UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2006
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 10;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente
modificato ed integrato;
Vista la delibera n. 159 del 3 maggio 2006 con la quale il senato
accademico, sentito il consiglio degli studenti, ha approvato le
modifiche di statuto relative alla decorrenza dei mandati dei
rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi
(art. 46, comma 2) e alla durata dei mandati dei rappresentanti dei
dottorandi e degli specializzandi nei consigli dei rispettivi corsi
(art. 30);
Vista la nota prot. n. 9527 del 31 maggio 2006 con la quale sono
state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le
suddette proposte di modifica per i controlli di legittimita' e di
merito previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168;
Considerato che e' trascorso senza risposta da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca il termine di sessanta giorni
previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente
modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui ai
successivi articoli 2 e 3.
Art. 2.
1. All'art. 46 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "I mandati
elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio
dell'anno accademico.
Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti
in materia, possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati
delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi
nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.".
Art. 3.
1. All'art. 30 dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis:
"La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei
consigli delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca
e' pari a due anni.".
Art. 4.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
2. Il presente decreto e' pubblicato inoltre nel bollettino
ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.
Pisa, 24 ottobre 2006
Il rettore: Pasquali