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 
"L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la 
Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui 
all'articolo 45";
d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: ", senza applicare la riduzione del 
quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1" sono soppresse;
e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica 
utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data 
del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al 
valore venale del bene. (L)".



 



90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 
89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in 
corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata 
condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.



 



91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico 
fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale 
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è 
posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione 
di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui 
all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente 
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. 
Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (87).



(87) Vedi, anche, l'art. 5, O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3641.
 



92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza 
e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I 
dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 
sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto 
e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto 
del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla 
cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.



 



93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 
121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con 
almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati 
prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 
42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di 
dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di 
servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il 
raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 
121.



 



94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il 
collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei 
dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, 
è incrementato fino a nove unità.



 



95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di 
pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, 
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per 
l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo 
dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, 
nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di 
dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su 
proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di 
funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto 
determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori 
d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza 
di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica 
sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti: "e dai prefetti 
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento 
della pubblica sicurezza";
d) all'articolo 13, comma 1, le parole: "dirigente generale di pubblica 
sicurezza di livello B e" sono soppresse;
e) all'articolo 58, comma 3, le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica 
sicurezza di livello B" sono soppresse;
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di livello B" 
sono sostituite dalle seguenti: "e dai prefetti provenienti dai ruoli della 
Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "un apposito comitato composto da almeno 
tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle 
seguenti: "un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli 
della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica 
sicurezza";
h) all'articolo 64, comma 2, le parole: "di livello B" sono soppresse.



 



96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione 
di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali 
oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, 
attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni 
nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i 
relativi posti.



 



97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del 
soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli 
aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad 
esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento 
delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 
milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e 
con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni 
parlamentari e alla Corte dei conti.



 



98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere 
nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei 
compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e 
delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia 
costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con 
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite 
l'Ufficio centrale del bilancio.



 



99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di 
comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è 
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro 
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.



 



100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei 
cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale 
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 
31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità 
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul 
territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti 
di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi 
adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.



 



101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da 
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i 
criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, 
nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni 
interessate.



 



102. [Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di 
vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o 
similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero 
dell'interno, il "Fondo per la legalità". Al Fondo confluiscono i proventi 
derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni] (88).



(88) Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



103. [A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, 
anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali 
e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani 
degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di 
emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla 
diffusione della cultura della legalità] (89).



(89) Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



104. [Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con 
decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni 
attuative dei commi 102 e 103] (90).



(90) Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità 
organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 
successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del 
dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali 
nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari 
superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della 
legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.



 



106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima 
retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima 
retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai figli 
maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data 
dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, 
l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai 
medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 
luglio 2000, n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I 
benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi 
all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime 
cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione della presente 
legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, 
comma 2, secondo periodo".



 



107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli 
interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le 
disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza 
dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal 
Ministro dell'interno e dai commissari delegati";
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato di emergenza" 
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) 
- 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 
16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, 
continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 
22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della 
protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del 
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile";
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 
e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni 
analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati 
annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti 
nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: 
"Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le 
spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 
milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono 
erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un 
quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle 
contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 
dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della 
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità 
speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi 
da ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il 
completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente 
decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte 
dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con 
contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli 
esercizi 2008, 2009 e 2010".



 



108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e 
c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo 
comma 107.



 



109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti 
tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 
28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento 
della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 
dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della 
protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 
dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della 
protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, 
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive 
modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo 
interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun 
tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già 
eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (91).



(91) Vedi, anche, i commi da 2 a 5 dell'art. 3, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.
 



110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle 
somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono 
definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 
al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun 
contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti 
a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica 
soluzione entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti 
dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma 
(92).



(92) Comma così modificato dal comma 4-quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio 
degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero 
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti 
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi 
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima 
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, 
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni 
illustrative.



 



112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile 
nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata 
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di 
velivoli antincendio.



 



113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 
1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 
510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 
2008.



 



114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle 
attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi 
alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un contributo straordinario di 
15 milioni di euro per l'anno 2008.



 



115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi 
di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli 
eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, 
n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo 
decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle 
medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



 



116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei 
limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.



 



117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 
novembre 2002, dopo le parole: "avevano la residenza" sono inserite le seguenti: 
"o la sede operativa".



 



118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone 
colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la 
provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto 
e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di 
opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi 
alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008, 2009 e 2010.



 



119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai 
finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.



 



120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, 
istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese 
giovanili nel settore della pesca.



 



121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte 
delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le 
disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso 
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate 
agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 102.



 



122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per 
l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la 
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno 
del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.



 



123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, 
di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, 
per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della 
dotazione del fondo di cui al comma 122.



 



124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunta la seguente lettera:
"f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi 
diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali 
e nelle foreste".



 



125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 
dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 
1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (93).



(93) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della 
regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge 
regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi 
finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi 
dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 
16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al 
Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei 
predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i 
giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni 
forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore 
della presente legge.



 



127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di 
contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in 
funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori 
e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti 
alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, 
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a 
quelli al dettaglio.



 



128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza 
settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite 
con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di 
telefonia.



 



129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti 
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del 
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere 
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei 
prezzi rilevati ai sensi del comma 127.



 



130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli 
esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del 
Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle 
filiere agroalimentari.



 



131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con 
gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di 
generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al 
pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi 
commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e 
di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.



 



132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la spesa di 
100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.



 



133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano 
irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 
per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 
l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 
1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione 
del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata 
di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione 
dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui 
all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 
1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che 
conseguentemente vengono soppresse.



 



134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino 
prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle 
disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e 
manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti 
rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei 
lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e 
dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di 
legge e anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione 
dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il 
riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la 
sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera 
a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione 
agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti 
di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine 
agricolo-forestale.



 



135. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in 
favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il 
seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti 
agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il 
nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo 
andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da 
considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai 
sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento 
(CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a 
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti 
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, 
del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti 
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, 
lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti 
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo 
Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) 
n. 1857/2006, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a 
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un 
importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire 
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla 
Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate 
dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che 
siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento 
(CE) n. 1857/2006" (94).



(94) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento 
all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui 
al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.



 



137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui 
al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli 
impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per 
quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 
2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro 
dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, 
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i 
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza 
distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi 
per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima 
della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con 
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri (95).



(95) Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 
2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 9, 
D.L. 6 novembre 2008, n. 172. La stessa modifica prevista dal D.L. n. 97/2008 
era stata disposta dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in 
legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. In deroga a 
quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-octies dell'art. 33, D.L. 31 
dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 
successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista 
si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete 
di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida 
con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può 
utilizzare in compensazione il credito.



 



139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del 
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, 
nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso 
in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore 
energetico.



 



140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli 
anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare.



 



141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a 
far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini 
dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 
7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 
1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato 
del gas naturale.



 



142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: 
"iniziative a vantaggio dei consumatori" fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: "progetti a vantaggio dei consumatori di energia 
elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono 
beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e 
comunitarie".



 



143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata 
con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è 
incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle 
fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre 
fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono 
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



 



144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti 
di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media 
annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di 
certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 
1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono 
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia 
elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



 



145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti 
di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media 
annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in 
alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del 
produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda 
della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un 
periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente 
in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito 
di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di 
tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle 
condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può 
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini 
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.



 



146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
le parole da: "Il Ministro delle attività produttive" fino alla fine del comma 
sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è 
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono 
stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 
2012".



 



147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della 
quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal 
Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione 
incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione 
netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il 
coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 
allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione 
vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute 
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.



 



148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono 
collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla 
differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione 
in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia 
elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione 
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 
registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 
gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i 
coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche 
rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini 
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.



 



149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della 
copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti 
rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione 
europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in 
scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere 
all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio 
riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore 
del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.



 



150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite 
le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con 
tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di 
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente 
meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché 
le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti 
alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 
200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di 
cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed 
energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di 
produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, 
la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini 
dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto 
compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, 
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



 



151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui 
all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in 
esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.



 



152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha 
diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che 
i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura 
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o 
in conto interessi con capitalizzazione anticipata.



 



153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al 
comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, 
trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe 
dell'energia elettrica.



 



154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.



 



155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei 
certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi 
diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, 
fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al 
comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo 
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.



 



156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di 
cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in 
misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.



 



157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.



 



158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono 
sostituite dalle seguenti: "o dalle province delegate";
b) al comma 3, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono inserite 
le seguenti: ", che costituisce, ove occorra, variante allo strumento 
urbanistico";
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti 
offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il 
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa 
concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità 
marittima";
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: "In caso di 
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio 
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente 
disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte 
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: ", in ogni caso," sono soppresse 
e, dopo le parole: "a seguito della dismissione dell'impianto" sono aggiunte le 
seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di 
misure di reinserimento e recupero ambientale";
f) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)";
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi 
impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie 
individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla 
specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di 
cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di 
generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede 
con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività";
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni adeguano 
le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si 
applicano le linee guida nazionali".



 



159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere 
concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del 
termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le 
attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della 
legge 23 agosto 2004, n. 239.



 



160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, 
sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 
dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina 
del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



 



161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:
"Tabella A (Articolo 12)
      FonteSoglie
      1 Eolica 60 kW
      2 Solare fotovoltaica 20 kW
      3 Idraulica 100 kW
      4 Biomasse 200 kW
      5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 
      kW".





 



162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a 
decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una 
dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di 
campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi 
energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo 
all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle 
lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte 
al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per 
sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione 
stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata 
la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche 
inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla 
classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio 
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a 
cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.



 



163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio 
nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a 
incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli 
elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il 
collegamento alla rete elettrica.



 



164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli 
impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano 
richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas.



 



165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 
387, sono aggiunte le seguenti lettere:
"f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori 
di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e 
dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, 
procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di 
rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia 
tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati 
interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete 
di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche 
necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di 
connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione 
alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con 
le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della 
rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la 
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della 
piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti 
nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro 
forme consortili".



 



166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio 
decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli 
adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la 
connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti 
alimentati da fonti rinnovabili.



 



167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento 
dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere 
l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei 
successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.



 



168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione 
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in 
assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le 
iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo 
minimo fissato di cui al comma 167.



 



169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 
da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le 
misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i 
risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 
167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.



 



170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto 
previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni 
ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il 
Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore 
inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli 
ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131.



 



171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle 
iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti 
energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.



 



172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri 
Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle 
attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti 
rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e 
medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico 
nazionale per il periodo 2007-2013.



 



173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 
6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili 
sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.



 



174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 
29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti 
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai 
sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle 
caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un 
procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il 
complesso degli impianti.



 



175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la 
gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per 
ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del 
relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
b) al comma 4, le parole: "nuove scadenze" sono sostituite dalle seguenti: 
"nuove gare" e le parole: "limitatamente al periodo di proroga" sono sostituite 
dalle seguenti: "fino al nuovo affidamento";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del 
presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, 
comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni 
di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete".



 



176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana 
sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a 
combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in 
grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti 
dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per 
la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a 
combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo 
incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli 
energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti 
energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua 
utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno 
prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a 
combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele 
metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.



 



177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale 
il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi 
decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati 
(OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le 
filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da 
contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito 
un apposito fondo, denominato "Fondo per la promozione di azioni positive in 
favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi 
geneticamente modificati", presso il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può 
essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti 
che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e 
partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la 
gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per 
l'anno 2008 (96).



(96) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e 
società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, 
nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle 
biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per la 
promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle 
biotecnologie", presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo 
può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. 
Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di 
euro per l'anno 2008 (97).



(97) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono 
autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 
25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da 
erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80.



 



180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, 
n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 
milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 
milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.



 



181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro 
per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro 
per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, 
comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.



 



182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le 
parole: "da piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e per sostenere 
la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di 
piccole e medie imprese femminili".



 



183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse 
derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 
febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del 
bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 "Fondo per la 
competitività", piano di gestione 18, e al capitolo 7480 "Fondo rotativo per le 
imprese" piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico.



 



184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e turistiche".



