GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 266 DEL 15/11/2006

UNIVERSITA' DI PISA 

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2006 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 10;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa, emanato con decreto
rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente
modificato ed integrato;
  Vista  la  delibera n. 159 del 3 maggio 2006 con la quale il senato
accademico,  sentito  il  consiglio  degli  studenti, ha approvato le
modifiche  di  statuto  relative  alla  decorrenza  dei  mandati  dei
rappresentanti  degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi
(art.  46,  comma 2) e alla durata dei mandati dei rappresentanti dei
dottorandi  e  degli specializzandi nei consigli dei rispettivi corsi
(art. 30);
  Vista  la  nota  prot. n. 9527 del 31 maggio 2006 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca le
suddette  proposte  di  modifica per i controlli di legittimita' e di
merito previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Considerato  che e' trascorso senza risposta da parte del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  il  termine  di  sessanta giorni
previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Allo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa,  emanato con decreto
rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente
modificato  ed  integrato,  sono  apportate  le  modifiche  di cui ai
successivi articoli 2 e 3.
                               Art. 2.
  1.  All'art.  46  il comma 2 e' sostituito dal seguente: "I mandati
elettivi  dei  membri  degli  organi collegiali decorrono dall'inizio
dell'anno accademico.
  Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti
in  materia,  possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati
delle  rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi
nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.".
                               Art. 3.
  1. All'art. 30 dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis:
"La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei
consigli  delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca
e' pari a due anni.".
                               Art. 4.
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e la modifica in esso contenuta entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  inoltre  nel  bollettino
ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.
    Pisa, 24 ottobre 2006
                                                 Il rettore: Pasquali


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