GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 266 DEL 15/11/2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. 260 
Testo  del  decreto-legge  27  settembre  2006,  n.  260 (in Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  225  del  27  settembre  2006),
coordinato  con  la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 280 (in
questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 6),  recante: "Misure
urgenti  per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione  della pubblica
sicurezza".
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono visibili sul video tra i segni (( . . . )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo,  anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per  assicurare  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  il  Ministro  dell'interno,  entro  il limite di spesa di
8.650.000   euro,   puo'  autorizzare  l'ulteriore  trattenimento  in
servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  63°  e  64° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
8.650.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                             Art. 1-bis.

((  1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del
decreto   legislativo   8   maggio   2001,   n.   215,  e  successive
modificazioni,  fatte  salve  le assunzioni nell'Arma dei carabinieri
autorizzate   per  l'anno  2006  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del   22   maggio  2006,  per  le  esigenze  connesse  alle  missioni
internazionali   e   al   fine   di   garantire  la  funzionalita'  e
l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e  delle unita', entro il
limite  di  spesa  di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della
difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza
soluzione  di  continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al
31  dicembre  2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei
carabinieri,  frequentatori  del  1° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma   dei  carabinieri,  che  hanno  terminato  senza  demerito
l'ulteriore  ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo
24,  comma  6,  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740
euro  per  l'anno  2006,  si  provvede  a  valere  sul  fondo  di cui
all'articolo  1,  comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
limiti  di  spesa  autorizzati  con  il citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


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