 



185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito 
dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità 
giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione 
tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, 
d'intesa con il Ministero degli affari esteri.



 



186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed 
indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue 
attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato 
è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. 
Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, 
donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo 
Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da 
somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi 
titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo 
contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, 
governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività 
del Comitato.



 



187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo 
funzionamento.



 



188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 
2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del 
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata 
non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza 
della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al 
mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea 
vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli 
interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a 
carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto 
decreto-legge n. 786 del 1985.



 



189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se 
più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 
aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.



 



190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di 
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (98).



(98) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, 
le parole: "richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio 
dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti: ". Per i patti ed i contratti 
in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione 
possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008".



 



192. All'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "Per le opere di 
infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali" sono 
sostituite dalle seguenti: "Per le opere di insediamento di una sede 
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di 
ricerca e di attività industriali".



 



193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema 
turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la 
destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione 
delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non 
regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è 
necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il 
territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle 
capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 
marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di "buoni-vacanza" da destinare a 
interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la 
soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei 
settori del turismo balneare, montano e termale.



 



194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto 
turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il 
contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più 
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, 
nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di 
semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la 
nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le 
azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli 
adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, 
nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare 
l'esercizio dei poteri pubblici.



 



195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, 
strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad 
assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e 
internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a 
incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le 
procedure di cui al comma 194.



 



196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende 
noto al pubblico il proprio "ufficio prezzi", che riceve segnalazioni e verifica 
le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai 
consumatori finali.



 



197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere 
disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la 
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità 
di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma 
comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.



 



198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la 
sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed 
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. 
Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, 
analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e 
decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare 
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati 
dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato (99).



(99) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si 
avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri 
competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della 
Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può 
convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di 
verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo 
corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del 
Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei 
prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì 
tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a 
livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con 
particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica (100).



(100) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



200. Il Garante di cui al comma 198 è nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i 
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per 
il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i 
compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie 
funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni (101).



(101) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le dinamiche e le eventuali 
anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 
a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla 
formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato e di proposte normative (102).



(102) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in 
ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei 
dati personali.



 



203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse 
umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. 
Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



 



204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della 
legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per 
l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.



 



205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 
marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2008 
(103).



(103) Comma così modificato dal numero 4) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in 
applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 
2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea 
dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro 
per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004 (104).



(104) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



207. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, 
del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva 
approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o 
limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di 
autorizzazione.



 



208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, 
n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 
2008.



 



209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, 
è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008 (105).



(105) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei 
trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza 
energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in 
navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La 
dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 (106).



(106) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di 
un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di 
efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative 
disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e 
organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni 
del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo 
sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori 
pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti 
e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e 
impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e 
controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono 
una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di 
trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in 
porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e 
comunitaria.



 



212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici 
e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di 
cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da 
parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale 
e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in 
funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con 
gli interventi adottati.



 



213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa 
comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi 
da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo 
non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il 
raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti 
ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione 
delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli 
impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di 
terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di 
investimento e dei costi operativi.



 



214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai 
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità 
europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.



 



215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le 
autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di 
elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali 
modalità di approvvigionamento in porto.



 



216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, le parole: "in traffico internazionale" sono soppresse.



 



217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le 
parole: "della predetta sezione I" sono inserite le seguenti: "e del capo VI del 
titolo II".



 



218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini 
fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda 
un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione 
finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia 
stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto 
testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività 
abituale.



 



219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in 
misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, 
anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non 
superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al 
costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia 
e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al 
fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato 
non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2008.



 



220. L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione 
della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere 
l'autorizzazione alla Commissione europea.



 



221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle 
navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui 
all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.



 



222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi 
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 
2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per 
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 
milioni di euro per l'anno 2008.



 



223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 
milioni di euro per l'anno 2009 (107).



(107) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta Velocità/Alta 
Capacità" ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita 
dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle 
finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e 
della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 
21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei 
costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo 
dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità 
attuativi.



 



225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore 
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.



 



226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2009 e 2010.



 



227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di 
cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità 
finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per 
conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di 
azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché 
composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra impresa che 
cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito 
ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al 
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva 
a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.



 



228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per 
ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.



 



229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi 
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 
dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei 
residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare 
di euro 452.311.525 nell'anno 2008.



 



230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 
226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 
2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.



 



231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, 
n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.



 



232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di 
autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo 
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla 
modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



 



233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale 
disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è 
soppressa (108).



(108) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza 
derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto 
Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di 
trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 
milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 
milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali 
nella misura del 50 per cento (109).



(109) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione 
delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei 
trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle 
infrastrutture.



 



236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente 
nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 
luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, 
gli interventi necessari:
a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per 
assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la 
continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni 
di euro per l'anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti 
siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008 e 2009.



 



237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della 
legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un 
ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del 
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito 
delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente 
disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 
della citata legge n. 166 del 2002.



 



238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, 
prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.



 



239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche 
europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per 
l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione 
delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.



 



240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 
166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle 
misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto 
dal comma 237.



 



241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della 
legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli 
articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni 
di cui ai commi da 228 a 242.



 



242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli 
accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 
2002.



 



243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la 
contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per 
ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci 
pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 
dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di 
previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di 
euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente 
comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 
è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti 
sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di 
cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive 
modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea 
storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale (110).



(110) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli 
interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete 
logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 
2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 (111).



(111) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come sostituito dalla relativa 
legge di conversione.
 



245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, 
gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 
2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.



 



246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione 
del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 
giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei 
trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.



 



247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale 
e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza 
stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su 
strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche 
funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività 
ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed 
il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni 
strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la 
formazione, è autorizzata la spesa di 17,5 milioni di euro per l'anno 2008 
(112).



(112) Comma così modificato dal numero 5) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, 
della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010 
(113).



(113) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie 
Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 
rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di 
euro.



 



250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio 
energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 
10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in 
favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma 
finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in 
conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il 
trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, 
un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una 
riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.



 



251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento 
dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la 
migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e 
la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta 
Avezzano-Roma (114).



(114) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di 
viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 
104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 
2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.



 



253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008, conclude un'indagine 
conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga 
percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra 
costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento 
dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di 
raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. 
Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni 
per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di 
utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e 
tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di 
contratti di servizio pubblico (115).



(115) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 17, D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il 
Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero 
dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le 
somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in 
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per 
ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.



 



255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 
443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle 
città di Bologna e di Torino, è autorizzato per ciascuna delle predette tratte 
un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 (116).



(116) Comma così sostituito dal numero 5-bis) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di 
Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive 
modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 
e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.



 



257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere 
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la 
concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da 
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dai 
commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, 
comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi 
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e 
dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse 
stanziate dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli 
interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 
milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e 
seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



 



258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il 
programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 
milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare 
con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, 
n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal 
Ministero delle infrastrutture.



 



259. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi 
tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di 
competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, 
nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.



 



260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande 
comunicazione E 78 "due mari" Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di 
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di 
euro per l'anno 2008 (117).



(117) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.



 



262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della 
legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 
2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e 
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali 
dei rispettivi limiti.



 



263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per 
l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, 
per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali 
dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.



 



264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la 
gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere 
pubbliche (FGOP).



 



265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive 
variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle 
risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289.



 



266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei 
lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:
a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a 
contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



 



267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche 
a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati 
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare 
il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.



 



268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati 
dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con 
proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della 
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della 
redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione 
o della gestione.



 



269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.



 



270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289.



 



271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di 
euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, 
l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del 
mondo di nuoto di Roma nel 2009.



 



272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo 
svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia 
di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a 
decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla 
contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo 
di Marca è autorizzata ad effettuare.



 



273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato 
alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, 
diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul 
territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento 
e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo 
svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca 
stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 
203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le 
politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle 
finanze e gli enti locali interessati.



 



274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate 
mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate 
dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a 
valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere 
destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate 
dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.



 



275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è 
ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.



 



276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è 
incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad 
interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema 
scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici 
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo 
programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.



 



277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle 
infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.



 



278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento 
infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione 
di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2008, 2009 e 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia 
penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle 
infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono 
individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei 
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche (118).



(118) Comma così modificato dal numero 5-ter) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: "20 miliardi di euro" sono sostituite dalle 
seguenti: "23 miliardi di euro".



 



280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Il maggior importo di cui alla presente 
lettera è vincolato" sono inserite le seguenti: "per 100 milioni di euro per 
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle "unità di risveglio dal 
coma"; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di 
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla 
creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro 
per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati 
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa 
tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche 
ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;";
b) nel secondo periodo, le parole: "100 milioni di euro ad interventi per la 
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono 
sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro ad interventi per la 
realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli 
interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle 
relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti";
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nella sottoscrizione di 
accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi 
relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della 
programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture 
sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della 
salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il 
monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti 
obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura 
del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di 
investimento".



 



281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti 
sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di 
programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; 
tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e 
di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.



 



282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del 
certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla 
presentazione della certificazione energetica dell'edificio.



 



283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina 
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive 
modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali 
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali 
psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli 
essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse 
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni 
sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal 
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi 
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese 
sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui 
all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, 
e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto 
dall'autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, 
previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei 
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale 
vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della 
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione 
delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente 
alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse 
finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, 
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 
a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 
milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del 
Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di 
proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento 
della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività 
sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla 
lettera c), destinate alla sanità penitenziaria (119).



(119) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 1° 
aprile 2008.
 



284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale 
delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina 
penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il 
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a 
svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e 
sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del 
personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non 
appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla 
data del 28 settembre 2007.



 



285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione 
di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano "residenze 
d'interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nei comuni 
ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 
61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di 
locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.



 



286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di 
interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del 
Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione 
di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.



 



287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 
2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008, 2009 e 2010.



 



288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale 
prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono 
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta 
comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in 
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite 
negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, 
deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino 
all'esenzione dall'imposta.



 



289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli 
strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto 
concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti 
con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un 
soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e 
partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse 
interamente partecipato.



 



290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - 
tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta 
autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di 
costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada 
Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra 
l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La 
società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione 
nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture 
e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la 
partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono 
regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, 
sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri 
finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione 
del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco 
Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente 
dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente 
sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano 
strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, 
ovvero ad esse direttamente connesse.



 



291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive 
modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a 
decorrere dal 2008.



 



292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema 
ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo 
decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.



 



293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della 
quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 
2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici 
sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con 
circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, 
debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della 
certificazione del bilancio.



 



294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli 
articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 
all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive 
modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è 
attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei 
requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali 
all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.



 



295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni 
finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia 
elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di 
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, 
previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 
4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente 
all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, 
al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la 
documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.



 



296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 
18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 
dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 
dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione 
secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di 
ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via 
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma 
già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via 
definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.



 



297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: "30 
settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".



 



298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222, alle parole: "Tale contributo" sono premesse le seguenti: "Fermi restando i 
limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,".



 



299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture 
per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo 
sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle 
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni 
per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008 (120).



(120) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 
e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di 
euro per l'anno 2008 (121).



(121) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà 
negli ultimi cinque anni" sono soppresse;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri per la 
qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del 
presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e 
del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori 
di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle 
trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di 
diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere 
europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche 
di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme 
distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle 
opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del 
tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di 
espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i 
fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view 
soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle 
trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri 
introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo 
bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al 
pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori 
indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto 
obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da 
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze 
pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non 
sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o 
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. 
All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle 
opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro 
destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione 
originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e 
di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di 
espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di 
prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate 
da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 
15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi 
all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, 
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione 
e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di 
servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla 
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere 
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una 
riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione 
appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi 
prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni 
elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto 
delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle 
opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal 
traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento 
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità 
stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare 
riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico 
di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni 
caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del 
presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e 
al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e 
modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito 
all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere 
cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 
dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi 
in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione 
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei 
princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza".



 



302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della 
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 
5.165 euro a 51.646 euro";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso in cui la 
pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli 
stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media".



 



303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, 
migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello 
occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale 
può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di 
concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo 
comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156".



 



304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di 
spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite 
massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute 
nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale 
nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del 
Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui 
all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



 



305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità 
del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui 
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità 
impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.



 



306. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le 
attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore 
dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni 
di euro per l'anno 2009 (122).



(122) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 
della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi 
finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete 
trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le 
risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a 
decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.



 



308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di 
funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al 
conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il 
Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1° aprile 1999, n. 91, ai 
fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività 
di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la 
disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni 
pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o 
private, nazionali, comunitarie o internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e 
da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, 
contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella 
pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in 
quanto compatibile.



 



309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti 
anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, 
prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in 
ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è 
autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2008 (123).



(123) Comma così modificato dal numero 6) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, 
n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2008 
(124).



(124) Comma così modificato dal numero 7) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti 
finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade 
verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per 
l'anno 2008 (125).



(125) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma 
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, 
n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.



 



313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello 
stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca 
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati 
da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in 
attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione 
tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di 
nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e 
riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali 
l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di 
ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori 
disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.



 



314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296.



 



315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di 
cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si 
provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, 
n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita 
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.



 



316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo 
periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: 
"A decorrere dall'anno 2007" e le parole: "non inferiore al 5 per cento è 
destinata, in via sperimentale," dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento 
relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata".



 



317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: "per 
ciascuno degli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalla seguente: "annui".



 



318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni 
di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze.



 



319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono 
chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della 
disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle 
risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non 
oltre tre anni.



 



320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti 
possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la 
presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi 
medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione 
dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del 
Fondo di cui al comma 318.



 



321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino 
nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico 
di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la 
mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei 
territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente 
competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei 
piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle 
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è 
autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a 
valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (126).



(126) Per la riduzione della spesa prevista dal presente comma vedi il comma 
1-quinquies dell'art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione.
 



322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione 
delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della 
produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 
2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo 
annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro 
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, 
individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di 
cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o 
privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.



 



323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di 
riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove 
tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a 
decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è 
finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di 
bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da 
adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al 
presente comma.



 



324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i 
fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno 
sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le 
conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad 
un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un 
fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 
2010.



 



325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di 
ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di 
informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto 
ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a 
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli 
oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento 
delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.



 



326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare 
riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario 
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.



 



327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio 
idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di 
programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del 
Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della 
legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di 
accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni 
centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la 
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere 
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima 
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.



 



328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è 
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 (127).



(127) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del 
rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative 
integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata 
la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 .



 



330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio 
della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni 
interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica 
ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti 
ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei 
beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati 
dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la 
pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente 
comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 
e 2010.



 



331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli 
comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che 
risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di 
maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa 
di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321 
(128).



(128) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di 
riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza 
delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle 
richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di 
manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la 
realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per 
l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle 
risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.



 



333. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e 
l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione 
di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle 
risorse del Fondo medesimo (129).



(129) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
sostituito dai seguenti:
"1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e 
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior 
accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia 
dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse 
di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di 
erogazione delle risorse del fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore 
fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la 
produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione 
e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e 
della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori 
entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento 
del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi 
a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia 
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per 
materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per 
polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro 
procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per 
modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di 
cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui 
al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 
1284-bis".



 



335. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone 
urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a 
maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità (130).



(130) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione 
del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, 
nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma 
di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata 
all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio 
e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.



 



337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della 
propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche entro 
il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti 
gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 
32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse 
attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'articolo 16 
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a 
decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare 
assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo 
esperimento delle procedure di mobilità.



 



338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo 
straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al 
riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si 
provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.



 



339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 
31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente 
cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un 
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla 
regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un 
esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente 
interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato 
su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto 
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da 
un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente 
rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla 
ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



 



340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del 
territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in 
difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli 
oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il 
Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di 
euro per l'anno 2008.



 



341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il 
responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro 
del cantiere".



 



342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un 
programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.



 



343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, 
individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi 
ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di 
fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse 
di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.



 



344. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, il Fondo denominato "un centesimo per il clima" nel quale 
affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo 
di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, 
nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.



 



345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e 
per ogni 6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali sia stata effettuata la 
contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di 
un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di 
energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento 
delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili 
per ridurre le emissioni di anidrite carbonica e al sostegno delle politiche di 
contrasto ai cambiamenti climatici.



 



346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio 
decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni 
ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 
successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le 
modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del 
contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il 
medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di 
verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese 
di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico 
delle dotazioni del Fondo "un centesimo per il clima".



 



347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 
1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del 
medesimo Fondo (131).



(131) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una 
determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio 
quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati 
favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto 
divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione 
terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti 
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, 
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale 
indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione 
clinica di fase seconda.



 



349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del 
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, 
n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, 
subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre 
ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei 
dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase 
seconda.



 



350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e 
correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto 
assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale 
(ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza 
sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della 
stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, 
rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione 
dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla 
famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione 
non lucrativa.



 



351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in 
corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di 
quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature 
controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità 
di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni 
e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.



 



352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 
350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione 
interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le 
disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a 
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.



 



353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, 
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa 
farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti 
condizioni:
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa 
farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti 
finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate 
nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo 
tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, 
lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per 
le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati 
nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di 
individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. 
La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate 
dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, 
che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa 
farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità 
del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica 
ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata 
congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica 
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la 
verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia 
italiana del farmaco.



 



354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività 
dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la 
lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo 
straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 
2010.



 



355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza 
pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto 
registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea 
magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha 
il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente 
come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla 
salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o 
convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi 
e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del 
presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, dal Ministro della salute.



 



356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto 
interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 
4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza 
alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia 
nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che è posta sotto la 
vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per 
l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo 
svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un 
contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 
milioni di euro per l'anno 2010 (132).



(132) Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
 



357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è 
disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del 
sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione 
amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per 
la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia 
per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto 
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico 
del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto 
nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che 
svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è 
costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata 
nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo 
sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le 
competenze da esso attribuite.



 



358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 
può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando 
dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il 
Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi 
di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici 
unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle 
spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli 
oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della 
Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi 
previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale 
derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.



 



359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte 
tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la 
dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di 
personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici 
dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova 
istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente 
comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del 
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, 
comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di 
cui al comma 358.



 



360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili 
con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo 
del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e 
successive modificazioni.



 



361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre 
emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali 
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di 
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che 
hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la 
spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.



 



362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono 
definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 
361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e 
coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal 
decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate 
dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 
marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in 
condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.



 



363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è 
riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, 
determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme 
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.



 



364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di 
assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 
e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto 
delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati 
eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, 
n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di 
base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 
marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 
1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



 



365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 
milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di 
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



 



366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione 
italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei 
servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle 
convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni 
previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura 
dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede 
nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



 



367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le 
disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i 
soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere 
stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della 
associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale 
presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto 
conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle 
procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di 
contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla 
base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi 
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 
con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche 
definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, 
allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei 
contratti di lavoro in essere.



 



368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel 
pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, 
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma 
di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale 
risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel 
limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente 
articolo".



 



369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento 
bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda 
lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e 
contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è 
riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro 
annui.



 



370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive 
modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: "incruenti" è soppressa.



 



371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive 
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni, singoli o 
associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili 
sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e 
zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di 
volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle 
adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti".



 



372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo 
stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota 
delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla 
concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province 
autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della 
vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.



 



373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni 
per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 
milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento 
degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi 
Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del 
debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie 
internazionali.



 



374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto 
dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare 
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del 
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per 
l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano 
sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale "case della salute";
b) alle malattie rare;
c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle 
strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute 
mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute - rendere 
facili le scelte salutari", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.



 



375. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
parole: "purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A 
far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è 
rideterminato in euro 30.300.000" sono sostituite dalle seguenti: ", ed 
accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo 
stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere 
dall'anno 2008, in euro 35.300.000".



 



376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui 
all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, è abolita.



 



377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato 
di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra 
le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.



 



378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche 
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto 
di 326 milioni di euro per l'anno 2008.



 



379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di 
programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo 
dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo 
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



 



380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per 
l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su 
misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del 
Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di 
spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione 
programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione 
delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali 
tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 
settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.



 



381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di 
informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura 
realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero 
accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.



 



382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali 
che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome 
e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero 
della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di 
interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il 
Ministro della salute.



 



383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le 
risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal 
Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello 
Stato.



 



384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 
1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 (133).



(133) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



385. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: 
"nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 
lire 203.000" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di euro 106 per 
tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209".



 



386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del 
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: "Gli interventi relativi a 
programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali 
non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti 
diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 
approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le 
attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione 
dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi 
riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 
marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini 
dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove 
possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di 
ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i 
beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono 
tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi 
per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli 
affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi".



 



387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi 
della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della 
Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 
1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere 
dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai 
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, 
è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a 
decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



 



388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici 
siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO è 
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di 
manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le 
risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di 
manutenzione straordinaria.



 



389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una 
sola volta";
b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è 
inserito il seguente:
"1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del 
consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due 
esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente 
superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste 
perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";
c) all'articolo 21, comma 2, le parole: "comunque non superiore a sei mesi" sono 
sostituite dalle seguenti: "non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola 
volta".



 



390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione 
che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del 
bilancio dell'anno 2007.



 



391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1° 
gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli 
esercizi degli anni 2008-2009.



 



392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto 
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere 
effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed 
amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale 
approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, 
previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il 
personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico 
funzionale approvato.



 



393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo 
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche 
soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che 
abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, 
ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a 
quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per 
i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad 
amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non 
abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.



 



394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente 
natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli 
aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e 
patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite 
del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto 
è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte 
delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio 
precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al 
comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal 
riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il 
prescritto piano di risanamento.



 



395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle 
fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel 
rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione 
nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei 
rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati 
negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".



 



396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati 
alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 
ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di 
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è 
quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla 
medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 
534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448.



 



397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 
ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro (134).



(134) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la 
locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere 
di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e 
le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento 
continuativo di attività culturali di interesse pubblico.



 



399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, 
ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, 
anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i 
relativi atti di concessione o locazione.



 



400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è 
subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione 
di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme 
restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.



 



401. All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 
100.000 a decorrere dal 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui 
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo 
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla 
medesima disposizione (135).



(135) Comma così modificato dal numero 8) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



402. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini 
è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di 
euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago 
Puccini (136).



(136) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture 
degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 
2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 
milione di euro (137).



(137) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e 
infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree 
di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro 
di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, 
n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le 
attività culturali il "Fondo per il ripristino del paesaggio", con una dotazione 
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato 
alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei 
luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di 
immobili da demolire (138).



(138) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto 
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono 
individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al 
comma 404.



 



406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli 
interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai 
commi da 404 al presente comma.



 



407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è 
sostituito dal seguente:
"102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per 
l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43" (139).



(139) Si tenga presente che il comma 102 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 
262 è stato modificato dal comma 6 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative 
connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è 
autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 (140).



(140) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di 
euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del 
Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le 
attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di 
promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e 
all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di 
diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e 
privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre 
istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro 
e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali 
competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. 
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative 
e di funzionamento del Centro (141).



(141) Comma così modificato dal numero 9) della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 1,5 milioni di 
euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui 
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo 
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla 
medesima disposizione (142).



(142) Comma così modificato dal numero 10) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche 
attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, 
l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, 
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della 
congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti 
nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione 
secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo 
degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio 
e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti 
ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente 
per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, 
è sostituito dal seguente: "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, 
sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del 
competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto 
del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998";
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 
2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche 
prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il 
reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, 
compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.



 



412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del 
medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, 
lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 
milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni 
per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di 
garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli 
interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura 
prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296.



 



413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di 
sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare 
complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi 
previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro 
della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento 
dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono 
essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo 
sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche 
attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non 
superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni 
diversamente abili (143).



(143) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 aprile 
2008.
 



414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è 
progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, 
nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento 
del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 
2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni 
previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale 
precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità" fino a: 
"particolarmente gravi,", fermo restando il rispetto dei princìpi 
sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 
1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le 
disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.



 



415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: "20.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: 
"30.000 unità".



 



416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e 
del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle 
assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e 
disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la 
formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica 
istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere 
entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può 
essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle 
modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il 
reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza 
biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il 
reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È 
comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
227.



 



417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, 
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi 
della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità 
del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. 
La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 
e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto 
di indirizzo.



 



418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della 
programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della 
rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni 
scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli 
relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai 
parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 
dell'11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali 
e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore 
efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla 
popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e 
monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della 
quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica 
effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili 
grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione 
nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e 
base informativa necessaria a tale valutazione.



 



419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, 
opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti 
regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle 
regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il 
compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli 
elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, 
definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera 
a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso 
anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli 
interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.



 



420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono 
adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. 
L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico 
della finanza pubblica.



 



421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di 
competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e successive modificazioni.



 



422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne 
riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione 
contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica 
istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, 
per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione.



 



423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno 
concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento 
della qualità del settore della pubblica istruzione.



 



424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio 
condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale 
sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica 
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, 
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato 
all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo 
adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo 
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.



 



425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il 
settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 
423 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.



 



426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è 
istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un 
fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale 
di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle 
province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2008 (144).



(144) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo 
fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è 
finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della 
pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare 
riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione 
della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.



 



428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti 
retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante 
personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in 
materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative 
necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del 
Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione 
finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per 
l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi 
indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è 
destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università 
(FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte 
residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate 
autonomamente dagli atenei (145).



(145) Per i criteri di ropartizione del fondo di cui al presente comma vedi 
l'art. 2, D.L. 10 novembre 2008, n. 180.
 



429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione 
entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane 
(CRUI). Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di 
efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace 
delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca 
e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri 
vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di 
superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di 
disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate 
rispetto alle cessazioni;
c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli 
studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti 
regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del 
limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti 
trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza 
pubblica (146);
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal 
fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi 
che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del 
Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva 
erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli 
atenei agli obiettivi del piano.



(146) Lettera aggiunta dal comma 3-bis dell'art. 12, D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è 
aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



 



431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva 
annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni 
universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui 
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.



 



432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 
milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, 
alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di 
apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.



 



433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in 
medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e 
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e 
chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi 
previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che 
conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non 
ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette 
scuole immediatamente successiva al concorso espletato (147).



(147) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 1° settembre 2008, n. 137, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori 
universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro 
che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno 
accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. 
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori 
universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro 
che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno 
accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. 
A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori 
universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che 
alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico 
fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.



 



435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di 
euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica 
e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive 
modificazioni (148).



(148) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale 
contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie 
avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di 
trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le 
indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di 
programma con altri Ministeri interessati (149).



(149) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 
novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è 
ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (150).



(150) Comma così sostituito dal numero 11) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato 
il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale 
delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della 
solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla 
Fondazione.



 



439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza 
nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di 
informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche 
di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, 
e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della 
documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.



 



440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici 
pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i 
rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici 
pubblici.



 



441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di 
cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del 
Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.



 



442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi 
da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli 
uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse 
finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il 
cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai 
programmi delle regioni.



 



443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui 
al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 
2008 (151).



(151) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



444. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: 
"non impegnate" sono sostituite dalle seguenti: "non assegnate a seguito di 
mancata ratifica degli accordi di programma".



 



445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano 
l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento 
generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei 
diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti 
dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.



 



446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui 
al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente 
articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede 
l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla 
restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito 
di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 
del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di 
pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando 
sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati 
che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. 
I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal 
presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria 
adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel 
giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel 
giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli 
consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. 
L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, 
l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della 
prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre 
sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza 
reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. 
La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando 
sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa 
l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi 
del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità 
della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad 
un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, 
a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità 
dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del 
giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali 
liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o 
utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel 
giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma 
minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni 
successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di 
una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e 
depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal 
consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato 
anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione 
collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non 
aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai 
sensi del comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o 
non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione 
della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 
costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme 
da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito 
all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno 
domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai 
soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato 
dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente 
del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. 
La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, 
i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o 
utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In 
alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e 
dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione 
non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui 
all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive 
modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del 
citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni".



 



447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (152).



(152) Comma così modificato dall'art. 36, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il 
numero 7) è aggiunto il seguente:
"7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".



 



449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: 
"Accesso alla giustizia".



 



450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, 
dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione 
giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative 
ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate 
finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei 
consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "un contratto di mutuo" sono 
inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche 
ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,";
b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta 
salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la 
variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, 
mediante scrittura privata anche non autenticata";
c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del 
contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la 
banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. 
Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del 
nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono 
secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di 
massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi";
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: "di cui al presente articolo non 
comporta" sono sostituite dalle seguenti: "e la ricontrattazione di cui al 
presente articolo non comportano";
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: "da contratto di mutuo" sono 
inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche 
ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su 
titoli cambiari,";
f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: "alla scadenza" sono sostituite 
dalle seguenti: "all'estinzione".



 



451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come 
sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: 
"conseguenti a" sono sostituite dalle seguenti: "adottate in previsione o in 
conseguenza di".



 



452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato 
dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle 
lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi 
cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della 
lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima 
dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero 
richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura 
adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere 
fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 
3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di 
un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di 
adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della 
lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque 
mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".



 



453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è 
abrogato.



 



454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è 
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, 
commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle 
medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, 
al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la 
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero 
del lavoratore".



 



455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è 
sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al 
presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e 
di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, 
qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in 
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo 
complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in 
famiglia".



 



456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è 
abrogato.



 



457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per 
l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per 
l'anno 2009";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità del piano è 
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di 
euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009".



 



458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la 
prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti 
del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



 



459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 
458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle 
regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene 
effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato 
tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per 
l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
maggio 2007, n. 103.



 



460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da 
minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e 
concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di 
intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, come modificato dal comma 457.



 



461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi 
pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle 
relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti 
locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della 
qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le 
associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali 
interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle 
prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le 
modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e 
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro 
dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del 
corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle 
associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e 
qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze 
dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per 
ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei 
parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte 
della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente 
locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle 
associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte 
da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente 
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi 
tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale 
si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a 
ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate 
con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel 
contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.



 



462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
aggiunte le seguenti lettere:
"c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone 
parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in 
strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche 
per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della 
salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei 
criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli 
enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al 
quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla 
prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse 
dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 
di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269".



 



463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di 
euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne .



 



464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il 
finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative 
volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o 
maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale "SOS - Il 
Telefono Azzurro ONLUS" (153).



(153) Comma così sostituito dall'art. 11-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione 
dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al D.L. 
27 maggio 2008, n. 93.
 



465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di 
euro 200 milioni per l'anno 2009.



 



466. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è 
abrogato.



 



467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della 
legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere 
dal 1° gennaio 2008.



 



468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 
467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112.



 



469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni 
di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli 
adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.



 



470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le 
parole: "è determinata" sono inserite le seguenti: ", limitatamente alle risorse 
destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 
1".



 



471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile 
una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, 
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro 
della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al 
Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento 
e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui 
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura 
massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per 
l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti 
soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di 
bilancio.



 



472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della 
quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul 
complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.



 



473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 
continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 
328.



 



474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il "Fondo per la mobilità dei 
disabili", con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia 
interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il 
trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di 
volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le 
somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi 
derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con 
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e 
delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le 
rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono 
stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.



 



475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di 
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.



 



476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da 
adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la 
sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo 
massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del 
contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie 
per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della 
sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende 
secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, 
salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione 
delle condizioni del contratto medesimo.



 



477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia 
iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.



 



478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo 
istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della 
facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario 
medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli 
onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del 
mutuo.



 



479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve 
dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal 
comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del 
mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.



 



480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di 
attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.



 



481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli 
Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, 
e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, 
per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della 
salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e 
dell'università e della ricerca.



 



482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio 
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e 
le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 
481.



 



483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di 
formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 
al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di 
tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 (154).



(154) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità 
presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al 
comma 481.



 



485. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale 
delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando 
pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori 
sensibili al genere.



 



486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 
485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) 
anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'informazione statistica.



 



487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 485 a 486 si 
provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008 (155).



(155) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento 
di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, 
gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, 
esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi 
disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, 
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento 
relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le 
modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(156) (157).



(156) Periodo aggiunto dall'art. 47-quinquies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Si tenga presente che 
il citato art. 47-quinquies è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 5, D.L. 27 
maggio 2008, n. 93.
(157) Il presente comma era stato modificato dall'art. 63, comma 11, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, soppresso dalla relativa legge di conversione. Il comma 2 
dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restino validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti 
giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 112 del 2008, modificate o 
non convertite in legge.
 



489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme 
accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte 
dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le 
medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, 
altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già 
consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia 
positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità 
tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da 
parte degli organismi deputati (158).



(158) Comma così sostituito dall'art. 22-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Si tenga presente che il citato 
art. 22-quarter è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, 
n. 93.
 



490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli 
investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le 
partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 
11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali 
in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a 
qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 
3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 
119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il 
decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.



 



491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della 
compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il 
superamento del limite di cui al medesimo comma 488.



 



492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da 
precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.



 



493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi 
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, 
n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché 
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione 
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.



 



494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi 
complessvamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).



 



495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra 
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al 
trasferimento di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di 
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a 
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo 
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché 
al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di 
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.



 



496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 
2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, 
la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni 
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione 
pubblica (INPDAP).



 



497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i 
limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, 
rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie 
per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli 
anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del 
credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.



 



498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è 
abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



 



499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni 
nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 
dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la 
corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è 
soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e successive modificazioni.



 



500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per 
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e 
sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per 
l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 
1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze 
varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, 
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, 
per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate 
per i rispettivi scopi.



 



501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere 
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di 
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.



 



502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del 
datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto 
scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo 
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, 
nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del 
contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza 
complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il 
versamento della quota parte a carico del lavoratore.



 



503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione 
spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo 
dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in 
vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono 
intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base 
dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio 
di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del 
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di 
navigazione aerea.



 



504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in 
servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono 
fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data 
di entrata in vigore della presente legge.



 



505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta 
nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si 
perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima 
agli aventi diritto.



 



506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti 
dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via 
stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento 
dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il 
pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 
venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti 
opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento 
all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito 
previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli 
interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di 
entrata in vigore della presente legge.



 



507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, 
anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici 
unità tra soci e lavoratori dipendenti.



 



508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su previdenza, 
lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 
2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel 
limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di 
euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 
1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del 
Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di 
specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 
triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.



 



509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti 
in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria 
formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro 
locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede 
all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.



 



510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle 
risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, 
come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



 



511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui 
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato 
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui 
alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro 
per l'anno 2008.



 



512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono 
determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento 
di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla 
legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per 
l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui 
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato 
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



 



513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sulle risorse del Fondo non 
impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo 
periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e 
continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese 
documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute 
entro il 31 dicembre 2008".



 



514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità 
equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del 
rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla 
percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una 
spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare 
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, 
sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione 
operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui 
al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma 
l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (159).



(159) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 marzo 
2008.
 



515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, 
n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote 
di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione 
dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 
5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la 
posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR 
conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme 
pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di 
TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti 
effettuati a partire dal 1° gennaio 2007".



 



516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una 
commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche 
normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema 
vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza 
complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.



 



517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna 
a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di 
funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a 
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236.



 



518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le 
parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 
e 2007" sono sostituite dalle seguenti: ", di 100 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 
2008".



 



519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le 
esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 
dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le 
attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro 
per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del 
predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale 
interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 
35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le 
risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 
20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2010 (160).



(160) Comma così sostituito dal numero 12) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione.
 



520. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di 
supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela 
del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per 
la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.



 



521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite 
complessivo di spesa di 470 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore 
agricolo e 10 milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per 
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in 
deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, 
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di 
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di 
crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree 
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti 
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 
15 giugno 2008 (161) che recepiscono le intese già stipulate in sede 
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 
il 20 maggio 2008 (162). Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo 
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già 
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una 
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei 
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007 (163).



(161) Per la proroga del termine vedi il comma 8 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 
2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era 
stata disposta dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114, non convertito in legge, 
le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter.
(162) Per la proroga del termine vedi il comma 7 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 
2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era 
stata disposta dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114, non convertito in legge, 
le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter.
(163) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 4-ter, D.L. 3 luglio 2008, n. 
97 aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata 
disposta dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114, non convertito in legge, le 
cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter. Per l'estensione 
dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 
21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione.
 



522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta 
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda 
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.



 



523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti 
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e 
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e 
delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di 
spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.



 



524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi 
aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per 
l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 
2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.



 



525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per 
giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, 
le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" 
e dopo le parole: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007" sono inserite le 
seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2008".



 



526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di 
lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di 
previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, 
appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito 
dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una 
prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere 
erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo 
del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di 
cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata 
all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.



 



527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di 
fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo 
della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 
milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse 
derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, 
intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle 
finalità stabilite dai citati strumenti.



 



528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a 
prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità 
di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla 
programmazione regionale del Fondo sociale europeo.



 



529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti 
Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche 
al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza 
pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento 
lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.



 



530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a 
valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 
2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente 
nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, 
intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle 
finalità stabilite dai citati strumenti.



 



531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2008". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è 
autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo 
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



 



532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 
123, le parole: ", da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di 
cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di 
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per 
l'anno 2007 dell'INAIL," sono soppresse.



 



533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è 
aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), 
è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 
2008".



 



534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.



 



535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008, 2009 e 2010 (164).



(164) Comma così sostituito dal numero 13) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il 
Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008 (165).



(165) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



537. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 863, le parole: "di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 
2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015" sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni 
per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 
9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni 
per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015";
b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme di cui al 
comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili".



 



538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
sostituito dai seguenti:
"1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità 
secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non 
compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente 
pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata 
in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le 
province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in 
proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti 
criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009" (166).



(166) Comma così modificato dal numero 14 della lettera b) del comma 9 dell'art. 
5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione.
 



539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 
31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe 
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che 
istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un 
credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per 
ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di 
lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del 
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito 
d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per 
ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 (167).



(167) Comma così modificato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 
2008.
 



540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa 
risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto 
a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale 
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (168).



(168) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle 
diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai 
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta 
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di 
datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente 
assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti 
con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in 
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale 
(169).



(169) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non 
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini 
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917 (170).



(170) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano 
mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego 
precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore 
svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) 
n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con 
riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 
1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del 
collocamento a riposo (171).



(171) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio 
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta 
spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello 
dell'impresa sostituita (172).



(172) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di 
lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo 
dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre 
anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le 
quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla 
normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero 
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste 
dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle 
disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti 
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta 
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per 
far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato 
e per l'applicazione delle relative sanzioni (173).



(173) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci 
lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti 
(174).



(174) Vedi, anche, il D.M. 12 marzo 2008.
 



547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini 
di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni 
di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del 
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del 
controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. 
Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il 
monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, 
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e 
professionalità (175).



(175) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 
2008.
 



548. [L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea] (176).



(176) Comma abrogato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione.
 



549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento 
di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione 
dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche 
attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di 
convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di 
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a 
valere sul Fondo di cui al presente comma".



 



550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, 
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare 
apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa 
con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai 
lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili 
(ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate 
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella 
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti 
utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi 
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 
successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i 
benefìci e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili (177).



(177) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono 
avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa 
annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, 
della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo 
indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad 
assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo 
i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso 
attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, 
a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri 
relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità 
stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo 
determinato.



 



552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione 
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai 
comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori 
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, 
utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione 
della legge 17 maggio 1999, n. 144.



 



553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio 
bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti 
stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di 
diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della 
Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già 
equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione 
siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della 
Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.



 



554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle 
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, 
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel 
limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono 
destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al 
fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di 
lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata 
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per 
la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, 
al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le 
scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese 
e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi 
di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli 
oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario 
impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le 
modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno 
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, 
saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di 
programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione 
situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi 
nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti 
alle medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di 
erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del 
CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro 
(178);
e) la creazione di un fondo denominato "Fondo per la gestione delle quote di 
emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare alla 
"riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui 
al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal 
reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di 
carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448;
g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di 
riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.



(178) Lettera così modificata dal comma 1-quater dell'art. 48, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 28 febbraio 
2008 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153) sono state accertate le economie 
derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate.
 



555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 
557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è 
adottato entro il mese di febbraio 2008 (179).



(179) Con D.M. 28 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153) sono state 
accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative 
imprenditoriali agevolate.
 



556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello 
sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti 
positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse 
derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un 
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.



 



557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 
2008 per l'importo di 1.500.000 euro.



 



558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni 
per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche 
profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi 
stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle 
quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo 
compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo 
pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di 
stoccaggio di gas naturale.



 



559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla 
ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore 
al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento 
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un 
importo non inferiore al 40 per cento del totale.



 



560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei comuni confinanti, qualora 
situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto 
medesimo".



 



561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
sostituito dal seguente:
"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani 
e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in 
circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e 
sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche 
urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui 
al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di 
intervento, ai sensi del comma 342".



 



562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
sostituito dai seguenti:
"341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività 
economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al 
comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse 
del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. 
Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque 
al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 
20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza 
dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella 
zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 
1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 
5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, 
residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca 
urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi 
cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun 
periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e 
fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle 
stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività 
economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro 
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di 
retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato 
di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento 
degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca 
urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 
per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime 
condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono 
l'attività all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in 
una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle 
agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti 
nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della 
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del 
trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle 
esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter".



 



563. Il comma 342 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
sostituito dal seguente:
"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per 
l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone 
franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei 
fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta 
del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone 
franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di 
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 
a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato 
istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione 
europea".



 



564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la 
formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e 
il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport 
di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 
2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 
2010 (180).



(180) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle 
risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le 
politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni.



 



566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con 
l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per 
l'anno 2008 (181).



(181) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi 
di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di 
pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli 
eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 
1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 
milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 .



 



568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, 
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori 
milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 
2009 e 2010 (182).



(182) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed 
entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle 
finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei 
propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e 
allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero 
dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.



 



570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, 
individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli 
acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, 
acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso 
l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, 
comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile 
per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da 
svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche 
categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola 
amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.



 



571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del 
comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, 
anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del 
Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti 
di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, 
nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività 
di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
286.



 



572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle 
finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del 
bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione 
di una misura minima e massima degli stessi.



 



573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della 
spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti 
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle 
convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.



 



574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, 
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di 
previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, 
individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in 
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la 
rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni 
e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le 
tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip 
Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip 
Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e 
dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.



 



575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei 
Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura 
obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare 
complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 
milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. 
Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



 



576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di 
programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle 
misure di cui ai commi da 569 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.



 



577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e 
supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività 
(SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori 
vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.



 



578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture 
centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi 
inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le 
regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, 
di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del 
SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei 
livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché 
dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del 
programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i 
relativi costi sono individuati nello stesso programma.



 



579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di 
cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si 
impegnano a realizzare.



 



580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato 
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con 
decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione.



 



581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle 
indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.



 



582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi 
dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati 
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, 
e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati 
dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e 
funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire 
la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità 
operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di 
situazioni di emergenza.



 



583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 582, 
indice conferenze di servizi.



 



584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di 
cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 
dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle 
attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale 
alle restanti attività di cui al presente comma. Le finalità di cui al citato 
articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei 
programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, 
all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni 
in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per 
la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella 
prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I 
programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle 
disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le 
amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni 
d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le 
attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato 
relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei 
criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi 
programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per 
quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla 
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti 
della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il 
coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una 
relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi (183).



(183) Comma così modificato dal numero 15) della lettera b) del comma 9 
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 
milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 
milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 
per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro 
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi 
per l'utilizzazione delle predette risorse (184).



(184) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Con D.M. 23 aprile 2008 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 2008, n. 165) è stato disposto il finanziamento di infrastrutture 
nazionali e regionali del sistema pubblico di connettività (SPC) e dei servizi 
"Voce tramite protocollo internet" (VoIP).
 



586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori 
benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il 
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di 
progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo 
giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun 
anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei 
seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad 
uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici 
finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale, 
prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario (185).



(185) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo 
di cui al comma 586.



 



588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di 
servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle 
magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 
1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela 
dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.



 



589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del 
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta 
elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in 
misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, 
certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, 
comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e 
per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio 
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in 
corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.



 



590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con 
il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del 
comma 589.



 



591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato 
decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 
1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, 
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a 
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla 
data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) 
previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni 
stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle 
disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis 
comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento 
delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia".



 



592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con 
il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei 
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.



 



593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle 
unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti 
spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale 
da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 
2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 
2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di 
contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di 
indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 
milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine 
di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso 
di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni 
dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
inadempienti.



 



594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di 
lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali.



 



595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le 
misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia 
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di 
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario 
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, 
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei 
dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo 
delle relative utenze.



 



596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.



 



597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli 
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti 
competente.



 



598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità 
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato 
decreto legislativo n. 82 del 2005.



 



599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità 
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, 
sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla 
adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a 
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, 
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza 
complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla 
cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi 
di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, 
distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza 
complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a 
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.



 



600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza 
al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.



 



601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: 
"quattro membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "due 
membri".



 



602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, 
del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre 
membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità 
di voti, prevale quello del presidente.



 



603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione 
dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di 
Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il 
tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza 
territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale 
militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale 
relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il 
tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza 
territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare 
d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I 
magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati 
in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.



 



604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime 
elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si 
terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti 
del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 
dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di 
cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le 
funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della 
Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio 
di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a 
quella attuale.



 



605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari 
militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare 
d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza 
fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al 
comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare 
d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi 
di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del 
codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa 
composizione.



 



606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 
unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui 
al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e 
criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo 
organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 
settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria 
hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in 
soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di 
servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di 
corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a 
funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle 
direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento 
di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai 
magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la 
presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a 
domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 
603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti 
d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo 
prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari 
soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti 
con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della 
giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura 
militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di 
cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno facoltà di 
esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del 
rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della 
difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e 
dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e 
di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello 
impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che 
transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del 
ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei 
relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di 
mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio 
(186).



(186) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 giugno 
2008.
 



607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008, le piante organiche degli 
uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli 
uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i 
magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove 
piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con 
assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento 
nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove 
piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione 
del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 
successive modificazioni.



 



608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di 
cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da 
due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è 
scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni 
direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni 
requirenti di legittimità";
b) l'articolo 11 è abrogato.



 



609. All'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di essi è eletto dal 
Consiglio vice presidente";
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: "eletto";
c) al comma 4, le parole: "sei componenti, di cui tre elettivi" sono sostituite 
dalle seguenti: "cinque componenti, di cui tre elettivi".



 



610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della 
legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla 
rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.



 



611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non 
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, 
le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della 
difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale 
amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della 
giustizia, in relazione all'incremento degli organici.



 



612. All'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito 
il seguente:
"3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad 
impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la 
confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, 
sono devolute allo Stato".



 



613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le 
parole: "alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate" sono inserite 
le seguenti: "o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai 
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262".



 



614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 
612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del 
processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.



 



615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti 
negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme 
all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi 
di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli 
stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da 
lavoro dipendente".



 



616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei 
Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, 
con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle 
stesse disposizioni legislative.



 



617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è 
determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 
2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. 
L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento 
delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in 
base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre 
dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio 
in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.



 



618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono 
superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, 
la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di 
spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola 
manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola 
manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore 
dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire 
economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 
milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere 
dall'anno 2010.



 



619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 
devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, 
anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte 
corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di 
base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati 
alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad 
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.



 



620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare 
il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai 
fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante 
inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.



 



621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 
618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed 
eccezionali esigenze.



 



622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi 
immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
410.



 



623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati 
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi 
vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui ai commi 
da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 
626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 
2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri 
di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio 
dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo 
vigilano sull'applicazione del presente comma.



 



624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono 
determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e 
risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica 
stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è 
approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.



 



625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.



 



626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è 
abrogato.



 



627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al 
nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio 
obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di 
semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un 
programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di 
alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 
1978, n. 497.



 



628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero 
della difesa:
a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge 
particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare 
nella sede di servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione 
delle esigenze di mobilità e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante 
riscatto;
b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda 
proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero 
non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con 
diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte 
dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non 
proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita 
determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 
25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo 
familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale 
nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e 
assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e 
delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato 
annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di 
handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, 
aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono 
rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I 
proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato 
di previsione del Ministero della difesa;
c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite 
la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici 
dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti 
dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, 
necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), 
sostituiti da apposita dichiarazione;
d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e 
seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a 
tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in 
uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia 
del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 
27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, 
nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio 
realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al 
termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle 
vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai 
canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.



 



629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione 
del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è 
sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari.



 



630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono 
sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di 
servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli 
oneri accessori.



 



631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è 
abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle 
procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle 
disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.



 



632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali amministrazioni è fatto divieto 
di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze 
dell'organo di vertice dell'ente".



 



633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta 
collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge 
presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli 
della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le 
procedure ordinarie.



 



634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il 
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di 
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più 
regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione 
normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri 
interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione 
del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, 
enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o 
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi (187):
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che 
svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della 
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di 
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e 
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero 
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste 
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando 
quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, 
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in 
materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative 
a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e 
consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno 
del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato 
risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in 
conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, 
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in 
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera 
b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella 
materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi (188).



(187) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 
dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(188) Vedi, anche, l'art. 26, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento 
per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 
19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la 
richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso 
tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso 
favorevolmente.



 



636. [Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui 
all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono 
soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. 
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita 
l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute 
all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è 
disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di 
personale degli enti soppressi] (189).



(189) Comma abrogato dall'art. 26, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 
sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai 
sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle 
risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi 
dello stesso comma 634.



 



638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla 
data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere 
adottati.



 



639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai 
fini fiscali.



 



640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 
10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del 
citato articolo 28.



 



641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme 
previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento 
dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio 
di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori 
economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento 
netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge 
n. 296 del 2006.



 



642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i 
convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al 
regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio 
decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano 
esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad 
assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.



 



Articolo 3
Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione 
delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) il comma 204 è sostituito dal seguente:
"204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli 
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili 
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di 
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per 
patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra 
l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e 
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva 
non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del 
costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori 
riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi";
b) il comma 206 è sostituito dal seguente:
"206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di 
proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in 
misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri 
di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati 
nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale 
è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento 
del 100 per cento del valore corrente di mercato";
c) al comma 207, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";
d) al comma 208, le parole: "nell'atto di indirizzo di cui" sono soppresse.



 



2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini 
di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 
milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.



 



3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 
20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota 
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008 (190).



(190) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni di 
euro".



 



5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a 
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque 
per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi 
prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel 
limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, 
alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive 
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute 
che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di 
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale (191);
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini 
sportivi dal CONI a norma di legge (192) (193).



(191) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(192) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(193) Vedi, anche, il D.P.C.M. 19 marzo 2008.
 



6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un 
anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato 
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in 
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.



 



7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro 
dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, 
le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme 
stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate 
ai sensi del comma 6 (194).



(194) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 19 
marzo 2008.
 



8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite 
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009 (195).



(195) Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 
vedi il comma 1-ter dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 
dell'art. 63-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunti dalle relative leggi di 
conversione.
 



9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo 
finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei 
contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono 
stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.



 



10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le 
parole: "parti sociali" sono aggiunte le seguenti: "e alla copertura degli oneri 
necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille 
relative agli anni finanziari 2006 e 2007".



 



11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al 
comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite 
convenzioni con un intermediario finanziario.



 



12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che 
detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle 
forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, 
iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti 
attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più 
di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre 
componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, 
anche le funzioni di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli 
statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente 
quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza 
o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi 
societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con 
funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.



 



13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli 
organi societari successivo alle modifiche stesse.



 



14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono 
il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di 
amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno 
che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e 
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili 
alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli 
amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli 
emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata 
sono comunque riversati alla società controllante.



 



15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e 
servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando 
espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con 
particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla 
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.



 



16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate 
in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle 
società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296.



 



17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui 
all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad 
applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse 
relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.



 



18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del 
nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso 
sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.



 



19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole 
compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e 
servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere 
compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque 
sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi 
procedimenti (196).



(196) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente 
comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente 
possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni 
di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società 
interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi 
(197).



(197) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente 
comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già 
sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente 
legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora 
costituiti alla data del 30 settembre 2007 (198), è fatto obbligo ai soggetti di 
cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia 
prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data 
della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I 
collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono 
automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le 
parti (199).



(198) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 15, D.L. 31 dicembre 
2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(199) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza 
dell'applicabilità delle norme di cui al presente comma vedi le ulteriori 
disposizioni dello stesso art. 15.
 



22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed 
il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i 
risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi 
da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le 
assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative 
risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del 
relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette 
annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di 
attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 (200).



(200) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente 
comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
"15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati 
a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero 
della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di 
danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al 
comma 10".



 



24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, 
conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 
luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei 
soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di 
assunzioni di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico 
(201).



(201) Comma così modificato dall'art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come 
modificato dalla relativa legge di conversione.
 



25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo 
svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre 
anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non 
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro 
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti 
del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo 
funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia 
Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione 
liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



 



26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture 
olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, 
comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto 
nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 
1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.



 



27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 
possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e 
l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.



 



28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono 
essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla 
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.



 



29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi 
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.



 



30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o 
enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o 
altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione 
o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti 
derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i 
soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente 
rideterminazione della propria dotazione organica.



 



31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al 
comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura 
pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente 
all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto 
anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di 
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del 
personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.



 



32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle 
amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 
asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una 
relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche 
alle sezioni competenti della Corte dei conti.



 



33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello 
stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti 
autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della 
citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 
2008.



 



34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi 
da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti 
commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate 
nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.



 



35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
sostituito dal seguente:
"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della 
programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle 
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, 
risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti 
ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa 
rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi".



 



36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
le parole: "settimo esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo 
esercizio successivo".



 



37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al 
comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri 
di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del 
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della 
verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo 
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.



 



38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di 
ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di 
Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro 
il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i 
presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.



 



39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i 
Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto 
residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati 
dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché 
l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi 
programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi 
stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla 
eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di 
previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi 
programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è 
disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del 
Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.



 



40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di 
contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti 
nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non 
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria 
dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun 
bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale 
limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali 
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti 
previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori 
delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e 
tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna 
selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle 
finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della 
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie 
fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, 
esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti 
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad 
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di 
spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a 
quello di riferimento e la contabilità speciale intestata al comitato centrale 
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del 
comitato centrale e dei comitati provinciali (202).



(202) Comma così modificato dall'art. 44-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 14 febbraio 
2008.
 



41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle 
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. 
L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è 
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in 
deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta 
eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di 
competenze arretrate per il personale (203).



(203) Vedi, anche, il D.M. 14 febbraio 2008.
 



42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 
comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese 
previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese 
indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle 
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del 
Ministro dell'economia e delle finanze (204).



(204) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 
febbraio 2008.
 



43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
abrogato.



 



44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle 
pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro 
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti 
pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a 
totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero 
sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio 
metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di 
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di 
controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle 
attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in 
alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o 
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione 
artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di 
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti 
periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con 
l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, 
attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto 
interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di 
violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario 
del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma 
pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di 
cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate 
se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo 
non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. 
Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del 
presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla 
preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le 
amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e 
le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti 
alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati 
da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con 
società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e 
che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo 
dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono 
collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro 
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini 
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme 
comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche 
nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso 
dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente 
comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per 
le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo 
periodo del presente comma (205).



(205) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 
1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 24, D.L. 31 
dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma 
delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i 
controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa 
comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi 
di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al 
comma 44 (206).



(206) Comma così modificato dall'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
 



46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità 
indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il 
trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, 
non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte 
di cassazione.



 



47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto 
privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti 
di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati 
e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non 
privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si 
procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una 
cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, 
primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento 
del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui 
il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti 
dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, 
cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire 
dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.



 



48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di 
tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere 
che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.



 



49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano 
senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.



 



50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di 
trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa 
sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.



 



51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già 
disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.



 



52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di 
analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto 
dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.



 



52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare 
entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel 
rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base 
dei seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della 
retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di 
appartenenza nonché del trattamento di pensione; 
b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni 
professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli 
emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice 
civile; 
c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo 
anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire 
adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, 
all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in 
corso, ai quali dare adeguata pubblicità; 
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità 
applicative della presente disciplina (207).



(207) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
 



53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 
44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modificazioni.



 



54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole 
da: "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute 
a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del 
corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al 
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale del dirigente preposto".



 



55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 
dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (208).



(208) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni 
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. 
La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli 
enti territoriali (209).



(209) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
come modificato dalla relativa legge di conversione.
 



57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per 
estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta 
giorni dalla loro adozione.



 



58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i 
contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente 
parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le 
amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività 
culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali 
competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo 
dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza 
ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato 
decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso 
cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 
emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo 
periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata 
continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità 
istituzionali.



 



59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri 
propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti 
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni 
cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I 
contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso 
di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o 
che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura 
assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma 
pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel 
contratto medesimo.



 



60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo 
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal 
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui 
all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive 
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle 
informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo".



 



61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I 
componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 
1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti 
nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore 
della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di 
emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.



 



62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti 
all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il 
potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento 
sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per 
il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente 
della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 
1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 
necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente 
della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario 
generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di 
cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i 
conseguenti provvedimenti applicativi.



 



63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 
giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in 
corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire 
piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di 
organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della 
Costituzione.



 



64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate 
e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione 
che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di 
controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei 
rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei 
conti.



 



65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche tenendo 
conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, 
delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano 
funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità 
amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico".



 



66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per gli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per 
l'anno 2007";
b) le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2008".



 



67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, 
sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il 
programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di 
cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio 
dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e 
sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione 
economico-finanziaria.



 



68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per 
l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i 
profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di 
rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa 
svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il 
bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria 
svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con 
riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti 
dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal 
Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in 
relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in 
conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di 
controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al 
fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture 
amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con 
particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture 
svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva 
razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della 
base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per 
programmi (210).



(210) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi quanto disposto 
dal comma 4 dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione.
 



69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle 
amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di 
controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di 
cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione 
trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai 
sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di 
ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di 
accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il 
Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni 
dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione 
tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e 
con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di 
cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.



 



70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento 
sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza 
anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del 
bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal 
Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 
20, e successive modificazioni.



 



71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo 
comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in 
sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, 
anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 
dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca 
informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di 
attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli 
territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa 
pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio 
delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal 
fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome.



 



72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è 
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione 
concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società 
pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale 
sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al 
numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e 
finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e 
servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della 
comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il 
programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del 
grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese 
con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione".



 



73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento 
dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione 
di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione 
statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di 
cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, 
il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 
1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei 
princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle 
informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze 
istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema 
informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si 
provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 
24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. 
All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 
2008".



 



74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e 
successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di 
fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal 
programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti 
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente 
indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente 
dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del 
Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, 
ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna 
rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per 
rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, 
configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle 
sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in 
apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli 
oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale".



 



75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato 
per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal 
tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo 
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima 
somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente 
disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge 
nella Gazzetta Ufficiale.



 



76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le 
parole: "di provata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare 
e comprovata specializzazione universitaria".



 



77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai 
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, 
nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144".



 



78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.



 



79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito 
dal seguente:
"Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche 
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro 
flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non 
superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente 
alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere 
l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo 
lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali 
attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per 
un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla 
contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le 
convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti 
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando 
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le 
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la 
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che 
operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono 
effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta 
violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di 
cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui 
all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed 
alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle 
amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di 
cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle 
aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 
1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla 
legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi 
dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive 
modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad 
assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata 
massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo 
stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con 
decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in 
centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si 
provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli 
operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque 
abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono 
avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità 
di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali 
sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di 
lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della 
sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, 
con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico 
ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di 
forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al 
comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio 
limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze 
correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente 
con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale 
dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro 
flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono 
finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree 
sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di 
contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di 
innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di 
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di 
finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario 
nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento 
di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, 
comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui 
al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del 
dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti 
disposizioni è causa di nullità del provvedimento".



 



80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.



 



81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di 
riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo 
e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle 
specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e 
finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle 
tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, 
comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a 
prestazioni di lavoro straordinario.



 



82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al 
comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il 
limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per 
l'anno finanziario 2007.



 



83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro 
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica 
delle presenze.



 



84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere 
dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze 
armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed 
indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle 
risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa 
articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno 
fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per 
l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli 
accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore 
utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti 
dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il 
prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di 
cui al comma 134.



 



85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in 
fine, il seguente comma:
"6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del 
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel 
rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute 
dei lavoratori".



 



86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 
518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 
essere effettuate entro il 31 maggio 2008.



 



87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 
5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla 
data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti 
da leggi regionali".



 



88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 
"non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 
543," sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "A valere 
sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione 
straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti 
di seconda fascia".



 



89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, 
alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e 
delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio 
agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della 
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale 
dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa 
vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 
140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere 
destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al 
fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento 
pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del 
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le 
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni (211).



(211) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 e il 
D.P.R. 26 giugno 2008.
 



90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è 
comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura 
concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di 
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, 
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti 
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono 
ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i 
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati 
anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di 
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi 
previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 
settembre 2007.



 



91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle 
forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e 
produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. 
Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di 
non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di 
stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel 
predetto quinquiennio.



 



92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale 
di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.



 



93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 
1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in 
soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.



 



94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di 
entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, 
sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 
dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva 
stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei 
differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in 
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa 
data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa 
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 
560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di 
stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta 
collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di 
insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.



 



95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di 
cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti 
dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale 
assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive 
previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



 



96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 
1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente 
entro il mese di marzo 2008 (212), in relazione alle tipologie contrattuali di 
lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di 
stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti 
professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso 
la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non 
continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le 
modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui 
positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, 
lettera b).



(212) Per la proroga del termine vedi l'art. 25-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.



 



98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al 
comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante 
l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle 
rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano 
ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai 
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui 
alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei 
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto 
dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi 
sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui 
al comma 89.



 



99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), 
per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti 
istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 
dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a 
tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 
2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per 
lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far 
carico sul bilancio della stessa Agenzia.



 



100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 
sono prorogati al 31 dicembre 2008.



 



101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la 
trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle 
modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 
assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza 
alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo 
parziale che ne abbiano fatto richiesta.



 



102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, 
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella 
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle 
unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per 
cento delle unità cessate nell'anno precedente (213).



(213) Comma così sostituito dall'art. 66, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
Vedi, anche, i commi 10, 11 e 13 del suddetto articolo.
 



103. [Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui 
all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296] (214).



(214) Comma abrogato dall'art. 66, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



104. [Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare 
rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono 
altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente 
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento 
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le 
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni] (215).



(215) Comma abrogato dall'art. 66, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
successive modificazioni, le parole: "A decorrere dall'anno 2010" sono 
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2011".



 



106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a 
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una 
riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il 
personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di 
lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù 
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il 
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le 
pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.



 



107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura 
anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e 
le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere 
all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, 
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione 
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.



 



108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla 
tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è 
autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 
complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra 
architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed 
amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.



 



109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività 
culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della 
dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del 
medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.



 



110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 
14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo 
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di 
spesa di cui al medesimo comma.



 



111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato 
a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui 
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite 
della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare 
gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui 
alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di 
stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, 
nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui 
al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



 



112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già 
dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, 
ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già 
dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso 
uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai 
sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 
17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta 
servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei 
limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati 
fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 
31 dicembre 2008.



 



113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti 
di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché 
le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle 
regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti 
disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in 
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge 
n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per 
supportare l'attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto 
operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del Programma operativo nazionale di 
assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di 
sostegno 2000-2006.



 



114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede 
a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 
successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate 
da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea 
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e 
indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento 
di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono 
essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di 
altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari 
esteri.



 



115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera c), le parole: "può essere valutata" sono 
sostituite dalle seguenti: "è verificata";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento 
della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il 
servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma 
presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 
35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483".



 



116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo 
le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 
una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute 
nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti 
inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 
una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute 
nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti 
compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 
una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute 
nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti 
superiore a 45.



 



117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è 
determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro 
delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 59 dell'11 marzo 2006.



 



118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa 
riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).



 



119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli 
istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione 
in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in 
seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di 
posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria 
della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di 
euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede 
all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale 
dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze 
economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel 
concorso richiamato.



 



120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi 
dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando 
i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono 
comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia 
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non 
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto".



 



121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi 
dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque 
assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia 
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della 
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non 
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 
per cento" (216).



(216) Per la sospensione delle deroghe di cui al presente comma vedi il comma 2 
dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge 
di conversione.
 



122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, dopo le parole: "Le rivendite assegnate" sono inserite le 
seguenti: "sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale 
insisteva il deposito dismesso e".



 



123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite 
di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa 
dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento 
di rendita da infortunio sul lavoro.



 



124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di 
dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici 
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, 
incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di 
ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il 
biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli 
obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove 
assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di 
programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche 
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che 
presentino consistenti vacanze di organico.



 



125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei 
trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle 
vigenti normative, anche contrattuali.



 



126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, 
possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di 
marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di 
esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, 
prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli 
aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 
interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza 
pubblica.



 



127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, 
può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente 
dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini 
detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della 
definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei 
profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di 
raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini 
dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le 
modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla 
riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui 
al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico 
ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza 
maggiori oneri per la finanza pubblica.



 



128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il 
Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 
2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche 
intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad 
una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono 
attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La 
sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al 
trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire 
temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione 
in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche 
di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.



 



129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro 
tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del 
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 marzo 2006, n. 80.



 



130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse 
nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



 



131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti 
fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le 
risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 
2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a 
carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni 
di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale 
del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefìci stipendiali 
previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a 
decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.



 



132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del 
comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle 
organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 
2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo 
sviluppo professionale della carriera docente.



 



133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, 
comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i 
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per 
il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e 
a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, 
rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale 
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195 (217).



(217) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'art. 12, D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94, l'art. 27, D.P.R. 4 aprile 2008, 
n. 105, l'art. 41, D.P.R. 7 maggio 2008 e l'art. 45, D.P.R. 7 maggio 2008.
 



134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere 
dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate 
e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per 
valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela 
economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per 
interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie 
del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure 
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.



 



135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare 
l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a 
decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (218).



(218) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'art. 41, D.P.R. 7 maggio 2008 e l'art. 45, D.P.R. 7 maggio 2008.
 



136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto 
tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro (219).



(219) Vedi, anche, gli articoli 31, 39 e 41, D.P.R. 7 maggio 2008 e gli articoli 
43 e 45, D.P.R. 7 maggio 2008.
 



137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, 
per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i 
corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal 
computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto 
di stabilità.



 



138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla 
valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e 
alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso 
strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio 
dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla 
contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, 
nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 
5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità 
perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità 
interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono 
definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso 
delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive 
alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto 
del patto di stabilità interno.



 



139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, 
il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, 
in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2009.



 



140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai 
commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di 
cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio 
contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un 
importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di 
euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 
milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, 
comma 428.



 



141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli 
oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui 
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni.



 



142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei 
limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo 
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si 
attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri 
e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni 
dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono 
dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze 
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei 
dati concernenti il personale dipendente.



 



143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio 
statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati 
complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2009.



 



144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del 
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate 
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 
milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei 
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



 



145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e 
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a 
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, 
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



 



146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti 
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi 
contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci 
ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui 
al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In 
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore 
provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri 
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per 
il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, 
i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in 
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.



 



147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al 
biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione 
giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo 
trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, 
n. 124.



 



148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale 
dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle 
norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di 
amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei 
servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2008 (220).



(220) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il 
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
 



149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di 
euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a 
integrazione di quanto previsto dalla presente legge.



 



150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, 
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



 



151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 
e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C 
allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo 
successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa 
di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 
a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 
2010.



 



152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, 
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono 
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale 
restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure 
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.



 



153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella 
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati 
nella medesima Tabella.



 



154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata 
alla presente legge.



 



155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le 
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a 
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per 
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi 
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle 
autorizzazioni medesime.



 



156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 
agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di 
spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.



 



157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta 
di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 
280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.



 



158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.



 



159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni 
di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante 
utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, 
come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.



 



160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di 
euro per l'anno 2008 (221).



(221) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 
vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
 



161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, 
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il 
prospetto allegato.



 



162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento 
della finanza pubblica per gli enti territoriali.



 



163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme 
d'attuazione.



 



164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle 
disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente 
articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente 
legge.



 



Tabella 1
(Articolo 1, comma 296) 
Regioni a Statuto ordinario 


       Perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. n. 549/1995 Trasferimenti ex 
      art. 8, D.Lgs. n. 422/1997 Risorse ex art. 1, comma 58, L. n. 311/2004 
      Piemonte23.776.200,0018.439.803,0741.840.829,28
      Lombardia44.581.650,00136.789.000,2443.860.872,77
      Liguria7.298.100,002.624.859,9130.603.927,10
      Veneto27.761.850,004.014.128,9854.330.121,06
      Emilia-Romagna27.259.500,0033.845.712,3732.293.258,33
      Toscana21.450.600,009.005.168,4440.379.180,95
      Marche9.751.200,000,003.671.418,87
      Abruzzo7.828.500,0027.248.491,95133.968,90
      Umbria5.013.300,0011.690.744,3210.284.148,95
      Lazio27.325.800,0055.943.353,7218.524.610,85
      Campania20.422.950,00147.650.605,2921.970.193,88
      Molise1.864.050,000,000,00
      Puglia19.461.600,00163.612.738,6625.158.661,48
      Basilicata3.060.000,0018.837.991,346.953.128,12
      Calabria8.134.500,0040.831.824,8512.578.679,48
      Totale254.989.800,00670.534.423,14342.583.000,02




       Contratti autoferrotranvieri I rinnovo ex art. 23, D.L. n. 355/2003, 
      convertito, con modificazioni, dalla L. n. 47/2004 Contratti 
      autoferrotranvieri II rinnovo ex art. 1, comma 2, D.L. n. 16/2005, 
      convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2005 Contratti 
      autoferrotranvieri III rinnovo ex art. 1, comma 1230, L. n. 296/2006 
      Totale 
      Piemonte12.699.212,0013.769.413,0013.629.016,00124.154.473,35
      Lombardia28.479.956,0029.767.188,0030.590.200,00314.068.867,01
      Liguria7.217.230,007.265.861,007.672.900,0062.682.878,01
      Veneto10.817.906,0011.098.344,0011.456.500,00119.478.850,04
      Emilia-Romagna10.498.799,0010.192.838,0010.669.600,00124.759.707,70
      Toscana9.576.403,009.441.173,0010.089.500,0099.942.025,39
      Marche2.817.990,002.545.237,002.670.900,0021.456.745,87
      Abruzzo3.932.485,004.091.643,004.302.800,0047.537.888,85
      Umbria2.327.422,002.319.336,002.398.360,0034.033.311,27
      Lazio30.494.621,0029.489.526,0030.439.100,00192.217.011,57
      Campania21.678.678,0021.649.175,0022.852.400,00256.224.002,17
      Molise765.223,00697.750,00757.800,004.084.823,00
      Puglia9.020.743,009.722.064,009.315.300,00236.291.107,14
      Basilicata2.098.807,002.027.175,002.167.200,0035.144.301,46
      Calabria4.989.827,004.680.981,005.048.600,0076.264.412,33
      Totale157.415.302,00158.757.704,00164.060.176,001.748.340.405,16





 



Tabella 2
(Articolo 2, comma 144) 


       FonteCoefficiente
      1Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW1,00
      1- bisEolica offshore1,10
      2Solare ****
      3Geotermica0,90
      4Moto ondoso e maremotrice1,80
      5Idraulica1,00
      6Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto 
      successivo1,10
      7Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale 
      da filiera corta **
      7-bisBiomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di 
      cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in 
      ambito agricolo **
      8Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas 
      diversi da quelli del punto precedente0,80
         
      * E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di 
      produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e 
      biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi 
      inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o 
      contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 
      102 del 2005 oppure di filiere corte.
      ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi 
      dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.





 



Tabella 3
(Articolo 2, comma 145) 


       FonteEntità della tariffa (euro cent/kWh)
      1Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW30
      2Solare ****
      3Geotermica20
      4Moto ondoso e maremotrice34
      5Idraulica diversa da quella del punto precedente22
      6Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto 
      successivo22
      7Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale 
      da filiera corta **
      8Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas 
      diversi da quelli del punto precedente18
         
      * È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di 
      produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e 
      biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi 
      inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o 
      contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 
      102 del 2005 oppure di filiere corte.
      ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi 
      dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.





 



Tabella 4
(Articolo 2, comma 343) 


      Regione Tratta 
      LombardiaVoghera-Varzi
      LiguriaOspedaletti-Sanremo
      Emilia-RomagnaRimini-Novafeltria
      VenetoTreviso-Ostiglia
      MarcheFermo-Amandola
      UmbriaSpoleto-Norcia
      LazioRoma-Paliano-Fiuggi
      LazioCapranica-Civitavecchia
      PugliaGioia del Colle-Palagiano
      CalabriaLagonegro-Castrovillari
      SiciliaValle dell'Anapo
      SardegnaSan Gavino-Montevecchio





 



Elenco n. 1 (222)
(Articolo 2, comma 615) 


Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate


2. Ministero dell'economia e delle finanze 


Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 
1939, n. 739
Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3
Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44
Legge 1° dicembre 1986, n. 831, articolo 8
Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7
Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies
Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2
Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lett. c)
Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4
Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 marzo 2006, n. 81


3. Ministero dello sviluppo economico 


Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5
Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4
Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8
Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 
104, articolo 4, comma 7
Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14
Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3
Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110
Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337


4. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 


Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16


5. Ministero della giustizia 


Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126


8. Ministero dell'interno 


Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3
Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8
Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, 
comma 4
Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2
Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2
Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11


9. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 


Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5
Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1


11. Ministero delle comunicazioni 


Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41
Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6


12. Ministero della difesa 


Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21
Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16


13. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 


Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; decreto 
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 
31492, articoli 1 e 2
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8


14. Ministero per i beni e le attività culturali 


Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83
Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, 
comma 3
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110


15. Ministero della salute 


Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legislativo 
2 marzo 2007, n. 50, articolo 10
Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3
Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lett. a)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3


16. Ministero dei trasporti 


Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della 
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14
Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13
Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208
Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63



(222) Elenco così modificato dall'art. 44-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 



Allegato A (223)
(Articolo 2, comma 636) 


1. Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio decreto-legge 16 
dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 
1936, n. 1143.
2. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio 
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, 
n. 261.
3. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, 
dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.
4. Ente irriguo umbro-toscano - Istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
5. Unione accademica nazionale (UAN) - Istituita con regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2895 (224).
6. Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" - Istituita con regio decreto-legge 
17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554.
7. Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) - Istituita con regio 
decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
8. Ente opere laiche palatine pugliesi - Istituito con regio decreto-legge 23 
gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.
9. Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III".
10. Pio istituto elemosiniere.
11. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione 
e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 
2001, n. 84, agli articoli 1 e 2.



(224) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(223) Allegato abrogato dal comma 3 dell'art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 



Allegato 1
(Articolo 3, comma 156) 


Misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978) 


      Amministrazione Missione ProgrammaEsigenze anni pregressi2008 (compresi 
      anni pregressi)20092010Anno terminale
        (importi in migliaia di euro)
            
      MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 45.00030.00030.000 
            
      Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia  30.00015.00015.000 
            
      Garanzia dei diritti dei cittadini  30.00015.00015.000 
            
      1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Fondo per l'equa riparazione dei danni 
      subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo 
      (17.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 
      2829)15.00030.00015.00015.000P
            
      Politiche previdenziali  15.00015.00015.000 
            
      Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti 
      agli enti ed organismi interessati  15.00015.00015.000 
            
      2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 486 - INPS, INPDAP, 
      INAIL. Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 
      - Interventi - cap. 1687)-15.00015.00015.0002015
            
      MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  423.077-- 
            
      Politiche previdenziali  423.077-- 
            
      Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti 
      agli enti ed organismi interessati  423.077-- 
            
      1. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Oneri derivanti 
      dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - 
      Interventi - cap. 4345)3.1673.167--2008
            
      2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1 - Oneri per pensionamenti 
      anticipati (1.1.2 - Interventi - cap. 4354)783783--2008
            
      3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis - Rivalutazione delle 
      pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ed altri 
      oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356)2.5362.536--2008
            
      4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, articolo 3 - Somma da trasferire al Fondo 
      spedizionieri doganali (1.1.2 - Interventi - cap. 4357)1.4141.414--2008
            
      5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Quota parte 
      delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della 
      maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361)34.57634.576--2008
            
      6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 - Sgravi 
      contributivi (1.1.2 - Interventi - cap. 4363)137.292137.292--2008
            
      7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 - Agevolazioni contributive, 
      sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2 - Interventi - cap. 
      4364)239.845239.845--2008
            
      8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, 
      dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, articolo 4 - Altri interventi in 
      materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367)3.4643.464--2008
            
      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  25.000-- 
            
      Giustizia 25.000-- 
            
      Giustizia civile e penale  25.000-- 
      1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo 
      unico in materia di spese di giustizia (1.2.1 - Funzionamento - cap. 
      142425.00025.000--2008
            
      MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  153.719169.744169.744 
            
      L'Italia in Europa e nel mondo  153.719169.744169.744 
            
      Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali  153.719169.744169.744 

            
      1. Legge 17 agosto 1957, n. 848, articolo 2 - Contributo alle spese ONU 
      (1.4.2 - Interventi - cap. 3393/03)-153.719169.744169.744P
            
      MINISTERO DELL'INTERNO  1.281256256 
            
      Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali  1.281256256 
            
      Trasferimenti a carattere generale ad enti locali  1.281256256 
            
      1. Legge 1° agosto 2003, n. 206, articolo 2 - Ristoro minori entrate ICI: 
      disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli 
      oratori (2.3.2 - Interventi - cap. 1316)1.0251.281256256P
            
      Totale 648.077200.000200.000 
            
      P = Onere permanente





 



Prospetto di copertura
(Articolo 3, comma 161) 


COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE 
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)


       200820092010
       (importi in milioni di euro) 
        
      1) ONERI DI NATURA CORRENTE   
      Nuove o maggiori spese correnti   
      Articolato:13.38410.23611.113
      Razionalizzazione P.A.5.6573.6753.942
      Eccedenze di spesa623200200
      Altri interventi7.0746.3236.933
      Effetti indotti283838
      Tabella "A"532511748
      Tabella "C"16838366
      Minori entrate nette2.3275.4493.916
      Totale oneri da coprire16.41116.23416.143
          
          
      2) MEZZI DI COPERTURA   
      Nuove o maggiori entrate   
      Articolato:2.4203.8805.317
      Riduzione spese correnti   
      Articolato:4.6764.6204.634
      Razionalizzazione P.A.7169141.116
      Previdenza549549519
      Altri interventi2.8892.8862.704
      Effetti indotti (effetto netto)521271295
      Totale mezzi di copertura7.0978.5009.951
          
          
      Utilizzo miglioramento risparmio pubblico9.3147.7346.192
      Totale copertura16.41116.23416.143
          
          
      A - Miglioramento risparmio pubblico a LV12.8809.30726.556
      Margine3.5661.57320.365
          
          
      Risparmio pubblico Assestamento emendato 200721.277  
      Risparmio pubblico a LV 200834.156  
      Risparmio pubblico a LV 200930.584  
      Risparmio pubblico a LV 201047.833  





 



Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie 
(in milioni di euro) 


       Assestato 2007 + Decreto-legge n. 81 del 2007 Iniziali 2008 2009 2010 
       Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza 
      Entrate30.510 30.510 33.010 33.010 33.010 33.010 
      Rimborsi IVA22.40022.40028.40028.40028.40028.400
      Anticipo concessionari4.6104.6104.6104.6104.6104.610
      Tit. III - Fondo Amm.ti titoli di Stato3.5003.5000000
             
      Spesa corrente31.120 31.120 36.360 36.374 36.360 36.160 
      Rimborsi IVA (compresi i pregressi)22.40022.40028.40028.40028.40028.400
      Spese di giustizia0001400
      Debiti pregressi Poligrafico dello Stato002002002000
      Anticipo concessionari4.6104.6104.6104.6104.6104.610
      FSN-saldo IRAP6706700000
      Rimborso imposte dirette pregresse3.1503.1503.1503.1503.1503.150
      Entrate erariali Sicilia e Sardegna2902900000
             
      Spesa in conto capitale8.700 11.886 3.700 3.700 3.700 0 
      Disavanzi USL03.1860000
      Fondo globale3.0003.0000000
      Rimborso IVA Autovetture5.7005.7003.7003.7003.7000
             
      Totale spesa39.820 43.006 40.060 40.074 40.060 36.160 
      Tab. C - FSN - IRAP 2003--830830--
      Eccedenza di spesa:      
      Spese di giustizia (UNEP)--2525--
             
      Totale spesa con legge finanziaria39.820 43.006 40.915 40.929 40.060 
      36.160 





 



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2008 - Competenza 
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(in milioni di euro)


       Assestato 2007 integrato 2008 
       Ass. emendato D.L. n. 61/2007 D.L. n. 159/2007 L.V. 
          DLB 2008 * D.L. n. 159/2007 
      ENTRATE      
      Tributarie418.0504200427.37626
      Extratributarie25.671-1028.60417
      Allen. e amm.to, ecc.2.139002.2540
            
      ENTRATE FINALI 445.8604190458.23442
      SPESE      
            
      Spese correnti (netto interessi)340.2052.7594.478343.22531
            
      Interessi75.4157078.8110
            
      Spese Conto Capitale41.0511.6282.74445.049-5
            
      SPESE FINALI 456.6714.3947.221466.88526
            
      Rimborso prestiti191.19400198.2120
            
      Risparmio pubblico 28.101 -2.347 -4.478 34.144 12 
      Saldo netto da finanziare -10.811 -3.975 -7.221 -8.651 17 
      Ricorso al mercato 211.315 3.975 7.221 215.913 -17 
            
      * Comprensivo della riduzione della dotazione degli organi costituzionali 
      per 23,9 milioni di euro




       2008 Bilancio integrato 2008 
       Legge finanziaria  
       Articolato Tab. A e B Tab. C Tab. D Tab. E Tab. F Totale  
      ENTRATE         
      Tributarie-921     -921 426.480
      Extratributarie1.015     1.015 29.636
      Allen. e amm.to, ecc.0     0 2.254
               
      ENTRATE FINALI 94     94 458.370
               
      SPESE         
               
      Spese correnti (netto interessi)8.795532168 0 9.495 352.750
               
      Interessi-87     -87 78.524
               
      Spese Conto Capitale9.72920915.090046015.390 60.435
               
      SPESE FINALI 18.4375522595.090046024.798 491.709
               
      Rimborso prestiti0     0 198.212
               
      Risparmio pubblico -5.614 -532 168 0 0 6 -9.314 -24.842 
      Saldo netto da finanziare-18.343 552 -259 -5.090 0 -460 -24.705 -33.339 
      Ricorso al mercato16.368 552 1.089 5.090 0 460 23.560 239.456 





 



Tabella A


Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente 


(Omissis)



 



Tabella B 


Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale 


(Omissis)



 



Tabella C


Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui 
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria 


(Omissis)



 



Tabella D


Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia 
classificati tra le spese in conto capitale 


(Omissis)



 



Tabella E


Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della 
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte 


(Omissis)



 



Tabella F


Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa 
recata da leggi pluriennali 


(Omissis)



 



fp08-gr08